DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2008, n. 72
Regolamento recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica.
(GU n. 88 del 14-4-2008)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, in
materia di ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri
ed, in particolare, l'articolo 99-bis del suddetto decreto,
introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo
2000, n. 85, sull'accesso alla carriera diplomatica;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 23 aprile 2003, n. 109,
recante modifiche ed integrazioni al succitato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in
particolare l'articolo 30, concernente la rideterminazione dei
titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del
superamento del concorso di ammissione alla carriera
diplomatica;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,
concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e
controllo;
Visto il decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000,
recante la determinazione delle classi delle lauree
specialistiche;
Visto il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, recante modifiche al sopra citato decreto 3
novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, recante il
regolamento del concorso diplomatico in applicazione
dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.
85;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 18
febbraio 2003, n. 376, recante norme di attuazione dell'articolo
9, comma 3, del sopra citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285;
Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno
2006, con il quale e' stata affidata la delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e
innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza
portafogli;
Sentito il Ministro dell'universita' e della
ricerca per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione
al concorso connessi agli studi universitari;
Udito il
parere del Consiglio di Stato n. 1252 espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 25
febbraio 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri con nota n. 134/08/UL/P del 19 marzo
2008, alla quale il Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
fornito riscontro con nota 1327/DAGL/3.1.6/2008/S del 20 marzo
2008;
Su proposta del Ministro degli affari esteri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, definisce i requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonche' i criteri di composizione della commissione giudicatrice, le modalita' di svolgimento del concorso e di valutazione dei titoli.
Art. 2.
Accesso alla carriera
diplomatica
1. Alla carriera diplomatica si accede al grado iniziale
esclusivamente mediante concorso, per titoli ed esami.
2.
Il bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla
carriera diplomatica viene emanato con decreto del direttore
generale per le risorse umane e l'organizzazione del Ministero
degli affari esteri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
3. Il bando di concorso
contiene il termine, le modalita' di presentazione delle
domande, le cause di esclusione dalla procedura derivanti dalla
non corretta od incompleta compilazione delle domande, nonche'
l'avviso per la determinazione del diario e la sede della prova
attitudinale, delle prove d'esame scritte e orali, delle
eventuali prove integrative per conseguire le specializzazioni
previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e delle eventuali prove
facoltative di lingua. Il bando indica inoltre, in conformita'
al presente regolamento, l'oggetto della prova attitudinale,
delle prove d'esame scritte ed orali, e delle eventuali prove
integrative e facoltative, nonche' le modalita' per il
superamento della prova attitudinale e la votazione minima per
il superamento delle prove d'esame scritte ed orali e per il
superamento delle eventuali prove integrative e facoltative. Il
bando indica altresi' i requisiti richiesti per l'ammissione
alla carriera diplomatica, i titoli che danno luogo a punteggio
aggiuntivo ovvero a precedenza o a preferenza in caso di parita'
di punteggio, i termini e le modalita' della loro presentazione
e le percentuali dei posti riservati al personale della terza
area del Ministero degli affari esteri. Il bando contiene infine
la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Art. 3.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 2 sono
necessari i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana,
esclusa ogni equiparazione;
b) eta' non superiore ai
trentacinque anni. Il limite di eta' puo' essere innalzato per
un massimo complessivo di tre anni ed e' elevato:
di un
anno per i candidati coniugati;
di un anno per ogni
figlio vivente;
di tre anni per coloro che sono compresi
fra le categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per
coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio;
di un
periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non
superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata,
oppure in qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno
o quadriennale, o servizio civile nazionale;
di tre anni
a favore dei candidati che siano dipendenti civili di ruolo
delle pubbliche amministrazioni, ufficiali e sottufficiali
dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati
d'autorita' o a domanda; ufficiali, ispettori, sovrintendenti,
appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza,
nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
Polizia;
di un periodo pari all'effettivo servizio
prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei
candidati che prestano o che hanno prestato servizio anche non
continuativo per almeno due anni presso le organizzazioni
internazionali. Sono considerati funzionari internazionali i
cittadini italiani che siano stati assunti presso
un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a
contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i
quali e' richiesto il possesso di titoli di studio di livello
universitario;
c) una delle lauree magistrali afferenti
alle seguenti classi, di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28
novembre 2000: finanza (classe n. 19/S), giurisprudenza (classe
n. 22/S), relazioni internazionali (classe n. 60/S), scienze
dell'economia (classe n. 64/S), scienze della politica (classe
n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n.
71/S), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (classe n.
83/S), scienze economico-aziendali (classe n. 84/S), scienze per
la cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S), studi europei
(classe n. 99/S), nonche' la laurea magistrale a ciclo unico in
giurisprudenza (classe n. LMG/01) ed ogni altra equiparata a
norma di legge; oppure un diploma di laurea in: giurisprudenza,
scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche,
economia e commercio, di cui all'articolo 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341, ed ogni altro equiparato a norma di
legge, conseguito presso universita' o istituti di istruzione
universitaria. I candidati in possesso di titolo accademico
rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle
prove concorsuali, purche' il titolo sia stato equiparato ad uno
di quelli sopra indicati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Il candidato e'
ammesso con riserva alle prove di concorso nelle more
dell'emanazione di tale decreto. L'avvenuta attivazione della
procedura di equiparazione e' comunque comunicata, a pena
d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove
orali;
d) idoneita' psico-fisica tale da permettere di
svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione
centrale che in sedi estere, ed in particolare in quelle con
caratteristiche di disagio. L'Amministrazione si riserva di
accertare l'idoneita' psico-fisica in qualsiasi momento anche
nei riguardi dei vincitori del concorso;
e) godimento dei
diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che
siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che
siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero che sono stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti.
2. I requisiti prescritti devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione alle prove
concorsuali.
3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i
candidati che, nei concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003,
abbiano gia' portato a termine per tre volte, senza superarle,
le prove scritte d'esame di cui all'articolo 10, comma 2.
4.
L'amministrazione dispone, con provvedimento motivato,
l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti
di cui al presente articolo.
Art. 4.
Riserve di posti
1. Il quindici per cento dei posti messi a concorso e'
riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri
inquadrati nella terza area, in possesso del titolo di studio
richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con
almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta
area.
2. I posti riservati ai sensi del presente
articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.
Art. 5.
Domanda di ammissione al
concorso
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte su modulo
conforme a quello predisposto dal Ministero degli affari esteri,
devono essere spedite secondo le modalita' indicate nel bando di
concorso ed entro il termine indicato dal bando, il quale non
puo' essere comunque inferiore a quarantacinque giorni dalla
data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale.
I candidati che si trovano all'estero possono consegnare o
spedire la domanda di ammissione alle rappresentanze
diplomatiche e agli uffici consolari d'Italia.
2. Nella
domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi delle norme vigenti in materia di
autocertificazione:
a) il nome, il cognome, il luogo e la
data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei
cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di
nascita. Il candidato che ha compiuto i trentacinque anni deve
dichiarare in base a quale titolo, di cui al precedente articolo
3, comma 1, lettera b), ha diritto all'elevazione del limite
massimo di eta';
b) il possesso della cittadinanza
italiana;
c) il comune presso il quale e' iscritto nelle
liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali
condanne penali, incluse quelle riportate all'estero, ed i
procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
e)
il titolo di studio di cui e' in possesso, indicando presso
quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito, e
precisando altresi' la data del conseguimento e la votazione
riportata;
f) i servizi eventualmente prestati come
dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le
cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di
pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari
subiti o in corso;
g) se si trova nelle condizioni
previste per l'applicazione della riserva di posti di cui
all'articolo 4 del presente regolamento. I dipendenti del
Ministero degli affari esteri inquadrati nella terza area devono
specificare il periodo di servizio nell'area;
h) la non
sussistenza della condizione di esclusione dalla partecipazione
al concorso per la carriera diplomatica prevista dall'articolo
3, comma 3, del presente regolamento;
i) in quale lingua,
da scegliersi tra francese, spagnolo e tedesco, intende
sostenere la prova scritta di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera e), del presente regolamento;
l) quali prove
integrative, di cui all'articolo 11 del presente regolamento,
intende eventualmente sostenere ai fini della
specializzazione;
m) quali prove linguistiche
facoltative, di cui all'articolo 12 del presente regolamento,
intende eventualmente sostenere;
n) i titoli, dei quali
e' eventualmente in possesso, che possono dare punteggio
aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 9 del presente
regolamento;
o) i titoli, previsti dalle vigenti
disposizioni, dei quali e' eventualmente in possesso, che danno
luogo, a parita' di punteggio, a preferenza. Tali titoli devono
essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso. I titoli non
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove
concorsuali non sono presi in considerazione in sede di
formazione della graduatoria.
3. L'Amministrazione si
riserva di accertare la sussistenza dei titoli di cui al comma
2.
4. Il candidato deve inoltre specificare l'indirizzo -
comprensivo di codice di avviamento postale, di numero
telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal
candidato, del numero di fax e del recapito di posta elettronica
- presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni
relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali successive variazioni.
5. Il
candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei
dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure
concorsuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 1, comma 2,
del decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, i dati
personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al
concorso sono trattati per le finalita' di gestione del concorso
medesimo. Il Ministero degli affari esteri puo' comunicare i
predetti dati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso. Gli
interessati possono far valere i diritti loro spettanti, ai
sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196 del
2003, nei confronti dell'ufficio titolare del trattamento dei
dati personali, il quale garantisce anche il rispetto delle
norme in materia di sicurezza.
6. Il candidato portatore
di handicap deve indicare nella domanda la propria condizione e
specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente
necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto comunque
salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da
permettere di svolgere l'attivita' diplomatica sia presso
l'amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare
in quelle con caratteristiche di disagio.
7. Il Ministero
degli affari esteri non e' responsabile in caso di smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione del
Ministero degli affari esteri ed e' composta da sette membri
effettivi, incluso il presidente.
2. La commissione e'
composta da un ambasciatore o ministro plenipotenziario, in
servizio o a riposo, che la presiede, da un consigliere di Stato
o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti, da
due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
d'ambasciata e da tre professori di prima fascia di universita'
pubbliche o private per le materie che formano oggetto delle
prove scritte di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e
c) del presente regolamento.
3. Alla commissione possono
essere aggregati membri aggiunti per la prova attitudinale e per
la prova d'esame orale, nonche' per le prove integrative ai fini
delle specializzazioni e per le prove di lingua obbligatorie e
facoltative. I predetti partecipano ai lavori della commissione
unicamente per quanto attiene alle rispettive materie.
4.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di
legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario,
anche di grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.
5.
In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che per
la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte,
nonche' durante lo svolgimento e la valutazione delle prove
orali, le sue funzioni sono svolte dal consigliere di Stato o
avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti.
6.
Non possono far parte della commissione il direttore ed i membri
del comitato direttivo dell'istituto diplomatico, nonche' i
docenti dei corsi di preparazione al concorso che insegnino o
abbiano insegnato, nell'anno accademico precedente al concorso
stesso, presso gli istituti che ricevono finanziamenti
dall'istituto diplomatico.
Sono altresi' esclusi, ai
sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, coloro che sono componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione, che ricoprono cariche politiche o
che sono rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
7. Non si puo' far parte della commissione
piu' di una volta nel corso dello stesso triennio.
Art. 7.
Procedura di concorso
1. Il concorso, per titoli ed esami, di ammissione alla
carriera diplomatica si articola in:
a) prova
attitudinale;
b) valutazione dei titoli;
c) prove
d'esame scritte ed orali, nonche' eventuali prove integrative
per conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, ed eventuali prove facoltative di lingua.
2. Il
punteggio per ogni prova scritta ed orale, ivi incluse le
eventuali prove integrative e facoltative, e' espresso in
centesimi, ad eccezione di quanto previsto nel successivo
articolo 8, comma 2, per la prova attitudinale.
Art. 8.
Prova attitudinale
1. La prova attitudinale e' volta ad accertare la capacita'
del candidato di svolgere l'attivita' diplomatica, con
particolare riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi,
di logicita' del ragionamento e di orientamento alla soluzione
di problemi. La prova attitudinale non concorre alla formazione
del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale si
articola in un questionario psico-attitudinale a risposta
multipla, nonche' in una relazione sintetica su un caso concreto
di carattere internazionale, da redigersi in lingua italiana,
eventualmente con l'ausilio di documentazione, anche in lingua
inglese, fornita al riguardo.
3. Sono ammessi alle prove
d'esame scritte di cui al successivo articolo 10, comma 2, i
candidati che nella prova attitudinale, di cui al precedente
comma 2, abbiano risposto correttamente ad almeno due terzi
delle domande incluse nel questionario a risposta multipla ed
abbiano riportato l'idoneita' nella relazione sintetica.
Art. 9.
Titoli
1. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla
commissione esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui
al successivo articolo 10, comma 2, e prima dell'inizio della
correzione dei relativi elaborati, sulla base della
documentazione presentata dal candidato.
2. La
commissione puo' assegnare complessivamente fino a 6 centesimi
per i seguenti titoli:
a) conseguimento di titoli
universitari anche stranieri post-laurea e di master
universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo
comma 3: fino a 3 centesimi;
b) attivita' lavorativa a
livello di funzionario svolta presso le organizzazioni
internazionali secondo le modalita' di cui al precedente
articolo 3, comma 1, lettera b): fino a 3 centesimi.
3.
Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente comma
2, si prendono in considerazione i seguenti titoli, di cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master
universitario di primo e di secondo livello, nonche' equivalenti
titoli stranieri.
4. La commissione esaminatrice valuta
la coerenza dei titoli di cui sopra con la professionalita'
specifica della carriera diplomatica e/o con le materie oggetto
delle prove d'esame.
5. I centesimi attribuiti per i
titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito
dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.
Art. 10.
Prove d'esame
1. Le prove d'esame, scritte ed orali, sono dirette ad
accertare la cultura, le conoscenze accademiche e la
preparazione linguistica dei candidati. Le prove d'esame orali
sono seguite da eventuali prove integrative orali al fine di
conseguire le specializzazioni di cui all'articolo 100 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
nonche' da eventuali prove facoltative orali di lingua.
2.
I candidati che hanno superato la prova attitudinale di cui al
precedente articolo 8, comma 2, sono ammessi a sostenere le
prove d'esame scritte, che vertono sulle seguenti materie:
a)
storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di
Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione
europea;
c) politica economica e cooperazione economica,
commerciale e finanziaria multilaterale;
d) lingua
inglese (composizione senza l'uso del dizionario su tematiche di
attualita' internazionale);
e) altra lingua straniera
scelta dal candidato tra le seguenti:
francese, spagnolo
e tedesco (composizione senza l'uso del dizionario su tematiche
di attualita' internazionale).
3. Sono ammessi alla prova
d'esame orale di cui al successivo comma 4 i candidati che
abbiano riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque
prove scritte di cui al precedente comma 2, non meno di 70
centesimi nella composizione in lingua inglese e non meno di 60
centesimi nelle restanti prove.
4. La prova d'esame orale
verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove
scritte nonche' sulle seguenti materie:
a) diritto
pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo);
b)
contabilita' di Stato;
c) nozioni istituzionali di
diritto civile e di diritto internazionale privato;
d)
geografia politica ed economica.
Nell'ambito della prova
d'esame orale, il candidato e' chiamato ad esprimere le proprie
valutazioni su di un tema dell'attualita' internazionale,
indicato dal presidente della commissione, al fine di accertare
le sue attitudini ad esprimersi in maniera chiara e sintetica,
ad argomentare in modo persuasivo il proprio punto di vista ed a
parlare in pubblico. La suddetta prova e' valutata insieme con
le altre materie su cui verte la prova orale. La prova orale,
comprensiva altresi' di una prova pratica di informatica, e'
oggetto di una valutazione unica.
5. Per superare la
prova d'esame orale, di cui al precedente comma 4, il candidato
deve riportare un punteggio di almeno 60 centesimi.
Art. 11.
Prove integrative ai fini
delle specializzazioni
1. Al fine di conseguire le specializzazioni previste
dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, i candidati possono chiedere, nella domanda
di ammissione al concorso, di sostenere prove integrative orali.
Il bando stabilisce le eventuali specializzazioni ammesse al
concorso.
2. Le eventuali prove integrative sono
sostenute dai candidati al termine della propria prova d'esame
orale di cui all'articolo 10, comma 4, e prima delle eventuali
prove facoltative di lingua straniera.
3. Le prove
integrative orali vertono sulle seguenti materie:
a)
scambi internazionali e rapporti finanziari con l'estero, per
conseguire la specializzazione commerciale;
b)
circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela, per
conseguire la specializzazione in materia sociale;
c)
lingua araba (conversazione su tematiche di attualita' e cultura
del vicino Oriente), per conseguire la specializzazione per il
vicino Oriente;
d) lingua cinese, giapponese o persiana
(conversazione su tematiche di attualita' e cultura del medio ed
estremo Oriente), per conseguire la specializzazione per il
medio ed estremo Oriente.
4. Per le prove integrative di
lingua araba, cinese, giapponese o persiana il candidato puo'
conseguire fino a un massimo di 5 centesimi, purche' raggiunga
la sufficienza di almeno 2 centesimi.
5. Per le prove
integrative di scambi internazionali e rapporti finanziari con
l'estero e di circolazione internazionale dei lavoratori e loro
tutela il candidato puo' conseguire fino a un massimo di 1,5
centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,9
centesimi.
6. Il punteggio attribuito per le prove
integrative si aggiunge alla votazione riportata nella prova
d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato
secondo le modalita' di cui al precedente articolo 10, comma 5.
Art. 12.
Prove facoltative di lingua
straniera
1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione
al concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o piu'
lingue ufficiali dei Paesi europei, fatta eccezione per la
lingua inglese e per la lingua prescelta per la prova scritta di
cui al precedente articolo 10, comma 2, lettera e), nonche' in
una o piu' lingue ufficiali di Paesi extraeuropei che non
formano oggetto di prove integrative ai sensi del precedente
articolo 11.
2. L'eventuale prova facoltativa di lingua
straniera e' sostenuta dai candidati al termine della prova
d'esame orale di cui al precedente articolo 10, comma 4, e
successivamente alle eventuali prove integrative di cui
all'articolo 11, comma 3.
3. Le prove facoltative di
lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di
attualita' internazionale.
4. Il candidato puo'
conseguire fino a un massimo di 5 centesimi, purche' raggiunga
la sufficienza di almeno 2 centesimi, per la sola lingua tedesca
o russa, e fino ad un massimo di 8 centesimi, purche' raggiunga
la sufficienza in ciascuna lingua di almeno 1,8 centesimi, per
le due lingue tedesca e russa.
5. Per le prove
facoltative in una lingua europea o extraeuropea di cui al comma
1 del presente articolo, diverse dalle lingue tedesca e russa,
il candidato puo' conseguire fino a un massimo di 4 centesimi,
purche' raggiunga la sufficienza di almeno 2,5 centesimi, per
una sola lingua, e fino a un massimo di 6 centesimi, purche'
raggiunga la sufficienza in ciascuna lingua di almeno 1,5
centesimi, per due o piu' lingue.
6. Il punteggio
attribuito per le prove facoltative di lingua si aggiunge alla
votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa
sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui al
precedente articolo 10, comma 5.
Art. 13.
Voto finale delle prove
d'esame e graduatoria di merito
1. Il voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando
la media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte di cui
al precedente articolo 10, comma 2, con il voto riportato nella
prova d'esame orale di cui all'articolo 10, comma 4. Al voto
della prova d'esame orale sono aggiunti i centesimi conseguiti
nelle eventuali prove integrative di specializzazione o
facoltative di lingua.
2. La graduatoria di merito del
concorso e' formata dalla commissione esaminatrice secondo
l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun
candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente
attribuiti ai sensi dell'articolo 9 del presente
regolamento.
3. Il direttore generale per le risorse
umane e l'organizzazione, riconosciuta la regolarita' del
procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in
carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno
superato le prove d'esame e dichiara vincitori i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto
delle riserve di posti e dei titoli di preferenza, a parita' di
merito, previsti dalle vigenti disposizioni.
4. La
graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' pubblicata nel foglio di comunicazione del
Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Art. 14.
Modalita' e calendario delle
prove
1. I programmi d'esame sono stabiliti nel bando di
concorso.
2. Le prove di concorso hanno luogo a Roma,
ovvero, per esigenze di servizio, in comuni della provincia di
Roma.
3. La sede, il giorno e l'orario della prova
attitudinale, di cui al precedente articolo 8, comma 2, sono
resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - indicata nel bando di concorso. Tale
comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto, coloro che non hanno avuto comunicazione
dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a
presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora resi noti nella
Gazzetta Ufficiale per tale tipo di prova.
4. Per la
prova attitudinale i candidati dispongono di un'ora per il
questionario a risposta multipla e di un'ora per la relazione
sintetica di cui al precedente articolo 8, comma 2.
5. La
commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle successive
prove d'esame scritte, sulla base del calendario fissato dalla
Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione del
Ministero degli affari esteri.
6. Ai candidati che
conseguono l'ammissione alle prove d'esame scritte, di cui al
precedente articolo 10, comma 2, l'avviso di presentazione alle
prove stesse e' dato almeno venti giorni prima della data in cui
essi debbono sostenerle. Tale avviso ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
7. Per le prove d'esame scritte i
candidati dispongono di cinque ore per le materie di cui alle
lettere a), b) e c) del precedente articolo 10, comma 2, e di
tre ore per le prove di lingua di cui alle lettere d) ed e) del
medesimo articolo 10, comma 2.
8. La commissione
esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove
d'esame orali di cui all'articolo 10, comma 4.
9. Ai
candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale
di cui all'articolo 10, comma 4, l'avviso di presentazione alla
prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna
delle prove scritte, e' dato individualmente almeno venti giorni
prima della data in cui essi debbono sostenerla.
Art. 15.
Norma di salvaguardia
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 16.
Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
maggio 2001, n. 285, cosi' come integrato dal decreto
ministeriale 18 febbraio 2003, n. 376, e' abrogato dalla data
dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Il
presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
1° aprile 2008
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Nicolais
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 177