LA NUOVE PERCENTUALI DELL’ESCILLAZIONE PER PREVENZIONE DEL TASSO DI TARIFFA INAIL.

 

Dr.ssa Silvana Toriello

 

PREMESSA

In relazione a quanto rappresentato nel piano industriale dell’Inail circa l’attivazione di un modello partecipativo che attraverso opportune sinergie con le parti sociali e le associazioni di categoria valorizzi le iniziative prevenzionali delle aziende e la funzione di consulenza e di “certificazione” dell’Inail mediante un più incisivo sistema di bonus/malus che premi l’impegno delle imprese che investono in sicurezza, si è avviata in Inail una riflessione sui temi dell’oscillazione tasso concretizzatasi in un primo atto e cioè la delibera del Presidente Commissario dell’Inail 21 aprile 2010, n. 79.

 

L’oscillazione tasso

L’oscillazione del tasso medio in base alla normativa attualmente vigente si caratterizza in maniera diversa a seconda che concerna il primo biennio di attività dell’azienda oppure le annualità successive al primo biennio. Rappresenta un momento fondamentale perché per il suo tramite si configura un particolare sistema di bonus/malus che tipizza a partire dal 2000 l’assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro. Nel primo biennio di attività il tasso medio nazionale può essere ridotto o aumentato, in misura fissa del 15%, in relazione alla situazione dell’azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Dell’oscillazione in riduzione (ex art. 20 MAT) possono beneficiare su domanda tutti i datori di lavoro in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. L’oscillazione in

aumento (ex art. 21 MAT) è applicata dall’Inail, d’ufficio, quindi in automatico, quando da provvedimenti degli organismi pubblici competenti in materia risulti la mancata osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Dopo il primo biennio di attività (allorché matura il triennio di osservazione) il tasso medio nazionale può essere ridotto o aumentato in relazione all’andamento infortunistico aziendale (oscillazione per andamento infortunistico) e all’attuazione di interventi migliorativi nel campo della prevenzione (oscillazione per prevenzione).

 

Oscillazione per prevenzione (art. 24 MAT)

Questo “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” premia dal 2000 le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (oggi d.lgs. n. 81/2008).

L’“oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail. La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al 5% per le aziende di rilevanti dimensioni (oltre 500 lavoratori/anno) e al 10% per le altre aziende.

Possono proporre domanda tutte le aziende in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (prerequisiti).

In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella sezione A del modello di domanda (reperibile in www.inail.it, sezione Assicurazione, Modulistica) o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori.

 

Le criticità attuali di tale oscillazione

Il meccanismo ha dimostrato nel decennio trascorso dal suo varo la sua sostanziale insufficienza ed inadeguatezza (a fronte di uno stanziamento definitivo nella tariffa 2000 di 210 milioni di euro, il massimo della spesa raggiunto per lo sconto nel 2008 in termini di riduzione dei premi è pari a 98 milioni di euro). La partecipazione delle imprese più piccole è pressoché nulla. Eppure l’istituto all’avvio di questo sistema ne temeva l’impatto sul piano finanziario stante in particolare la semplicità di accesso (una semplice domanda da proporre in autocertificazione). Le ragioni di questo insuccesso sono plurime:

• la oggettiva non convenienza per molte aziende in quanto, in particolare per le piccole, la percentuale dello sconto è troppo bassa perché possa essere appetibile;

• il timore dei controlli (ispezioni) che possono scaturire dalla proposizione dell’istanza che scoraggia molti ulteriormente dal proporla;

• la necessità di interventi migliorativi da attuare sul piano della prevenzione che l’azienda deve proporre ex novo ogni anno e non sempre una singola impresa può garantire nuovi interventi migliorativi ogni anno;

• le caratteristiche professionali delle figure che si occupano nell’azienda dell’aspetto assicurativo e

di quello prevenzionale. In generale chi si occupa del rapporto assicurativo (consulenti, commercialisti, uffici del personale delle aziende) molto spesso non è in grado di entrare nel merito tecnico degli interventi prevenzionali. Al tempo stesso chi è specializzato in prevenzione non conosce il meccanismo assicurativo;

• altro punto critico dell’attuale meccanismo è che le aziende fanno il proprio investimento in prevenzione 2 anni prima rispetto all’effettivo riconoscimento dello sconto. Cioè la domanda è proposta nel 2010 per investimenti fatti nel 2009 e lo sconto viene concesso nell’ambito della regolazione relativa all’autoliquidazione non immediatamente successiva.

Da ultimo va rimarcato che da uno studio effettuato in Inail dalla Consulenza statistica attuariale è emerso che le aziende che hanno avuto accesso allo sconto ex art. 24 non sono quelle che hanno poi avuto le migliori “performance” in tema di andamento infortunistico, laddove risultati migliori sono stati raggiunti quando a disposizione dell’azienda è stato posto un vero e proprio finanziamento a sostegno della prevenzione.

 

La riscrittura a tariffa vigente dell’art. 24 MAT (d.m. 12 dicembre 2000)

È stata conseguentemente avvertita in Inail la necessità di una riscrittura dei meccanismi dell’oscillazione tasso che consentisse una migliore operatività degli strumenti propri dell’assicurazione per i fini della prevenzione. L’operazione, però, si presentava di difficile realizzazione nell’immediato in quanto i meccanismi di oscillazione sono strettamente connessi con

la tariffa dei premi sulla quale è possibile intervenire solo entro limiti che non pregiudichino gli attuali saldi di finanza pubblica. Per tale ultima ragione si è ritenuto di procedere ad una riscrittura dell’art. 24 a tariffa vigente. Si è ipotizzata, cioè, una situazione a bocce ferme in cui l’attuale  assetto tariffario rimane eguale a se stesso in tutti i suoi aspetti. Non è necessaria una rielaborazione del tasso medio né tanto meno delle percentuali di caricamento ulteriori o diverse, ma semplicemente dal 5% e 10% originari si passa alle nuove percentuali che premiano di più le aziende più virtuose e tra queste soprattutto quelle di più piccola dimensione che costituiscono l’asse portante del tessuto produttivo italiano. Nell’ambito di appositi tavoli tecnici interni all’istituto è stata rappresentata la opportunità di consentire ad un maggior numero di PMI di fruire dello strumento in questione precostituendo le condizioni per renderlo maggiormente appetibile e d’intesa con le parti sociali si è arrivati all’attuale delibera. Il sistema economico italiano, come si è detto, è formato per la maggior parte da piccole e piccolissime imprese. Le posizioni assicurative territoriali con meno di 50 operai/anno rappresentano circa il 65% del totale e sono largamente sottorappresentate nell’ambito dell’oscillazione per prevenzione, contraddittoriamente rispetto al dato che vuole che la più alta percentuale di infortuni si presenti proprio nelle microimprese. Nell’arco temporale che va dal 2002 al 2008 si è assistito ad un costante incremento annuo delle PAT oscillate ex art. 24 pari all’8%. L’unica classe che presenta una performance inferiore alla media è proprio la 0-50. Per incrementare a tariffa vigente l’accesso delle micro PAT alla riduzione si è ritenuto di proporre una ipotesi di riformulazione del sistema delle aliquote decrescente al crescere della classe di dimensione aziendale, secondo la tabella che segue e che, attualmente, divenuta delibera 21 aprile 2010, n. 79, è passata all’attenzione dei Ministeri vigilanti traducendosi nel DM. 3.12.2010.

 

LAVORATORI / ANNO                            RIDUZIONE

 

Fino a 10                                                       30%

Da 11 a 50                                                     23%

Da 51 a 100                                                   18%

Da 101 a 200                                                 15%

Da 201 a 500                                                 12%

Oltre 500                                                       7%

 

 

 

La riarticolazione delle aliquote  amplia il novero del riferimento aziendale ed assumendo a riferimento la diversa dimensione aziendale introduce 6 classi differenziate da 1 a 500. Restano fermi i requisiti per accedere all’agevolazione ovvero essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi e naturalmente con le norme in materia di sicurezza sul lavoro. Cambia il termine finale di proposizione dell’istanza che diventa per tutti il 28 febbraio piuttosto che il 31 gennaio come era sino ad oggi. Se ai valori come sopra individuati si aggiungono le percentuali di riduzione che è possibile ottenere per effetto di un favorevole andamento infortunistico, è possibile affermare che l’investimento in prevenzione, ove correlato allo sconto Inail, dovrebbe riverberare effetti sicuramente positivi sulle aziende che ne beneficeranno.

 

Il DM 3.12.20110

Il DM sostanzialmente conserva l’impianto originario della delibera solo aggiungendo un secondo comma che prevede una fase di sperimentazione biennale a seguito della quale sarà necessario relazionare da parte dell’Istituto ai Ministeri vigilanti ai fini di una verifica sulla bontà della soluzione adottata. Tale previsione risponde ad una giusta esigenza di cautela e consente peraltro in prospettiva di poter ritornare sull’attuale formulazione della norma correggendone il tiro ove si palesino criticità In relazione a detto DM l’Inail ha emanato la  circolare 17/2011 che si propone in allegato. Attualmente si sta lavorando alla revisione del modello di domanda e dei criteri di riconoscimento dello sconto che dovranno poi essere previamente condivisi dalle parti sociali. L’auspicio è che l’accesso a questa forma di premialità per effetto degli interventi in prevenzione possa costituire un incentivo alla prevenzione ed un incoraggiamento per le imprese che aderiranno.