DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2008 - , n. 52

Regolamento  concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri
ruoli,  per  sopravvenuta  inidoneita'  alle specifiche mansioni, del
personale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri.
          

            
Capo I
Reclutamento del personale della banda musicale
dell'Arma dei carabinieri

          

        
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  6,  comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e
successive   modificazioni,   che,   nel   dettare  disposizioni  per
l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  e per alcune attivita'
delle  Forze  di  polizia  e  delle  Forze  armate,  prevede  che con
regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23 agosto  1988, n. 400, siano determinate le modalita' per il
reclutamento  e  il  trasferimento  ad  altri  ruoli per sopravvenuta
inidoneita'  alle  specifiche  mansioni  del  personale  delle  bande
musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate;
  Visto  il  decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive
modificazioni,  in  materia di riordino del reclutamento, dello stato
giuridico   e   dell'avanzamento   degli   ufficiali   dell'Arma  dei
carabinieri;
  Visto  il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive
modificazioni,  recante  riordinamento della banda musicale dell'Arma
dei carabinieri;
  Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni,  in  materia  di  riordino  dei ruoli e modifica delle
norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del  personale  non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;
  Vista  la  legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante delega al Governo
per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice
delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna, ed in particolare gli
articoli 31, 32, 33 e 34;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981,
n.  738,  recante  utilizzazione del personale delle forze di polizia
invalido per causa di servizio;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  superiore  delle  Forze  armate,
espresso nell'adunanza del l° dicembre 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 febbraio 2007;
  Ritenuto  di  non  poter recepire l'indicazione del citato Consesso
relativa  all'articolo  11,  comma 2,  del  presente  regolamento, in
quanto  il  grado  massimo  del  maestro  vice  direttore della banda
musicale dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'articolo 29 e dalla
tabella E del citato decreto legislativo n. 78 del 1991, e' quello di
tenente colonnello;
  Ritenuto  altresi',  in  ordine all'indicazione del citato Consesso
relativa all'articolo 14, comma 1, che i maestri della banda musicale
dell'Arma  dei  carabinieri  non  appartengano  al ruolo speciale, ma
abbiano  un  proprio  stato giuridico disciplinato dal citato decreto
legislativo n. 78 del 1991, e che pertanto occorra prevedere che essi
possano  transitare,  e  non  permanere,  nel  ruolo  speciale  degli
ufficiali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 gennaio 2008;
  Sulla proposta del Ministro della difesa;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. l.

                            Reclutamento
  1. Il reclutamento del personale della banda musicale dell'Arma dei
carabinieri  ha  luogo  mediante concorsi per titoli ed esami indetti
dalla   Direzione   generale   per  il  personale  militare,  con  le
limitazioni   previste   dalla   normativa   vigente  in  materia  di
assunzioni.
  2. I bandi di concorso stabiliscono:
    a) il  numero  dei  posti  da mettere a concorso per i ruoli o le
parti da ricoprire;
    b) il termine e le modalita' di presentazione delle domande;
    c) la  data  entro  la  quale  gli  aspiranti  dovranno essere in
possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso;
    d) la nomina delle commissioni;
    e) i criteri per la formazione delle graduatorie.
  3.  Con  decreti  del  Direttore  della  Direzione  generale per il
personale  militare sono approvate le graduatorie finali e nominati i
vincitori dei concorsi.

        
                    Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo 10,   comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'articolo 87   della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il   testo   dell'articolo 6,  comma 4,  della  legge
          31 marzo   2000,   n.   78,   e   successive  modificazioni
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 79 del 4 aprile
          2000)  recante  «Delega  al  Governo in materia di riordino
          dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
          del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e della Polizia di
          Stato.  Norme  in  materia  di coordinamento delle Forze di
          polizia», e' il seguente:
              «4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  determinate  le  modalita'  per il reclutamento ed il
          trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
          alle  specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
          e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
          armate,  nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni
          individuali  e  collettive,  con  l'osservanza dei seguenti
          criteri:
                a) valutazione,  per  il  personale  da reclutare nei
          gruppi  sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
          ottenuti nell'anno precedente;
                b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate,  delle  Forze  di polizia e del Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
          nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
          ai  fini  sportivi  e  possano ottenere l'affiliazione alle
          federazioni  sportive  sulla  base delle disposizioni dello
          statuto  del  CONI,  anche  in  deroga  ai  principi e alle
          disposizioni  per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
                c) valutazione,  per  il personale da reclutare nelle
          bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
          titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
                d) previsione  che  il personale non piu' idoneo alle
          attivita'  dei  gruppi  sportivi e delle bande musicali, ma
          idoneo  ai  servizi  d'istituto,  possa essere impiegato in
          altre  attivita'  istituzionali o trasferito in altri ruoli
          delle Amministrazioni di appartenenza;
                d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
          l'autorizzazione  delle  sponsorizzazioni e di destinazione
          dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
          comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
              - Il  decreto  legislativo  27 febbraio  1991,  n.  78,
          recante  «Riordinamento  della banda musicale dell'Arma dei
          carabinieri»,  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1991.
              - Il   decreto  legislativo  5 ottobre  2000,  n.  298,
          recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
          dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
          a  norma  dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000.
              - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  198,
          recante  «Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in  materia di riordino dei ruoli, modifica delle
          norme  di  reclutamento,  stato e avanzamento del personale
          non  direttivo  e non dirigente dell'Arma dei carabinieri»,
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.
              - La  legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al
          Governo  per l'istituzione del servizio militare volontario
          femminile»,  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255
          del 29 ottobre 1999.
              - Si  riporta  il testo degli articoli 31, 32, 33, e 34
          del  decreto  legislativo  11 aprile  2006,  n. 198 (Codice
          delle  pari  opportunita' tra uomo e donna), pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 125 del
          31 maggio 2006:
              «Art.  31 (Divieti di discriminazione nell'accesso agli
          impieghi  pubblici)  (legge 9 febbraio 1963, n. 66, art. 1,
          comma 1; legge 13 dicembre 1986, n. 874, articoli 1 e 2). -
          1.  La  donna puo' accedere a tutte le cariche, professioni
          ed impieghi pubblici, nei vari ruoli, carriere e categorie,
          senza  limitazione  di  mansioni  e  di  svolgimento  della
          carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.
              2.  L'altezza  delle  persone non costituisce motivo di
          discriminazione   nell'accesso  a  cariche,  professioni  e
          impieghi  pubblici  ad eccezione dei casi in cui riguardino
          quelle  mansioni  e  qualifiche  speciali,  per le quali e'
          necessario  definire  un  limite  di altezza e la misura di
          detto  limite,  indicate  con  decreto  del  Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, le
          organizzazioni   sindacali   piu'   rappresentative   e  la
          Commissione per la parita' tra uomo e donna, fatte salve le
          specifiche  disposizioni  relative  al  Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco.».
              «Art.  32 (Divieti di discriminazione nell'arruolamento
          nelle   forze   armate   e   nei  corpi  speciali  (decreto
          legislativo  31 gennaio 2000, n. 24, art. 1). - 1. Le Forze
          armate  ed  il Corpo della guardia di finanza si avvalgono,
          per   l'espletamento   dei  propri  compiti,  di  personale
          maschile e femminile.».
              «Art.  33  (Divieti di discriminazione nel reclutamento
          nelle  Forze  armate  e nel Corpo della guardia di finanza.
          (decreto  legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 2). - 1.
          Il  reclutamento  del  personale  militare  femminile delle
          Forze  armate  e  del  Corpo  della  guardia  di finanza e'
          effettuato  su  base  volontaria  secondo  le  disposizioni
          vigenti  per  il  personale maschile, salvo quanto previsto
          per  l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare del
          personale femminile dai decreti di cui all'art. 1, comma 5,
          della  legge  20 ottobre  1999, n. 380, e salve le aliquote
          d'ingresso  eventualmente previste, in via eccezionale, con
          il decreto adottato ai sensi della legge medesima.
              2.   Il  personale  femminile  che  frequenta  i  corsi
          regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli
          e  allievi  sergenti e i corsi di formazione iniziale degli
          istituti  e  delle scuole delle Forze armate, dell'Arma dei
          carabinieri  e  del Corpo della guardia di finanza, nonche'
          il  personale  femminile  volontario  di  truppa in fase di
          addestramento  e  specializzazione  iniziale,  e'  posto in
          licenza  straordinaria  per  maternita'  a  decorrere dalla
          presentazione   all'amministrazione   della  certificazione
          attestante  lo  stato  di  gravidanza,  fino all'inizio del
          periodo  di  congedo  di  maternita' di cui all'art. 16 del
          decreto  legislativo  26 marzo  2001, n. 151. Il periodo di
          assenza del servizio trascorso in licenza straordinaria per
          maternita' non e' computato nel limite massimo previsto per
          le licenze straordinarie.
              3.   Il  personale  femminile  che  frequenta  i  corsi
          regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli
          e  allievi  sergenti e i corsi di formazione iniziale degli
          istituti  e  delle scuole delle Forze armate, dell'Arma dei
          carabinieri  e del Corpo della guardia di finanza, posto in
          licenza  straordinaria per maternita' ai sensi del comma 2,
          puo'  chiedere  di  proseguire  il  periodo  formativo  con
          esenzione  di  qualsiasi  attivita' fisica, fino all'inizio
          del  periodo  del  congedo di maternita' di cui all'art. 16
          del    decreto   legislativo   26 marzo   2001,   n.   151.
          L'accoglimento  della domanda e' disposto dal Comandante di
          corpo,  in relazione agli obiettivi didattici da conseguire
          e  previo  parere  del  dirigente  del  servizio  sanitario
          dell'istituto di formazione.
              4.  La  licenza  straordinaria per maternita' di cui al
          comma 3  e' assimilata ai casi di estensione del divieto di
          adibire  le donne al lavoro previsti dall'art. 17, comma 2,
          lettera c),  del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
          Al personale femminile, nel predetto periodo di assenza, e'
          attribuito  il trattamento economico di cui all'art. 22 del
          decreto  legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero, qualora
          piu'   favorevole,   quello   stabilito  dai  provvedimenti
          previsti  dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 195.
              5.  Il  personale  militare femminile appartenente alle
          Forze  armate,  all'Arma  dei carabinieri e alla Guardia di
          finanza  che,  ai  sensi degli articoli 16 e 17 del decreto
          legislativo  n. 151 del 2001, non possa frequentare i corsi
          previsti  dalle  relative normative di settore, e' rinviato
          al  primo  corso  utile successivo e, qualora lo superi con
          esito  favorevole,  assume  l'anzianita'  relativa al corso
          originario di appartenenza.».
              «Art.  34  (Divieto  di  discriminazione nelle carriere
          militari  (decreto  legislativo  31 gennaio  2000,  n.  24,
          articoli 3,  4  e 5). - 1. Lo stato giuridico del personale
          militare   femminile  e'  disciplinato  dalle  disposizioni
          vigenti  per  il  personale  militare  maschile delle Forze
          armate e del Corpo della guardia di finanza.
              2.  L'avanzamento  del  personale militare femminile e'
          disciplinato  dalle  disposizioni  vigenti per il personale
          militare  maschile  delle  Forze  armate  e del Corpo della
          guardia di finanza.
              3.  Le  amministrazioni  interessate  disciplinano  gli
          specifici  ordinamenti  dei  corsi presso le accademie, gli
          istituti   e   le   scuole   di   formazione  in  relazione
          all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
          1981,  n.  738,  concernente  «Utilizzazione  del personale
          delle  Forze di polizia invalido per causa di servizio», e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre
          1981.
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri),   pubblicata  nel  supplemento  ordinario  della
          Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 novembre 1988:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          delibe-razione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».

        
      
          

            
Capo I
Reclutamento del personale della banda musicale
dell'Arma dei carabinieri

          

        
                               Art. 2.

                  Titoli, prove e procedure d'esame
  1.  Il  candidato  viene  valutato  in base alle prove d'esame e ai
titoli presentati, secondo quanto indicato nei bandi di concorso.
  2. Le prove d'esame sono stabilite come segue:
    a) prove   pratiche  scritte  e  di  direzione,  per  il  maestro
direttore e per il maestro vice direttore;
    b) prove pratiche di esecuzione, per gli orchestrali;
    c) prove  pratiche  di  armonizzazione,  correzione di partiture,
catalogazione  e  organizzazione  di  una  biblioteca  musicale,  per
l'archivista;
    d) prova teorica, per tutti i candidati.
  3.  I  titoli  incidono  per  il  30  per  cento  sulla valutazione
complessiva.  Le  categorie  dei  titoli  ammessi  a valutazione e il
punteggio  massimo  da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti
come segue:
    a) categoria I - titoli accademici:
      1)    diploma   accademico   di   secondo   livello,   previsto
dall'articolo  2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508: fino
a punti 10/100;
      2)  diploma accademico di primo livello, previsto dall'articolo
2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508: fino a punti 8/100;
    b) categoria II - titoli didattici:
      1)  incarichi  di  insegnamento  musicale  presso  gli istituti
superiori  di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola: fino
a punti 5/100;
    c) categoria III - titoli professionali:
      1)  attivita'  e  incarichi  svolti,  connessi con la specifica
professionalita': fino a punti 15/100.
  4.  I  bandi di concorso fissano anche le modalita' di accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica e attitudinale al servizio nell'Arma dei
carabinieri da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri, il cui giudizio e' definitivo.
  5. Nell'attribuzione dei punteggi massimi si deve tener conto della
specifica   professionalita'   richiesta  per  la  partecipazione  al
concorso.
  6.   Costituisce  titolo  di  preferenza  assoluta,  a  parita'  di
punteggio  complessivo,  l'appartenenza all'Arma dei carabinieri. Nei
concorsi   per  il  reclutamento  degli  orchestrali,  a  parita'  di
punteggio  complessivo, fra gli appartenenti all'Arma dei carabinieri
sono preferiti, nell'ordine:
    a) gli allievi del centro di addestramento musicale;
    b) il  candidato  che rivesta il grado piu' elevato e, in caso di
parita' di grado, il candidato con maggiore anzianita' di servizio.
  7.  In  caso  di parita' di punteggio complessivo tra candidati non
appartenenti  all'Arma  dei carabinieri, si osservano le disposizioni
di  cui  all'articolo  5  del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.

        
                    Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   9 maggio   1994,  n.  487
          (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
          pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
          concorsi,  dei  concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di
          assunzione   nei   pubblici   impieghi),   pubblicato   nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 185 del
          9 agosto 1994:
              «Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei
          pubblici   concorsi,   le  riserve  di  posti,  di  cui  al
          successivo  comma 3 del presente articolo, gia' previste da
          leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
          cittadini,  non  possono complessivamente superare la meta'
          dei posti messi a concorso.
              2.  Se,  in relazione a tale limite, sia necessaria una
          riduzione  dei  posti  da  riservare secondo legge, essa si
          attua  in  misura  proporzionale  per ciascuna categoria di
          aventi diritto a riserva.
              3.  Qualora  tra  i concorrenti dichiarati idonei nella
          graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
          piu'  categorie  che  danno  titolo a differenti riserve di
          posti,  si  tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
          una maggiore riserva nel seguente ordine:
                1)   riserva   di   posti  a  favore  di  coloro  che
          appartengono  alle  categorie  di  cui  alla legge 2 aprile
          1968,  n.  482,  e  successive modifiche ed integrazioni, o
          equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
          profili  professionali  o  categorie  nella percentuale del
          15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
          vincitori del concorso;
                2)  riserva  di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
          in  ferma  di  leva prolungata e di volontari specializzati
          delle  tre Forze armate congedati senza demerito al termine
          della  ferma  o rafferma contrattuale nel limite del 20 per
          cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
                3)  riserva  del  2  per  cento dei posti destinati a
          ciascun  concorso,  ai  sensi  dell'art. 40, secondo comma,
          della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
          complemento  dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
          che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
              4.  Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
          hanno  preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
          sono  appresso  elencate.  A  parita' di merito i titoli di
          preferenza sono:
                1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
                2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
                3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
                4)  i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore
          pubblico e privato;
                5) gli orfani di guerra;
                6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
                7)  gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore
          pubblico e privato;
                8) i feriti in combattimento;
                9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o di altra
          attestazione  speciale  di merito di guerra, nonche' i capi
          di famiglia numerosa;
                10)  i  figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
          ex combattenti;
                11)  i  figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
          di guerra;
                12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  per
          servizio nel settore pubblico e privato;
                13)  i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non
          risposati  e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
          dei caduti di guerra;
                14)  i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non
          risposati  e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
          dei caduti per fatto di guerra;
                15)  i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non
          risposati  e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
          dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
                16)  coloro  che  abbiano  prestato servizio militare
          come combattenti;
                17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a
          qualunque    titolo,    per    non    meno   di   un   anno
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
                18)  i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al
          numero dei figli a carico;
                19) gli invalidi ed i mutilati civili;
                20)  militari  volontari delle Forze armate congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma.
              5.  A  parita'  di  merito e di titoli la preferenza e'
          determinata:
                a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente
          dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
                b) dall'aver   prestato   lodevole   servizio   nelle
          amministrazioni pubbliche;
                c) dalla maggiore eta'.».

        
      
          

            
Capo I
Reclutamento del personale della banda musicale
dell'Arma dei carabinieri

          

        
                               Art. 3.

                 Reclutamento del maestro direttore
  1.  Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dell'Arma
dei  carabinieri,  maestro  direttore  di  banda,  ha  luogo mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i
cittadini italiani che:
    a) abbiano compiuto il 25° anno di eta' e non superato il 40°;
    b) abbiano conseguito il diploma di strumentazione per banda e il
diploma   di   composizione   o   di   direzione  d'orchestra  in  un
conservatorio   statale   o   altro   analogo   istituto   legalmente
riconosciuto;
    c) siano  in  possesso  degli  altri  requisiti  per  la nomina a
ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
    2. Si  prescinde dal limite massimo d'eta' per il concorrente che
sia gia':
    a) ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di
altra Forza armata o Corpo di polizia;
    b) ufficiale  maestro  vice  direttore  della banda dell'Arma dei
carabinieri.

        
      
          

            
Capo I
Reclutamento del personale della banda musicale
dell'Arma dei carabinieri

          

        
                               Art. 4.

               Reclutamento del maestro vice direttore
  1.  Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dell'Arma
dei  carabinieri,  maestro vice direttore di banda, ha luogo mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i
cittadini italiani che:
    a) abbiano  compiuto  il  25° anno di eta' e non superato il 40°,
eccetto  gli  orchestrali  della  banda  dell'Arma,  per  i  quali si
prescinde dai limiti di eta';
    b) abbiano  conseguito  il diploma in strumentazione per banda in
un   conservatorio   statale  o  altro  analogo  istituto  legalmente
riconosciuto;
    c) siano  in  possesso  degli  altri  requisiti  per  la nomina a
ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

        
      
          

            
Capo I
Reclutamento del personale della banda musicale
dell'Arma dei carabinieri

          

        
                               Art. 5.

                   Reclutamento degli orchestrali
  1.  Gli  orchestrali della banda musicale dell'Arma dei carabinieri
sono  reclutati  mediante  pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai
quali possono partecipare i cittadini italiani che:
    a) abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 40°;
    b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo
istituto  legalmente  riconosciuto  il diploma nello strumento per il
quale concorrono o in uno strumento affine, come da tabella B annessa
al   decreto  legislativo  27 febbraio  1991,  n.  78,  e  successive
modificazioni;
    c) abbiano  conseguito  il  diploma  di  istruzione secondaria di
secondo  grado  o  titolo  equivalente,  o  possano conseguirlo entro
l'anno in cui viene bandito il concorso;
    d) siano in possesso degli altri requisiti per l'arruolamento nel
ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
  2.  Per  gli  orchestrali della banda dell'Arma dei carabinieri che
concorrono  per  una  parte  superiore  a  quella  di appartenenza si
prescinde dal limite massimo di eta'.
  3.  Il  limite  massimo di eta' e' elevato di 5 anni per i militari
delle  Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia
in attivita' di servizio.
  4.  Per  gli  allievi  del  centro di addestramento musicale di cui
all'articolo  6  del  decreto  legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e
successive modificazioni, si prescinde dai limiti di eta'.

        
                    Nota all'art. 5:
              - Si   riporta   la   tabella   B  annessa  al  decreto
          legislativo  27 febbraio 1991, n. 78, di cui alle note alle
          premesse  e  il  testo  dell'art.  6  dello  stesso decreto
          legislativo:

                                                           «Tabella B

                       STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI
              Flauto, ottavino.
              Oboe, corno inglese.
              L'intera  famiglia  dei  clarinetti e l'intera famiglia
          dei saxofoni.
              Fagotto, contrabasso ad ancia.
              Corno.
              Tromba in Sib acuto, Tromba in Fa, tromba in Sib basso,
          flicorno   sopranino  in  Mib,  flicorno  soprano  in  Sib,
          flicorno  contralto  in Mib Trombone tenore, Trombone basso
          in  Fa,  flicorno  tenore,  flicorno  basso, flicorno basso
          grave   in  Fa  e  in  Mib,  flicorno  contrabasso,  trombe
          contrabasso.
              Percussioni in generale (compreso il pianoforte).
          6. Preparazione musicale.
              1.  La preparazione dei militari dell'Arma che aspirano
          a  partecipare  ai  concorsi  per  l'ammissione nella banda
          viene  curata  nel  centro  addestramento musicale sotto la
          direzione del maestro direttore della banda, coadiuvato dal
          maestro vice direttore.».

        
      
          

            
Capo I
Reclutamento del personale della banda musicale
dell'Arma dei carabinieri

          

        
                               Art. 6.

                    Reclutamento dell'archivista
  1.  L'archivista  della banda musicale dell'Arma dei carabinieri e'
reclutato  mediante  pubblico  concorso per titoli ed esami, al quale
possono partecipare i cittadini italiani che:
    a) abbiano compiuto il 18° anno e non superato il 40°;
    b) abbiano  conseguito  un  diploma  di  strumento  a fiato in un
conservatorio   statale   o   altro   analogo   istituto   legalmente
riconosciuto;
    c) abbiano  conseguito  il  diploma  di  istruzione secondaria di
secondo  grado  o  titolo  equivalente,  o  possano conseguirlo entro
l'anno in cui viene bandito il concorso;
    d) siano in possesso degli altri requisiti per l'arruolamento nel
ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
  2.  Il  limite  massimo di eta' e' elevato di 5 anni per i militari
delle  Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia
in attivita' di servizio.

        
      
          

            
Capo II
Commissioni per i concorsi e modalita' di nomina
e di formazione del personale della banda musicale

          

        
                               Art. 7.

           Commissione per il concorso a maestro direttore
  1.  La  commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 3
e' composta da:
    a) un generale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente o
in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
    b) due insegnanti di conservatorio statale;
    c) due  maestri  diplomati  in  composizione o strumentazione per
banda.
  2.  Le  funzioni  di segretario sono svolte da un dipendente civile
del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.

        
      
          

            
Capo II
Commissioni per i concorsi e modalita' di nomina
e di formazione del personale della banda musicale

          

        
                               Art. 8.

        Commissione per il concorso a maestro vice direttore
  1.  La  commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 4
e' composta:
    a) da   un   generale   dell'Arma  dei  carabinieri  in  servizio
permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
    b) da  un  insegnante  di  strumentazione  per  banda  presso  un
conservatorio statale;
    c) dal  maestro  direttore  della  banda  musicale  dell'Arma dei
carabinieri  o  della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di
polizia.
  2.  Le  funzioni  di segretario sono svolte da un dipendente civile
del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.

        
      
          

            
Capo II
Commissioni per i concorsi e modalita' di nomina
e di formazione del personale della banda musicale

          

        
                               Art. 9.

      Commissioni per i concorsi a orchestrale e ad archivista
  1.  Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui agli articoli 5
e 6 sono composte:
    a) da   un   generale   dell'Arma  dei  carabinieri  in  servizio
permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
    b) dal  maestro  direttore  della  banda  musicale  dell'Arma dei
carabinieri  o  della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di
polizia;
    c) da   un   professore   di   strumentazione  per  banda  di  un
conservatorio  statale  o  un maestro diplomato in strumentazione per
banda.
  2.  Le  funzioni  di segretario sono svolte da un dipendente civile
del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.

        
      
          

            
Capo II
Commissioni per i concorsi e modalita' di nomina
e di formazione del personale della banda musicale

          

        
                              Art. 10.

                    Nomina del maestro direttore
  1. La nomina dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo con
il   grado   di   maggiore   in  servizio  permanente  dell'Arma  dei
carabinieri.
  2.  Il  concorrente,  gia' ufficiale di grado superiore a quello di
maggiore  maestro  direttore di banda in servizio permanente di Forza
armata o Corpo di polizia, il quale risulti vincitore del concorso di
cui  all'articolo  3,  consegue la nomina con il grado e l'anzianita'
posseduti.

        
      
          

            
Capo II
Commissioni per i concorsi e modalita' di nomina
e di formazione del personale della banda musicale

          

        
                              Art. 11.

                  Nomina del maestro vice direttore
  1.  La  nomina  dell'ufficiale  maestro  vice direttore di banda ha
luogo  con  il  grado di tenente in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri.
  2.  Il  concorrente,  gia' ufficiale di grado superiore a quello di
tenente  maestro  vice  direttore  di banda in servizio permanente di
Forza  armata  o  Corpo  di  polizia,  il quale risulti vincitore del
concorso  di  cui  all'articolo  4, consegue la nomina con il grado e
l'anzianita' posseduti. In tale caso il grado gia' posseduto non puo'
essere  superiore a quello massimo di tenente colonnello previsto per
l'incarico dalla tabella E annessa al decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 78, e successive modificazioni.

        
                    Nota all'art. 11:
              - Si  riporta  la  tabella  E annessa al citato decreto
          legislativo 27 febbraio 1991, n. 78:

                                                           «Tabella E

             PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DELLA BANDA
                           DELL'ARMA DEI CARABINIERI

                                   Direttore

=====================================================================
                  GRADO                  |        ANZIANITA'
=====================================================================
Maggiore ....                            |          5 anni
Tenente colonnello ....                  |            -.


                                Vice direttore

=====================================================================
               GRADO                |           ANZIANITA'
=====================================================================
Tenente ....                        |             2 anni
Capitano ....                       |               -

        
      
          

            
Capo II
Commissioni per i concorsi e modalita' di nomina
e di formazione del personale della banda musicale

          

        
                              Art. 12.

             Nomina degli orchestrali e dell'archivista
  1.  Gli  aspiranti  dichiarati vincitori del concorso a orchestrale
sono  nominati  marescialli  aiutanti, marescialli capi o marescialli
ordinari  del  ruolo  degli  orchestrali dell'Arma dei carabinieri, a
seconda  che debbano essere inseriti nella organizzazione strumentale
delle  prime,  delle seconde o delle terze parti della banda, come da
tabella  G,  annessa al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e
successive modificazioni.
  2.  L'aspirante  dichiarato vincitore del concorso ad archivista e'
nominato  maresciallo ordinario del ruolo degli orchestrali dell'Arma
dei  carabinieri  e  inserito  nell'organizzazione  strumentale della
terza parte B della banda.
  3.  La  nomina  a orchestrale o ad archivista decorre dal giorno di
incorporamento,  fissato  con  determinazione del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri.
  4.  I  vincitori  del  concorso  provenienti  dal  ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri:
    a) se  di  grado  uguale a quello iniziale della categoria per la
quale  hanno concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di
provenienza;
    b) se  di grado superiore, sono nominati col grado corrispondente
a  quello  rivestito  nel  ruolo  di  provenienza,  ma  comunque  non
superiore  a  quello  massimo  previsto  per  la  categoria stessa, e
conservano  l'anzianita'  posseduta,  seguendo nel ruolo i pari grado
aventi uguale anzianita' assoluta.
  5. Nei confronti degli orchestrali e dell'archivista della banda si
applicano  le  disposizioni  sullo  stato  del  personale  del  ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri.
  6.  Gli  orchestrali e l'archivista cessano dal servizio permanente
al  raggiungimento  dei  limiti di eta' previsti per il personale del
ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

        
                    Nota all'art. 12:
              - Si   riporta   la   tabella  G,  annessa  al  decreto
          legislativo  12 maggio  1995, n. 198, di cui alle note alle
          premesse:
                                      «Tabella «G» (art. 44, comma 4)

               INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE
              DELL'ARMA DEI CARABINIERI CORRISPONDENTE ALLE PARTI
                  E QUALIFICHE PREVISTE NEL PRESENTE DECRETO

=====================================================================
Maestro direttore                  |Maggiore
=====================================================================
Maestro vice direttore             |Tenente
            A                      |Maresciallo Aiutante
I parte                            |
            B                      |Maresciallo Capo
            A                      |Maresciallo Capo
II parte                           |
            B                      |Maresciallo Capo
            A                      |Maresciallo Ordinario
III parte                          |
            B                      |Maresciallo Ordinario
Archivista                         |Maresciallo Ordinario

          ».

        
      
          

            
Capo II
Commissioni per i concorsi e modalita' di nomina
e di formazione del personale della banda musicale

          

        
                              Art. 13.

                             Formazione
  1.  Il maestro direttore e il maestro vice direttore all'atto della
nomina  seguono  un  corso  di  formazione,  tranne i casi in cui, al
momento del concorso, siano ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
  2.  Gli orchestrali e l'archivista all'atto della nomina seguono un
corso  di  formazione, tranne i casi in cui, al momento del concorso,
siano marescialli dell'Arma dei carabinieri.
  3.  Il  personale  della  banda  puo'  essere  reimpiegato in altro
incarico d'istituto ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 4, previa
frequenza  di  un  corso  di  aggiornamento analogo a quello previsto
dall'articolo   7,   comma 2,  lettera b),  del  decreto  legislativo
5 ottobre  2000,  n.  298, e successive modificazioni, per il maestro
direttore  e  il  maestro  vice direttore, ed a quello previsto dagli
articoli 14,  comma 1,  lettera b),  e  23  del  decreto  legislativo
12 maggio   1995,   n.  198,  e  successive  modificazioni,  per  gli
orchestrali e l'archivista.
  4.  Il  luogo, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di
cui  ai commi 1, 2 e 3, nonche' i relativi programmi di insegnamento,
sono  stabiliti  con determinazione del Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri.

        
                    Note all'art. 13:
              - Si  riporta il testo dell'art. 7, comma 2, lettera b,
          del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298:
              «2. I vincitori di concorso sono:
                a) (Omissis);
                b) ammessi  a frequentare un corso applicativo, della
          durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene
          determinata   una   nuova   anzianita'   relativa  in  base
          all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 14,  comma 1,
          lettera  b)  e  23 del citato decreto legislativo 12 maggio
          1995 n. 198:
              «Art.  14  (Reclutamento  degli  ispettori).  -  1. Gli
          ispettori  in  ferma  volontaria  e  in servizio permanente
          dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al Capo II
          per il Reggimento Corazzieri, sono tratti:
                a) (Omissis);
                b) per  il  30%  dei  posti disponibili nell'organico
          mediante concorso interno, con la seguente ripartizione:
                  1) un terzo ai brigadieri capi;
                  2) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri;
                  3)  un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e
          carabinieri.
              Per  il  personale di cui alla lettera b), l'immissione
          nel  ruolo  ispettori  e'  subordinata  al  superamento  di
          apposito corso della durata non inferiore a mesi sei.».
              «Art.  23  (Svolgimento  del corso semestrale). - 1. Il
          corso semestrale per marescialli dell'Arma dei carabinieri,
          che  puo' essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo
          i  programmi  stabiliti  dal Comando generale dell'Arma dei
          carabinieri.   Conseguono   l'idoneita'  per  la  nomina  a
          maresciallo  gli  allievi  che  abbiano  superato gli esami
          finali.  Gli  allievi  che  non abbiano superato i predetti
          esami  sono  restituiti  al  normale servizio di istituto e
          sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
              2. Sono dimessi dal corso i frequentatori che:
                a) non  superino gli esami dopo aver gia' ripetuto il
          corso;
                b) dichiarino di rinunciare al corso;
                c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso
          per piu' di sessanta giorni anche non consecutivi;
                d) si   trovino   nelle   condizioni   previste   dal
          Regolamento di cui al comma 4.
              3.  Si osservano le disposizioni dell'art. 11, commi 11
          e 12.
              4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si
          applicano  le nome contenute nel Regolamento per l'Istituto
          d'istruzione per il personale del ruolo.».

        
      
          

            
Capo III
Disposizioni in materia di trasferimento
ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
del personale della banda musicale

          

        
                              Art. 14.

                  Impiego del personale non idoneo
  1.  Il  maestro  direttore  e il maestro vice direttore che perdono
l'idoneita'  tecnica, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto
legislativo  27 febbraio  1991, n. 78, e successive modificazioni, in
alternativa  al  collocamento  nella  riserva  possono  transitare  a
domanda nel ruolo speciale. In tal caso il periodo di servizio presso
la  banda e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado
e in materia di avanzamento si applicano le disposizioni previste per
gli  ufficiali  del  ruolo  speciale  di  cui  al decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
  2. L'orchestrale e l'archivista che perdono l'idoneita' tecnica, ai
sensi  dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 27 febbraio
1991,   n.   78,   e  successive  modificazioni,  in  alternativa  al
collocamento  nella  riserva  possono  transitare a domanda nel ruolo
ispettori  di  cui  al  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e
successive  modificazioni,  ed essere iscritti in ruolo mantenendo il
grado  e  l'anzianita',  dopo  i  parigrado  in possesso della stessa
anzianita' assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del
ruolo   e,   ove   prevista,  del  grado.  L'eventuale  eccedenza  di
consistenza  del  ruolo  o  del grado, da riassorbirsi al verificarsi
delle   prime   vacanze   utili,   rende   indisponibile   un  numero
corrispondente  di  posti,  rispettivamente,  per  l'accesso al grado
iniziale  del ruolo di transito, ovvero per la promozione al medesimo
grado di iscrizione.
  3.  Il  personale  di cui ai commi 1 e 2 viene impiegato secondo le
esigenze  dell'amministrazione,  individuate  con  determinazione del
Comandante  generale  dell'Arma dei carabinieri. Lo stesso personale,
se  non supera il corso di cui all'articolo 13, comma 3, e' collocato
nella  riserva  ai  sensi  dell'articolo 27, commi 3 e 5, del decreto
legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni.
  4.  Il personale della banda, invalido ai sensi dell'articolo 1 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e'
impiegato  in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacita'
lavorativa. A tale fine:
    a) se  maestro  direttore  o  vice  direttore, transita nel ruolo
speciale  e  in  materia  di avanzamento si applicano le disposizioni
previste  per  gli  ufficiali  del  ruolo speciale, di cui al decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni;
    b) se  orchestrale  o archivista, transita nel ruolo ispettori di
cui  al  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 198, e successive
modificazioni,  ed  e'  iscritto  in  ruolo,  mantenendo  il  grado e
l'anzianita',  dopo  i  parigrado in possesso della stessa anzianita'
assoluta,  anche  in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e,
ove  prevista,  del  grado.  L'eventuale eccedenza di consistenza del
ruolo o del grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze
utili,   rende  indisponibile  un  numero  corrispondente  di  posti,
rispettivamente,  per  l'accesso  al  grado  iniziale  del  ruolo  di
transito, ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.
  5. I transiti di cui al presente articolo sono definiti con decreto
del Direttore della Direzione generale per il personale militare.

        
                    Note all'art. 14:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 27 del citato decreto
          legislativo 27 febbraio 1991, n. 78:
              «Art.   27  (Inidoneita'  tecnica).  -  1.  L'ufficiale
          direttore   e   l'ufficiale   vice  direttore  della  banda
          dell'Arma dei carabinieri, che per fondati motivi non siano
          piu'  ritenuti  in  grado  di  assicurare  un soddisfacente
          rendimento  artistico, su proposta del comandante generale,
          sono  sottoposti  ad  accertamenti  da  parte di apposite e
          distinte  commissioni  nominate  e  composte  a norma degli
          articoli 12 e 15.
              2. Gli orchestrali e l'archivista della banda dell'Arma
          dei  carabinieri,  che  a giudizio del maestro direttore di
          banda  non  siano  piu' ritenuti tecnicamente idonei per la
          parte  di  appartenenza,  su  proposta  del  medesimo, sono
          sottoposti  ad  accertamenti  da  parte  di una commissione
          nominata e composta ai sensi dell'art. 18.
              3.  Il maestro direttore della banda ed il maestro vice
          direttore   della   banda,   giudicati   dalle   rispettive
          commissioni  non  piu' idonei, sono collocati nella riserva
          con  diritto  al  trattamento  economico  di  cui  al terzo
          comma dell'art.  36  della  legge  10 aprile  1954, n. 113,
          sullo stato degli ufficiali.
              4.   L'orchestrale   della   banda,   giudicato   dalla
          commissione non piu' idoneo per la parte di appartenenza ma
          idoneo per quella inferiore, transita in quest'ultima anche
          se  non  vi  sia disponibilita' di posti, salvo riassorbire
          l'eccedenza  al  verificarsi  della  prima  vacanza  di  un
          suonatore dello stesso strumento. L'orchestrale conserva il
          grado e l'anzianita' posseduti.
              5.  Gli  orchestrali  e  l'archivista,  giudicati dalla
          commissione  non  piu'  idonei, cessano di fare parte della
          banda  e  sono  collocati  nella  riserva  con  diritto  al
          trattamento  economico  di  cui  all'art.  28  della  legge
          31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del
          Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, di cui
          alle note alle premesse:
              «Art.  1  (Utilizzazione  del personale invalido). - Il
          personale  delle  Forze  di  polizia  indicate nell'art. 16
          della legge 10 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una
          invalidita',  che  non  comporti  l'inidoneita' assoluta ai
          servizi  d'istituto,  derivante  da ferite, lesioni o altre
          infermita'  riportate  in  conseguenza  di  eventi connessi
          all'espletamento  dei  compiti  d'istituto,  e' utilizzato,
          d'ufficio  o  a  domanda, in servizi d'istituto compatibili
          con la ridotta capacita' lavorativa e in compiti di livello
          possibilmente   equivalenti   a   quelli  previsti  per  la
          qualifica ricoperta.».

        
      
          

            
Capo IV
Disposizioni abrogative, transitorie e finali

          

        
                              Art. 15.

                             Abrogazioni
  1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate  le  disposizioni  del  capo  III  del  decreto  legislativo
27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni.

        
      
          

            
Capo IV
Disposizioni abrogative, transitorie e finali

          

        
                              Art. 16.

                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Le commissioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto
legislativo  27 febbraio  1991,  n.  78,  e successive modificazioni,
hanno  la stessa composizione di quelle previste agli articoli 7, 8 e
9  e sono nominate con decreto del Direttore della Direzione generale
per il personale militare.
  2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 14 si applicano anche al
personale  reclutato  prima  della  data  di  entrata  in  vigore del
presente regolamento.
  3.  Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non
devono  derivare,  in  ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2008

                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Parisi, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 63

        
                    Nota all'art. 16:
              - Per  l'art.  27  del  decreto legislativo 27 febbraio
          1991, n. 78, si veda nelle note all'art. 14.