Sezione VIII
Demolizioni

          

        
                              Art. 151.
                      Ordine delle demolizioni

  1.  I  lavori  di  demolizione  devono  procedere con cautela e con
ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e
condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita' delle strutture
portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
  2.  La  successione dei lavori deve risultare da apposito programma
contenuto  nel  POS,  tenendo  conto  di quanto indicato nel PSC, ove
previsto,  che  deve  essere  tenuto  a  disposizione degli organi di
vigilanza.

        
      
          

            Sezione VIII
Demolizioni

          

        
                              Art. 152.
                         Misure di sicurezza

  1.  La  demolizione  dei  muri effettuata con attrez-zature manuali
deve  essere  fatta  servendosi  di  ponti  di  servizio indipendenti
dall'opera in demolizione.
  2.  E'  vietato  lavorare  e  fare  lavorare gli operai sui muri in
demolizione.
  3.  Gli  obblighi  di  cui  ai  commi 1  e  2 non sussistono quando
trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.

        
      
          

            Sezione VIII
Demolizioni

          

        
                              Art. 153.
             Convogliamento del materiale di demolizione

  1.  Il  materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto,
ma  deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il
cui  estremo  inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due
metri dal livello del piano di raccolta.
  2.  I  canali  suddetti  devono  essere  costruiti in modo che ogni
tronco  imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono
essere adeguatamente rinforzati.
  3.  L'imboccatura  superiore  del  canale deve essere realizzata in
modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
  4.  Ove  sia  costituito  da  elementi  pesanti  od ingombranti, il
materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
  5.  Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il
sollevamento  della  polvere,  irrorando  con  acqua le murature ed i
materiali di risulta.

        
      
          

            Sezione VIII
Demolizioni

          

        
                              Art. 154.
                Sbarramento della zona di demolizione

  1.  Nella  zona  sottostante  la demolizione deve essere vietata la
sosta  ed  il  transito,  delimitando  la  zona  stessa  con appositi
sbarramenti.
  2.  L'accesso  allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento
ed  il  trasporto  del  materiale  accumulato  deve essere consentito
soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

        
      
          

            Sezione VIII
Demolizioni

          

        
                              Art. 155.
                    Demolizione per rovesciamento

  1.  Salvo  l'osservanza  delle  leggi  e dei regolamenti speciali e
locali,  la  demolizione  di  parti  di  strutture aventi altezza sul
terreno  non  superiore  a  5  metri  puo' essere effettuata mediante
rovesciamento per trazione o per spinta.
  2.  La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale
e  senza  strappi  e  deve  essere  eseguita  soltanto su elementi di
struttura   opportunamente   isolati  dal  resto  del  fabbricato  in
demolizione  in  modo  da  non  determinare crolli intempestivi o non
previsti di altre parti.
  3.  Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la
sicurezza  del  lavoro  quali: trazione da distanza non minore di una
volta  e  mezzo  l'altezza  del muro o della struttura da abbattere e
allontanamento degli operai dalla zona interessata.
  4.   Il   rovesciamento  per  spinta  puo'  essere  effettuato  con
martinetti  solo  per  opere  di altezza non superiore a 3 metri, con
l'ausilio  di  puntelli  sussidiari  contro il ritorno degli elementi
smossi.
  5.  Deve  essere  evitato  in  ogni caso che per lo scuotimento del
terreno  in  seguito  alla caduta delle strutture o di grossi blocchi
possano  derivare  danni  o  lesioni  agli  edifici vicini o ad opere
adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

        
      
          

            Sezione VIII
Demolizioni

          

        
                              Art. 156.
                              Verifiche

  1.  Il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Commissione   consultiva  permanente,  puo'  stabilire  l'obbligo  di
sottoporre  a  verifiche  ponteggi  e  attrezzature  per costruzioni,
stabilendo le modalita' e l'organo tecnico incaricato.

        
      
          

            Capo III
Sanzioni

          

        
                              Art. 157.
       Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

  1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
    a) con  l'arresto  da  tre  a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
10.000  euro  per  la  violazione degli articoli 90, commi 1, secondo
periodo, 3, 4 e 5;
    b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a
5.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a);
    c) con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da 1.200 a 3.600
euro per la violazione dell'articolo 101, comma 1, primo periodo;
    d) con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da 2.000 a 6.000
euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera c).

        
      
          

            Capo III
Sanzioni

          

        
                              Art. 158.
                     Sanzioni per i coordinatori

  1.  Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da
tre  a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  3.000  a 12.000 euro per la
violazione dell'articolo 91, comma 1.
  2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:
    a) con  l'arresto  da  tre  a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a
12.000    euro   per   la   violazione   dell'articolo 92,   comma 1,
lettere a), b), c), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda  da  3.000 a 8.000 euro per la violazione dell'articolo 92,
comma 2;
    b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a
5.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).

        
      
          

            Capo III
Sanzioni

          

        
                              Art. 159.
      Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti

  1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
    a) con  l'arresto  da  tre  a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a
12.000   euro   per   la   violazione   degli  articoli 96,  comma 1,
lettere a), b), c)  e g),  97,  comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121,
126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;
    b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a
5.000  euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125,
commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151,
comma 1, 152, comma 1, 154;
    c) con  l'arresto  sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000
euro  per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97,
comma 3, nonche' per la violazione delle disposizioni del capo II del
presente titolo non altrimenti sanzionate;
    d) con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da 1.200 a 3.600
euro  per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e
3.
  2.  Il  preposto  e' punito nei limiti dell'attivita' alla quale e'
tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
    a) con  l'arresto  sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000
euro  per  la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100,
comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;
    b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro
per  la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3
e 6, 152, comma 2.

        
      
          

            Capo III
Sanzioni

          

        
                              Art. 160.
                      Sanzioni per i lavoratori

  1. I lavoratori autonomi sono puniti:
    a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a
5.000 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;
    b) con  l'arresto  fino  a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.000
euro per la violazione dell'articolo 94.
  2.  I  lavoratori  sono  puniti  con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda  da  150  a  600 euro per la violazione degli articoli 124,
138, commi 3 e 4, 152, comma 2.

        
      
          

            Titolo V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 161.
                        Campo di applicazione

  1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica
di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non si applicano alla
segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario,
fluviale, marittimo ed aereo.

        
      
          

            Titolo V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 162.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente titolo si intende per:
    a) segnaletica  di  sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
seguito  indicata  «segnaletica  di  sicurezza»: una segnaletica che,
riferita  ad  un  oggetto,  ad  una  attivita'  o  ad  una situazione
determinata,  fornisce una indicazione o una prescrizione concernente
la  sicurezza  o  la  salute  sul  luogo di lavoro, e che utilizza, a
seconda  dei  casi,  un  cartello,  un  colore, un segnale luminoso o
acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
    b) segnale  di divieto: un segnale che vieta un comportamento che
potrebbe far correre o causare un pericolo;
    c) segnale  di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio
o pericolo;
    d) segnale   di   prescrizione:   un  segnale  che  prescrive  un
determinato comportamento;
    e) segnale  di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce
indicazioni  relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso
o di salvataggio;
    f) segnale  di  informazione: un segnale che fornisce indicazioni
diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
    g) cartello:  un  segnale che, mediante combinazione di una forma
geometrica,  di  colori  e  di un simbolo o pittogramma, fornisce una
indicazione  determinata,  la  cui  visibilita'  e'  garantita da una
illuminazione di intensita' sufficiente;
    h) cartello  supplementare:  un  cartello impiegato assieme ad un
cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni
complementari;
    i) colore  di  sicurezza:  un  colore  al  quale  e' assegnato un
significato determinato;
    l) simbolo   o   pittogramma:  un'immagine  che  rappresenta  una
situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su
un cartello o su una superficie luminosa;
    m) segnale   luminoso:   un  segnale  emesso  da  un  dispositivo
costituito   da  materiale  trasparente  o  semitrasparente,  che  e'
illuminato  dall'interno  o dal retro in modo da apparire esso stesso
come una superficie luminosa;
    n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso
da  un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi
vocale;
    o) comunicazione  verbale:  un  messaggio verbale predeterminato,
con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
    p) segnale  gestuale:  un  movimento  o posizione delle braccia o
delle  mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano
manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

        
      
          

            Titolo V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 163.
                    Obblighi del datore di lavoro

  1.   Quando,  anche  a  seguito  della  valutazione  effettuata  in
conformita'  all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere
evitati  o  sufficientemente  limitati  con  misure,  metodi,  ovvero
sistemi  di  organizzazione  del  lavoro,  o  con  mezzi  tecnici  di
protezione   collettiva,   il   datore  di  lavoro  fa  ricorso  alla
segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli
allegati da XXIV a XXXII.
  2.  Qualora  sia  necessario  fornire  mediante  la  segnaletica di
sicurezza   indicazioni   relative   a   situazioni  di  rischio  non
considerate  negli  allegati  da  XXIV  a XXXII, il datore di lavoro,
anche  in  riferimento  alle norme di buona tecnica, adotta le misure
necessarie,  secondo  le particolarita' del lavoro, l'esperienza e la
tecnica.
  3.  Il  datore  di  lavoro,  per  regolare  il traffico all'interno
dell'impresa  o dell'unita' produttiva, fa ricorso, se del caso, alla
segnaletica  prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico
stradale,  ferroviario,  fluviale,  marittimo  o  aereo,  fatto salvo
quanto previsto nell'allegato XXVIII.

        
      
          

            Titolo V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 164.
                      Informazione e formazione

  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
    a) il   rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  e  i
lavoratori  siano  informati  di tutte le misure da adottare riguardo
alla  segnaletica  di  sicurezza  impiegata  all'interno dell'impresa
ovvero dell'unita' produttiva;
    b) i  lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare
sotto  forma  di  istruzioni  precise,  che  deve  avere  per oggetto
specialmente   il   significato   della   segnaletica  di  sicurezza,
soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonche'
i comportamenti generali e specifici da seguire.

        
      
          

            Capo II
Sanzioni

          

        
                              Art. 165.
       Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

  1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
    a) con  l'arresto  da  tre  a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a
10.000  euro  per  la  violazione  degli articoli 163 e 164, comma 1,
lettera b);
    b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a
4.500 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).

        
      
          

            Capo II
Sanzioni

          

        
                              Art. 166.
                   Sanzioni a carico del preposto

  1.  Il  preposto  e' punito nei limiti dell'attivita' alla quale e'
tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
    a) con  l'arresto  fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200
euro per la violazione dell'articolo 163;
    b) con  l'arresto  fino  ad  un mese o con l'ammenda da 150 a 600
euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).

        
      
          

            Titolo VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 167.
                        Campo di applicazione

  1.  Le  norme  del  presente  titolo  si  applicano  alle attivita'
lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i
lavoratori  rischi  di  patologie  da  sovraccarico  biomeccanico, in
particolare dorso-lombari.
  2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
    a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto
o  di  sostegno  di  un  carico  ad  opera  di uno o piu' lavoratori,
comprese  le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare
o  spostare  un  carico,  che,  per  le  loro  caratteristiche  o  in
conseguenza  delle  condizioni  ergonomiche  sfavorevoli,  comportano
rischi  di  patologie  da  sovraccarico  biomeccanico, in particolare
dorso-lombari;
    b) patologie   da   sovraccarico  biomeccanico:  patologie  delle
strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

        
      
          

            Titolo VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 168.
                    Obblighi del datore di lavoro

  1.  Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e
ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche,
per  evitare  la necessita' di una movimentazione manuale dei carichi
da parte dei lavoratori.
  2.  Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei
carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure
organizzative  necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai
lavoratori  stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
che  comporta  la  movimentazione  manuale  di detti carichi, tenendo
conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:
    a) organizza  i  posti di lavoro in modo che detta movimentazione
assicuri condizioni di sicurezza e salute;
    b) valuta,  se  possibile  anche  in  fase  di proget-tazione, le
condizioni  di  sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione
tenendo conto dell'allegato XXXIII;
    c) evita   o   riduce  i  rischi,  particolarmente  di  patologie
dorso-lombari,   adottando  le  misure  adeguate,  tenendo  conto  in
particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche
dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attivita' comporta,
in base all'allegato XXXIII;
    d) sottopone  i  lavoratori  alla  sorveglianza  sanitaria di cui
all'articolo 41,  sulla  base  della  valutazione  del  rischio e dei
fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.
  3.  Le  norme  tecniche costituiscono criteri di riferimento per le
finalita'   del   presente   articolo  e  dell'allegato  XXXIII,  ove
applicabili.  Negli  altri  casi  si puo' fare riferimento alle buone
prassi e alle linee guida.

        
      
          

            Titolo VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 169.
              Informazione, formazione e addestramento

  1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:
    a) fornisce  ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente
al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
    b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi
lavorativi ed alle modalita' di corretta esecuzione delle attivita'.
  2.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  ai lavoratori l'addestramento
adeguato  in  merito  alle  corrette  manovre e procedure da adottare
nella movimentazione manuale dei carichi.

        
      
          

            Capo II
Sanzioni

          

        
                              Art. 170.
       Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

  1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
    a) con  l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000
fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2,
169, comma 1, lettera b);
    b) con  l'arresto  da  due a quattro mesi o con l'ammenda da euro
1.000  a  euro  4.500  per  la violazione dell'articolo 169, comma 1,
lettera a).

        
      
          

            Capo II
Sanzioni

          

        
                              Art. 171.
                   Sanzioni a carico del preposto

  1.  Il  preposto  e' punito nei limiti dell'attivita' alla quale e'
tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
    a) con  l'arresto  fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad
euro 1.200 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2;
    b) con  l'arresto  fino ad un mese o con l'ammenda da euro 150 ad
euro 600 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).

        
      
          

            Titolo VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 172.
                        Campo di applicazione

  1.  Le  norme  del  presente  titolo  si  applicano  alle attivita'
lavorative   che   comportano   l'uso   di   attrezzature  munite  di
videoterminali.
  2.  Le  norme  del  presente  titolo non si applicano ai lavoratori
addetti:
    a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
    b) ai  sistemi  informatici  montati  a  bordo  di  un  mezzo  di
trasporto;
    c) ai   sistemi   informatici   destinati   in  modo  prioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico;
    d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte
le  attrezzature  munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione
dei   dati  o  delle  misure,  necessario  all'uso  diretto  di  tale
attrezzatura;
    e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

        
      
          

            Titolo VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 173.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
    a) videoterminale:   uno   schermo   alfanumerico   o  grafico  a
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
    b) posto  di  lavoro:  l'insieme  che  comprende  le attrezzature
munite  di  videoterminale,  eventualmente  con tastiera ovvero altro
sistema  di  immissione  dati,  incluso  il  mouse,  il  software per
l'interfaccia    uomo-macchina,    gli    accessori   opzionali,   le
apparecchiature   connesse,   comprendenti   l'unita'  a  dischi,  il
telefono,  il  modem,  la  stampante, il supporto per i documenti, la
sedia,   il   piano   di   lavoro,   nonche'   l'ambiente  di  lavoro
immediatamente circostante;
    c) lavoratore:  il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita
di  videoterminali,  in  modo  sistematico  o abituale, per venti ore
settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

        
      
          

            Capo II
Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

          

        
                              Art. 174.
                    Obblighi del datore di lavoro

  1.  Il  datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di
cui  all'articolo 28,  analizza  i  posti  di  lavoro con particolare
riguardo:
    a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
    b) ai  problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o
mentale;
    c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
  2.  Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai
rischi  riscontrati  in  base  alle  valutazioni  di  cui al comma 1,
tenendo  conto  della somma ovvero della combinazione della incidenza
dei rischi riscontrati.
  3.  Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di
cui  all'articolo 173,  in  conformita'  ai  requisiti  minimi di cui
all'allegato XXXIV.

        
      
          

            Capo II
Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

          

        
                              Art. 175.
                  Svolgimento quotidiano del lavoro

  1.  Il  lavoratore,  ha  diritto  ad  una  interruzione  della  sua
attivita' mediante pause ovvero cambiamento di attivita'.
  2.   Le   modalita'  di  tali  interruzioni  sono  stabilite  dalla
contrattazione collettiva anche aziendale.
  3.   In   assenza  di  una  disposizione  contrattuale  riguardante
l'interruzione  di  cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto
ad   una   pausa   di  quindici  minuti  ogni  centoventi  minuti  di
applicazione continuativa al videoterminale.
  4.  Le  modalita'  e  la  durata  delle interruzioni possono essere
stabilite   temporaneamente  a  livello  individuale  ove  il  medico
competente ne evidenzi la necessita'.
  5.   E'   comunque  esclusa  la  cumulabilita'  delle  interruzioni
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
  6.  Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi
di  attesa  della risposta da parte del sistema elettronico, che sono
considerati,  a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore
non possa abbandonare il posto di lavoro.
  7.  La  pausa  e'  considerata a tutti gli effetti parte integrante
dell'orario  di lavoro e, come tale, non e' riassorbibile all'interno
di  accordi  che  prevedono  la  riduzione dell'orario complessivo di
lavoro.

        
      
          

            Capo II
Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

          

        
                              Art. 176.
                       Sorveglianza sanitaria

  1.  I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, con particolare riferimento:
    a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
    b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
  2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1
i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.
  3.  Salvi  i  casi particolari che richiedono una frequenza diversa
stabilita  dal  medico  competente,  la  periodicita' delle visite di
controllo  e'  biennale per i lavoratori classificati come idonei con
prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di eta'; quinquennale negli altri casi.
  4.  Per  i  casi  di  inidoneita'  temporanea  il medico competente
stabilisce il termine per la successiva visita di idoneita'.
  5.  Il  lavoratore e' sottoposto a visita di controllo per i rischi
di  cui  al  comma 1  a  sua richiesta, secondo le modalita' previste
all'articolo 41, comma 2, lettera c).
  6.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  a  sue  spese ai lavoratori i
dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attivita'
svolta,  quando  l'esito  delle  visite  di  cui ai commi 1, 3 e 4 ne
evidenzi  la  necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi
normali di correzione.

        
      
          

            Capo II
Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

          

        
                              Art. 177.
                      Informazione e formazione

  1.   In   ottemperanza   a   quanto   previsto   in   via  generale
dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
    a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto
riguarda:
      1)   le   misure  applicabili  al  posto  di  lavoro,  in  base
all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
      2) le modalita' di svolgimento dell'attivita';
      3) la protezione degli occhi e della vista;
    b) assicura  ai lavoratori una formazione adeguata in particolare
in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

        
      
          

            Capo III
Sanzioni

          

        
                              Art. 178.
       Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

  1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
    a) con  l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000
fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3,
175, 176, commi 1, 3, 5, 177, comma 1, lettera b);
    b) con  l'arresto  da  due a quattro mesi o con l'ammenda da euro
1.000  a  euro  4.500  per  la violazione dell'articolo 177, comma 1,
lettera a).

        
      
          

            Capo III
Sanzioni

          

        
                              Art. 179.
                   Sanzioni a carico del preposto

  1.  Il  preposto  e' punito nei limiti dell'attivita' alla quale e'
tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
    a) con  l'arresto  fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad
euro 1.200 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175;
    b) con  l'arresto  fino ad un mese o con l'ammenda da euro 150 ad
euro 600 per la violazione dell'articolo 174, comma 1, lettera a).

        
      
          

            Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 180.
                 Definizioni e campo di applicazione

  1. Ai  fini  del  presente decreto legislativo per agenti fisici si
intendono  il  rumore,  gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni
meccaniche,  i  campi  elettromagnetici,  le  radiazioni  ottiche, di
origine  artificiale,  il  microclima  e le atmosfere iperbariche che
possono   comportare   rischi  per  la  salute  e  la  sicurezza  dei
lavoratori.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  presente  capo,  per le
attivita' comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per
quelle  comportanti  esposizione a vibrazioni si applica il capo III,
per  quelle  comportanti  esposizione  a  campi  elettromagnetici  si
applica  il  capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni
ottiche artificiali si applica il capo V.
  3.  La  protezione  dei  lavoratori  dalle radiazioni ionizzanti e'
disciplinata  unicamente  dal  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e sue successive modificazioni.

        
                    Nota all'art. 180:
              - Il  testo  del  citato decreto legislativo n. 230 del
          1995,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 13 giugno
          1995, n. 136, supplemento ordinario.

        
      
          

            Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 181.
                       Valutazione dei rischi

  1. Nell'ambito  della valutazione di cui all'articolo 28, il datore
di  lavoro  valuta  tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti
fisici  in  modo  da  identificare  e adottare le opportune misure di
prevenzione  e  protezione  con particolare riferimento alle norme di
buona tecnica ed alle buone prassi.
  2.  La  valutazione  dei  rischi derivanti da esposizioni ad agenti
fisici e' programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale,
da  personale  qualificato  nell'ambito del servizio di prevenzione e
protezione  in  possesso  di  specifiche  conoscenze  in  materia. La
valutazione  dei  rischi e' aggiornata ogni qual volta si verifichino
mutamenti   che   potrebbero  renderla  obsoleta,  ovvero,  quando  i
risultati  della  sorveglianza  sanitaria  rendano  necessaria la sua
revisione.  I  dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo
dei   livelli  di  esposizione  costituiscono  parte  integrante  del
documento di valutazione del rischio.
  3.  Il  datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali
misure  di  prevenzione  e  protezione  devono  essere  adottate.  La
valutazione  dei  rischi e' riportata sul documento di valutazione di
cui  all'articolo 28,  essa  puo'  includere  una giustificazione del
datore  di  lavoro  secondo  cui la natura e l'entita' dei rischi non
rendono necessaria una valutazione dei rischi piu' dettagliata.

        
      
          

            Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 182.
        Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

  1. Tenuto  conto  del  progresso  tecnico e della disponibilita' di
misure  per  controllare  il  rischio  alla fonte, i rischi derivanti
dall'esposizione  agli  agenti  fisici  sono  eliminati  alla fonte o
ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione
agli  agenti  fisici  si  basa  sui  principi generali di prevenzione
contenuti nel presente decreto.
  2.  In  nessun  caso  i  lavoratori  devono essere esposti a valori
superiori  ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III,
IV  e  V.  Allorche',  nonostante i provvedimenti presi dal datore di
lavoro   in  applicazione  del  presente  capo  i  valori  limite  di
esposizione  risultino  superati,  il  datore di lavoro adotta misure
immediate  per  riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite
di  esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite
di  esposizione  e  adegua  di  conseguenza le misure di protezione e
prevenzione per evitare un nuovo superamento.

        
      
          

            Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 183.
                Lavoratori particolarmente sensibili

  1. Il  datore  di  lavoro  adatta le misure di cui all'articolo 182
alle  esigenze  dei  lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente
sensibili  al  rischio,  incluse le donne in stato di gravidanza ed i
minori.

        
      
          

            Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 184.
              Informazione e formazione dei lavoratori

  1. Nell'ambito  degli  obblighi  di  cui  agli articoli 36 e 37, il
datore  di  lavoro  provvede  affinche' i lavoratori esposti a rischi
derivanti   da   agenti   fisici   sul  luogo  di  lavoro  e  i  loro
rappresentanti  vengano informati e formati in relazione al risultato
della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
    a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
    b) all'entita'  e al significato dei valori limite di esposizione
e  dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonche' ai
potenziali rischi associati;
    c) ai  risultati  della  valutazione,  misurazione  o calcolo dei
livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
    d) alle   modalita'  per  individuare  e  segnalare  gli  effetti
negativi dell'esposizione per la salute;
    e) alle  circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
    f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione;
    g) all'uso   corretto   di  adeguati  dispositivi  di  protezione
individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie
all'uso.

        
      
          

            Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 185.
                       Sorveglianza sanitaria

  1. La  sorveglianza  sanitaria  dei  lavoratori esposti agli agenti
fisici   viene   svolta   secondo   i   principi   generali   di  cui
all'articolo 41,   ed  e'  effettuata  dal  medico  competente  nelle
modalita'  e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo
sulla  base  dei risultati della valutazione del rischio che gli sono
trasmessi  dal  datore  di  lavoro  per  il  tramite  del servizio di
prevenzione e protezione.
  2.  Nel  caso  in  cui  la  sorveglianza  sanitaria  riveli  in  un
lavoratore   un'alterazione   apprezzabile   dello  stato  di  salute
correlata  ai  rischi  lavorativi  il medico competente ne informa il
lavoratore  e,  nel  rispetto del segreto professionale, il datore di
lavoro, che provvede a:
    a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
    b) sottoporre  a  revisione le misure predisposte per eliminare o
ridurre i rischi;
    c) tenere  conto del parere del medico competente nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

        
      
          

            Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 186.
                   Cartella sanitaria e di rischio

  1. Nella  cartella  di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il
medico  competente  riporta  i dati della sorveglianza sanitaria, ivi
compresi  i  valori  di  esposizione  individuali, ove previsti negli
specifici  capi  del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro
per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

        
      
          

            Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro

          

        
                              Art. 187.
                        Campo di applicazione

  1. Il  presente capo determina i requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione  al  rumore  durante  il lavoro e in particolare per
l'udito.

        
      
          

            Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro

          

        
                              Art. 188.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente capo si intende per:
    a) pressione  acustica  di  picco  (ppeak):  valore massimo della
pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
    b) livello  di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A)
riferito  a 20 \muPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo,
dei  livelli  di  esposizione  al  rumore per una giornata lavorativa
nominale  di  otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:
1990  punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il
rumore impulsivo;
    c) livello  di  esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore
medio,  ponderato  in  funzione del tempo, dei livelli di esposizione
giornaliera  al  rumore per una settimana nominale di cinque giornate
lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:
1990 punto 3.6, nota 2.

        
      
          

            Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro

          

        
                              Art. 189.
           Valori limite di esposizione e valori di azione

  1. I  valori  limite  di  esposizione  e  i  valori  di  azione, in
relazione  al  livello  di  esposizione  giornaliera al rumore e alla
pressione acustica di picco, sono fissati a:
    a) valori  limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e
ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \muPa);
    b) valori  superiori  di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e
ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa);
    c) valori  inferiori  di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e
ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa).
  2.   Laddove   a  causa  delle  caratteristiche  intrinseche  della
attivita'   lavorativa  l'esposizione  giornaliera  al  rumore  varia
significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, e' possibile
sostituire,   ai   fini   dell'applicazione   dei  valori  limite  di
esposizione  e  dei  valori  di  azione,  il  livello  di esposizione
giornaliera  al  rumore  con  il livello di esposizione settimanale a
condizione che:
    a) il   livello   di  esposizione  settimanale  al  rumore,  come
dimostrato  da  un  controllo  idoneo, non ecceda il valore limite di
esposizione di 87 dB(A);
    b) siano  adottate  le  adeguate  misure  per ridurre al minimo i
rischi associati a tali attivita'.
  3.  Nel caso di variabilita' del livello di esposizione settimanale
va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

        
      
          

            Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro

          

        
                              Art. 190.
                       Valutazione del rischio

  1. Nell'ambito  di  quanto previsto dall'articolo 181, il datore di
lavoro  valuta  l'esposizione  dei  lavoratori  al  rumore durante il
lavoro prendendo in considerazione in particolare:
    a) il  livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa
ogni esposizione a rumore impulsivo;
    b) i  valori  limite  di  esposizione e i valori di azione di cui
all'articolo 189;
    c) tutti   gli   effetti  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  dei
lavoratori  particolarmente  sensibili  al  rumore,  con  particolare
riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
    d) per  quanto  possibile  a  livello  tecnico, tutti gli effetti
sulla  salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra
rumore  e  sostanze ototossiche connesse con l'attivita' svolta e fra
rumore e vibrazioni;
    e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori   risultanti  da  interazioni  fra  rumore  e  segnali  di
avvertimento  o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il
rischio di infortuni;
    f) le   informazioni   sull'emissione   di   rumore  fornite  dai
costruttori  dell'attrezzatura  di lavoro in conformita' alle vigenti
disposizioni in materia;
    g) l'esistenza  di  attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre l'emissione di rumore;
    h) il  prolungamento  del  periodo di esposizione al rumore oltre
l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;
    i) le   informazioni   raccolte   dalla  sorveglianza  sanitaria,
comprese,  per  quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica;
    l) la  disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito con
adeguate caratteristiche di attenuazione.
  2.  Se,  a  seguito  della  valutazione  di  cui  al  comma 1, puo'
fondatamente  ritenersi  che  i  valori  inferiori  di azione possono
essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i
lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento
di valutazione.
  3.  I  metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati
alle   caratteristiche   del   rumore   da   misurare,   alla  durata
dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle
norme   tecniche.   I   metodi   utilizzati   possono   includere  la
campionatura,   purche'   sia  rappresentativa  dell'esposizione  del
lavoratore.
  4.  Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore
di  lavoro  tiene  conto  dell'incertezza  delle  misure  determinate
secondo la prassi metrologica.
  5.  La  valutazione  di  cui  al  comma 1  individua  le  misure di
prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193,
194,  195  e  196  ed  e' documentata in conformita' all'articolo 28,
comma 2.

        
      
          

            Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro

          

        
                              Art. 191.
  Valutazione di attivita' a livello di esposizione molto variabile

  1. Fatto  salvo  il  divieto  al  superamento  dei valori limite di
esposizione, per attivita' che comportano un'elevata fluttuazione dei
livelli  di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro
puo'  attribuire  a  detti  lavoratori un'esposizione al rumore al di
sopra  dei  valori  superiori di azione, garantendo loro le misure di
prevenzione   e  protezione  conseguenti  e  in  particolare:  a)  la
disponibilita'  dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b)  l'informazione  e  la  formazione;  c) il controllo sanitario. In
questo  caso  la  misurazione  associata alla valutazione si limita a
determinare  il  livello  di  rumore  prodotto dalle attrezzature nei
posti   operatore   ai  fini  dell'identificazione  delle  misure  di
prevenzione  e  protezione  e per formulare il programma delle misure
tecniche e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2.
  2.  Sul  documento  di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco
dei  nominativi  dei  lavoratori  cosi' classificati, va riportato il
riferimento al presente articolo.

        
      
          

            Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro

          

        
                              Art. 192.
                 Misure di prevenzione e protezione

  1. Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 182, il datore di
lavoro  elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le
seguenti misure:
    a) adozione  di  altri  metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore;
    b) scelta  di  attrezzature  di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro  da  svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa
l'eventualita'  di  rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di
lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o
effetto e' di limitare l'esposizione al rumore;
    c) progettazione  della  struttura  dei  luoghi  e  dei  posti di
lavoro;
    d) adeguata  informazione  e  formazione  sull'uso corretto delle
attrezzature  di  lavoro  in  modo  da  ridurre  al  minimo  la  loro
esposizione al rumore;
    e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
      1)  del  rumore  trasmesso  per  via  aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
      2)  del  rumore  strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento;
    f) opportuni  programmi  di  manutenzione  delle  attrezzature di
lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
    g) riduzione  del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro  attraverso  la  limitazione  della  durata  e dell'intensita'
dell'esposizione  e  l'adozione  di  orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
  2.   Se   a   seguito   della   valutazione   dei   rischi  di  cui
all'articolo 190  risulta  che  i  valori  inferiori  di  azione sono
superati,  il  datore  di  lavoro  elabora ed applica un programma di
misure  tecniche  e  organizzative  volte  a ridurre l'esposizione al
rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
  3.  I  luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad
un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da
appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle
stesse   e'   limitato,   ove   cio'  sia  tecnicamente  possibile  e
giustificato dal rischio di esposizione.
  4.  Nel  caso  in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore
benefici  dell'utilizzo  di locali di riposo messi a disposizione dal
datore  di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

        
      
          

            Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro

          

        
                              Art. 193.
            Uso dei dispositivi di protezione individuali

  1. In  ottemperanza  a  quanto  disposto dall'articolo 18, comma 1,
lettera c),  il  datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti
dal  rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e
protezione   di  cui  all'articolo 192,  fornisce  i  dispositivi  di
protezione   individuali   per  l'udito  conformi  alle  disposizioni
contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:
    a) nel  caso  in  cui  l'esposizione  al  rumore  superi i valori
inferiori  di  azione  il  datore  di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
    b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra
dei  valori  superiori  di azione esige che i lavoratori utilizzino i
dispositivi di protezione individuale dell'udito;
    c) sceglie  dispositivi  di protezione individuale dell'udito che
consentono  di  eliminare  il  rischio  per  l'udito  o di ridurlo al
minimo,    previa   consultazione   dei   lavoratori   o   dei   loro
rappresentanti;
    d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale
dell'udito.
  2.  Il  datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai
dispositivi   di  protezione  individuale  dell'udito  indossati  dal
lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il
rispetto  del  valore  limite  di esposizione. I mezzi individuali di
protezione   dell'udito  sono  considerati  adeguati  ai  fini  delle
presenti  norme  se,  correttamente  usati,  mantengono un livello di
rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.

        
      
          

            Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro

          

        
                              Art. 194.
             Misure per la limitazione dell'esposizione

  1. Fermo  restando  l'obbligo del non superamento dei valori limite
di  esposizione,  se,  nonostante  l'adozione  delle  misure prese in
applicazione  del presente capo, si individuano esposizioni superiori
a detti valori, il datore di lavoro:
    a) adotta  misure  immediate  per  riportare  l'esposizione al di
sotto dei valori limite di esposizione;
    b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
    c) modifica  le misure di protezione e di prevenzione per evitare
che la situazione si ripeta.

        
      
          

            Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro

          

        
                              Art. 195.
              Informazione e formazione dei lavoratori

  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 184 nell'ambito
degli  obblighi  di  cui  agli  articoli 36 e 37, il datore di lavoro
garantisce  che  i  lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai
valori  inferiori  di azione vengano informati e formati in relazione
ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

        
      
          

            Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro

          

        
                              Art. 196.
                       Sorveglianza sanitaria

  1. Il  datore  di  lavoro  sottopone  a  sorveglianza  sanitaria  i
lavoratori  la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di
azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una
volta l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente,
con  adeguata  motivazione riportata nel documento di valutazione dei
rischi  e  resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori
in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con
provvedimento  motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
  2.  La  sorveglianza  sanitaria  di  cui  al  comma 1  e' estesa ai
lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione,
su  loro  richiesta  e  qualora  il  medico  competente  ne  confermi
l'opportunita'.

        
      
          

            Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro

          

        
                              Art. 197.
                               Deroghe

  1. Il   datore  di  lavoro  puo'  richiedere  deroghe  all'uso  dei
dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite
di  esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di
tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza
dei  lavoratori  maggiori  rispetto a quanto accadrebbe senza la loro
utilizzazione.
  2.  Le  deroghe  di  cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti
sociali,  per  un  periodo  massimo  di  quattro  anni dall'organo di
vigilanza  territorialmente  competente  che  provvede  anche a darne
comunicazione,  specificando  le  ragioni  e le circostanze che hanno
consentito  la  concessione  delle  stesse, al Ministero del lavoro e
della  previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe
di  cui  al  comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di
venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione
la disciplina regolare.
  3.  La  concessione delle deroghe di cui al comma 2 e' condizionata
dall'intensificazione  della  sorveglianza  sanitaria e da condizioni
che  garantiscano,  tenuto conto delle particolari circostanze, che i
rischi  derivanti  siano  ridotti  al  minimo.  Il  datore  di lavoro
assicura   l'intensificazione  della  sorveglianza  sanitaria  ed  il
rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
  4.  Il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale trasmette
ogni  quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto
globale  e  motivato  delle  deroghe  concesse  ai sensi del presente
articolo.

        
      
          

            Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro

          

        
                              Art. 198.
Linee  Guida  per i settori della musica delle attivita' ricreative e
                           dei call center

  1. Su  proposta  della  Commissione  permanente  per la prevenzione
degli  infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 6, sentite
la  parti  sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente  capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le
linee  guida  per  l'applicazione del presente capo nei settori della
musica, delle attivita' ricreative e dei call center.

        
      
          

            Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

          

        
                              Art. 199.
                        Campo di applicazione

  1.  Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute
e  della  sicurezza  dei lavoratori che sono esposti o possono essere
esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei
soggetti  indicati  all'articolo 3,  comma 2,  del  presente  decreto
legislativo  le  disposizioni del presente capo sono applicate tenuto
conto  delle  particolari  esigenze  connesse  al servizio espletato,
quali individuate dai decreti ivi previsti.

        
      
          

            Capo III
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

          

        
                              Art. 200.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente capo, si intende per:
    a) vibrazioni  trasmesse  al  sistema mano-braccio: le vibrazioni
meccaniche  che,  se  trasmesse  al  sistema  mano-braccio nell'uomo,
comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in
particolare   disturbi   vascolari,  osteoarticolari,  neurologici  o
muscolari;
    b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche
che,  se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e
la  sicurezza  dei  lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del
rachide;
    c) esposizione  giornaliera  a  vibrazioni  trasmesse  al sistema
mano-braccio  A(8):  [ms-2]:  valore  mediato nel tempo, ponderato in
frequenza,  delle  accelerazioni misurate per una giornata lavorativa
nominale di otto ore;
    d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero
A(8):   [ms-2]:   valore   mediato   nel   tempo,   ponderato,  delle
accelerazioni  misurate  per una giornata lavorativa nominale di otto
ore.