INAIL
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Ufficio Entrate e Vigilanza
(Istruzioni operative 30 aprile 2004)
“Eventi sismici del mese di ottobre 2002
verificatisi nelle provincie di Campobasso e Foggia. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2004 n° 3344 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile”.
Proroga della sospensione per il versamento dei premi e relativo recupero”
Premessa
L’
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (1)
indicata in oggetto reca ulteriori disposizioni in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il 31
ottobre 2002 nei territori dei comuni della provincia di Campobasso e della
provincia di Foggia, di cui sono stati già forniti gli elenchi con le
precedenti note di questa Direzione centrale (2)
.
La
norma dispone (3)
la proroga fino al 31 dicembre 2005 dei termini di cui all’art. 6
dell’ordinanza n. 3300/2003, tra i quali rientrano quelli relativi
al versamento dei premi ed agli adempimenti connessi.
Provvedimenti
agevolativi
La
sospensione dei termini per il versamento dei premi, nonché
di quelli per l’effettuazione dei relativi adempimenti, è prorogata dal 31
marzo 2004 fino al 31 dicembre 2005.
La
riscossione dei premi sospesi, quindi, avviene in n. 304 rate mensili (n. mesi
38x8) a partire dal 16 marzo 2006 ovvero in unica soluzione entro la medesima
data; mentre gli adempimenti vanno effettuati entro il
28 febbraio 2006.
Modalità operative
Si indicano, di seguito, le scadenze
incluse nel periodo di sospensione dei termini compreso tra il 31 ottobre 2002
ed il 31 dicembre 2005:
autoliquidazione 2001/2002:
- rateo in scadenza
al 16.11.2002, nel caso di versamento rateale (4)
autoliquidazione 2002/2003:
- 16.2.2003: pagamento in unica soluzione
- ratei in scadenza al 16.2.2003 – 16.5.2003 – 21.8.2003 (5) –
16.11.2003, nel caso di versamento rateale
autoliquidazione 2003/2004:
-16.2.2004: pagamento in unica soluzione
- ratei in scadenza al 16.2.2004 – 16.5.2004 – 16.8.2004 – 16.11.2004, nel caso
di versamento rateale
autoliquidazione 2004/2005:
- 16.2.2005: pagamento in unica soluzione
- ratei in scadenza al 16.2.2005 – 16.5.2005 – 16.8.2005 – 16.11.2005, nel caso
di versamento rateale
ratei in scadenza nel suddetto
periodo per effetto di piani di rateazioni in corso
ogni altro pagamento ricadente in
tale periodo, anche per effetto di emissione di nuove posizioni assicurative.
Restano confermate le disposizioni impartite in ordine alle
modalità di gestione dell’agevolazione.
f.to IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ennio Di Luca )
Note
1. G.U. n. 74 del 29.3.2004
2. istruzioni del
13.2.2003, del 10.3.2003, del 16.5.2003, 12.9.2003, 15.9.2003
3. art. 5, comma 2, dell’ordinanza n. 3344/2004
4. legge
n. 449/1997, art. 59, comma 19, modificato dall’art. 55, comma 5, della legge n.144/1999
5. Decreto P.C.M. del 17.7.2003
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