Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

          

        
                              Art. 201.
           Valori limite di esposizione e valori d'azione

  1. Ai  fini  del  presente  capo,  si definiscono i seguenti valori
limite di esposizione e valori di azione.
  a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
    1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo  di  riferimento  di  8  ore,  e' fissato a 5 m/s2; mentre su
periodi brevi e' pari a 20 m/s2;
    2)  il  valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento  di  8  ore,  che  fa scattare l'azione, e' fissato a 2,5
m/s2.
  b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
    1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo  di  riferimento  di  8 ore, e' fissato a 1,0 m/s2; mentre su
periodi brevi e' pari a 1,5 m/s2;
    2)  il  valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.
  2.  Nel caso di variabilita' del livello di esposizione giornaliero
va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

        
      
          

            Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

          

        
                              Art. 202.
                       Valutazione dei rischi

  1. Nell'ambito  di  quanto previsto dall'articolo 181, il datore di
lavoro  valuta  e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni
meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
  2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere
valutato   mediante   l'osservazione   delle   condizioni  di  lavoro
specifiche   e  il  riferimento  ad  appropriate  informazioni  sulla
probabile  entita'  delle  vibrazioni per le attrezzature o i tipi di
attrezzature  nelle  particolari  condizioni di uso reperibili presso
banche  dati  dell'ISPESL  o  delle regioni o, in loro assenza, dalle
informazioni  fornite  in materia dal costruttore delle attrezzature.
Questa   operazione  va  distinta  dalla  misurazione,  che  richiede
l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata
e che resta comunque il metodo di riferimento.
  3.  L'esposizione  dei  lavoratori  alle  vibrazioni  trasmesse  al
sistema mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni
di cui all'allegato XXXV, parte A.
  4.  L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo
intero  e'  valutata  o  misurata  in  base  alle disposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte B.
  5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
    a) il  livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa
ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
    b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati
nell'articolo 201;
    c) gli  eventuali  effetti  sulla  salute  e  sulla sicurezza dei
lavoratori  particolarmente  sensibili  al  rischio  con  particolare
riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
    d) gli  eventuali  effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei
lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
    e) le  informazioni  fornite dal costruttore dell'attrezzatura di
lavoro;
    f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre
i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
    g) il  prolungamento  del  periodo  di  esposizione  a vibrazioni
trasmesse  al  corpo intero al di la' delle ore lavorative, in locali
di cui e' responsabile;
    h) condizioni  di  lavoro particolari, come le basse temperature,
il  bagnato,  l'elevata umidita' o il sovraccarico biomeccanico degli
arti superiori e del rachide;
    i) informazioni  raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese,
per   quanto   possibile,   quelle   reperibili   nella   letteratura
scientifica.

        
      
          

            Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

          

        
                              Art. 203.
                 Misure di prevenzione e protezione

  1. Fermo  restando  quanto previsto nell'articolo 182, in base alla
valutazione  dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati
i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma
di  misure  tecniche  o  organizzative,  volte  a  ridurre  al minimo
l'esposizione   e   i  rischi  che  ne  conseguono,  considerando  in
particolare quanto segue:
    a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a
vibrazioni meccaniche;
    b) la  scelta  di  attrezzature  di lavoro adeguate concepite nel
rispetto  dei  principi  ergonomici e che producono, tenuto conto del
lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
    c) la  fornitura  di attrezzature accessorie per ridurre i rischi
di  lesioni  provocate  dalle  vibrazioni, quali sedili che attenuano
efficacemente  le  vibrazioni  trasmesse al corpo intero e maniglie o
guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
    d) adeguati  programmi  di  manutenzione  delle  attrezzature  di
lavoro,  del  luogo  di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei
DPI;
    e) la  progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di
lavoro;
    f) l'adeguata  informazione  e formazione dei lavoratori sull'uso
corretto  e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da
ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
    g) la     limitazione     della    durata    e    dell'intensita'
dell'esposizione;
    h) l'organizzazione  di orari di lavoro appropriati, con adeguati
periodi di riposo;
    i) la  fornitura,  ai  lavoratori  esposti,  di  indumenti per la
protezione dal freddo e dall'umidita'.
  2.   Se,  nonostante  le  misure  adottate,  il  valore  limite  di
esposizione  e'  stato  superato,  il  datore di lavoro prende misure
immediate  per  riportare  l'esposizione  al di sotto di tale valore,
individua  le  cause  del  superamento  e  adatta, di conseguenza, le
misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.

        
      
          

            Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

          

        
                              Art. 204.
                       Sorveglianza sanitaria

  1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori
d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza
viene  effettuata  periodicamente,  di  norma  una volta l'anno o con
periodicita'  diversa  decisa  dal  medico  competente  con  adeguata
motivazione  riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa
nota  ai  rappresentanti  per la sicurezza dei lavoratori in funzione
della   valutazione   del   rischio.   L'organo   di  vigilanza,  con
provvedimento  motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
  2.  I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi' sottoposti alla
sorveglianza  sanitaria  quando,  secondo  il  medico  competente, si
verificano  una  o  piu' delle seguenti condizioni: l'esposizione dei
lavoratori   alle   vibrazioni   e'   tale   da   rendere   possibile
l'individuazione  di  un  nesso  tra l'esposizione in questione e una
malattia  identificabile  o  ad  effetti  nocivi  per la salute ed e'
probabile   che  la  malattia  o  gli  effetti  sopraggiungano  nelle
particolari  condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche
sperimentate  che consentono di individuare la malattia o gli effetti
nocivi per la salute.

        
      
          

            Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

          

        
                              Art. 205.
                               Deroghe

  1. Nei  settori  della  navigazione marittima e aerea, il datore di
lavoro,  in  circostanze debitamente giustificate, puo' richiedere la
deroga,  limitatamente  al  rispetto dei valori limite di esposizione
per  il  corpo  intero  qualora,  tenuto  conto della tecnica e delle
caratteristiche  specifiche  dei  luoghi di lavoro, non sia possibile
rispettare  tale  valore  limite  nonostante  le  misure  tecniche  e
organizzative messe in atto.
  2.  Nel  caso  di  attivita'  lavorative in cui l'esposizione di un
lavoratore  a  vibrazioni  meccaniche  e'  abitualmente  inferiore ai
valori  di  azione, ma puo' occasionalmente superare il valore limite
di  esposizione,  il  datore  di  lavoro puo' richiedere la deroga al
rispetto   dei  valori  limite  a  condizione  che  il  valore  medio
dell'esposizione  calcolata  su un periodo di 40 ore sia inferiore al
valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i
rischi  derivanti  dal  tipo  di  esposizione  cui  e'  sottoposto il
lavoratore   sono   inferiori  a  quelli  derivanti  dal  livello  di
esposizione corrispondente al valore limite.
  3.  Le  deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo
massimo  di  quattro  anni, dall'organo di vigilanza territorialmente
competente  che provvede anche a darne comunicazione, specificando le
ragioni  e  le  circostanze che hanno consentito la concessione delle
stesse,  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale. Le
deroghe  sono  rinnovabili  e  possono essere revocate quando vengono
meno le circostanze che le hanno giustificate.
  4.  La  concessione  delle  deroghe  di  cui  ai  commi 1  e  2  e'
condizionata  all'intensificazione  della sorveglianza sanitaria e da
condizioni   che   garantiscano,   tenuto   conto  delle  particolari
circostanze,  che  i  rischi  derivanti  siano  ridotti al minimo. Il
datore  di  lavoro  assicura  l'intensificazione  della  sorveglianza
sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
  5.  Il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale trasmette
ogni  quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto
dal  quale  emergano  circostanze  e motivi delle deroghe concesse ai
sensi del presente articolo.

        
      
          

            Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici

          

        
                              Art. 206.
                        Campo di applicazione

  1. Il  presente capo determina i requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione  ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come
definiti   dall'articolo 207,  durante  il  lavoro.  Le  disposizioni
riguardano  la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori  dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel
corpo  umano  derivanti  dalla  circolazione  di  correnti  indotte e
dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto.
  2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti
a  lungo  termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori
in tensione.

        
      
          

            Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici

          

        
                              Art. 207.
                             Definizioni

  1. Agli  effetti  delle disposizioni del presente capo si intendono
per:
    a) campi   elettromagnetici:  campi  magnetici  statici  e  campi
elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici  variabili  nel  tempo di
frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
    b) valori  limite  di esposizione: limiti all'esposizione a campi
elettromagnetici  che  sono  basati  direttamente sugli effetti sulla
salute  accertati  e  su  considerazioni  biologiche.  Il rispetto di
questi   limiti   garantisce   che  i  lavoratori  esposti  ai  campi
elettromagnetici  sono  protetti  contro  tutti  gli effetti nocivi a
breve termine per la salute conosciuti;
    c) valori   di   azione:  l'entita'  dei  parametri  direttamente
misurabili, espressi in termini di intensita' di campo elettrico (E),
intensita' di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densita'
di  potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o piu' delle
misure  specificate  nel  presente capo. Il rispetto di questi valori
assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

        
      
          

            Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici

          

        
                              Art. 208.
           Valori limite di esposizione e valori d'azione

  1. I  valori  limite  di  esposizione  sono riportati nell'allegato
XXXVI, lettera A, tabella 1.
  2.  I  valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera
B, tabella 2.

        
      
          

            Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici

          

        
                              Art. 209.
      Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

  1. Nell'ambito    della    valutazione    dei    rischi    di   cui
all'articolo 181,  il  datore  di lavoro valuta e, quando necessario,
misura  o  calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono
esposti  i  lavoratori.  La  valutazione, la misurazione e il calcolo
devono   essere   effettuati   in   conformita'  alle  norme  europee
standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(CENELEC).  Finche'  le citate norme non avranno contemplato tutte le
pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione
e  calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici,
il  datore  di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od
emanate  dalla  Commissione  consultiva permanente per la prevenzione
degli  infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle
del   Comitato  Elettrotecnico  Italiano  (CEI),  tenendo  conto,  se
necessario,  dei  livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle
attrezzature.
  2.   A   seguito   della   valutazione   dei   livelli   dei  campi
elettromagnetici   effettuata  in  conformita'  al  comma 1,  qualora
risulti   che   siano   superati   i   valori   di   azione   di  cui
all'articolo 208,  il  datore  di lavoro valuta e, quando necessario,
calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.
  3.  La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e
2  non  devono  necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro
accessibili  al  pubblico,  purche'  si  sia  gia'  proceduto  ad una
valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione
dell'esposizione  della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz
a  300  GHz  e  risultino  rispettate per i lavoratori le restrizioni
previste   dalla   raccomandazione  1999/519/CE  del  Consiglio,  del
12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
  4.    Nell'ambito    della   valutazione   del   rischio   di   cui
all'articolo 181,  il  datore di lavoro presta particolare attenzione
ai seguenti elementi:
    a) il  livello,  lo  spettro  di  frequenza,  la durata e il tipo
dell'esposizione;
    b) i  valori  limite  di  esposizione e i valori di azione di cui
all'articolo 208;
    c) tutti   gli   effetti  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
    d) qualsiasi effetto indiretto quale:
      1)   interferenza   con   attrezzature   e  dispositivi  medici
elettronici   (compresi  stimolatori  cardiaci  e  altri  dispositivi
impiantati);
      2)  rischio  propulsivo  di  oggetti  ferromagnetici  in  campi
magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
      3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
      4)  incendi  ed  esplosioni  dovuti all'accensione di materiali
infiammabili  provocata  da  scintille  prodotte  da  campi  indotti,
correnti di contatto o scariche elettriche;
    e) l'esistenza  di  attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
    f) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare
i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
    g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso
della  sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in
pubblicazioni scientifiche;
    h) sorgenti multiple di esposizione;
    i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
  5.  Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di
cui    all'articolo 28   precisa   le   misure   adottate,   previste
dall'articolo 210.

        
                    Nota all'art. 209:
              - Il   testo   della  raccomandazione  1999/519/CE  del
          Consiglio,  del  12 luglio  1999  relativa alla limitazione
          dell'esposizione     della     popolazione     ai     campi
          elettromagnetici  da  0  Hz  a 300 GHz, e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 199.

        
      
          

            Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici

          

        
                              Art. 210.
                 Misure di prevenzione e protezione

  1. A  seguito  della  valutazione dei rischi, qualora risulti che i
valori  di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore di
lavoro,    a   meno   che   la   valutazione   effettuata   a   norma
dell'articolo 209,   comma 2,   dimostri   che  i  valori  limite  di
esposizione  non  sono  superati  e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che
comprenda   misure   tecniche  e  organizzative  intese  a  prevenire
esposizioni  superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto
in particolare:
    a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione
ai campi elettromagnetici;
    b) della    scelta    di    attrezzature   che   emettano   campi
elettromagnetici  di intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro da
svolgere;
    c) delle  misure  tecniche  per  ridurre  l'emissione  dei  campi
elettromagnetici,  incluso  se  necessario  l'uso  di  dispositivi di
sicurezza,  schermature  o di analoghi meccanismi di protezione della
salute;
    d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
    e) della  progettazione  e  della  struttura  dei  luoghi e delle
postazioni di lavoro;
    f) della    limitazione    della    durata    e   dell'intensita'
dell'esposizione;
    g) della  disponibilita'  di  adeguati  dispositivi di protezione
individuale.
  2.  I  luoghi  di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a
campi  elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere
indicati  con  un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel
caso  che  dalla  valutazione  effettuata  a norma dell'articolo 209,
comma 2,  il  datore  di  lavoro  dimostri  che  i  valori  limite di
esposizione  non  sono  superati  e che possono essere esclusi rischi
relativi  alla  sicurezza.  Dette  aree  sono  inoltre identificate e
l'accesso  alle  stesse  e'  limitato  laddove  cio' sia tecnicamente
possibile  e  sussista il rischio di un superamento dei valori limite
di esposizione.
  3.  In  nessun  caso  i  lavoratori  devono essere esposti a valori
superiori  ai  valori  limite di esposizione. Allorche', nonostante i
provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente
capo, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di
lavoro  adotta  misure  immediate  per  riportare l'esposizione al di
sotto  dei  valori  limite  di  esposizione,  individua  le cause del
superamento  dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza
le   misure   di  protezione  e  prevenzione  per  evitare  un  nuovo
superamento.
  4.  A  norma  dell'articolo 209,  comma 4, lettera c), il datore di
lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei
lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.

        
      
          

            Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici

          

        
                              Art. 211.
                       Sorveglianza sanitaria

  1. La  sorveglianza  sanitaria  viene effettuata periodicamente, di
norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico
competente  con  particolare  riguardo  ai lavoratori particolarmente
sensibili  al  rischio  di  cui  all'articolo  183,  tenuto conto dei
risultati  della  valutazione  dei  rischi  trasmessi  dal  datore di
lavoro.  L'organo  di  vigilanza,  con  provvedimento  motivato, puo'
disporre  contenuti  e  periodicita'  diversi  da  quelli forniti dal
medico competente.
  2.  Fermo  restando  il  rispetto di quanto stabilito dall'articolo
182,  sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori
per  i  quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di
azione di cui all'articolo 208, comma 2.

        
      
          

            Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici

          

        
                              Art. 212.
                             Linee guida

  1. Il    Ministero   della   salute,   avvalendosi   degli   organi
tecnico-scientifici  del  Servizio  sanitario  nazionale,  sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per
l'applicazione    del   presente   capo   nello   specifico   settore
dell'utilizzo  in  ambito  sanitario  delle attrezzature di risonanza
magnetica.

        
      
          

            Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali

          

        
                              Art. 213.
                        Campo di applicazione

  1. Il  presente  capo  stabilisce prescrizioni minime di protezione
dei  lavoratori  contro  i  rischi  per  la salute e la sicurezza che
possono    derivare,   dall'esposizione   alle   radiazioni   ottiche
artificiali  durante  il  lavoro  con  particolare riguardo ai rischi
dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

        
      
          

            Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali

          

        
                              Art. 214.
                             Definizioni

  1. Agli  effetti  delle disposizioni del presente capo si intendono
per:
    a) radiazioni  ottiche:  tutte  le  radiazioni  elettromagnetiche
nella  gamma  di  lunghezza  d'onda  compresa  tra 100 ¯Fm e 1 mm. Lo
spettro   delle   radiazioni   ottiche  si  suddivide  in  radiazioni
ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:
      1)  radiazioni  ultraviolette:  radiazioni  ottiche a lunghezza
d'onda  compresa  tra  100 e 400 ¯Fm. La banda degli ultravioletti e'
suddivisa  in  UVA  (315-400  ¯Fm),  UVB (280-315 ¯Fm) e UVC (100-280
¯Fm);
      2)  radiazioni  visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda
compresa tra 380 e 780 ¯Fm;
      3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda
compresa tra 780 ¯Fm e 1 mm. La regione degli infrarossi e' suddivisa
in IRA (780-1400 ¯Fm), IRB (1400-3000 ¯Fm) e IRC (3000 ¯Fm-1 mm);
    b) laser  (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di
radiazione):  qualsiasi  dispositivo al quale si possa far produrre o
amplificare  le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze
d'onda  delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di
emissione stimolata controllata;
    c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;
    d) radiazione  non  coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa
dalla radiazione laser;
    e) valori  limite  di  esposizione:  limiti  di  esposizione alle
radiazioni  ottiche  che sono basati direttamente sugli effetti sulla
salute  accertati  e  su  considerazioni  biologiche.  Il rispetto di
questi   limiti  garantisce  che  i  lavoratori  esposti  a  sorgenti
artificiali  di  radiazioni  ottiche  siano protetti contro tutti gli
effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;
    f) irradianza  (E)  o  densita'  di  potenza: la potenza radiante
incidente  per  unita'  di area su una superficie espressa in watt su
metro quadrato (W m-2);
    g) esposizione  radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza
espresso in joule su metro quadrato (J m-2);
    h) radianza  (L):  il  flusso  radiante  o  la potenza per unita'
d'angolo  solido  per unita' di superficie, espressa in watt su metro
quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);
    i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e
radianza alle quali e' esposto un lavoratore.

        
      
          

            Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali

          

        
                              Art. 215.
                    Valori limite di esposizione

  1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono
riportati nell'allegato XXXVII, parte I.
  2.  I  valori  limite  di  esposizione per le radiazioni laser sono
riportati nell'allegato XXXVII, parte II.

        
      
          

            Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali

          

        
                              Art. 216.
      Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

  1. Nell'ambito    della    valutazione    dei    rischi    di   cui
all'articolo 181,  il  datore  di lavoro valuta e, quando necessario,
misura  e/o  calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono
essere   esposti   i   lavoratori.   La   metodologia  seguita  nella
valutazione,  nella  misurazione  e/o  nel  calcolo rispetta le norme
della  Commissione  elettrotecnica  internazionale  (IEC), per quanto
riguarda  le  radiazioni  laser, le raccomandazioni della Commissione
internazionale  per  l'illuminazione  (CIE) e del Comitato europeo di
normazione  (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle
situazioni   di  esposizione  che  esulano  dalle  suddette  norme  e
raccomandazioni,  fino  a  quando  non  saranno  disponibili  norme e
raccomandazioni  adeguate  dell'Unione  europea,  il datore di lavoro
adotta  le  specifiche  linee  guida  individuate  od  emanate  dalla
Commissione  consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e  per  l'igiene  del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o
internazionali   scientificamente   fondate.   In  tutti  i  casi  di
esposizione,  la  valutazione  tiene  conto  dei  dati  indicati  dai
fabbricanti   delle   attrezzature,   se  contemplate  da  pertinenti
direttive comunitarie di prodotto.
  2.  Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi,
presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
    a) il   livello,  la  gamma  di  lunghezze  d'onda  e  la  durata
dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
    b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
    c) qualsiasi   effetto   sulla   salute  e  sulla  sicurezza  dei
lavoratori   appartenenti   a  gruppi  particolarmente  sensibili  al
rischio;
    d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori  risultante  dalle  interazioni sul posto di lavoro tra le
radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
    e) qualsiasi  effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le
esplosioni o il fuoco;
    f) l'esistenza  di  attrezzature di lavoro alternative progettate
per   ridurre  i  livelli  di  esposizione  alle  radiazioni  ottiche
artificiali;
    g) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare
i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
    h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso
della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
    i) sorgenti  multiple  di  esposizione  alle  radiazioni  ottiche
artificiali;
    l) una  classificazione  dei  laser  stabilita conformemente alla
pertinente  norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali
che  possono  arrecare danni simili a quelli di un laser della classe
3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
    m) le  informazioni  fornite  dai  fabbricanti  delle sorgenti di
radiazioni  ottiche  e  delle  relative  attrezzature  di  lavoro  in
conformita' delle pertinenti direttive comunitarie.
  3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve
precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.

        
      
          

            Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali

          

        
                              Art. 217.
       Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

  1. Se  la  valutazione  dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a),  mette  in  evidenza  che  i  valori limite d'esposizione
possono  essere  superati,  il  datore di lavoro definisce e attua un
programma  d'azione  che  comprende misure tecniche e/o organizzative
destinate  ad  evitare  che  l'esposizione  superi  i  valori limite,
tenendo conto in particolare:
    a) di   altri   metodi   di  lavoro  che  comportano  una  minore
esposizione alle radiazioni ottiche;
    b) della  scelta  di  attrezzature  che  emettano meno radiazioni
ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
    c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni
ottiche,   incluso,   quando  necessario,  l'uso  di  dispositivi  di
sicurezza,  schermatura  o  analoghi  meccanismi  di protezione della
salute;
    d) degli  opportuni  programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
    e) della  progettazione  e  della  struttura  dei  luoghi e delle
postazioni di lavoro;
    f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;
    g) della  disponibilita'  di  adeguati  dispositivi di protezione
individuale;
    h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
  2.  In  base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i
luoghi  di  lavoro  in  cui  i lavoratori potrebbero essere esposti a
livelli  di radiazioni ottiche che superino i valori di azione devono
essere  indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre
identificate  e  l'accesso  alle stesse e' limitato, laddove cio' sia
tecnicamente possibile.
  3.  Il  datore  di  lavoro  adatta  le  misure  di  cui al presente
articolo alle   esigenze   dei   lavoratori   appartenenti  a  gruppi
particolarmente sensibili al rischio.

        
      
          

            Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali

          

        
                              Art. 218.
                       Sorveglianza sanitaria

  1. La  sorveglianza  sanitaria  viene effettuata periodicamente, di
norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico
competente  con  particolare  riguardo  ai lavoratori particolarmente
sensibili  al  rischio,  tenuto conto dei risultati della valutazione
dei  rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria
e' effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente
effetti  negativi  per  la  salute, nonche' prevenire effetti a lungo
termine  negativi  per  la  salute  e  rischi  di  malattie  croniche
derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.
  2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182
e  di  quanto  previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a
controllo   medico  i  lavoratori  per  i  quali  e'  stata  rilevata
un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.
  3.  Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati
effetti nocivi sulla salute:
    a) il  medico o altra persona debitamente qualificata comunica al
lavoratore  i  risultati  che  lo riguardano. Il lavoratore riceve in
particolare   le  informazioni  e  i  pareri  relativi  al  controllo
sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;
    b) il datore di lavoro e' informato di tutti i dati significativi
emersi   dalla  sorveglianza  sanitaria  tenendo  conto  del  segreto
professionale.

        
      
          

            Capo VI
Sanzioni

          

        
                              Art. 219.
       Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

  1. Il  datore  di  lavoro e' punito con l'arresto da quattro a otto
mesi  o  con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli
articoli 181,  comma 2,  190,  commi 1  e  5,  209, commi 1 e 5, 216,
comma 1.
  2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
    a) con  arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a
4.000  euro  per la violazione degli articoli 182, comma 2, 184, 185,
190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 197, comma 3, 202,
203, 205, comma 4, 209, commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217, comma 1;
    b) con  l'arresto  da  due a quattro mesi o con l'ammenda da euro
1.000 a euro 4.500 per la violazione degli articoli 210, commi 2 e 3,
e 217, commi 2 e 3.

        
      
          

            Capo VI
Sanzioni

          

        
                              Art. 220.
               Sanzioni a carico del medico competente

  1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino tre mesi o con
l'ammenda  da  euro  1.000  a  euro  4.000  per  la  violazione degli
articoli 185 e 186.

        
      
          

            Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici

          

        
                              Art. 221.
                        Campo di applicazione

  1.  Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione
dei  lavoratori  contro  i  rischi  per  la salute e la sicurezza che
derivano,  o  possono  derivare,  dagli  effetti  di  agenti  chimici
presenti  sul  luogo  di  lavoro  o  come risultato di ogni attivita'
lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
  2.  I  requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti
gli  agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro,
fatte  salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali
valgono  provvedimenti  di  protezione  radiologica regolamentati dal
decreto   legislativo   del  17 marzo  1995,  n.  230,  e  successive
modificazioni.
  3.  Le  disposizioni  del  presente  capo  si applicano altresi' al
trasporto  di  agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni
specifiche  contenute  nei  decreti  ministeriali  4 settembre  1996,
15 maggio   1997,   28 settembre   1999  e  nel  decreto  legislativo
13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice
IBC  e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva
93/75/CEE,  del  Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni
dell'accordo  europeo  relativo  al trasporto internazionale di merci
pericolose  per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il
trasporto   delle   sostanze   pericolose   sul  Reno  (ADNR),  quali
incorporate  nella  normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche
per  il  trasporto  sicuro  di merci pericolose emanate alla data del
25 maggio 1998.
  4.  Le  disposizioni  del  presente  capo  non  si  applicano  alle
attivita' comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate
dalle norme contenute al capo III del presente titolo.

        
                    Note all'art. 221:
              - Per il testo del decreto legislativo n. 230 del 1995,
          si veda nota all'art. 180.
              - Il  testo  del decreto ministeriale 4 settembre 1996,
          (Attuazione   della   direttiva   94/55/CE   del  Consiglio
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati  membri  relative al trasporto di merci pericolose su
          strada),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre
          1996, n. 282, supplemento ordinario .
              - Il  testo  del  decreto  ministeriale  15 maggio 1997
          (Attuazione   della   direttiva   96/86/CE   del  Consiglio
          dell'Unione  europea  che  adegua  al  progresso tecnico la
          direttiva 94/55/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          4 giugno 1997, n. 128, supplemento ordinario.
              - Il  testo  del decreto ministeriale 28 settembre 1999
          (Attuazione  della  direttiva  1999/47/CE della Commissione
          dell'Unione  europea,  che  adegua  per la seconda volta al
          progresso  tecnico  la  direttiva  94/55/CE), e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   22 ottobre   1999,  n.  249,
          supplemento ordinario.
              - Il  testo del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.
          41 (Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative
          al   trasporto   di  merci  pericolose  per  ferrovia),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 febbraio 1999, n.
          48, supplemento ordinario .
              - Il  testo  del'art.  2  della direttiva 93/75/CEE del
          13 settembre  1993,  Direttiva  del Consiglio relativa alle
          condizioni  minime  necessarie  per le navi dirette a porti
          marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano
          merci pericolose o inquinanti, e' il seguente:
              «Art.   2.  -  Ai  fini  della  presente  direttiva  si
          intendono per:
                a) «operatore»:  il  proprietario,  il  noleggiatore,
          l'imprenditore o l'agente marittimo della nave;
                b) «nave»:  qualsiasi  nave  da  carico,  petroliera,
          chimichiera o gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto
          della  Comunita'  o  che  ne  esce  e  che  trasporta merci
          pericolose o inquinanti, alla rinfusa o in colli;
                c) «merci  pericolose»: quelle merci classificate nel
          codice  IMDG,  inclusi  i materiali radioattivi di cui alla
          raccolta INF; nel capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo
          19 del codice IGC;
                d) «merci inquinanti»:
                  - idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL,
          allegato 1,
                  - sostanze  liquide  nocive, secondo la definizione
          della MARPOL, allegato 2,
                  - sostanze  dannose,  secondo  la definizione della
          MARPOL, allegato 3;
                e) «Marpol  73/78»: la convenzione internazionale del
          1973  per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi,
          nella versione modificata dal protocollo del 1978, di volta
          in volta in vigore;
                f) «Codice  IMDG»: il codice marittimo internazionale
          per  il trasporto delle merci pericolose, di volta in volta
          vigente;
                g) «Codice  IBC»: il codice internazionale IMO per la
          costruzione  e le dotazioni delle navi adibite al trasporto
          alla  rinfusa  di  prodotti chimici pericolosi, di volta in
          volta vigente;
                h) «Codice  IGC»: il codice internazionale IMO per la
          costruzione  e le dotazioni delle navi adibite al trasporto
          alla rinfusa di gas liquefatti, di volta in volta vigente;
                i) «raccolta INF»: il corpus delle norme di sicurezza
          IMO per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di
          plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo
          di navi, di volta in volta vigente;
                j) «risoluzione   IMO   A.851(20)»:   la  risoluzione
          851(20)   dell'Organizzazione   marittima   internazionale,
          adottata  dall'assemblea  nella 20ª sessione il 27 novembre
          1997,  avente  per  titolo  «General  princi-ples  for ship
          reporting   systems   and   ship   reporting  requirements,
          including  guidelines  for  reporting  incidents  involving
          dangerous   goods,   harmful   substances   and/or   marine
          pollutants»  (Principi  generali  dei sistemi di notifica e
          norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti per
          la  notifica  di  sinistri  in  cui  sono  coinvolte  merci
          pericolose,  sostanze  nocive  e/o  sostanze inquinanti per
          l'ambiente marino);
                k) «autorita'   competenti»:   le   autorita'   e  le
          organizzazioni   designate  dagli  Stati  membri  ai  sensi
          dell'art. 3;
                l) «spedizioniere/caricatore»:  una  persona  che  ha
          stipulato  un contratto per il trasporto di merci via mare,
          o  la  persona  nel cui nome o per conto della quale, viene
          stipulato il contratto.».

        
      
          

            Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici

          

        
                              Art. 222.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente capo si intende per:
    a) agenti  chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da
soli   sia  nei  loro  miscugli,  allo  stato  naturale  o  ottenuti,
utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante
qualsiasi  attivita' lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente
o no e siano immessi o no sul mercato;
    b) agenti chimici pericolosi:
      1)  agenti  chimici  classificati  come  sostanze pericolose ai
sensi  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni,  nonche'  gli  agenti  che corrispondono ai criteri di
classificazione  come sostanze pericolose di cui al predetto decreto.
Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
      2)  agenti  chimici  classificati  come preparati pericolosi ai
sensi  del  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, e successive
modificazioni,  nonche'  gli  agenti  che  rispondono  ai  criteri di
classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto.
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
      3)  agenti  chimici  che,  pur non essendo classifi-cabili come
pericolosi,  in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio
per  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  a  causa  di loro
proprieta'  chimico-fisiche,  chimiche o tossicologiche e del modo in
cui  sono  utilizzati  o  presenti  sul luogo di lavoro, compresi gli
agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione
professionale;
    c) attivita'  che  comporta  la  presenza di agenti chimici: ogni
attivita'  lavorativa  in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne
prevede  l'utilizzo,  in  ogni  tipo  di  procedimento,  compresi  la
produzione,  la  manipolazione,  l'immagazzinamento,  il  trasporto o
l'eliminazione  e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale
attivita' lavorativa;
    d) valore   limite   di   esposizione   professionale:   se   non
diversamente   specificato,  il  limite  della  concentrazione  media
ponderata  nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della
zona  di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato
periodo  di  riferimento; un primo elenco di tali valori e' riportato
nell'allegato XXXVIII;
    e) valore  limite  biologico:  il limite della concentrazione del
relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell'appropriato  mezzo  biologico; un primo elenco di tali valori e'
riportato nell'allegato XXXIX;
    f) sorveglianza  sanitaria:  la valutazione dello stato di salute
del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici
sul luogo di lavoro;
    g) pericolo:  la  proprieta'  intrinseca  di un agente chimico di
poter produrre effetti nocivi;
    h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo
nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

        
                    Note all'art. 222:
              - Il  testo del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
          52   (Attuazione   della  direttiva  92/32/CEE  concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze   pericolose),   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58, supplemento ordinario.
              - Il testo del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65
          (Attuazione  della  direttiva  1999/45/CE e della direttiva
          2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
          all'etichettatura  dei preparati pericolosi), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, supplemento
          ordinario .

        
      
          

            Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici

          

        
                              Art. 223.
                       Valutazione dei rischi

  1.  Nella  valutazione  di cui all'articolo 28, il datore di lavoro
determina,  preliminarmente  l'eventuale  presenza  di agenti chimici
pericolosi  sul  luogo  di  lavoro  e  valuta  anche  i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali
agenti, prendendo in considerazione in particolare:
    a) le loro proprieta' pericolose;
    b) le  informazioni  sulla  salute  e  sicurezza  comunicate  dal
responsabile  dell'immissione  sul mercato tramite la relativa scheda
di  sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio
1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
    c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
    d) le  circostanze  in  cui viene svolto il lavoro in presenza di
tali agenti, compresa la quantita' degli stessi;
    e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite
biologici; di cui un primo elenco e' riportato negli allegati XXXVIII
e XXXIX;
    f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da
adottare;
    g) se  disponibili,  le conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza sanitaria gia' intraprese.
  2.  Nella  valutazione  dei rischi il datore di lavoro indica quali
misure   sono  state  adottate  ai  sensi  dell'articolo 224  e,  ove
applicabile,  dell'articolo 225.  Nella  valutazione  medesima devono
essere  incluse  le  attivita',  ivi  compresa  la  manutenzione e la
pulizia,  per  le  quali  e'  prevedibile la possibilita' di notevole
esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi
per  la  salute  e  la  sicurezza,  anche dopo l'adozione di tutte le
misure tecniche.
  3.  Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione a
piu'  agenti  chimici  pericolosi,  i rischi sono valutati in base al
rischio  che  comporta  la  combinazione  di  tutti i suddetti agenti
chimici.
  4.   Fermo   restando   quanto  previsto  dai  decreti  legislativi
3 febbraio  1997,  n.  52,  e  14 marzo  2003,  n.  65,  e successive
modificazioni,  il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti
chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente
tutte   le   ulteriori   informazioni   necessarie  per  la  completa
valutazione del rischio.
  5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che
la  natura  e  l'entita'  dei  rischi connessi con gli agenti chimici
pericolosi    rendono   non   necessaria   un'ulteriore   valutazione
maggiormente dettagliata dei rischi.
  6.  Nel  caso  di  un'attivita'  nuova  che comporti la presenza di
agenti  chimici  pericolosi,  la  valutazione  dei  rischi  che  essa
presenta  e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte
preventivamente.  Tale  attivita'  comincia  solo  dopo  che  si  sia
proceduto   alla   valutazione   dei   rischi  che  essa  presenta  e
all'attuazione delle misure di prevenzione.
  7.  Il  datore  di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e,
comunque,  in  occasione  di notevoli mutamenti che potrebbero averla
resa  superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne
mostrino la necessita'.

        
                    Nota all'art. 223:
              - Per il testo dei decreti legislativi n. 52 del 1997 e
          n. 65 del 2003, si veda nota all'art. 222.
                      Note agli articoli 227, 234 e 239:

              - Per il testo dei decreti legislativi n. 52 del 1997 e
          n. 65 del 2003, si veda nota all'art. 222.

        
      
          

            Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici

          

        
                              Art. 224.
      Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 15,  i  rischi
derivanti  da  agenti  chimici  pericolosi  devono essere eliminati o
ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
    a) progettazione  e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul
luogo di lavoro;
    b) fornitura  di  attrezzature  idonee  per il lavoro specifico e
relative procedure di manutenzione adeguate;
    c) riduzione  al  minimo  del  numero  di  lavoratori  che sono o
potrebbero essere esposti;
    d) riduzione   al   minimo   della   durata   e   dell'intensita'
dell'esposizione;
    e) misure igieniche adeguate;
    f) riduzione  al  minimo  della  quantita' di agenti presenti sul
luogo di lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;
    g) metodi  di  lavoro  appropriati  comprese  le disposizioni che
garantiscono  la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento
e  nel  trasporto  sul  luogo  di lavoro di agenti chimici pericolosi
nonche' dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
  2.  Se  i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in
relazione  al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e
alle  modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul
luogo  di  lavoro,  vi  e'  solo  un rischio basso per la sicurezza e
irrilevante  per  la  salute dei lavoratori e che le misure di cui al
comma 1  sono  sufficienti  a ridurre il rischio, non si applicano le
disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.

        
      
          

            Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici

          

        
                              Art. 225.
          Misure specifiche di protezione e di prevenzione

  1.   Il  datore  di  lavoro,  sulla  base  dell'attivita'  e  della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinche' il
rischio  sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la
natura  dell'attivita'  lo consenta, con altri agenti o processi che,
nelle  condizioni  di  uso,  non  sono  o sono meno pericolosi per la
salute  dei  lavoratori. Quando la natura dell'attivita' non consente
di  eliminare  il  rischio  attraverso  la  sostituzione il datore di
lavoro  garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione
delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorita':
    a) progettazione  di  appropriati processi lavorativi e controlli
tecnici, nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati;
    b) appropriate  misure  organizzative  e di protezione collettive
alla fonte del rischio;
    c) misure  di  protezione  individuali, compresi i dispositivi di
protezione  individuali,  qualora non si riesca a prevenire con altri
mezzi l'esposizione;
    d) sorveglianza   sanitaria   dei   lavoratori   a   norma  degli
articoli 229 e 230.
  2.  Salvo  che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di
un  adeguato  livello  di  prevenzione  e di protezione, il datore di
lavoro,   periodicamente   ed   ogni  qualvolta  sono  modificate  le
condizioni   che   possono  influire  sull'esposizione,  provvede  ad
effettuare  la  misurazione  degli  agenti  che possono presentare un
rischio  per  la  salute,  con  metodiche  standardizzate  di  cui e'
riportato  un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro
assenza,  con  metodiche appropriate e con particolare riferimento ai
valori   limite   di   esposizione   professionale   e   per  periodi
rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.
  3.  Quando  sia  stato  superato  un  valore  limite di esposizione
professionale  stabilito  dalla normativa vigente il datore di lavoro
identifica  e  rimuove  le cause che hanno cagionato tale superamento
dell'evento,   adottando  immediatamente  le  misure  appropriate  di
prevenzione e protezione.
  4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai
documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per
la  sicurezza  dei  lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle
misurazioni  effettuate  ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli
obblighi   conseguenti   alla   valutazione   dei   rischi   di   cui
all'articolo 223.  Sulla  base  della  valutazione  dei  rischi e dei
principi  generali  di  prevenzione e protezione, il datore di lavoro
adotta  le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle
operazioni,   compresi   l'immagazzinamento,   la   manipolazione   e
l'isolamento   di  agenti  chimici  incompatibili  fra  di  loro;  in
particolare,  il  datore  di  lavoro  previene sul luogo di lavoro la
presenza  di  concentrazioni  pericolose  di  sostanze infiammabili o
quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili.
  5.  Laddove  la  natura  dell'attivita'  lavorativa non consenta di
prevenire   sul   luogo  di  lavoro  la  presenza  di  concentrazioni
pericolose   di  sostanze  infiammabili  o  quantita'  pericolose  di
sostanze   chimicamente  instabili,  il  datore  di  lavoro  deve  in
particolare:
    a) evitare  la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar
luogo  a  incendi  ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse
che  potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze
o miscele di sostanze chimicamente instabili;
    b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative
previste  dalla  normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla
salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  in  caso  di incendio o di
esplosione  dovuti  all'accensione  di  sostanze  infiammabili, o gli
effetti   dannosi   derivanti  da  sostanze  o  miscele  di  sostanze
chimicamente instabili.
  6.  Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro
ed  adotta  sistemi  di protezione collettiva ed individuale conformi
alle   disposizioni   legislative   e  regolamentari  pertinenti,  in
particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere
potenzialmente esplosive.
  7.  Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente
controllo  degli  impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a
disposizione  sistemi  e dispositivi finalizzati alla limitazione del
rischio  di  esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle
esplosioni.
  8.  Il  datore  di  lavoro informa i lavoratori del superamento dei
valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e
delle   misure   di  prevenzione  e  protezione  adottate  e  ne  da'
comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.

        
      
          

            Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici

          

        
                              Art. 226.
          Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

  1.  Ferme  restando  le  disposizioni di cui agli articoli 43 e 44,
nonche' quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data
10 marzo  1998,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  81  del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di
proteggere  la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze
di  incidenti  o  di  emergenze  derivanti  dalla  presenza di agenti
chimici  pericolosi  sul  luogo  di  lavoro,  predispone procedure di
intervento  adeguate  da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali
misure  comprendono  esercitazioni  di  sicurezza  da  effettuarsi  a
intervalli  connessi  alla  tipologia  di  lavorazione  e  la messa a
disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
  2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta
immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare,
di   assistenza,  di  evacuazione  e  di  soccorso  e  ne  informa  i
lavoratori.  Il  datore  di lavoro adotta inoltre misure adeguate per
porre rimedio alla situazione quanto prima.
  3.  Ai  lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai
lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle
attivita'  necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi
di  protezione  individuale  ed idonee attrezzature di intervento che
devono  essere  utilizzate  sino  a  quando  persiste  la  situazione
anomala.
  4.  Il  datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare
sistemi  d'allarme  e  altri  sistemi  di comunicazione necessari per
segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
  5.  Le  misure  di  emergenza  devono  essere  contenute  nel piano
previsto  dal  decreto  di  cui  al comma 1. In particolare nel piano
vanno inserite:
    a) informazioni  preliminari  sulle  attivita'  pericolose, sugli
agenti  chimici  pericolosi,  sulle  misure per l'identificazione dei
rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi
competenti  per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le
proprie procedure e misure precauzionali;
    b) qualunque  altra informazione disponibile sui rischi specifici
derivanti  o  che  possano  derivare  dal  verificarsi di incidenti o
situazioni  di  emergenza,  comprese  le informazioni sulle procedure
elaborate in base al presente articolo.
  6.  Nel  caso  di  incidenti o di emergenza i soggetti non protetti
devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

        
      
          

            Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici

          

        
                              Art. 227.
             Informazione e formazione per i lavoratori

  1.  Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore
di  lavoro  garantisce  che  i  lavoratori  o  i  loro rappresentanti
dispongano di:
    a) dati   ottenuti   attraverso  la  valutazione  del  rischio  e
ulteriori  informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo
di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
    b) informazioni  sugli  agenti  chimici  pericolosi  presenti sul
luogo  di  lavoro,  quali  l'identita'  degli agenti, i rischi per la
sicurezza  e  la  salute,  i  relativi  valori  limite di esposizione
professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
    c) formazione  ed  informazioni su precauzioni ed azioni adeguate
da  intraprendere  per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul
luogo di lavoro;
    d) accesso   ad  ogni  scheda  dei  dati  di  sicurezza  messa  a
disposizione  dal  responsabile  dell'immissione sul mercato ai sensi
dei  decreti  legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n.
65, e successive modificazioni.
  2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
    a) fornite  in  modo  adeguato al risultato della valutazione del
rischio  di  cui  all'articolo 223. Tali  informazioni possono essere
costituite    da   comunicazioni   orali   o   dalla   formazione   e
dall'addestramento   individuali  con  il  supporto  di  informazioni
scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla
valutazione del rischio;
    b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
  3.  Laddove  i  contenitori  e le condutture per gli agenti chimici
pericolosi  utilizzati  durante il lavoro non siano contrassegnati da
segnali  di  sicurezza  in  base  a  quanto disposto dal titolo V, il
datore  di  lavoro  provvede  affinche'  la  natura del contenuto dei
contenitori  e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano
chiaramente identificabili.
  4.  Il  responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere
ai  datori  di  lavoro  tutte  le informazioni concernenti gli agenti
chimici  pericolosi  prodotti  o forniti secondo quanto stabilito dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e
successive modificazioni.

        
      
          

            Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici

          

        
                              Art. 228.
                               Divieti

  1.  Sono  vietate  la  produzione, la lavorazione e l'impiego degli
agenti chimici sul lavoro e le attivita' indicate all'allegato XL.
  2.  Il  divieto  non  si  applica  se  un  agente e' presente in un
preparato,  o  quale componente di rifiuti, purche' la concentrazione
individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso.
  3.  In  deroga  al  divieto  di  cui  al  comma 1,  possono  essere
effettuate,   previa  autorizzazione  da  rilasciarsi  ai  sensi  del
comma 5, le seguenti attivita':
    a) attivita'  a  fini  esclusivi  di  ricerca  e  sperimentazione
scientifica, ivi comprese le analisi;
    b) attivita'  volte  ad  eliminare  gli  agenti  chimici che sono
presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
    c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come
intermedi.
  4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi
di   cui   al   comma 3,   lettera c),  il  datore  di  lavoro  evita
l'esposizione  dei  lavoratori,  stabilendo che la produzione e l'uso
piu' rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in
un  sistema  chiuso  dal  quale  gli  stessi  possono  essere rimossi
soltanto  nella misura necessaria per il controllo del processo o per
la manutenzione del sistema.
  5.  Il  datore di lavoro che intende effettuare le attivita' di cui
al  comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale che la rilascia sentito il
Ministero  della  salute  e  la  regione interessata. La richiesta di
autorizzazione e' corredata dalle seguenti informazioni:
    a) i motivi della richiesta di deroga;
    b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
    c) il numero dei lavoratori addetti;
    d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi;
    e) misure  previste  per la tutela della salute e sicurezza e per
prevenire l'esposizione dei lavoratori.

        
      
          

            Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici

          

        
                              Art. 229.
                       Sorveglianza sanitaria

  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 224, comma 2, sono
sottoposti  alla  sorveglianza  sanitaria  di  cui  all'articolo 41 i
lavoratori  esposti  agli agenti chimici pericolosi per la salute che
rispondono  ai  criteri  per  la  classificazione come molto tossici,
tossici,  nocivi,  sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per
il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.
  2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
    a) prima  di  adibire  il  lavoratore  alla mansione che comporta
l'esposizione;
    b) periodicamente,  di  norma una volta l'anno o con periodicita'
diversa   decisa  dal  medico  competente  con  adeguata  motivazione
riportata  nel  documento  di  valutazione  dei rischi e resa nota ai
rappresentanti  per  la  sicurezza  dei lavoratori, in funzione della
valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
    c) all'atto  della  cessazione  del  rapporto  di lavoro. In tale
occasione   il  medico  competente  deve  fornire  al  lavoratore  le
eventuali   indicazioni   relative   alle   prescrizioni  mediche  da
osservare.
  3.  Il  monitoraggio  biologico  e'  obbligatorio  per i lavoratori
esposti  agli  agenti  per  i quali e' stato fissato un valore limite
biologico.  Dei  risultati  di  tale  monitoraggio viene informato il
lavoratore  interessato.  I  risultati di tale monitoraggio, in forma
anonima,  vengono  allegati  al documento di valutazione dei rischi e
comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
  4.  Gli  accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il
lavoratore.
  5.  Il  datore di lavoro, su parere conforme del medico competente,
adotta  misure  preventive  e  protettive  particolari  per i singoli
lavoratori   sulla  base  delle  risultanze  degli  esami  clinici  e
biologici  effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
  6.  Nel  caso  in  cui  all'atto  della  sorveglianza  sanitaria si
evidenzi,  in  un  lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in
maniera   analoga  ad  uno  stesso  agente,  l'esistenza  di  effetti
pregiudizievoli  per  la  salute  imputabili  a tale esposizione o il
superamento  di  un  valore  limite  biologico,  il medico competente
informa  individualmente  i  lavoratori  interessati  ed il datore di
lavoro.
  7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
    a) sottoporre  a revisione la valutazione dei rischi effettuata a
norma dell'articolo 223;
    b) sottoporre  a  revisione le misure predisposte per eliminare o
ridurre i rischi;
    c) tenere  conto del parere del medico competente nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
    d) prendere  le misure affinche' sia effettuata una visita medica
straordinaria  per  tutti  gli  altri  lavoratori  che  hanno  subito
un'esposizione simile.
  8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre
contenuti   e   periodicita'  della  sorveglianza  sanitaria  diversi
rispetto a quelli definiti dal medico competente.

        
      
          

            Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici

          

        
                              Art. 230.
                   Cartelle sanitarie e di rischio

  1.  Il  medico  competente,  per  ciascuno  dei  lavoratori  di cui
all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo
quanto  previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al
lavoratore   interessato   tutte   le   informazioni  previste  dalle
lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di
rischio   sono,  tra  l'altro,  indicati  i  livelli  di  esposizione
professionale  individuali  forniti  dal  Servizio  di  prevenzione e
protezione.
  2.  Su  richiesta,  e'  fornita  agli organi di vigilanza copia dei
documenti di cui al comma 1.

        
      
          

            Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici

          

        
                              Art. 231.
            Consultazione e partecipazione dei lavoratori

  1.  La  consultazione  e  partecipazione  dei lavoratori o dei loro
rappresentanti  sono  attuate  ai  sensi  delle  disposizioni  di cui
all'articolo 50.

        
      
          

            Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici

          

        
                              Art. 232.
                        Adeguamenti normativi

  1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della  salute,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  e'  istituito  senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica,   un   comitato   consultivo   per   la   determinazione  e
l'aggiornamento  dei valori limite di esposizione professionale e dei
valori  limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e'
composto  da  nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia
tossicologica  e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero
della   salute,  su  proposta  dell'Istituto  superiore  di  sanita',
dell'ISPESL  e  della  Commissione  tossicologica  nazionale,  tre in
rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in
rappresentanza  del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il  Comitato  si  avvale del supporto organizzativo e logistico della
Direzione  generale  della  tutela  delle  condizioni  di  lavoro del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  dei  Ministri  del  lavoro  e della
previdenza   sociale  e  della  salute  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome,  sentiti  il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato
di  cui  al  comma 1  e  le  parti sociali, sono recepiti i valori di
esposizione  professionale  e biologici obbligatori predisposti dalla
Commissione   europea,   sono  altresi'  stabiliti  i  valori  limite
nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti
dalla  Commissione  medesima  e sono aggiornati gli allegati XXXVIII,
XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative   e   specifiche   comunitarie  o  internazionali  e  delle
conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
  3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma 2 e' inoltre determinato il
rischio  basso  per  la  sicurezza  e  irrilevante  per la salute dei
lavoratori  di  cui  all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo,
alle  quantita'  ed  alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto
conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei
parametri di sicurezza.
  4.  Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno
o  piu'  decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della  salute,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, i parametri per
l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per
la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base
di  proposte  delle  associazioni  di  categoria dei datori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni
dei     prestatori    di    lavoro    interessate    comparativamente
rappresentative.  Scaduto  inutilmente  il termine di cui al presente
articolo,  la valutazione del rischio moderato e' comunque effettuata
dal datore di lavoro.

        
      
          

            Capo II
Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 233.
                        Campo di applicazione

  1.  Fatto  salvo  quanto previsto per le attivita' disciplinate dal
capo  III  e  per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni
previste   dal   trattato   che   istituisce   la  Comunita'  europea
dell'energia  atomica,  le  norme  del presente titolo si applicano a
tutte  le  attivita'  nelle  quali i lavoratori sono o possono essere
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attivita'
lavorativa.

        
      
          

            Capo II
Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 234.
                             Definizioni

  1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
    a) agente cancerogeno:
      1)   una   sostanza  che  risponde  ai  criteri  relativi  alla
classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi
del   decreto  legislativo  3 febbraio  1997,  n.  52,  e  successive
modificazioni;
      2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al numero
1),  quando  la  concentrazione  di una o piu' delle singole sostanze
risponde  ai  requisiti  relativi  ai limiti di concentrazione per la
classificazione  di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in
base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
      3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato
XLII, nonche' una sostanza od un preparato emessi durante un processo
previsto dall'allegato XLII;
    b) agente mutageno:
      1)   una   sostanza  che  risponde  ai  criteri  relativi  alla
classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
      2)  un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al punto
1),  quando  la  concentrazione  di una o piu' delle singole sostanze
risponde  ai  requisiti  relativi  ai limiti di concentrazione per la
classificazione  di  un  preparato  nelle categorie mutagene 1 o 2 in
base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;
    c) valore  limite: se non altrimenti specificato, il limite della
concentrazione  media,  ponderata in funzione del tempo, di un agente
cancerogeno  o  mutageno  nell'aria,  rilevabile  entro  la  zona  di
respirazione  di  un  lavoratore,  in  relazione  ad  un  periodo  di
riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 235.
                      Sostituzione e riduzione

  1.  Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente
cancerogeno   o   mutageno   sul   luogo  di  lavoro  in  particolare
sostituendolo,  se  tecnicamente  possibile,  con  una  sostanza o un
preparato  o  un  procedimento  che  nelle  condizioni  in  cui viene
utilizzato  non  risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e
la sicurezza dei lavoratori.
  2. Se non e' tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno
o  mutageno  il  datore  di lavoro provvede affinche' la produzione o
l'utilizzazione  dell'agente  cancerogeno  o  mutageno  avvenga in un
sistema chiuso purche' tecnicamente possibile.
  3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile
il  datore di lavoro provvede affinche' il livello di esposizione dei
lavoratori  sia  ridotto al piu' basso valore tecnicamente possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente
stabilito nell'allegato XLIII.

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 236.
                       Valutazione del rischio

  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo 235,  il datore di
lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni
o  mutageni,  i risultati della quale sono riportati nel documento di
cui all'articolo 17.
  2.   Detta   valutazione   tiene   conto,   in  particolare,  delle
caratteristiche  delle  lavorazioni,  della  loro durata e della loro
frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti
ovvero  utilizzati,  della loro concentrazione, della capacita' degli
stessi   di   penetrare   nell'organismo   per   le  diverse  vie  di
assorbimento,  anche  in  relazione  al loro stato di aggregazione e,
qualora  allo  stato  solido,  se in massa compatta o in scaglie o in
forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne
riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto
di  tutti  i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi
e' assorbimento cutaneo.
  3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione
di  cui  al  comma 1,  adotta  le  misure preventive e protettive del
presente  capo,  adattandole  alle  particolarita'  delle  situazioni
lavorative.
  4.    Il    documento    di   cui   all'articolo 28,   comma 2,   o
l'autocertificazione  dell'effettuazione della valutazione dei rischi
di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
    a) le attivita' lavorative che comportano la presenza di sostanze
o  preparati  cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui
all'allegato  XLII,  con  l'indicazione  dei  motivi per i quali sono
impiegati agenti cancerogeni;
    b) i  quantitativi  di  sostanze  ovvero  preparati cancerogeni o
mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurita' o
sottoprodotti;
    c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti
ad agenti cancerogeni o mutageni;
    d) l'esposizione  dei  suddetti  lavoratori,  ove nota e il grado
della stessa;
    e) le  misure  preventive  e  protettive applicate ed il tipo dei
dispositivi di protezione individuale utilizzati;
    f) le  indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti
cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come
sostituti.
  5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma 1   in   occasione   di   modifiche   del  processo  produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
  6. Il rappresentante per la sicurezza puo' richiedere i dati di cui
al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 237.
             Misure tecniche, organizzative, procedurali

  1. Il datore di lavoro:
    a) assicura,  applicando  metodi  e procedure di lavoro adeguati,
che  nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di
agenti  cancerogeni  o  mutageni  non superiori alle necessita' delle
lavorazioni  e  che  gli  agenti  cancerogeni o mutageni in attesa di
impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non
sono  accumulati  sul  luogo di lavoro in quantitativi superiori alle
necessita' predette;
    b) limita  al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o
che  possono  essere  esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche
isolando  le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati
segnali  di  avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato
fumare»,  ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi
per  motivi  connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In
dette aree e' fatto divieto di fumare;
    c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non
vi  e'  emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se cio'
non   e'   tecnicamente   possibile,   l'eliminazione   degli  agenti
cancerogeni  o  mutageni  deve  avvenire  il piu' vicino possibile al
punto  di  emissione  mediante  aspirazione localizzata, nel rispetto
dell'articolo 18,  comma 1,  lettera q).  L'ambiente  di  lavoro deve
comunque  essere  dotato  di  un  adeguato  sistema  di  ventilazione
generale;
    d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per
verificare  l'efficacia  delle  misure  di  cui alla lettera c) e per
individuare  precocemente le esposizioni anomale causate da un evento
non  prevedibile  o  da un incidente, con metodi di campionatura e di
misurazione  conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente
decreto legislativo;
    e) provvede  alla  regolare  e  sistematica  pulitura dei locali,
delle attrezzature e degli impianti;
    f) elabora   procedure  per  i  casi  di  emergenza  che  possono
comportare esposizioni elevate;
    g) assicura   che   gli   agenti   cancerogeni  o  mutageni  sono
conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
    h) assicura  che  la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello
smaltimento  degli  scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti
agenti   cancerogeni,   avvengano  in  condizioni  di  sicurezza,  in
particolare  utilizzando  contenitori  ermetici  etichettati  in modo
chiaro, netto, visibile;
    i) dispone,  su  conforme  parere  del  medico competente, misure
protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali
l'esposizione  a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi
particolarmente elevati.

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 238.
                           Misure tecniche

  1. Il datore di lavoro:
    a) assicura  che  i  lavoratori  dispongano  di  servizi igienici
appropriati ed adeguati;
    b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti
protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
    c) provvede  affinche'  i  dispositivi  di protezione individuale
siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni
utilizzazione,  provvedendo  altresi'  a  far  riparare  o sostituire
quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.
  2.   Nelle   zone  di  lavoro  di  cui  all'articolo 237,  comma 1,
lettera b),  e'  vietato  assumere cibi e bevande, fumare, conservare
cibi  destinati  al  consumo umano, usare pipette a bocca e applicare
cosmetici.

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 239.
                      Informazione e formazione

  1.  Il  datore  di  lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle
conoscenze  disponibili,  informazioni  ed istruzioni, in particolare
per quanto riguarda:
    a) gli   agenti   cancerogeni   o  mutageni  presenti  nei  cicli
lavorativi,  la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al
loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
    b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
    c) le misure igieniche da osservare;
    d) la  necessita'  di indossare e impiegare indumenti di lavoro e
protettivi  e  dispositivi  individuali  di  protezione  ed  il  loro
corretto impiego;
    e) il  modo  di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure
da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
  2.  Il  datore  di  lavoro  assicura  ai  lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
  3.  L'informazione  e  la  formazione  di  cui  ai commi 1 e 2 sono
fornite  prima  che  i  lavoratori  siano  adibiti  alle attivita' in
questione  e  vengono  ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e
comunque  ogni  qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti
che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
  4.  Il  datore di lavoro provvede inoltre affinche' gli impianti, i
contenitori,  gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni
siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I
contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi
al  disposto  dei  decreti  legislativi  3 febbraio  1997,  n.  52, e
14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 240.
                     Esposizione non prevedibile

  1.  Qualora  si  verifichino eventi non prevedibili o incidenti che
possono  comportare  un'esposizione  anomala dei lavoratori ad agenti
cancerogeni  o  mutageni,  il  datore  di  lavoro adotta quanto prima
misure  appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento
e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
  2.   I   lavoratori   devono   abbandonare   immediatamente  l'area
interessata,   cui   possono   accedere  soltanto  gli  addetti  agli
interventi   di   riparazione  ed  ad  altre  operazioni  necessarie,
indossando  idonei  indumenti  protettivi e dispositivi di protezione
delle  vie  respiratorie,  messi  a  loro  disposizione dal datore di
lavoro.  In  ogni  caso  l'uso dei dispositivi di protezione non puo'
essere  permanente  e la sua durata, per ogni lavoratore, e' limitata
al tempo strettamente necessario.
  3.  Il  datore  di  lavoro  comunica  senza  indugio  all'organo di
vigilanza  il  verificarsi  degli  eventi di cui al comma 1 indicando
analiticamente   le   misure   adottate  per  ridurre  al  minimo  le
conseguenze dannose o pericolose.

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 241.
                  Operazioni lavorative particolari

  1.  Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per
le  quali e' prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di
prevenzione  tecnicamente  applicabili,  un'esposizione rilevante dei
lavoratori  addetti  ad  agenti  cancerogeni o mutageni, il datore di
lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
    a) dispone  che  soltanto  tali  lavoratori  hanno  accesso  alle
suddette   aree   anche   provvedendo,  ove  tecnicamente  possibile,
all'isolamento  delle  stesse  ed  alla loro identificazione mediante
appositi contrassegni;
    b) fornisce  ai  lavoratori  speciali  indumenti e dispositivi di
protezione  individuale  che  devono  essere indossati dai lavoratori
adibiti alle suddette operazioni.
  2.  La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti
e'  in  ogni  caso  ridotta  al  tempo  strettamente  necessario  con
riferimento alle lavorazioni da espletare.

        
      
          

            Sezione III
Sorveglianza sanitaria

          

        
                              Art. 242.
  Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

  1.  I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236
ha   evidenziato   un   rischio  per  la  salute  sono  sottoposti  a
sorveglianza sanitaria.
  2.  Il  datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta  misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla
base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
  3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
  4.   Ove   gli   accertamenti  sanitari  abbiano  evidenziato,  nei
lavoratori  esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza
di  una  anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente
ne informa il datore di lavoro.
  5.  A  seguito  dell'informazione  di  cui  al comma 4 il datore di
lavoro effettua:
    a) una    nuova    valutazione   del   rischio   in   conformita'
all'articolo 236;
    b) ove   sia   tecnicamente   possibile,  una  misurazione  della
concentrazione  dell'agente  in aria per verificare l'efficacia delle
misure adottate.
  6.   Il   medico   competente   fornisce   ai  lavoratori  adeguate
informazioni  sulla  sorveglianza  sanitaria cui sono sottoposti, con
particolare  riguardo all'oppor-tunita' di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa.

        
      
          

            Sezione III
Sorveglianza sanitaria

          

        
                              Art. 243.
            Registro di esposizione e cartelle sanitarie

  1.  I  lavoratori  di  cui  all'articolo 242  sono  iscritti  in un
registro  nel  quale  e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita'
svolta,  l'agente  cancerogeno  o mutageno utilizzato e, ove noto, il
valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed
aggiornato  dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite
del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed
i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
  2.  Il  medico  competente,  per  ciascuno  dei  lavoratori  di cui
all'articolo 242,  provvede  ad  istituire  e aggiornare una cartella
sanitaria  e  di  rischio  secondo  quanto previsto dall'articolo 25,
comma 1, lettera c).
  3.  Il  datore  di  lavoro  comunica  ai lavoratori interessati, su
richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro
di  cui  al  comma 1  e,  tramite  il medico competente, i dati della
cartella sanitaria e di rischio.
  4.  In  caso  di  cessazione  del  rapporto di lavoro, il datore di
lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
interessato  unitamente  alle  annotazioni  individuali contenute nel
registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
  5.  In  caso  di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore di
lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie
e di rischio all'ISPESL.
  6.  Le  annotazioni  individuali  contenute  nel registro di cui al
comma 1  e  le  cartelle  sanitarie  e di rischio sono conservate dal
datore  di  lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'ISPESL  fino  a  quarant'anni dalla cessazione di ogni attivita'
che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.
  7.  I  registri  di  esposizione,  le  annotazioni individuali e le
cartelle  sanitarie  e  di  rischio  sono  custoditi  e trasmessi con
salvaguardia  del  segreto  professionale  e del trattamento dei dati
personali  e  nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni.
  8.  Il  datore  di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad
agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
    a) consegna  copia  del  registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed
all'organo  di  vigilanza  competente per territorio, e comunica loro
ogni  tre  anni,  e  comunque  ogni  qualvolta i medesimi ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute;
    b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia
del registro di cui al comma 1;
    c) in  caso  di  cessazione  di  attivita' dell'azienda, consegna
copia  del  registro  di  cui  al  comma 1  all'organo  di  vigilanza
competente per territorio;
    d) in  caso  di  assunzione di lavoratori che hanno in precedenza
esercitato attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore
di  lavoro  chiede  all'ISPESL  copia  delle  annotazioni individuali
contenute  nel  registro  di  cui  al  comma 1,  nonche'  copia della
cartella  sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in
possesso ai sensi del comma 4.
  9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle cartelle
sanitarie  e  di  rischio  sono  determinati dal decreto del Ministro
della  salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello
stesso  Ministro,  adottato  di concerto con il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  e  con  il  Ministro  per le riforme e le
innovazioni  nella  pubblica  amministrazione, sentita la commissione
consultiva permanente.
  10.  L'ISPESL  trasmette annualmente al Ministero della salute dati
di  sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a
richiesta li rende disponibili alle regioni.

        
                    Note all'art. 243:
              - Per il testo del decreto legislativo n. 196 del 2003,
          si veda nota all'art. 1.
              - Il  testo del decreto ministeriale 12 luglio 2007, n.
          155  (Regolamento  attuativo  dell'art.  70,  comma 9,  del
          decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626. Registri e
          cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro
          ad   agenti  cancerogeni),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 settembre 2007, n. 217.

        
      
          

            Sezione III
Sorveglianza sanitaria

          

        
                              Art. 244.
                      Registrazione dei tumori

  1.   L'ISPESL,  tramite  una  rete  completa  di  Centri  operativi
regionali  (COR)  e  nei  limiti delle ordinarie risorse di bilancio,
realizza   sistemi   di  monitoraggio  dei  rischi  occupazionali  da
esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che
ne  conseguono,  anche  in  applicazione  di  direttive e regolamenti
comunitari.  A  tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i
dati,  anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi
di   cui   all'articolo 8   e  dai  sistemi  di  registrazione  delle
esposizioni  occupazionali  e  delle  patologie  comunque  attivi sul
territorio  nazionale,  nonche'  i  dati  di  carattere occupazionale
rilevati,   nell'ambito  delle  rispettive  attivita'  istituzionali,
dall'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale,  dall'Istituto
nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni
sul  lavoro,  e  da  altre  amministrazioni  pubbliche.  I sistemi di
monitoraggio  di  cui  al  presente comma altresi' integrano i flussi
informativi di cui all'articolo 8.
  2.  I  medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche'
gli  istituti  previdenziali  ed assicurativi pubblici o privati, che
identificano  casi  di  neoplasie  da  loro  ritenute attribuibili ad
esposizioni  lavorative  ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione
all'ISPESL,  tramite  i  Centri  operativi  regionali (COR) di cui al
comma 1,   trasmettendo   le  informazioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che
regola   le   modalita'   di  tenuta  del  registro,  di  raccolta  e
trasmissione delle informazioni.
  3.  Presso l'ISPESL e' costituito il registro nazionale dei casi di
neoplasia    di   sospetta   origine   professionale,   con   sezioni
rispettivamente dedicate:
    a) ai  casi  di  mesotelioma,  sotto la denominazione di Registro
nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
    b) ai   casi  di  neoplasie  delle  cavita'  nasali  e  dei  seni
paranasali,  sotto  la denominazione di Registro nazionale dei tumori
nasali e sinusali (ReNaTuNS);
    c) ai  casi di neoplasie a piu' bassa frazione eziologia riguardo
alle  quali,  tuttavia,  sulla  base  dei  sistemi di elaborazione ed
analisi  dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster
di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di
mortalita' di possibile significativita' epidemiologica in rapporto a
rischi occupazionali.
  4.  L'ISPESL  rende  disponibili  al  Ministero  della  salute,  al
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, all'INAIL ed alle
regioni   e  province  autonome  i  risultati  del  monitoraggio  con
periodicita' annuale.
  5.  I  contenuti,  le  modalita' di tenuta, raccolta e trasmissione
delle  informazioni  e  di  realizzazione  complessiva dei sistemi di
monitoraggio  di  cui  ai  commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero
della salute, d'intesa con le regioni e province autonome.

        
                    Nota all'art. 244:
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  10 dicembre  2002,  n.  308  (Regolamento  per la
          determinazione  del modello e delle modalita' di tenuta del
          registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi
          dell'art.  36,  comma 3, del decreto legislativo n. 277 del
          1991),  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio
          2003, n. 31.

        
      
          

            Sezione III
Sorveglianza sanitaria

          

        
                              Art. 245.
                        Adeguamenti normativi

  1.  La  Commissione  consultiva  tossicologica  nazionale individua
periodicamente  le  sostanze  cancerogene, mutagene e tossiche per la
riproduzione  che,  pur non essendo classificate ai sensi del decreto
legislativo   3 febbraio  1997,  n.  52,  rispondono  ai  criteri  di
classificazione  ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del
lavoro  e  della  previdenza sociale e della salute, su richiesta, in
tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
  2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della  salute,  sentita  la  commissione  consultiva  permanente e la
Commissione consultiva tossicologica nazionale:
    a) sono  aggiornati  gli  allegati  XLII  e XLIII in funzione del
progresso   tecnico,   dell'evoluzione   di  normative  e  specifiche
comunitarie  o  internazionali  e  delle conoscenze nel settore degli
agenti cancerogeni o mutageni;
    b) e'    pubblicato   l'elenco   delle   sostanze   in   funzione
dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.

        
                    Nota all'art. 245:
              - Per  il testo del decreto legislativo n. 52 del 1997,
          si veda nota all'art. 222.

        
      
          

            Capo III
Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 246.
                        Campo di applicazione

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dalla legge 27 marzo 1992, n.
257,  le  norme  del  presente  decreto  si  applicano alle rimanenti
attivita'  lavorative  che  possono  comportare, per i lavoratori, il
rischio  di  esposizione  ad  amianto,  quali manutenzione, rimozione
dell'amianto  o  dei  materiali  contenenti  amianto,  smaltimento  e
trattamento   dei  relativi  rifiuti,  nonche'  bonifica  delle  aree
interessate.

        
                    Nota all'art. 246:
              - Il  testo  della  legge  27 marzo 1992, n. 257 (Norme
          relative  alla  cessazione  dell'impiego  dell'amianto), e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87,
          supplemento ordinario.

        
      
          

            Capo III
Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 247.
                             Definizioni

  l.  Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti
silicati fibrosi:
    a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
    b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
    c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
    d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
    e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
    f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 248.
              Individuazione della presenza di amianto

  1.  Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione,
il   datore   di  lavoro  adotta,  anche  chiedendo  informazioni  ai
proprietari  dei  locali, ogni misura necessaria volta ad individuare
la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
  2.  Se  vi  e'  il  minimo  dubbio  sulla presenza di amianto in un
materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste
dal presente capo.

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 249.
                       Valutazione del rischio

  l.  Nella  valutazione  di cui all'articolo 28, il datore di lavoro
valuta  i  rischi  dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai
materiali  contenenti  amianto,  al  fine di stabilire la natura e il
grado  dell'esposizione  e  le  misure  preventive  e  protettive  da
attuare.
  2.  Nei  casi  di esposizioni sporadiche e di debole intensita' e a
condizione  che  risulti  chiaramente dalla valutazione dei rischi di
cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non e'
superato  nell'aria  dell'ambiente  di  lavoro,  non si applicano gli
articoli 250, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attivita':
    a) brevi  attivita'  non  continuative di manutenzione durante le
quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
    b) rimozione  senza  deterioramento di materiali non degradati in
cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
    c) incapsulamento  e confinamento di materiali contenenti amianto
che si trovano in buono stato;
    d) sorveglianza  e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai
fini  dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato
materiale.
  3.  Il  datore  di  lavoro  effettua nuovamente la valutazione ogni
qualvolta   si   verifichino  modifiche  che  possono  comportare  un
mutamento  significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
  4.  La  Commissione  consultiva  permanente  di  cui all'articolo 6
provvede  a definire orientamenti pratici per la determinazione delle
esposizioni sporadiche e di debole intensita', di cui al comma 2.

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 250.
                              Notifica

  1.  Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore
di  lavoro  presenta  una notifica all'organo di vigilanza competente
per territorio.
  2.  La  notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione
sintetica dei seguenti elementi:
    a) ubicazione del cantiere;
    b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
    c) attivita' e procedimenti applicati;
    d) numero di lavoratori interessati;
    e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
    f) misure  adottate  per  limitare  l'esposizione  dei lavoratori
all'amianto.
  3.  Il  datore  di  lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro
rappresentanti  abbiano  accesso,  a  richiesta,  alla documentazione
oggetto della notifica di cui ai commi l e 2.
  4.   Il  datore  di  lavoro,  ogni  qualvolta  una  modifica  delle
condizioni  di  lavoro  possa  comportare  un  aumento  significativo
dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali
contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 251.
                 Misure di prevenzione e protezione

  1. In tutte le attivita' di cui all'articolo 246, l'esposizione dei
lavoratori  alla  polvere  proveniente  dall'amianto  o dai materiali
contenenti  amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo
e,   in   ogni   caso,   al   di  sotto  del  valore  limite  fissato
nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:
    a) il  numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti
alla  polvere  proveniente  dall'amianto  o  da  materiali contenenti
amianto deve essere limitato al numero piu' basso possibile;
    b) i  lavoratori  esposti devono sempre utilizzare dispositivi di
protezione  individuale  (DPI)  delle vie respiratorie con fattore di
protezione   operativo   adeguato   alla  concentrazione  di  amianto
nell'aria  e  tale  da  garantire  all'utilizzatore  in ogni caso che
l'aria  filtrata presente all'interno del DPI sia non superiore ad un
decimo del valore limite indicato all'articolo 254;
    c) l'utilizzo  dei  DPI  deve  essere  intervallato da periodo di
riposo  adeguati  all'impegno  fisico richiesto dal lavoro, l'accesso
alle  aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione
di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);
    d) per  la  protezione  dei  lavoratori  addetti alle lavorazioni
previste  dall'articolo 249,  comma 3,  si applica quanto previsto al
comma 1, lettera b), del presente articolo;
    e) i  processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da
evitare  di  produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile,
da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
    f) tutti   i   locali   e  le  attrezzature  per  il  trattamento
dell'amianto  devono  poter  essere  sottoposti  a regolare pulizia e
manutenzione;
    g) l'amianto  o  i  materiali che rilasciano polvere di amianto o
che  contengono  amianto  devono  essere  stoccati  e  trasportati in
appositi imballaggi chiusi;
    h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro
il  piu'  presto  possibile  in  appropriati imballaggi chiusi su cui
sara'  apposta  un'etichettatura  indicante  che  contengono amianto.
Detti  rifiuti  devono essere successivamente trattati in conformita'
alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 252.
                          Misure igieniche

  1.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per
tutte  le  attivita'  di  cui  all'articolo 246,  il datore di lavoro
adotta le misure appropriate affinche':
    a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita' siano:
      1)   chiaramente   delimitati   e  contrassegnati  da  appositi
cartelli;
      2)  accessibili  esclusivamente  ai  lavoratori  che vi debbano
accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
      3) oggetto del divieto di fumare;
    b) siano  predisposte  aree speciali che consentano ai lavoratori
di  mangiare  e  bere  senza  rischio di contaminazione da polvere di
amianto;
    c) siano  messi  a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti
di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
    d) detti  indumenti  di  lavoro  o protettivi restino all'interno
dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il
lavaggio  in  lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in
contenitori  chiusi,  qualora  l'impresa  stessa non vi provveda o in
caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo
le vigenti disposizioni;
    e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo
separato da quello destinato agli abiti civili;
    f) i  lavoratori  possano disporre di impianti sanitari adeguati,
provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
    g) l'equipaggiamento  protettivo  sia  custodito in locali a tale
scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano
prese  misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o
deteriorato prima di ogni utilizzazione.

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 253.
                     Controllo dell'esposizione

  1.  Al  fine  di  garantire  il  rispetto del valore limite fissato
all'articolo 254  e  in  funzione  dei  risultati  della  valutazione
iniziale  dei  rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la
misurazione  della  concentrazione  di fibre di amianto nell'aria del
luogo  di  lavoro  tranne  nei  casi  in  cui ricorrano le condizioni
previste dal comma 2 dell'articolo 249. I risultati delle misure sono
riportati nel documento di valutazione dei rischi.
  2.  Il  campionamento  deve essere rappresentativo dell'esposizione
personale  del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto.
  3.   I  campionamenti  sono  effettuati  previa  consultazione  dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
  4.  Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in
possesso  di  idonee  qualifiche  nell'ambito  del  servizio  di  cui
all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati
ai  sensi  del  decreto  del Ministro della sanita' in data 14 maggio
1996,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.
  5.  La  durata  dei campionamenti deve essere tale da consentire di
stabilire   un'esposizione   rappresentativa,   per   un  periodo  di
riferimento  di  otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel
tempo.
  6.  Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza
tramite  microscopia  a  contrasto  di  fase,  applicando  il  metodo
raccomandato  dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita' (OMS) nel
1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
  7.  Ai  fini  della  misurazione  dell'amianto nell'aria, di cui al
comma l,  si  prendono  in  considerazione  unicamente  le  fibre che
abbiano  una  lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza
inferiore  a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia
superiore a 3:1.

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 254.
                            Valore limite

  1.  Il  valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1
fibre  per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel
tempo  di  riferimento  di  otto  ore.  I datori di lavoro provvedono
affinche'  nessun  lavoratore  sia  esposto  a  una concentrazione di
amianto nell'aria superiore al valore limite.
  2.  Quando  il  valore limite fissato al comma l viene superato, il
datore  di lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu'
presto  possibile  le misure appropriate per ovviare alla situazione.
Il  lavoro  puo'  proseguire  nella  zona interessata solo se vengono
prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
  3.  Per  verificare  l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il
datore  di  lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione
della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.
  4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere ridotta con altri
mezzi e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale
delle  vie  respiratorie  con fattore di protezione operativo tale da
garantire  tutte  le  condizioni previste dall'articolo 251, comma 1,
lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di
riposo  adeguati  all'impegno  fisico richiesto dal lavoro; l'accesso
alle  aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione
di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).
  5.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma 4, il datore di lavoro, previa
consultazione  con  i  lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i
periodi  di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle
condizioni climatiche.

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 255.
                  Operazioni lavorative particolari

  1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante
l'adozione   di   misure   tecniche   preventive   per   limitare  la
concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che questa superi
il  valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta
adeguate  misure  per  la  protezione  dei  lavoratori addetti, ed in
particolare:
    a) fornisce  ai  lavoratori un adeguato dispositivo di protezione
delle  vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali
tali  da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1,
lettera b);
    b) provvede  all'affissione  di  cartelli  per  segnalare  che si
prevede il superamento del valore limite di esposizione;
    c) adotta  le misure necessarie per impedire la dispersione della
polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
    d) consulta   i   lavoratori  o  i  loro  rappresentanti  di  cui
all'articolo 46  sulle  misure  da adottare prima di procedere a tali
attivita'.

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 256.
           Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

  1.  I  lavori  di  demolizione  o di rimozione dell'amianto possono
essere  effettuati  solo  da  imprese rispondenti ai requisiti di cui
all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.
  2.  Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione
o  di  rimozione  dell'amianto  o  di materiali contenenti amianto da
edifici,  strutture,  apparecchi  e  impianti,  nonche'  dai mezzi di
trasporto, predispone un piano di lavoro.
  3.  Il  piano  di  cui  al comma 2 prevede le misure necessarie per
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
e la protezione dell'ambiente esterno.
  4.  Il  piano,  in particolare, prevede e contiene informazioni sui
seguenti punti:
    a) rimozione  dell'amianto  o  dei  materiali  contenenti amianto
prima  dell'applicazione  delle  tecniche  di demolizione, a meno che
tale  rimozione  non  possa  costituire  per  i lavoratori un rischio
maggiore  di  quello  rappresentato  dal  fatto  che  l'amianto  o  i
materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
    b) fornitura  ai  lavoratori  di idonei dispositivi di protezione
individuale;
    c) verifica   dell'assenza   di   rischi  dovuti  all'esposizione
all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione
o di rimozione dell'amianto;
    d) adeguate  misure  per  la protezione e la decontaminazione del
personale incaricato dei lavori;
    e) adeguate  misure per la protezione dei terzi e per la raccolta
e lo smaltimento dei materiali;
    f) adozione,  nel  caso  in  cui  sia previsto il superamento dei
valori   limite   di   cui  all'articolo 254,  delle  misure  di  cui
all'articolo 255,  adattandole  alle  particolari esigenze del lavoro
specifico;
    g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
    h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
    i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
    l) caratteristiche   delle  attrezzature  o  dispositivi  che  si
intendono  utilizzare  per  attuare  quanto previsto dalle lettere d)
ed e).
  5.  Copia  del  piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza,
almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
  6.  L'invio  della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli
adempimenti di cui all'articolo 50.
  7.  Il  datore  di  lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro
rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

        
                    Nota all'art. 256:
              - Il   testo   dell'art.   30,   comma 4   del  decreto
          legislativo   5 febbraio  1997,  n.  22  (Attuazione  della
          direttiva   91/156/CEE   sui   rifiuti,   della   direttiva
          91/689/CEE   sui   rifiuti  pericolosi  e  della  direttiva
          94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e'
          il seguente:
              «Art.   30   (Imprese   sottoposte  ad  iscrizione).  -
          1.-3. (Omissis).
              4.  Le  imprese  che  svolgono  attivita' di raccolta e
          trasporto  di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le
          imprese  che  raccolgono  e trasportano rifiuti pericolosi,
          esclusi  i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano
          la  quantita'  di  trenta chilogrammi al giorno o di trenta
          litri  al  giorno  effettuati  dal  produttore degli stessi
          rifiuti,   nonche'  le  imprese  che  intendono  effettuare
          attivita'  di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei beni
          contenenti  amianto,  di  commercio  ed intermediazione dei
          rifiuti,  di  gestione  di  impianti  di  smaltimento  e di
          recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti
          mobili  di  smaltimento  e  di  recupero di rifiuti, devono
          essere   iscritte   all'Albo.   L'iscrizione   deve  essere
          rinnovata  ogni  cinque anni e sostituisce l'autorizzazione
          all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di
          commercio  e  di  intermediazione dei rifiuti; per le altre
          attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti
          il  cui  esercizio  sia  stato  autorizzato  ai  sensi  del
          presente decreto.».

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 257.
                     Informazione dei lavoratori

  1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 36, il datore di
lavoro  fornisce  ai  lavoratori,  prima  che  essi  siano adibiti ad
attivita'   comportanti  esposizione  ad  amianto,  nonche'  ai  loro
rappresentanti, informazioni su:
    a) i  rischi  per  la  salute dovuti all'esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
    b) le  specifiche  norme  igieniche da osservare, ivi compresa la
necessita' di non fumare;
    c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e
dei dispositivi di protezione individuale;
    d) le  misure  di precauzione particolari da prendere nel ridurre
al minimo l'esposizione;
    e) l'esistenza  del  valore  limite  di cui all'articolo 254 e la
necessita' del monitoraggio ambientale.
  2.  Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle
misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori
superiori  al  valore  limite fissato dall'articolo 254, il datore di
lavoro  informa il piu' presto possibile i lavoratori interessati e i
loro  rappresentanti  del superamento e delle cause dello stesso e li
consulta  sulle  misure  da  adottare  o,  nel caso in cui ragioni di
urgenza  non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore
di  lavoro  informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro
rappresentanti delle misure adottate.

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 258.
                      Formazione dei lavoratori

  1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 37, il datore di
lavoro  assicura  che  tutti  i  lavoratori  esposti o potenzialmente
esposti   a   polveri  contenenti  amianto  ricevano  una  formazione
sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
  2.   Il   contenuto   della   formazione   deve  essere  facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
conoscenze  e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di
sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
    a) le  proprieta'  dell'amianto  e  i  suoi effetti sulla salute,
incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
    b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
    c) le    operazioni   che   possono   comportare   un'esposizione
all'amianto  e  l'importanza  dei controlli preventivi per ridurre al
minimo tale esposizione;
    d) le  procedure  di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature
di protezione;
    e) la  funzione,  la scelta, la selezione, i limiti e la corretta
utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
    f) le procedure di emergenza;
    g) le procedure di decontaminazione;
    h) l'eliminazione dei rifiuti;
    i) la necessita' della sorveglianza medica.
  3.  Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto
e  alla  bonifica  delle  aree  interessate  i lavoratori che abbiano
frequentato    i   corsi   di   formazione   professionale   di   cui
all'articolo 10,  comma 2,  lettera h), della legge 27 marzo 1992, n.
257.

        
                    Nota all'art. 258:
              - Il  testo  dell'art.  10,  comma 2, lettera h), della
          citata legge n. 257 del 1992, e' il seguente:
              «Art. 10 (Piani regionali e delle province autonome). -
          1. (Omissis).
              2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
                (omissis);
                h) la   predisposizione   di   specifici   corsi   di
          formazione   professionale  e  il  rilascio  di  titoli  di
          abilitazione  per gli addetti alle attivita' di rimozione e
          di  smaltimento  dell'amianto  e  di  bonifica  delle  aree
          interessate,  che  e'  condizionato  alla frequenza di tali
          corsi;».

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 259.
                       Sorveglianza sanitaria

  1.  I  lavoratori  addetti  alle  opere  di manutenzione, rimozione
dell'amianto  o  dei  materiali  contenenti  amianto,  smaltimento  e
trattamento   dei  relativi  rifiuti,  nonche'  bonifica  delle  aree
interessate  cui  all'articolo 246,  prima  di  essere  adibiti  allo
svolgimento  dei  suddetti  lavori e periodicamente, almeno una volta
ogni tre anni, o con periodicita' fissata dal medico competente, sono
sottoposti   ad   un   controllo  sanitario  volto  a  verificare  la
possibilita'  di  indossare  dispositivi  di  protezione respiratoria
durante il lavoro.
  2.  I  lavoratori che durante la loro attivita' sono stati iscritti
anche   una   sola   volta   nel   registro   degli  esposti  di  cui
all'articolo 243,  comma 1,  sono  sottoposti  ad  una  visita medica
all'atto  della  cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione
il  medico  competente  deve  fornire  al  lavoratore  le indicazioni
relative  alle  prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunita'
di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.
  3.  Gli  accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi
individuale,  l'esame  clinico generale ed in particolare del torace,
nonche' esami della funzione respiratoria.
  4.   Il   medico   competente,  sulla  base  dell'evoluzione  delle
conoscenze  scientifiche  e  dello  stato  di  salute del lavoratore,
valuta  l'opportunita'  di  effettuare altri esami quali la citologia
dell'espettorato,    l'esame    radiografico    del   torace   o   la
tomodensitometria.

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 260.
      Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

  1.  Il  datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246,
che  nonostante  le misure di contenimento della dispersione di fibre
nell'ambiente    e   l'uso   di   idonei   DPI,   nella   valutazione
dell'esposizione  accerta  che  l'esposizione  e'  stata  superiore a
quella  prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si
siano  trovati  nelle  condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive
nel  registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli
organi  di  vigilanza  ed  all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve
intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non
permanente  condizione  di  esposizione  superiore  a quanto indicato
all'articolo 251, comma 1, lettera b).
  2.  Il  datore  di  lavoro,  su  richiesta, fornisce agli organi di
vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui al comma l.
  3.  Il  datore  di  lavoro,  in  caso di cessazione del rapporto di
lavoro,  trasmette  all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del
lavoratore   interessato,  unitamente  alle  annotazioni  individuali
contenute nel registro di cui al comma 1.
  4. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per
un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

        
      
          

            Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 261.
                             Mesoteliomi

  1.  Nei  casi  accertati  di  mesotelioma,  trovano applicazione le
disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.

        
      
          

            Capo IV
Sanzioni

          

        
                              Art. 262.
           Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

  1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
    a) con  l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000
a  12.000  euro per la violazione degli articoli 223, commi da 1 a 3,
225,  226,  228,  commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 236, comma 3,
237,  238,  comma 1,  239,  comma 2,  240,  commi 1  e  2, 241 e 242,
commi 1,  2  e 5, lettera b), 250, commi 1, 2 e 4, 251, 253, comma 1,
254,  255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260,
comma 1;
    b) con  l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000
a  4.000  euro  per  la  violazione degli articoli 223, comma 1, 227,
commi 1,  2  e  3,  229,  commi 1,  2,  3 e 5, 239, commi 1 e 4, 240,
comma 3, 248, comma 1, e 252;
    c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000
euro  per la violazione degli articoli 250, comma 3, e 256, commi 5 e
7;
    d) con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000
euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253,
comma 3, e 260, commi 2 e 3.

        
      
          

            Capo IV
Sanzioni

          

        
                              Art. 263.
                      Sanzioni per il preposto

  1.  Il  preposto  e' punito nei limiti dell'attivita' alla quale e'
tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
    a) con  l'arresto  sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200
euro  per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e
5,  235,  236,  comma 3,  237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, e
242, commi 1 e 2;
    b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro
per  la  violazione  degli  articoli 229,  commi 1,  2, 3 e 5, e 239,
commi 1 e 4.

        
      
          

            Capo IV
Sanzioni

          

        
                              Art. 264.
                  Sanzioni per il medico competente

  1. Il medico competente e' punito:
    a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500
euro  per la violazione degli articoli 229, comma 3, primo periodo, e
comma 6, 230, e 242, comma 4;
    b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro
per la violazione dell'articolo 243, comma 2.

        
      
          

            Capo IV
Sanzioni

          

        
                              Art. 265.
                      Sanzioni per i lavoratori

  1.  I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o
con  l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 240,
comma 2.

        
      
          

            Titolo X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Capo I

          

        
                              Art. 266.
                        Campo di applicazione

  1.  Le  norme del presente titolo si applicano a tutte le attivita'
lavorative  nelle  quali  vi  e'  rischio  di  esposizione  ad agenti
biologici.
  2.  Restano  ferme le disposizioni particolari di recepimento delle
norme    comunitarie    sull'impiego   confinato   di   microrganismi
geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati.

        
      
          

            Titolo X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Capo I

          

        
                              Art. 267.
                             Definizioni

  1. Ai sensi del presente titolo s'intende per:
    a) agente    biologico:    qualsiasi   microrganismo   anche   se
geneticamente  modificato,  coltura  cellulare ed endoparassita umano
che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
    b) microrganismo:  qualsiasi  entita' microbiologica, cellulare o
meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
    c) coltura  cellulare:  il  risultato  della crescita in vitro di
cellule derivate da organismi pluricellulari.

        
      
          

            Titolo X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Capo I

          

        
                              Art. 268.
               Classificazione degli agenti biologici

  1.  Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi
a seconda del rischio di infezione:
    a) agente  biologico  del  gruppo 1: un agente che presenta poche
probabilita' di causare malattie in soggetti umani;
    b) agente  biologico  del  gruppo  2:  un agente che puo' causare
malattie   in   soggetti   umani   e  costituire  un  rischio  per  i
lavoratori; e' poco probabile che si propaga nella comunita'; sono di
norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
    c) agente  biologico  del  gruppo  3:  un agente che puo' causare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori; l'agente biologico puo' propagarsi nella comunita', ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
    d) agente  biologico  del  gruppo 4: un agente biologico che puo'
provocare  malattie  gravi  in  soggetti umani e costituisce un serio
rischio  per  i  lavoratori  e  puo' presentare un elevato rischio di
propagazione   nella  comunita';  non  sono  disponibili,  di  norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
  2.  Nel  caso  in cui l'agente biologico oggetto di classificazione
non  puo'  essere  attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due
gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio piu'
elevato tra le due possibilita'.
  3.   L'allegato   XLVI  riporta  l'elenco  degli  agenti  biologici
classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

        
      
          

            Titolo X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Capo I

          

        
                              Art. 269.
                            Comunicazione

  1.  Il  datore  di  lavoro  che  intende  esercitare  attivita' che
comportano  uso  di  agenti  biologici  dei  gruppi  2  o 3, comunica
all'organo  di  vigilanza  territorialmente  competente  le  seguenti
informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori:
    a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
    b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.
  2.  Il  datore  di lavoro che e' stato autorizzato all'esercizio di
attivita'  che  comporta  l'utilizzazione  di un agente biologico del
gruppo 4 e' tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
  3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta
si   verificano   nelle  lavorazioni  mutamenti  che  comportano  una
variazione  significativa  del  rischio  per  la  salute sul posto di
lavoro,  o,  comunque,  ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo
agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
  4.  Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni
di cui al comma 1.
  5.  Ove  le  attivita'  di cui al comma 1 comportano la presenza di
microrganismi  geneticamente  modificati,  ai  quali  si  applicano i
livelli  di  contenimento  2,  3  e 4 individuati all'allegato IV del
decreto  legislativo  12 aprile  2001, n. 206, il documento di cui al
comma 1,  lettera b),  e'  sostituito  da  copia della documentazione
prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
  6.  I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti
alla  comunicazione  di  cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli
agenti biologici del gruppo 4.

        
                    Nota all'art. 269:
              - Il  testo  dell'allegato  IV  del decreto legislativo
          12 aprile 2001, n. 206 (Attuazione della direttiva 98/81/CE
          che  modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego
          confinato  di  microrganismi  geneticamente modificati), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2001, n. 126,
          supplemento ordinario.

        
      
          

            Titolo X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Capo I

          

        
                              Art. 270.
                           Autorizzazione

  1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della
propria  attivita',  un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di
autorizzazione del Ministero della salute.
  2. La richiesta di autorizzazione e' corredata da:
    a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;
    b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
  3.   L'autorizzazione  e'  rilasciata  dai  competenti  uffici  del
Ministero  della  salute sentito il parere dell'Istituto superiore di
sanita'.   Essa   ha   la   durata  di  5  anni  ed  e'  rinnovabile.
L'accertamento  del  venir  meno di una delle condizioni previste per
l'autorizzazione ne comporta la revoca.
  4.  Il  datore  di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al
comma 1  informa  il  Ministero  della  salute  di  ogni nuovo agente
biologico   del   gruppo  4  utilizzato,  nonche'  di  ogni  avvenuta
cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
  5.  I  laboratori  che  forniscono  un  servizio  diagnostico  sono
esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
  6.  Il  Ministero  della  salute  comunica  all'organo di vigilanza
competente  per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni
sopravvenute  nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il
Ministero  della salute istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli
agenti   biologici  del  gruppo  4  dei  quali  e'  stata  comunicata
l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

        
      
          

            Capo II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 271.
                       Valutazione del rischio

  1.  Il  datore  di  lavoro,  nella  valutazione  del rischio di cui
all'articolo 17,  comma 1,  tiene  conto  di  tutte  le  informazioni
disponibili  relative  alle  caratteristiche  dell'agente biologico e
delle modalita' lavorative, ed in particolare:
    a) della  classificazione degli agenti biologici che presentano o
possono  presentare  un pericolo per la salute umana quale risultante
dall'allegato  XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di
lavoro  stesso  sulla  base delle conoscenze disponibili e seguendo i
criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
    b) dell'informazione    sulle   malattie   che   possono   essere
contratte;
    c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
    d) della  conoscenza  di  una patologia della quale e' affetto un
lavoratore,  che  e'  da  porre in correlazione diretta all'attivita'
lavorativa svolta;
    e) delle  eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorita'
sanitaria competente che possono influire sul rischio;
    f) del   sinergismo   dei  diversi  gruppi  di  agenti  biologici
utilizzati.
  2.  Il  datore  di  lavoro  applica  i  principi  di  buona  prassi
microbiologica,  ed  adotta,  in  relazione  ai  rischi accertati, le
misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole
alle particolarita' delle situazioni lavorative.
  3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma 1   in   occasione   di   modifiche  dell'attivita'  lavorativa
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
  4. Nelle attivita', quali quelle riportate a titolo esemplificativo
nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione
di  operare  con  agenti  biologici,  possono implicare il rischio di
esposizioni  dei  lavoratori  agli  stessi,  il datore di lavoro puo'
prescindere   dall'applicazione   delle   disposizioni  di  cui  agli
articoli 273,  274,  commi 1  e  2,  275,  comma 3,  e 279, qualora i
risultati  della  valutazione  dimostrano  che  l'attuazione  di tali
misure non e' necessaria.
  5.  Il  documento  di cui all'articolo 17 e' integrato dai seguenti
dati:
    a) le  fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio
di esposizione ad agenti biologici;
    b) il  numero  dei  lavoratori  addetti  alle  fasi  di  cui alla
lettera a);
    c) le  generalita' del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
    d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonche' le misure
preventive e protettive applicate;
    e) il  programma  di  emergenza  per la protezione dei lavoratori
contro  i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o
del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
  6.   Il   rappresentante  per  la  sicurezza  e'  consultato  prima
dell'effettuazione  della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso
anche ai dati di cui al comma 5.

        
      
          

            Capo II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 272.
             Misure tecniche, organizzative, procedurali

  1.  In  tutte  le  attivita'  per  le  quali  la valutazione di cui
all'articolo 271  evidenzia  rischi  per  la salute dei lavoratori il
datore  di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali,
per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
  2. In particolare, il datore di lavoro:
    a) evita  l'utilizzazione  di agenti biologici nocivi, se il tipo
di attivita' lavorativa lo consente;
    b) limita  al  minimo  i  lavoratori  esposti,  o  potenzialmente
esposti, al rischio di agenti biologici;
    c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
    d) adotta  misure  collettive  di  protezione  ovvero  misure  di
protezione  individuali  qualora non sia possibile evitare altrimenti
l'esposizione;
    e) adotta  misure  igieniche per prevenire e ridurre al minimo la
propagazione  accidentale  di  un agente biologico fuori dal luogo di
lavoro;
    f) usa   il   segnale   di   rischio   biologico,   rappresentato
nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
    g) elabora  idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare
campioni di origine umana ed animale;
    h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
    i) verifica  la  presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro
al  di  fuori  del  contenimento  fisico  primario,  se  necessario o
tecnicamente realizzabile;
    l) predispone    i    mezzi    necessari    per    la   raccolta,
l'immagazzinamento  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti in condizioni di
sicurezza,    mediante   l'impiego   di   contenitori   adeguati   ed
identificabili  eventualmente  dopo  idoneo  trattamento  dei rifiuti
stessi;
    m) concorda  procedure  per  la  manipolazione ed il trasporto in
condizioni  di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di
lavoro.

        
      
          

            Capo II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 273.
                          Misure igieniche

  1.  In  tutte  le  attivita'  nelle  quali  la  valutazione  di cui
all'articolo 271  evidenzia  rischi  per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro assicura che:
    a) i   lavoratori   dispongano   dei  servizi  sanitari  adeguati
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonche', se del caso, di
lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
    b) i  lavoratori  abbiano  in  dotazione  indumenti protettivi od
altri  indumenti  idonei,  da  riporre  in posti separati dagli abiti
civili;
    c) i  dispositivi  di  protezione  individuale siano controllati,
disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresi' a
far  riparare  o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione
successiva;
    d) gli  indumenti  di  lavoro  e  protettivi  che  possono essere
contaminati  da  agenti  biologici vengano tolti quando il lavoratore
lascia  la  zona  di  lavoro,  conservati  separatamente  dagli altri
indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
  2.  Nelle  aree  di  lavoro  in  cui c'e' rischio di esposizione e'
vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al
consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

        
      
          

            Capo II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 274.
       Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

  1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in
sede  di  valutazione  dei rischi, presta particolare attenzione alla
possibile  presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o
degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale
presenza comporta in relazione al tipo di attivita' svolta.
  2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro
definisce  e  provvede a che siano applicate procedure che consentono
di   manipolare,   decontaminare   ed   eliminare  senza  rischi  per
l'operatore e per la comunita', i materiali ed i rifiuti contaminati.
  3.  Nei  servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che
sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo
3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al
minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XLVII.

        
      
          

            Capo II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 275.
         Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

  1.  Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI,
punto  6,  nei  laboratori  comportanti l'uso di agenti biologici dei
gruppi  2,  3  o  4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei
locali   destinati   ad   animali   da   laboratorio  deliberatamente
contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure
di contenimento in conformita' all'allegato XLVII.
  2.  Il  datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia
eseguito:
    a) in  aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
    b) in  aree  di  lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
    c) in  aree  di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
  3.  Nei  laboratori  comportanti  l'uso  di materiali con possibile
contaminazione  da  agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali
destinati  ad  animali  da  esperimento,  possibili portatori di tali
agenti,  il  datore  di  lavoro adotta misure corrispondenti almeno a
quelle del secondo livello di contenimento.
  4.  Nei  luoghi  di  cui  ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti
biologici  non ancora classificati, ma il cui uso puo' far sorgere un
rischio  grave  per  la  salute  dei  lavoratori, il datore di lavoro
adotta  misure  corrispondenti  almeno  a quelle del terzo livello di
contenimento.
  5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della
salute,  sentito  l'Istituto  superiore  di sanita', puo' individuare
misure di contenimento piu' elevate.

        
      
          

            Capo II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 276.
            Misure specifiche per i processi industriali

  1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII,
punto  6,  nei  processi  industriali  comportanti  l'uso  di  agenti
biologici  dei  gruppi  2,  3  e 4, il datore di lavoro adotta misure
opportunamente  scelte  tra  quelle  elencate  nell'allegato  XLVIII,
tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.
  2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso
puo'  far  sorgere  un rischio grave per la salute dei lavoratori, il
datore  di  lavoro  adotta  misure corrispondenti almeno a quelle del
terzo livello di contenimento.

        
      
          

            Capo II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 277.
                         Misure di emergenza

  1.  Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione
nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4,
i  lavoratori  devono abbandonare immediatamente la zona interessata,
cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi,
con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
  2. Il datore di lavoro informa al piu' presto l'organo di vigilanza
territorialmente    competente,    nonche'   i   lavoratori   ed   il
rappresentante  per  la  sicurezza,  dell'evento,  delle cause che lo
hanno  determinato e delle misure che intende adottare, o che ha gia'
adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
  3.  I  lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente  o  al  preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo
all'uso di agenti biologici.

        
      
          

            Capo II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 278.
                      Informazioni e formazione

  1.   Nelle   attivita'   per   le   quali  la  valutazione  di  cui
all'articolo 271  evidenzia  rischi  per la salute dei lavoratori, il
datore  di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili,  informazioni  ed  istruzioni, in particolare per quanto
riguarda:
    a) i   rischi   per   la  salute  dovuti  agli  agenti  biologici
utilizzati;
    b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
    c) le misure igieniche da osservare;
    d) la  funzione  degli  indumenti  di  lavoro  e protettivi e dei
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
    e) le  procedure  da  seguire  per  la  manipolazione  di  agenti
biologici del gruppo 4;
    f) il  modo  di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure
da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
  2.  Il  datore  di  lavoro  assicura  ai  lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
  3.  L'informazione  e  la  formazione  di  cui  ai commi 1 e 2 sono
fornite  prima  che  i  lavoratori  siano  adibiti  alle attivita' in
questione,  e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque
ogni  qualvolta  si  verificano  nelle  lavorazioni  cambiamenti  che
influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
  4.  Nel  luogo  di  lavoro  sono  apposti in posizione ben visibile
cartelli  su  cui  sono  riportate le procedure da seguire in caso di
infortunio od incidente.

        
      
          

            Capo III
Sorveglianza sanitaria

          

        
                              Art. 279.
                       Prevenzione e controllo

  1.  I lavoratori addetti alle attivita' per le quali la valutazione
dei  rischi  ha  evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti
alla sorveglianza sanitaria.
  2.  Il  datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali,
anche  per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali
di protezione, fra le quali:
    a) la   messa   a  disposizione  di  vaccini  efficaci  per  quei
lavoratori  che  non  sono  gia' immuni all'agente biologico presente
nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
    b) l'allontanamento   temporaneo   del   lavoratore   secondo  le
procedure dell'articolo 42.
  3.   Ove   gli   accertamenti  sanitari  abbiano  evidenziato,  nei
lavoratori  esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza
di  anomalia  imputabile  a tale esposizione, il medico competente ne
informa il datore di lavoro.
  4.  A  seguito  dell'informazione  di  cui  al comma 3 il datore di
lavoro  effettua  una  nuova  valutazione  del rischio in conformita'
all'articolo 271.
  5.   Il   medico   competente   fornisce   ai  lavoratori  adeguate
informazioni  sul  controllo  sanitario  cui  sono sottoposti e sulla
necessita'  di  sottoporsi  ad  accertamenti  sanitari  anche dopo la
cessazione  dell'attivita'  che  comporta  rischio  di  esposizione a
particolari  agenti  biologici individuati nell'allegato XLVI nonche'
sui   vantaggi  ed  inconvenienti  della  vaccinazione  e  della  non
vaccinazione.

        
      
          

            Capo III
Sorveglianza sanitaria

          

        
                              Art. 280.
          Registri degli esposti e degli eventi accidentali

  1.  I lavoratori addetti ad attivita' comportanti uso di agenti del
gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati,
per  ciascuno  di essi, l'attivita' svolta, l'agente utilizzato e gli
eventuali casi di esposizione individuale.
  2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al
comma 1  e  ne  cura  la  tenuta  tramite  il  medico  competente. Il
responsabile   del   servizio   di  prevenzione  e  protezione  e  il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
  3. Il datore di lavoro:
    a) consegna  copia  del  registro  di cui al comma 1 all'Istituto
superiore  di  sanita',  all'Istituto  superiore per la prevenzione e
sicurezza  sul  lavoro  e  all'organo  di  vigilanza  competente  per
territorio,  comunicando  ad  essi  ogni  tre  anni  e  comunque ogni
qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
    b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul  lavoro  e  all'organo  di vigilanza competente per territorio la
cessazione  del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1,
fornendo  al  contempo  l'aggiornamento  dei dati che li riguardano e
consegna  al  medesimo  Istituto  le relative cartelle sanitarie e di
rischio;
    c) in  caso  di  cessazione  di  attivita' dell'azienda, consegna
all'Istituto   superiore   di   sanita'  e  all'organo  di  vigilanza
competente  per  territorio  copia  del registro di cui al comma 1 ed
all'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e sicurezza sul lavoro
copia  del  medesimo  registro  nonche'  le  cartelle  sanitarie e di
rischio;
    d) in  caso  di  assunzione  di  lavoratori  che hanno esercitato
attivita'  che  comportano  rischio di esposizione allo stesso agente
richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro  di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e
di rischio;
    e) tramite   il   medico   competente   comunica   ai  lavoratori
interessati   le   relative  annotazioni  individuali  contenute  nel
registro  di  cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio,
ed  al  rappresentante  per  la  sicurezza  i dati collettivi anonimi
contenuti nel registro di cui al comma 1.
  4.  Le  annotazioni  individuali  contenute  nel registro di cui al
comma 1  e  le  cartelle  sanitarie  e di rischio sono conservate dal
datore  di  lavoro  fino  a  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro e
dall'ISPESL  fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attivita' che
espone  ad  agenti  biologici. Nel caso di agenti per i quali e' noto
che  possono  provocare  infezioni  consistenti o latenti o che danno
luogo  a  malattie  con recrudescenza periodica per lungo tempo o che
possono  avere  gravi  sequele  a  lungo  termine  tale periodo e' di
quaranta anni.
  5.  La  documentazione  di  cui  ai precedenti commi e' custodita e
trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
  6.  I  modelli  e  le  modalita'  di  tenuta del registro di cui al
comma 1  e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con
decreto  del  Ministro  della  salute e del lavoro e della previdenza
sociale sentita la Commissione consultiva permanente.
  7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di
sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

        
      
          

            Capo III
Sorveglianza sanitaria

          

        
                              Art. 281.
             Registro dei casi di malattia e di decesso

  1.  Presso  l'ISPESL  e'  tenuto  un  registro dei casi di malattia
ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
  2.  I  medici, nonche' le strutture sanitarie, pubbliche o private,
che  refertano  i  casi  di  malattia,  ovvero  di  decesso di cui al
comma 1,  trasmettono  all'ISPESL copia della relativa documentazione
clinica.
  3.  Con  decreto  dei  Ministri  della  salute e del lavoro e della
previdenza   sociale,   sentita   la   Commissione  consultiva,  sono
determinati  il  modello e le modalita' di tenuta del registro di cui
al comma 1, nonche' le modalita' di trasmissione della documentazione
di cui al comma 2.
  4.  Il  Ministero  della  salute  fornisce  alla Commissione CE, su
richiesta,  informazioni  su l'utilizzazione dei dati del registro di
cui al comma 1.

        
      
          

            Capo IV
Sanzioni

          

        
                              Art. 282.
       Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

  1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
    a) con  l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000
a  4.000  euro  per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3;
270,  commi 1 e 4; 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3;
275;  276;  277,  comma 2; 278, comma 1, 2 e 4; 279, commi 1, 2, 280,
commi 1 e 2;
    b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000 per la violazione dell'articolo 280, commi 3 e 4.

        
      
          

            Capo IV
Sanzioni

          

        
                              Art. 283.
                   Sanzioni a carico dei preposti

  1.  Il  preposto  e' punito nei limiti dell'attivita' alla quale e'
tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
    a) con  l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000
a  4.000  euro  per  la violazione degli articoli: 271, comma 2; 272;
273,  comma 1;  274,  commi 2  e  3; 275; 276; 278, commi 1 e 4; 279,
commi 1 e 2.

        
      
          

            Capo IV
Sanzioni

          

        
                              Art. 284.
               Sanzioni a carico del medico competente

  1.  Il  medico competente e' punito con l'arresto fino a due mesi o
con   l'ammenda  da  euro  1.000  a  euro  4.000  per  la  violazione
dell'articolo 279, comma 3.

        
      
          

            Capo IV
Sanzioni

          

        
                              Art. 285.
                  Sanzioni a carico dei lavoratori

  1. I lavoratori sono puniti:
    a) con  l'arresto  fino  a  un mese o con l'ammenda da euro 150 a
euro 600 per la violazione dell'articolo 277, comma 3;
    b) con  l'arresto  fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro
103 a euro 309 per la violazione dell'articolo 277, comma 1.

        
      
          

            Capo IV
Sanzioni

          

        
                              Art. 286.
   Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

  1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2,
e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 100 a 500
euro.

        
      
          

            Titolo XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 287.
                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente  titolo  prescrive  le  misure per la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al
rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.
  2.  Il  presente  titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo
ove   e'   presente   un'area  con  atmosfere  esplosive,  oppure  e'
prevedibile,  sulla  base  di  indagini  geologiche, che tale area si
possa formare nell'ambiente.
  3. Il presente titolo non si applica:
    a) alle  aree  utilizzate  direttamente  per  le cure mediche dei
pazienti, nel corso di esse;
    b) all'uso  di  apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
    c) alla  produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio
ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
    d) alle   industrie  estrattive  a  cui  si  applica  il  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
    e) all'impiego   di  mezzi  di  trasporto  terrestre,  marittimo,
fluviale  e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni
di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto
delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo
al  trasporto  internazionale  di merci pericolose per vie navigabili
interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale
(ICAO),  l'Organizzazione  marittima internazionale (IMO), nonche' la
normativa  comunitaria  che incorpora i predetti accordi. Il presente
titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva.

        
                    Note all'art. 287:
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          15 novembre  1996,  n.  661  (Regolamento  per l'attuazione
          della  direttiva  90/396/CEE  concernente  gli apparecchi a
          gas),  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
          1996, n. 302, supplemento ordinario.
              - Il testo del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
          624  (Attuazione  della  direttiva  92/91/CEE relativa alla
          sicurezza   e   salute   dei   lavoratori  nelle  industrie
          estrattive  per  trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
          relativa  alla  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori nelle
          industrie  estrattive  a  cielo  aperto  o sotterranee), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 14 dicembre 1996, n.
          293, supplemento ordinario.

        
      
          

            Titolo XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 288.
                             Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente  titolo,  si  intende  per:  «atmosfera
esplosiva»  una  miscela  con  l'aria,  a condizioni atmosferiche, di
sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.

        
      
          

            Capo II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 289.
            Prevenzione e protezione contro le esplosioni

  1.   Ai  fini  della  prevenzione  e  della  protezione  contro  le
esplosioni,  sulla  base  della valutazione dei rischi e dei principi
generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta
le   misure   tecniche   e   organizzative   adeguate   alla   natura
dell'attivita';  in  particolare  il  datore  di  lavoro  previene la
formazione di atmosfere esplosive.
  2.  Se  la  natura  dell'attivita'  non  consente  di  prevenire la
formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
    a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
    b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo
da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
  3.  Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e
integrate  con  altre  contro la propagazione delle esplosioni e sono
riesaminate   periodicamente   e,  in  ogni  caso,  ogniqualvolta  si
verifichino cambiamenti rilevanti.

        
      
          

            Capo II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 290.
                Valutazione dei rischi di esplosione

  1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1,
il  datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere
esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
    a) probabilita' e durata della presenza di atmosfere esplosive;
    b) probabilita'  che le fonti di accensione, comprese le scariche
elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
    c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e
loro possibili interazioni;
    d) entita' degli effetti prevedibili.
  2. I rischi di esplosione sono valutati complessi-vamente.
  3.  Nella  valutazione  dei  rischi  di  esplosione  vanno presi in
considerazione  i  luoghi  che sono o possono essere in collegamento,
tramite  aperture,  con  quelli  in  cui  possono  formarsi atmosfere
esplosive.

        
      
          

            Capo II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 291.
                          Obblighi generali

  1.   Al  fine  di  salvaguardare  la  sicurezza  e  la  salute  dei
lavoratori,  e  secondo i principi fondamentali della valutazione dei
rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i
provvedimenti necessari affinche':
    a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantita' tale
da  mettere  in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di
altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere
di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
    b) negli  ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere
esplosive  in quantita' tale da mettere in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la
presenza  dei  lavoratori, in funzione della valutazione del rischio,
mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

        
      
          

            Capo II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 292.
                            Coordinamento

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal Titolo IV per i cantieri
temporanei  e  mobili,  qualora  nello stesso luogo di lavoro operino
lavoratori  di piu' imprese, ciascun datore di lavoro e' responsabile
per le questioni soggette al suo controllo.
  2.  Fermo restando la responsabilita' individuale di ciascun datore
di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che
e'  responsabile  del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte
le  misure  riguardanti  la  salute  e  la sicurezza dei lavoratori e
specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui
all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalita' di attuazione
di detto coordinamento.

        
      
          

            Capo II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 293.
          Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

  1.  Il  datore  di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato
XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
  2.  Il  datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1
siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L.
  3.  Se  necessario,  le  aree  in  cui  possono  formarsi atmosfere
esplosive  in quantita' tali da mettere in pericolo la sicurezza e la
salute  dei  lavoratori  sono  segnalate nei punti di accesso a norma
dell'allegato LI.

        
      
          

            Capo II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 294.
           Documento sulla protezione contro le esplosioni

  1.  Nell'assolvere  gli  obblighi  stabiliti  dall'articolo 290  il
datore  di  lavoro  provvede  a  elaborare  e  a tenere aggiornato un
documento,   denominato:   «documento   sulla  protezione  contro  le
esplosioni».
  2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
    a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
    b) che   saranno   prese  misure  adeguate  per  raggiungere  gli
obiettivi del presente titolo;
    c) quali  sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di
cui all'allegato XLIX;
    d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime
di cui all'allegato L;
    e) che   i  luoghi  e  le  attrezzature  di  lavoro,  compresi  i
dispositivi  di  allarme,  sono  concepiti,  impiegati e mantenuti in
efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
    f) che,  ai  sensi  del  titolo  III,  sono  stati  adottati  gli
accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
  3.  Il  documento  di  cui  al  comma 1 deve essere compilato prima
dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro,
le   attrezzature   o  l'organizzazione  del  lavoro  abbiano  subito
modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
  4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento
di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.

        
      
          

            Capo II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 295.
                      Termini per l'adeguamento

  1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere  esplosive, gia' utilizzate o a disposizione dell'impresa o
dello  stabilimento  per  la  prima  volta  prima del 30 giugno 2003,
devono  soddisfare,  a  decorrere da tale data, i requisiti minimi di
cui all'allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le
disciplinano.
  2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere  esplosive,  che  sono  a disposizione dell'impresa o dello
stabilimento  per  la  prima  volta  dopo  il  30 giugno 2003, devono
soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato L, parti A e B.
  3.  I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi
atmosfere   esplosive   devono   soddisfare  le  prescrizioni  minime
stabilite dal presente titolo.

        
      
          

            Capo II
Obblighi del datore di lavoro

          

        
                              Art. 296.
                              Verifiche

  1.   Il  datore  di  lavoro  provvede  affinche'  le  installazioni
elettriche  nelle  aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi
dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III
e  IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.
462.

        
                    Nota all'art. 296:
              - Per   il  testo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 462 del 2001, si veda nota all'art. 86.

        
      
          

            Capo II
Sanzioni

          

        
                              Art. 297.
       Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

  1.  Il  datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da
tre  a  sei  mesi  o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 per la
violazione  degli  articoli 289,  comma 2,  291,  292,  comma 2, 293,
commi 1 e 2, e 296.

        
      
          

            Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

          

        
                              Art. 298.
                      Principio di specialita'

  1.  Quando  uno stesso fatto e' punito da una disposizione prevista
dal  titolo  I  e  da  una  o  piu' disposizioni previste negli altri
titoli, si applica la disposizione speciale.

        
      
          

            Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

          

        
                              Art. 299.
               Esercizio di fatto di poteri direttivi

  1.   Le   posizioni   di  garanzia  relative  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 2,  comma 1,  lettere b), d)  ed e), gravano altresi' su
colui  il  quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in
concreto  i  poteri  giuridici  riferiti  a ciascuno dei soggetti ivi
definiti.

        
      
          

            Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

          

        
                              Art. 300.
       Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

  1.  L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  25-septies  (Omicidio  colposo  o lesioni gravi o gravissime
commesse  con  violazione  delle  norme  sulla  tutela della salute e
sicurezza   sul  lavoro).  -  1.  In  relazione  al  delitto  di  cui
all'articolo 589   del   codice   penale,   commesso  con  violazione
dell'articolo 55,  comma 2,  del  decreto legislativo attuativo della
delega  di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute
e  sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura
pari  a  1.000  quote.  Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente  periodo  si  applicano  le  sanzioni  interdittive di cui
all'articolo 9,  comma 2,  per  una durata non inferiore a tre mesi e
non superiore ad un anno.
  2.  Salvo  quanto  previsto dal comma 1, in relazione al delitto di
cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle
norme  sulla  tutela  della salute e sicurezza sul lavoro, si applica
una  sanzione  pecuniaria  in  misura non inferiore a 250 quote e non
superiore  a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente  periodo  si  applicano  le  sanzioni  interdittive di cui
all'articolo 9,  comma 2,  per  una durata non inferiore a tre mesi e
non superiore ad un anno.
  3.  In  relazione  al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma,
del  codice  penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela
della  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  si  applica  una  sanzione
pecuniaria  in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna
per  il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive  di  cui  all'articolo 9,  comma 2,  per  una durata non
superiore a sei mesi.».

        
                    Nota all'art. 300:
              - Per il testo del decreto legislativo n. 231 del 2001,
          si veda nota alle premesse.
              - Per il testo dell'art. 589 del codice penale, si veda
          nota all'art. 2.

        
      
          

            Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

          

        
                              Art. 301.
Applicabilita'  delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti
          del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

  1.  Alle  contravvenzioni  in materia di igiene, salute e sicurezza
sul   lavoro   previste   dal   presente  decreto  nonche'  da  altre
disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena
alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applicano le disposizioni
in  materia  di  prescrizione  ed  estinzione  del  reato di cui agli
articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758.

        
                    Nota all'art. 301:
              - Il  testo  degli  articoli da  20  a  24  del decreto
          legislativo  19 dicembre  1994,  n. 758 (Modificazioni alla
          disciplina  sanzionatoria  in  materia  di  lavoro),  e' il
          seguente:
              «Art.  20  (Prescrizione). - 1. Allo scopo di eliminare
          la   contravvenzione   accertata,  l'organo  di  vigilanza,
          nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
          all'art.  55  del codice di procedura penale, impartisce al
          contravventore  un'apposita  prescrizione,  fissando per la
          regolarizzazione  un  termine  non  eccedente il periodo di
          tempo  tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile
          a   richiesta   del   contravventore,  per  la  particolare
          complessita'      o     per     l'oggettiva     difficolta'
          dell'adempimento.  In  nessun caso esso puo' superare i sei
          mesi.   Tuttavia,   quando   specifiche   circostanze   non
          imputabili  al  contravventore determinano un ritardo nella
          regolarizzazione,  il  termine  di  sei  mesi  puo'  essere
          prorogato   per   una   sola   volta,   a   richiesta   del
          contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei
          mesi,   con   provvedimento   motivato  che  e'  comunicato
          immediatamente al pubblico ministero.
              2.  Copia della prescrizione e' notificata o comunicata
          anche  al  rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al
          servizio del quale opera il contravventore.
              3.  Con  la  prescrizione  l'organo  di  vigilanza puo'
          imporre  specifiche  misure  atte a far cessare il pericolo
          per  la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il
          lavoro.
              4.  Resta  fermo  l'obbligo dell'organo di vigilanza di
          riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente
          alla  contravvenzione  ai sensi dell'art. 347 del codice di
          procedura penale.».
              «Art.  21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non
          oltre  sessanta  giorni  dalla scadenza del termine fissato
          nella  prescrizione,  l'organo  di vigilanza verifica se la
          violazione  e'  stata  eliminata secondo le modalita' e nel
          termine indicati dalla prescrizione.
              2.  Quando  risulta  l'adempimento  alla  prescrizione,
          l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in
          sede  amministrativa,  nel  termine  di  trenta giorni, una
          somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
          la  contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
          scadenza  del  termine fissato nella prescrizione, l'organo
          di  vigilanza  comunica al pubblico ministero l'adempimento
          alla  prescrizione,  nonche'  l'eventuale  pagamento  della
          predetta somma.
              3.  Quando  risulta  l'inadempimento alla prescrizione,
          l'organo  di  vigilanza  ne  da'  comunicazione al pubblico
          ministero  e  al  contravventore entro novanta giorni dalla
          scadenza del termine fissato nella prescrizione.».
              «Art. 22 (Notizie di reato non pervenute dall'organo di
          vigilanza). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di
          una  contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve
          da  privati  o  da  pubblici  ufficiali  o incaricati di un
          pubblico  servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne da'
          immediata  comunicazione  all'organo  di  vigilanza  per le
          determinazioni  inerenti  alla  prescrizione  che  si renda
          necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
              2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza
          informa  il pubblico ministero delle proprie determinazioni
          entro  sessanta  giorni  dalla  data  in  cui  ha  ricevuto
          comunicazione   della   notizia   di   reato  dal  pubblico
          ministero.».
              «Art. 23 (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il
          procedimento  per la contravvenzione e' sospeso dal momento
          dell'iscrizione  della notizia di reato nel registro di cui
          all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento
          in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni
          di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
              2.   Nel   caso  previsto  dall'art.  22,  comma 1,  il
          procedimento  riprende  il  suo  corso  quando  l'organo di
          vigilanza  informa il pubblico ministero che non ritiene di
          dover  impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza
          del  termine  di  cui  all'art. 22, comma 2, se l'organo di
          vigilanza  omette  di informare il pubblico ministero delle
          proprie  determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora
          nel  predetto  termine  l'organo  di  vigilanza  informi il
          pubblico  ministero  d'aver  impartito una prescrizione, il
          procedimento  rimane  sospeso  fino al termine indicato dal
          comma 1.
              3.  La  sospensione  del  procedimento  non preclude la
          richiesta   di   archiviazione.   Non  impedisce,  inoltre,
          l'assunzione  delle prove con incidente probatorio, ne' gli
          atti  urgenti  di  indagine  preliminare,  ne' il sequestro
          preventivo  ai  sensi  degli  articoli 321  e  seguenti del
          codice di procedura penale.».
              «Art.    24   (Estinzione   del   reato).   -   1.   La
          contravvenzione  si  estingue  se il contravventore adempie
          alla  prescrizione  impartita  dall'organo di vigilanza nel
          termine  ivi  fissato  e  provvede  al  pagamento  previsto
          dall'art. 21, comma 2.
              2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la
          contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
              3.   L'adempimento  in  un  tempo  superiore  a  quello
          indicato   nella  prescrizione,  ma  che  comunque  risulta
          congruo    a    norma   dell'art.   20,   comma 1,   ovvero
          l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della
          contravvenzione  con  modalita'  diverse da quelle indicate
          dall'organo   di   vigilanza,   sono   valutati   ai   fini
          dell'applicazione  dell'art.  162-bis del codice penale. In
          tal  caso,  la  somma  da  versare e' ridotta al quarto del
          massimo   dell'ammenda  stabilita  per  la  contravvenzione
          commessa.».

        
      
          

            Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

          

        
                              Art. 302.
Definizione   delle   contravvenzioni   punite   con   la  sola  pena
                            dell'arresto

  1.  Per  le  contravvenzioni previste dal presente decreto e punite
con   la   sola  pena  dell'arresto  il  giudice  applica,  in  luogo
dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a
8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del
giudizio  di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarita',
le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.
  2.  La  sostituzione  di  cui  al  comma 1  non  e'  in  ogni  caso
consentita:
    a) quando  la  violazione  abbia  avuto un contributo causale nel
verificarsi di un infortunio sul lavoro;
    b) quando  il  fatto e' stato commesso da soggetto che abbia gia'
riportato  condanna  definitiva  per  la violazione di norme relative
alla  prevenzione  degli  infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di
cui   agli  articoli 589  e  590  del  codice  penale,  limitatamente
all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
  3.  Nell'ipotesi  prevista al comma 1, il reato si estingue decorsi
tre  anni  dal  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  senza  che
l'imputato  abbia  commesso  ulteriori  reati  in materia di salute e
sicurezza  sul  lavoro,  ovvero quelli di cui agli articoli 589 e 590
del  codice  penale,  limitatamente  all'ipotesi  di violazione delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo
caso si estingue ogni effetto penale della condanna.

        
                    Nota all'art. 302:
              - Per  il testo dell'art. 589 del codice penale si veda
          nota all'art. 2.
              - Il  testo  dell'art.  590  del  codice  penale  e' il
          seguente:
              «Art.  590  (Lesioni  personali  colpose).  -  Chiunque
          cagiona  ad altri per colpa una lesione personale e' punito
          con  la  reclusione  fino  a tre mesi o con la multa fino a
          euro 309.
              Se  la  lesione e' grave la pena e' della reclusione da
          uno  a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se e'
          gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
          multa da euro 309 a euro 1.239.
              Se  i  fatti  di cui al secondo comma sono commessi con
          violazione  delle norme sulla disciplina della circolazione
          stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
          lavoro  la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da
          tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e
          la  pena  per  le lesioni gravissime e' della reclusione da
          uno a tre anni.
              Nel  caso di lesioni di piu' persone si applica la pena
          che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
          commesse,  aumentata  fino  al  triplo;  ma  la  pena della
          reclusione non puo' superare gli anni cinque.
              Il  delitto e' punibile a querela della persona offesa,
          salvo  nei  casi  previsti  nel  primo e secondo capoverso,
          limitatamente  ai fatti commessi con violazione delle norme
          per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro o relative
          all'igiene   del  lavoro  o  che  abbiano  determinato  una
          malattia professionale.».

        
      
          

            Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

          

        
                              Art. 303.
                       Circostanza attenuante

  1.  La  pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con
la pena dell'arresto, anche in via alternativa, e' ridotta fino ad un
terzo   per   il   contravventore   che,   entro  i  termini  di  cui
all'articolo 491   del   codice   di  procedura  penale,  si  adopera
concretamente  per la rimozione delle irregolarita' riscontrate dagli
organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.
  2.  La  riduzione  di  cui  al  comma 1  non si applica nei casi di
definizione del reato ai sensi dell'articolo 302.

        
      
          

            Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

          

        
                              Art. 304.
                             Abrogazioni

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 3,  comma 3, e
dall'articolo 306,  comma 2,  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente decreto legislativo sono abrogati:
    a) il  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547,  il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164,  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303,  fatta  eccezione  per  l'articolo 64,  il  decreto  legislativo
15 agosto  1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626,  il  decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n.  493, il decreto
legislativo  14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 187;
    b) l'articolo 36-bis,  commi 1  e  2  del  decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
    c) gli  articoli:  2,  3,  5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.
123;
    d) ogni  altra  disposizione  legislativa  e  regolamentare nella
materia  disciplinata  dal decreto legislativo medesimo incompatibili
con lo stesso.
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  integrativi  attuativi della delega
prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123,
si   provvede  all'armonizzazione  delle  disposizioni  del  presente
decreto  con  quelle  contenute in leggi o regolamenti che dispongono
rinvii  a  norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive  modificazioni,  ovvero ad altre disposizioni abrogate dal
comma 1.
  3.  Fino  all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2,
laddove  disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a
norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni,  ovvero  ad  altre  disposizioni abrogate dal comma 1,
tali  rinvii  si  intendono  riferiti  alle  corrispondenti norme del
presente decreto legislativo.

        
                    Note all'art. 304:
              - L'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica
          19 marzo 1956, n. 303, ha la seguente rubrica: «Ispezioni».
              - Per  il  testo  dell'art. 1 della citata legge n. 123
          del 2007, si veda nota all'art. 1.
              - Per  il  testo  del citato decreto legislativo n. 626
          del 1994, si veda nota alle premesse.

        
      
          

            Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

          

        
                              Art. 305.
                        Clausola finanziaria

  1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo 11,  commi 1 e 2,
dall'esecuzione  del  presente  decreto, ivi compreso quanto disposto
dagli  articoli 5  e  6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico   della   finanza   pubblica.  Le  amministrazioni  competenti
provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso
una  diversa  allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali
ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

        
      
          

            Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

          

        
                              Art. 306.
                         Disposizioni finali

  1.  Le  disposizioni  contenute  nel  decreto  del Presidente della
Repubblica  19 marzo  1956,  n.  302,  costituiscono  integrazione di
quelle contenute nel presente decreto legislativo.
  2.  Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e
28,  nonche'  le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi
che   ad   esse  rinviano,  ivi  comprese  le  relative  disposizioni
sanzionatorie,  previste  dal  presente  decreto,  diventano efficaci
decorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione del presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale;  fino  a  tale data continuano a
trovare applicazione le disposizioni previgenti.
  3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore
alla  data  fissata  dal  primo  comma dell'articolo 13, paragrafo 1,
della  direttiva  2004/40/CE;  le  disposizioni  di cui al capo V del
medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.
  4.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con i Ministri della salute e dello sviluppo economico,
sentita  la  commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6,
si da' attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori  sul  luogo  di lavoro dell'Unione europea per le parti in
cui  le  stesse  modificano  modalita' esecutive e caratteristiche di
ordine  tecnico  previste dagli allegati al presente decreto, nonche'
da altre direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato Roma, addi' 9 aprile 2008

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Damiano,  Ministro  del  lavoro e della
                              previdenza sociale
                              Turco, Ministro della salute
                              Di      Pietro,      Ministro     delle
                              infrastrutture
                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Scotti, Ministro della giustizia
                              De  Castro,  Ministro  delle  politiche
                              agricole alimentari e forestali
                              Amato, Ministro dell'interno
                              Parisi, Ministro della difesa
                              Fioroni,    Ministro   della   pubblica
                              istruzione
                              Ferrero,  Ministro  della  solidarieta'
                              sociale
                              Mussi,   Ministro   dell'universita'  e
                              della ricerca
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Scotti

        
                    Note all'art. 306:
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni
          sul  lavoro  integrative  di  quelle  generali  emanate con
          decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
          547),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 aprile
          1956, n. 105, supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art.  13,  primo  comma, della citata
          direttiva 2004/40/CE, e' il seguente:
              «Art.  13  (Recepimento). - 1. Gli Stati membri mettono
          in  vigore  le  disposizioni  legislative,  regolamentari e
          amministrative  necessarie  per  conformarsi  alla presente
          direttiva  entro  il  30 aprile  2008.  Essi  ne  informano
          immediatamente la Commissione.
              Quando  gli  Stati  membri  adottano tali disposizioni,
          queste  contengono un riferimento alla presente direttiva o
          sono  corredate  di  un siffatto riferimento all'atto della
          pubblicazione  ufficiale.  Le modalita' di tale riferimento
          sono decise dagli Stati membri.».

        
      
          

            Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

          

        
        ---->   Vedere Allegati da pag. 93 a pag. 186  <----

        
      
          

            Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

          

        
        ---->   Vedere Allegati da pag. 187 a pag. 271  <----

        
      
          

            Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

          

        
        ---->   Vedere Allegati da pag. 272 a pag. 324  <----