Sezione VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

          

        
                              Art. 51.
                        Organismi paritetici

  1.  A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
  2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli
organismi  di  cui  al  comma 1  sono prima istanza di riferimento in
merito   a   controversie  sorte  sull'applicazione  dei  diritti  di
rappresentanza,  informazione  e  formazione,  previsti  dalle  norme
vigenti.
  3.   Gli   organismi   paritetici  possono  supportare  le  imprese
nell'individuazione  di  soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  4. Sono  fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali
o  partecipativi  previsti da accordi interconfederali, di categoria,
nazionali, territoriali o aziendali.
  5.  Agli  effetti  dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  gli  organismi  di cui al comma 1 sono parificati ai
soggetti  titolari  degli  istituti  della  partecipazione  di cui al
medesimo articolo.
  6.  Gli  organismi paritetici di cui al comma 1, purche' dispongano
di  personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute
e  sicurezza  sul  lavoro,  possono  effettuare, nei luoghi di lavoro
rientranti  nei  territori  e  nei comparti produttivi di competenza,
sopralluoghi per le finalita' di cui al comma 3.
  7.  Gli  organismi  di  cui  al  presente  articolo trasmettono  al
Comitato  di  cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attivita'
svolta.
  8.   Gli  organismi  paritetici  comunicano  alle  aziende  di  cui
all'articolo 48,   comma 2,   i  nominativi  dei  rappresentanti  dei
lavoratori  per  la  sicurezza  territoriale.  Analoga  comunicazione
effettuano  nei  riguardi  degli organi di vigilanza territorialmente
competenti.

        
                    Note all'art. 51:
              - Il  testo  dell'art. 9 del citato decreto legislativo
          n. 165 del 2001, e' il seguente:
              «Art.   9  (Partecipazione  sindacale).  (Art.  10  del
          decreto   legislativo  n.  29  del  1993,  come  sostituito
          dall'art. 6 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. I
          contratti  collettivi  nazionali  disciplinano  i  rapporti
          sindacali  e  gli  istituti  della partecipazione anche con
          riferimento  agli  atti  interni  di  organizzazione aventi
          riflessi sul rapporto di lavoro.».

        
      
          

            Sezione VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

          

        
                              Art. 52.
Sostegno   alla  piccola  e  media  impresa,  ai  rappresentanti  dei
    lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita'

  1.  Presso  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro gli
infortuni  sul lavoro (INAIL) e' costituito il fondo di sostegno alla
piccola  e  media  impresa,  ai  rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza  territoriali e alla pariteticita'. Il fondo opera a favore
delle  realta'  in  cui la contrattazione nazionale o integrativa non
preveda  o  costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di
pariteticita'  migliorativi  o,  almeno,  di pari livello ed ha quali
obiettivi il:
    a)  sostegno  ed  il  finanziamento,  in  misura non inferiore al
cinquanta  per  cento delle disponibilita' del Fondo, delle attivita'
delle  rappresentanze  dei  lavoratori per la sicurezza territoriali,
anche con riferimento alla formazione;
    b)  finanziamento  della  formazione  dei  datori di lavoro delle
piccole   e   medie   imprese,   dei   piccoli  imprenditori  di  cui
all'articolo 2083  del  codice  civile, dei lavoratori stagionali del
settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
    c) sostegno delle attivita' degli organismi paritetici.
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato:
    a) da   un  contributo  delle  aziende  di  cui  all'articolo 48,
comma 3,  in  misura  pari  a  due  ore  lavorative  annue  per  ogni
lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva;
    b) dalle   entrate   derivanti  dall'irrogazione  delle  sanzioni
previste  dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso
a  seguito  dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente
normativa  abrogata  dal  presente  decreto nel corso dell'anno 2007,
incrementato del 10 per cento;
    c) con  una  quota  parte  delle  risorse  di cui all'articolo 9,
comma 3;
    d) relativamente  all'attivita'  formative per le piccole e medie
imprese  di  cui  al  comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui
all'articolo 11, comma 2.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del  Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  adottato,  previa  intesa con le associazioni dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  entro  dodici  mesi dalla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto,  sono  definiti  le  modalita'  di
funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle
risorse tra le finalita' di cui al medesimo comma nonche' il relativo
procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.
  4.  Il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
redige  una  relazione  annuale sulla attivita' svolta, da inviare al
Fondo.

        
                    Note all'art. 52:
              - Il  testo  dell'art.  2083  del  codice civile, e' il
          seguente:
              «Art.  2083  (Piccoli  imprenditori).  -  Sono  piccoli
          imprenditori   i   coltivatori   diretti   del  fondo,  gli
          artigiani,  i  piccoli commercianti e coloro che esercitano
          un'attivita'  professionale organizzata prevalentemente con
          il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.».

        
      
          

            Sezione VIII
DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

          

        
                              Art. 53.
                     Tenuta della documentazione

  1.  E'  consentito  l'impiego di sistemi di elaborazione automatica
dei  dati  per  la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione
prevista dal presente decreto legislativo.
  2.  Le modalita' di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema
di  gestione  della  predetta  documentazione  devono  essere tali da
assicurare che:
    a) l'accesso  alle  funzioni  del  sistema sia consentito solo ai
soggetti a cio' espressamente abilitati dal datore di lavoro;
    b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo
alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
    c) le  operazioni  di validazione dei dati di cui alla lettera b)
siano  univocamente  riconducibili  alle  persone responsabili che le
hanno  effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo
autogenerato dagli stessi;
    d) le  eventuali  informazioni  di  modifica, ivi comprese quelle
inerenti  alle  generalita'  e  ai dati occupazionali del lavoratore,
siano solo aggiuntive a quelle gia' memorizzate;
    e) sia  possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei
singoli  documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le
informazioni contenute nei supporti di memoria;
    f) le  informazioni  siano  conservate  almeno  su  due  distinti
supporti  informatici  di  memoria  e siano implementati programmi di
protezione e di controllo del sistema da codici virali;
    g) sia  redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura
in  cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per
la  gestione  del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere
riportati i codici di accesso.
  3.  Nel  caso  in  cui  le  attivita'  del  datore  di lavoro siano
articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori
funzionali,   l'accesso  ai  dati  puo'  avvenire  mediante  reti  di
comunicazione  elettronica, attraverso la trasmissione della password
in  modalita'  criptata  e  fermo restando quanto previsto al comma 2
relativamente  alla  immissione e validazione dei dati da parte delle
persone responsabili.
  4.  La  documentazione,  sia  su supporto cartaceo che informatico,
deve  essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
  5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e
sicurezza  sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro puo' essere
tenuta  su  unico  supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le
disposizioni  relative  alla valutazione dei rischi, le modalita' per
l'eventuale   eliminazione   o   per  la  tenuta  semplificata  della
documentazione  di  cui  al  periodo  che  precede  sono definite con
successivo   decreto,  adottato,  previa  consultazione  delle  parti
sociali,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto.
  6.   Fino   ai   sei   mesi  successivi  all'adozione  del  decreto
interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto
restano  in  vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed
ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

        
                    Nota all'art. 53:
              - Per  il  testo  del citato decreto legislativo n. 196
          del 2003, si veda nota all'art. 1.

        
      
          

            Sezione VIII
DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

          

        
                              Art. 54.
          Comunicazioni e trasmissione della documentazione

  1.  La  trasmissione  di documentazione e le comunicazioni a enti o
amministrazioni  pubbliche,  comunque  previste  dal presente decreto
legislativo  possono  avvenire  tramite  sistemi  informatizzati, nel
formato e con le modalita' indicati dalle strutture riceventi.

        
      
          

            Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI

          

        
                              Art. 55.
           Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

  1.  E'  punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda
da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
    a) che   omette  la  valutazione  dei  rischi  e  l'adozione  del
documento  di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo
adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f)
dell'articolo 28  e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18,
comma 1, lettere q) e z), prima parte;
    b) che  non provvede alla nomina del responsabile del servizio di
prevenzione   e   protezione   ai  sensi  dell'articolo 17,  comma 1,
lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;
  2. Nei  casi  previsti  al  comma 1, lettera a), si applica la pena
dell'arresto  da  sei  mesi  a un anno e sei mesi se la violazione e'
commessa:
    a) nelle     aziende    di    cui    all'articolo 31,    comma 6,
lettere a), b), c), d), f);
    b) in  aziende  in  cui  si  svolgono  attivita'  che espongono i
lavoratori  a  rischi  biologici  di  cui  all'articolo 268, comma 1,
lettere c)  e d),  da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da
attivita'  di  manutenzione,  rimozione  smaltimento  e  bonifica  di
amianto;
    c) per  le  attivita'  disciplinate  dal titolo IV caratterizzate
dalla compresenza di piu' imprese e la cui entita' presunta di lavoro
non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
  3.  E'  punito  con  l'ammenda  da  3.000 a 9.000 euro il datore di
lavoro  che  non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), secondo le modalita' di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e
3,  nonche'  nei  casi in cui nel documento di valutazione dei rischi
manchino  una  o  piu'  delle  indicazioni  di  cui  all'articolo 28,
comma 2, lettere c) ed e).
  4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
    a)  con  l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a
3.000   euro   per   la   violazione   degli   articoli 18,  comma 1,
lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e
3, 43, comma 1, lettere a), b) e c);
    b)  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a
5.000   euro   per   la   violazione   degli   articoli 18,  commi 1,
lettere d), h),  e v),  e  2,  26,  comma 1, lettera b), 43, comma 1,
lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;
    c)  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a
5.000  euro  per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c).
Nei  casi  previsti  dal  comma 2, si applica la pena dell'arresto da
quattro a otto mesi;
    d)  con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500
a  6.000  euro  per  la  violazione  degli articoli 26, comma 1, e 2,
lettere a) e b), 34, commi 1 e 2;
    e)  con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000
a   4.000   euro   per  la  violazione  degli  articoli 18,  comma 1,
lettera l), e 43, comma 4;
    f) con  l'arresto  da  tre  a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a
10.000   euro   per   non   aver   provveduto   alla  nomina  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a);
    g) con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da 1.500 a 4.500
euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera bb);
    h) con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000
euro  per  la  violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29,
comma 4, e 35, comma 2;
    i)  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500
euro  per  la  violazione  dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con
riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;
    l)  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000
euro  per  la  violazione  dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con
riferimento agli infortuni superiori ad un giorno;
    m)  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro
per  ciascun  lavoratore,  in  caso  di  violazione dell'articolo 26,
comma 8;
    n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro
3.000 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s);
    o)  con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso
di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).
  5.  L'applicazione  della  sanzione  di cui al comma 4, lettera i),
esclude  l'applicazione  delle  sanzioni  conseguenti alla violazione
dell'articolo 53    del    testo   unico   delle   disposizioni   per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

        
                    Nota all'art. 55:
              - Il  testo  dell'art.  53  del  decreto del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle
          disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli
          infortuni  sul  lavoro  e le malattie professionali), e' il
          seguente:
              «Art.  53. - Il datore di lavoro e' tenuto a denunciare
          all'Istituto   assicuratore  gli  infortuni  da  cui  siano
          colpiti  i  dipendenti  prestatori  d'opera,  e  che  siano
          prognosticati    non    guaribili    entro    tre   giorni,
          indipendentemente  da  ogni valutazione circa la ricorrenza
          degli estremi di legge per l'indennizzabilita'. La denuncia
          dell'infortunio  deve  essere fatta con le modalita' di cui
          all'art.  13 entro due giorni da quello in cui il datore di
          lavoro  ne  ha  avuto  notizia  e  deve essere corredata da
          certificato medico. Qualora il datore di lavoro effettui la
          denuncia  di  infortunio per via telematica, il certificato
          medico  deve  essere  inviato  solo  su  espressa richiesta
          dell'Istituto  assicuratore  nelle  ipotesi  in cui non sia
          stato  direttamente  inviato  dal  lavoratore  o dal medico
          certificatore.
              Se  si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte
          o  per  il  quale  sia  preveduto  il pericolo di morte, la
          denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro
          ore dall'infortunio.
              Qualora  l'inabilita'  per  un infortunio prognosticato
          guaribile  entro  tre  giorni  si  prolunghi  al  quarto il
          termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
              La  denuncia  dell'infortunio  ed il certificato medico
          debbono  indicare,  oltre alle generalita' dell'operaio, il
          giorno  e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio, le cause e
          le  circostanze  di esso, anche in riferimento ad eventuali
          deficienze  di misure di igiene e di prevenzione, la natura
          e  la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con
          le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
              La  denuncia  delle  malattie professionali deve essere
          trasmessa  sempre  con  le modalita' di cui all'art. 13 dal
          datore  di  lavoro  all'Istituto assicuratore, corredata da
          certificato  medico,  entro  i  cinque  giorni successivi a
          quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al
          datore  di  lavoro  della manifestazione della malattia. Il
          certificato  medico deve contenere, oltre l'indicazione del
          domicilio  dell'ammalato  e  del luogo dove questi si trova
          ricoverato,    una    relazione   particolareggiata   della
          sintomatologia  accusata  dall'ammalato  stesso e di quella
          rilevata  dal  medico certificatore. I medici certificatori
          hanno  l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte
          le notizie che esso reputi necessarie.
              Nella  denuncia  debbono  essere, altresi', indicati le
          ore   lavorate   e  il  salario  percepito  dal  lavoratore
          assicurato    nei   quindici   giorni   precedenti   quello
          dell'infortunio o della malattia professionale.
              Per  gli  addetti  alla  navigazione  marittima ed alla
          pesca  marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano
          o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante
          o,  in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto
          assicuratore   e   all'autorita'   portuale   o   consolare
          competente.  Quando  l'infortunio  si  verifichi durante la
          navigazione,  la  denuncia  deve essere fatta il giorno del
          primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che
          deve  corredare  la  denuncia  di  infortunio,  deve essere
          rilasciato  dal  medico di bordo o, in mancanza di esso, da
          un  medico  del  luogo  di primo approdo sia nel territorio
          nazionale sia all'estero.
              I  contravventori  alle  precedenti  disposizioni  sono
          puniti    con    la   sanzione   amministrativa   da   lire
          cinquecentomila a lire tremilioni.».

        
      
          

            Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI

          

        
                              Art. 56.
                      Sanzioni per il preposto

  1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attivita' alla quale sono
tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
    a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000
euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f);
    b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro
per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);
    c)   con   l'ammenda   da  300  a  900  euro  per  la  violazione
dell'articolo 19, comma 1, lettera g).

        
      
          

            Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI

          

        
                              Art. 57.
Sanzioni   per  i  progettisti,  i  fabbricanti  i  fornitori  e  gli
                            installatori

  1.  I  progettisti  che  violano  il disposto dell'articolo 22 sono
puniti  con  l'arresto  fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000
euro.
  2.   I   fabbricanti   e   i  fornitori  che  violano  il  disposto
dell'articolo 23  sono  puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o
con l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro.
  3.  Gli  installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono
puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000
euro.

        
      
          

            Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI

          

        
                              Art. 58.
                  Sanzioni per il medico competente

  1. Il medico competente e' punito:
    a)  con  l'arresto  fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500
euro  per  la  violazione  dell'articolo 25,  comma 1, lettere d), e)
e f);
    b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500
euro  per  la  violazione  dell'articolo 25,  comma 1, lettere b), c)
e g);
    c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000
euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera l);
    d)  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000
euro  per  la  violazione  dell'articolo 25,  comma 1, lettere h), i)
e m), e per la violazione dell'articolo 41, comma 5;
    e)  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500
euro per la violazione dell'articolo 40, comma 1.

        
      
          

            Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI

          

        
                              Art. 59.
                      Sanzioni per i lavoratori

  1. I lavoratori sono puniti:
    a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro
per        la       violazione       dell'articolo 20,       comma 2,
lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);
    b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per
la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica
ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

        
      
          

            Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI

          

        
                              Art. 60.
Sanzioni  per  i  componenti  dell'impresa  familiare,  i  lavoratori
autonomi,  i  piccoli  imprenditori  e i soci delle societa' semplici
                    operanti nel settore agricolo

  1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
    a) con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro
per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
    b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per
la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).

        
      
          

            Sezione II
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

          

        
                              Art. 61.
             Esercizio dei diritti della persona offesa

  1.  In  caso  di  esercizio  dell'azione  penale  per  i delitti di
omicidio  colposo  o  di  lesioni  personali  colpose, se il fatto e'
commesso   con  violazione  delle  norme  per  la  prevenzione  degli
infortuni  sul  lavoro  o  relative all'igiene del lavoro o che abbia
determinato  una malattia professionale, il pubblico ministero ne da'
immediata   notizia   all'INAIL  ed  all'IPSEMA,  in  relazione  alle
rispettive  competenze,  ai fini dell'eventuale costituzione di parte
civile e dell'azione di regresso.
  2.  Le  organizzazioni  sindacali  e  le associazioni dei familiari
delle  vittime di infortuni sul lavoro hanno facolta' di esercitare i
diritti  e le facolta' della persona offesa di cui agli articoli 91 e
92  del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi
con  violazione  delle  norme  per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale.

        
                    Note all'art. 61:
              - Il  testo  degli  articoli 91  e  92  del  codice  di
          procedura penale, e' il seguente:
              «Art.  91  (Diritti  e  facolta'  degli  enti  e  delle
          associazioni  rappresentativi di interessi lesi dal reato).
          -  1. Gli  enti  e  le associazioni senza scopo di lucro ai
          quali,  anteriormente alla commissione del fatto per cui si
          procede,  sono  state  riconosciute,  in  forza  di  legge,
          finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono
          esercitare,  in  ogni  stato  e  grado  del procedimento, i
          diritti  e  le  facolta' attribuiti alla persona offesa dal
          reato.».
              «Art.   92   (Consenso   della   persona   offesa).   -
          1. L'esercizio  dei diritti e delle facolta' spettanti agli
          enti  e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi
          dal reato e' subordinato al consenso della persona offesa.
              2.  Il  consenso  deve  risultare da atto pubblico o da
          scrittura  privata autenticata e puo' essere prestato a non
          piu' di uno degli enti o delle associazioni. Einefficace il
          consenso prestato a piu' enti o associazioni.
              3.  Il  consenso  puo'  essere  revocato  in  qualsiasi
          momento con le forme previste dal comma 2.
              4.  La  persona  offesa che ha revocato il consenso non
          puo' prestarlo successivamente ne' allo stesso ne' ad altro
          ente o associazione.».

        
      
          

            Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 62.
                             Definizioni

  1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai
fini  dell'applicazione  del presente titolo, si intendono per luoghi
di lavoro:
    a) i  luoghi  destinati  a  ospitare  posti  di  lavoro,  ubicati
all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva, nonche' ogni altro
luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva accessibile
al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;
    b) i  campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda
agricola o forestale.
  2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
    a) ai mezzi di trasporto;
    b) ai cantieri temporanei o mobili;
    c) alle industrie estrattive;
    d) ai pescherecci.

        
      
          

            Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 63.
                 Requisiti di salute e di sicurezza

  1.  I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati
nell'allegato IV.
  2.  I  luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se
del caso, dei lavoratori disabili.
  3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le
vie  di  circolazione,  le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di
lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.
  4.  La  disposizione  di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di
lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono
essere   adottate   misure   idonee   a  consentire  la  mobilita'  e
l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
  5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti
di  cui  al  comma 1  il  datore  di lavoro, previa consultazione del
rappresentante   dei   lavoratori   per   la   sicurezza   e   previa
autorizzazione  dell'organo di vigilanza territorialmente competente,
adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.
  6.  I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e
altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono
specificati nel punto 7 dell'allegato IV.

        
      
          

            Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 64.
                    Obblighi del datore di lavoro

  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
    a) i  luoghi  di  lavoro  siano  conformi  ai  requisiti  di  cui
all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
    b) le  vie  di  circolazione interne o all'aperto che conducono a
uscite  o  ad  uscite  di  emergenza  e  le uscite di emergenza siano
sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
    c) i  luoghi  di  lavoro,  gli  impianti  e i dispositivi vengano
sottoposti  a  regolare  manutenzione  tecnica  e  vengano eliminati,
quanto  piu'  rapidamente  possibile,  i difetti rilevati che possano
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
    d) i  luoghi  di  lavoro,  gli  impianti  e i dispositivi vengano
sottoposti  a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche
adeguate;
    e) gli  impianti  e  i  dispositivi  di sicurezza, destinati alla
prevenzione  o  all'eliminazione  dei  pericoli, vengano sottoposti a
regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

        
      
          

            Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 65.
                Locali sotterranei o semisotterranei

  1.  E'  vietato  destinare  al  lavoro  locali chiusi sotterranei o
semisotterranei.
  2.  In  deroga  alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere
destinati  al  lavoro  locali  chiusi  sotterranei o semisotterranei,
quando  ricorrano  particolari  esigenze  tecniche.  In  tali casi il
datore   di  lavoro  provvede  ad  assicurare  idonee  condizioni  di
aerazione, di illuminazione e di microclima.
  3.  L'organo  di  vigilanza puo' consentire l'uso dei locali chiusi
sotterranei  o  semisotterranei  anche  per  altre lavorazioni per le
quali  non  ricorrono  le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni
non  diano  luogo  ad  emissioni  di  agenti nocivi, sempre che siano
rispettate  le  norme  del  presente  decreto  legislativo  e  si sia
provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

        
      
          

            Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 66.
             Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

  1.  E'  vietato  consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri,
fogne,   camini,   fosse,  gallerie  e  in  generale  in  ambienti  e
recipienti,  condutture,  caldaie  e  simili,  ove  sia  possibile il
rilascio  di  gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata
l'assenza   di  pericolo  per  la  vita  e  l'integrita'  fisica  dei
lavoratori  medesimi,  ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera
mediante  ventilazione  o  altri  mezzi  idonei. Quando possa esservi
dubbio sulla pericolosita' dell'atmosfera, i lavoratori devono essere
legati  con  cintura  di  sicurezza, vigilati per tutta la durata del
lavoro   e,   ove  occorra,  forniti  di  apparecchi  di  protezione.
L'apertura  di  accesso  a detti luoghi deve avere dimensioni tali da
poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

        
      
          

            Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 67.
     Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio

  1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire
a   lavorazioni   industriali,   nonche'   gli   ampliamenti   e   le
ristrutturazioni  di  quelli  esistenti,  devono  essere eseguiti nel
rispetto  della  normativa di settore ed essere notificati all'organo
di vigilanza competente per territorio.
  2.  La  notifica  di  cui  al  comma 1  deve  indicare  gli aspetti
considerati nella valutazione e relativi:
    a) alla   descrizione  dell'oggetto  delle  lavorazioni  e  delle
principali modalita' di esecuzione delle stesse;
    b) alla  descrizione  delle  caratteristiche  dei  locali e degli
impianti.
L'organo  di  vigilanza  territorialmente  competente  puo'  chiedere
ulteriori  dati  e  prescrivere  modificazioni  in  relazione ai dati
notificati.
  3.  La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di
lavoro ove e' prevista la presenza di piu' di tre lavoratori.
  4.  La notifica di cui al presente articolo e' valida ai fini delle
eliminazioni e delle semplificazioni di cui all'articolo 53, comma 5.

        
      
          

            Capo II
Sanzioni

          

        
                              Art. 68.
                  Sanzioni per il datore di lavoro

  1. Il datore di lavoro e' punito:
    a) con  l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a
16.000 euro per la violazione dell'articolo 66;
    b) con  l'arresto  da  tre  a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a
10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2;
    c) con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da 1.000 a 2.500
euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.

        
      
          

            Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro

          

        
                              Art. 69.
                             Definizioni

  1.  Agli  effetti  delle  disposizioni di cui al presente titolo si
intende per:
    a) attrezzatura   di  lavoro:  qualsiasi  macchina,  apparecchio,
utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
    b) uso  di  una  attrezzatura  di  lavoro:  qualsiasi  operazione
lavorativa  connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in
servizio  o  fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione,
la  trasformazione,  la  manutenzione,  la  pulizia, il montaggio, lo
smontaggio;
    c) zona   pericolosa:   qualsiasi   zona  all'interno  ovvero  in
prossimita'  di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di
un  lavoratore  costituisce  un  rischio per la salute o la sicurezza
dello stesso;
    d) lavoratore   esposto:   qualsiasi   lavoratore  che  si  trovi
interamente o in parte in una zona pericolosa;
    e) operatore:   il   lavoratore   incaricato   dell'uso   di  una
attrezzatura di lavoro.

        
      
          

            Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro

          

        
                              Art. 70.
                       Requisiti di sicurezza

  1.  Salvo  quanto  previsto  al  comma 2, le attrezzature di lavoro
messe  a  disposizione  dei  lavoratori  devono  essere conformi alle
specifiche  disposizioni  legislative  e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di prodotto.
  2.  Le  attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni
legislative  e  regolamentari  di  cui  al  comma 1, e quelle messe a
disposizione  dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme
legislative   e   regolamentari   di   recepimento   delle  direttive
comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali
di sicurezza di cui all'allegato V.
  3.  Si  considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le
attrezzature  di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti
ministeriali   adottati   ai   sensi  dell'articolo 395  del  decreto
Presidente   della   Repubblica   27 aprile   1955,  n.  547,  ovvero
dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
  4.  Qualora  gli  organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro
funzioni  ispettive,  in  materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro,  accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione
dei  lavoratori  dopo  essere  stata  immessa  sul mercato o messa in
servizio  ai  sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte,
risulta  non  rispondente  a  uno  o  piu'  requisiti  essenziali  di
sicurezza  previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di
cui  al comma 2, ne informano immediatamente l'autorita' nazionale di
sorveglianza  del  mercato  competente  per tipo di prodotto. In tale
caso  le  procedure  previste  dagli  articoli 20  e  21  del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
    a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in
sede  di  utilizzo,  nei  confronti del datore di lavoro utilizzatore
dell'esemplare  di  attrezzatura  oggetto dell'accertamento, mediante
apposita   prescrizione   a   rimuovere   la  situazione  di  rischio
determinata  dalla  mancata  rispondenza  ad  uno  o  piu'  requisiti
essenziali di sicurezza;
    b) dall'organo  di  vigilanza  territorialmente  competente,  nei
confronti   del   fabbricante  e  dei  soggetti  della  catena  della
distribuzione,  alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato
dall'autorita' nazionale per la sorveglianza del mercato.

        
                    Note all'art. 70:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1955, n. 547, abrogato dal presente decreto, recava: «Norme
          per la prevenzione degli infortuni sul lavoro».
              - Il  testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo
          n. 626 del 1994, e' il seguente:
              «Art.  28  (Adeguamenti al progresso tecnico). - 1. Con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato, sentita la commissione
          consultiva permanente:
                a) e'  riconosciuta la conformita' alle vigenti norme
          per  la  sicurezza  e la salute dei lavoratori sul luogo di
          lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
                b) si  da'  attuazione  alle  direttive in materia di
          sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della
          Comunita'  europea per le parti in cui modificano modalita'
          esecutive  e  caratteristiche  di  ordine  tecnico di altre
          direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale;
                c) si  provvede  all'adeguamento  della  normativa di
          natura  strettamente  tecnica  e degli allegati al presente
          decreto in relazione al progresso tecnologico.».
              - Il  testo  degli  articoli 20 e 21 del citato decreto
          legislativo n. 758 del 1994, e' il seguente:
              «Art.  20  (Prescrizione). - 1. Allo scopo di eliminare
          la   contravvenzione   accertata,  l'organo  di  vigilanza,
          nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
          all'art.  55  del codice di procedura penale, impartisce al
          contravventore  un'apposita  prescrizione,  fissando per la
          regolarizzazione  un  termine  non  eccedente il periodo di
          tempo  tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile
          a   richiesta   del   contravventore,  per  la  particolare
          complessita'      o     per     l'oggettiva     difficolta'
          dell'adempimento.  In  nessun caso esso puo' superare i sei
          mesi.   Tuttavia,   quando   specifiche   circostanze   non
          imputabili  al  contravventore determinano un ritardo nella
          regolarizzazione,  il  termine  di  sei  mesi  puo'  essere
          prorogato   per   una   sola   volta,   a   richiesta   del
          contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei
          mesi,   con   provvedimento   motivato  che  e'  comunicato
          immediatamente al pubblico ministero.
              2.  Copia della prescrizione e' notificata o comunicata
          anche  al  rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al
          servizio del quale opera il contravventore.
              3.  Con  la  prescrizione  l'organo  di  vigilanza puo'
          imporre  specifiche  misure  atte a far cessare il pericolo
          per  la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il
          lavoro.
              4.  Resta  fermo  l'obbligo dell'organo di vigilanza di
          riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente
          alla  contravvenzione  ai sensi dell'art. 347 del codice di
          procedura penale.».
              «Art.  21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non
          oltre  sessanta  giorni  dalla scadenza del termine fissato
          nella  prescrizione,  l'organo  di vigilanza verifica se la
          violazione  e'  stata  eliminata secondo le modalita' e nel
          termine indicati dalla prescrizione.
              2.  Quando  risulta  l'adempimento  alla  prescrizione,
          l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in
          sede  amministrativa,  nel  termine  di  trenta giorni, una
          somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
          la  contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
          scadenza  del  termine fissato nella prescrizione, l'organo
          di  vigilanza  comunica al pubblico ministero l'adempimento
          alla  prescrizione,  nonche'  l'eventuale  pagamento  della
          predetta somma.
              3.  Quando  risulta  l'inadempimento alla prescrizione,
          l'organo  di  vigilanza  ne  da'  comunicazione al pubblico
          ministero  e  al  contravventore entro novanta giorni dalla
          scadenza del termine fissato nella prescrizione.».

        
      
          

            Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro

          

        
                              Art. 71.
                    Obblighi del datore di lavoro

  1.  Il  datore  di  lavoro  mette  a  disposizione  dei  lavoratori
attrezzature  conformi  ai  requisiti di cui all'articolo precedente,
idonee  ai  fini  della  salute  e  sicurezza e adeguate al lavoro da
svolgere  o  adattate  a  tali  scopi  che  devono  essere utilizzate
conformemente  alle  disposizioni  legislative  di  recepimento delle
direttive comunitarie.
  2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di
lavoro prende in considerazione:
    a) le  condizioni  e  le caratteristiche specifiche del lavoro da
svolgere;
    b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
    c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
    d) i  rischi  derivanti da interferenze con le altre attrezzature
gia' in uso.
  3.  Il  datore  di  lavoro,  al  fine di ridurre al minimo i rischi
connessi  all'uso  delle  attrezzature  di  lavoro e per impedire che
dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni  per  le  quali  non  sono  adatte, adotta adeguate misure
tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
  4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche':
    a) le attrezzature di lavoro siano:
      1)  installate  ed  utilizzate  in  conformita' alle istruzioni
d'uso;
      2)  oggetto  di  idonea  manutenzione  al fine di garantire nel
tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70
e  siano  corredate,  ove  necessario, da apposite istruzioni d'uso e
libretto di manutenzione;
      3)  assoggettate  alle  misure  di  aggiornamento dei requisiti
minimi   di   sicurezza   stabilite   con   specifico   provvedimento
regolamentare   adottato   in  relazione  alle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera z);
    b) siano  curati  la  tenuta  e  l'aggiornamento  del registro di
controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e' previsto.
  5.   Le   modifiche   apportate   alle   macchine   quali  definite
all'articolo 1,  comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio  1996,  n.  459, per migliorarne le condizioni di sicurezza
non  configurano  immissione  sul  mercato  ai sensi dell'articolo 1,
comma 3,  secondo  periodo, sempre che non comportino modifiche delle
modalita' di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
  6.  Il  datore  di  lavoro prende le misure necessarie affinche' il
posto  di  lavoro  e  la posizione dei lavoratori durante l'uso delle
attrezzature  presentino  requisiti  di  sicurezza  e  rispondano  ai
principi dell'ergonomia.
  7.   Qualora   le  attrezzature  richiedano  per  il  loro  impiego
conoscenze  o responsabilita' particolari in relazione ai loro rischi
specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche':
    a) l'uso  dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori
allo  scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e
specifica;
    b) in  caso  di  riparazione, di trasformazione o manutenzione, i
lavoratori  interessati  siano  qualificati  in maniera specifica per
svolgere detti compiti.
  8.  Fermo  restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro
provvede affinche':
    1)  le  attrezzature  di  lavoro  la  cui sicurezza dipende dalle
condizioni  di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale
(dopo  l'installazione  e  prima  della  messa  in esercizio) e ad un
controllo  dopo  ogni  montaggio  in un nuovo cantiere o in una nuova
localita'   di  impianto,  al  fine  di  assicurarne  l'installazione
corretta e il buon funzionamento;
    2)  le  attrezzature  soggette  a  influssi che possono provocare
deterioramenti  suscettibili  di dare origine a situazioni pericolose
siano sottoposte:
      1. a  controlli  periodici, secondo frequenze stabilite in base
alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona
tecnica,  o  in  assenza  di  queste ultime, desumibili dai codici di
buona prassi;
      2. a   controlli   straordinari   al   fine   di  garantire  il
mantenimento  di  buone  condizioni  di  sicurezza,  ogni  volta  che
intervengano   eventi   eccezionali  che  possano  avere  conseguenze
pregiudizievoli  per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali
riparazioni,  trasformazioni,  incidenti, fenomeni naturali o periodi
prolungati di inattivita';
    c) i  controlli  di  cui  alle  lettere a)  e b)  sono  volti  ad
assicurare  il  buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di
sicurezza  delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da
persona competente.
  9.  I  risultati  dei  controlli  di  cui  al comma 8 devono essere
riportati  per  iscritto  e,  almeno  quelli relativi agli ultimi tre
anni,  devono  essere conservati e tenuti a disposizione degli organi
di vigilanza.
  10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate
al   di   fuori  della  sede  dell'unita'  produttiva  devono  essere
accompagnate  da  un  documento  attestante  l'esecuzione dell'ultimo
controllo con esito positivo.
  11.  Oltre  a  quanto  previsto  dal  comma 8,  il datore di lavoro
sottopone  le  attrezzature  di  lavoro  riportate  in allegato VII a
verifiche   periodiche,   con  la  frequenza  indicata  nel  medesimo
allegato.  La  prima di tali verifiche e' effettuata dall'ISPESL e le
successive  dalle  ASL.  Le  verifiche sono onerose e le spese per la
loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
  12.  Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL
e  l'ISPESL  possono  avvalersi  del  supporto di soggetti pubblici o
privati   abilitati.  I  soggetti  privati  abilitati  acquistano  la
qualifica   di   incaricati   di   pubblico   servizio  e  rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
  13. Le modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all'allegato  VII,  nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti
pubblici  o  privati  di  cui  al comma precedente sono stabiliti con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale e del
Ministro  della  salute,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,  da  adottarsi  entro  dodici  mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti  i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa
con  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra Stato, Regioni e
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano e sentita la Commissione
consultiva  di  cui  all'articolo 6,  vengono  apportate le modifiche
all'allegato  VII  relativamente  all'elenco  delle  attrezzature  di
lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

        
                    Note all'art. 71:
              - Il  testo  dell'art.  1, comma 2 del Presidente della
          Repubblica   24 luglio   1996,   n.  459  (Regolamento  per
          l'attuazione   delle   direttive   89/392/CEE,  91/368/CEE,
          93/44/CEE  e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle
          legislazioni degli Stati membri relative alle macchine), e'
          il seguente:
              «Art.  1  (Campo  di  applicazione  e  definizioni).  -
          1. (Omissis).
              2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
                a) macchina:
                  1)  un  insieme di pezzi o di organi, di cui almeno
          uno  mobile,  collegati tra loro, anche mediante attuatori,
          con  circuiti  di  comando  e di potenza o altri sistemi di
          collegamento,  connessi  solidalmente  per una applicazione
          ben  determinata,  segnatamente  per  la trasformazione, il
          trattamento,   lo   spostamento  o  il  condizionamento  di
          materiali;
                  2)  un insieme di macchine e di apparecchi che, per
          raggiungere  un  risultato  determinato,  sono  disposti  e
          comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
                  3)  un'attrezzatura intercambiabile che modifica la
          funzione  di  una  macchina,  commercializzata  per  essere
          montata  su una macchina o su una serie di macchine diverse
          o  su  un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui
          tale  attrezzatura  non  sia  un  pezzo  di  ricambio  o un
          utensile;
                b) componente di sicurezza:
                  un  componente,  purche'  non  sia  un'attrezzatura
          intercambiabile,  che  il  costruttore  o il suo mandatario
          stabilito  nell'Unione  europea  immette  sul  mercato allo
          scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione
          di  sicurezza  e  il  cui  guasto  o  cattivo funzionamento
          pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.
              3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa
          a  disposizione  sul  mercato dell'Unione europea, a titolo
          oneroso  o  gratuito, di una macchina o di un componente di
          sicurezza   per   la   sua   distribuzione  o  impiego.  Si
          considerano  altresi'  immessi sul mercato la macchina o il
          componente  di  sicurezza  messi  a  disposizione dopo aver
          subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria
          o straordinaria manutenzione.
              4. Si intende per messa in servizio:
                a) la   prima  utilizzazione  della  macchina  o  del
          componente di sicurezza sul territorio dell'Unione europea;
                b) l'utilizzazione della macchina o del componente di
          sicurezza   costruiti   sulla   base   della   legislazione
          precedente  e  gia'  in  servizio  alla  data di entrata in
          vigore   del  presente  regolamento,  qualora  siano  stati
          assoggettati  a  variazioni delle modalita' di utilizzo non
          previste direttamente dal costruttore.
              5.  Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
          regolamento:
                a) le  macchine  la  cui  unica  fonte di energia sia
          quella  prodotta  dalla forza umana direttamente applicata,
          ad  eccezione delle macchine per il sollevamento di carichi
          ovvero di persone;
                b) le  macchine  per uso medico destinate all'impiego
          diretto sul paziente;
                c) le   attrezzature   specifiche  per  i  parchi  di
          divertimento;
                d) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione;
                e) le  macchine specificamente progettate o destinate
          ad  uso  nucleare  che,  se  difettose,  possono  provocare
          emissioni di radioattivita';
                f) le fonti radioattive incorporate in una macchina;
                g) le armi da fuoco;
                h) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per
          il  trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi
          infiammabili e sostanze pericolose;
                i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o
          per  via  d'acqua  destinati  unicamente  al  trasporto  di
          persone  e quelli destinati al trasporto delle merci per la
          sola  parte  inerente  la  funzione del trasporto. Non sono
          esclusi  dal campo di applicazione del presente regolamento
          i veicoli destinati all'industria estrattiva;
                l) le  navi  e  le unita' mobili offshore, nonche' le
          attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali
          navi o unita';
                m) gli  impianti  a fune, comprese le funicolari, per
          il trasporto pubblico o non pubblico di persone;
                n) i  trattori agricoli e forestali quali definiti al
          paragrafo 1   dell'art.   1   della  direttiva  74/150/CEE,
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati   membri   relative   all'omologazione  dei  trattori
          agricoli  o  forestali  a ruote, modificata da ultimo dalla
          direttiva 86/297/CEE;
                o) le macchine appositamente progettate e costruite a
          fini militari o di mantenimento dell'ordine;
                p) gli  ascensori  che  collegano  in modo permanente
          piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina
          che  si  sposta  lungo  guide  rigide  la  cui inclinazione
          sull'orizzontale  e'  superiore  a  15  gradi, destinata al
          trasporto:
                  1) di persone;
                  2) di persone e cose;
                  3)  soltanto  di  cose se la cabina e' accessibile,
          ossia  se  una persona puo' penetrarvi senza difficolta', e
          attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o
          alla portata di una persona che si trovi al suo interno;
                q) i  mezzi  destinati  al  trasporto  di persone che
          utilizzano veicoli a cremagliera;
                r) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
                s) gli elevatori di scenotecnica;
                t) gli  ascensori  da  cantiere  per  il trasporto di
          persone o di persone e materiale.
              6. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n.
          183, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro
          e  della previdenza sociale, sono adottate le modifiche del
          presente  regolamento  concernenti  modalita'  esecutive  e
          caratteristiche di ordine tecnico.».

        
      
          

            Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro

          

        
                              Art. 72.
          Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

  1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria
attrezzature   di   lavoro  di  cui  all'articolo 70,  comma 2,  deve
attestare,  sotto  la  propria  responsabilita',  che le stesse siano
conformi,  al  momento  della consegna a chi acquisti, riceva in uso,
noleggio  o  locazione  finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui
all'allegato V.
  2.  Chiunque  noleggi  o  conceda  in  uso  ad  un datore di lavoro
attrezzature  di  lavoro  senza  conduttore  deve,  al  momento della
cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed
efficienza   a   fini  di  sicurezza.  Dovra'  altresi'  acquisire  e
conservare  agli  atti  per  tutta  la  durata  del  noleggio o della
concessione  dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro
che  riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati
del  loro  uso,  i  quali devono risultare formati conformemente alle
disposizioni del presente titolo.

        
      
          

            Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro

          

        
                              Art. 73.
                      Informazione e formazione

  1.  Nell'ambito  degli  obblighi  di  cui  agli articoli 36 e 37 il
datore  di lavoro provvede, affinche' per ogni attrezzatura di lavoro
messa  a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di
ogni  necessaria  informazione e istruzione e ricevano una formazione
adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
    a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
    b) alle situazioni anormali prevedibili.
  2.  Il  datore di lavoro provvede altresi' a informare i lavoratori
sui  rischi  cui  sono  esposti  durante  l'uso delle attrezzature di
lavoro,   sulle   attrezzature   di   lavoro  presenti  nell'ambiente
immediatamente  circostante, anche se da essi non usate direttamente,
nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.
  3.   Le   informazioni  e  le  istruzioni  d'uso  devono  risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.
  4.  Il  datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori incaricati
dell'uso    delle    attrezzature   che   richiedono   conoscenze   e
responsabilita' particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano
una  formazione  adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo
delle  attrezzature  in  modo  idoneo e sicuro, anche in relazione ai
rischi che possano essere causati ad altre persone.
  5.  In  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le
regioni   e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono
individuate  le  attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una
specifica  abilitazione  degli  operatori nonche' le modalita' per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione.

        
      
          

            Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale

          

        
                              Art. 74.
                             Definizioni

  1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito
denominato   «DPI»,   qualsiasi   attrezzatura  destinata  ad  essere
indossata  e  tenuta  dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno  o  piu'  rischi  suscettibili  di  minacciarne la sicurezza o la
salute  durante  il  lavoro,  nonche'  ogni  complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
  2. Non costituiscono DPI:
    a) gli   indumenti   di   lavoro   ordinari  e  le  uniformi  non
specificamente  destinati  a  proteggere la sicurezza e la salute del
lavoratore;
    b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
    c) le  attrezzature di protezione individuale delle forze armate,
delle   forze  di  polizia  e  del  personale  del  servizio  per  il
mantenimento dell'ordine pubblico;
    d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di
trasporto stradali;
    e) i  materiali  sportivi quando utilizzati a fini specificamente
sportivi e non per attivita' lavorative;
    f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
    g) gli  apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e
fattori nocivi.

        
      
          

            Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale

          

        
                              Art. 75.
                           Obbligo di uso

  1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,
da  mezzi  di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti
di riorganizzazione del lavoro.

        
      
          

            Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale

          

        
                              Art. 76.
                          Requisiti dei DPI

  1.  I  DPI  devono  essere  conformi  alle  norme di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
  2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
    a) essere  adeguati  ai  rischi da prevenire, senza comportare di
per se' un rischio maggiore;
    b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
    c) tenere  conto  delle  esigenze  ergonomiche  o  di  salute del
lavoratore;
    d) poter   essere   adattati   all'utilizzatore  secondo  le  sue
necessita'.
  3.  In  caso  di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di
piu'  DPI,  questi  devono  essere  tra  loro  compatibili  e tali da
mantenere,  anche  nell'uso  simultaneo,  la  propria  efficacia  nei
confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

        
                    Note all'art. 76:
              - Il  testo del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
          475  (Attuazione  della  direttiva 89/686/CEE del Consiglio
          del  21 dicembre  1989,  in materia di ravvicinamento delle
          legislazioni  degli Stati membri relative ai dispositivi di
          protezione   individuale   e'   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 dicembre 1992, n. 289, supplemento ordinario.

        
      
          

            Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale

          

        
                              Art. 77.
                    Obblighi del datore di lavoro

  1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
    a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono
essere evitati con altri mezzi;
    b) individua  le  caratteristiche  dei  DPI  necessarie affinche'
questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto
delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi
DPI;
    c) valuta,  sulla  base  delle  informazioni  e delle norme d'uso
fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI
disponibili  sul  mercato  e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);
    d) aggiorna  la  scelta  ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione.
  2.  Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite
dal  fabbricante,  individua  le condizioni in cui un DPI deve essere
usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
    a) entita' del rischio;
    b) frequenza dell'esposizione al rischio;
    c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
    d) prestazioni del DPI.
  3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di
cui  all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai
requisiti previsti dall'articolo 76.
  4. Il datore di lavoro:
    a) mantiene  in  efficienza  i  DPI  e  ne assicura le condizioni
d'igiene,  mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie   e   secondo   le   eventuali   indicazioni  fornite  dal
fabbricante;
    b) provvede  a  che  i  DPI siano utilizzati soltanto per gli usi
previsti,  salvo  casi  specifici  ed eccezionali, conformemente alle
informazioni del fabbricante;
    c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
    d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze
richiedano  l'uso  di uno stesso DPI da parte di piu' persone, prende
misure adeguate affinche' tale uso non ponga alcun problema sanitario
e igienico ai vari utilizzatori;
    e) informa  preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il
DPI lo protegge;
    f) rende   disponibile   nell'azienda  ovvero  unita'  produttiva
informazioni adeguate su ogni DPI;
    g) stabilisce  le  procedure  aziendali  da  seguire,  al termine
dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
    h) assicura  una  formazione adeguata e organizza, se necessario,
uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico
dei DPI.
  5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:
    a) per  ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
    b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

        
                    Nota all'art. 77:
              - Per il testo del decreto legislativo n. 475 del 1992,
          si veda nota all'art. 76.

        
      
          

            Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale

          

        
                              Art. 78.
                       Obblighi dei lavoratori

  1.  In  ottemperanza  a  quanto previsto dall'articolo 20, comma 2,
lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e
addestramento  organizzato  dal  datore  di  lavoro nei casi ritenuti
necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
  2.  In  ottemperanza  a  quanto previsto dall'articolo 20, comma 2,
lettera d),  i  lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione
conformemente   all'informazione   e   alla   formazione  ricevute  e
all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
  3. I lavoratori:
    a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
    b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
  4.  Al  termine  dell'utilizzo  i  lavoratori  seguono le procedure
aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
  5.  I  lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente  o  al  preposto  qualsiasi difetto o inconveniente da essi
rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

        
      
          

            Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale

          

        
                              Art. 79.
                Criteri per l'individuazione e l'uso

  1.   Il  contenuto  dell'allegato  VIII,  costituisce  elemento  di
riferimento  per  l'applicazione  di quanto previsto all'articolo 77,
commi 1 e 4.
  2.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  dello sviluppo economico, sentita la
Commissione  consultiva  permanente  di  cui  all'articolo 6, tenendo
conto della natura, dell'attivita' e dei fattori specifici di rischio
sono indicati:
    a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
    b) le  circostanze  e  le  situazioni  in  cui, ferme restando le
priorita'  delle misure di protezione collettiva, si rende necessario
l'impiego dei DPI.

        
      
          

            Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche

          

        
                              Art. 80.
                    Obblighi del datore di lavoro

  1.  Il  datore  di  lavoro  prende le misure necessarie affinche' i
materiali,  le  apparecchiature  e  gli  impianti  elettrici  messi a
disposizione  dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati,
utilizzati  e  manutenuti  in  modo  da salvaguardare i lavoratori da
tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti
da:
    a) contatti elettrici diretti;
    b) contatti elettrici indiretti;
    c) innesco  e  propagazione  di  incendi  e  di  ustioni dovuti a
sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
    d) innesco di esplosioni;
    e) fulminazione diretta ed indiretta;
    f) sovratensioni;
    g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
  2.  A  tale  fine  il  datore  di lavoro esegue una valutazione dei
rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
    a) le  condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi
comprese eventuali interferenze;
    b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
    c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
  3.  A  seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di
lavoro  adotta  le  misure  tecniche  ed  organizzative necessarie ad
eliminare  o  ridurre  al  minimo i rischi presenti, ad individuare i
dispositivi  di  protezione  collettivi ed individuali necessari alla
conduzione  in  sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di
uso  e  manutenzione  atte  a  garantire  nel tempo la permanenza del
livello  di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al
comma 1.

        
      
          

            Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche

          

        
                              Art. 81.
                       Requisiti di sicurezza

  1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonche' le
installazioni  e  gli impianti elettrici ed elettronici devono essere
progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.
  2.  Ferme  restando  le disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento  delle  direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i
macchinari,  le  apparecchiature,  le installazioni e gli impianti di
cui  al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se
sono   realizzati   secondo  le  norme  di  buona  tecnica  contenute
nell'allegato IX.
  3.  Le  procedure  di  uso e manutenzione devono essere predisposte
tenendo   conto   delle   disposizioni   legislative  vigenti,  delle
indicazioni   contenute   nei  manuali  d'uso  e  manutenzione  delle
apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di
quelle  indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell'allegato
IX.

        
      
          

            Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche

          

        
                              Art. 82.
                        Lavori sotto tensione

  1.  E'  vietato  eseguire  lavori  sotto tensione. Tali lavori sono
tuttavia  consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono
di  sicurezza,  secondo  quanto  previsto  dallo  stato della tecnica
secondo  la  migliore  scienza ed esperienza, nonche' quando i lavori
sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
    a) le  procedure  adottate  e  le  attrezzature  utilizzate  sono
conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
    b) per  tensioni  nominali  non  superiori  a  1000 V in corrente
alternata e 1500 V in corrente continua:
      1)  l'esecuzione  di  lavori  su  parti in tensione deve essere
affidata  a  lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei
per  tale attivita' secondo le indicazioni della pertinente normativa
tecnica;
      2)  le  procedure  adottate  e  le attrezzature utilizzate sono
conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
    c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata
e 1500 V in corrente continua purche':
      1)  i  lavori  su  parti in tensione sono effettuati da aziende
autorizzate  con  specifico  provvedimento  dei competenti uffici del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale ad operare sotto
tensione;
      2)  l'esecuzione  di  lavori su parti in tensione e' affidata a
lavoratori  abilitati  dal datore di lavoro ai sensi della pertinente
normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivita';
      3)  le  procedure  adottate  e  le attrezzature utilizzate sono
conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.
  2.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da  adottarsi  entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio
delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
  3.  Hanno  diritto  al  riconoscimento di cui al comma 2 le aziende
gia' autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

        
      
          

            Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche

          

        
                              Art. 83.
                Lavori in prossimita' di parti attive

  1.  Non  possono  essere  eseguiti  lavori  in prossimita' di linee
elettriche  o  di impianti elettrici con parti attive non protette, o
che   per   circostanze   particolari   si   debbano   ritenere   non
sufficientemente  protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti
di  cui  alla  tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate
disposizioni  organizzative  e  procedurali  idonee  a  proteggere  i
lavoratori dai conseguenti rischi.
  2.  Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni
contenute nella pertinente normativa di buona tecnica.

        
      
          

            Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche

          

        
                              Art. 84.
                       Protezioni dai fulmini

  1.  Il  datore  di  lavoro  provvede  affinche'  gli  edifici,  gli
impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti
dei  fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di
buona tecnica.

        
      
          

            Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche

          

        
                              Art. 85.
      Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

  1.  Il  datore  di  lavoro  provvede  affinche'  gli  edifici,  gli
impianti,  le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli
determinati   dall'innesco   elettrico  di  atmosfere  potenzialmente
esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri
infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di
materiali esplosivi.
  2.  Le  protezioni  di  cui al comma 1 si realizzano utilizzando le
specifiche  disposizioni  di cui al presente decreto legislativo e le
pertinenti norme di buona tecnica di cui all'allegato IX.

        
      
          

            Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche

          

        
                              Art. 86.
                              Verifiche

  1.  Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica  22 ottobre  2001,  n.  462,  il datore di lavoro provvede
affinche'  gli  impianti  elettrici  e gli impianti di protezione dai
fulmini,  siano  periodicamente  sottoposti  a  controllo  secondo le
indicazioni  delle  norme di buona tecnica e la normativa vigente per
verificarne  lo  stato di conservazione e di efficienza ai fini della
sicurezza.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del  Ministro  della  salute  vengono  stabilite,  sulla  base  delle
disposizioni  vigenti,  le modalita' ed i criteri per l'effettuazione
delle verifiche di cui al comma 1.
  3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato
e tenuto a disposizione dell'autorita' di vigilanza.

        
                    Note all'art. 86:
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del
          procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi
          di   protezione   contro   le   scariche  atmosferiche,  di
          dispositivi  di  messa  a  terra di impianti elettrici e di
          impianti   elettrici   pericolosi),   e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2002, n. 6.

        
      
          

            Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche

          

        
                              Art. 87.
               Sanzioni a carico del datore di lavoro

  1.  Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione:
    a) dell'articolo 70,   comma 1   e   dell'articolo 70,   comma 2,
limitatamente  ai  punti  3.2.1,  5.6.1,  5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2,
5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;
    b) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8;
    c) dell'articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1.
  2.  Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da due a
quattro  mesi  o  con  l'ammenda  da  1.000  euro a 4.000 euro per la
violazione:
    a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8,
3.1.11,  3.3.1,  5.1.3,  5.1.4,  5.5.3,  5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1,
5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4, dell'allegato V, parte II;
    b) dell'articolo 71,  comma 3,  limitatamente ai punti 2.6, 2.11,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI.
  3.  Il  datore  di  lavoro e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 750 a euro 2.500 per la violazione:
    a) dell'articolo 70,  comma 2,  limitatamente ai punti diversi da
quelli  indicati  alle  lettere a)  e b) dell'allegato V, parte II, e
dell'allegato VI;
    b) dell'articolo 71 commi 6 e 9 e 11;
    c) dell'articolo 72, commi 1 e 2;
    d) dell'articolo 86, comma 3.

        
      
          

            Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

          

        
                              Art. 88.
                        Campo di applicazione

  1.  Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle
misure  per  la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
nei  cantieri  temporanei  o  mobili  quali definiti all'articolo 89,
comma 1, lettera a).
  2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
    a) ai   lavori  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  delle
sostanze minerali;
    b) ai  lavori  svolti  negli  impianti  connessi  alle  attivita'
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle
concessioni o delle autorizzazioni;
    c) ai  lavori  svolti negli impianti che costituiscono pertinenze
della  miniera:  gli  impianti  fissi  interni o esterni, i pozzi, le
gallerie,  nonche'  i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati
alla  coltivazione  della  miniera, le opere e gli impianti destinati
all'arricchimento  dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro
delle concessioni;
    d) ai   lavori   di   frantumazione,  vagliatura,  squadratura  e
trasporto  dei  prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento
di tali prodotti dai piazzali;
    e) alle   attivita'   di  prospezione,  ricerca,  coltivazione  e
stoccaggio   degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel  territorio
nazionale,  nel  mare territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
    f) ai lavori svolti in mare;
    g) alle  attivita'  svolte  in  studi  teatrali, cinematografici,
televisivi  o  in  altri luoghi in cui si effettuino riprese, purche'
tali   attivita'   non   implichino  l'allestimento  di  un  cantiere
temporaneo o mobile.

        
      
          

            Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

          

        
                              Art. 89.
                             Definizioni

  1.  Agli  effetti  delle  disposizioni  di  cui al presente capo si
intendono per:
    a) cantiere   temporaneo   o   mobile,   di  seguito  denominato:
«cantiere»:  qualunque  luogo  in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X.
    b) committente:  il  soggetto  per conto del quale l'intera opera
viene  realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della
sua  realizzazione.  Nel  caso  di  appalto  di  opera  pubblica,  il
committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell'appalto;
    c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente,
della  progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale
soggetto  coincide  con  il  progettista per la fase di progettazione
dell'opera  e  con  il direttore dei lavori per la fase di esecuzione
dell'opera.   Nel  campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo
12 aprile  2006,  n. 163, e successive modificazioni, il responsabile
dei lavori e' il responsabile unico del procedimento;
    d) lavoratore   autonomo:   persona   fisica   la  cui  attivita'
professionale   contribuisce   alla  realizzazione  dell'opera  senza
vincolo di subordinazione;
    e) coordinatore  in  materia  di sicurezza e di salute durante la
progettazione  dell'opera,  di seguito denominato coordinatore per la
progettazione:   soggetto   incaricato,   dal   committente   o   dal
responsabile   dei   lavori,   dell'esecuzione  dei  compiti  di  cui
all'articolo 91;
    f) coordinatore  in  materia  di sicurezza e di salute durante la
realizzazione  dell'opera,  di  seguito  denominato  coordinatore per
l'esecuzione  dei  lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile   dei   lavori,   dell'esecuzione  dei  compiti  di  cui
all'articolo 92,  che  non  puo'  essere  il  datore  di lavoro delle
imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
    g) uomini-giorno:  entita'  presunta  del  cantiere rappresentata
dalla  somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche
autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
    h) piano  operativo  di  sicurezza: il documento che il datore di
lavoro  dell'impresa  esecutrice  redige,  in  riferimento al singolo
cantiere  interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a),
i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
    i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto
con  il  committente  che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo'
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
    l) idoneita'   tecnico-professionale:   possesso   di   capacita'
organizzative,  nonche' disponibilita' di forza lavoro, di macchine e
di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

        
                    Nota all'art. 89:
              - Per il testo del decreto legislativo n. 163 del 2006,
          si veda nota all'art. 26.

        
      
          

            Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

          

        
                              Art. 90.
       Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

  1.  Il  committente  o  il  responsabile  dei lavori, nella fase di
progettazione  dell'opera,  ed in particolare al momento delle scelte
tecniche,  nell'esecuzione  del  progetto e nell'organizzazione delle
operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali
di   tutela   di  cui  all'articolo 15.  Al  fine  di  permettere  la
pianificazione  dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori
o  delle  fasi  di  lavoro  che  si devono svolgere simultaneamente o
successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori
prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
  2.  Il  committente  o il responsabile dei lavori, nella fase della
progettazione  dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b).
  3.  Nei  cantieri  in  cui e' prevista la presenza di piu' imprese,
anche   non   contemporanea,   il  committente,  anche  nei  casi  di
coincidenza  con  l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente   all'affidamento   dell'incarico  di  progettazione,
designa il coordinatore per la progettazione.
  4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei
lavori,  prima  dell'affidamento  dei lavori, designa il coordinatore
per  l'esecuzione  dei  lavori,  in  possesso  dei  requisiti  di cui
all'articolo 98.
  5.  La  disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in
cui,  dopo  l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione
dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese.
  6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso
dei  requisiti  di  cui  all'articolo 98,  ha facolta' di svolgere le
funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore
per l'esecuzione dei lavori.
  7.  Il  committente  o  il  responsabile  dei  lavori comunica alle
imprese  esecutrici  e  ai  lavoratori  autonomi  il  nominativo  del
coordinatore  per  la  progettazione  e  quello  del coordinatore per
l'esecuzione  dei  lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello
di cantiere.
  8.  Il  committente  o  il  responsabile  dei lavori ha facolta' di
sostituire  in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso
dei  requisiti  di  cui  all'articolo 98,  i  soggetti  designati  in
attuazione dei commi 3 e 4.
  9.  Il  committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
    a) verifica    l'idoneita'   tecnico-professionale   dell'impresa
affidataria,  delle  imprese  esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione  alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita' di
cui  all'allegato  XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di
cui   al  periodo  che  precede  si  considera  soddisfatto  mediante
presentazione  da  parte  delle imprese del certificato di iscrizione
alla  Camera  di  commercio,  industria e artigianato e del documento
unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
    b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio  annuo,  distinto  per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce   dei  lavoratori  effettuate  all'Istituto  nazionale  della
previdenza   sociale  (INPS),  all'Istituto  nazionale  assicurazione
infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  alle  casse  edili,  nonche'  una
dichiarazione   relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle
organizzazioni   sindacali   comparativamente  piu'  rappresentative,
applicato  ai  lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il
requisito  di  cui  al  periodo  che precede si considera soddisfatto
mediante  presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarita'   contributiva   e  dell'autocertificazione  relativa  al
contratto collettivo applicato;
    c) trasmette  all'amministrazione  competente,  prima dell'inizio
dei  lavori  oggetto  del  permesso  di costruire o della denuncia di
inizio  attivita',  il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori
unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo
di  cui  al  periodo  che  precede  sussiste  anche in caso di lavori
eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a
lavoratori  autonomi,  ovvero  di  lavori realizzati direttamente con
proprio  personale  dipendente  senza ricorso all'appalto. In assenza
del  documento  unico  di  regolarita' contributiva, anche in caso di
variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo
abilitativo e' sospesa.
  10.  In  assenza  del  piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100  o  del  fascicolo  di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera b),  quando  previsti,  oppure  in assenza di notifica di cui
all'articolo 99,  quando  prevista, e' sospesa l'efficacia del titolo
abilitativo.    L'organo   di   vigilanza   comunica   l'inadempienza
all'amministrazione concedente.
  11.  In  caso  di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3
non  si  applica  ai  lavori non soggetti a permesso di costruire. Si
applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

        
      
          

            Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

          

        
                              Art. 91.
           Obblighi del coordinatore per la progettazione

  1.  Durante  la  progettazione  dell'opera  e  comunque prima della
richiesta  di  presentazione  delle  offerte,  il coordinatore per la
progettazione:
    a) redige  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di cui
all'articolo 100,  comma 1,  i  cui  contenuti  sono dettagliatamente
specificati nell'allegato XV;
    b) predispone   un  fascicolo,  i  cui  contenuti  sono  definiti
all'allegato  XVI,  contenente  le  informazioni  utili ai fini della
prevenzione  e  della  protezione  dai  rischi  cui  sono  esposti  i
lavoratori,  tenendo  conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell'allegato  II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e'
predisposto  nel  caso  di  lavori  di  manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3,   comma 1,   lettera a)   del   testo   unico   delle
disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2.  Il  fascicolo  di  cui  al  comma 1,  lettera b),  e'  preso in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

        
                    Note all'art. 91:
              - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380
          (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia edilizia. (Testo A), e' il seguente:
              «Art.  3 (Definizioni degli interventi edilizi). (Legge
          5 agosto  1978, n. 457, art. 31). - 1. Ai fini del presente
          testo unico si intendono per:
                a) «interventi   di   manutenzione   ordinaria»,  gli
          interventi  edilizi che riguardano le opere di riparazione,
          rinnovamento  e sostituzione delle finiture degli edifici e
          quelle  necessarie  ad  integrare o mantenere in efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti;».

        
      
          

            Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

          

        
                              Art. 92.
        Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

  1.   Durante  la  realizzazione  dell'opera,  il  coordinatore  per
l'esecuzione dei lavori:
    a) verifica,  con  opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione,  da  parte  delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi,  delle  disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza  e  di  coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;
    b) verifica  l'idoneita'  del  piano  operativo  di sicurezza, da
considerare  come  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano di
sicurezza  e  coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la
coerenza  con  quest'ultimo,  adegua  il  piano  di  sicurezza  e  di
coordinamento   di   cui  all'articolo 100  e  il  fascicolo  di  cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte
delle  imprese  esecutrici  dirette  a  migliorare  la  sicurezza  in
cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,
i rispettivi piani operativi di sicurezza;
    c) organizza  tra  i  datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche'
la loro reciproca informazione;
    d) verifica  l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le
parti   sociali   al  fine  di  realizzare  il  coordinamento  tra  i
rappresentanti  della  sicurezza  finalizzato  al miglioramento della
sicurezza in cantiere;
    e) segnala  al  committente  e al responsabile dei lavori, previa
contestazione   scritta   alle   imprese  e  ai  lavoratori  autonomi
interessati,  le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95
e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone
la  sospensione  dei  lavori,  l'allontanamento  delle  imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel
caso  in  cui  il committente o il responsabile dei lavori non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione,  il  coordinatore  per  l'esecuzione  da'  comunicazione
dell'inadempienza   alla  azienda  unita'  sanitaria  locale  e  alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
    f) sospende,  in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
  2.  Nei  casi  di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per
l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il
piano  di  sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di
cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

        
      
          

            Titolo IV
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                              Art. 93.
    Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori

  1.  Il  committente  e'  esonerato  dalle  responsabilita' connesse
all'adempimento  degli  obblighi limitatamente all'incarico conferito
al   responsabile   dei   lavori.   In   ogni  caso  il  conferimento
dell'incarico  al  responsabile dei lavori non esonera il committente
dalle  responsabilita' connesse alla verifica degli adempimenti degli
obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
  2.  La  designazione  del  coordinatore  per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori
dalle  responsabilita'  connesse alla verifica dell'adempimento degli
obblighi   di   cui   agli   articoli 91,  comma 1,  e  92,  comma 1,
lettere a), b), c) e d).

        
      
          

            Titolo IV
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                              Art. 94.
                  Obblighi dei lavoratori autonomi

  1.  I  lavoratori  autonomi che esercitano la propria attivita' nei
cantieri,  fermo  restando  gli  obblighi  di cui al presente decreto
legislativo,  si  adeguano  alle indicazioni fornite dal coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

        
      
          

            Titolo IV
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                              Art. 95.
                      Misure generali di tutela

  1.   I   datori   di   lavoro  delle  imprese  esecutrici,  durante
l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15  e  curano,  ciascuno  per la parte di competenza, in
particolare:
    a) il  mantenimento  del  cantiere  in  condizioni  ordinate e di
soddisfacente salubrita';
    b) la  scelta  dell'ubicazione  di  posti di lavoro tenendo conto
delle  condizioni  di  accesso  a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione;
    c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
    d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e
il  controllo  periodico  degli impianti e dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori;
    e) la  delimitazione  e l'allestimento delle zone di stoccaggio e
di  deposito  dei  vari materiali, in particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;
    f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della
durata  effettiva  da  attribuire  ai  vari  tipi di lavoro o fasi di
lavoro;
    g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
    h) le  interazioni  con  le  attivita'  che  avvengono sul luogo,
all'interno o in prossimita' del cantiere.

        
      
          

            Titolo IV
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                              Art. 96.
     Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

  1.  I  datori  di  lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici,  anche  nel  caso  in  cui  nel  cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
    a) adottano   le   misure   conformi  alle  prescrizioni  di  cui
all'allegato XIII;
    b) predispongono  l'accesso  e  la  recinzione  del  cantiere con
modalita' chiaramente visibili e individuabili;
    c) curano  la  disposizione  o  l'accatastamento  di  materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
    d) curano  la  protezione  dei  lavoratori  contro  le  influenze
atmosferiche  che  possono  compromettere la loro sicurezza e la loro
salute;
    e) curano  le  condizioni  di rimozione dei materiali pericolosi,
previo,   se   del  caso,  coordinamento  con  il  committente  o  il
responsabile dei lavori;
    f) curano  che  lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente;
    g) redigono    il   piano   operativo   di   sicurezza   di   cui
all'articolo 89, comma 1, lettera h).
  2.  L'accettazione  da  parte  di  ciascun  datore  di lavoro delle
imprese  esecutrici  del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100  e  la  redazione  del  piano operativo di sicurezza
costituiscono,   limitatamente   al   singolo  cantiere  interessato,
adempimento   alle   disposizioni  di  cui  all'articolo 17  comma 1,
lettera a),  all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26,
commi 1, lettera b), e 3.

        
      
          

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                              Art. 97.
       Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

  1.  Il  datore  di  lavoro  dell'impresa  affidataria  vigila sulla
sicurezza  dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni
e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
  2.   Gli   obblighi  derivanti  dall'articolo 26,  fatte  salve  le
disposizioni  di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al
datore   di   lavoro   dell'impresa   affidataria.  Per  la  verifica
dell'idoneita' tecnico professionale si fa riferimento alle modalita'
di cui all'allegato XVII.
  3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
    a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
    b) verificare  la  congruenza  dei  piani  operativi di sicurezza
(POS)  delle  imprese  esecutrici  rispetto  al  proprio, prima della
trasmissione   dei   suddetti   piani   operativi   di  sicurezza  al
coordinatore per l'esecuzione.

        
      
          

            Titolo IV
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                              Art. 98.
Requisiti  professionali  del  coordinatore  per la progettazione del
              coordinatore per l'esecuzione dei lavori

  1.  Il  coordinatore  per  la  progettazione  e il coordinatore per
l'esecuzione  dei  lavori  devono  essere  in  possesso  dei seguenti
requisiti:
    a) laurea  magistrale  conseguita  in  una delle seguenti classi:
LM-4,  da  LM-20  a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  in data 16 marzo 2007,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157
del  9 luglio  2007,  ovvero  laurea  specialistica  conseguita nelle
seguenti  classi:  4/S,  da  25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica   in  data  4 agosto  2000,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero
corrispondente  diploma  di  laurea ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca in data 5 maggio
2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004,
nonche'  attestazione,  da  parte  di datori di lavoro o committenti,
comprovante  l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno;
    b) laurea  conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23,
di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero
laurea  conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto
ministeriale in data 4 agosto 2000, nonche' attestazione, da parte di
datori   di  lavoro  o  committenti,  comprovante  l'espletamento  di
attivita'  lavorative  nel  settore  delle costruzioni per almeno due
anni;
    c) diploma  di  geometra  o perito industriale o perito agrario o
agrotecnico,  nonche'  attestazione,  da  parte di datori di lavoro o
committenti,  comprovante  l'espletamento di attivita' lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno tre anni.
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1,  devono essere, altresi', in
possesso  di  attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento
finale,  a  specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle
regioni,  mediante  le  strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione  e della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL,  dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale,
dai  rispettivi  ordini  o  collegi professionali, dalle universita',
dalle  associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o
dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
  3.  I  contenuti,  le  modalita'  e  la  durata dei corsi di cui al
comma 2  devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato
XIV.
  4.  L'attestato  di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che,
non  piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di
sicurezza  nelle  costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di
pubblici  ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro
che  producano un certificato universitario attestante il superamento
di  un  esame  relativo  ad  uno  specifico insegnamento del corso di
laurea  nel  cui  programma  siano presenti i contenuti minimi di cui
all'allegato  XIV,  o  l'attestato  di  partecipazione ad un corso di
perfezionamento   universitario  con  i  medesimi  contenuti  minimi.
L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in
possesso della laurea magistrale LM-26.
  5.  Le  spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2
sono a totale carico dei partecipanti.
  6.   Le   regioni   determinano   la  misura  degli  oneri  per  il
funzionamento  dei  corsi  di cui al comma 2, da esse organizzati, da
porsi a carico dei partecipanti.

        
      
          

            Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

          

        
                              Art. 99.
                        Notifica preliminare

  1.  Il  committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio
dei  lavori,  trasmette  all'azienda  unita'  sanitaria locale e alla
direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente  competenti  la
notifica   preliminare   elaborata  conformemente  all'allegato  XII,
nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
    a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
    b) cantieri   che,   inizialmente  non  soggetti  all'obbligo  di
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto
di varianti sopravvenute in corso d'opera;
    c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita' presunta
di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
  2.  Copia  della  notifica  deve essere affissa in maniera visibile
presso   il  cantiere  e  custodita  a  disposizione  dell'organo  di
vigilanza territorialmente competente.
  3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni
in  attuazione  dell'articolo 51  possono  chiedere  copia  dei  dati
relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

        
      
          

            Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
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                              Art. 100.
                Piano di sicurezza e di coordinamento

  1.  Il  piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate   alla   complessita'  dell'opera  da  realizzare  ed  alle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire
o  ridurre  i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi  i  rischi  particolari  di  cui all'allegato XI, nonche' la
stima  dei  costi  di  cui  al  punto 4 dell'allegato XV. Il piano di
sicurezza e coordinamento (PSC) e' corredato da tavole esplicative di
progetto,  relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno
una   planimetria   sull'organizzazione   del   cantiere  e,  ove  la
particolarita'  dell'opera  lo  richieda,  una  tavola  tecnica sugli
scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e
l'indicazione  della  stima  dei  costi della sicurezza sono definiti
all'allegato XV.
  2.  Il  piano  di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del
contratto di appalto.
  3.  I  datori  di  lavoro  delle  imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi  sono  tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al
comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
  4.   I   datori  di  lavoro  delle  imprese  esecutrici  mettono  a
disposizione  dei  rappresentanti per la sicurezza copia del piano di
sicurezza  e  di  coordinamento  e  del  piano operativo di sicurezza
almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
  5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta' di presentare al
coordinatore  per  l'esecuzione  proposte di integrazione al piano di
sicurezza  e  di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire
la  sicurezza  nel  cantiere  sulla base della propria esperienza. In
nessun  caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche
o adeguamento dei prezzi pattuiti.
  6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori
la  cui  esecuzione  immediata  e' necessaria per prevenire incidenti
imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.