I nonni non possono essere esclusi dalla partecipazione alla vita dei nipoti
a meno che non si provi che i rapporti siano dannosi al loro sviluppo.
Cassazione, sezione I civile, sentenza del 23.11.2007, n° 24423 (Cesira Cruciani)
La separazione di coppia raramente resta un fatto privato che coinvolge i soli attori della vicenda, più spesso invece la ricaduta sociale della scelta separativa produce effetti nella rete allargata di relazioni.
Le rispettive famiglie d’origine dei separati o separandi, i genitori di questi in particolare, si trovano a vivere una situazione di esemplare complessità. Si trovano infatti, da un lato colpiti e coinvolti dalla risonanza sociale che l’evento produce, dall’altro, sono profondamente turbati su un piano emotivo per i vincoli affettivi esistenti. Molto spesso i nonni, che non hanno vissuto direttamente il deterioramento dei rapporti che sono alla base della scelta separativa, hanno difficoltà ad accettare la decisione. C’è anche, chi sa rispettare le scelte o ancor meglio si rende disponibile a sostenere l’impegno in un progetto di vita che continua per sé e per i figli.
La Corte di Cassazione, sezione I civile, con la sentenza del 23 novembre 2007, n° 24423, ha consentito ai nonni contatti con i nipoti nonostante la contraria volontà dei genitori di quest’ultimi o le concrete modalità con cui il diritto di visita deve svolgersi.
Il ricorso osserva la Corte, investe una questione preliminare di puro diritto, vale a dire la questione se, qualora manchi una prova specifica del pregiudizio effettivo subito dal minore per l’interruzione di qualsiasi rapporto con i nonni imposta dal genitore, quest’ultimo sia libero secondo il nostro ordinamento di insistere in tale suo atteggiamento come lecita estrinsecazione del suo diritto-dovere di postestà sui figli minori, anche qualora non deduca (o non riesca, a sua volta a provare) che il loro contatto coi nonni sia nocivo per i figli stessi.
Si è affermato che le statuizioni della Corte d’Appello emesse, ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., nel quadro degli atti “innominati” incidenti sull’esercizio della potestà dei genitori, non sono mai assistite dall’autorità della cosa giudicata sostanziale, risultando caratterizzate dalla meno intensa efficacia propria dei provvedimenti camerali di volontaria giurisdizione, non risolutivi di alcun contrasto tra contrapposti diritti soggettivi, ma funzionali alla sola tutela interinale del minore (e pertanto soggetti a modifica e revoca da parte del giudice che li ha emessi), con la conseguenza che gli eventuali vizi del provvedimento impugnato, non essendo idonei a produrre effetti irreparabili, non possono essere legittimamente denuciati con il ricorso straordinario per cassazione.
Il decreto impugnato è un provvedimento di volontaria giurisdizione, reso in sede di reclamo, con cui sono state affermate le modalità di esercizio della visita da parte dei nonni. Stabilite dai primi giudici, i quali hanno incaricato i Servizi sociali di attivarsi, nel modo ritenuto via via più opportuno al fine di stemperare la conflittualità esistente tra i nonni ed i genitori, consentendo ai nipoti di usufruire anche di un buon rapporto con i nonni, che è cosa importante per il loro equilibrio.