INAIL
DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE
CENTRALE PRESTAZIONI
(Circolare 29 aprile 2004 n° 28)
”Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
settore industriale, settore agricolo e medici colpiti da malattie e lesioni
causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive. Rivalutazione
annuale con decorrenza 1° luglio 2003”
Quadro Normativo
D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965:
“Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche ed
integrazioni.
Artt. nn.
76-80-85-116-124-218-223-235”.
D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968:
criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo
indeterminato in agricoltura.
Legge n. 780 del 27 dicembre 1975:”
Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonchè la
rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in
capitale”.
Legge n. 251 del 10 maggio 1982:
“Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.”
Circolare n. 24 del 12 maggio 1982:
“Legge 26 febbraio 1982 n 54. Conversione in legge con modificazioni del
decreto legge 22 dicembre 1981 n 791 recante disposizioni in materia
previdenziale.
Circolare n. 41 dell’11 luglio 1985:
“Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248
modificata con legge 10 maggio 1982, n. 251. Nuove norme procedurali. Modifica
dei moduli 67bis - Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale
assegno continuativo mensile”.
Circolare n. 56 del 6 novembre 1991:
“Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro
e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1°
luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici
colpiti da malattie causate dall’azione dei raggi X e da sostanze radioattive
con decorrenza 1° luglio 1991”
Legge n. 243 del 19 luglio 1993:
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 maggio 1993, n.
155, recante misure urgenti per la finanza pubblica”.
Delibera del Commissario straordinario n. 377 del
21 maggio 2003: “Rivalutazione delle prestazioni economiche per
infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2003”
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 31 luglio 2003: “Rivalutazione delle prestazioni
economiche erogate dall'Istituto con decorrenza 1° luglio 2003 sia per il
settore industriale che per il settore agricolo” (G.U. n. 248 del 24 ottobre
2003)1.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 1° agosto 2003: “Rivalutazione delle prestazioni
economiche erogate dall'Istituto con decorrenza 1° luglio 2003 sia per il
settore industriale che per il settore agricolo” (G.U. n. 248 del 24 ottobre
2003)2.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 6 ottobre 2003: “Rivalutazione delle rendite in
favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei
raggi X e dalle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2003” (G.U. n.
24 del 30 gennaio 2004)3.
PREMESSA
Sulla base dei decreti ministeriali citati nel Quadro Normativo, il Commissario
straordinario ha approvato4la
rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia
professionale da applicare a
decorrere dal 1° luglio 2003.
LIQUIDAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
RENDITA
PER INABILITÀ PERMANENTE
Nel settore
industriale, la retribuzione media giornaliera per la
determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata
in Euro 57,655 .
Nel settore
agricolo, la retribuzione annua convenzionale per la
liquidazione delle rendite è fissata in Euro 18.273,106.
Per i medici
radiologi, la retribuzione annua da assumersi a base per la
liquidazione delle rendite è fissata in Euro 39.417,187 .
A decorrere dal 1° luglio 2003,
pertanto, in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente
e delle rendite a superstiti, operano le misure
retributive di seguito indicate.
Calcolo delle rendite nel settore
industriale
|
Retribuzione annua minima |
Euro 12.106,50 |
|
Retribuzione annua massima |
Euro 22.483,50 |
Calcolo delle rendite nel settore
agricolo
|
Lavoratori subordinati a tempo determinato |
Su
retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore
industriale: minimo massimo |
Euro
12.106,50 Euro 22.483,50 |
|
Lavoratori subordinati a tempo determinato |
Su retribuzione annua convenzionale |
Euro 18.273,10 |
|
Lavoratori autonomi |
Su retribuzione annua convenzionale |
Euro 12.106,508 . |
Calcolo delle rendite per i medici
radiologi
|
Retribuzione annua |
Euro 22.483,50 |
ASSEGNO MENSILE UNA
TANTUM IN CASO DI MORTE
Calcolo dell’assegno nei settori
industriale e agricolo9 .
L'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di
Euro 1597,35.
Calcolo dell’assegno per i medici
radiologi10 .
L’importo dell’assegno per i
superstiti dei medici radiologi è rapportato alla retribuzione di Euro 39.417,18 secondo le percentuali di
seguito riportate:
· un terzo
della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti
· un quarto nel caso
di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti
· un sesto negli
altri casi.
INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA'
TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA
I
riferimenti retributivi per la liquidazione dell’indennità di temporanea nel
settore agricolo decorrono dal 1°
gennaio 2003 e sono quelli di seguito indicati:
|
Lavoratori subordinati a tempo determinato |
Su retribuzione giornaliera fissata annualmente per
Provincia 11 |
|
|
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato |
Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il
limite minimo di |
Euro
33,99 12 |
|
Lavoratori autonomi |
Su retribuzione giornaliera minima prevista per il
settore industriale: |
Euro
38,2113 |
CRITERI DI RILIQUIDAZIONE DELLE
PRESTAZIONI IN CORSO
RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE
Settore industriale
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono quelli di seguito
indicati14 :
|
Per l'anno 2001 e precedenti: |
1,0240 |
|
Per l’anno 2002 e 1° semestre 2003: |
1,0000 |
Settore agricolo
La riliquidazione delle prestazioni per il settore
agricolo avviene come di seguito indicato:
|
Lavoratori subordinati a tempo determinato |
Su retribuzione annua convenzionale |
Euro 18.273,1015. |
|
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982 |
Su
retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore
industriale: minimo massimo |
Euro
12.106,50 Euro 22.483,50 |
|
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato con decorrenza anteriore dal 1° gennaio 1982 |
Su retribuzione annua convenzionale |
Euro 18.273,10 |
|
Lavoratori autonomi:
rendite con decorrenza anteriore al
1° giugno 1993 |
Su retribuzione annua convenzionale |
Euro 18.273,10 |
|
Lavoratori autonomi:
rendite con decorrenza dal 1°
giugno 1993 |
Su retribuzione minimale del settore industriale |
Euro 12.106,5016. |
Medici radiologi
La retribuzione di Euro 39.417,1817, si
applica:
· in sede di prima liquidazione
delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, a decorrere dal 1°
luglio 2003;
· in sede di rivalutazione delle rendite in concorso
di godimento a tale data.
INTEGRAZIONE RENDITA
Per i casi di integrazione rendita non segnalati per il
rateo di gennaio 2004 (casi non pervenuti alla Direzione Centrale per i Servizi
Informativi e Telecomunicazioni entro il 10 ottobre 2003), il pagamento della
prestazione deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di
rendita rivalutato.
ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE
CONTINUATIVA
L'importo dell'assegno per assistenza personale
continuativa, è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le
rendite del settore industriale ed ammonta ad Euro 398,6618 .
ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI
Gli
importi degli assegni continuativi19 vengono
rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito
indicato:
|
INABILITÀ
(%) |
SETTORE
INDUSTRIALE |
SETTORE
AGRICOLO |
|
Da 50 a 59 |
Euro 223,76 |
Euro 280,24 |
|
Da 60 a 69 |
Euro 313,91 |
Euro 391,04 |
|
Da 80 a 89 |
Euro 582,77 |
Euro 571,03 |
|
Da 90 a 100 |
Euro 897,78 |
Euro 951,56 |
|
Da 100 + a.p.c. |
Euro 1.296,98 |
Euro 1.350,21 |
Alle operazioni di riliquidazione delle rendite dei
settori industriale ed agricolo in corso di godimento alla data del 1° luglio
2003, ha provveduto direttamente la Direzione Centrale per i Servizi
Informativi e Telecomunicazioni20 .
Alla stessa maniera, si è
provveduto centralmente all'adeguamento degli assegni per assistenza personale
continuativa e degli assegni continuativi mensili.
ATTIVITA' DI
RILIQUIDAZIONE A CURA DELLE UNITA' OPERATIVE
Le Unità operative dovranno, invece, occuparsi delle
seguenti riliquidazioni:
a) le rendite
tuttora escluse dalla gestione meccanizzata21.
b) gli speciali
"assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio ed
alla malattia professionale", che al 1° luglio 2003 dovrannno
essere adeguati22 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi 23.
c) le
prestazioni segnalate con gli appositi tabulati inviati annualmente dalla
Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni:
-
liquidazioni particolari
-
rendite cessate successivamente al 1°luglio 2003
rendite unificate.
Relativamente al punto b), per tutte le rendite
unificate di competenza degli anni 2002 e primo semestre 2003, va nuovamente
operata la scelta della retribuzione più favorevole24.
In occasione della rivalutazione decorrente dal 1°
luglio 2003, la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e
Telecomunicazioni ha provveduto alla riliquidazione
della rendita sulla base della retribuzione già acquisita. Verrà, inoltre,
predisposto un tabulato di tutti i casi di rendita con anno di competenza 2002
e 1° semestre 2003, liquidati sulla retribuzione riferita all'ultimo evento e
unificati con rendita pregressa di competenza dell'anno 2001 e precedenti. Per
queste ultime sarà indicata la retribuzione rivalutata al 1° luglio 2003.
Le Unità operative dovranno raffrontare le due
retribuzioni e, qualora risulti più favorevole la retribuzione della rendita
pregressa, dovranno comunicare quest'ultima secondo le modalità tuttora vigenti
per la gestione meccanizzata delle rendite25.
INOLTRO DEI TABULATI CON I DATI DELLA RIVALUTAZIONE
La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e le
Telecomunicazioni invierà un apposito tabulato con i dati a suo tempo contenuti
nei moduli 150/I-mecc. e 151/I mecc.
alle Direzioni regionali, alla Direzione provinciale di Bolzano ed alla Sede
regionale di Aosta, che lo distribuiranno alle dipendenti Unità operative.
COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI
RILIQUIDAZIONE E INDAGINE ANAGRAFICA
La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e le
Telecomunicazioni ha inviato agli interessati, come di consueto, la
comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione
delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i moduli
170/I mecc. e 171/I mecc..
Tali moduli, tra l'altro, riportano su apposito
prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle
"rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi
magnetici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i propri
dati anagrafici aggiornati, entro 15
giorni dalla data di ricevimento dei moduli sopra citati, compilando
la dichiarazione stampata sul retro.
Le Sedi, al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla scansione ed aggiornamento
dei nuovi dati secondo le procedure in uso.
AZIONE DI SURROGA E REGRESSO -
AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE
Al fine di consentire con la massima sollecitudine la
formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei
valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il
valore capitale che il montante dei ratei pregressi vanno riferiti al 1°luglio
2003.
Le Unità operative procederanno quindi al conteggio dei
ratei di rendita fino al 30 giugno 2003.
Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali
dovranno chiedere il rinvio delle cause - tanto in primo grado, quanto in sede
di appello - per apportare gli eventuali aggiornamenti alla conclusioni già
rese.
IL
DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio CASTRO
Allegati: 4
1. Allegato 1.
2. Allegato 2.
3. Allegato 3.
4. Delibera del Commissario straordinario n. 377/2003.
5. Decreto ministeriale del 31 luglio 2003 .
6. Decreto ministeriale del 1° agosto 2003.
7. Decreto ministeriale del 6 ottobre 2003.
8. Importo
pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.
9. Testo
Unico, artt. 85 e 223; legge n. 251 del 10 maggio
1982, artt. 7 e 8.
10. Testo
Unico, art. 85. comma 2 e successive modificazioni.
11. DPR
n. 448 del 27 aprile 1968.
12. Legge
n. 54/1982 e Circolare Inail n. 24/1982.
13. Legge
n. 243/1993, art. 14, lettera d).
14. Testo
Unico, art. 116 e Decreto ministeriale del 31 luglio 2003.
15. DPR
n. 448 del 27 aprile 1968.
16. Legge
n. 243/1993, art. 14, lettera c).
17. Decreto
minsiteriale del 6 ottobre 2003.
18. Testo
Unico, artt. 76 e 218 e Legge n. 251/1982.
19. Testo
Unico, artt. 124 e 235 e Legge n. 780/1975.
20. Allegato 4.
21. Allegato
4: punto 4.15, ultimo capoverso, e punto 4.16, penultimo e ultimo capoverso.
22. Legge
n. 251/1982, art. 11.
23. Circolare
n. 41/1985.
24. Testo
Unico, art. 80.
25. Circolare
n. 56/1991.
Note: i link
presenti nel documento rimandano al sito Inail