Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art. 201.
Valori limite di esposizione e valori d'azione
1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori
limite di esposizione e valori di azione.
a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2; mentre su
periodi brevi e' pari a 20 m/s2;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, e' fissato a 2,5
m/s2.
b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,0 m/s2; mentre su
periodi brevi e' pari a 1,5 m/s2;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.
2. Nel caso di variabilita' del livello di esposizione giornaliero
va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.
Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art. 202.
Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di
lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni
meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere
valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro
specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla
probabile entita' delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di
attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso
banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle
informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.
Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede
l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata
e che resta comunque il metodo di riferimento.
3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni
di cui all'allegato XXXV, parte A.
4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo
intero e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte B.
5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa
ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati
nell'articolo 201;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare
riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei
lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di
lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre
i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni
trasmesse al corpo intero al di la' delle ore lavorative, in locali
di cui e' responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature,
il bagnato, l'elevata umidita' o il sovraccarico biomeccanico degli
arti superiori e del rachide;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese,
per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica.
Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art. 203.
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla
valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati
i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma
di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo
l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in
particolare quanto segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a
vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel
rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del
lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi
di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano
efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o
guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei
DPI;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di
lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso
corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da
ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensita'
dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati
periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la
protezione dal freddo e dall'umidita'.
2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di
esposizione e' stato superato, il datore di lavoro prende misure
immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore,
individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le
misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.
Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art. 204.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori
d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza
viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con
periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata
motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa
nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione
della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi' sottoposti alla
sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si
verificano una o piu' delle seguenti condizioni: l'esposizione dei
lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere possibile
l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una
malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed e'
probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle
particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche
sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti
nocivi per la salute.
Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art. 205.
Deroghe
1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di
lavoro, in circostanze debitamente giustificate, puo' richiedere la
deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione
per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle
caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile
rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e
organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attivita' lavorative in cui l'esposizione di un
lavoratore a vibrazioni meccaniche e' abitualmente inferiore ai
valori di azione, ma puo' occasionalmente superare il valore limite
di esposizione, il datore di lavoro puo' richiedere la deroga al
rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio
dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al
valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i
rischi derivanti dal tipo di esposizione cui e' sottoposto il
lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di
esposizione corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo
massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente
competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le
ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle
stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le
deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono
meno le circostanze che le hanno giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 e'
condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da
condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari
circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il
datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza
sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette
ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto
dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai
sensi del presente articolo.
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici
Art. 206.
Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come
definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni
riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel
corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e
dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto.
2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti
a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori
in tensione.
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici
Art. 207.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono
per:
a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di
frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) valori limite di esposizione: limiti all'esposizione a campi
elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla
salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di
questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi
elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a
breve termine per la salute conosciuti;
c) valori di azione: l'entita' dei parametri direttamente
misurabili, espressi in termini di intensita' di campo elettrico (E),
intensita' di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densita'
di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o piu' delle
misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori
assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici
Art. 208.
Valori limite di esposizione e valori d'azione
1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato
XXXVI, lettera A, tabella 1.
2. I valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera
B, tabella 2.
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici
Art. 209.
Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario,
misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono
esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo
devono essere effettuati in conformita' alle norme europee
standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(CENELEC). Finche' le citate norme non avranno contemplato tutte le
pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione
e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici,
il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od
emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle
del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se
necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle
attrezzature.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi
elettromagnetici effettuata in conformita' al comma 1, qualora
risulti che siano superati i valori di azione di cui
all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario,
calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e
2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro
accessibili al pubblico, purche' si sia gia' proceduto ad una
valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione
dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz
a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni
previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del
12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui
all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione
ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo
dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui
all'articolo 208;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici
elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi
impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi
magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali
infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti,
correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
f) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare
i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso
della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in
pubblicazioni scientifiche;
h) sorgenti multiple di esposizione;
i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di
cui all'articolo 28 precisa le misure adottate, previste
dall'articolo 210.
Nota all'art. 209:
- Il testo della raccomandazione 1999/519/CE del
Consiglio, del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione
dell'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, e' pubblicato nella
G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 199.
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici
Art. 210.
Misure di prevenzione e protezione
1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i
valori di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore di
lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma
dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di
esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che
comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire
esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto
in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione
ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi
elettromagnetici di intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro da
svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi
elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di
sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della
salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell'intensita'
dell'esposizione;
g) della disponibilita' di adeguati dispositivi di protezione
individuale.
2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a
campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere
indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel
caso che dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 209,
comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di
esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e
l'accesso alle stesse e' limitato laddove cio' sia tecnicamente
possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite
di esposizione.
3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori
superiori ai valori limite di esposizione. Allorche', nonostante i
provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente
capo, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di
lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di
sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del
superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza
le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo
superamento.
4. A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di
lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei
lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici
Art. 211.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di
norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico
competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente
sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei
risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di
lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo'
disporre contenuti e periodicita' diversi da quelli forniti dal
medico competente.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo
182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori
per i quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di
azione di cui all'articolo 208, comma 2.
Capo IV
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici
Art. 212.
Linee guida
1. Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi
tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per
l'applicazione del presente capo nello specifico settore
dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza
magnetica.
Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali
Art. 213.
Campo di applicazione
1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che
possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi
dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali
Art. 214.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono
per:
a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche
nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 ¯Fm e 1 mm. Lo
spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni
ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:
1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza
d'onda compresa tra 100 e 400 ¯Fm. La banda degli ultravioletti e'
suddivisa in UVA (315-400 ¯Fm), UVB (280-315 ¯Fm) e UVC (100-280
¯Fm);
2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda
compresa tra 380 e 780 ¯Fm;
3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda
compresa tra 780 ¯Fm e 1 mm. La regione degli infrarossi e' suddivisa
in IRA (780-1400 ¯Fm), IRB (1400-3000 ¯Fm) e IRC (3000 ¯Fm-1 mm);
b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di
radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o
amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze
d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di
emissione stimolata controllata;
c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;
d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa
dalla radiazione laser;
e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle
radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla
salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di
questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti
artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli
effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;
f) irradianza (E) o densita' di potenza: la potenza radiante
incidente per unita' di area su una superficie espressa in watt su
metro quadrato (W m-2);
g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza
espresso in joule su metro quadrato (J m-2);
h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unita'
d'angolo solido per unita' di superficie, espressa in watt su metro
quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);
i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e
radianza alle quali e' esposto un lavoratore.
Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali
Art. 215.
Valori limite di esposizione
1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono
riportati nell'allegato XXXVII, parte I.
2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono
riportati nell'allegato XXXVII, parte II.
Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali
Art. 216.
Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario,
misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono
essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella
valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme
della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto
riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione
internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di
normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle
situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e
raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili norme e
raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro
adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o
internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di
esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai
fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti
direttive comunitarie di prodotto.
2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi,
presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata
dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al
rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le
radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le
esplosioni o il fuoco;
f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali;
g) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare
i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso
della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali;
l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla
pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali
che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe
3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di
radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in
conformita' delle pertinenti direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve
precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.
Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali
Art. 217.
Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
1. Se la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione
possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un
programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative
destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite,
tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore
esposizione alle radiazioni ottiche;
b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni
ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni
ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di
sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della
salute;
d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;
g) della disponibilita' di adeguati dispositivi di protezione
individuale;
h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i
luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a
livelli di radiazioni ottiche che superino i valori di azione devono
essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre
identificate e l'accesso alle stesse e' limitato, laddove cio' sia
tecnicamente possibile.
3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente
articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi
particolarmente sensibili al rischio.
Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali
Art. 218.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di
norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico
competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente
sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione
dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria
e' effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente
effetti negativi per la salute, nonche' prevenire effetti a lungo
termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche
derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182
e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a
controllo medico i lavoratori per i quali e' stata rilevata
un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.
3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati
effetti nocivi sulla salute:
a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al
lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in
particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo
sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;
b) il datore di lavoro e' informato di tutti i dati significativi
emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto
professionale.
Capo VI
Sanzioni
Art. 219.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da quattro a otto
mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli
articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216,
comma 1.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a
4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 184, 185,
190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 197, comma 3, 202,
203, 205, comma 4, 209, commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro
1.000 a euro 4.500 per la violazione degli articoli 210, commi 2 e 3,
e 217, commi 2 e 3.
Capo VI
Sanzioni
Art. 220.
Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino tre mesi o con
l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione degli
articoli 185 e 186.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 221.
Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che
derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici
presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attivita'
lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti
gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro,
fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali
valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal
decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano altresi' al
trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni
specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996,
15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo
13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice
IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva
93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni
dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci
pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il
trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali
incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche
per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del
25 maggio 1998.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle
attivita' comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate
dalle norme contenute al capo III del presente titolo.
Note all'art. 221:
- Per il testo del decreto legislativo n. 230 del 1995,
si veda nota all'art. 180.
- Il testo del decreto ministeriale 4 settembre 1996,
(Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su
strada), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre
1996, n. 282, supplemento ordinario .
- Il testo del decreto ministeriale 15 maggio 1997
(Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio
dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la
direttiva 94/55/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 giugno 1997, n. 128, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto ministeriale 28 settembre 1999
(Attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione
dell'Unione europea, che adegua per la seconda volta al
progresso tecnico la direttiva 94/55/CE), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249,
supplemento ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.
41 (Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative
al trasporto di merci pericolose per ferrovia), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1999, n.
48, supplemento ordinario .
- Il testo del'art. 2 della direttiva 93/75/CEE del
13 settembre 1993, Direttiva del Consiglio relativa alle
condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti
marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano
merci pericolose o inquinanti, e' il seguente:
«Art. 2. - Ai fini della presente direttiva si
intendono per:
a) «operatore»: il proprietario, il noleggiatore,
l'imprenditore o l'agente marittimo della nave;
b) «nave»: qualsiasi nave da carico, petroliera,
chimichiera o gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto
della Comunita' o che ne esce e che trasporta merci
pericolose o inquinanti, alla rinfusa o in colli;
c) «merci pericolose»: quelle merci classificate nel
codice IMDG, inclusi i materiali radioattivi di cui alla
raccolta INF; nel capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo
19 del codice IGC;
d) «merci inquinanti»:
- idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL,
allegato 1,
- sostanze liquide nocive, secondo la definizione
della MARPOL, allegato 2,
- sostanze dannose, secondo la definizione della
MARPOL, allegato 3;
e) «Marpol 73/78»: la convenzione internazionale del
1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi,
nella versione modificata dal protocollo del 1978, di volta
in volta in vigore;
f) «Codice IMDG»: il codice marittimo internazionale
per il trasporto delle merci pericolose, di volta in volta
vigente;
g) «Codice IBC»: il codice internazionale IMO per la
costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto
alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi, di volta in
volta vigente;
h) «Codice IGC»: il codice internazionale IMO per la
costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto
alla rinfusa di gas liquefatti, di volta in volta vigente;
i) «raccolta INF»: il corpus delle norme di sicurezza
IMO per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di
plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo
di navi, di volta in volta vigente;
j) «risoluzione IMO A.851(20)»: la risoluzione
851(20) dell'Organizzazione marittima internazionale,
adottata dall'assemblea nella 20ª sessione il 27 novembre
1997, avente per titolo «General princi-ples for ship
reporting systems and ship reporting requirements,
including guidelines for reporting incidents involving
dangerous goods, harmful substances and/or marine
pollutants» (Principi generali dei sistemi di notifica e
norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti per
la notifica di sinistri in cui sono coinvolte merci
pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per
l'ambiente marino);
k) «autorita' competenti»: le autorita' e le
organizzazioni designate dagli Stati membri ai sensi
dell'art. 3;
l) «spedizioniere/caricatore»: una persona che ha
stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare,
o la persona nel cui nome o per conto della quale, viene
stipulato il contratto.».
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 222.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da
soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti,
utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante
qualsiasi attivita' lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente
o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni, nonche' gli agenti che corrispondono ai criteri di
classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto.
Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni, nonche' gli agenti che rispondono ai criteri di
classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto.
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classifi-cabili come
pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio
per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro
proprieta' chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in
cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli
agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione
professionale;
c) attivita' che comporta la presenza di agenti chimici: ogni
attivita' lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne
prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la
produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o
l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale
attivita' lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non
diversamente specificato, il limite della concentrazione media
ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della
zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato
periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori e' riportato
nell'allegato XXXVIII;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del
relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori e'
riportato nell'allegato XXXIX;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute
del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici
sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprieta' intrinseca di un agente chimico di
poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo
nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
Note all'art. 222:
- Il testo del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52 (Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65
(Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva
2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, supplemento
ordinario .
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 223.
Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro
determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali
agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprieta' pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal
responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda
di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio
1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di
tali agenti, compresa la quantita' degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite
biologici; di cui un primo elenco e' riportato negli allegati XXXVIII
e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da
adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza sanitaria gia' intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali
misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove
applicabile, dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono
essere incluse le attivita', ivi compresa la manutenzione e la
pulizia, per le quali e' prevedibile la possibilita' di notevole
esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi
per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le
misure tecniche.
3. Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione a
piu' agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al
rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti
chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi
3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni, il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti
chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente
tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa
valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che
la natura e l'entita' dei rischi connessi con gli agenti chimici
pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione
maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un'attivita' nuova che comporti la presenza di
agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa
presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte
preventivamente. Tale attivita' comincia solo dopo che si sia
proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e
all'attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e,
comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla
resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne
mostrino la necessita'.
Nota all'art. 223:
- Per il testo dei decreti legislativi n. 52 del 1997 e
n. 65 del 2003, si veda nota all'art. 222.
Note agli articoli 227, 234 e 239:
- Per il testo dei decreti legislativi n. 52 del 1997 e
n. 65 del 2003, si veda nota all'art. 222.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 224.
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi
derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o
ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul
luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e
relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o
potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensita'
dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantita' di agenti presenti sul
luogo di lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento
e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi
nonche' dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in
relazione al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e
alle modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul
luogo di lavoro, vi e' solo un rischio basso per la sicurezza e
irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al
comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le
disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 225.
Misure specifiche di protezione e di prevenzione
1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attivita' e della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinche' il
rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la
natura dell'attivita' lo consenta, con altri agenti o processi che,
nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la
salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attivita' non consente
di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di
lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione
delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorita':
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli
tecnici, nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive
alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di
protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri
mezzi l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli
articoli 229 e 230.
2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di
un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di
lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le
condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad
effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un
rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e'
riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro
assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai
valori limite di esposizione professionale e per periodi
rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.
3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione
professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro
identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento
dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di
prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai
documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per
la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle
misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli
obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui
all'articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei
principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro
adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle
operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e
l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in
particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la
presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o
quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell'attivita' lavorativa non consenta di
prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni
pericolose di sostanze infiammabili o quantita' pericolose di
sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in
particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar
luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse
che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze
o miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative
previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla
salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di
esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli
effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili.
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro
ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi
alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in
particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere
potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente
controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a
disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del
rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle
esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei
valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e
delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne da'
comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 226.
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44,
nonche' quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data
10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di
proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze
di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di
intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali
misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a
intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a
disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta
immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare,
di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i
lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per
porre rimedio alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai
lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle
attivita' necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi
di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che
devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione
anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare
sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per
segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano
previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano
vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attivita' pericolose, sugli
agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei
rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi
competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le
proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici
derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o
situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure
elaborate in base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti
devono immediatamente abbandonare la zona interessata.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 227.
Informazione e formazione per i lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore
di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti
dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e
ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo
di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul
luogo di lavoro, quali l'identita' degli agenti, i rischi per la
sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione
professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate
da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul
luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a
disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi
dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n.
65, e successive modificazioni.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del
rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere
costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e
dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni
scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla
valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici
pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da
segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il
datore di lavoro provvede affinche' la natura del contenuto dei
contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano
chiaramente identificabili.
4. Il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere
ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti
chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e
successive modificazioni.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 228.
Divieti
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli
agenti chimici sul lavoro e le attivita' indicate all'allegato XL.
2. Il divieto non si applica se un agente e' presente in un
preparato, o quale componente di rifiuti, purche' la concentrazione
individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere
effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del
comma 5, le seguenti attivita':
a) attivita' a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione
scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attivita' volte ad eliminare gli agenti chimici che sono
presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come
intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi
di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita
l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso
piu' rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in
un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi
soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per
la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivita' di cui
al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale che la rilascia sentito il
Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di
autorizzazione e' corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per
prevenire l'esposizione dei lavoratori.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 229.
Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i
lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che
rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici,
tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per
il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta
l'esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita'
diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione
riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della
valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale
occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le
eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da
osservare.
3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori
esposti agli agenti per i quali e' stato fissato un valore limite
biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il
lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma
anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e
comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il
lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente,
adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli
lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e
biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si
evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in
maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti
pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il
superamento di un valore limite biologico, il medico competente
informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di
lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a
norma dell'articolo 223;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o
ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinche' sia effettuata una visita medica
straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un'esposizione simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre
contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria diversi
rispetto a quelli definiti dal medico competente.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 230.
Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo
quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al
lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle
lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di
rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione
professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e
protezione.
2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei
documenti di cui al comma 1.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 231.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 50.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione da agenti chimici
Art. 232.
Adeguamenti normativi
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e' istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e
l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei
valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e'
composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia
tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero
della salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanita',
dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in
rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato
di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di
esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla
Commissione europea, sono altresi' stabiliti i valori limite
nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti
dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII,
XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre determinato il
rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei
lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo,
alle quantita' ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto
conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei
parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno
o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per
l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per
la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base
di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni
dei prestatori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente
articolo, la valutazione del rischio moderato e' comunque effettuata
dal datore di lavoro.
Capo II
Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 233.
Campo di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto per le attivita' disciplinate dal
capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni
previste dal trattato che istituisce la Comunita' europea
dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a
tutte le attivita' nelle quali i lavoratori sono o possono essere
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attivita'
lavorativa.
Capo II
Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 234.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla
classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni;
2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al numero
1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in
base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato
XLII, nonche' una sostanza od un preparato emessi durante un processo
previsto dall'allegato XLII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla
classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al punto
1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in
base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della
concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente
cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di
respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di
riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 235.
Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente
cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare
sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un
preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene
utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e
la sicurezza dei lavoratori.
2. Se non e' tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno
o mutageno il datore di lavoro provvede affinche' la produzione o
l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un
sistema chiuso purche' tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile
il datore di lavoro provvede affinche' il livello di esposizione dei
lavoratori sia ridotto al piu' basso valore tecnicamente possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente
stabilito nell'allegato XLIII.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 236.
Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di
lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni
o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di
cui all'articolo 17.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro
frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti
ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacita' degli
stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di
assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e,
qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in
forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne
riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto
di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi
e' assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione
di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del
presente capo, adattandole alle particolarita' delle situazioni
lavorative.
4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o
l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi
di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
a) le attivita' lavorative che comportano la presenza di sostanze
o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui
all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono
impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o
mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurita' o
sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti
ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado
della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei
dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti
cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come
sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza puo' richiedere i dati di cui
al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 237.
Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati,
che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di
agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessita' delle
lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di
impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non
sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle
necessita' predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o
che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche
isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati
segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato
fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi
per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In
dette aree e' fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non
vi e' emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se cio'
non e' tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti
cancerogeni o mutageni deve avvenire il piu' vicino possibile al
punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto
dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve
comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione
generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per
verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per
individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento
non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di
misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente
decreto legislativo;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali,
delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono
comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono
conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello
smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti
agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in
particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo
chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure
protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali
l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi
particolarmente elevati.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 238.
Misure tecniche
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici
appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti
protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinche' i dispositivi di protezione individuale
siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresi' a far riparare o sostituire
quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1,
lettera b), e' vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare
cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare
cosmetici.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 239.
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle
conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare
per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli
lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al
loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessita' di indossare e impiegare indumenti di lavoro e
protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro
corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure
da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono
fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attivita' in
questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e
comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti
che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche' gli impianti, i
contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni
siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I
contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi
al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e
14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 240.
Esposizione non prevedibile
1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che
possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti
cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima
misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento
e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area
interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli
interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie,
indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di
lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non puo'
essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e' limitata
al tempo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di
vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando
analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le
conseguenze dannose o pericolose.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 241.
Operazioni lavorative particolari
1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per
le quali e' prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di
prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei
lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di
lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle
suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile,
all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante
appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di
protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori
adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti
e' in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con
riferimento alle lavorazioni da espletare.
Sezione III
Sorveglianza sanitaria
Art. 242.
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236
ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla
base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei
lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza
di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente
ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di
lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformita'
all'articolo 236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della
concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle
misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con
particolare riguardo all'oppor-tunita' di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa.
Sezione III
Sorveglianza sanitaria
Art. 243.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un
registro nel quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita'
svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il
valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed
aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite
del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed
i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella
sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25,
comma 1, lettera c).
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su
richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della
cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di
lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel
registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore di
lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie
e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal
datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attivita'
che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le
cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con
salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati
personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad
agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed
all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro
ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia
del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna
copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza
competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza
esercitato attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore
di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della
cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in
possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle cartelle
sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro
della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello
stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione
consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati
di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a
richiesta li rende disponibili alle regioni.
Note all'art. 243:
- Per il testo del decreto legislativo n. 196 del 2003,
si veda nota all'art. 1.
- Il testo del decreto ministeriale 12 luglio 2007, n.
155 (Regolamento attuativo dell'art. 70, comma 9, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e
cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro
ad agenti cancerogeni), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 settembre 2007, n. 217.
Sezione III
Sorveglianza sanitaria
Art. 244.
Registrazione dei tumori
1. L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi
regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio,
realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da
esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che
ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti
comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i
dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi
di cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle
esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul
territorio nazionale, nonche' i dati di carattere occupazionale
rilevati, nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto
nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni
sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di
monitoraggio di cui al presente comma altresi' integrano i flussi
informativi di cui all'articolo 8.
2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche'
gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che
identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad
esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione
all'ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al
comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che
regola le modalita' di tenuta del registro, di raccolta e
trasmissione delle informazioni.
3. Presso l'ISPESL e' costituito il registro nazionale dei casi di
neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni
rispettivamente dedicate:
a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro
nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
b) ai casi di neoplasie delle cavita' nasali e dei seni
paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori
nasali e sinusali (ReNaTuNS);
c) ai casi di neoplasie a piu' bassa frazione eziologia riguardo
alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed
analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster
di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di
mortalita' di possibile significativita' epidemiologica in rapporto a
rischi occupazionali.
4. L'ISPESL rende disponibili al Ministero della salute, al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'INAIL ed alle
regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con
periodicita' annuale.
5. I contenuti, le modalita' di tenuta, raccolta e trasmissione
delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di
monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero
della salute, d'intesa con le regioni e province autonome.
Nota all'art. 244:
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 dicembre 2002, n. 308 (Regolamento per la
determinazione del modello e delle modalita' di tenuta del
registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi
dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del
1991), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio
2003, n. 31.
Sezione III
Sorveglianza sanitaria
Art. 245.
Adeguamenti normativi
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua
periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la
riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di
classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale e della salute, su richiesta, in
tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la
Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del
progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche
comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli
agenti cancerogeni o mutageni;
b) e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione
dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.
Nota all'art. 245:
- Per il testo del decreto legislativo n. 52 del 1997,
si veda nota all'art. 222.
Capo III
Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 246.
Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n.
257, le norme del presente decreto si applicano alle rimanenti
attivita' lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il
rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione
dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e
trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree
interessate.
Nota all'art. 246:
- Il testo della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme
relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87,
supplemento ordinario.
Capo III
Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 247.
Definizioni
l. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti
silicati fibrosi:
a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 248.
Individuazione della presenza di amianto
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione,
il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai
proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare
la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
2. Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un
materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste
dal presente capo.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 249.
Valutazione del rischio
l. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro
valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai
materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il
grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da
attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensita' e a
condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di
cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non e'
superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli
articoli 250, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attivita':
a) brevi attivita' non continuative di manutenzione durante le
quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in
cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto
che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai
fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato
materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni
qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un
mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6
provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle
esposizioni sporadiche e di debole intensita', di cui al comma 2.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 250.
Notifica
1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore
di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente
per territorio.
2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione
sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attivita' e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori
all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro
rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione
oggetto della notifica di cui ai commi l e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle
condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo
dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali
contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 251.
Misure di prevenzione e protezione
1. In tutte le attivita' di cui all'articolo 246, l'esposizione dei
lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo
e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato
nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti
alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti
amianto deve essere limitato al numero piu' basso possibile;
b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di
protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di
protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto
nell'aria e tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che
l'aria filtrata presente all'interno del DPI sia non superiore ad un
decimo del valore limite indicato all'articolo 254;
c) l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di
riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso
alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione
di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);
d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni
previste dall'articolo 249, comma 3, si applica quanto previsto al
comma 1, lettera b), del presente articolo;
e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da
evitare di produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile,
da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento
dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e
manutenzione;
g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o
che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in
appositi imballaggi chiusi;
h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro
il piu' presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui
sara' apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto.
Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformita'
alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 252.
Misure igieniche
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per
tutte le attivita' di cui all'articolo 246, il datore di lavoro
adotta le misure appropriate affinche':
a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita' siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi
cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano
accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori
di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di
amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti
di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno
dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il
lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in
contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in
caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo
le vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo
separato da quello destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati,
provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale
scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano
prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o
deteriorato prima di ogni utilizzazione.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 253.
Controllo dell'esposizione
1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato
all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione
iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la
misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del
luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni
previste dal comma 2 dell'articolo 249. I risultati delle misure sono
riportati nel documento di valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione
personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in
possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui
all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati
ai sensi del decreto del Ministro della sanita' in data 14 maggio
1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di
stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di
riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel
tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza
tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo
raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) nel
1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al
comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che
abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza
inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia
superiore a 3:1.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 254.
Valore limite
1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1
fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel
tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono
affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di
amianto nell'aria superiore al valore limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il
datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu'
presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.
Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se vengono
prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il
datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione
della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.
4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere ridotta con altri
mezzi e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale
delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da
garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1,
lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di
riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso
alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione
di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa
consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i
periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle
condizioni climatiche.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 255.
Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante
l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la
concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che questa superi
il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta
adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in
particolare:
a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione
delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali
tali da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1,
lettera b);
b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si
prevede il superamento del valore limite di esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della
polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui
all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali
attivita'.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 256.
Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono
essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui
all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione
o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da
edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di
trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
e la protezione dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui
seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto
prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che
tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio
maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i
materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione
individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione
all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione
o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del
personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta
e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei
valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui
all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro
specifico;
g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si
intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d)
ed e).
5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza,
almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli
adempimenti di cui all'articolo 50.
7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro
rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
Nota all'art. 256:
- Il testo dell'art. 30, comma 4 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della
direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e'
il seguente:
«Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione). -
1.-3. (Omissis).
4. Le imprese che svolgono attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi,
esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano
la quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta
litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi
rifiuti, nonche' le imprese che intendono effettuare
attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di
recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti
mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono
essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di
commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre
attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti
il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del
presente decreto.».
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 257.
Informazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di
lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad
attivita' comportanti esposizione ad amianto, nonche' ai loro
rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la
necessita' di non fumare;
c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e
dei dispositivi di protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre
al minimo l'esposizione;
e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la
necessita' del monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle
misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori
superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di
lavoro informa il piu' presto possibile i lavoratori interessati e i
loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li
consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di
urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore
di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro
rappresentanti delle misure adottate.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 258.
Formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di
lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente
esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione
sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di
sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprieta' dell'amianto e i suoi effetti sulla salute,
incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un'esposizione
all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al
minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature
di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta
utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l'eliminazione dei rifiuti;
i) la necessita' della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto
e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano
frequentato i corsi di formazione professionale di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n.
257.
Nota all'art. 258:
- Il testo dell'art. 10, comma 2, lettera h), della
citata legge n. 257 del 1992, e' il seguente:
«Art. 10 (Piani regionali e delle province autonome). -
1. (Omissis).
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
(omissis);
h) la predisposizione di specifici corsi di
formazione professionale e il rilascio di titoli di
abilitazione per gli addetti alle attivita' di rimozione e
di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree
interessate, che e' condizionato alla frequenza di tali
corsi;».
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 259.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione
dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e
trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree
interessate cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo
svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta
ogni tre anni, o con periodicita' fissata dal medico competente, sono
sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la
possibilita' di indossare dispositivi di protezione respiratoria
durante il lavoro.
2. I lavoratori che durante la loro attivita' sono stati iscritti
anche una sola volta nel registro degli esposti di cui
all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione
il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni
relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunita'
di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi
individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace,
nonche' esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore,
valuta l'opportunita' di effettuare altri esami quali la citologia
dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la
tomodensitometria.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 260.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246,
che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre
nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione
dell'esposizione accerta che l'esposizione e' stata superiore a
quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si
siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive
nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli
organi di vigilanza ed all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve
intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non
permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato
all'articolo 251, comma 1, lettera b).
2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di
vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui al comma l.
3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del
lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1.
4. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per
un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.
Sezione II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 261.
Mesoteliomi
1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le
disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.
Capo IV
Sanzioni
Art. 262.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000
a 12.000 euro per la violazione degli articoli 223, commi da 1 a 3,
225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 236, comma 3,
237, 238, comma 1, 239, comma 2, 240, commi 1 e 2, 241 e 242,
commi 1, 2 e 5, lettera b), 250, commi 1, 2 e 4, 251, 253, comma 1,
254, 255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260,
comma 1;
b) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000
a 4.000 euro per la violazione degli articoli 223, comma 1, 227,
commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1 e 4, 240,
comma 3, 248, comma 1, e 252;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000
euro per la violazione degli articoli 250, comma 3, e 256, commi 5 e
7;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000
euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253,
comma 3, e 260, commi 2 e 3.
Capo IV
Sanzioni
Art. 263.
Sanzioni per il preposto
1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla quale e'
tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200
euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e
5, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, e
242, commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro
per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239,
commi 1 e 4.
Capo IV
Sanzioni
Art. 264.
Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente e' punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500
euro per la violazione degli articoli 229, comma 3, primo periodo, e
comma 6, 230, e 242, comma 4;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro
per la violazione dell'articolo 243, comma 2.
Capo IV
Sanzioni
Art. 265.
Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o
con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 240,
comma 2.
Titolo X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 266.
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivita'
lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione ad agenti
biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle
norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati.
Titolo X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 267.
Definizioni
1. Ai sensi del presente titolo s'intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano
che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entita' microbiologica, cellulare o
meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di
cellule derivate da organismi pluricellulari.
Titolo X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 268.
Classificazione degli agenti biologici
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi
a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche
probabilita' di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che puo' causare
malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i
lavoratori; e' poco probabile che si propaga nella comunita'; sono di
norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che puo' causare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori; l'agente biologico puo' propagarsi nella comunita', ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che puo'
provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio
rischio per i lavoratori e puo' presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunita'; non sono disponibili, di norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione
non puo' essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due
gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio piu'
elevato tra le due possibilita'.
3. L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici
classificati nei gruppi 2, 3 e 4.
Titolo X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 269.
Comunicazione
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attivita' che
comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica
all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti
informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.
2. Il datore di lavoro che e' stato autorizzato all'esercizio di
attivita' che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del
gruppo 4 e' tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta
si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una
variazione significativa del rischio per la salute sul posto di
lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo
agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni
di cui al comma 1.
5. Ove le attivita' di cui al comma 1 comportano la presenza di
microrganismi geneticamente modificati, ai quali si applicano i
livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all'allegato IV del
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, il documento di cui al
comma 1, lettera b), e' sostituito da copia della documentazione
prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti
alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli
agenti biologici del gruppo 4.
Nota all'art. 269:
- Il testo dell'allegato IV del decreto legislativo
12 aprile 2001, n. 206 (Attuazione della direttiva 98/81/CE
che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2001, n. 126,
supplemento ordinario.
Titolo X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 270.
Autorizzazione
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della
propria attivita', un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di
autorizzazione del Ministero della salute.
2. La richiesta di autorizzazione e' corredata da:
a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione e' rilasciata dai competenti uffici del
Ministero della salute sentito il parere dell'Istituto superiore di
sanita'. Essa ha la durata di 5 anni ed e' rinnovabile.
L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per
l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al
comma 1 informa il Ministero della salute di ogni nuovo agente
biologico del gruppo 4 utilizzato, nonche' di ogni avvenuta
cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono
esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della salute comunica all'organo di vigilanza
competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni
sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il
Ministero della salute istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli
agenti biologici del gruppo 4 dei quali e' stata comunicata
l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 271.
Valutazione del rischio
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui
all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni
disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e
delle modalita' lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o
possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante
dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di
lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i
criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere
contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale e' affetto un
lavoratore, che e' da porre in correlazione diretta all'attivita'
lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorita'
sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici
utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi
microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le
misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole
alle particolarita' delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma 1 in occasione di modifiche dell'attivita' lavorativa
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attivita', quali quelle riportate a titolo esemplificativo
nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione
di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di
esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro puo'
prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i
risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali
misure non e' necessaria.
5. Il documento di cui all'articolo 17 e' integrato dai seguenti
dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio
di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla
lettera a);
c) le generalita' del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonche' le misure
preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori
contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o
del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza e' consultato prima
dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso
anche ai dati di cui al comma 5.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 272.
Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. In tutte le attivita' per le quali la valutazione di cui
all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il
datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali,
per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo
di attivita' lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente
esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di
protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti
l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la
propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di
lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato
nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare
campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro
al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o
tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta,
l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di
sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed
identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti
stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in
condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di
lavoro.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 273.
Misure igieniche
1. In tutte le attivita' nelle quali la valutazione di cui
all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonche', se del caso, di
lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od
altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti
civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati,
disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresi' a
far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione
successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere
contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore
lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri
indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c'e' rischio di esposizione e'
vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al
consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 274.
Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in
sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla
possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o
degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale
presenza comporta in relazione al tipo di attivita' svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro
definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono
di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per
l'operatore e per la comunita', i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che
sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo
3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al
minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XLVII.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 275.
Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI,
punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei
gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei
locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente
contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure
di contenimento in conformita' all'allegato XLVII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia
eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile
contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali
destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali
agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a
quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti
biologici non ancora classificati, ma il cui uso puo' far sorgere un
rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di
contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della
salute, sentito l'Istituto superiore di sanita', puo' individuare
misure di contenimento piu' elevate.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 276.
Misure specifiche per i processi industriali
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII,
punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti
biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure
opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XLVIII,
tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso
puo' far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del
terzo livello di contenimento.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 277.
Misure di emergenza
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione
nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4,
i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata,
cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi,
con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al piu' presto l'organo di vigilanza
territorialmente competente, nonche' i lavoratori ed il
rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo
hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha gia'
adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo
all'uso di agenti biologici.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 278.
Informazioni e formazione
1. Nelle attivita' per le quali la valutazione di cui
all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto
riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici
utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti
biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure
da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono
fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attivita' in
questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che
influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile
cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di
infortunio od incidente.
Capo III
Sorveglianza sanitaria
Art. 279.
Prevenzione e controllo
1. I lavoratori addetti alle attivita' per le quali la valutazione
dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti
alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali,
anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali
di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei
lavoratori che non sono gia' immuni all'agente biologico presente
nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le
procedure dell'articolo 42.
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei
lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza
di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne
informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di
lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformita'
all'articolo 271.
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla
necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attivita' che comporta rischio di esposizione a
particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonche'
sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non
vaccinazione.
Capo III
Sorveglianza sanitaria
Art. 280.
Registri degli esposti e degli eventi accidentali
1. I lavoratori addetti ad attivita' comportanti uso di agenti del
gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati,
per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente utilizzato e gli
eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al
comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore di sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per
territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni
qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1,
fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e
consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di
rischio;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna
all'Istituto superiore di sanita' e all'organo di vigilanza
competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
copia del medesimo registro nonche' le cartelle sanitarie e di
rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato
attivita' che comportano rischio di esposizione allo stesso agente
richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e
di rischio;
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio,
ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi
contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal
datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attivita' che
espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali e' noto
che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno
luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che
possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo e' di
quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi e' custodita e
trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalita' di tenuta del registro di cui al
comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con
decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza
sociale sentita la Commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di
sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.
Capo III
Sorveglianza sanitaria
Art. 281.
Registro dei casi di malattia e di decesso
1. Presso l'ISPESL e' tenuto un registro dei casi di malattia
ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonche' le strutture sanitarie, pubbliche o private,
che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al
comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione
clinica.
3. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva, sono
determinati il modello e le modalita' di tenuta del registro di cui
al comma 1, nonche' le modalita' di trasmissione della documentazione
di cui al comma 2.
4. Il Ministero della salute fornisce alla Commissione CE, su
richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di
cui al comma 1.
Capo IV
Sanzioni
Art. 282.
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000
a 4.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3;
270, commi 1 e 4; 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3;
275; 276; 277, comma 2; 278, comma 1, 2 e 4; 279, commi 1, 2, 280,
commi 1 e 2;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000 per la violazione dell'articolo 280, commi 3 e 4.
Capo IV
Sanzioni
Art. 283.
Sanzioni a carico dei preposti
1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla quale e'
tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000
a 4.000 euro per la violazione degli articoli: 271, comma 2; 272;
273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 4; 279,
commi 1 e 2.
Capo IV
Sanzioni
Art. 284.
Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione
dell'articolo 279, comma 3.
Capo IV
Sanzioni
Art. 285.
Sanzioni a carico dei lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 150 a
euro 600 per la violazione dell'articolo 277, comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro
103 a euro 309 per la violazione dell'articolo 277, comma 1.
Capo IV
Sanzioni
Art. 286.
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500
euro.
Titolo XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 287.
Campo di applicazione
1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al
rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo
ove e' presente un'area con atmosfere esplosive, oppure e'
prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si
possa formare nell'ambiente.
3. Il presente titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei
pazienti, nel corso di esse;
b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio
ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo,
fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni
di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto
delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo
al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili
interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale
(ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonche' la
normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente
titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva.
Note all'art. 287:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 1996, n. 661 (Regolamento per l'attuazione
della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a
gas), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
1996, n. 302, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n.
293, supplemento ordinario.
Titolo XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 288.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera
esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di
sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 289.
Prevenzione e protezione contro le esplosioni
1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le
esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi
generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta
le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura
dell'attivita'; in particolare il datore di lavoro previene la
formazione di atmosfere esplosive.
2. Se la natura dell'attivita' non consente di prevenire la
formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo
da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e
integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono
riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si
verifichino cambiamenti rilevanti.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 290.
Valutazione dei rischi di esplosione
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1,
il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere
esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) probabilita' e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilita' che le fonti di accensione, comprese le scariche
elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e
loro possibili interazioni;
d) entita' degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessi-vamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in
considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento,
tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere
esplosive.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 291.
Obblighi generali
1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei
lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei
rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i
provvedimenti necessari affinche':
a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantita' tale
da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di
altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere
di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere
esplosive in quantita' tale da mettere in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la
presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio,
mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 292.
Coordinamento
1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri
temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino
lavoratori di piu' imprese, ciascun datore di lavoro e' responsabile
per le questioni soggette al suo controllo.
2. Fermo restando la responsabilita' individuale di ciascun datore
di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che
e' responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte
le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e
specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui
all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalita' di attuazione
di detto coordinamento.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 293.
Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato
XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1
siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive in quantita' tali da mettere in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma
dell'allegato LI.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 294.
Documento sulla protezione contro le esplosioni
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il
datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un
documento, denominato: «documento sulla protezione contro le
esplosioni».
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli
obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di
cui all'allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime
di cui all'allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i
dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in
efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli
accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima
dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro,
le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito
modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento
di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 295.
Termini per l'adeguamento
1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, gia' utilizzate o a disposizione dell'impresa o
dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003,
devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di
cui all'allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le
disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello
stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono
soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato L, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime
stabilite dal presente titolo.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 296.
Verifiche
1. Il datore di lavoro provvede affinche' le installazioni
elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi
dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III
e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.
462.
Nota all'art. 296:
- Per il testo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 462 del 2001, si veda nota all'art. 86.
Capo II
Sanzioni
Art. 297.
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 per la
violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293,
commi 1 e 2, e 296.
Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Art. 298.
Principio di specialita'
1. Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione prevista
dal titolo I e da una o piu' disposizioni previste negli altri
titoli, si applica la disposizione speciale.
Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Art. 299.
Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresi' su
colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in
concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi
definiti.
Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Art. 300.
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime
commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro). - 1. In relazione al delitto di cui
all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione
dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della
delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura
pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui
all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e
non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di
cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica
una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non
superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui
all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e
non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma,
del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna
per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non
superiore a sei mesi.».
Nota all'art. 300:
- Per il testo del decreto legislativo n. 231 del 2001,
si veda nota alle premesse.
- Per il testo dell'art. 589 del codice penale, si veda
nota all'art. 2.
Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Art. 301.
Applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza
sul lavoro previste dal presente decreto nonche' da altre
disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena
alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applicano le disposizioni
in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli
articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758.
Nota all'art. 301:
- Il testo degli articoli da 20 a 24 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla
disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), e' il
seguente:
«Art. 20 (Prescrizione). - 1. Allo scopo di eliminare
la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza,
nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al
contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la
regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di
tempo tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile
a richiesta del contravventore, per la particolare
complessita' o per l'oggettiva difficolta'
dell'adempimento. In nessun caso esso puo' superare i sei
mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non
imputabili al contravventore determinano un ritardo nella
regolarizzazione, il termine di sei mesi puo' essere
prorogato per una sola volta, a richiesta del
contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei
mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato
immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata
anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al
servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza puo'
imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo
per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il
lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di
riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente
alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di
procedura penale.».
«Art. 21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non
oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la
violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel
termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione,
l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in
sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una
somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo
di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento
alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della
predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione,
l'organo di vigilanza ne da' comunicazione al pubblico
ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione.».
«Art. 22 (Notizie di reato non pervenute dall'organo di
vigilanza). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di
una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve
da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un
pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne da'
immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le
determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda
necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza
informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni
entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto
comunicazione della notizia di reato dal pubblico
ministero.».
«Art. 23 (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il
procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento
dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui
all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento
in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni
di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il
procedimento riprende il suo corso quando l'organo di
vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di
dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza
del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di
vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle
proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora
nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il
pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il
procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal
comma 1.
3. La sospensione del procedimento non preclude la
richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre,
l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli
atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro
preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del
codice di procedura penale.».
«Art. 24 (Estinzione del reato). - 1. La
contravvenzione si estingue se il contravventore adempie
alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel
termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto
dall'art. 21, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la
contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello
indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta
congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero
l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della
contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate
dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini
dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In
tal caso, la somma da versare e' ridotta al quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione
commessa.».
Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Art. 302.
Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena
dell'arresto
1. Per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite
con la sola pena dell'arresto il giudice applica, in luogo
dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a
8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del
giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarita',
le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.
2. La sostituzione di cui al comma 1 non e' in ogni caso
consentita:
a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel
verificarsi di un infortunio sul lavoro;
b) quando il fatto e' stato commesso da soggetto che abbia gia'
riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di
cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente
all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
3. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il reato si estingue decorsi
tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza senza che
l'imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, ovvero quelli di cui agli articoli 589 e 590
del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo
caso si estingue ogni effetto penale della condanna.
Nota all'art. 302:
- Per il testo dell'art. 589 del codice penale si veda
nota all'art. 2.
- Il testo dell'art. 590 del codice penale e' il
seguente:
«Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque
cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito
con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a
euro 309.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da
uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se e'
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da
tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e
la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da
uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena
che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della
reclusione non puo' superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale.».
Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Art. 303.
Circostanza attenuante
1. La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con
la pena dell'arresto, anche in via alternativa, e' ridotta fino ad un
terzo per il contravventore che, entro i termini di cui
all'articolo 491 del codice di procedura penale, si adopera
concretamente per la rimozione delle irregolarita' riscontrate dagli
organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di
definizione del reato ai sensi dell'articolo 302.
Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 304.
Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e
dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 187;
b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.
123;
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella
materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili
con lo stesso.
2. Con uno o piu' decreti integrativi attuativi della delega
prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123,
si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente
decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono
rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal
comma 1.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2,
laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a
norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1,
tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del
presente decreto legislativo.
Note all'art. 304:
- L'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, ha la seguente rubrica: «Ispezioni».
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 123
del 2007, si veda nota all'art. 1.
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 626
del 1994, si veda nota alle premesse.
Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 305.
Clausola finanziaria
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2,
dall'esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto
dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti
provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso
una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali
ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 306.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di
quelle contenute nel presente decreto legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e
28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi
che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni
sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci
decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a
trovare applicazione le disposizioni previgenti.
3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore
alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1,
della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del
medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico,
sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6,
si da' attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in
cui le stesse modificano modalita' esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonche'
da altre direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato Roma, addi' 9 aprile 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Turco, Ministro della salute
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Scotti, Ministro della giustizia
De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Amato, Ministro dell'interno
Parisi, Ministro della difesa
Fioroni, Ministro della pubblica
istruzione
Ferrero, Ministro della solidarieta'
sociale
Mussi, Ministro dell'universita' e
della ricerca
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Note all'art. 306:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni
sul lavoro integrative di quelle generali emanate con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
1956, n. 105, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 13, primo comma, della citata
direttiva 2004/40/CE, e' il seguente:
«Art. 13 (Recepimento). - 1. Gli Stati membri mettono
in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 30 aprile 2008. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalita' di tale riferimento
sono decise dagli Stati membri.».
Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
----> Vedere Allegati da pag. 93 a pag. 186 <----
Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
----> Vedere Allegati da pag. 187 a pag. 271 <----
Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
----> Vedere Allegati da pag. 272 a pag. 324 <----