INAIL
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
(Roma, 16 aprile 2004)
“Autoliquidazione 2003/2004: riduzione dei premi per il
settore edile – Istruzioni operative”
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Premessa
Alcune Associazioni di categoria hanno posto quesito in
ordine alla possibilità di avvalersi della riduzione dei premi per il
settore edile da parte di quei datori di lavoro che, pur in possesso dei
requisiti richiesti dalla vigente normativa (1) , non hanno usufruito della cennata riduzione
(2) in
sede di dichiarazione delle retribuzioni (mod. 1031)
per l’ autoliquidazione 2003/2004
(3) .
Applicazione
dello sconto
Al riguardo, nel comunicare che è ancora possibile effettuare
tale operazione, si precisa che le aziende interessate dovranno presentare,
entro il più breve tempo possibile, apposita istanza unitamente al modello di autocertificazione, disponibile
anche sul sito INTERNET dell’Istituto (4) .
Si precisa, inoltre, che il
datore di lavoro che ha versato il premio in un'unica soluzione potrà
beneficiare dello sconto utilizzando una delle seguenti modalità:
- fruizione
del credito per
compensare, tramite specifica richiesta alla Sede competente, eventuali debiti esistenti nei confronti dell’Istituto;
-
compensazione
del credito con eventuali debiti nei confronti di altri
Soggetti (mod. F24);
-
richiesta alla competente Sede del rimborso
dell’eccedenza o integrazione negativa prodotta.
Nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro stia versando il premio in forma
rateale (5) lo stesso potrà fruire dello
sconto, recuperando il maggior importo pagato, con la seconda rata in scadenza al 16 maggio p.v. ovvero con quelle
successive.
Modalità operative
Per quanto riguarda le operazioni di inserimento dello sconto in procedura,
occorre verificare se , a prescindere dalle modalità di pagamento, il cliente
sia già stato “autoliquidato o meno” :
- nel primo caso, è
possibile operare solo in rettifica dell’autoliquidazione;
- nel secondo caso, se il
cliente non è ancora stato “intercettato” e “bloccato” dal programma di
verifica dell’autoliquidabilità, è possibile
intervenire utilizzando la funzione di ”modifica foglio salari” e inserendo
l’importo delle retribuzioni soggette a sconto con il relativo “tipo sconto 1” .
Qualora il cliente, per il
quale non sia stata ancora effettuata l’autoliquidazione, risultasse comunque “bloccato” dal
programma di verifica, occorrerà attendere l’elaborazione dell’autoliquidazione ed intervenire in fase di rettifica.
Si invitano le Unità operative a fornire la massima
collaborazione per ogni eventuale richiesta di chiarimento al riguardo da parte
dell’utenza.
f.to IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ennio Di Luca )
NOTE
(1)
Art. 29 della legge n. 341/1995 modificata dal Decreto
Ministeriale 13 febbraio 1997.
(2) Decreto Ministeriale 9 febbraio 2004 (G.U. 26 marzo 2004, n. 72).
(3) Istruzioni operative della D.C. Rischi del 10 febbraio 2004.
(4) Allegato (.doc
21 kb)
(5) Art. 59, comma 19, della legge n.
449/1997, modificato dall’art. 55, comma 5 della legge n.144/1999 .