IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Finalità e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare
attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14
febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti
comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e
sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative
alla libertà e dignità del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parità tra
uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive
modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunità tra i sessi di
cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed
integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la
stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo
e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende
e le aspirazioni dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.
3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto
e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle
disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le
parti in cui sono previste forme di autonomie più ampie rispetto a
quelle già attribuite.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di
manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo
20;
b) «intermediazione»: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di
lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e
dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della
raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e
costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su
richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle
assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione;
dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di
attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di
direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza
dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di
candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno
all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e
comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione
committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura
ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle
candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento;
valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati
strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente
idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate
all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei
candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei
candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata
su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente,
anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel
mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o
collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione
finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona
e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita
operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il
lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni
riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i
servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante
l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla
rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento
ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro
domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi
comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato
del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati,
persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e
datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e
dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato
del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di
qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di
lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di
modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la
promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la
inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di
fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione
dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo
sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni
altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti
collettivi di riferimento;
i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del
lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18
febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni
e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze
acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in
contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione
continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da
soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze acquisite in
modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea
in materia di apprendimento permanente, purche' riconosciute e
certificate;
j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una
categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato
del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE)
n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato
a favore della occupazione, nonche' ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti
di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati
economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività;
m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Art. 3.
F i n a l i t à
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di
realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a
garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare
le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti
sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento
alle fasce deboli del mercato del lavoro.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione
e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il
mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative
attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di
cui al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti
che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione
professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi
di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che
forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di
riferimento anche a supporto delle attività di cui alla lettera a);
c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli
operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del
mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione di una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova
regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo
regime sanzionatorio.
Capo I
Regime autorizzatorio e accreditamenti
Art. 4.
Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione
professionale. Il predetto albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro
sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza
dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5,
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali
viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente
alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su
richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi
rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla
verifica del corretto andamento della attività svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini
previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo
indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonche'
alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di
sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della
attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente
tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della
presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i
criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta
cui e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione,
nonche' ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità
di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1,
comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui
alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione
dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e)
del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale.
Art. 5.
Requisiti giuridici e finanziari
1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa anche la forma della società di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonche' l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa; b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere
da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al
comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione
professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Art. 6.
Regimi particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione
le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie
che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle
problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la
predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo
della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro,
nonche' l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del
mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo
17.
2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di
intermediazione, secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al
comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli
istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a
condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e
che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui
all'articolo 5, comma 1, nonche' l'invio di ogni informazione relativa
al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al
successivo articolo 17.
3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di
intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di
contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso
di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come
oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività
imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a
condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d),
e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere
l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione
o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica
costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del
lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di
intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti
di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
5. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare
individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3
e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello
territoriale, l'attività di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo
2, comma 1, lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni e
dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio
e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli
articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5,
comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui al
comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in
una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma
1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i
sessanta giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento
della attività svolta.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza
unificata le modalità di costituzione della apposita sezione regionale
dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e delle procedure ad essa
connesse.
Art. 7.
Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi
elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che
operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse
definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e
criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresì:
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;
e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.
Capo II
Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai
lavoratori svantaggiati
Art. 8.
Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il
lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o
accreditati assicurano ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti
o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere
comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati medesimi
indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno soddisfacimento
del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sentite le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano nonche', ai sensi dell'articolo 31, comma 2,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei
dati personali, definisce le modalità di trattamento dei dati personali
di cui al presente decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti
elementi:
a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
b) le modalità attraverso le quali deve essere data al lavoratore la possibilità di esprimere le preferenze relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 10.
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi
in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla
presenza in capo al lavoratore di particolari benefici contributivi e
fiscali, gli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale
prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore
certificativo delle stesse.
Art. 9.
Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o
altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad
attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento
professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma
anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o
accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta
per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti
in questione, o entità ad essi collegate perche' facenti parte dello
stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in
quanto potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari,
utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la
corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci
per la ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti
pubblici e privati autorizzati o accreditati devono indicare gli
estremi del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento al fine
di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la
corretta e completa identificazione del soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante
annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di
comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domanda
comprensivo dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete di
comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile e' conoscibile
in modo agevole.
Art. 10.
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti
pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia
indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di
lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni
personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso,
al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di
famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza,
all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale,
al gruppo linguistico, allo stato di salute nonche' ad eventuali
controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si
tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento
della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e
determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. E'
altresì fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non
siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al
loro inserimento lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire
ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o
azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati
nella ricerca di una occupazione.
Art. 11.
Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o
comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal
lavoratore.
2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
a livello nazionale o territoriale possono stabilire che la
disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche
categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici
servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.
Art. 12.
Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a
versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento
della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Le
risorse sono destinate per interventi a favore dei lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato intesi, in particolare, a promuovere
percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di
continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di
carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì
tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per
cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel
quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle
imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite
le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo
bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle
parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica
della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai commi
l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del
fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità
finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.
6. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 si
provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni
dalla entrata in vigore del presente decreto.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti
alla disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997,
n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi
1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al
contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di
sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo
omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi
di cui al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto,
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con
le finalità dei relativi fondi.
Art. 13.
Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato
del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e
di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro
e' consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1 decade
dai trattamenti di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste
sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione
ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o in
occupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività
lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto
alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano
in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello
della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c)
non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attività formativa
ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente
all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente
ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei
soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti
previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende
cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone
comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta
giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente
competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi
alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e'
comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che
disciplinino la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
solo in presenza di una convenzione tra una o più agenzie autorizzate
alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di
rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province
o le regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con
riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle
normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi
dell'articolo 7.
8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la
costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i
centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di
costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità
finanziarie.
Art. 14.
Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello
nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela
delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8
della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono
essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di
concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il
conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da
parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali,
realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili,
che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento
nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei
servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.
68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di
riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le
imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa e'
dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso
per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di
percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma
1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle
imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della
computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà
verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' subordinata
all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai
fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico
determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Capo III
Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
Art. 15.
Principi e criteri generali
1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui
all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo
120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua
nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro
tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali.
Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo
immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e
privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e
dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente accessibile da
parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un
qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di
inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e
senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete
attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti
pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno
l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati
acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi
dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito
temporale e territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;
3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale
deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della
Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del
lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli
strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano
richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.
Art. 16.
Standard tecnici e flussi informativi di scambio
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro
della innovazione e della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le
province autonome, gli standard tecnici e i flussi informativi di
scambio tra i sistemi, nonche' le sedi tecniche finalizzate ad
assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello
nazionale.
2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di
scambio tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze definite
nell'Accordo Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e delle
disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
Art. 17.
Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro
1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua
nazionale del lavoro, nonche' le registrazioni delle comunicazioni
dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione
delle attività poste in essere da questi nei confronti degli utenti per
come riportate nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori
costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di
monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto
legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi ambiti
territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono
effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi
informative in questione, nonche' di quelle in essere presso gli Enti
previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate,
tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di
ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da
parte dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di valutazione di
singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalità
dei commi successivi del presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7
del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli
2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, così come la definizione
di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa
continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli
Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e
2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla
attuazione del presente decreto, le necessarie direttive agli Enti
previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di una
Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro
e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da
costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti
rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti
previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero dell'economia e
delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con
rappresentanti delle parti sociali, e' inoltre incaricata di definire,
entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una serie di
indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei
diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori, previo
esame ed approvazione della Conferenza unificata, costituiranno linee
guida per le attività di monitoraggio e valutazione condotte dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e dalle
province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento e in
particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del
lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più modelli di rilevazione da
somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonche' agli enti
di cui all'articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al
comma precedente e' valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o
accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle
linee guida definite con le modalità di cui al comma 4 nonche' della
formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole politiche
ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o
derivanti dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie
strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto
annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una
rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e
al loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui al presente decreto
legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e
internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi
conoscitivi di supporto alla valutazione delle singole politiche che lo
stesso Ministero, le regioni, le province o altri attori responsabili
della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole
politiche intendano esperire.
7. Le attività di monitoraggio devono consentire di valutare
l'efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonche' delle misure
contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari
opportunità e, in particolare, della integrazione nel mercato del
lavoro dei lavoratori svantaggiati.
8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, e'
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in
itinere della riforma. Detta Commissione e' composta da rappresentanti
ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nel cui ambito si individua il Presidente, dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalle regioni e
province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La
Commissione, che si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in
via preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula linee
guida per la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui
soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6 dovrà farsi
carico e può commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti
della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati nonche'
delle informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma
precedente, la Commissione potrà annualmente formulare pareri e
valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del
presente decreto, la Commissione predisporrà una propria Relazione che,
sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate,
evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresì
le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli
studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione
professionale dei lavoratori.
Capo IV
Regime sanzionatorio
Art. 18.
Sanzioni penali
1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4,
comma 1, e' punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo
della attività di intermediazione e' punito con la pena dell'arresto
fino a sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi e'
scopo di lucro la pena e' della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi
e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto
mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso di condanna,
e' disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto
eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al
presente comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o
comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena
dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata
di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20,
commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonche' per il solo
somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del
medesimo articolo 21 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o
comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a
prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione e' punito con la pena
alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da
Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale e' disposta
la cancellazione dall'albo.
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
nonche' nei casi più gravi, l'autorità competente procede alla
sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di
recidiva viene revocata l'autorizzazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio
decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie
forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di
intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.
Art. 19.
Sanzioni amministrative
1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali
siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria
da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato
dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500
euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, così come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21, comma 1,
della legge 24 aprile 1949, n. 264, così come sostituito dall'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni
lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250
euro per ogni lavoratore interessato.
5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione
di cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di
lavoro comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento
della sanzione minima ridotta della metà qualora l'adempimento della
comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di
cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell'omissione.
Titolo III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I
Somministrazione di lavoro
Art. 20.
Condizioni di liceità
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da
ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad
altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò
autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la
propria attività nell'interesse nonche' sotto la direzione e il
controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano
assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a
disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la
prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una
giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di
lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a
termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonche' servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività
dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di
limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo
determinato e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in
conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
Art. 21.
Forma del contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di manodopera e' stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche' del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e la
durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore,
devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte
del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro
ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di
somministrazione e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli
effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Art. 22.
Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di
lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla
disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e
alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di
lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla
disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per
quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di
cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al
contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso
del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista
dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto
stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura
della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie,
corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali
il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di
tale indennità e' stabilita dal contratto collettivo applicabile al
somministratore e comunque non e' inferiore alla misura prevista,
ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. La predetta misura e' proporzionalmente
ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale
anche presso il somministratore. L'indennità di disponibilità e'
esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.
223, non trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori
connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso
trovano applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
le tutele del lavoratore di cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro
non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della
applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta
eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della
sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di
cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del
2000, non si applicano in caso di somministrazione.
Art. 23.
Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un
trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a
quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di
mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con
riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti
privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione,
inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei
lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti
locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13.
3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono
modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle
erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati
all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno altresì diritto a fruire di tutti i servizi
sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore
addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento
sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative
o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza
e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e
addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo
svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti
in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il
contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia
adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel
contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito
il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o
comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore,
tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri
dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli obblighi di
sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o
comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto,
l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al
somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non
abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in
via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore
occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno
derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato al
somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli
elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato e' nulla
ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà
dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di
somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in
cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo
quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al
somministratore.
Art. 24.
Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in
cooperativa, ai lavoratori delle società o imprese di somministrazione
e degli appaltatori si applicano i diritti sindacali previsti dalla
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso
l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti
di libertà e di attività sindacale nonche' a partecipare alle assemblee
del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
2. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore
e che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto
di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche
determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria,
ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni
territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 25.
Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed
assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a
carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' inquadrato nel
settore terziario. Sulla indennità di disponibilità di cui all'articolo
22, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare,
anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale
contributivo.
2. Il somministratore non e' tenuto al versamento della aliquota
contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in
relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i
contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio
ponderato, stabilito per la attività svolta dall'impresa utilizzatrice,
nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori
temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio
ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione
effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa
utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori
domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri
previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.
Art. 26.
Responsabilità civile
1. Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei
confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro
nell'esercizio delle sue mansioni.
Art. 27.
Somministrazione irregolare
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti
e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso
giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile,
notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la
prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze
di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal
somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale,
valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la
prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma
effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per
la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il
quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti
dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20,
commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo
giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformità ai principi
generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle
ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di
sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o
produttive che spettano all'utilizzatore.
Art. 28.
Somministrazione fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la
somministrazione di lavoro e' posta in essere con la specifica finalità
di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo
applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con
una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun
giorno di somministrazione.
Capo II
Appalto e distacco
Art. 29.
Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente
titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi
dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla
somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da
parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle
esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio
del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori
utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore
di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di
un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di
subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto
collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto,
non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
Art. 30.
Distacco
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per
soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più
lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una
determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con
il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un
trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in
cui il lavoratore e' adibito, il distacco può avvenire soltanto per
comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E
TRASFERIMENTO D'AZIENDA
Art. 31.
Gruppi di impresa
1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono
delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le
società controllate e collegate.
2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di società
cooperativa di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli
adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
per conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una
società consorziata.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della
individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e
legislative in capo alle singole società datrici di lavoro.
Art. 32.
Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di
trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle
direttive europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del
codice civile e' sostituito dal seguente: «Ai fini e per gli effetti di
cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda
qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione,
comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento
e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere
dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il
trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di
azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata,
identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo
trasferimento».
2. All'articolo 2112 del codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente
un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo
d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un
regime di solidarietà di cui all'articolo 1676».
Titolo V
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo I
Lavoro intermittente
Art. 33.
Definizione e tipologie
1. Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto mediante il
quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che
ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui
all'articolo 34.
2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato.
Art. 34.
Casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo
svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente
secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o territoriale o, in via
provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con apposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente può essere
altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di
disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più
di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano
iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.
3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 35.
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonche' delle modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono
recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il
datore di lavoro e' altresì tenuto a informare con cadenza annuale le
rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del
ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Art. 36.
Indennità di disponibilità
1. Nel contratto di lavoro intermittente e' stabilita la misura della
indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie,
corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso
garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di
utilizzazione. La misura di detta indennità e' stabilita dai contratti
collettivi e comunque non e' inferiore alla misura prevista, ovvero
aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla indennità di disponibilità di cui al comma 1 i contributi sono
versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente
normativa in materia di minimale contributivo.
3. L'indennità di disponibilità e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente
impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e' tenuto a
informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata
dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura
il diritto alla indennità di disponibilità.
5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che
precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un
periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto
individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei
casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla
chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato
di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del
contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità
riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonche' un
congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti
collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la
misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i
lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 33 possono versare la
differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una
retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano
usufruito della indennità di disponibilità fino a concorrenza della
medesima misura.
Art. 37.
Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della
settimana, del mese o dell'anno
1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine
settimana, nonche' nei periodi delle ferie estive o delle vacanze
natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità di cui all'articolo
36 e' corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva
chiamata da parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
territoriale.
Art. 38.
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta
previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non
deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e
normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di
pari livello, a parità di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore
intermittente e' riproporzionato, in ragione della prestazione
lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda
l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di
essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio
sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta
disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non e'
titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati ne'
matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di
disponibilità di cui all'articolo 36.
Art. 39.
Computo del lavoratore intermittente
1. Il prestatore di lavoro intermittente e' computato nell'organico
dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in
proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di
ciascun semestre.
Art. 40.
Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva
1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi
dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la
determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di
ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei
datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere
l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro
mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle
indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui
all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da
ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui e' ammissibile il
ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui
all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
Capo II
Lavoro ripartito
Art. 41.
Definizione e vincolo di solidarietà
1. Il contratto di lavoro ripartito e' uno speciale contratto di lavoro
mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di
una unica e identica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta
salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta
personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera
obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei
contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facoltà di
determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra
di loro, nonche' di modificare consensualmente la collocazione
temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio della
impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei
coobbligati e' posta in capo all'altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità
di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono
essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento
di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero
vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su
richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda
disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o
parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si
trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui
all'articolo 2094 del codice civile.
6. Salvo diversa intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi i
lavoratori coobbligati e' disciplinato ai sensi dell'articolo 1256 del
codice civile.
Art. 42.
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro ripartito e' stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonche' il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
2. Ai fini della possibilità di certificare le assenze, i lavoratori
sono tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con
cadenza almeno settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascuno
dei soggetti coobbligati.
Art. 43.
Disciplina applicabile
1. La regolamentazione del lavoro ripartito e' demandata alla
contrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel
presente capo.
2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito
nel presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a
favore di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro
subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del
rapporto di lavoro ripartito.
Art. 44.
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta
previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore coobbligato non deve
ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo
complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari
livello, a parità di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati e'
riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente
eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della
retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonche' delle
ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia
professionale, congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle
riunioni assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio 1970, n.
300, entro il previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cui
trattamento economico verrà ripartito fra i coobbligati
proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Art. 45.
Disposizioni previdenziali
1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della
indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e
assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata
giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione
lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito
sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle
prestazioni e dei contributi andrà tuttavia effettuato non
preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a
seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Capo III
Lavoro a tempo parziale
Art. 46.
Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e
successive modifiche e integrazioni
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;»;
b) all'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.»;
c) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.»;
e) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonche' le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.»;
f) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;
g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, e' soppresso;
h) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, e' consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.»;
i) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
j) all'articolo 3, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.»;
k) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonche' di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonche' il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.»;
l) all'articolo 3, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;
m) all'articolo 3, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 e' possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.»;
n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi;
o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). - 1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, e' ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali e' prevista l'assunzione.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.
4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione.»;
p) il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso;
q) l'articolo 7 e' soppresso;
r) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, e' fatta salva la possibilità di concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all'autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.»;
s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.
2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che precedono.»;
t) dopo l'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 12-bis (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.».
Titolo VI
APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I
Apprendistato
Art. 47.
Definizione, tipologie e limiti quantitativi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere
di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato e'
definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può
assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per
cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso
il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle
proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che
comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti
in numero non superiore a tre. La presente norma non si applica alle
imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di
cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
3. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai
sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa
in materia.
Art. 48.
Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con
contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano
compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed e'
finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata
del contratto e' determinata in considerazione della qualifica da
conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi
acquisiti, nonche' del bilancio delle competenze realizzato dai servizi
pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante
l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione e' disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonche' della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e' rimessa
alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto
dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art. 49.
Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con
contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di
una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la
acquisizione di competenze di base, trasversali e
tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e
i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di
apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di età.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di
qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato
professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere
inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante e' disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonche' della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3.
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e
nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art. 50.
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con
contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di
livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione, nonche' per la specializzazione
tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di
apprendistato di cui al comma 1 può essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di età.
3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata
dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili che
attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le
altre istituzioni formative.
Art. 51.
Crediti formativi
1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di
apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei
percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa
intesa con le regioni e le province autonome definisce le modalità di
riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto
delle competenze delle regioni e province autonome e di quanto
stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie
locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale del 31 maggio 2001.
Art. 52.
Repertorio delle professioni
1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo
tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della
università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i
rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.
Art. 53.
Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali
1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento
del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla
categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e'
finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla
occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione
economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva
verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione
della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di
lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di
cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di
lavoro e' tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati
del 100 per cento.
4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e
integrazioni.
Capo II
Contratto di inserimento
Art. 54.
Definizione e campo di applicazione
1. Il contratto di inserimento e' un contratto di lavoro diretto a
realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle
competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto
lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del
lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di
cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta
per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a
scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i
lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e
quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la
proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo
di prova, nonche' i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti
della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i
soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo
svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei
diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a
scadere un solo contratto di inserimento.
5. Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni
di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia
di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
Art. 55.
Progetto individuale di inserimento
1. Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento e' la
definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale
di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.
2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo
19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche
all'interno degli enti bilaterali, le modalità di definizione dei piani
individuali di inserimento con particolare riferimento alla
realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi
interprofessionali per la formazione continua, in funzione
dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore, nonche'
le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti,
linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma
2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di
lavoro delle modalità di definizione dei piani individuali di
inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca
le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei
lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di
mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via
provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni
contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo
86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle
due parti interessate, le modalità di definizione dei piani individuali
di inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del
rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo.
5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto
individuale di inserimento il datore di lavoro e' tenuto a versare la
quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
Art. 56.
Forma
1. Il contratto di inserimento e' stipulato in forma scritta e in esso
deve essere specificamente indicato il progetto individuale di
inserimento di cui all'articolo 55.
2. In mancanza di forma scritta il contratto e' nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Art. 57.
Durata
1. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi
e non può essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di
lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata
massima può essere estesa fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli
eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di
quello civile, nonche' dei periodi di astensione per maternità.
3. Il contratto di inserimento non e' rinnovabile tra le stesse parti.
Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo
di durata indicato al comma 1.
Art. 58.
Disciplina del rapporto di lavoro
1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei
contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali
unitarie, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le
percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.
Art. 59.
Incentivi economici e normativi
1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento
del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla
categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e'
preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i
lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal
computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi
per l'applicazione di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla
occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente
in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con
esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1,
lettere b), c), d), e) ed f).
Art. 60.
Tirocini estivi di orientamento
1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi
durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane,
regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un
istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di
addestramento pratico.
2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre
mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico
e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata e' quella
massima in caso di pluralità di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti
limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al
tirocinio estivo di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del
1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25
marzo 1998, n. 142.
Titolo VII
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I
Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art. 61.
Definizione e campo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di
commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui
all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere
riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o
fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento
con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni
occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non
superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso
committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel
medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano
applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le
professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' i rapporti
e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese
e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e
società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate
dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì
esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli
organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a
collegi e commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di
vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano
l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo
collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.
Art. 62.
F o r m a
1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.
Art. 63.
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere
proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve
tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Art. 64.
Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in
concorrenza con i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e
apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, ne'
compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei
committenti medesimi.
Art. 65.
Invenzioni del collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi
speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 66.
Altri diritti del collaboratore a progetto
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a
progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che
rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di
malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una
proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il
committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si
protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel
contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta
giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un
periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del
contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e
successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di
cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di
applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e
igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e
successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa
si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonche' le norme di
tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le
norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del
26 marzo 2001.
Art. 67.
Estinzione del contratto e preavviso
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al
momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase
di esso che ne costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per
giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il
preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Art. 68.
Rinunzie e transazioni
1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo
possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede
di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del
presente decreto legislativo.
Art. 69.
Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati
senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o
fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai
sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro
subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato
corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le
parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale e'
limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto,
programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al
punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche,
organizzative o produttive che spettano al committente.
Capo II
Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Art. 70.
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività
lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio
di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del
lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.
2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore
di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente
occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che
coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a
trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno
complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel
corso di un anno solare.
Art. 71.
Prestatori di lavoro accessorio
1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di
lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per
l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai
soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro
comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di
lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica
dalla quale risulti la loro condizione.
Art. 72.
Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari
acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni
per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.
2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il
proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari di cui
al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a
5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso e' esente da
qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o
inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
3. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle
spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro
accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e
provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini
previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
4. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni
contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali individua gli enti e le società concessionarie
alla riscossione dei buoni, nonche' i soggetti autorizzati alla vendita
dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità per
il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative
coperture assicurative e previdenziali.
Art. 73.
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa,
l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle
relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività
di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine
di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di
contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'INPS e l'INAIL
stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente
provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del
lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.
Art. 74.
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni
caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte
da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o
ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto,
obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di
mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Titolo VIII
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Capo I
Certificazione dei contratti di lavoro
Art. 75.
Finalità
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei
contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a
progetto di cui al presente decreto, nonche' dei contratti di
associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del
codice civile, le parti possono ottenere la certificazione del
contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.
Art. 76.
Organi di certificazione
1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;
c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le
università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca. Per
ottenere la registrazione le università sono tenute a inviare, all'atto
della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti
indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di
lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono
concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una
commissione unitaria di certificazione.
Art. 77.
Competenza
1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio
della procedura di certificazione presso le commissioni di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi
alla commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua
dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore. Nel caso in cui le
parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di
certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti
bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle
rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
Art. 78.
Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
1. La procedura di certificazione e' volontaria e consegue
obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del
contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di
costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel
rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonche' dei
seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione e' destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui e' possibile ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di
documentazione, devono essere conservati presso le sedi di
certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla
loro scadenza. Copia del contratto certificato può essere richiesta dal
servizio competente di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorità
pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione e'
destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta
con proprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazione delle
clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di
lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici
e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni
contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
vengono altresì definiti appositi moduli e formulari per la
certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che
tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in
materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o
subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Art. 79.
Efficacia giuridica della certificazione
Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione
del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al
momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei
ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti
salvi i provvedimenti cautelari.
Art. 80.
Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella
cui sfera giuridica l'atto stesso e' destinato a produrre effetti,
possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui
all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea
qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma
negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la
medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato
potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione
ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale.
L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma
negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal
momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità
stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di
certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della
controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere
valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del
codice di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione
ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi
obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato
l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai
sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui
giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto,
può essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per
violazione del procedimento o per eccesso di potere.
Art. 81.
Attività di consulenza e assistenza alle parti
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche
funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali,
sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del
relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del
programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del
rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei
diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
Capo II
Altre ipotesi di certificazione
Art. 82.
Rinunzie e transazioni
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera
a), del presente decreto legislativo sono competenti altresì a
certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del
codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle
parti stesse.
Art. 83.
Deposito del regolamento interno delle cooperative
1. La procedura di certificazione di cui al capo I e' estesa all'atto
di deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la
tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in
forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6
della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La
procedura di certificazione attiene al contenuto del regolamento
depositato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve
essere espletata da specifiche commissioni istituite nella sede di
certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali
commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia e
sono costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti delle
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente più rappresentative.
Art. 84.
Interposizione illecita e appalto genuino
1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere
utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo
1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo
programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra
somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui
al Titolo III del presente decreto legislativo.
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio
decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di
interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della
rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della
assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte
dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove
esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di
categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 85.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente decreto.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 61, le parole da: «Il datore di lavoro» fino a: «dello stesso» sono
soppresse.
Art. 86.
Norme transitorie e finali
1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della
disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a
una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in
ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento. Termini diversi, anche superiori all'anno, di
efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai
sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito di
accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente
decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei
sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e
contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in
partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate
erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti
contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai
contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione
corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di
contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il
contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o
committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee
attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle
tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un
contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina,
o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto
espressamente previsto nell'ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima
legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro
efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali
di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via
contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la
somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro efficacia
fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso
unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno
1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice
civile si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione
prevista dal presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 della
legge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo 17
fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla
disciplina della somministrazione di cui al presente decreto.
6. Per le società di somministrazione, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, ricollocamento professionale già autorizzate
ai sensi della normativa previgente opera una disciplina transitoria e
di raccordo definita con apposito decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali entro trenta giorni dalla entrata in vigore del
presente decreto. In attesa della disciplina transitoria restano in
vigore le norme di legge e regolamento vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del
decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte le
imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione
conseguenti alla entrata in vigore del presente decreto legislativo
entro sei mesi anche ai fini della eventuale predisposizione di
provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle
pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione
trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di
lavoro a tempo determinato. La vigente disciplina in materia di
contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei
confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di
cui all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della pubblica
amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;»;
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).».
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei compiti della commissione
regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a statuto speciale
per le quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento delle
funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al
Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere
sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base delle
informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una verifica con le
organizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale degli effetti
delle disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro
tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.