Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
(G.U. 16 febbraio 2008, n. 40)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato; Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 12 relativo all'attuazione della direttiva 2005/85/CE; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente l'attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati; Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i diritti e le pari opportunità;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1. (Finalità)
1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto s'intende per: a)
«Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo
status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata
con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New
York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n.
95; b) «domanda di protezione internazionale o domanda di asilo
o domanda»: la domanda presentata secondo le procedure previste
dal presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo
status di protezione sussidiaria; c) «richiedente»: il
cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione
internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una
decisione definitiva; d) «rifugiato»: cittadino di un
Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore
fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha
la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole
avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova
fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a
causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di
esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251; e) «status di rifugiato»: il
riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale
rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione
internazionale, secondo le procedure definite dal presente
decreto;
f) «persona ammissibile alla protezione
sussidiaria»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione
europea o apolide che non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati
motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel
caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo
di subire un grave danno come definito dall'articolo 14 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non può o, a
causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese;
g) «status di protezione sussidiaria»: il
riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale
persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito
dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo
le procedure definite dal presente decreto;
h) «minore
non accompagnato»: il cittadino straniero di età
inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel
territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza
legale;
i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati;
m) «Paese di origine sicuro»: il
Paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29 della
direttiva 2005/85/CE.
Art. 3. (Autorità competenti)
1. Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 4. 2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26. 3. L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
Art. 4. (Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)
1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento
dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1-quater del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la
denominazione di: «Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale», di seguito:
«Commissioni territoriali», e si avvalgono del supporto
organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
2. Le
Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di dieci.
Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le
circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.
3.
Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, e
sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da
un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di
presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un
rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza
Stato - città ed autonomie locali e da un rappresentante
dell'ACNUR. Per ciascun componente sono nominati uno o più
componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è
rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su
richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto
di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la
qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia
necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti
protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali
occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito
alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero
degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere
composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da
non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti
rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti
effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della
Commissione, è corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare
del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e
deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso
di parità prevale il voto del presidente.
5. Salvo
quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali è
determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è
presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di
richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la
competenza è determinata in base alla circoscrizione
territoriale in cui è collocato il centro.
6. Le
attività di supporto delle commissioni sono svolte dal
personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno.
Art. 5. (Commissione nazionale per il diritto di asilo)
1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo
ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di
protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di
indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di
formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni,
di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica
contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di
asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione
sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei
richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche
al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e
di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio
dei Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione
mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari
esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi
all'attività svolta.
2. La Commissione nazionale è
nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La
Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta
da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un
funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un
dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente.
L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La
Commissione è validamente costituita con la presenza della
maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di
almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto
un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La Commissione
nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno.
3. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli
affari esteri, possono essere istituite una o più sezioni
della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono
individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni
della Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano
con le medesime modalità previste per la Commissione
nazionale.
Capo II Principi fondamentali e garanzie
Art. 6. (Accesso alla procedura)
1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. 2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. 3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19.
Art. 7. (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda)
1. Il richiedente è autorizzato a rimanere
nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione
territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32. 2. La
previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano
essere:
a) estradati verso un altro Stato in virtù degli
obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
b)
consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
c)
avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame
dell'istanza di protezione internazionale.
Art. 8. (Criteri applicabili all'esame delle domande)
1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente. 2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.
Art. 9. (Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante)
1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto. 2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.
Art. 10. (Garanzie per i richiedenti asilo)
1. All'atto della presentazione della domanda
l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente
della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il
procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la
domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al
richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2.
2. La
Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite nel
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo
informativo che illustra:
a) le fasi della procedura per il
riconoscimento della protezione internazionale;
b) i
principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza
in Italia;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le
modalità per riceverle;
d) l'indirizzo ed il recapito
telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei
richiedenti protezione internazionale.
3. Al richiedente è
garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di
contattare l'ACNUR o altra organizzazione di sua fiducia competente
in materia di asilo.
4. Il richiedente è
tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni
concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione
internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui
indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese,
francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata
dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla
presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente è
garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua
lingua o di altra lingua a lui comprensibile.
5. In caso di
impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero,
durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le
stesse garanzie di cui al presente articolo.
Art. 11. (Obblighi del richiedente asilo)
1. Il richiedente ha l'obbligo di cooperare con le autorità preposte alle singole fasi della procedura, al fine di fornire tutti i documenti e le informazioni di cui può disporre, utili ad agevolare l'esame della domanda. 2. Il richiedente è tenuto ad informare l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio. 3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente. 4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.
Art. 12. (Colloquio personale)
1. La Commissione nazionale e le Commissioni
territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite
comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente.
La Commissione, su richiesta motivata dell'interessato, può
decidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei
propri componenti e, ove possibile, dello stesso sesso del
richiedente.
2. La Commissione territoriale può
omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere
sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello
status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal
richiedente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata
dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con
il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità
di sostenere un colloquio personale.
3. Il colloquio può
essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino
straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano
possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio
per gravi motivi.
4. Se il cittadino straniero benché
regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver
chiesto il rinvio, l'autorità decidente decide sulla base
della documentazione disponibile.
5. Nel caso la convocazione
non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato
nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già
stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della
relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la
Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci
giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo
svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell'interessato,
secondo le modalità di cui al comma 1, al fine della
riattivazione della procedura.
Art. 13. (Criteri applicabili al colloquio personale)
1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari. 2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza. 3. Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che esercita la potestà o del tutore. In caso di minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore di cui all'articolo 26, comma 5. 4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dell'articolo 16, questi è ammesso ad assistere al colloquio.
Art. 14. (Verbale del colloquio personale)
1. Dell'audizione è redatto verbale che è sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Al cittadino straniero è rilasciata copia del verbale. La Commissione territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti la protezione internazionale. 2. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.
Art. 15. (Formazione delle commissioni territoriali e del personale)
1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perché il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente. La Commissione nazionale cura altresì la formazione degli interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle Commissioni.
Art. 16. (Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali)
1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. 2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.
Art. 17. (Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali)
1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonché all'avvocato che eventualmente lo assiste, è garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalità di cui all'articolo 18.
Art. 18.
(Applicazione della legge 7 agosto 1990,
n. 241)
1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonché agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 19. (Garanzie per i minori non accompagnati)
1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5. 2. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo. 3. Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, né all'adozione della decisione. 4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, ed allo stesso è garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.
Art. 20. (Casi di accoglienza)
1. Il richiedente non può essere trattenuto
al solo fine di esaminare la sua domanda. 2. Il richiedente è
ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti
casi: a) quando è necessario verificare o determinare la sua
nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in
possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo
arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti
risultati falsi o contraffatti; b) quando ha presentato la domanda
dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il
controllo di frontiera o subito dopo; c) quando ha presentato la
domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno
irregolare;
d) quando ha presentato la domanda essendo già
destinatario di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi
dall'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, ovvero di un provvedimento di respingimento
ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, anche se già trattenuto in uno dei centri di cui
all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.
3. Nel caso
di cui al comma 2, lettera a), il richiedente è ospitato nel
centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi
previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti
giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nel centro
per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi
alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non
superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di
accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di
soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione
della domanda.
4. La residenza nel centro non incide
sull'esercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, né
sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle
regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che
garantiscono comunque la facoltà di uscire dal centro nelle
ore diurne. Il richiedente può chiedere al prefetto un
permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di
tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi
personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva
la compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della
domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di
autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato
all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4.
5. Con il
regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le caratteristiche e
le modalità di gestione, anche in collaborazione con l'ente
locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono
garantire al richiedente una ospitalità che garantisca la
dignità della persona e l'unità del nucleo familiare.
Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal
Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture è
comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed
agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza
consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
Art. 21. (Casi di trattenimento)
1. E' disposto il trattenimento, nei centri di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del
richiedente: a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo
1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra; b) che è stato
condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati
inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attività illecite; c) che è destinatario
di un provvedimento di espulsione, salvo i casi previsti
dall'articolo 20, comma 2, lettera d). 2. Il provvedimento di
trattenimento è adottato dal questore con le modalità
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. Quando è già in corso il trattenimento, il
questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga
del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per
consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28.
3.
L'accesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza è
comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed
agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore autorizzati dal Ministero dell'interno.
Art. 22. (Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento)
1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'articolo 20, comma 2, è subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro centro che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli articoli 20 e 21 è comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 o del periodo di trattenimento di cui all'articolo 21, è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11. 2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso.
Art. 23. (Ritiro della domanda)
1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro è formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.
Art. 24. (Ruolo dell'ACNUR)
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dell'ACNUR sono in ogni caso ammessi nelle strutture di cui all'articolo 20 secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 38. 2. L'ACNUR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attività di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno.
Art. 25. (Raccolta di informazioni su singoli casi)
1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente. 2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possano nuocere all'incolumità del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla libertà e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese di origine.
Capo III Procedure di primo grado
Art. 26. (Istruttoria della domanda di protezione internazionale)
1. La domanda di asilo è presentata
all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente
per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda
all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente
presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è
una donna, alle operazioni partecipa personale femminile. 2. La
questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il
verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli
predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la
documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto
dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla
copia della documentazione allegata. 3. Salvo quanto previsto
dall'articolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al
regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la
questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato
competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 3. 4. Il questore, qualora ricorrono le
ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 dispone l'invio del richiedente
nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato
nominativo che certifica la sua qualità di richiedente
protezione internazionale presente nel centro di accoglienza o di
permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un
permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla
definizione della procedura di riconoscimento dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione
territoriale. 5. Quando la domanda è presentata da un minore
non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il
procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei
minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la
nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice
civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri presso il
Ministero della solidarietà sociale. Il giudice tutelare nelle
quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede
alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con la
questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso
del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi
all'accoglienza del minore.
6. L'autorità che riceve la
domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio
centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti
nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà
comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel
caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in
una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono
temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune
dove si trova il minore. I minori non accompagnati in nessun caso
possono essere trattenuti presso le strutture di cui agli articoli 20
e 21.
Art. 27. (Procedure di esame)
1. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II. 2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi. 3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente.
Art. 28. (Esame prioritario)
1. La Commissione territoriale esamina in via
prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle
garanzie di cui al capo II, quando: a) la domanda è
palesemente fondata; b) la domanda è presentata da un
richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili
indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
140; c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale
sono stati disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli
articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia
disposta per verificare o accertare l'identità del
richiedente. 2. Nei casi previsti dall'articolo 21, appena ricevuta
la domanda il questore, competente in base al luogo in cui è
stata presentata, dispone il trattenimento del richiedente ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, e contestualmente provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione
territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della
documentazione, provvede all'audizione. La decisione è
adottata entro i successivi due giorni.
3. Lo Stato italiano
può dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al
comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del
Consiglio, del 18 febbraio 2003.
Art. 29. (Casi di inammissibilità della domanda)
1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi: a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione; b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.
Art. 30. (Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003)
1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento.
Art. 31. (Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi)
1. Il richiedente può inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reitera la domanda prima della decisione della Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.
Art. 32. (Decisione)
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29
e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti
decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione
sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la
domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento
della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o
esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo
decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da un Paese di
origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma
2.
2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di
origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro
quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la
Commissione non può pronunciarsi sulla domanda senza previo
esame, svolto in conformità ai principi ed alle garanzie
fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono
essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti
non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al
richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di
origine sicuro.
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di
protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi
motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette
gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di
soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
4. La decisione di cui al comma 1,
lettera b), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli
23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione
l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale,
salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro
titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei
soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai
sensi dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei
confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di
soggiorno per richiesta asilo.
Capo IV Revoca, cessazione e rinuncia della protezione internazionale
Art. 33. (Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta)
1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello
status di protezione internazionale, l'interessato deve godere delle
seguenti garanzie: a) essere informato per iscritto che la
Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al
riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi
dell'esame; b) avere la possibilità di esporre in un colloquio
personale a norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione
scritta, i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato
o cessato.
2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale
procedura, applica in quanto compatibili i principi fondamentali e le
garanzie di cui al capo II.
3. Nel caso di decisione di revoca
o cessazione degli status di protezione internazionale si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3.
Art. 34. (Rinuncia agli status riconosciuti)
1. La rinuncia espressa allo status di rifugiato o di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria determina la decadenza dal medesimo status.
Capo V Procedure di impugnazione
Art. 35. (Impugnazione)
1. Avverso la decisione della Commissione
territoriale è ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha
sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la
Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il
ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia
richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la
Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla
protezione sussidiaria. Il ricorso è proposto, a pena di
inammissibilità, nei trenta giorni successivi alla
comunicazione del provvedimento; allo stesso è allegata copia
del provvedimento impugnato. Nei soli casi di trattenimento disposto
ai sensi dell'articolo 21, il ricorso è proposto, a pena di
inammissibilità, nei quindici giorni successivi alla
comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel
capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il centro.
2. Avverso la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o
sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è
accordata la protezione sussidiaria, è ammesso ricorso dinanzi
al tribunale competente in relazione alla Commissione territoriale
che ha emesso il provvedimento che ha riconosciuto lo status di cui è
stata dichiarata la revoca o la cessazione. 3. Tutte le comunicazioni
e notificazioni si eseguono presso l'avvocato del ricorrente mediante
avviso di deposto in cancelleria. 4. Il procedimento si svolge
dinanzi al tribunale in composizione monocratica con le modalità
dei procedimenti in camera di consiglio. 5. Entro cinque giorni dal
deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo
stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il
decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e
comunicati al pubblico ministero e alla Commissione nazionale ovvero
alla competente Commissione territoriale.
6. La proposizione
del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è
accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende
l'efficacia del provvedimento impugnato.
7. La proposizione
del ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la
domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui
è accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la
decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, non sospende l'efficacia del provvedimento
impugnato. Il ricorrente può tuttavia chiedere al tribunale,
contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del
provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso
il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con
ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di
fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento
impugnato al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno
per richiesta di asilo ed è disposta l'accoglienza nei centri
di cui all'articolo 20.
8. La procedura di cui al comma 7 si
applica, in ogni caso, al ricorso presentato dal richiedente di cui
agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 21. Il richiedente ospitato
nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera
d), o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 permane nel centro in cui
si trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7.
9.
All'udienza può intervenire un rappresentante designato dalla
Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto
impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso
depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la
documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria.
10.
Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova
necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del
ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo
status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione
sussidiaria; la sentenza viene notificata al ricorrente e comunicata
al pubblico ministero e alla Commissione interessata.
11.
Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente
ed il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte
d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte
d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla
notificazione o comunicazione della sentenza.
12. Il reclamo
non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte
d'appello, su istanza del ricorrente, può disporre con
ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando
ricorrano gravi e fondati motivi.
13. Nel procedimento dinanzi
alla corte d'appello, che si svolge in camera di consiglio, si
applicano i commi 5, 9 e 10. 14. Avverso la sentenza pronunciata
dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per
cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene
notificato ai soggetti di cui al comma 6, assieme al decreto di
fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della
cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di
consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c.
Art. 36. (Accoglienza del ricorrente)
1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi dell'articolo 35, si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. 2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui all'articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. 3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'articolo 21 che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
Capo VI Disposizioni finali e transitorie
Art. 37. (Riservatezza)
1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel presente decreto sono soggetti all'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento.
Art. 38. (Regolamenti di attuazione)
1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di protezione internazionale come definita dal presente decreto.
Art. 39. (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4,
comma 2, è autorizzata la spesa di euro 239.000 per l'anno
2008.
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, è
autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008.
3.
L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, comma 2, è
valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.
4.
Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti dall'articolo
20, comma 5, è autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per
l'anno 2008.
5. L'onere derivante dall'attività di
accoglienza di cui agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36 è
valutato in euro 12.218.250 a decorrere dall'anno 2008 e la dotazione
del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui
all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è
aumentata di 6.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, per i
servizi di accoglienza gestiti dagli enti locali.
6. Per le
finalità di cui all'articolo 24, comma 2, è autorizzata
la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008.
7.
All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente a
9.571.000 per l'anno 2008 e a 1.332.000 a decorrere dall'anno 2009,
nonché a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato
complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dall'anno 2008, si
provvede a valere sulla disponibilità del Fondo di rotazione
di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n.
468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle
misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 40. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 1, commi 4, 5 e 6, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; b) il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38.