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A) MINIMALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA
IMPONIBILE L'art.
1 del D.L. 29.7.1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella L. 26.9.81, n. 537, stabilisce che i limiti minimi di
retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei
salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni
dovute in materia di previdenza e assistenza sociale sono rivalutati,
ogni anno, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni
che si verificano in applicazione dell'art.19 della
L. 30.4.1969, n.153. Pertanto,
detti limiti debbono essere rivalutati in base
all'andamento degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati rilevato dall'ISTAT. Il
D.L. 9.10.1989, n.338, convertito nella L. 7.12.1989, n.389, all’art.1, comma 1, stabilisce che la retribuzione da assumere
come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale
non può essere inferiore: all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi,
regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
più rappresentative su base nazionale; ovvero all’importo stabilito da
accordi collettivi o contratti individuali, se superiore a quello
previsto dal contratto collettivo. Si
ricorda, in proposito, che anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere
dalle citate organizzazioni sindacali sono obbligati, ai fini del versamento
della contribuzione previdenziale ed assistenziale, al rispetto dei
trattamenti retributivi stabiliti dalla sopra richiamata disciplina collettiva. Con l’art. 2, comma 25, della L.
28.12.95, n.549, il legislatore ha introdotto una
norma interpretativa dell’art.1 del D.L. n. 338/89 convertito, con modificazioni, nella L. n. 389/89 precisando che la disposizione di cui al
citato articolo 1 “si interpreta nel senso che, in
caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima
categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei
contributi previdenziali è quella stabilita dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”. Si
aggiunge, altresì, che ai sensi dell'art.7 del D.L.
n. 463/83 convertito con L.
n. 638/83, modificato dall'art.1,comma
2, del D.L. n. 338/89, convertito dalla L. n. 389/89, il limite minimo di retribuzione
giornaliera non può, tuttavia, essere inferiore al 9,5% dell'importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Tutto ciò premesso, si fa presente che,
per consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati relativi all’anno 2004, in attesa dell’emanazione del previsto
decreto ministeriale, si è utilizzato, per la determinazione dei valori contributivi
di cui alla presente circolare, l’indice ISTAT calcolato per l’anno 2003. Come noto, per l’anno 2003 la variazione percentuale, accertata
dall’ISTAT, ai fini della perequazione automatica delle pensioni è
stata pari al 2,5%. Considerato
che, per il settore dello spettacolo, attività circensi e spettacolo
viaggiante i limiti minimi variati per l’anno
2004 sono risultati di importo inferiore al 9,5%
dell’importo del trattamento minimo di pensione, determinato per l’anno 2004
nella misura di 412,18 euro,
si comunica che dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 2004 il limite minimo di retribuzione
giornaliera, per l’assolvimento degli obblighi contributivi di legge, per
tutti i settori produttivi sopra citati e senza alcuna distinzione tra le
categorie di lavoratori, è fissato in
39,16 euro. A
seguito della variazione del minimale di retribuzione giornaliera, a far data dal 1° gennaio 2004, risulta variata anche la
misura della retribuzione oraria minima per la denuncia ed il versamento della contribuzione previdenziale ed
assistenziale nei casi di contratti a tempo parziale ("PART-TIME"). Al
riguardo si ribadisce che, a decorrere
dall’1.1.1989, la retribuzione minima oraria si determina moltiplicando il
minimale giornaliero (39,16 euro) per sei e dividendo il relativo prodotto
per il numero delle ore lavorative settimanali previste dagli accordi o
contratti collettivi riguardanti i singoli settori di lavoro. Nell'ipotesi,
pertanto, di contratti che prevedono l'effettuazione di 40 ore settimanali,
la paga oraria è pari a 5,87 euro
(39,16 x 6 : 40). Si
tiene a sottolineare che gli obblighi contributivi,
da parte dei datori di lavoro, devono essere assolti sulla base dei minimali
di retribuzione in trattazione solamente nei casi in cui questi risultino
superiori ai minimali di retribuzione stabiliti da leggi, regolamenti e
contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali. B) LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 1) Massimale annuo della base
contributiva e pensionabile Per i
lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di
anzianità contributiva il massimale annuo della base contributiva e
pensionabile, previsto dall’art.2, comma 18, della L. 335/95, rivalutato in base all’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella
misura del 2,5%, è pari, per l’anno 2004, a 82.401,00 euro. 2) Massimale di retribuzione
giornaliera imponibile Per i
lavoratori dello spettacolo già iscritti all’Enpals
alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente
a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni
previdenziali obbligatorie il massimale di retribuzione giornaliera
imponibile è pari a 600,70 euro. Conseguentemente,
le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione
giornaliera imponibile risultano così rivalutati:
3)
Contributo di solidarietà Per i
lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di
anzianità contributiva il contributo di solidarietà si applica: ·
sulla
parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2004, l’importo di 82.401,00 euro. Per i
lavoratori dello spettacolo già iscritti all’Enpals
alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente
a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni
previdenziali obbligatorie il contributo di solidarietà si applica: ·
sulla
parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione
giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione
giornaliera precedentemente indicate. 4) Aliquota aggiuntiva 1% (art. 3-ter D.L. n.384/92
convertito dalla L. n.438/92) Per i
lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di
anzianità contributiva l’aliquota aggiuntiva (1%) si applica: ·
sulla
parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2004, l’importo di
37.883,00 euro e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a
82.401,00 euro. Per i
lavoratori dello spettacolo già iscritti all’Enpals
alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente
a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni
previdenziali obbligatorie l’aliquota aggiuntiva (1%) si applica: ·
sulla
parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2004, l’importo di
121,42 euro e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile
relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera precedentemente
indicate. N.B. Si
ricorda che, in applicazione dell’art. 43, comma 1,
lettera a), della L. n.289/2002, dal 1° gennaio 2004 l’aliquota contributiva
a carico del lavoratore è pari a quella in vigore nel Fondo per i lavoratori
dipendenti dell’INPS (8,89 %) anche per quei lavoratori per i quali,
nell’anno 2003, era prevista l’aliquota del 10,10 %. Pertanto dal 1° gennaio
2004, anche per i suddetti lavoratori sarà dovuta, ricorrendone i requisiti,
l’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1% e i
datori di lavoro dovranno utilizzare, in sostituzione del codice tabella“YV”,
il codice tabella “Y3” come già illustrato nella circolare n. 1 del
24.1.2003. C) SPORTIVI
PROFESSIONISTI
1) Massimale annuo della base
contributiva e pensionabile Per
gli sportivi professionisti iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità
contributiva il massimale annuo della base contributiva e pensionabile,
previsto dall’art.2, comma 18, della L. n. 335/95, rivalutato in base all’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati
calcolato dall'ISTAT nella misura del 2,5% è pari, per l’anno 2004, a
82.401,00 euro. 2) Massimale di retribuzione giornaliera imponibile Per
gli sportivi professionisti già iscritti all’Enpals
alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente
a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni
previdenziali obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera
imponibile è pari a 264,11 euro. 3) Contributo di solidarietà Il contributo di
solidarietà introdotto, come noto, dal D.Lgs.
30 aprile 1997, n.166, è dovuto: ·
sulla
parte di retribuzione annua eccedente l’importo di 82.401,00 euro e fino
all’importo annuo di 600.811,63 euro per gli sportivi professionisti iscritti
all’Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e
privi di anzianità contributiva; ·
sulla
parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di 264,11 euro e fino
all’importo giornaliero di 1.925,68 euro per gli sportivi professionisti già
iscritti all’Enpals alla data del 31.12.95 e per
quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità
contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie. 4) Aliquota
aggiuntiva 1% (art. 3-ter D.L. n.384/92 convertito
dalla L. n.438/92) Per
gli sportivi professionisti iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di
anzianità contributiva l’aliquota aggiuntiva (1%) si applica: ·
sulla
parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2004, l’importo di
37.883,00 euro e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di
82.401,00 euro. Per
gli sportivi professionisti già iscritti all’Enpals
alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente
a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni
previdenziali obbligatorie l’aliquota aggiuntiva (1%) si applica: ·
sulla
parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2004, l’importo di
121,42 euro e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a
264,11 euro. D)
CONTRIBUTO APPRENDISTI L’importo
del contributo settimanale a carico dei datori di
lavoro, previsto in misura fissa per gli apprendisti, è stato determinato,
per l’anno 2004, limitatamente alla quota IVS, in 2,74 euro pari a 0,46 euro giornaliero. E)
REGOLARIZZAZIONE MESE DI GENNAIO 2004 Eventuali
regolarizzazioni, riguardanti il mese di gennaio
2004, derivanti dalla mancata applicazione dei nuovi importi comunicati con
la presente circolare, dovranno essere effettuate entro il 16 marzo 2004, a
mezzo mod. 031/RC1 (compilato interamente nei quadri A e B) in sostituzione del mod. 031/R
relativo allo stesso mese di gennaio 2004, apponendo, nello spazio riservato
alle “comunicazioni impresa”, la dicitura “regolarizzazione indice ISTAT anno
2004”. Il
relativo conguaglio andrà versato con l’apposito
mod. F24, indicando i codici “causale contributo” CCLS (Contributi correnti
lavoratori dello spettacolo) oppure CCSP (Contributi correnti sportivi
professionisti). E’
opportuno precisare che, in caso di conguaglio, non saranno
dovute somme aggiuntive sui versamenti integrativi. IL
DIRETTORE GENERALE (Massimo Antichi) |
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