ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
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Ufficio Normativa e Circolari
CIRCOLARE N. 6 DEL 14/03/2008
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e.p.c. |
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Oggetto: Articolo 1, commi 67 e 69 della legge n. 247/2007 – Abrogazione del particolare regime contributivo previsto per le erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello.
Sommario: Con la presente circolare, a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia di erogazioni stabilite da contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, si rappresenta che, dal 1° gennaio 2008, le medesime concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile.
1. Nuovo regime contributivo
L’articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto, a far data dal 1° gennaio 2008, l’abrogazione dell’articolo 2 del D.L. n. 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/1997, che prevedeva l’esclusione dalla retribuzione imponibile delle erogazioni incentivanti previste dalla contrattazione collettiva aziendale, ovvero di secondo livello (cosiddetti “premi di risultato”).
Si rammenta, a tal riguardo, che ai sensi della citata disposizione abrogata le predette erogazioni venivano assoggettate ad un contributo di solidarietà del dieci per cento, a carico del datore di lavoro, a favore della gestione pensionistica di riferimento.
Come noto, l’esclusione dalla base imponibile della voce retributiva in trattazione era, altresì, riprodotta nella precedente formulazione del testo dell’art. 12, comma 4, lett. e) della L. n. 153/1969 e successive modificazioni, secondo la quale, non concorrevano a determinare l’imponibile contributivo “nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati”.
In applicazione della particolare tecnica legislativa di modifica adottata, il comma 69, art. 1, della medesima legge n. 247/2007, ha esplicitamente abrogato l’apposita voce di esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, di cui sopra. Pertanto, a seguito dell’abrogazione del previgente particolare regime contributivo previsto per tali erogazioni ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, sulle medesime è dovuta l’ordinaria contribuzione.
In luogo dell’abrogata decontribuzione è stato introdotto in via sperimentale dall’art. 1, comma 67 della legge in oggetto uno sgravio contributivo – da concedere a richiesta delle imprese – sulle suddette erogazioni previste dai contratti di secondo livello, non immediatamente fruibile. Infatti, le modalità di attuazione del nuovo beneficio di legge, saranno definite con apposito Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di cui si attende l’emanazione.
2. Istruzioni operative
Sul piano strettamente operativo, si fa, preliminarmente, presente che il codice K2 (cfr. circolare n. 17/2007, par. 2.2) – usato, come noto, per contraddistinguere il versamento del contributo di solidarietà in luogo dell’ordinaria contribuzione sui premi di risultato stabiliti nell’ambito di contratti o accordi collettivi di secondo livello – è disattivato in relazione alle contribuzioni dovute per i periodi di competenza successivi al 1° gennaio 2008.
A tal riguardo, le imprese che, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove previsioni normative, non avessero tenuto conto nella determinazione della base imponibile contributiva del citato disposto legislativo che abroga il regime di decontribuzione, dovranno regolarizzare la contribuzione non versata, relativa ai periodi successivi al 1° gennaio 2008, tramite le ordinarie procedure di pagamento.
IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)