INAIL - PATRONATI
CODICE DI COMPORTAMENTO”
Effettuazione di collegiali a seguito di opposizione a provvedimenti dell'INAIL contenenti
valutazioni Medico-Legali in materia di danno alla
persona sia temporaneo che permanente
A-
Premessa
L'INAIL
e i PATRONATI CENTRALI riaffermano la validità della
collegiale quale strumento di discussione e di approfondimento dei
quadri diagnostici valutativi. Infatti la collegiale
ha come primario obiettivo il confronto nel merito e la composizione informale
dei casi controversi, tra sanitari dell’INAIL e dei Patronati.
Sulla base di tale premessa si intende definire un codice di comportamento
condiviso limitato ai:
Si
ribadisce che il presente codice non concerne altre
diverse fattispecie di contenzioso medico-legale (es.: causa violenta, nesso di causalità, occasione di
lavoro, ecc..)
L'INAIL
e i Patronati convengono sul seguente - Codice di comportamento - che si impegnano a rispettare.
B- Provvedimenti dell'Istituto.
I provvedimenti concernenti le
valutazioni medico legali definitive dei danni permanenti devono contenere la
puntuale descrizione delle menomazioni rilevate con la quantificazione sia del
deficit funzionale sia degli eventuali riflessi sulla sfera psichica e
relazionale dell'assicurato, in modo da consentire un corretto raffronto tra
quanto accertato ed espresso nella diagnosi medico-legale
ed il grado percentuale di danno attribuito dall'Istituto.
Nei
casi in cui la motivazione del provvedimento non consenta
di avere un quadro complessivo del caso sufficientemente chiaro, l'INAIL
rilascerà, su richiesta dell'interessato o del Patronato munito di delega già
rilasciata, copia della obiettività rilevata.
C- Motivazione delle opposizioni.
Le
opposizioni ai provvedimenti di cui al punto B devono essere motivate come
segue.
L'opposizione, condividendo la descrizione della
menomazione, riguarda la valutazione percentuale della menomazione stessa.
In questa ipotesi l’opposizione
deve essere motivata con l'indicazione della percentuale di danno richiesta,
tenuto conto di quanto riportato nella Tabella delle menomazioni approvata con
D.M. 12 luglio 2000 sia con riguardo al valore o ai valori percentuali sia con
riguardo ai criteri valutativi applicabili al caso di specie.
Qualora il grado percentuale richiesto
sia determinabile esclusivamente con un esame strumentale, deve essere allegato
il relativo referto. Allorché sussista diversità di refertazione di esame strumentale (ad es. audiogramma ) di uguale valenza probatoria (refertazione rilasciata da struttura pubblica)
l'opposizione è motivata riproponendo il referto della struttura pubblica e la
valutazione proposta, e la collegiale può essere espletata per verificare gli
esami in questione, anche in assenza del lavoratore. In tale sede sarà
concordata l'eventuale esecuzione di ulteriori
accertamenti come illustrato nel successivo punto D.
2. L'opposizione riguarda la
descrizione della menomazione.
In questa ipotesi, l'opposizione
deve essere motivata con la descrizione della menomazione riscontrata e la
formulazione del relativo grado percentuale, tenuto conto del quadro lesivo e
morboso derivato dall'infortunio o dalla malattia professionale oggetto
dell'accertamento.
D- Espletamento della collegiale.
In
entrambe le situazioni descritte al punto C, le opposizioni, se motivate nei
termini di cui sopra, danno luogo all’effettuazione tempestiva delle collegiali
con una pianificazione da concordare a livello regionale.
Per l'effettuazione della collegiale l'INAIL, fermo
restando quanto stabilito dal Decreto legislativo n.196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali", consentirà ai
medici dei Patronati, previo accordo sui tempi e modalità, di prendere visione
dei risultati degli esami specialistici ai quali l'infortunato o il tecnopatico è stato sottoposto, della diagnosi emersa e di
ogni altro elemento di carattere medico-legale.
Inoltre
curerà, all'occorrenza, lo svolgimento di ulteriori
accertamenti supplementari, la cui esigenza scaturisca dalla valutazione
concorde dei sanitari delle due parti in sede di collegiale.
E- Opposizione
presentata tardivamente.
Si
conferma innanzitutto che il termine di 60 giorni previsto dall’art. 104 Testo
Unico ha natura puramente ordinatoria e, pertanto, non pregiudica la
possibilità di formulare opposizione anche dopo la scadenza
del sessantesimo giorno purchè nei limiti del
triennio prescrizionale.
Nell'ipotesi di cui al punto C2 (opposizione alla descrizione della
menomazione), stante la possibilità che le condizioni cliniche siano nel
frattempo mutate rendendo impossibile o estremamente
difficoltosa una valutazione - ora per allora -, l'opposizione deve essere
motivata con i risultati di accertamenti clinici e/o strumentali tali da
rendere possibile la valutazione - ora per allora-.
F- Opposizione ai provvedimenti dell’INAIL contenenti valutazioni medico – legali sulla durata
dell’inabilità temporanea assoluta
L'opposizione
è motivata e dà luogo alla collegiale se il certificato medico riporterà, in
coerenza con le precedenti certificazioni, le condizioni cliniche
giustificative dell'eventuale prolungamento dello stato di inabilità
temporanea assoluta, avuto riguardo alla attività di lavoro svolta
dall'assicurato.
G- Casi in cui la collegiale
potrà non essere espletata.
Da
quanto sopra consegue che la collegiale può non essere
espletata soltanto nelle seguenti ipotesi:
Di
tale decisione l'INAIL dovrà dare chiara e tempestiva comunicazione ai soggetti
interessati, fermo restando che l’opposizione in quanto
tale rimane valida ai fini della interruzione dei termini per l'eventuale
azione giudiziaria che l'interessato e/o il Patronato volessero attivare.
H- Tavolo centrale di monitoraggio.
Allo
scopo di consolidare ed arricchire la prassi di una consultazione sistematica e
preventiva finalizzata a trovare adeguate soluzioni alle problematiche via via emergenti, viene istituito un
Osservatorio congiunto INAIL Patronati centrali sul tema di cui si tratta, sia
per monitorare l'omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale del
presente - Codice di comportamento - da parte delle strutture territoriali
tanto dell'INAIL quanto dei Patronati, sia per verificare e superare eventuali
criticità.
“In
particolare i Patronati centrali si impegnano a
segnalare all’Osservatorio congiunto tutti i provvedimenti dell'INAIL che non
rispettano le previsioni di cui al punto B ed i comportamenti delle Sedi che
risultino difformi da quanto indicato ai punti D e G; l'INAIL si impegna, a sua
volta, a segnalare allo stesso Osservatorio tutte le opposizioni che non
rispettano le previsioni di cui ai punti C, E e G.
Sulla
base dell'esito del monitoraggio, trascorsi dodici mesi dall'avvio della nuova modalità di trattazione delle collegiali, sia l'INAIL che i
Patronati centrali potranno richiedere la revoca degli impegni concordati con
il presente - Codice di comportamento - .
Roma, 17/02/2004
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Firmato
per l'INAIL |
Per i
Patronati: |