Sezione VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 51.
Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli
organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in
merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese
nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali
o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria,
nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai
soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al
medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purche' dispongano
di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro
rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza,
sopralluoghi per le finalita' di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al
Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attivita'
svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui
all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione
effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente
competenti.
Note all'art. 51:
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, e' il seguente:
«Art. 9 (Partecipazione sindacale). (Art. 10 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 6 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. I
contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti
sindacali e gli istituti della partecipazione anche con
riferimento agli atti interni di organizzazione aventi
riflessi sul rapporto di lavoro.».
Sezione VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 52.
Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita'
1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e' costituito il fondo di sostegno alla
piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriali e alla pariteticita'. Il fondo opera a favore
delle realta' in cui la contrattazione nazionale o integrativa non
preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di
pariteticita' migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali
obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al
cinquanta per cento delle disponibilita' del Fondo, delle attivita'
delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali,
anche con riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle
piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui
all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del
settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attivita' degli organismi paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato:
a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48,
comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni
lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva;
b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni
previste dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso
a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente
normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno 2007,
incrementato del 10 per cento;
c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9,
comma 3;
d) relativamente all'attivita' formative per le piccole e medie
imprese di cui al comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui
all'articolo 11, comma 2.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti le modalita' di
funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle
risorse tra le finalita' di cui al medesimo comma nonche' il relativo
procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
redige una relazione annuale sulla attivita' svolta, da inviare al
Fondo.
Note all'art. 52:
- Il testo dell'art. 2083 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli
imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con
il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.».
Sezione VIII
DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53.
Tenuta della documentazione
1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica
dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione
prevista dal presente decreto legislativo.
2. Le modalita' di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema
di gestione della predetta documentazione devono essere tali da
assicurare che:
a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai
soggetti a cio' espressamente abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo
alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b)
siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le
hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo
autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle
inerenti alle generalita' e ai dati occupazionali del lavoratore,
siano solo aggiuntive a quelle gia' memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei
singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le
informazioni contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti
supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di
protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura
in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per
la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere
riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attivita' del datore di lavoro siano
articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori
funzionali, l'accesso ai dati puo' avvenire mediante reti di
comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password
in modalita' criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2
relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle
persone responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico,
deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e
sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro puo' essere
tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le
disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalita' per
l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della
documentazione di cui al periodo che precede sono definite con
successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti
sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto
interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto
restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed
ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
Nota all'art. 53:
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 196
del 2003, si veda nota all'art. 1.
Sezione VIII
DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 54.
Comunicazioni e trasmissione della documentazione
1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o
amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto
legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel
formato e con le modalita' indicati dalle strutture riceventi.
Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI
Art. 55.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda
da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo
adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f)
dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18,
comma 1, lettere q) e z), prima parte;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena
dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione e'
commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d), f);
b) in aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i
lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1,
lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da
attivita' di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di
amianto;
c) per le attivita' disciplinate dal titolo IV caratterizzate
dalla compresenza di piu' imprese e la cui entita' presunta di lavoro
non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di
lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), secondo le modalita' di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e
3, nonche' nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi
manchino una o piu' delle indicazioni di cui all'articolo 28,
comma 2, lettere c) ed e).
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a
3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1,
lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e
3, 43, comma 1, lettere a), b) e c);
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a
5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1,
lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma 1,
lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;
c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a
5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c).
Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da
quattro a otto mesi;
d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500
a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2,
lettere a) e b), 34, commi 1 e 2;
e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000
a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1,
lettera l), e 43, comma 4;
f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a
10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a);
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500
euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera bb);
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000
euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29,
comma 4, e 35, comma 2;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500
euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con
riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000
euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con
riferimento agli infortuni superiori ad un giorno;
m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro
per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26,
comma 8;
n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro
3.000 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s);
o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso
di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).
5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i),
esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione
dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Nota all'art. 55:
- Il testo dell'art. 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e' il
seguente:
«Art. 53. - Il datore di lavoro e' tenuto a denunciare
all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano
colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano
prognosticati non guaribili entro tre giorni,
indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza
degli estremi di legge per l'indennizzabilita'. La denuncia
dell'infortunio deve essere fatta con le modalita' di cui
all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di
lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da
certificato medico. Qualora il datore di lavoro effettui la
denuncia di infortunio per via telematica, il certificato
medico deve essere inviato solo su espressa richiesta
dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia
stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico
certificatore.
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte
o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la
denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro
ore dall'infortunio.
Qualora l'inabilita' per un infortunio prognosticato
guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il
termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico
debbono indicare, oltre alle generalita' dell'operaio, il
giorno e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio, le cause e
le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali
deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura
e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con
le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
La denuncia delle malattie professionali deve essere
trasmessa sempre con le modalita' di cui all'art. 13 dal
datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da
certificato medico, entro i cinque giorni successivi a
quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al
datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il
certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del
domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova
ricoverato, una relazione particolareggiata della
sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella
rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori
hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte
le notizie che esso reputi necessarie.
Nella denuncia debbono essere, altresi', indicati le
ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore
assicurato nei quindici giorni precedenti quello
dell'infortunio o della malattia professionale.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla
pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano
o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante
o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto
assicuratore e all'autorita' portuale o consolare
competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la
navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del
primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che
deve corredare la denuncia di infortunio, deve essere
rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da
un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio
nazionale sia all'estero.
I contravventori alle precedenti disposizioni sono
puniti con la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire tremilioni.».
Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI
Art. 56.
Sanzioni per il preposto
1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attivita' alla quale sono
tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000
euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f);
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro
per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);
c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione
dell'articolo 19, comma 1, lettera g).
Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI
Art. 57.
Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli
installatori
1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono
puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000
euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto
dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o
con l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono
puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000
euro.
Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI
Art. 58.
Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente e' punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500
euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d), e)
e f);
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500
euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c)
e g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000
euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000
euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h), i)
e m), e per la violazione dell'articolo 41, comma 5;
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500
euro per la violazione dell'articolo 40, comma 1.
Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI
Art. 59.
Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro
per la violazione dell'articolo 20, comma 2,
lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per
la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica
ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.
Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI
Art. 60.
Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori
autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle societa' semplici
operanti nel settore agricolo
1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro
per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per
la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).
Sezione II
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Art. 61.
Esercizio dei diritti della persona offesa
1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di
omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e'
commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia
determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da'
immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle
rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte
civile e dell'azione di regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari
delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facolta' di esercitare i
diritti e le facolta' della persona offesa di cui agli articoli 91 e
92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale.
Note all'art. 61:
- Il testo degli articoli 91 e 92 del codice di
procedura penale, e' il seguente:
«Art. 91 (Diritti e facolta' degli enti e delle
associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato).
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai
quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si
procede, sono state riconosciute, in forza di legge,
finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono
esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i
diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa dal
reato.».
«Art. 92 (Consenso della persona offesa). -
1. L'esercizio dei diritti e delle facolta' spettanti agli
enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi
dal reato e' subordinato al consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da
scrittura privata autenticata e puo' essere prestato a non
piu' di uno degli enti o delle associazioni. Einefficace il
consenso prestato a piu' enti o associazioni.
3. Il consenso puo' essere revocato in qualsiasi
momento con le forme previste dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non
puo' prestarlo successivamente ne' allo stesso ne' ad altro
ente o associazione.».
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 62.
Definizioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai
fini dell'applicazione del presente titolo, si intendono per luoghi
di lavoro:
a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati
all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva, nonche' ogni altro
luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva accessibile
al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;
b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda
agricola o forestale.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 63.
Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati
nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se
del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le
vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di
lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di
lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono
essere adottate misure idonee a consentire la mobilita' e
l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti
di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa
autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente,
adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.
6. I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e
altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono
specificati nel punto 7 dell'allegato IV.
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 64.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui
all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a
uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano
sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati,
quanto piu' rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche
adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla
prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a
regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 65.
Locali sotterranei o semisotterranei
1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o
semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere
destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei,
quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il
datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di
aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza puo' consentire l'uso dei locali chiusi
sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le
quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni
non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano
rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia
provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 66.
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri,
fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e
recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il
rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata
l'assenza di pericolo per la vita e l'integrita' fisica dei
lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera
mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi
dubbio sulla pericolosita' dell'atmosfera, i lavoratori devono essere
legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del
lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.
L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da
poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 67.
Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio
1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire
a lavorazioni industriali, nonche' gli ampliamenti e le
ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel
rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo
di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti
considerati nella valutazione e relativi:
a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle
principali modalita' di esecuzione delle stesse;
b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli
impianti.
L'organo di vigilanza territorialmente competente puo' chiedere
ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati
notificati.
3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di
lavoro ove e' prevista la presenza di piu' di tre lavoratori.
4. La notifica di cui al presente articolo e' valida ai fini delle
eliminazioni e delle semplificazioni di cui all'articolo 53, comma 5.
Capo II
Sanzioni
Art. 68.
Sanzioni per il datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e' punito:
a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a
16.000 euro per la violazione dell'articolo 66;
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a
10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500
euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.
Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 69.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si
intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in
servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione,
la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo
smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in
prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di
un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza
dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi
interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una
attrezzatura di lavoro.
Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 70.
Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro
messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle
specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni
legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a
disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali
di sicurezza di cui all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le
attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti
ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero
dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro
funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione
dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in
servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte,
risulta non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali di
sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di
cui al comma 2, ne informano immediatamente l'autorita' nazionale di
sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale
caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in
sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore
dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante
apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio
determinata dalla mancata rispondenza ad uno o piu' requisiti
essenziali di sicurezza;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei
confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della
distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato
dall'autorita' nazionale per la sorveglianza del mercato.
Note all'art. 70:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, abrogato dal presente decreto, recava: «Norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro».
- Il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo
n. 626 del 1994, e' il seguente:
«Art. 28 (Adeguamenti al progresso tecnico). - 1. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente:
a) e' riconosciuta la conformita' alle vigenti norme
per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
b) si da' attuazione alle direttive in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della
Comunita' europea per le parti in cui modificano modalita'
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa di
natura strettamente tecnica e degli allegati al presente
decreto in relazione al progresso tecnologico.».
- Il testo degli articoli 20 e 21 del citato decreto
legislativo n. 758 del 1994, e' il seguente:
«Art. 20 (Prescrizione). - 1. Allo scopo di eliminare
la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza,
nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al
contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la
regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di
tempo tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile
a richiesta del contravventore, per la particolare
complessita' o per l'oggettiva difficolta'
dell'adempimento. In nessun caso esso puo' superare i sei
mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non
imputabili al contravventore determinano un ritardo nella
regolarizzazione, il termine di sei mesi puo' essere
prorogato per una sola volta, a richiesta del
contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei
mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato
immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata
anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al
servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza puo'
imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo
per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il
lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di
riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente
alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di
procedura penale.».
«Art. 21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non
oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la
violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel
termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione,
l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in
sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una
somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo
di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento
alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della
predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione,
l'organo di vigilanza ne da' comunicazione al pubblico
ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione.».
Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 71.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente,
idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da
svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate
conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle
direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di
lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da
svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature
gia' in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi
connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che
dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure
tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche':
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformita' alle istruzioni
d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel
tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70
e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e
libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti
minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento
regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di
controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e' previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza
non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle
modalita' di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' il
posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle
attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai
principi dell'ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilita' particolari in relazione ai loro rischi
specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche':
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori
allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e
specifica;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i
lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per
svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro
provvede affinche':
1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle
condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale
(dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un
controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova
localita' di impianto, al fine di assicurarne l'installazione
corretta e il buon funzionamento;
2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare
deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose
siano sottoposte:
1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base
alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona
tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di
buona prassi;
2. a controlli straordinari al fine di garantire il
mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che
intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali
riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi
prolungati di inattivita';
c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad
assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di
sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da
persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere
riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre
anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi
di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate
al di fuori della sede dell'unita' produttiva devono essere
accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo
controllo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro
sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a
verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo
allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall'ISPESL e le
successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la
loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL
e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o
privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la
qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13. Le modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all'allegato VII, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti
pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione
consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche
all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di
lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.
Note all'art. 71:
- Il testo dell'art. 1, comma 2 del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 (Regolamento per
l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE,
93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine), e'
il seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). -
1. (Omissis).
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) macchina:
1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno
uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori,
con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di
collegamento, connessi solidalmente per una applicazione
ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il
trattamento, lo spostamento o il condizionamento di
materiali;
2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per
raggiungere un risultato determinato, sono disposti e
comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
3) un'attrezzatura intercambiabile che modifica la
funzione di una macchina, commercializzata per essere
montata su una macchina o su una serie di macchine diverse
o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui
tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un
utensile;
b) componente di sicurezza:
un componente, purche' non sia un'attrezzatura
intercambiabile, che il costruttore o il suo mandatario
stabilito nell'Unione europea immette sul mercato allo
scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione
di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento
pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.
3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa
a disposizione sul mercato dell'Unione europea, a titolo
oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di
sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si
considerano altresi' immessi sul mercato la macchina o il
componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver
subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria
o straordinaria manutenzione.
4. Si intende per messa in servizio:
a) la prima utilizzazione della macchina o del
componente di sicurezza sul territorio dell'Unione europea;
b) l'utilizzazione della macchina o del componente di
sicurezza costruiti sulla base della legislazione
precedente e gia' in servizio alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, qualora siano stati
assoggettati a variazioni delle modalita' di utilizzo non
previste direttamente dal costruttore.
5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
regolamento:
a) le macchine la cui unica fonte di energia sia
quella prodotta dalla forza umana direttamente applicata,
ad eccezione delle macchine per il sollevamento di carichi
ovvero di persone;
b) le macchine per uso medico destinate all'impiego
diretto sul paziente;
c) le attrezzature specifiche per i parchi di
divertimento;
d) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione;
e) le macchine specificamente progettate o destinate
ad uso nucleare che, se difettose, possono provocare
emissioni di radioattivita';
f) le fonti radioattive incorporate in una macchina;
g) le armi da fuoco;
h) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per
il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi
infiammabili e sostanze pericolose;
i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o
per via d'acqua destinati unicamente al trasporto di
persone e quelli destinati al trasporto delle merci per la
sola parte inerente la funzione del trasporto. Non sono
esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento
i veicoli destinati all'industria estrattiva;
l) le navi e le unita' mobili offshore, nonche' le
attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali
navi o unita';
m) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per
il trasporto pubblico o non pubblico di persone;
n) i trattori agricoli e forestali quali definiti al
paragrafo 1 dell'art. 1 della direttiva 74/150/CEE,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei trattori
agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla
direttiva 86/297/CEE;
o) le macchine appositamente progettate e costruite a
fini militari o di mantenimento dell'ordine;
p) gli ascensori che collegano in modo permanente
piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina
che si sposta lungo guide rigide la cui inclinazione
sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinata al
trasporto:
1) di persone;
2) di persone e cose;
3) soltanto di cose se la cabina e' accessibile,
ossia se una persona puo' penetrarvi senza difficolta', e
attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o
alla portata di una persona che si trovi al suo interno;
q) i mezzi destinati al trasporto di persone che
utilizzano veicoli a cremagliera;
r) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
s) gli elevatori di scenotecnica;
t) gli ascensori da cantiere per il trasporto di
persone o di persone e materiale.
6. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n.
183, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sono adottate le modifiche del
presente regolamento concernenti modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico.».
Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 72.
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria
attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve
attestare, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano
conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso,
noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui
all'allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro
attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della
cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed
efficienza a fini di sicurezza. Dovra' altresi' acquisire e
conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della
concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro
che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati
del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle
disposizioni del presente titolo.
Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 73.
Informazione e formazione
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il
datore di lavoro provvede, affinche' per ogni attrezzatura di lavoro
messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di
ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione
adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i lavoratori
sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di
lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente,
nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori incaricati
dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilita' particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano
una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo
delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai
rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una
specifica abilitazione degli operatori nonche' le modalita' per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione.
Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 74.
Definizioni
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito
denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la
salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del
lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate,
delle forze di polizia e del personale del servizio per il
mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di
trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente
sportivi e non per attivita' lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e
fattori nocivi.
Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 75.
Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,
da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti
di riorganizzazione del lavoro.
Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 76.
Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di
per se' un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del
lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue
necessita'.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di
piu' DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da
mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei
confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Note all'art. 76:
- Il testo del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
475 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio
del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 dicembre 1992, n. 289, supplemento ordinario.
Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 77.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono
essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinche'
questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto
delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi
DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso
fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI
disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite
dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere
usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entita' del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di
cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai
requisiti previsti dall'articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni
d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal
fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi
previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle
informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze
richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di piu' persone, prende
misure adeguate affinche' tale uso non ponga alcun problema sanitario
e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il
DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unita' produttiva
informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine
dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario,
uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico
dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Nota all'art. 77:
- Per il testo del decreto legislativo n. 475 del 1992,
si veda nota all'art. 76.
Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 78.
Obblighi dei lavoratori
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2,
lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e
addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti
necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2,
lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione
conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e
all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure
aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi
rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 79.
Criteri per l'individuazione e l'uso
1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di
riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77,
commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo
conto della natura, dell'attivita' e dei fattori specifici di rischio
sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le
priorita' delle misure di protezione collettiva, si rende necessario
l'impiego dei DPI.
Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 80.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' i
materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a
disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati,
utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da
tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti
da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a
sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei
rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi
comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di
lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad
eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i
dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla
conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di
uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del
livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al
comma 1.
Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 81.
Requisiti di sicurezza
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonche' le
installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere
progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i
macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di
cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se
sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute
nell'allegato IX.
3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte
tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle
indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle
apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di
quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell'allegato
IX.
Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 82.
Lavori sotto tensione
1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono
tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono
di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica
secondo la migliore scienza ed esperienza, nonche' quando i lavori
sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono
conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente
alternata e 1500 V in corrente continua:
1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere
affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei
per tale attivita' secondo le indicazioni della pertinente normativa
tecnica;
2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono
conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata
e 1500 V in corrente continua purche':
1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende
autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto
tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione e' affidata a
lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente
normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivita';
3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono
conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio
delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende
gia' autorizzate ai sensi della legislazione vigente.
Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 83.
Lavori in prossimita' di parti attive
1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee
elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o
che per circostanze particolari si debbano ritenere non
sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti
di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate
disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i
lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni
contenute nella pertinente normativa di buona tecnica.
Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 84.
Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli
impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti
dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di
buona tecnica.
Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 85.
Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli
impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli
determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente
esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri
infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di
materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le
specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le
pertinenti norme di buona tecnica di cui all'allegato IX.
Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 86.
Verifiche
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede
affinche' gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai
fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le
indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per
verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della
sicurezza.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle
disposizioni vigenti, le modalita' ed i criteri per l'effettuazione
delle verifiche di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato
e tenuto a disposizione dell'autorita' di vigilanza.
Note all'art. 86:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2002, n. 6.
Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 87.
Sanzioni a carico del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 1 e dell'articolo 70, comma 2,
limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2,
5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;
b) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8;
c) dell'articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1.
2. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro per la
violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8,
3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1,
5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4, dell'allegato V, parte II;
b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI.
3. Il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 750 a euro 2.500 per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da
quelli indicati alle lettere a) e b) dell'allegato V, parte II, e
dell'allegato VI;
b) dell'articolo 71 commi 6 e 9 e 11;
c) dell'articolo 72, commi 1 e 2;
d) dell'articolo 86, comma 3.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88.
Campo di applicazione
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89,
comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita'
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle
concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze
della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le
gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati
alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati
all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro
delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e
trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento
di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attivita' svolte in studi teatrali, cinematografici,
televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purche'
tali attivita' non implichino l'allestimento di un cantiere
temporaneo o mobile.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 89.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si
intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato:
«cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X.
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera
viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della
sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente,
della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale
soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione
dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione
dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile
dei lavori e' il responsabile unico del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita'
professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la
progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per
l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 92, che non puo' essere il datore di lavoro delle
imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
g) uomini-giorno: entita' presunta del cantiere rappresentata
dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche
autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di
lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a),
i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto
con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo'
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
l) idoneita' tecnico-professionale: possesso di capacita'
organizzative, nonche' disponibilita' di forza lavoro, di macchine e
di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.
Nota all'art. 89:
- Per il testo del decreto legislativo n. 163 del 2006,
si veda nota all'art. 26.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 90.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di
progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte
tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle
operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali
di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la
pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori
o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o
successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori
prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della
progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese,
anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di
coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione,
designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei
lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in
cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione
dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta' di svolgere le
funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore
per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del
coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello
di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta' di
sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in
attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale dell'impresa
affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita' di
cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di
cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione
alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento
unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarita' contributiva e dell'autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato;
c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio
dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di
inizio attivita', il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori
unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo
di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori
eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a
lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con
proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza
del documento unico di regolarita' contributiva, anche in caso di
variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo
abilitativo e' sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui
all'articolo 99, quando prevista, e' sospesa l'efficacia del titolo
abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza
all'amministrazione concedente.
11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3
non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si
applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 91.
Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della
richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente
specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti
all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e'
predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
Note all'art. 91:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia. (Testo A), e' il seguente:
«Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi). (Legge
5 agosto 1978, n. 457, art. 31). - 1. Ai fini del presente
testo unico si intendono per:
a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;».
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 92.
Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneita' del piano operativo di sicurezza, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la
coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,
i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche'
la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le
parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95
e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone
la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel
caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per
l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il
piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di
cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 93.
Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. Il committente e' esonerato dalle responsabilita' connesse
all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito
al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento
dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente
dalle responsabilita' connesse alla verifica degli adempimenti degli
obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori
dalle responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1,
lettere a), b), c) e d).
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 94.
Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita' nei
cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto
legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 95.
Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante
l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in
particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di
soddisfacente salubrita';
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto
delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e
il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e
di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della
durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di
lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo,
all'interno o in prossimita' del cantiere.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 96.
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui
all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con
modalita' chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro
salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi,
previo, se del caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera h).
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1,
lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26,
commi 1, lettera b), e 3.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 97.
Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla
sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni
e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al
datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica
dell'idoneita' tecnico professionale si fa riferimento alle modalita'
di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza
(POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al
coordinatore per l'esecuzione.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 98.
Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:
LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157
del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle
seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero
corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004,
nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23,
di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero
laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto
ministeriale in data 4 agosto 2000, nonche' attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di
attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due
anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o
agrotecnico, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in
possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento
finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle
regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale,
dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita',
dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o
dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. I contenuti, le modalita' e la durata dei corsi di cui al
comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato
XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che,
non piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di
sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di
pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro
che producano un certificato universitario attestante il superamento
di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di
laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui
all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di
perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi.
L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in
possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2
sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il
funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da
porsi a carico dei partecipanti.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 99.
Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio
dei lavori, trasmette all'azienda unita' sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la
notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII,
nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto
di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita' presunta
di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile
presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di
vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni
in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati
relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 100.
Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire
o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonche' la
stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di
sicurezza e coordinamento (PSC) e' corredato da tavole esplicative di
progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno
una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la
particolarita' dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli
scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e
l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti
all'allegato XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del
contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al
comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza
almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta' di presentare al
coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In
nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche
o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori
la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti
imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.