Privacy. Criteri e tempi di riordino
dell’attività degli Amministratori di Sistema per effetto del Provvedimento del
Garante per la Privacy del 27.11.2008.
L’Autorità del Garante per la Protezione dei Dati
Personali con provvedimento denominato “Misure e accorgimenti
prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di
amministratore di sistema - 27 novembre 2008 (G.U.
n. 300 del 24 dicembre 2008)” ha inteso e deciso di richiamare l’attenzione di tutti i soggetti
economici ivi compresi enti ed amministrazioni varie i quali
hanno all’interno della loro struttura la figura professionale
dell’amministratore di sistema; oggetto di tale provvedimento, come meglio
chiarito nel comunicato stampa del Garante per la Protezione dei dati Personali
del 14 Gennaio 2009 è la focalizzazione
dell’attenzione da parte dei soggetti in precedenza indicati in merito
all’attività svolta dall’amministratore di sistema, ai suoi compiti e funzioni prescrivendo
specifiche misure tecniche ed organizzative atte a consentire più speditamente
il controllo e la verifica dell’attività da egli svolta.
Innanzitutto L’Amministratore di Sistema è il soggetto cui è conferito il compito di
presiedere alle risorse del sistema operativo di un
elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione. In
questo contesto l'amministratore di sistema assume
anche le funzioni di amministratore di rete, ovvero del soggetto che deve
sovrintendere alle risorse di rete e di consentirne l'utilizzazione.
L'amministratore deve essere un soggetto fornito di esperienza,
capacità e affidabilità nella gestione delle reti locali.
La figura dell’Amministratore di rete, pertanto è parte fondamentale sia del Documento Programmatico di Sicurezza che dell’intero sistema di gestione del trattamento dei dati e ad esso sono consentite le seguenti attività: monitorare o utilizzare qualsiasi tipo di sistema informatico o elettronico al fine di verificare il corretto utilizzo delle risorse di rete, degli applicativi nonché copiare o rimuovere file e software, purchè tutto ciò rientri nella normale attività di gestione della sicurezza dei dati e nel rispetto della tutela degli stessi; modificare, creare o eliminare le password solo per oggettivi e determinanti motivi e previa informazione al custode delle password; rimuovere programmi software, purchè ciò rientri nella normale attività di manutenzione e nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati trattati; rimuovere componenti hardware, purchè ciò rientri nella normale attività di manutenzione e nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati trattati.
La nomina della figura dell’Amministratore di Sistema avviene con apposita lettera di incarico la quale, una volta sottoscritta da le parti in questione, viene allegata al Documento Programmatico di Sicurezza.
Nello spesso provvedimento è
premessa la figura dell’Amministratore di Sistema richiamando la definizione di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera c, del D.P.R. 318/1999 cioè
di un “soggetto al
quale è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema
operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne
l'utilizzazione” e nel contempo gli
articoli del Codice Penale in riferimento ai possibili reati ai quali potrebbe
andare incontro tale figura del tipo: abuso
della qualità di operatore di sistema prevista dal codice penale per le
fattispecie di accesso abusivo a sistema informatico o telematico
(art. 615 ter) e di
frode informatica (art. 640 ter), nonché per le fattispecie di danneggiamento di informazioni, dati e
programmi informatici (artt. 635 bis e ter)
e di danneggiamento di sistemi informatici e telematici
(artt. 635 quater e quinques) di recente modifica.
Il provvedimento in questione si
richiama all’articolo 154, denominato dei “Compiti”, comma 1, lettera h del Decreto Legislativo n.
196 del 30 Giugno 2003, il quale sancisce che il Garante deve “curare la conoscenza tra il pubblico della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle
relative finalità, nonché delle misure di sicurezza
dei dati”. Tra, l’altro, lo stesso Garante, a ciò, ha aggiunto anche le risultanze delle ispezioni eseguite le quali hanno
evidenziato in diversi casi un ruolo degli amministratori di sistema considerato
del tutto superficialmente rispetto alle competenze vere e proprie, inducendo
l’Autorità ad emanare un Decreto di tale portata
E nello specifico il medesimo provvedimento prevede quanto di seguito esposto:
a. Valutazione delle caratteristiche
soggettive.
L'attribuzione delle funzioni di amministratore
di sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di
esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve
fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
Anche quando le funzioni di amministratore di
sistema o assimilate sono attribuite solo nel quadro di una designazione quale
incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, il titolare e il
responsabile devono attenersi comunque a criteri di valutazione equipollenti a
quelli richiesti per la designazione dei responsabili ai sensi dell’art. 29.
b. Designazioni individuali.
La designazione quale amministratore di sistema deve essere individuale
e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività
consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.
c.
Elenco degli amministratori di sistema.
Gli estremi identificativi delle persone fisiche
amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi
attribuite, devono essere riportati nel documento programmatico sulla sicurezza
oppure, nei casi in cui il titolare non è tenuto a redigerlo, annotati comunque
in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di
accertamenti da parte del Garante.
Qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche
indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, i
titolari pubblici e privati sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità
degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni,
secondo le caratteristiche dell'azienda o del servizio, in relazione ai diversi
servizi informatici cui questi sono preposti. Ciò, avvalendosi dell'informativa
resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice nell'ambito del rapporto
di lavoro che li lega al titolare, oppure tramite il disciplinare tecnico di
cui al provvedimento del Garante n. 13 del 1° marzo 2007 (in G.U. 10 marzo 2007, n. 58) o, in alternativa, mediante altri strumenti di comunicazione
interna (ad es., intranet aziendale, ordini di servizio a circolazione interna o bollettini).
Ciò, salvi i casi in cui tali forme di pubblicità o di conoscibilità siano
incompatibili con diverse previsioni dell’ordinamento che disciplinino
uno specifico settore.
d.
Servizi in outsourcing.
Nel caso di servizi di amministrazione di
sistema affidati in outsourcing il titolare deve conservare direttamente e specificamente, per ogni
eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte
quali amministratori di sistema.
e. Verifica dell’attività.
L'operato degli amministratori di sistema deve
essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte
dei titolari del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle
misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei
dati personali previste dalle norme vigenti.
f.
Registrazione degli accessi.
Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi
logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione
e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le
registrazioni (access
log) devono avere
caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della
loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui
sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e
la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un
congruo periodo, non inferiore a sei mesi.
Per ciò che attiene i tempi entro i quali aziende private ed enti pubblici ( ivi compresi uffici giudiziari, forze di polizia e servizi di sicurezza ) dovranno adottare le misure e le azioni a favore degli amministratori di sistema il provvedimento concede un periodo di quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento del Garante nella Gazzetta Ufficiale.
Dott. Rag. Luigi Risolo