DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 2008 , n. 212

  Regolamento   recante  riorganizzazione  degli  uffici  di  diretta
collaborazione   presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e, in particolare, l'articolo 14, comma 2;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.
243;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n.
225;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n.
320;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare,
l'articolo 1, comma 20;
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare,
l'articolo 74;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto
2008,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 268 del 15 novembre
2008;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13  novembre  2008,  in  attuazione  dell'articolo  1,  comma  18 del
decreto-legge  16  maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1° agosto 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
  Sulla   proposta   del   Ministro   delle   infrastrutture   e  dei
trasporti, di    concerto con    il    Ministro   per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  e con  il Ministro dell'economia e
delle finanze;
                                Emana
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                             Definizioni
  1. Nel presente regolamento si intendono per:
   a)  Uffici  di  diretta  collaborazione:  gli  Uffici  di  diretta
collaborazione  con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con  i  vice  Ministri  e  con  i  Sottosegretari  di Stato presso il
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo
14,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
   b) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
   c) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   d)  vice  Ministri:  i  sottosegretari di Stato ai quali sia stato
attribuito il titolo di vice Ministro;
   e)  Sottosegretari  di  Stato: i Sottosegretari di Stato presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        
                    Nota all'art. 17:
                                    N O T E
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri».
             «4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
              a)  riordino degli uffici di diretta collaborazione con
          i  Ministri  ed  i  Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
              b)  individuazione degli uffici di livello dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
              c)   previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
              d)  indicazione e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
              e)  previsione  di  decreti  ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali».
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
          «Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a  norma  dell'articolo 11 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,»  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
          agosto 1999, n. 193.
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59,» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. S.O.
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 2, dell'art. 14 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni   pubbliche,»   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
             «2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400.  A  tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le  assegnazioni  di  personale, ivi compresi gli incarichi
          anche   di   livello  dirigenziale  e  le  consulenze  e  i
          contratti,  anche  a  termine,  conferiti nell'ambito degli
          uffici  di  cui al presente comma, decadono automaticamente
          ove  non  confermati entro trenta giorni dal giuramento del
          nuovo  Ministro.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di  cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
          maggio  1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
          al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari
          di  Stato.  Con  decreto adottato dall'autorita' di governo
          competente,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, e' determinato,
          in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge
          15  marzo  1997,  n.  59,  senza aggravi di spesa e, per il
          personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali
          di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,
          il   trattamento  economico  accessorio,  da  corrispondere
          mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
          di  reperibilita'  e di disponibilita' ad orari disagevoli,
          ai  dipendenti  assegnati  agli  uffici  dei Ministri e dei
          Sottosegretari  di  Stato. Tale trattamento, consiste in un
          unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro
          straordinario,  per  la  produttivita'  collettiva e per la
          qualita'   della   prestazione   individuale.  Con  effetto
          dall'entrata  in  vigore del regolamento di cui al presente
          comma  sono  abrogate  le  norme del regio decreto-legge 10
          luglio   1924,  n.  1100,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,   ed   ogni   altra   norma   riguardante  la
          costituzione  e  la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
          delle   segreterie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato.».
             -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 marzo
          2001,  n.  243, abrogato dal presente decreto («Regolamento
          di  organizzazione  degli  uffici di diretta collaborazione
          del  Ministro  dei  lavori pubblici.»), e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2001 n. 147.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          2001,  n.  225, abrogato dal presente decreto («Regolamento
          di  organizzazione  degli  Uffici di diretta collaborazione
          del  Ministro dei trasporti e della navigazione.») e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          2001,  n.  320, abrogato dal presente decreto («Regolamento
          di  organizzazione  degli  Uffici di diretta collaborazione
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti.») e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2001, n.
          183.
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 20 dell'art. 1 del
          decreto-legge   16  maggio  2008,  n.  85  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante:
          «Disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di
          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244»:
             «20.  Con  riferimento  ai  Ministeri  per  i quali sono
          previsti  accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per
          un  periodo  massimo  di sei mesi a decorrere dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  nelle  more  dell'approvazione del regolamento di
          organizzazione  dei relativi uffici funzionali, strumentali
          e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la
          struttura  di  tali  uffici e' definita, nel rispetto delle
          leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri,  su  proposta del Ministro competente, sentito il
          Ministro  dell'economia  e delle finanze. Fino alla data di
          entrata   in   vigore   di   tale   decreto   si  applicano
          transitoriamente  i  provvedimenti  organizzativi  vigenti,
          purche'  resti  ferma  l'unicita'  degli  uffici di diretta
          collaborazione   di   vertice.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta dei Ministri
          competenti,   sono  apportate  le  variazioni  di  bilancio
          occorrenti  per  l'adeguamento  del  bilancio di previsione
          dello Stato alla nuova struttura del Governo.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n.  112 convertito, con modificazioni, dalla
          legge  6 agosto 2008, n. 133 recante: «Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria»:
             «Art.  74  (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
          Le   amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo,  ivi  inclusa  la  Presidenza  del  Consiglio dei
          ministri,  le  agenzie,  incluse  le agenzie fiscali di cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti  pubblici  non economici, gli enti di ricerca, nonche'
          gli  enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
              a)   a   ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti,  secondo principi di efficienza, razionalita' ed
          economicita',    operando   la   riduzione   degli   uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al  15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine le
          amministrazioni adottano misure volte:
               alla   concentrazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici;
               all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
          logistiche   e   strumentali,   salvo  specifiche  esigenze
          organizzative,  derivanti  anche  dalle  connessioni con la
          rete  periferica,  riducendo, in ogni caso, il numero degli
          uffici  dirigenziali  di  livello  generale  e di quelli di
          livello  non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di tali
          compiti.
             Le  dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale   sono   corrispondentemente   ridotte,  ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti,  nei  termini  previsti  dall'art. 1, comma 404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
              b)  a  ridurre il contingente di personale adibito allo
          svolgimento  di compiti logistico-strumentali e di supporto
          in  misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
          riallocazione  delle  risorse  umane  eccedenti tale limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
              c)  alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
          personale  non  dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
          enti  di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
          dieci  per cento della spesa complessiva relativa al numero
          dei posti di organico di tale personale.
             2.  Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,   le   amministrazioni  possono  disciplinare,  mediante
          appositi   accordi,   forme  di  esercizio  unitario  delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
             3.  Con  i  medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica  su  base regionale o interregionale, oppure, in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti    strutture    periferiche   nell'ambito   delle
          prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  nel rispetto
          delle  procedure  previste  dall'art. 1, comma 404, lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
             4.  Ai  fini  dell'attuazione  delle misure previste dal
          comma  1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
          computate  altresi'  le riduzioni derivanti dai regolamenti
          emanati,  nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art.
          1,  comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,   avuto   riguardo   anche   ai   Ministeri  esistenti
          anteriormente   alla   data   di   entrata  in  vigore  del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
          caso  per  le  amministrazioni  che  hanno  gia' adottato i
          predetti   regolamenti   resta  salva  la  possibilita'  di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni,  nonche' nelle disposizioni di rango primario
          successive  alla  data  di  entrata  in vigore della citata
          legge  n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
          compatibilita'     generali     nonche'    degli    assetti
          istituzionali,  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri
          assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
          l'adozione  di  provvedimenti  specifici del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  adottati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.  303,  e  successive
          integrazioni  e  modificazioni,  che tengono comunque conto
          dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
             5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
          i  le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
          in  misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre
          2008.  Sono  fatte  salve  le  procedure  concorsuali  e di
          mobilita'  avviate  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente decreto.
             5-bis.   Al   fine   di  assicurare  il  rispetto  della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale  di  posti  nel  pubblico impiego, gli uffici
          periferici  delle  amministrazioni dello Stato, inclusi gli
          enti  previdenziali  situati sul territorio della provincia
          autonoma  di  Bolzano,  sono autorizzati per l'anno 2008 ad
          assumere  personale  risultato vincitore o idoneo a seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a  2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo
          1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
             6.  Alle  amministrazioni  che  non  abbiano adempiuto a
          quanto  previsto  dai  commi  1  e  4  e'  fatto divieto di
          procedere  ad  assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
          con qualsiasi contratto.
             6-bis.  Restano  escluse  dall'applicazione del presente
          articolo  le  strutture del comparto sicurezza, delle Forze
          armate  e  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo    da    conseguire    da    parte   di   ciascuna
          amministrazione.».
             - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
          agosto  2008,  recante  «Ricognizione in via amministrativa
          delle    strutture    trasferite    al    Ministero   delle
          infrastrutture   e   dei  trasporti»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2008, n. 268.
          Nota all'art. 1:
             -  Per il testo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  si  veda note alle
          premesse.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.   300  e  successive
          modificazioni  ,  recante  «Riforma dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59»:
             «Art.   7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
          uffici   di   diretta   collaborazione  del  ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29    e    successive    modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
             2.  I  regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma
          2,  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
              a)  attribuzione  dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
              b)   assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti   ai   centri   di   responsabilita',   ai   sensi
          dell'articolo  3  del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
          279,  anche  in  funzione  della  verifica  della  gestione
          effettuata  dagli  appositi  uffici, nonche' del compito di
          promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
              c)  organizzazione  degli  uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche. in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
              d)  organizzazione del settore giuridico-legislativo in
          modo  da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita'
          normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi
          del  Governo  garantendo  la  valutazione  dei  costi della
          regolazione,   la   qualita'   del   linguaggio  normativo,
          l'applicabilita'  delle  norme introdotte, lo snellimento e
          la  semplificazione  della  normativa, la cura dei rapporti
          con  gli  altri  organi  costituzionali,  con  le autorita'
          indipendenti e con il Consiglio di Stato;
              e)  attribuzione  dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui    al    comma    i    ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'».

        
      
                               Art. 2.

            Ministro ed uffici di diretta collaborazione
  1.  L'organizzazione  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione e'
disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro
si  avvale  per  l'esercizio delle funzioni di direzione politica del
Ministero  ad  esso  attribuite  dagli  articoli 4 e 14, comma 2, del
decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, degli uffici di diretta
collaborazione,  che  esercitano  le  competenze  di  supporto  e  di
raccordo   tra  lo  stesso  e  l'amministrazione,  collaborando  alla
definizione   degli   obiettivi,   all'elaborazione  delle  politiche
pubbliche,   nonche'  alla  relativa  valutazione  ed  alle  connesse
attivita'  di  comunicazione,  con  particolare  riguardo all'analisi
dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza
fra obiettivi e risultati.
  2. Sono uffici di diretta collaborazione:
   a) l'Ufficio di Gabinetto;
   b) la Segreteria del Ministro;
   c) l'Ufficio legislativo;
   d) la Segreteria tecnica del Ministro;
   e) l'Ufficio stampa;
   f) il Servizio di controllo interno;
   g) le Segreterie dei vice Ministri, ove nominati;
   h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
  3.  Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 7,
coordina   l'attivita'   di   supporto   degli   Uffici   di  diretta
collaborazione,  i  quali  ai  fini  di  cui al decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita'
ed  assicura  il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e
le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di
distinzione  tra  tali  funzioni.  Assolve,  altresi',  ai compiti di
supporto  del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni
attribuitegli dalla legge. Definisce l'organizzazione degli Uffici di
diretta  collaborazione,  d'intesa  con  i responsabili degli stessi.
Puo'  nominare  vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due,
nei  limiti del contingente di personale di cui all'articolo 5, comma
1.
  4. La Segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e
l'ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro.
  5.  Le  Segreterie  dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato
operano  alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari e vice
Ministri.
  6.  Per  lo  svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal
Ministro  i  vice  Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono,
oltre  che  delle  proprie  strutture,  degli  uffici  di Gabinetto e
legislativo.
  7. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia
operativa,   stabilita   dalle   specifiche   disposizioni   che   lo
disciplinano.

        
                    Nota all'art. 2:
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4,  del  decreto
          legislativo  30  marzo 2001, n. 165 recante: Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche:
             «Art.  4  (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
          responsabilita'). - (Art. 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
          sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 470 del 1993 poi
          dall'art.  3  del  d.lgs.  n. 80 del 1998 e successivamente
          modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 387 del 1998).
             1.  Gli  organi  di  governo  esercitano  le funzioni di
          indirizzo  politico-amministrativo, definendo gli obiettivi
          ed  i  programmi  da  attuare  ed  adottando gli altri atti
          rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
          la  rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
          e   della   gestione  agli  indirizzi  impartiti.  Ad  essi
          spettano, in particolare:
              a)   le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo;
              b)  la  definizione  di  obiettivi.  priorita',  piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
              c)  la individuazione delle risorse umane, materiali ed
          economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
          la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
          generale;
              d)  la  definizione  dei criteri generali in materia di
          ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
              e)  le  nomine,  designazioni  ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
              f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
          indipendenti ed al Consiglio di Stato;
              g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
             2.   Ai   dirigenti   spetta  l'adozione  degli  atti  e
          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che
          impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la
          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante
          autonomi  poteri  di  spesa di organizzazione delle risorse
          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili
          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della
          gestione e dei relativi risultati.
             3.  Le  attribuzioni  dei dirigenti indicate dal comma 2
          possono  essere  derogate soltanto espressamente e ad opera
          di specifiche disposizioni legislative.
             4.  Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non  siano  direttamente  o  indirettamente  espressione di
          rappresentanza  politica.  adeguano i propri ordinamenti al
          principio  della  distinzione tra indirizzo e controllo, da
          un  lato.  e  attuazione  e  gestione  dall'altro.  A  tali
          amministrazioni  e'  fatto  divieto  di istituire uffici di
          diretta   collaborazione.  posti  alle  dirette  dipendenze
          dell'organo di vertice dell'ente.».
             -  Per il testo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedi note alle premesse.
             - Il decreto legislativo 7 agosto I 997, n. 279, recante
          «Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
          bilancio  dello  Stato,  riordino  del sistema di tesoreria
          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
          Stato»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
          1997, n. 195, S.O.

        
      
                               Art. 3.

           Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
  1.  L'Ufficio  di  Gabinetto  coadiuva  il capo di Gabinetto per le
competenze  proprie  e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di
Gabinetto  coordina  e cura, in particolare, i rapporti con gli altri
organi  costituzionali  e comunitari, con le autorita' indipendenti e
con  il Consiglio di Stato e cura altresi' l'esame degli atti ai fini
dell'inoltro  alla  firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.
Nell'ambito   dell'Ufficio   di   Gabinetto   opera   il  Consigliere
diplomatico,  che  assiste  il  Ministro  nelle  iniziative  in campo
internazionale  e  comunitario  predisponendo i necessari adempimenti
per   la   partecipazione   del   Ministro   presso   gli   organismi
internazionali  e  comunitari,  curando  i  rapporti internazionali e
fornendo agli uffici del Ministero il necessario supporto informativo
utile  a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alla comunita' internazionale.
  2. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento
dei  compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni
ed   alla   predisposizione  ed  elaborazione  degli  interventi  del
Ministro,  mediante  il  raccordo  con  gli  altri  Uffici di diretta
collaborazione.  La  Segreteria  del Ministro e' diretta e coordinata
dal  capo della segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli
organismi  a  cui  partecipa  ed  adempie  su  suo  mandato a compiti
specifici.  Fa  altresi'  parte  della  segreteria  del  Ministro  il
Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza privata
del Ministro, nonche' i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e
privati in ragione del suo incarico istituzionale.
  3.  L'Ufficio  legislativo  cura  l'attivita'  di definizione delle
iniziative  legislative  e  regolamentari nelle materie di competenza
del  Ministero,  con  la collaborazione, anche ai fini dello studio e
della  progettazione  normativa,  dei  competenti Uffici dirigenziali
generali  e garantendo la valutazione dei posti della regolazione, la
qualita'  del  linguaggio  normativo,  l'applicabilita'  delle  norme
introdotte  e  l'analisi  dell'impatto  e  della  fattibilita'  della
regolamentazione,  lo  snellimento  e  la  semplificazione normativa;
esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli
di  iniziativa  parlamentare; cura le risposte agli atti parlamentari
di  sindacato  ispettivo  riguardanti il Ministero ed il seguito dato
agli   stessi;   cura  in  particolare  il  raccordo  permanente  con
l'attivita'  normativa  del Parlamento, i conseguenti rapporti con la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e le altre amministrazioni
interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti
dell'Unione  europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con
le   autorita'   amministrative   indipendenti,   con  la  Conferenza
Stato-regioni  e  con  l'Avvocatura  dello  Stato;  segue altresi' la
legislazione     regionale    per    le    materie    di    interesse
dell'amministrazione.   Sovrintende  al  contenzioso  internazionale,
comunitario   e   costituzionale.   Svolge  attivita'  di  consulenza
giuridica per le materie di competenza del Ministero.
  4.  La  segreteria tecnica svolge attivita' di supporto tecnico per
l'elaborazione  ed  il  monitoraggio  delle  politiche  riguardanti i
settori   di   intervento   del   Ministero   e  per  le  conseguenti
determinazioni    di    competenza    dell'organo    politico   circa
l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attivita' di
supporto  e'  svolta  in  raccordo  con i Dipartimenti e le direzioni
generali   del   Ministero,  sia  nella  fase  di  rilevazione  delle
problematiche  da  affrontare  che  in quella dell'elaborazione delle
direttive  e  delle  decisioni  di  competenza  del Ministro, nonche'
mediante  la  promozione  di  nuove  attivita'  ed  iniziative  anche
attraverso   l'elaborazione   di   documenti,  indagini  e  rapporti,
l'organizzazione  e  la  partecipazione  a  tavoli di concertazione e
momenti  di  approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e
tavole   rotonde,  nelle  materie  di  competenza  istituzionale  del
Ministero ed in rapporto con le altre amministrazioni interessate.
  5.  L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di
informazione  nazionali  ed internazionali; effettua, fra l'altro, il
monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna
stampa  anche  in  via  telematica  con  riferimento  ai  profili  di
competenza  del  Ministero;  promuove,  in  raccordo con le strutture
amministrative  del  Ministero, programmi ed iniziative editoriali di
informazione  istituzionale  dell'organo  politico  da  cui dipendono
funzionalmente.
  6.  Le  segreterie  dei vice-Ministri e dei Sottosegretari di Stato
garantiscono  il  necessario  raccordo con gli uffici del Ministero e
con  gli  altri  uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti
con   soggetti   pubblici   e   privati,   in  ragione  dell'incarico
istituzionale.

        
      
                               Art. 4.

                    Servizio di controllo interno
  1.  Il  Servizio  per  il  controllo interno, di seguito denominato
Servizio, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
nei confronti dell'amministrazione.
  2.  Le attivita' di controllo interno sono svolte alternativamente,
in  base  a decreto del Ministro, da un organo monocratico o composto
da  tre  componenti. In tale ultima ipotesi, il Ministro, con proprio
decreto,  individua il presidente del collegio e sceglie i componenti
tra  esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di
valutazione,  analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche
estranei  alla pubblica amministrazione. Uno dei componenti e' scelto
tra   dirigenti  della  prima  fascia,  nell'ambito  della  dotazione
organica  del Ministero, come rideterminata ai sensi dell'articolo 74
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  3.  Il  Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, ove non sia
diversamente   stabilito   dal   Ministro,  una  relazione  riservata
all'organo   di   indirizzo  politico  sui  risultati  delle  analisi
effettuate,   con   proposte  di  miglioramento  della  funzionalita'
dell'amministrazione.  Esso,  ai  fini  dello  svolgimento dei propri
compiti,  ha  accesso  agli atti e ai documenti inerenti le attivita'
gestionali dell'amministrazione.
  4.  Al  Servizio e' assegnato un apposito contingente costituito da
un  massimo  di  dodici  unita' di personale, di cui una di qualifica
dirigenziale  di seconda fascia, nell'ambito della dotazione organica
come  rideterminata  ai  sensi  dell'articolo 74 del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.

        
                    Nota all'art. 4:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
             «Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1.
          L'attivita'  di  valutazione  e controllo strategico mira a
          verificare,   in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri  di
          indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva
          attuazione  delle scelte contenute nelle direttive ed altri
          atti  di  indirizzo  politico.  L'attivita' stessa consiste
          nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
          degli  eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
          norme,   gli   obiettivi  operativi  prescelti,  le  scelte
          operative  effettuate  e  le  risorse  umane, finanziarie e
          materiali  assegnate.  nonche'  nella identificazione degli
          eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
          per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
             2.  Gli  uffici  ed i soggetti preposti all'attivita' di
          valutazione  e  controllo  strategico  riferiscono  in  via
          riservata   agli  organi  di  indirizzo  politico,  con  le
          relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
          effettuate.  Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
          politico   anche  per  la  valutazione  dei  dirigenti  che
          rispondono   direttamente   all'organo   medesimo   per  il
          conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
             3.  Nelle  amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
          ai  commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
          nell'ambito  delle  strutture di cui all'articolo 14, comma
          2,  del  decreto  n.  29,  denominato servizio di controllo
          interno  e  dotato  di  adeguata  autonomia  operativa.  La
          direzione dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata ad
          un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso
          di  previsione  di  un  organo  con  tre  componenti  viene
          nominato  un  presidente, ferma restando la possibilita' di
          ricorrere,  anche  per  la  direzione  stessa,  ad  esperti
          estranei   alla  pubblica  amministrazione,  ai  sensi  del
          predetto articolo 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi
          di controllo interno operano in collegamento con gli uffici
          di  statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6
          settembre  1989,  n.  322. Essi redigono almeno annualmente
          una  relazione  sui risultati delle analisi effettuate, con
          proposte   di   miglioramento   della  funzionalita'  delle
          amministrazioni.  Possono  svolgere, anche su richiesta del
          Ministro,   analisi  su  politiche  e  programmi  specifici
          dell'amministrazione  di appartenenza e fornire indicazioni
          e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
          nell'amministrazione.»
             -  Per il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno
          2008,  n.  112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto 2008, n. 133 si veda note alle premesse.

        
      
                               Art. 5.

          Personale degli uffici di diretta collaborazione
  1.   Il   contingente   di   personale   degli  Uffici  di  diretta
collaborazione  del  Ministro,  ad  eccezione  del  personale  di cui
all'articolo   2,  comma  2,  lettere  f),  g),  e  h)  e'  stabilito
complessivamente  in centoquarantotto unita' comprensive delle unita'
addette   al   funzionamento   degli   uffici  medesimi.  Entro  tale
contingente  complessivo  possono essere assegnati ai predetti uffici
dipendenti  del  Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in
posizione  di  aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre analoghe
posizioni  previste  dai  rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite
del   cinque   per   cento   del  predetto  contingente  complessivo,
collaboratori  assunti  con  contratto a tempo determinato, esperti e
consulenti  per  particolari professionalita' e specializzazioni, non
fronteggiabili  con il ricorso al personale in servizio desumibili da
specifici  attestati  culturali  e  professionali,  con  incarichi di
collaborazione    coordinata    e    continuativa,    nel    rispetto
dell'invarianza  della  spesa  di  cui  all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2.   Nell'ambito   del   contingente   stabilito  al  comma  1,  e'
individuato,  presso  gli  uffici  di  diretta collaborazione, per lo
svolgimento   di   funzioni   attinenti   ai   compiti   di   diretta
collaborazione,  un  numero  di  specifici  incarichi  di funzioni di
livello  dirigenziale  non  generale  non  superiore a sette ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  nei limiti della dotazione organica come rideterminata ai sensi
dell'articolo   74   del   decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli
incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite
degli incarichi conferibili dall'amministrazione.
  3.  Le  posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite
dal  Capo  di  Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo
della   segreteria  del  Ministro,  dal  segretario  particolare  del
Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dai
capi delle segreterie dei Vice Ministri, dal capo dell'Ufficio stampa
del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato,
si  intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I
predetti  soggetti, se dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 del
decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, sono incaricati ai sensi
dell'articolo 19 del predetto decreto legislativo.
  4.  Al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione in
posizione  di  aspettativa,  comando  o  fuori ruolo se dipendente da
altre   pubbliche   amministrazioni,   enti   ed  organismi  pubblici
istituzionali  si  applica  l'articolo  17,  comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al
venticinque per cento del contingente complessivo.

        
                    Nota all'art. 5:
             -  Per il testo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto
          legislativo  30  marzo  2001  ,  n.  165  si veda note alle
          premesse.
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 10 dell'art. 19 del
          decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165 recante: Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni pubbliche:
             «10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse.  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di
          revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di
          amministrazioni ministeriali.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  23 del decreto
          legislativo  30  marzo 2001, n. 165 recante: Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche:
             «Art.  23  (Ruolo  dei  dirigenti).  -  (Articolo 23 del
          d.lgs.  n.  29  del  1993, come sostituito dall'art. 15 del
          d.lgs.   n.   80  del  1998  e  successivamente  modificato
          dall'art. 8 del d.lgs. n. 387 del 1998).
             1.   In   ogni  amministrazione  dello  Stato  anche  ad
          ordinamento  autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
          che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
          ambito  sono definite apposite sezioni in modo da garantire
          la   eventuale  specificita'  tecnica.  I  dirigenti  della
          seconda  fascia  sono  reclutati attraverso i meccanismi di
          accesso  di  cui  all'art.  28.  I  dirigenti della seconda
          fascia  transitano  nella  prima  qualora abbiano ricoperto
          incarichi  di  direzione  di uffici dirigenziali generali o
          equivalenti,  in  base  ai  particolari  ordinamenti di cui
          all'art.  19,  comma  11,  per un periodo pari almeno a tre
          anni  senza  essere incorsi nelle misure previste dall'art.
          21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
             2.  E' assicurata la mobilita' dei dirigenti. nei limiti
          dei  posti  disponibili,  in  base all'art. 30 del presente
          decreto.   I   contratti  o  accordi  collettivi  nazionali
          disciplinano,  secondo  il  criterio  della continuita' dei
          rapporti  e  privilegiando  la libera scelta del dirigente,
          gli  effetti  connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in
          generale   in   ordine   al   mantenimento   del   rapporto
          assicurativo  con  l'ente  di previdenza, al trattamento di
          fine  rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita'
          di  servizio  e  al  fondo  di previdenza complementare. La
          Presidenza  del  Consiglio dei ministri -Dipartimento della
          funzione   pubblica   cura   una   banca  dati  informatica
          contenente  i  dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
          dello Stato.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo  30  marzo 2001, n. 165 recante: Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche:
             «Art.  19  (Incarichi di funzioni dirigenziali). - (Art.
          19  del  d.lgs.  n.  29  del  l993,  come  sostituito prima
          dall'art.  11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13
          del  d.lgs.  n.  80  del  1998 e successivamente modificato
          dall'art. 5 del d.lgs. n. 387 del 1998).
             1.  Per  il conferimento di ciascun incarico di funzione
          dirigenziale  si  tiene  conto,  in relazione alla natura e
          alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati.  delle
          attitudini  e  delle  capacita'  professionali  del singolo
          dirigente.  valutate  anche in considerazione dei risultati
          conseguiti  con  riferimento  agli  obiettivi fissati nella
          direttiva  annuale  e  negli  altri  atti  di indirizzo del
          Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
          incarichi  diversi  non  si  applica l'art. 2103 del codice
          civile.
             2.  Tutti  gli  incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
          articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento
          dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
          individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
          conseguire,  con  riferimento alle priorita', ai piani e ai
          programmi  definiti  dall'organo di vertice nei propri atti
          di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che
          intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
          dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni  ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
          sono   rinnovabili.   Al   provvedimento   di  conferimento
          dell'incarico  accede  un  contratto individuale con cui e'
          definito   il  corrispondente  trattamento  economico,  nel
          rispetto  dei  principi  definiti  dall'art.  24. E' sempre
          ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
             3.  Gli  incarichi  di Segretario generale di ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica.   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
          contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
          specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
             4.  Gli  incarichi  di  funzione dirigenziale di livello
          generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
          determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.
             4-bis.  I  criteri  di  conferimento  degli incarichi di
          funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai
          sensi  del  comma  4  del  presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
             5.  Gli  incarichi  di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
             5-bis.  Gli  incarichi  di cui ai commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
          quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
          non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma   2,   ovvero   di   organi   costituzionali,  previo
          collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti.
             5-ter.  I  criteri  di  conferimento  degli incarichi di
          direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti
          ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
             6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
          conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del
          10   per  cento  della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23
          e  dell'8  per  cento  della  dotazione  organica di quelli
          appartenenti  alla  seconda  fascia, a tempo determinato ai
          soggetti  indicati  dal  presente  comma. La durata di tali
          incarichi,  comunque,  non puo' eccedere, per gli incarichi
          di  funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine
          di  tre  anni,  e,  per  gli  altri  incarichi  di funzione
          dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono
          conferiti   a   persone   di   particolare   e   comprovata
          qualificazione  professionale, che abbiano svolto attivita'
          in  organismi  ed  enti  pubblici  o privati ovvero aziende
          pubbliche  o private con esperienza acquisita per almeno un
          quinquennio   in   funzioni  dirigenziali,  o  che  abbiano
          conseguito  una particolare specializzazione professionale,
          culturale   e   scientifica   desumibile  dalla  formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche  o  da concrete esperienze di lavoro maturate,
          anche  presso  amministrazioni statali. ivi comprese quelle
          che  conferiscono  gli  incarichi,  in posizioni funzionali
          previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
          settori  della  ricerca, della docenza universitaria, delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
          durata   dell'incarico,   i   dipendenti   delle  pubbliche
          amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
          assegni. con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
             7. Abrogato.
             8.  Gli  incarichi  di  funzione  dirigenziale di cui al
          comma  3,  al  comma  5-bis, limitatamente al personale non
          appartenente  ai  ruoli  di  cui all'art. 23, e al comma 6,
          cessano  decorsi  novanta  giorni dal voto sulla fiducia al
          Governo.
             9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3  e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
             10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita'
          di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi
          di  vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
          funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
          incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi
          quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in
          rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
             11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
          ministero    degli    affari    esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
             12.  Per  il  personale  di  cui all'art. 3, comma 1, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti  di  settore.  Restano ferme le disposizioni di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
             12-bis.    Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono  norme non derogabili dai contratti o accordi
          collettivi.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 14 dell'art. 17 della
          legge   15   maggio   1997,   n.   127  recante  «Ulteriori
          disposizioni  in  materia di semplificazione dell'attivita'
          amministrativa   e   di  snellimento  dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo:
             «14.   Nel   caso   in   cui  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla
          richiesta.».

        
      
                               Art. 6.

         Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
  1.  Il Capo di Gabinetto e' nominato fra magistrati amministrativi,
ordinari  o  contabili  o avvocati dello Stato, dirigenti preposti ad
uffici  di  livello  dirigenziale  generale  dello  Stato, oppure fra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di
capacita'  adeguate  alle  funzioni  da  svolgere,  avuto riguardo ai
titoli  professionali,  culturali  e  scientifici  ed alle esperienze
maturate.
  2.  Il  Capo  dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i magistrati
ordinari,   amministrativi   e  contabili,  avvocati  dello  Stato  e
consiglieri    parlamentari,    fra    dirigenti    delle   pubbliche
amministrazioni  nonche'  fra  docenti  universitari  e  avvocati, in
possesso  di  comprovata  capacita'  ed  esperienza  nel  campo della
consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione
normativa.
  3.  Il  Capo  dell'Ufficio  stampa  e'  nominato  fra operatori del
settore  dell'informazione  o  fra  persone,  anche appartenenti alle
pubbliche  amministrazioni,  in  possesso  di  specifica capacita' ed
esperienza  nel  campo  dei mezzi e degli strumenti di comunicazione,
ivi  compresa  quella  istituzionale,  nonche'  dell'editoria e della
comunicazione    informatica,    iscritti    negli    appositi   albi
professionali.
  4.  Il  Capo  della  segreteria,  il  responsabile della segreteria
tecnica  ed  il  segretario  particolare del Ministro, nonche' i Capi
delle  segreterie  dei  vice  Ministri e dei Sottosegretari di Stato,
sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione,
sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il
Ministro,   i   vice   Ministri  o  con  i  Sottosegretari  di  Stato
interessati.  Il  responsabile della segreteria tecnica del Ministro,
inoltre,    e'   scelto   fra   persone   in   possesso,   in   campo
economico-finanziario,    di    cognizioni    di    elevato   livello
specialistico, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo, in
particolare, alle esperienze professionali maturate.

  5. I Capi degli uffici di cui ai precedenti commi sono nominati dal
Ministro,  per  la  durata  massima del relativo mandato governativo,
ferma  restando  la  possibilita' di revoca anticipata per cessazione
del  rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli
uffici di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' allegata una scheda relativa ai
titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
  6.  Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro con proprio
decreto  e  scelto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra
funzionari  appartenenti  alla  carriera  diplomatica, in possesso di
comprovata  esperienza  nel  settore delle relazioni internazionali e
comunitarie.
  7.   Gli   incarichi   di   responsabilita'  degli  uffici  di  cui
all'articolo  2,  comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attivita'
professionale.  Dello  svolgimento  di altri incarichi o di attivita'
professionali  a carattere non continuativo e' informato il Ministro,
che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte.

        
      
                               Art. 7.

                        Trattamento economico
  1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un
trattamento economico omnicomprensivo determinato con le modalita' di
cui  all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ed articolato:
   a)  per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva non superiore
alla  misura massima del trattamento economico fondamentale spettante
ai  Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo
19,  comma  3,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un
emolumento  accessorio  da  fissare  in un importo non superiore alla
misura   massima   del   trattamento  accessorio  spettante  ai  Capi
Dipartimento del Ministero;
   b)  per  il  Capo  dell'Ufficio legislativo, il responsabile della
segreteria  tecnica  del  Ministro,  il  Consigliere  diplomatico, il
Presidente  del  collegio  di  direzione  ovvero  il responsabile del
servizio di controllo interno, il Capo della segreteria del Ministro,
in  una  voce  retributiva  non  superiore  alla  misura  massima del
trattamento  economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio
dirigenziale  generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, e un emolumento
accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima
del   trattamento   accessorio   spettante  ai  dirigenti  di  Uffici
dirigenziali generali del Ministero;
   c)  per  il  Segretario  particolare  del  Ministro,  i Capi delle
segreterie   dei   vice   Ministri,   i  Capi  delle  segreterie  dei
Sottosegretari  di  Stato,  ed i componenti del Servizio di controllo
interno   estranei   alla   pubblica  amministrazione,  in  una  voce
retributiva   non  superiore  alla  misura  massima  del  trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale
di  livello  non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in
un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla
misura  massima  del  trattamento  accessorio  spettante ai dirigenti
titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
   d)  per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro in un trattamento
conforme  a  quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i
giornalisti con la qualifica di redattore capo.
  2.  Per  i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se
piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico
in  godimento.  Ai  responsabili  degli  Uffici  di  cui  al comma 1,
dipendenti   da   pubbliche   amministrazioni,   che  optino  per  il
mantenimento  del  proprio  trattamento  economico  e' corrisposto un
emolumento  accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione
nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, in un importo non superiore
alla    misura   massima   del   trattamento   accessorio   spettante
rispettivamente   ai   Capi  Dipartimento,  ai  dirigenti  di  uffici
dirigenziali  generali dell'amministrazione ed ai dirigenti di uffici
dirigenziali  non  generali.  La  medesima disposizione si applica al
Presidente  o ai componenti del collegio di direzione del Servizio di
controllo interno.
  3. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta
collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della
stessa   fascia   del  Ministero  nonche',  in  attesa  di  specifica
disposizione    contrattuale,    un'indennita'    sostitutiva   della
retribuzione  di  risultato,  determinata con decreto del Ministro su
proposta   del  Capo  di  Gabinetto,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta
per  cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche
responsabilita'  connesse  all'incarico  attribuito,  della specifica
qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari
disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
  4.  Il  trattamento  economico  del personale con contratto a tempo
determinato  e  di quello con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa  e'  determinato  dal Ministro all'atto del conferimento
dell'incarico.  Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore
a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che
svolge   compiti   equivalenti.   Il   relativo   onere  grava  sugli
stanziamenti  dell'unita' previsionale di base «Gabinetto e Uffici di
diretta   collaborazione  all'opera  del  Ministro»  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero.
  5.  Al  personale  non  dirigenziale,  o  a  quello  di impiego non
privato,  assegnato  agli  Uffici di diretta collaborazione, a fronte
delle responsabilita', degli obblighi effettivi di reperibilita' e di
disponibilita'  ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via
ordinaria  dalle  disposizioni  vigenti,  nonche'  dalle  conseguenti
ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta
un'indennita'  accessoria  di  diretta collaborazione sostitutiva dei
compensi  per  lavoro  straordinario  e  degli  istituti  retributivi
finalizzati    all'incentivazione    della    produttivita'   ed   al
miglioramento  dei  servizi.  In  attesa  di  specifica  disposizione
contrattuale,  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la misura dell'indennita' e'
determinata  con  decreto  del  Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.

        
                    Nota all'art. 7:
          -  Per  il  testo  del  comma  2  dell'art.  14 del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  si  veda note alle
          premesse.
             -  Per il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 19 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda note all'art. 5.

        
      
                               Art. 8.

     Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato
  1.  I  Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari
di   Stato   sono   scelti   anche   tra   estranei   alle  pubbliche
amministrazioni    e    nominati    dal    Ministro,   su   proposta,
rispettivamente,  dei  vice  Ministri  e  dei Sottosegretari di Stato
interessati.
  2.  A  ciascuna  segreteria,  oltre  al Capo della Segreteria, sono
assegnate,   al   di   fuori   del  contingente  complessivo  di  cui
all'articolo  5,  comma  1,  fino  ad  un  massimo  di otto unita' di
personale,  scelte  tra  i  dipendenti  del  Ministero  ovvero  fra i
dipendenti  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  in  posizione  di
aspettativa,  comando,  fuori  ruolo,  o  in altre posizioni analoghe
previste dai rispettivi ordinamenti.

        
      
                               Art. 9.

                      Modalita' della gestione
  1.  La  gestione  degli  stanziamenti di bilancio per i trattamenti
economici   individuali   e  le  indennita'  spettanti  al  personale
assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di
viaggio  e  di  rappresentanza  del Ministro, dei vice Ministri e dei
Sottosegretari  di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni
altra  spesa  occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche'
la  gestione  delle  risorse  umane  e strumentali, e' attribuita, ai
sensi  dell'articolo 14, comma 1, lettera h), del decreto legislativo
n. 165 del 2001, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo'
delegare  i  relativi  adempimenti  ad  uno  dei  dirigenti assegnati
all'Ufficio   di  Gabinetto,  nonche'  avvalersi,  ove  ricorrano  le
condizioni  previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto
1997,  n.  279,  degli uffici del Ministero per la gestione unificata
delle spese di carattere strumentale.
  2.  Ai  servizi  di  supporto  a  carattere  generale necessari per
l'attivita'  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  del Ministro
provvede la Direzione generale per gli affari generali e il personale
del  Ministero, assegnando unita' di personale, ricomprese nelle aree
A  e  B  del  contratto  collettivo  nazionale  per  il personale del
comparto  dei  Ministeri  per  il  quadriennio  normativo 2006-2009 e
biennio  economico 2006-2007, in numero non superiore al 30 per cento
delle  unita'  addette  agli  Uffici di diretta collaborazione di cui
all'articolo 2.

        
                    Nota all'art. 9:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 14 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni pubbliche»:
             «1.  Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4,
          comma  1.  A  tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
          entro  dieci giorni (18) dalla pubblicazione della legge di
          bilancio,  anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
          cui all'art. 16:
              a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
          attuare  ed  emana  le  conseguenti  direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
              b)  effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma  1  ,  lettera c), del presente decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
          esclusione  delle  risorse  necessarie per il funzionamento
          degli  uffici  di  cui al comma 2; provvede alle variazioni
          delle  assegnazioni  con le modalita' previste dal medesimo
          decreto  legislativo  7  agosto  1  997,  n.  279,  tenendo
          altresi'   conto   dei   procedimenti   e   subprocedimenti
          attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n. 279:
             «Art.  4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
          1.  Al  fine  del  contenimento  dei  costi  e  di  evitare
          duplicazioni  di  strutture,  la gestione di talune spese a
          carattere    strumentale,   comuni   a   piu'   centri   di
          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso
          Ministero,  puo'  essere  affidata  ad  un  unico ufficio o
          struttura di servizio.
             2.  L'individuazione  delle spese che sono svolte con le
          modalita'  di  cui  al  comma  1,  nonche'  degli  uffici o
          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
          competente,   con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica.
             3.    I   titolari   dei   centri   di   responsabilita'
          amministrativa  ai  quali  le  spese  comuni  sono riferite
          provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di
          gestione   unificata,   possa   procedere,   anche  in  via
          continuativa,  all'esecuzione delle spese e all'imputazione
          delle   stesse   all'unita'   previsionale   di  rispettiva
          pertinenza».

        
      
                              Art. 10.

                            Norme finali
  1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare, in
ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2.  All'attuazione  del  comma  1,  lettera  b) dell'articolo 7, si
provvede  nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio ridotti
del  venti  per  cento,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  17, del
decreto-legge  16  maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
   a)  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.
243;
   b)  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n.
225;
   c) il decreto del Presidente della Repubblica 24 a
   p
rile 2001, n. 320.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2008
                             NAPOLITANO
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
              Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
   Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008 Ufficio controllo
   atti  Ministeri  delle  infrastrutture  ed  assetto del territorio
   registro n. 9, foglio n. 301

        
                    Nota all'art. 10:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 17 dell'art. 1 del
          decreto-legge   16  maggio  2008,  n.  85  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge 14 luglio 2008, n. 121 recante:
          Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244:
             «17.  L'onere  relativo  ai  contingenti  assegnati agli
          uffici  di  diretta  collaborazione  dei Ministri, dei Vice
          ministri  e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che
          abbiano  subito  modificazioni  ai sensi delle disposizioni
          del  presente decreto. deve essere. comunque. inferiore per
          non  meno  del  20 per cento al limite di spesa complessivo
          riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
          dello stesso decreto».
             -   Per  il  testo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6  marzo  2001,  n.  243,  si  veda  note  alle
          premesse.
             -   Per  il  testo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  24  aprile  2001,  n.  225,  si  veda note alle
          premesse.
             -   Per  il  testo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  24  aprile  2001,  n.  320,  si  veda note alle
          premesse.