INAIL - DIREZIONE GENERALE -
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - CONSULENZA
TECNICA ACCERTAMENTO RISCHI E PREVENZIONE
(Circolare n. 25 del 15 aprile 2004)
Malattie del rachide da sovraccarico
biomeccanico - Modalità di trattazione delle pratiche.
Quadro
Normativo
D.P.R.
n. 1124 del 30 giugno 1965: “Testo Unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali”, art. 3.
Sentenza
della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988:
introduzione del “sistema misto” di tutela delle malattie professionali.
Decreto
Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 10, comma IV: conferma
legislativa del “sistema misto” di tutela delle malattie professionali.
Circolare
n. 81 del 27 dicembre 2000: “Malattie da sovraccarico
biomeccanico/posture incongrue e microtraumi ripetuti. Modalità di trattazione
delle pratiche”.
Direttiva
2002/44/CE del 25/6/2002: “Prescrizioni minime di sicurezza
e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (vibrazioni)”.
ISO 2631-1/1997: “Mechanical vibration and shock – Evaluation of
human exposure to whole-body vibration. Part 1: General requirements”.
Decreto
legislativo n. 626 del 29 settembre 1994: “Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, titolo V, articolo 47, e allegato
VI.
PREMESSA
Finora, per il riconoscimento dell’origine
professionale delle malattie da sovraccarico biomeccanico del rachide, le Sedi
dovevano inviare alla Direzione generale, per il tramite delle Direzioni
regionali, i casi ritenuti suscettibili di ammissione a tutela1 .
Ciò allo scopo di approfondire, attraverso una più
ampia casistica, le conoscenze sia sui fattori di rischio, sia sulle più
ricorrenti manifestazioni morbose ad essi correlate.
L'esame nell’ultimo triennio di oltre 1000 pratiche,
corredate nella maggioranza dei casi del parere tecnico espresso dalle Contarp
regionali, consente ora di delineare il definitivo quadro di riferimento per la
trattazione delle pratiche di cui all’oggetto.
Il
periodo di osservazione centrale di queste malattie può considerarsi quindi
concluso.
Questa circolare riporta un completo ed articolato
quadro di riferimento che, insieme all’esperienza nel frattempo maturata sul
territorio, consente di garantire omogeneità e correttezza nella trattazione
delle pratiche.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROFESSIONALE
Allo stato, resta confermato che le condizioni di
rischio da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento dell’origine
professionale della malattia sono le vibrazioni trasmesse al corpo intero
(W.B.V.2 ) e la Movimentazione Manuale di
Carichi (M.M.C.), a volte entrambe presenti nei casi denunciati.
Le
vibrazioni trasmesse al corpo intero (W.B.V.)
Le più comuni attività lavorative che comportano il
rischio da esposizione a W.B.V. sono quelle connesse alla guida dei mezzi di
trasporto e delle macchine semoventi, industriali e agricole.
E’
utile ricordare che, rispetto ai valori di vibrazioni raggiunti dai mezzi su
rotaia , che risultano i più bassi, quelli prodotti dagli altri mezzi di
trasporto sono:
· duplicati, per la guida di autobus di linea e autocarri di
recente progettazione (valori più alti riguardano invece gli autocarri
utilizzati prima della metà degli anni settanta)
· triplicati, nella conduzione di trattori agricoli
· quadruplicati, nell’uso di carrelli elevatori o di macchine
semoventi a motore diesel
· aumentati sino a nove volte, nella conduzione di pale
meccaniche e di mezzi cingolati.
Quanto sopra descritto deve essere inteso come un
orientamento di massima, dato che l’accelerazione lungo l’asse verticale non è
l’unica grandezza descrittiva dell’esposizione a W.B.V..
Ad esempio, per i mezzi su rotaia si riscontrano
mediamente valori di accelerazione media ponderata sull’asse verticale (z)
inferiori rispetto ai mezzi su gomma, ma è anche vero che si ottengono valori
confrontabili sull’asse trasversale (y) e che di solito il fenomeno ha
connotazione impulsiva. Ciò obbliga a valutare anche il valore della dose di
vibrazioni (VDV). In definitiva la valutazione deve considerare tutti i vari
aspetti e i vari parametri a disposizione.
Per la valutazione del rischio, pur nell’impossibilità
di definire la relazione dose-risposta, assumono rilievo la durata e
l’intensità dell’esposizione richiamate nella Direttiva comunitaria3 sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici4 .
La Direttiva stabilisce il valore limite e il valore di
azione giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8
ore [A(8)] e anche il valore della dose di vibrazione (VDV) come riportato
nella tabella a pagina seguente.
|
PARAMETRO |
VALORE DI AZIONE |
VALORE
LIMITE |
|
A (8) |
0,5 m/s2 |
1,15 m/s2 |
|
VDV |
9,1 m/s1,75 |
21 m/s1,75 |
Come noto, il superamento del valore di azione
comporta l’adozione della sorveglianza sanitaria, dell’informazione e
formazione dei lavoratori nonché degli interventi tecnici ed organizzativi
finalizzati a escludere o a ridurre l’esposizione al rischio. Il valore
limite non deve essere superato in alcun caso.
La
Direttiva indica anche la modalità per il calcolo della valutazione del livello
dell’esposizione:
“La valutazione del livello di esposizione alle
vibrazioni si basa principalmente sul calcolo dell’esposizione giornaliera A(8)
espressa come accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il
più alto dei valori quadratici medi o il più alto dei valori della dose di
vibrazioni (VDV) delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui
tre assi ortogonali (1,4awx, 1,4awy, awz per un lavoratore seduto o in piedi),
conformemente ai capitoli 5, 6 e 7, all’allegato A e all’allegato B della norma
ISO 2631-1 (1997)”.
Per
il calcolo dei suddetti valori è sempre necessario il parere tecnico delle
Contarp regionali.
Ai fini dell’eventuale riconoscimento della natura professionale
della malattia, i dati della letteratura, la casistica esaminata nonché i
riferimenti delle normative previdenziali di altri Stati della UE, consentono
di ritenere compatibile un periodo di esposizione al rischio di almeno 5 anni
con valori di A(8) che si avvicinano al valore limite (1,15
m/s2).
La movimentazione manuale dei carichi (M.M.C.)
Per la definizione di “Movimentazione Manuale dei
Carichi” si rinvia al Decreto legislativo n. 626/1994, ove vengono precisati
gli elementi di riferimento sullo specifico rischio5 .
L’analisi
dei casi di patologie della colonna vertebrale denunciati all’INAIL permette di
confermare che le più comuni attività lavorative da considerarsi a rischio,
quando svolte in maniera esclusiva o prevalente, sono le seguenti:
· lavori di facchinaggio (porti, aeroporti, traslochi,
spedizione merci ecc.)
· lavori di magazzinaggio (supermercati ecc.)
· lavoro del personale ausiliario e infermieristico in reparti
nosocomiali e altre strutture ove è richiesta movimentazione assistita dei
pazienti.
· lavoro del manovale edile, quando la movimentazione manuale
dei carichi costituisce l’attività prevalente.
Per la valutazione dell’efficienza lesiva del rischio
assumono rilievo la durata e la continuità dell’esposizione oltre ai parametri
che determinano la modalità con la quale la manipolazione viene eseguita.
Per quanto riguarda specificatamente i modelli di
analisi tecnica da applicare ai fini della valutazione, sono da preferire
quelli riconosciuti in sede scientifica a fini prevenzionali, nei quali il
rischio è descritto attraverso un indice sintetico (IR6 ).
Particolarmente
esemplificativi risultano i metodi di analisi:
· NIOSH7 , “Revised
NIOSH equation for the design and evaluation of manual lifting tasks – 1993”,
per l’analisi delle attività che comportano sollevamento di carichi
· Snook e Ciriello, “Liberty Mutual tables for Lifting,
Carrying, Pushing and Pulling”, per le attività in cui sia richiesta azioni di
traino e spinta.
Ai
fini della valutazione del rischio nel personale preposto alla movimentazione e
assistenza dei pazienti ospedalizzati, utili indicazioni devono essere tratte
dall’indice MAPO8 .
Sulla base del valore dell’Indice di Rischio è
possibile modulare la valutazione del rischio specifico secondo fasce di
gravità crescenti, come di seguito riportato.
|
METODI NIOSH E SNOOK & CIRIELLO |
|
METODO MAPO |
||
|
Classe di rischio |
IR |
|
Classe di rischio |
IR |
|
Accettabile |
IR < 0,75 |
|
Assente/trascurabile |
0 = IR < 1.5 |
|
Minimo |
0,75 = IR < 1,25 |
|
Lieve-medio |
1,5 = IR < 5 |
|
Medio-alto |
1,25 = IR < 3 |
|
Elevato |
IR ³ 5 |
|
Eccessivo |
IR ³ 3 |
|
|
|
L’IR, qualora non espressamente indicato nella
documentazione agli atti, deve essere richiesto alle Contarp regionali.
Ai fini del riconoscimento della natura professionale
della malattia, i dati della letteratura nonché la casistica esaminata
consentono di ritenere compatibile un periodo di esposizione al rischio di
almeno 5 anni per gli IR ³ 3, secondo NIOSH e Snook Ciriello, e ³ 5 secondo
MAPO (indici di rischio collocati nella classe immediatamente inferiore
assumono rilevanza in presenza di periodi di esposizione particolarmente
prolungati).
QUADRO CLINICO E ITER DIAGNOSTICO
Per quanto riguarda i meccanismi patogenetici delle
malattie da vibrazioni al corpo intero e di quelle dovute alla movimentazione
manuale dei carichi, resta valido quanto già indicato:
“Il distretto della colonna vertebrale maggiormente
interessato dal sovraccarico biomeccanico di origine lavorativa è il tratto
lombare e le relative cerniere, dorso-lombare e lombo-sacrale; il meccanismo
patogenetico (c.d. a pompa) comporta una primitiva alterazione trofica del
disco intervertebrale attraverso fenomeni di disidratazione del nucleo polposo
e perdita di elasticità con fissurazioni dell’anulus fibrosus; segue la
protrusione e poi l’ernia del disco intervertebrale con eventuali quadri
clinici connessi alla compressione radicolare. L’alterazione del disco può
comportare inoltre l’instaurarsi di un processo artrosico osteofitico per il
concentrarsi delle sollecitazioni pressorie sui bordi delle limitanti dei corpi
vertebrali. Sono pertanto da ritenere correlati al rischio di sollecitazioni
biomeccaniche lavorative i quadri con primitivo impegno da compressione
dell’apparato intervertebrale (ernie discali e protrusioni discali), associati
o meno a spondilodiscoartrosi del tratto lombare”9 .
La sussistenza in soggetti esposti a rischio lavorativo
di patologie preesistenti, congenite o acquisite (come, ad esempio, marcati
dismorfismi lungo i vari assi, spondilolisi e spondilolistesi, esiti
post-traumatici, spondilite anchilosante, ecc.) deve indurre alla massima
cautela nel riconoscimento della patologia lavoro-correlata.
Per quanto attiene alle localizzazioni a carico degli
altri distretti del rachide, allo stato non risultano in letteratura studi
conclusivi che permettano di riconoscerne la natura professionale.
Nel rinviare al nuovo flusso procedurale per
l’istruttoria delle denunce di malattia professionale10 , si
richiama l’importanza di acquisire agli atti della pratica ogni possibile
elemento probatorio sul rischio denunciato (Documento di valutazione del
rischio, schede tecniche e manuali d’uso degli automezzi e macchine semoventi,
questionari compilati dal datore di lavoro ecc.).
Le
Sedi dovranno inoltre acquisire:
· le visite mediche preventiva e periodiche
· le cartelle cliniche di eventuali ricoveri
· i referti di visite specialistiche
· gli accertamenti strumentali, in particolare gli esami
radiografici in possesso dell’assicurato.
Sia il Questionario per le malattie da sovraccarico biomeccanico dell’arto
superiore11 , sia il Protocollo
diagnostico per il rachide12 , rimangono utili
riferimenti per l’istruttoria medico-legale dei casi, pur non essendone
obbligatoria la compilazione.
Oltre
alla visita specialistica ortopedica e, se necessaria, quella neurologica,
l’accertamento medico-legale dovrà prevedere l’esecuzione dei seguenti esami:
· RMN13
· EMG-ENG14
· Radiografia del rachide in toto, sotto carico,
preferibilmente su unico radiogramma.
In presenza di patologie congenite e/o acquisite dovrà
essere eseguito anche l’esame radiografico del tratto vertebrale interessato.
I Dirigenti medici di Sede valuteranno la necessità di
ripetere tali accertamenti ove già esibiti dall’assicurato.
CODIFICA
Deve
essere utilizzato il Codice M 386 (Affezioni dei dischi
intervertebrali).
DISPOSIZIONI
A partire dalla data della presente circolare, le
denunce delle malattie da sovraccarico biomeccanico del rachide saranno
definite direttamente in Sede e non sarà più necessario il parere preventivo
della Direzione Generale.
|
|
IL
DIRETTORE GENERALE |
1.Circolare n. 81/2000.
2.Whole Body Vibrations.
3.Direttiva
2002/44/CE del 25/6/2002, che dovrà essere recepita dagli Stati membri,
eventualmente con modifiche maggiormente cautelative, entro il 6/7/2005.
4.Lo specifico
documento che affronta l’argomento “Valutazione dell’esposizione umana a
vibrazioni al corpo intero” è la normativa ISO 2631-1 del 1997, a cui la stessa
direttiva europea 2002/44/CE fa riferimento: quest’ultima direttiva ha valenza
prevenzionale. La ISO 2631-1, nell’annesso B fig. B. 1, fornisce un grafico di
guida agli effetti sulla salute (metodo di base) in cui, conoscendo
l’accelerazione r.m.s. ponderata in frequenza aw (m/s2) ed il tempo di
esposizione giornaliera, è possibile individuare il punto corrispondente al
caso in esame. Esso può ricadere in una delle tre zone delimitate dalle due
“linee” del grafico: la prima zona, al di sotto di entrambe le linee, corrisponde
ad effetti sulla salute non chiaramente documentati e/o oggettivamente
osservati; la seconda zona, tra le due “linee” , corrisponde a rischi
potenziali per la salute; infine la terza zona, al di sopra di entrambe le
linee, corrisponde a rischi per la salute acclarati.
5.Decreto
legislativo n. 626/1994: titolo V, art. 47 e allegato VI.
6.Indice di
Rischio.
7.National Institute for Occupational Safety and Health.
8.Metodo MAPO
(Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati) dell’Unità di ricerca
“Ergonomia della Postura e del Movimento” – A.O. Istituti Clinici di
Perfezionamento, Milano.
9.Circolare n.
81/2000.
10.Lettera
della Direzione Centrale Prestazioni e Sovrintendenza Medica Generale del 18
settembre 2003.
11.Circolare n.
81/2000, allegato 1.
12.Circolare n.
81/2000, allegato 2.
13.Risonanza
Magnetica Nucleare.
14.Elettromiografia
- Elettroneurografia.
Note:
i link rimandano al sito ufficiale Inail