testo in vigore dal: 2-11-2007

        

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  195, recante
"Procedure  per  disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
  Viste  le  disposizioni  degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo  n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e  di concertazione da avviare, sviluppare e concludere con carattere
di  contestualita'  per l'adozione di separati decreti del Presidente
della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze
di  polizia  ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonche'
il  personale  delle  Forze  armate,  con  esclusione  dei rispettivi
dirigenti  civili  e militari, del personale di leva ed ausiliario di
leva;
  Viste  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione
delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che
partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
(Polizia  di  Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello  Stato),  per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma
dei  carabinieri  e  Corpo  della  guardia di finanza) e per le Forze
armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
  Viste   in  particolare  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 2,
comma 1,  lettere  A)  e  B),  ed  all'articolo 7  del citato decreto
legislativo  n.  195  del  1995,  riguardanti  le  delegazioni  e  le
procedure  negoziali  e  di  concertazione,  rispettivamente  per  il
personale  delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
  Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica   amministrazione   del   13 luglio   2006,   relativo  alla
"Individuazione   della  delegazione  sindacale  che  partecipa  alle
trattative   per   la   definizione  dell'Accordo  sindacale  per  il
quadriennio  normativo 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il
biennio   2006-2007,   per  gli  aspetti  economici,  riguardante  il
personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato,  Corpo  di  polizia  penitenziaria  e  Corpo  forestale  dello
Stato)";
  Vista  l'ipotesi  di  accordo  sindacale  relativa  al  quadriennio
normativo   2006-2009  ed  al  biennio  economico  2006-2007  per  il
personale  non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia  di  Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello  Stato),  sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni
del  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 195 - in data 31 luglio
2007   dalla   delegazione   di   parte  pubblica  e  dalle  seguenti
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:
per la Polizia di Stato:
    S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
    S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia
    S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia)
    Silp per la CGIL
    Federazione Confederazione CONSAP - ITALIA SICURA (ANIP-USP)
    Federazione  Sindacale  Polizia  Li.Si.Po  So.di.Po  Rinnovamento
Sindacale per l'UGL
    COISP  -  UP  -  FPS  (Coordinamento per l'indipendenza sindacale
delle Forze di polizia
    UIL PS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato
per il Corpo della polizia penitenziaria:
    S.A.P.P.E. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
    O.S.A.P.P.    (Organizzazione    Sindacale    Autonoma    Polizia
Penitenziaria
    CISL-FPS/POLIZIA PENITENZIARIA
    UIL-PA/POLIZIA PENITENZIARIA
    S.I.N.A.P.PE. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria
    CGIL-FP/POLIZIA PENITENZIARIA
    S.I.A.P.Pe. (Sindacato Italiano Autonomo Polizia Penitenziaria
    U.S.P.P. (UGL - FNPP - CLPP - LISIAPP)
    Federazione Sindacati Autonomi C.N.P.P.
per il Corpo forestale dello Stato:
    S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale
    UGL/CORPO FORESTALE DELLO STATO
    CISL-FPS/CORPO FORESTALE DELLO STATO
    UIL-PA/CORPO FORESTALE DELLO STATO
    Federazione sindacale forestale SAPECOFS CISAL
    CGIL - FP/CORPO FORESTALE DELLO STATO
    Sindacato Nazionale dei Dirigenti e Direttivi Forestali (DIRFOR
  Visto  lo  schema  di  provvedimento  di  concertazione relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007 per
il  personale  non  dirigente  delle  Forze di polizia ad ordinamento
militare  (Arma  dei  carabinieri  e Corpo della guardia di finanza),
concertato  -  ai  sensi  delle  richiamate  disposizioni del decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n.  195 - in data 31 luglio 2007 dalla
delegazione  di  parte  pubblica,  dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, dal Comando generale del Corpo della Guardia di finanza,
dalla  Sezione  COCER  carabinieri,  dalla  Sezione  COCER Guardia di
finanza;
  Visti l'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge  finanziaria  per  il  2006), e l'articolo 1, comma 549, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
  Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995;
  Considerato  che  l'ipotesi  di  accordo  sindacale per le Forze di
polizia  ad  ordinamento  civile  e'  stata  sottoscritta da tutte le
organizzazioni  sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema
di  provvedimento  per le Forze di polizia ad ordinamento militare e'
stato  concertato  con  entrambe  le Sezioni Carabinieri e Guardia di
finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non
sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso
ai  sensi  dell'articolo 7,  commi 4  e  6,  del  decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  3 agosto  2007,  con la quale sono stati approvati, ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195
del  1995,  previa  verifica  delle  compatibilita'  finanziarie e in
assenza  delle  osservazioni  di  cui  ai  commi 4  e  6 del medesimo
articolo 7,  l'ipotesi  di accordo sindacale riguardante il personale
non  dirigente  delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento civile e lo
schema   di   provvedimento   riguardante  le  Forze  di  polizia  ad
ordinamento militare in precedenza indicati;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  di  concerto  con  il Ministro dell'interno, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa,
con  il  Ministro  della  giustizia e con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali;

                              Decreta:
                               Art. 1.

                   Ambito di applicazione e durata

  1. Ai  sensi  dell'articolo 2,  comma 1,  lettera  a),  del decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n. 195, e successive modificazioni, il
presente  decreto  si applica al personale dei ruoli della Polizia di
Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato,  con  esclusione  dei  rispettivi dirigenti e del personale di
leva.
  2.  Il  presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre  2009  per  la  parte  normativa e dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre 2007 per la parte economica.
  3.  Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte  economica disciplinata dal presente
decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal
mese  successivo,  un elemento provvisorio della retribuzione pari al
trenta  per  cento  del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri  stipendiali  vigenti.  Dopo  ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale,  detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso
di  inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli  effetti  economici  previsti  dal nuovo decreto del Presidente
della  Repubblica  emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

      

          
            
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              L'art.  87  della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il  testo  degli  articoli  1,  2  e  7  del  decreto
          legislativo  12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2
          della  legge  6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure
          per  disciplinare  i  contenuti del rapporto di impiego del
          personale  delle Forze di polizia e delle Forze armate), e'
          il seguente:
              Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
          disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale  delle  Forze  di  polizia  anche  ad ordinamento
          militare   e  delle  Forze  armate,  esclusi  i  rispettivi
          dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
          quello  ausiliario  di  leva,  sono  stabilite dal presente
          decreto  legislativo.  Il rapporto di impiego del personale
          civile   e   militare   con  qualifica  dirigenziale  resta
          disciplinato  dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
          2,   comma 4,   e  delle  altre  disposizioni  del  decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              2.  Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le    modalita'   e   per   le   materie   indicate   negli
          articoli seguenti,   si   concludono  con  l'emanazione  di
          separati    decreti   del   Presidente   della   Repubblica
          concernenti  rispettivamente  il  personale  delle Forze di
          polizia  anche ad ordinamento militare e quello delle Forze
          armate..
              Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato:
                A) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
          pubblica,  composta  dal Ministro per la funzione pubblica,
          che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
          del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della
          difesa,  delle  finanze,  della giustizia e delle politiche
          agricole   e   forestali  o  dai  Sottosegretari  di  Stato
          rispettivamente  delegati,  e da una delegazione sindacale,
          composta  dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
          rappresentative  sul  piano  nazionale  del personale della
          Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
          del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con decreto
          del  Ministro  per la funzione pubblica in conformita' alle
          disposizioni  vigenti per il pubblico impiego in materia di
          accertamento  della  rappresentativita' sindacale, misurata
          tenendo  conto  del dato associativo e del dato elettorale;
          le  modalita'  di  espressione di quest'ultimo, le relative
          forme   di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni  sono
          definite,  tra  le suddette delegazioni di parte pubblica e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
          della  Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
          predetto  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica
          tiene conto del solo dato associativo;
                B) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
          Ministri  indicati  nella  lettera A) o i Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
          delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
          (COCER - Sezioni carabinieri e Guardia di finanza).
              2.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica di cui
          all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
          Ministro  della  difesa,  il  Capo  di Stato maggiore della
          difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica).
              3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al  comma 1,  lettera a) sono composte da rappresentanti di
          ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei
          Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui al comma 1,
          lettera b),   e   al  comma 2  le  rappresentanze  militari
          partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del
          Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
          consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie
          interessate..
              Art.   7   (Procedimento).   -  1.  Le  procedure  per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui  all'art.  2  sono avviate dal Ministro per la funzione
          pubblica  almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
          previsti  dai  precedenti decreti. Entro lo stesso termine,
          le  organizzazioni  sindacali  del personale delle Forze di
          polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
          richieste  relative  alle  materie  oggetto delle procedure
          stesse.  Il  COCER  Interforze  puo' presentare nel termine
          predetto,  anche  separatamente  per  sezioni  Carabinieri,
          Guardia  di  finanza e Forze armate, le relative proposte e
          richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
          della  difesa  e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
          Ministro delle finanze, per il tramite dello Stato maggiore
          della difesa o del Comando generale corrispondente.
              1-bis.  Le  procedure  di  cui  all'art. 2 hanno inizio
          contemporaneamente   e   si  sviluppano  con  carattere  di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione   dell'ipotesi  di  accordo  sindacale,  per
          quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
          e    della    sottoscrizione   dei   relativi   schemi   di
          provvedimento,  per  quanto  attiene le Forze di polizia ad
          ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
              2.  Al  fine  di  assicurare  condizioni di sostanziale
          omogeneita',  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, in
          qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito  delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
          convocare,  anche  congiuntamente,  le delegazioni di parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          Comandi  generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
          di  finanza  e  dei  COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
          organizzazioni    sindacali   rappresentative   sul   piano
          nazionale  delle  Forze di polizia ad ordinamento civile di
          cui al medesimo art. 2.
              3.   Le  trattative  per  la  definizione  dell'accordo
          sindacale  riguardante  le  Forze di polizia ad ordinamento
          civile  di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
          in   riunioni   cui   partecipano  i  rappresentanti  delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi  della  citata  disposizione  e  si concludono con la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
              4.    Le    organizzazioni    sindacali    dissenzienti
          dall'ipotesi   di   accordo   di  cui  al  comma 3  possono
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'accordo.
              5.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento   riguardante   le   Forze   di   polizia  ad
          ordinamento  militare  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera
          b),  si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei
          Comandi  generali  dell'Arma  dei  carabinieri  e del Corpo
          della  Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive
          sezioni  COCER  e si concludono con la sottoscrizione dello
          schema di provvedimento concordato.
              6.  Le  Sezioni  Carabinieri  e  Guardia di finanza del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti,  le  loro  osservazioni  in  ordine al predetto
          schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
              7.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento  riguardante  le  Forze armate si svolgono in
          riunioni  cui  partecipano  i delegati dello Stato maggiore
          della   difesa   e  i  rappresentanti  del  COCER  (sezioni
          Esercito,  Marina  e  Aeronautica)  e  si concludono con la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
              8.  Le  Sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti  le  loro  osservazioni  in  ordine  al predetto
          schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
              9.   Per   la  formulazione  di  pareri,  richieste  ed
          osservazioni   sui   provvedimenti   in  concertazione,  il
          Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
          delibera  nei  comparti.  I comparti interessati sono due e
          sono  formati  rispettivamente  dai  delegati  con rapporto
          d'impiego  delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
          dai   delegati   con   rapporto   d'impiego  delle  Sezioni
          Carabinieri e Guardia di finanza.
              10.  L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
          gli  schemi  di  provvedimento  di  cui ai commi 5 e 7 sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del  personale  interessato,  i  costi  unitari e gli oneri
          riflessi    del    trattamento    economico,   nonche'   la
          quantificazione   complessiva   della   spesa,  diretta  ed
          indiretta,  ivi  compresa quella eventualmente rimessa alla
          contrattazione    decentrata,   con   l'indicazione   della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospendere  l'esecuzione  parziale,  o  totale,  in caso di
          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa. Essi possono
          prevedere  la  richiesta  -  da  parte della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  o  delle organizzazioni sindacali
          firmatarie  ovvero  delle sezioni COCER, per il tramite dei
          rispettivi  Comandi  generali  o dello Stato maggiore della
          difesa  -  al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
          pubblico  impiego  (istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia   e  del  lavoro  dall'art.  10  della  legge
          30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
          costi  esorbitanti  sulla base delle rilevazioni effettuate
          dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato, dal Dipartimento
          della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica.  Il  nucleo  si pronuncia entro quindici giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti  schemi  di provvedimento non possono in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio.  In  nessun  caso  possono  essere previsti oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita'  dei  decreti  del Presidente della Repubblica di
          cui   al   comma 11,   in  particolare  per  effetto  della
          decorrenza dei benefici a regime.
              11.  Il  Consiglio  dei Ministri, entro quindici giorni
          dalla    sottoscrizione,   verificate   le   compatibilita'
          finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
          6  e  8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
          le  Forze  di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
          provvedimento   riguardanti  rispettivamente  le  Forze  di
          polizia  ad  ordinamento  militare e le Forze armate, i cui
          contenuti  sono recepiti con i decreti del Presidente della
          Repubblica  di  cui  all'art.  1,  comma 2,  per i quali si
          prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
              11-bis.  Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
          esercizio  del  controllo  preventivo  di  legittimita' sui
          decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
          integrativi,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2, della legge
          14 gennaio  1994,  n.  20, le controdeduzioni devono essere
          trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
              12.  La disciplina emanata con i decreti del Presidente
          della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
          per   gli   aspetti   normativi   e   biennali  per  quelli
          retributivi,  a  decorrere dai termini di scadenza previsti
          dai   precedenti   decreti,   e   conserva  efficacia  fino
          all'entrata in vigore dei decreti successivi.
              13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
          al    presente   decreto   non   vengano   definiti   entro
          centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
          il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai
          rispettivi regolamenti..
              - Il   testo   dell'art.   1,  comma 184,  della  legge
          23 dicembre  2005,  n.  266 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria  2006),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
          dicembre   2005,  n.  302,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              184.  Per  il  biennio  2006-2007,  le  risorse  per i
          miglioramenti  economici del rimanente personale statale in
          regime     di    diritto    pubblico    sono    determinate
          complessivamente  in  108 milioni di euro per l'anno 2006 e
          in  183  milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2007 con
          specifica   destinazione,  rispettivamente,  di  70  e  105
          milioni  di  euro per il personale delle Forze armate e dei
          Corpi  di  polizia  di cui al decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195. .
              - Il   testo   dell'art.   1,  comma 549,  della  legge
          27 dicembre  2006,  n.  296 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria  2007),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
          dicembre   2006,  n.  299,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente::
              549. Le risorse previste dall'art. 1, comma 184, della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266,  per  corrispondere  i
          miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
          diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate
          per  l'anno  2007  di  374  milioni  di  euro e a decorrere
          dall'anno  2008  di  1.032  milioni  di euro, con specifica
          destinazione,  rispettivamente, di 304 milioni di euro e di
          805  milioni  di euro per il personale delle Forze armate e
          dei   Corpi  di  polizia  di  cui  al  decreto  legislativo
          12 maggio  1995,  n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal
          primo periodo e' stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40
          milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80
          milioni  di euro da destinare al trattamento accessorio del
          personale  delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui
          al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione
          alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e
          della   sicurezza   pubblica,   con  la  prevenzione  e  la
          repressione dei reati, nonche' alle speciali esigenze della
          difesa  nazionale,  anche  in  relazione  agli  accresciuti
          impegni in campo internazionale..
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario, e' il seguente:
              Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge..
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  2  del decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle premesse.

                  

                               Art. 2.

                           Nuovi stipendi

  1. Dal  1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito
dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre  2004,  n.  301, e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il
trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze  di polizia ad
ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  5 novembre  2004,  n.  301,  e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
                   |         |Incrementi mensili |  Stipendi annui
    Qualifiche     |Parametro|   lordi (euro)    |   lordi (euro)
=====================================================================
Vice questore      |         |                   |
aggiunto e         |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   150,00|              11,13|          23.308,50
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   144,50|              10,72|          22.453,86
---------------------------------------------------------------------
Commissario e      |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   139,00|              10,31|          21.599,21
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   133,25|               9,88|          20.705,72
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
SUPS sostituto     |         |                   |
commissario e      |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   139,00|              10,31|          21.599,21
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
SUPS (con 8 anni   |         |                   |
nella qualifica) e |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   135,50|              10,05|          21.055,35
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
SUPS e qualifiche  |         |                   |
equiparate         |   133,00|               9,86|          20.666,87
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e   |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   128,00|               9,49|          19.889,92
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e        |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   124,00|               9,20|          19.268,36
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore e   |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   120,75|               8,96|          18.763,34
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo|         |                   |
(con 8 anni nella  |         |                   |
qualifica) e       |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   122,50|               9,09|          19.035,28
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo|         |                   |
e qualifiche       |         |                   |
equiparate         |   120,25|               8,92|          18.685,65
---------------------------------------------------------------------
116,25             |     8,62|          18.064,09|
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente|         |                   |
e qualifiche       |         |                   |
equiparate         |   112,25|               8,33|          17.442,53
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo    |         |                   |
(con 8 anni nella  |         |                   |
qualifica) e       |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   113,50|               8,42|          17.636,77
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e  |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   111,50|               8,27|          17.325,99
---------------------------------------------------------------------
Assistente e       |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   108,00|               8,01|          16.782,12
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e    |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   104,50|               7,75|          16.238,26
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche|         |                   |
equiparate         |   101,25|               7,51|          15.733,24

  2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito
dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre  2004,  n.  301, e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il
trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze  di polizia ad
ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  5 novembre  2004,  n.  301,  e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
                   |         |Incrementi mensili |  Stipendi annui
    Qualifiche     |Parametro|   lordi (euro)    |   lordi (euro)
=====================================================================
Vice questore      |         |                   |
aggiunto e         |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   150,00|              16,50|          23.373,00
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   144,50|              15,90|          22.515,99
---------------------------------------------------------------------
Commissario e      |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   139,00|              15,29|          21.658,98
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   133,25|              14,66|          20.763,02
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
SUPS sostituto     |         |                   |
commissario e      |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   139,00|              15,29|           1.658,98
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
SUPS (con 8 anni   |         |                   |
nella qualifica) e |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   135,50|              14,91|          21.113,61
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
SUPS e qualifiche  |         |                   |
equiparate         |   133,00|              14,63|          20.724,06
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e   |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   128,00|              14,08|          19.944,96
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e        |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   124,00|              13,64|          19.321,68
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore e   |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   120,75|              13,28|          18.815,27
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo|         |                   |
(con 8 anni nella  |         |                   |
qualifica) e       |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   122,50|              13,48|          19.087,95
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo|         |                   |
e qualifiche       |         |                   |
equiparate         |   120,25|              13,23|          18.737,36
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e   |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   116,25|              12,79|          18.114,08
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente|         |                   |
e qualifiche       |         |                   |
equiparate         |   112,25|              12,35|          17.490,80
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo    |         |                   |
(con 8 anni nella  |         |                   |
qualifica) e       |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   113,50|              12,49|          17.685,57
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e  |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   111,50|              12,27|          17.373,93
---------------------------------------------------------------------
Assistente e       |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   108,00|              11,88|          16.828,56
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e    |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   104,50|              11,50|          16.283,19
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche|         |                   |
equiparate         |   101,25|              11,14|          15.776,78

  3.   Dal  1° settembre  2007,  il  valore  del  punto  parametrale,
stabilito  dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  5 novembre  2004, n. 301, e' fissato in euro 164,70 annui
lordi.  Il  trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze di
polizia  ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2,
del  decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301,
e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato
nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
                   |         |Incrementi mensili |  Stipendi annui
    Qualifiche     |Parametro|   lordi (euro)    |   lordi (euro)
=====================================================================
Vice questore      |         |                   |
aggiunto e         |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   150,00|             127,50|          24.705,00
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   144,50|             122,83|          23.799,15
---------------------------------------------------------------------
Commissario e      |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   139,00|             118,15|          22.893,30
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   133,25|             113,26|          21.946,28
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
SUPS sostituto     |         |                   |
commissario e      |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   139,00|             118,15|          22.893,30
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
SUPS (con 8 anni   |         |                   |
nella qualifica) e |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   135,50|             115,18|          22.316,85
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore|         |                   |
SUPS e qualifiche  |         |                   |
equiparate         |   133,00|             113,05|          21.905,10
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e   |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   128,00|             108,80|          21.081,60
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e        |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   124,00|             105,40|          20.422,80
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore e   |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   120,75|             102,64|          19.887,53
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo|         |                   |
(con 8 anni nella  |         |                   |
qualifica) e       |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   122,50|             104,13|          20.175,75
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo|         |                   |
e qualifiche       |         |                   |
equiparate         |   120,25|             102,21|          19.805,18
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e   |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   116,25|              98,81|          19.146,38
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente|         |                   |
e qualifiche       |         |                   |
equiparate         |   112,25|              95,41|          18.487,58
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo    |         |                   |
(con 8 anni nella  |         |                   |
qualifica) e       |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   113,50|              96,48|          18.693,45
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e  |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   111,50|              94,77|          18.364,05
---------------------------------------------------------------------
Assistente e       |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   108,00|              91,80|          17.787,60
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e    |         |                   |
qualifiche         |         |                   |
equiparate         |   104,50|              88,83|          17.211,15
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche|         |                   |
equiparate         |   101,25|              86,06|          16.675,88

  4.    Il    trattamento   stipendiale,   come   rideterminato   dai
commi precedenti,   per   la   quota  parte  relativa  all'indennita'
integrativa  speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento
stesso  ai  sensi  dell'articolo 3,  comma 1, del decreto legislativo
30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della
base  pensionabile  di  cui  alla  legge  29 aprile  1976,  n. 177, e
successive   modificazioni,   e   dell'applicazione  dell'articolo 2,
comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti
e  indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
  5.  Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento
provvisorio   della   retribuzione   previsto,  in  caso  di  vacanza
contrattuale,  dall'articolo 1,  comma 3,  del decreto del Presidente
della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

      

          
            
          Note all'art. 2:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
          2004,  n.  301  (Recepimento  dell'accordo sindacale per le
          Forze  di  polizia  ad ordinamento civile e dello schema di
          provvedimento  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare  relativi  al  biennio  economico  2004-2005),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 21 dicembre 2004, n.
          298, supplemento ordinario.
              - Il   testo   dell'art.   3,   comma 1,   del  decreto
          legislativo  30 maggio  2003, n. 193 (Sistema dei parametri
          stipendiali  per  il personale non dirigente delle Forze di
          polizia  e  delle  Forze  armate, a norma dell'art. 7 della
          legge  29 marzo  2001,  n.  86),  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173, supplemento ordinario, e'
          il seguente:
              Art.    3   (Effetti   del   sistema   dei   parametri
          stipendiali).  -  1.  A decorrere dal 1 gennaio 2005 nello
          stipendio  basato  sul sistema dei parametri confluiscono i
          valori   stipendiali   correlati  ai  livelli  retributivi,
          l'indennita'  integrativa speciale, gli scatti gerarchici e
          aggiuntivi, nonche' gli emolumenti..
              - La  legge  29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle
          pensioni   del   settore   pubblico   alla  dinamica  delle
          retribuzioni.  Miglioramento  del trattamento di quiescenza
          del  personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
          degli istituti di previdenza), e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.
              - Il  testo  dell'art. 2, comma 10 della legge 8 agosto
          1995,   n.   335   (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio  e  complementare),  pubblicata nelle Gazzetta
          Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, supplemento ordinario, e'
          il seguente:
              10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
          15  della  legge  23 dicembre  1994,  n. 724, in materia di
          assoggettamento   alla   ritenuta   in  conto  entrate  del
          Ministero  del  tesoro  della  quota di maggiorazione della
          base  pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
          per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
          previsto  dagli  articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
          1976,  n.  177,  rispettivamente,  per il personale civile,
          militare,  ferroviario  e per quello previsto dall'art. 15,
          comma 2, della citata legge n. 724 del 1994..
              - Il  testo dell'art. 1, comma 3 del citato decreto del
          Presidente  della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il
          seguente:
              3.  Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
          mesi   dalla   data   di  scadenza  della  parte  economica
          disciplinata  dal  presente decreto, al personale di cui al
          comma 1  e'  corrisposto, a partire dal mese successivo, un
          elemento  provvisorio della retribuzione pari al trenta per
          cento  del  tasso  di  inflazione programmato, applicato ai
          parametri  stipendiali  vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di
          vacanza  contrattuale,  detto  importo e' pari al cinquanta
          per  cento  del  tasso di inflazione programmato e cessa di
          essere  erogato  dalla  decorrenza  degli effetti economici
          previsti  dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
          emanato  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 1, lettera a), del
          decreto legislativo n. 195 del 1995..

                  

                               Art. 3.

                     Effetti dei nuovi stipendi

  1. Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario  di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di
buonuscita,  sull'assegno  alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio   1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
indennizzo,  sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi,  compresi  la  ritenuta  in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
  2.  I  benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti,  al  personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione,  nel  periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita'  di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3.    La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,   derivanti
dall'applicazione  del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo  conguaglio,  ai  sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico.
  4.   Le   nuove   misure   del   trattamento   stipendiale  di  cui
all'articolo 2  non  hanno  effetto sulla determinazione delle misure
orarie  del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde
del  compenso  per  lavoro straordinario restano quelle fissate nella
tabella  di  cui  all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

      

          
            
          Note all'art. 3:
              - Il  testo  dell'art.  82,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle
          disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati civili
          dello   Stato),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  25
          gennaio 1957, n. 22, supplemento ordinario, e' il seguente:
              Art.  82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
          e'  concesso  un assegno alimentare in misura non superiore
          alla  meta'  dello stipendio, oltre gli assegni per carichi
          di famiglia..
              - Il  testo  dell'art. 172, della legge 11 luglio 1980,
          n.  312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
          civile  e militare dello Stato), pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190,
          e' il seguente:
              Art.  172  (Disposizioni per la sollecita liquidazione
          del   nuovo   trattamento  economico).  -  Gli  uffici  che
          liquidano  gli  stipendi  sono  autorizzati a provvedere al
          pagamento   dei   nuovi   trattamenti   economici,  in  via
          provvisoria  e  fino  al  perfezionamento dei provvedimenti
          formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
          base  dei  dati  in  possesso  o  delle comunicazioni degli
          uffici  presso cui presta servizio il personale interessato
          relative  agli elementi necessari per la determinazione del
          trattamento stesso..
              - Il  testo dell'art. 3, comma 6 del citato decreto del
          Presidente  della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il
          seguente:
              6.  Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui
          all'art.  2  non  hanno  effetto sulla determinazione delle
          misure  orarie  del  compenso  per lavoro straordinario. Le
          misure  orarie  lorde del compenso per lavoro straordinario
          restano  quelle  fissate  dall'art. 4, comma 4, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  18 giugno 2002, n. 164,
          riportate nella seguente tabella:
        

                               Art. 4.

                       Indennita' pensionabile

  1. A  decorrere  dal  1° ottobre  2007,  le  misure dell'indennita'
mensile  pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate
e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

=====================================================================
                      |  Incrementi mensili  | Valori mensili lordi
      Qualifiche      |     lordi (euro)     |        (euro)
=====================================================================
Vice questore aggiunto|                      |
e qualifiche          |                      |
equiparate            |                 13,00|                 812,70
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e    |                      |
qualifiche equiparate |                 12,70|                 797,60
---------------------------------------------------------------------
Commissario e         |                      |
qualifiche equiparate |                 12,60|                 790,30
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e    |                      |
qualifiche equiparate |                 12,10|                 758,30
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore   |                      |
S.U.P.S. e qualifiche |                      |
equiparate            |                 12,30|                 772,10
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e      |                      |
qualifiche equiparate |                 11,80|                 737,30
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e qualifiche|                      |
equiparate            |                 11,40|                 714,40
---------------------------------------------------------------------
Vice ispettore e      |                      |
qualifiche equiparate |                 11,00|                 692,00
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo e |                      |
qualifiche equiparate |                 11,30|                 711,10
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e      |                      |
qualifiche equiparate |                 10,70|                 669,20
---------------------------------------------------------------------
Vice sovrintendente e |                      |
qualifiche equiparate |                 10,60|                 665,90
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e     |                      |
qualifiche equiparate |                  9,50|                 598,90
---------------------------------------------------------------------
Assistente e          |                      |
qualifiche equiparate |                  8,70|                 545,30
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e       |                      |
qualifiche equiparate |                  8,00|                 500,30
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche   |                      |
equiparate            |                 12,90|                 467,90

      

          
            
          Nota all'art. 4
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          28 aprile  2006, n. 220 (Recepimento dell'accordo sindacale
          e  del  provvedimento  di  concertazione integrativi per il
          personale   non   dirigente   delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento   civile   e   militare,  relativi  al  biennio
          economico   2004-2005),   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 giugno 2006, n. 148.

          
        
        

                               Art. 5.


          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

  1. Per  ogni  Forza  di  polizia ad ordinamento civile il Fondo per
l'efficienza  dei  servizi  istituzionali, di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
come  incrementato  dall'articolo 3  del decreto del Presidente della
Repubblica  19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto del
Presidente    della   Repubblica   5 novembre   2004,   n.   301,   e
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
2006,  n.  220,  e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse
economiche annue:
    a) per l'anno 2007:
      1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;
      2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;
      3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;
    b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:
      1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00;
      2) Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00;
      3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.
  2.  Gli  importi  di  cui  alle  lettere a)  e b)  del  comma 1 non
comprendono  gli  oneri  contributivi  e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli  afferenti  all'anno  2007  non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
  3.   Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio  di
competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno
successivo.

      

          
            
          Note all'art. 5
              - Il  testo  dell'art.  14,  del decreto del Presidente
          della   Repubblica  18 giugno  2002,  n.  164  (Recepimento
          dell'accordo   sindacale   per   le  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  e dello schema di concertazione per le
          Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare  relativi  al
          quadriennio  normativo  2002-2005  ed  al biennio economico
          2002-2003),  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
          2002, n. 178, supplemento ordinario, e' il seguente:
              Art.   14   (Fondo   per   l'efficienza   dei  servizi
          istituzionali).   -   1. Per   ogni  Forza  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  il  Fondo  unico  per l'efficienza dei
          servizi  istituzionali,  di  cui  all'art.  14  del secondo
          quadriennio  normativo  Polizia  e  all'art. 11 del biennio
          economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
          come  da  tabella A  allegata  al presente decreto, dalle
          seguenti risorse economiche:
                a) per  gli  anni  2002  e  2003,  dalle somme di cui
          all'art.  16,  comma 2,  della  legge  finanziaria 2002, di
          pertinenza di ogni singola Amministrazione;
                b) per  gli  anni  2002  e 2003 dalle somme derivanti
          dall'applicazione   dell'art.   4,  comma 4,  del  presente
          decreto.
              2.  Le  somme  destinate  al  fondo  e  non  utilizzate
          nell'esercizio  di  competenza  sono  riassegnate,  per  le
          medesime esigenze, nell'anno successivo..
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica    19 novembre   2003,   n.   348   (Recepimento
          dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione
          integrativi  per  il personale non dirigente delle Forze di
          polizia ad ordinamento civile e militare), pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale   24 dicembre  2003,  n.  298,  e'  il
          seguente:
              Art.   3   (Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali).   -   1.  Per  ogni  Forza  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  il  Fondo  unico  per l'efficienza dei
          servizi  istituzionali,  di cui all'art. 14 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  18 giugno  2002,  n. 164, e'
          incrementato,  a  decorrere  dall'anno 2003, dalle seguenti
          risorse economiche annue:
                a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;
                b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;
                c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00.
              2.  Gli  importi  di  cui alle lettere a), b) e c), del
          comma 1,  non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a
          carico dello Stato.
              3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo..
              - Il   testo   dell'art.   7  del  citato  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il
          seguente:
              Art.   7   (Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali).   -   1.  Per  ogni  Forza  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  il  Fondo per l'efficienza dei servizi
          istituzionali,   di   cui   all'art.  14  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  18 giugno  2002,  n. 164, ed
          all'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          19 novembre  2003,  n.  348, e' incrementato delle seguenti
          risorse economiche annue:
                a) per l'anno 2004:
                  1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;
                  2)    Corpo    di   polizia   penitenziaria:   euro
          3.846.000,00;
                  3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;
                b) per l'anno 2005:
                  1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
                  2)    Corpo    di   polizia   penitenziaria:   euro
          6.341.000,00;
                  3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.
              2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP
          e  gli  oneri  contributivi  a  carico  dello Stato. Quelli
          afferenti  all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento
          nell'anno successivo.
              3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo..
              - Il   testo   dell'art.  4,  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, e' il
          seguente:
              Art.   4   (Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali).   -   1.  Per  ogni  Forza  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  il  Fondo per l'efficienza dei servizi
          istituzionali,   di   cui   all'art.  14  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
          come  incrementato  dall'art.  3 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  19 novembre  2003, n. 348, e dall'art. 7
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 novembre
          2004,  n. 301, e' ulteriormente incrementato delle seguenti
          risorse economiche annue:
                a) per l'anno 2005:
                  1) Polizia di Stato: euro 956.000,00;
                  2) Polizia penitenziaria: euro 420.000,00;
                  3) Corpo forestale dello Stato: euro 58.000,00;
                b) a decorrere dall'anno 2006:
                  1) Polizia di Stato: euro 3.187.000,00;
                  2) Polizia penitenziaria: euro 3.368.000,00;
                  3) Corpo forestale dello Stato: euro 368.000,00.
              2.  Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          non  comprendono  gli  oneri contributivi e l'IRAP a carico
          dello  Stato.  Quelli  afferenti  all'anno  2005  non hanno
          effetto di trascinamento nell'anno successivo.
              3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo..

                  

                               Art. 6.

                       Trattamento di missione

  1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio,
che  utilizzi  il  mezzo  aereo  o  altro  mezzo  non  di  proprieta'
dell'amministrazione  senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata
una  somma  nel  limite  del  costo  del  biglietto  ferroviario.  Al
personale  autorizzato  i  rimborsi  vengono  effettuati  secondo  le
disposizioni vigenti in materia.
  2.  Al  personale  inviato  in  missione  compete  il  rimborso del
biglietto  ferroviario  di  1a classe, nonche' il rimborso del vagone
letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede.
In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo
fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
  3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono
rimborsate  le  spese  di  pernottamento  in misura pari alla tariffa
media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
  4.  Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del
Presidente  della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche
a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso
di  invio  in  missione  non  connessa  con  particolari attivita' di
servizio  di  carattere  operativo  e che coinvolga anche una singola
unita' di personale.
  5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti  inerenti  al  servizio,  dinanzi  ad organi della Magistratura
ordinaria,  militare  o  contabile  ovvero  a  presentarsi  davanti a
consigli  o  commissioni  di  disciplina  o  di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni
e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente   nel   caso   di  proscioglimento  o  di  assoluzione
definitiva.  Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate,
di  volta  in  volta,  a  richiesta,  salvo  ripetizione  qualora  il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a
titolo  doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
al  personale  chiamato  a  comparire,  quale indagato o imputato per
fatti  inerenti  al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di
Paesi stranieri.
  6.  Al  personale  sottoposto,  anche  su propria dichiarazione, ad
accertamenti  sanitari,  per  il  quale sia stato redatto il previsto
modello  di  lesione  traumatica  ovvero che abbia riportato ferite o
lesioni  in  servizio  per  le quali l'Amministrazione abbia iniziato
d'ufficio  il procedimento di riconoscimento della causa di servizio,
compete  il  trattamento economico di missione previsto dalle vigenti
disposizioni in materia.
  7.  La  maggiorazione  dell'indennita' oraria di missione, prevista
dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 2002, n. 164, rimane fissata in Euro 6,00 per ogni ora.
  8.  Al  personale  in  trasferta  che  dichiari  di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture
che  consentano  la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai
sensi  della  vigente  normativa,  compete nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente,  ferma  restando  la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta.
  9.  L'amministrazione  e' tenuta ad anticipare al personale inviato
in  missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio
e   pernottamento,   nel  limite  del  costo  medio  della  categoria
consentita,  nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
L'amministrazione    penitenziaria    trimestralmente   consegna,   a
richiesta,  al personale interessato un prospetto riepilogativo delle
somme  retribuite  o  da  retribuire  relative ai servizi di missione
svolti.
  10. La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede
di  partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale
e  piu'  conveniente  per  l'amministrazione. Ove la sede di missione
coincida  con  la  localita'  di  abituale  dimora del dipendente, al
personale  compete  il  rimborso  documentato delle spese relative ai
pasti consumati.
  11.   L'amministrazione,   a   richiesta   dell'interessato,   puo'
preventivamente   autorizzare,  oltre  al  rimborso  delle  spese  di
viaggio,  la  corresponsione  a  titolo  di  rimborso  di  una  somma
forfetaria  di  Euro  110,00  per  ogni  ventiquattro ore compiute di
missione,   in  alternativa  al  trattamento  economico  di  missione
vigente,   nell'ambito   delle   risorse  allo  scopo  assegnate  sui
pertinenti  capitoli  di  bilancio.  Il  rimborso forfetario non puo'
essere  concesso  qualora  il personale fruisca di vitto o alloggio a
carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle
spese  di  viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso
di  prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore
continuative  e'  corrisposto,  a  titolo  di rimborso, una ulteriore
somma  forfetaria  di Euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema
di  esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio
a  carico  dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di
viaggio.
  12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di
Polizia  ad  ordinamento  civile,  impegnato nella frequenza di corsi
addestrativi  e  formativi,  il limite di missione continuativa nella
medesima  localita', di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in
trecentosessantacinque giorni.
  13.  Al  personale comunque inviato in missione compete altresi' il
rimborso,   nell'ambito   delle  risorse  allo  scopo  assegnate  sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano  o  dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o
comunque  per  impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare
tipologia   di   servizio   nei   casi   preventivamente  individuati
dall'amministrazione.
  14.  I  visti  di  arrivo  e  di  partenza del personale inviato in
missione presso strutture diverse da quelle dell'amministrazione o di
altre   Forze   di   Polizia,   sono   attestati   con  dichiarazione
dell'interessato sul certificato di viaggio.

      

          
            
          Note all'art. 6:
              - Il  testo  dell'art.  6,  comma 4,  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   16 marzo   1999,  n.  254
          (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
          ad  ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
          delle  Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
          quadriennio  normativo  1998-2001  ed  al biennio economico
          1998-1999), e' il seguente:
              4.  In  caso  di missioni di durata superiore a trenta
          giorni  connesse  con  particolari attivita' di servizio di
          carattere   operativo   che   coinvolgano   piu'  unita  di
          personale,    l'Amministrazione   ove   lo   ritenga   piu'
          conveniente  e comunque con costi non superiori al rimborso
          medio   delle   spese   di  pernottamento  degli  eventuali
          fruitori,  ha facolta' di locare con oneri, compresi quelli
          per  gestione  e  consumi,  a carico dei relativi capitoli,
          appartamenti  ammobiliati da reperire sul libero mercato da
          concedere   al   personale   interessato   in  luogo  della
          sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di
          missione  per  fruizione  di  alloggio  gratuito secondo le
          normative  in vigore. Al predetto personale le spese per il
          vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti..
              - Il  testo  dell'art.  7,  commi 5  e  10,  del citato
          decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
          164, e' il seguente:
              5.   La   maggiorazione   dell'indennita'   oraria  di
          missione,    prevista   dall'art.   6,   comma 3,   secondo
          quadriennio  normativo  Polizia,  e'  rideterminata in Euro
          6,00 per ogni ora.
              (Omissis).
              10.  A  decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad
          ordinamento  civile,  impegnato  nella  frequenza  di corsi
          addestrativi  e  formativi,  il  limite di duecentoquaranta
          giorni  di  missione continuativa nella medesima localita',
          previsto  dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978,
          n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni..

                  

                               Art. 7.

               Trattamento economico di trasferimento

  1. L'amministrazione,   ove   non   disponga  di  mezzi  idonei  ad
effettuare  il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti  d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della
legge   18 dicembre  1973,  n.  836,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,   provvede   a   stipulare   apposite  convenzioni  con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
  2.  Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di
servizio,  ne  abbia  titolo  in relazione all'incarico ricoperto, ed
abbia   presentato   domanda   per   ottenerlo,  ove  prevista,  puo'
richiedere,  dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di  fattura  quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un
importo   massimo  di  Euro  775,00  mensili,  fino  all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi.
  3.  Nelle  stesse  condizioni  indicate  al comma 2 il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in  relazione  alla  elevazione  proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
  4.    A    richiesta    dell'interessato   il   rimborso   previsto
dall'articolo 1,  comma 3,  della  legge  29 marzo  2001, n. 86, puo'
essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi
restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
  5.  Al  personale  con famiglia a carico trasferito d'autorita' che
non  fruisca  dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di  alloggi  forniti  dall'amministrazione,  e'  dovuta  in  un'unica
soluzione,  all'atto  del  trasferimento  del  nucleo familiare nella
nuova  sede  di  servizio,  o  nelle  localita' viciniori consentite,
un'indennita'  di  Euro 1500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella
misura  di  Euro  775,00  al  personale  senza famiglia a carico o al
seguito.
  6.  Il  personale  trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il
diritto  alle  indennita'  ed  ai  rimborsi  previsti dalla normativa
vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio
eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio
all'estero.
  7.  In  caso  di  assunzione  e  rilascio  di  alloggio di servizio
connesso  con  l'incarico,  si  applicano  le  disposizioni di cui al
comma 1,  per  le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da
uno  ad  altro  alloggio  di  servizio  ovvero da alloggio privato ad
alloggio  di  servizio  e  viceversa  anche  nell'ambito dello stesso
comune.

      

          
            
          Note all'art. 7:
              - Il   testo   dell'art.   19,   comma 8,  della  legge
          18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione
          e  di trasferimento dei dipendenti statali), pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
          1973, n. 333, e' il seguente:
              8.  Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia
          compiuto      con      mezzi      forniti     gratuitamente
          dall'amministrazione,  al dipendente trasferito non compete
          alcuna indennita' chilometrica..
              - Il  testo  dell'art. 1, comma 3, della legge 29 marzo
          2001,  n.  86  (Disposizioni  in materia di personale delle
          Forze  armate  e  delle Forze di polizia), pubblicata nelle
          Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2001, n. 77, e' il seguente:
              3.  Il  personale  che non fruisce nella nuova sede di
          alloggio  di servizio puo' optare, in luogo del trattamento
          di  cui  al  comma 1,  per il rimborso del 90 per cento del
          canone  mensile  corrisposto per l'alloggio privato fino ad
          un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo
          non  superiore  a  trentasei  mesi.  Al  rimborso di cui al
          presente  comma si  applica  l'art.  48, comma 5, del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917..

          
                               Art. 8.

                   Indennita' per servizi esterni

  1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del
Presidente  della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 11
del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002,  n.  164, l'indennita' per servizi esterni viene corrisposta in
misura unica giornaliera.
  2. Al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione,
effettua   un   orario   settimanale  articolato  a  giorni  alterni,
l'indennita'  di  cui  al  comma 1  compete in misura doppia. Ai fini
dell'invarianza   della  spesa  le  indennita'  per  servizi  esterni
attribuibili  a  ciascun  dipendente, nell'arco del mese, non possono
essere superiori a 30.

                               Art. 9.

              Premio di disattivazione per artificieri


  1. Il  premio  di  disattivazione di cui all'articolo 1 della legge
29 maggio  1985,  n.  294, nell'importo stabilito dall'articolo 9 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 maggio  1996, n. 359,
compete   anche   al  personale  specializzato  artificiere  chiamato
dall'autorita'  prefettizia  o  dalle  autorita'  locali  di pubblica
sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in
caso  di  ritrovamento  di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per
ogni  giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza
di un reale rischio.

                              Art. 10.

                          Orario di lavoro

  1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
  2.  Il  personale  inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del  tempo  necessario  all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento  del  turno  ordinario previsto o dal completamento
dello  stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore
24,00  per  almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo
per  il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno
giornaliero  si  intende  completato  anche ai fini dell'espletamento
dell'orario settimanale d'obbligo.
  3.  Fermo  restando  il  diritto  al recupero, al personale che per
sopravvenute   inderogabili   esigenze   di   servizio  sia  chiamato
dall'amministrazione  a  prestare  servizio  nel  giorno destinato al
riposo  settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una
indennita'   di  Euro  5,00  a  compensazione  della  sola  ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero.
  4.  Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di  riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
        

                              Art. 11.

                          Congedo ordinario

  1. Qualora  indifferibili  esigenze  di  servizio  non abbiano reso
possibile  la  completa  fruizione  del  congedo  ordinario nel corso
dell'anno,   la   parte  residua  deve  essere  fruita  entro  l'anno
successivo.  Compatibilmente  con le esigenze di servizio, in caso di
motivate  esigenze  di carattere personale, il dipendente deve fruire
del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza.
  2.  Per  il  personale  inviato  in  missione all'estero a far data
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto, i termini di cui al
comma 1  iniziano  a  decorrere dalla data di effettivo rientro nella
sede di servizio.
  3.  Al  personale  a  cui,  per indifferibili esigenze di servizio,
venga revocato il congedo ordinario gia' concesso compete, sulla base
della  documentazione  fornita,  il  rimborso  delle  spese sostenute
successivamente  alla  concessione  del  congedo stesso e connesse al
mancato viaggio e soggiorno.
  4. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre
che  nei  casi  previsti  dall'articolo 14, comma 14, del decreto del
Presidente    della    Repubblica    31 luglio   1995,   n.   395   e
dell'articolo 18,   comma 1,   del   decreto   del  Presidente  della
Repubblica  6 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982,   n.  339,  dell'articolo 2  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche   agricole   e   forestali   7 ottobre   2005,  n.  228,  e
dell'articolo 75  del  decreto  legislativo  30 ottobre 1992, n. 443,
qualora  non  sia  prevista  nell'amministrazione  di destinazione la
fruizione del congedo maturato e non fruito.
  5.  Ai  fini  del  computo dell'anzianita' di servizio utile per la
maturazione  del  congedo  ordinario di cui all'articolo 14, comma 2,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
si  considera  il  servizio  prestato presso le Forze di Polizia e le
Forze  Armate,  nonche'  quello  prestato  nel  soppresso ruolo delle
vigilatrici penitenziarie.

      

          
            
          Note all'art. 11:
              - Il  testo  dell'art.  14,  commi 2  e  14  del citato
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
          395, e' il seguente:
              2.  La  durata  del  congedo ordinario e' di trentadue
          giorni  lavorativi.  Per  il personale con oltre 15 anni di
          servizio  e  per  quello  con  oltre 25 anni di servizio la
          durata   del   congedo   ordinario  e'  rispettivamente  di
          trentasette  e  di  quarantacinque giorni lavorativi. Per i
          dipendenti  assunti  dopo  l'entrata in vigore del presente
          decreto  la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni
          di servizio e' di trenta giorni lavorativi.
              (Omissis).
              14.  Fermo  restando  il disposto del comma 7, all'atto
          della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo
          ordinario  spettante  a  tale data non sia stato fruito per
          documentate  esigenze  di servizio, si procede al pagamento
          sostitutivo dello stesso..
              - Il testo dell'art. 18, comma 1 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16 marzo 1999, n. 254, e' il
          seguente:
              Art.   18  (Congedo  ordinario).  -  1.  Al  pagamento
          sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei
          casi  previsti  dall'art.  14,  comma 14,  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica n. 395 del 1995, anche quando
          lo  stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione
          dal servizio per infermita' o per dispensa dal servizio del
          dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per
          infermita'..
              - Il  testo  dell'art.  8,  del  decreto del Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e' il seguente:
              Art.  8.  - Il trasferimento del personale di cui agli
          articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli
          di  altre  amministrazioni  dello  Stato,  e'  disposto con
          decreto  del Ministro interessato, di concerto col Ministro
          dell'interno,   sentito  il  consiglio  di  amministrazione
          dell'amministrazione ricevente.
              Quest'ultima puo' sottoporre il personale interessato a
          visita  medica  ed  a  prova  teorica  o  pratica,  secondo
          modalita' da fissarsi con decreto del Ministro competente.
              L'Amministrazione  alla  quale  e'  stata  inoltrata la
          istanza  da parte del personale di cui all'art. 1 si dovra'
          pronunciare entro il termine di centocinquanta giorni dalla
          data di ricevimento dell'istanza stessa.
              Qualora  nel  termine  sopra indicato l'Amministrazione
          non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.
              Nel periodo intercorrente, il personale e' collocato in
          aspettativa  con  il  trattamento economico goduto all'atto
          del giudizio di non idoneita'..
              - Il  testo dell'art. 2, del decreto del Ministro delle
          politiche  agricole  e  forestali  7 ottobre  2005,  n. 228
          (Regolamento  recante  norme per il passaggio del personale
          dei  ruoli  degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e
          degli  ispettori  del  Corpo forestale dello Stato in altri
          ruoli dell'amministrazione o di altre amministrazioni dello
          Stato), e' il seguente:
              Art.  2 (Trasferimento ad altre amministrazioni). - 1.
          Il  trasferimento  del  personale  di  cui  all'art.  1 del
          presente  regolamento  nelle  corrispondenti qualifiche dei
          ruoli  di altre amministrazioni dello Stato e' disposto con
          decreto  del Ministero interessato, di concerto con il Capo
          del Corpo forestale dello Stato.
              2.  L'amministrazione alla quale e' inoltrata l'istanza
          da  parte  del  personale  di  cui  all'art. 1 del presente
          regolamento  puo'  sottoporre  il  personale  interessato a
          visita  medica  ed  a  prova  teorica  o  pratica,  secondo
          modalita'   da   fissarsi   in  conformita'  ai  rispettivi
          ordinamenti.  La  stessa  si  pronuncia entro il termine di
          centocinquanta    giorni    dalla   data   di   ricevimento
          dell'istanza.
              3.   Qualora  l'amministrazione  non  si  pronunci  nel
          termine sopra indicato, l'istanza si intende accolta.
              4.  Nel  periodo intercorrente, e comunque non oltre la
          scadenza  del  termine  di  cui  al  precedente comma 2, il
          personale  e'  collocato  in aspettativa con il trattamento
          economico goduto all'atto del giudizio di inidoneita'..
              - Il   testo  dell'art.  75,  del  decreto  legislativo
          30 ottobre  1992,  n.  443  (Ordinamento  del personale del
          Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma
          1,  della legge 15 dicembre 1990, n. 395), pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  20 novembre  1992, n. 274, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              Art.  75  (Utilizzazione del personale invalido). - 1.
          Il  personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato
          assolutamente   inidoneo   per   motivi  di  salute,  anche
          dipendenti  da  causa  di  servizio,  all'assolvimento  dei
          compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle
          corrispondenti      qualifiche      di      altri     ruoli
          dell'Amministrazione     penitenziaria     o    di    altre
          amministrazioni   dello   Stato,   sempreche'  l'infermita'
          accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
              2.  La  domanda  deve essere presentata al Dipartimento
          dell'Amministrazione   penitenziaria  entro  trenta  giorni
          dalla  notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'
          assoluta.
              3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che
          abbia  riportato  un'invalidita' non dipendente da causa di
          servizio,  la  quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai
          compiti  d'istituto,  puo'  essere,  a  domanda, trasferito
          nelle    corrispondenti    qualifiche    di   altri   ruoli
          dell'Amministrazione     penitenziaria,    o    di    altre
          amministrazioni   dello  Stato,  ovvero,  per  esigenze  di
          servizio,  d'ufficio  nelle  corrispondenti  qualifiche  di
          altri  ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche'
          l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
              4.  La  domanda  deve essere presentata al Dipartimento
          dell'Amministrazione  penitenziaria,  entro sessanta giorni
          dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
              5.  Salvo  quanto  disposto  dal decreto del Presidente
          della  Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del
          Corpo   di   polizia  penitenziaria,  che  abbia  riportato
          un'invalidita',  dipendente  da  causa di servizio, che non
          comporti  l'inidoneita'  assoluta  ai  compiti  d'istituto,
          puo',  a  domanda,  essere  trasferito nelle corrispondenti
          qualifiche     di    altri    ruoli    dell'Amministrazione
          penitenziaria,   sempreche'   l'infermita'   accertata   ne
          consenta l'ulteriore impiego.
              6.  La  domanda  deve essere presentata al Dipartimento
          dell'Amministrazione  penitenziaria  entro  sessanta giorni
          dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
              7.   Il   suddetto   personale   puo'  essere  altresi'
          utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali
          e  previdenziali  in  favore  del  personale  anche  per le
          esigenze   dell'Ente   di   assistenza   per  il  personale
          dell'Amministrazione penitenziaria.
              8.  Il  giudizio di inidoneita' di cui al presente art.
          compete    alle    commissioni   mediche   previste   dagli
          articoli 165  e  seguenti  del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
              9.  Le  dette  commissioni  devono,  altresi',  fornire
          indicazioni  sull'ulteriore  utilizzazione  del  personale,
          tenendo conto dell'infermita' accertata..

                  

                              Art. 12.

                 Congedi straordinari e aspettativa

  1. La  riduzione  di  un  terzo  di tutti gli assegni, spettanti al
pubblico  dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
di congedo straordinario, con esclusione delle indennita' per servizi
e  funzioni  di  carattere  speciale  e  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario   prevista   dall'articolo 3,   comma 39,  della  legge
24 dicembre  1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile.
  2.  Le  esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio   1995,   n.   395,   sussistono  anche  per  il  personale
accasermato.
  3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in
modo  parziale  permane  ovvero e' collocato in aspettativa fino alla
pronuncia  sul  riconoscimento  della dipendenza da causa di servizio
della  lesione  o infermita' che ha causato la predetta non idoneita'
anche  oltre  i  limiti  massimi  previsti dalla normativa in vigore.
Fatte  salve  le  disposizioni  che  prevedono  un  trattamento  piu'
favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia
sul  riconoscimento  della  dipendenza  da  causa  di  servizio della
lesione subita o della infermita' contratta, competono gli emolumenti
di  carattere  fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui
non  venga  riconosciuta  la  dipendenza  da  causa di servizio e non
vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa
amministrazione  o in altre amministrazioni, previste dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n. 339 e dal decreto
legislativo  30 ottobre  1992, n. 443, sono ripetibili la meta' delle
somme  corrisposte  dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo
di  aspettativa  e  tutte  le somme corrisposte oltre il diciottesimo
mese continuativo di aspettativa.
  Non  si  da'  luogo  alla  ripetizione  qualora  la  pronuncia  sul
riconoscimento   della   causa   di   servizio  intervenga  oltre  il
ventiquattresimo  mese  dalla  data  del collocamento in aspettativa.
Tale  periodo  di  aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa  fruiti  ad  altro  titolo ai fini del raggiungimento del
predetto limite massimo.
  4.  Il  personale  del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai
ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato
permanentemente  inidoneo  in  forma  assoluta  all'assolvimento  dei
compiti  d'istituto  per motivi di salute, dipendenti o meno da causa
di  servizio,  in  attesa  del  transito  nei ruoli tecnici del Corpo
forestale  dello  Stato  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro della
politiche  agricole  e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e' collocato
in  aspettativa  con  il  godimento  del  trattamento dovuto all'atto
dell'inidoneita', sino ad avvenuto trasferimento.
  5.  Il  personale  che  non  completa il turno per ferite o lesioni
verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle
indennita' previste per la giornata lavorativa.

      

          
            
          Note all'art. 12:
              - Il   testo   dell'art.   3,   comma 39,  della  legge
          24 dicembre  1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
          pubblica),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
          1993,   n.  303,  supplemento  ordinario.  Le  disposizioni
          contenute  nel  decreto-legge 22 novembre 1993, n. 469, non
          convertito  in  legge,  sono  state inserite in parte nella
          presente  legge e in parte nella legge 24 dicembre 1993, n.
          538, e' il seguente:
              39.  Per  il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
          di  congedo  straordinario  spettano al pubblico dipendente
          tutti   gli  assegni,  ridotti  di  un  terzo,  escluse  le
          indennita'  per  servizi e funzioni di carattere speciale e
          per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo
          di  congedo  ordinario e straordinario, esclusi i giorni di
          cui  al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente
          tutti  gli  assegni  escluse  le  indennita'  per servizi e
          funzioni  di carattere speciale e per prestazioni di lavoro
          straordinario.  All'impiegato  in congedo straordinario per
          richiamo  alle  armi  sono  corrisposti  lo stipendio e gli
          assegni personali di cui sia provvisto, nonche' l'eventuale
          eccedenza  degli  assegni per carichi di famiglia su quelli
          che   risultano  dovuti  dall'amministrazione  militare.  I
          periodi  di  congedo  straordinario  sono utili a tutti gli
          altri effetti..
              - Il   testo  dell'art.  15,  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' il
          seguente:
              Art.  15 (Congedi straordinari). - 1. Per il personale
          di  cui  all'art.  1,  comma 1, il congedo straordinario e'
          disciplinato  dalla  normativa  prevista  dall'art. 3 della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              2.  In occasione di trasferimento del personale, per le
          esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
          la  nuova  sede  di  servizio, l'Amministrazione concede un
          congedo  straordinario  speciale  nelle  durate  di seguito
          specificate:
                a) trasferimento   in  territorio  nazionale:  giorni
          venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o
          con  almeno  10  anni  di  servizio;  giorni  dieci  per il
          personale  senza  famiglia  a carico con meno di 10 anni di
          servizio;
                b) trasferimento   per   il   personale  destinato  a
          prestare  o  che  rientri  dal  servizio all'estero: giorni
          trenta  al  personale  ammogliato o con famiglia a carico o
          con  almeno  10 anni di servizio; giorni venti al personale
          senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
              3.  Le  disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
          legge  24 dicembre  1993,  n.  537, non si applicano quando
          l'assenza  dal  servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
          dipendenti  da  causa di servizio o comunque riportante per
          fatti di servizio.
              4.  Le  norme  di cui al presente articolo si applicano
          dal 1 gennaio 1996..
              - Per  i  riferimenti  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  24 aprile  1982, n. 339, al decreto legislativo
          n. 443 del 1992, e al decreto ministeriale n. 228 del 2005,
          si vedano le note all'art. 11.

          Art. 13.

                          Terapie salvavita

  1. In  caso  di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed
altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico
legale  dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del
presente  articolo,  sono  esclusi  dal computo dei giorni di congedo
straordinario   i  relativi  giorni  di  ricovero  ospedaliero  o  di
day-hospital  ed  i  giorni  di  assenza  dovuti alle citate terapie,
debitamente  certificati  dalla competente Azienda sanitaria locale o
struttura   convenzionata   o   da  equivalente  struttura  sanitaria
militare.  I  giorni  di  assenza  di cui al presente articolo sono a
tutti     gli     effetti    equiparati    al    servizio    prestato
nell'Amministrazione   e   sono   retribuiti,  con  esclusione  delle
indennita'  e  dei  compensi  per il lavoro straordinario e di quelli
collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
  2.   Per  agevolare  il  soddisfacimento  di  particolari  esigenze
collegate  a  terapie  o  visite specialistiche di cui al comma 1, le
amministrazioni  favoriscono  un'idonea  articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
        

                              Art. 14.

                   Tutela delle lavoratrici madri

  1. Oltre  a  quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n.  151, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile si
applicano le seguenti disposizioni:
    a) esonero  dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta
degli    interessati,    tra    coniugi   dipendenti   dalla   stessa
Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
    b) esonero,  a  domanda, per la madre o, alternativamente, per il
padre,  dal  turno notturno sino al compimento del terzo anno di eta'
del figlio;
    c) esonero,   a  domanda,  per  la  madre  o  per  le  situazioni
monoparentali  dal  turno notturno o da turni continuativi articolati
sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
    d) divieto  di  inviare  in  missione fuori sede o in servizio di
ordine   pubblico  per  piu'  di  una  giornata,  senza  il  consenso
dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni
che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e
notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
    e) esonero,  a  domanda,  dal turno notturno per i dipendenti che
abbiano  a  proprio  carico un soggetto disabile ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
    f) possibilita'  per  le lavoratrici madri vincitrici di concorso
interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il
corso  di  formazione  presso  la  scuola  piu'  vicina  al  luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
    g) divieto  di  impiegare  la  madre o il padre che fruiscono dei
riposi  giornalieri,  ai  sensi  degli  articoli 39 e 40, del decreto
legislativo  26 marzo  2001,  n. 151 in turni continuativi articolati
sulle 24 ore.
  2.  La  disposizione  di  cui  all'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti
al Corpo forestale dello Stato.
  3.  Nel  caso  di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui  ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia.

      

          
            
          Note all'art. 14:
              - Il  testo  degli  articoli 39  e 40 e 9, comma 1, del
          decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n.  151 (Testo unico
          delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela e
          sostegno   della   materia  e  della  paternita',  a  norma
          dell'art.  15  della legge 8 marzo 2000, n. 53), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96, supplemento
          ordinario, e' il seguente:;
              Art.  39  (Riposi  giornalieri  della  madre). - 1. Il
          datore  di  lavoro  deve consentire alle lavoratrici madri,
          durante  il  primo anno di vita del bambino, due periodi di
          riposo,  anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e'
          uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore
          a sei ore.
              2.  I  periodi  di  riposo  di  cui al comma 1 hanno la
          durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
          agli  effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
          Essi   comportano   il   diritto   della  donna  ad  uscire
          dall'azienda.
              3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
          la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
          idonea,   istituiti   dal   datore  di  lavoro  nell'unita'
          produttiva o nelle immediate vicinanze di essa..
              Art. 40 (Riposi giornalieri del padre). - 1. I periodi
          di  riposo  di  cui  all'art. 39 sono riconosciuti al padre
          lavoratore:
                a) nel  caso  in  cui  i figli siano affidati al solo
          padre;
                b) in  alternativa  alla madre lavoratrice dipendente
          che non se ne avvalga;
                c) nel  caso  in  cui  la  madre  non sia lavoratrice
          dipendente;
                d) in  caso  di  morte  o  di  grave infermita' della
          madre..
              Art. 9 (Polizia di Stato, penitenziaria e municipale).
          -  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dal presente Capo,
          durante   la   gravidanza  e'  vietato  adibire  al  lavoro
          operativo le appartenenti alla Polizia di Stato..
              - La legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (Legge-quadro per
          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
          persone   handicappate),   e'   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.

                  

                              Art. 15.

                          Congedo parentale

  1. In   deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 34  del  decreto
legislativo  26 marzo  2001, n. 151, al personale con figli minori di
tre  anni  che  intende  avvalersi  del  congedo  parentale  previsto
dall'articolo 32  del  medesimo  decreto  legislativo, e' concesso il
congedo   straordinario   di  cui  all'articolo 15  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura
complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del
triennio  e  comunque entro il limite massimo annuale previsto per il
medesimo  istituto.  Le  disposizioni del presente comma si applicano
anche  ai  fini della definizione dei procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al comma 1, il
personale  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita', a
preavvisare  l'ufficio  di  appartenenza almeno quindici giorni prima
della data di inizio del congedo.
  3.  In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni
i  periodi  di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo
16 marzo  2001,  n.  151,  non  comportano  riduzione del trattamento
economico,  fino  ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco
di  ciascun  anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al
comma 1.
  4.  In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli
otto  anni  ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente
dal  lavoro  nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
  5.  In  caso  di  parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del  parto  che  vengono  aggiunti  al  periodo di astensione dopo il
parto.  Qualora  il  figlio  nato  prematuro  abbia  necessita' di un
periodo  di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private,
la  madre  ha  facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa  presentazione  di  un  certificato  medico  attestante la sua
idoneita'  al  servizio, la fruizione del restante periodo di congedo
obbligatorio  post-partum  e  del  periodo  ante-partum,  qualora non
fruito,  a  decorrere  dalla  data  di  effettivo  rientro a casa del
bambino.
  6.  Nei  casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed
internazionale  di  cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo
16 marzo  2001,  n.  151,  e'  concesso  un corrispondente periodo di
congedo  straordinario  senza  assegni non computabile nel limite dei
quarantacinque  giorni  annui.  Tale periodo di congedo non riduce le
ferie  e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di
servizio.
  7.  Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita'
e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
  8.  I  riposi  giornalieri  di  cui agli articoli 39 e seguenti del
decreto  legislativo  16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo
di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilita'.
  9.  Nel  caso  di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui  al  presente  articolo si  applicano  dalla  data  di  effettivo
ingresso del bambino nella famiglia.

      

          
            
          Note all'art. 15:
              - Il  testo  degli  articoli 34 e 32 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' il seguente:
              Art.  34 (Trattamento economico e normativo). - 1. Per
          i  periodi  di  congedo  parentale  di cui all'art. 32 alle
          lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di
          vita  del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della
          retribuzione,  per  un  periodo  massimo  complessivo tra i
          genitori  di  sei  mesi.  L'indennita' e' calcolata secondo
          quanto  previsto  all'art.  23,  ad  esclusione del comma 2
          dello stesso.
              2.  Si  applica  il  comma 1  per  tutto  il periodo di
          prolungamento del congedo di cui all'art. 33.
              3.  Per  i periodi di congedo parentale di cui all'art.
          32  ulteriori  rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e'
          dovuta   un'indennita'   pari   al   30   per  cento  della
          retribuzione,  a  condizione  che  il  reddito  individuale
          dell'interessato  sia  inferiore  a 2,5 volte l'importo del
          trattamento  minimo di pensione a carico dell'assicurazione
          generale  obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i
          criteri  previsti  in  materia  di  limiti  reddituali  per
          l'integrazione al minimo.
              4.  L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui
          all'art. 22, comma 2.
              5.  I  periodi  di  congedo  parentale  sono  computati
          nell'anzianita'  di  servizio, esclusi gli effetti relativi
          alle  ferie  e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica
          natalizia.
              6. Si applica quanto previsto all'art. 22, commi 4, 6 e
          7..
              Art.  32  (Congedo  parentale). - 1. Per ogni bambino,
          nei  primi  suoi  otto  anni  di  vita, ciascun genitore ha
          diritto  di  astenersi  dal  lavoro  secondo  le  modalita'
          stabilite   dal   presente  articolo.  I  relativi  congedi
          parentali   dei   genitori   non  possono  complessivamente
          eccedere  il  limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
          del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
          limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
                a) alla  madre  lavoratrice,  trascorso il periodo di
          congedo  di  maternita'  di cui al Capo III, per un periodo
          continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
                b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
          un  periodo  continuativo  o frazionato non superiore a sei
          mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
                c) qualora  vi  sia  un solo genitore, per un periodo
          continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
              2.  Qualora  il padre lavoratore eserciti il diritto di
          astenersi   dal   lavoro  per  un  periodo  continuativo  o
          frazionato  non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
          dei  congedi  parentali  dei  genitori  e' elevato a undici
          mesi.
              3.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al
          comma 1,  il  genitore  e'  tenuto, salvo casi di oggettiva
          impossibilita',  a  preavvisare il datore di lavoro secondo
          le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi,
          e  comunque  con  un  periodo  di preavviso non inferiore a
          quindici giorni.
              4.  Il congedo parentale spetta al genitore richiedente
          anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto..
              - Per il testo dell'art. 15, del decreto del Presidente
          della  Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si vedano le note
          all'art. 12.
              - Il  testo  degli  articoli  47,  36  e 37, del citato
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' il seguente:
              Art.  47  (Congedo  per  la malattia del figlio). - 1.
          Entrambi  i  genitori,  alternativamente,  hanno diritto di
          astenersi   dal  lavoro  per  periodi  corrispondenti  alle
          malattie  di  ciascun  figlio  di  eta' non superiore a tre
          anni.
              2.  Ciascun  genitore,  alternativamente,  ha  altresi'
          diritto  di  astenersi  dal  lavoro,  nel  limite di cinque
          giorni  lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio
          di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
              3.  Per  fruire  dei  congedi  di cui ai commi 1 e 2 il
          genitore   deve   presentare  il  certificato  di  malattia
          rilasciato  da un medico specialista del Servizio sanitario
          nazionale o con esso convenzionato.
              4.  La  malattia  del  bambino che dia luogo a ricovero
          ospedaliero   interrompe,  a  richiesta  del  genitore,  il
          decorso  delle  ferie  in godimento per i periodi di cui ai
          commi 1 e 2.
              5.  Ai  congedi  di  cui  al  presente  articolo non si
          applicano  le disposizioni sul controllo della malattia del
          lavoratore.
              6.  Il  congedo  spetta  al  genitore richiedente anche
          qualora l'altro genitore non ne abbia diritto..
              Art.  36  (Adozioni  e  affidamenti).  - 1. Il congedo
          parentale  di  cui  al  presente  Capo  spetta anche per le
          adozioni e gli affidamenti.
              2.  Il  limite di eta', di cui all'art. 34, comma 1, e'
          elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale puo'
          essere  fruito  nei primi tre anni dall'ingresso del minore
          nel nucleo familiare.
              3.  Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento,
          il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni,
          il   congedo   parentale  e'  fruito  nei  primi  tre  anni
          dall'ingresso del minore nel nucleo familiare..
              Art.    37   (Adozioni   e   affidamenti   preadottivi
          internazionali).  - 1. In caso di adozione e di affidamento
          preadottivo  internazionali  si  applicano  le disposizioni
          dell'art. 36.
              2.  L'Ente  autorizzato  che  ha ricevuto l'incarico di
          curare  la  procedura  di  adozione certifica la durata del
          congedo parentale..
              - Gli   articoli  39  e  seguenti  del  citato  decreto
          legislativo  n.  151  del  2001  fanno  parte del Capo VI -
          Riposi, permessi e congedi.

                  

                              Art. 16.

                         Diritto allo studio

  1. Per  la  preparazione all'esame per il conseguimento del diploma
della   scuola  secondaria  di  secondo  grado,  nonche'  agli  esami
universitari  o  post-universitari,  nell'ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e
conteggiate  le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti
agli  esami  sostenuti  in  ragione  di  sei  ore per ogni giorno. Il
personale,  in  tali  giornate, non puo' comunque essere impiegato in
servizio.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche
in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

      

          
            
          Note all'art. 16:
              - Il  testo  dell'art.  78,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del
          regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica
          sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
          1985, n. 305, e' il seguente:
              Art.  78  (Diritto  allo  studio). - L'Amministrazione
          della  pubblica  sicurezza  favorisce  la  aspirazione  del
          personale  che  intende  conseguire  un titolo di studio di
          scuola  media  superiore  o  universitario  o partecipare a
          corsi  di  specializzazione  post  universitari  o ad altri
          corsi  istituiti  presso  le  scuole pubbliche o parificate
          nella stessa sede di servizio.
              A  tal  fine,  oltre  ai  normali  periodi  di  congedo
          straordinario  per  esami,  e'  concesso un periodo annuale
          complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi
          stessi.
              Tale  periodo  viene  detratto  dall'orario  normale di
          servizio,  secondo le esigenze prospettate dall'interessato
          almeno  due  giorni  prima  al  proprio  capo ufficio, e la
          richiesta  deve essere accolta ove non ostino impellenti ed
          inderogabili esigenze di servizio.
              L'interessato   dovra'  dimostrare,  attraverso  idonea
          documentazione,  di avere frequentato il corso di studi per
          il  quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di
          revoca  in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia'
          fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno
          successivo..
              - Il  testo  dell'art.  20, comma 1, del citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e'
          il seguente:
              Art.  20 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le
          disposizioni  di cui all'art. 21 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 luglio  1995,  n.  395,  ove  i corsi
          richiamati  nel predetto art. non siano attivati nella sede
          di  servizio,  il  diritto  alle  150  ore da dedicare alla
          frequenza  compete  anche  per  i  medesimi corsi svolti in
          altra   localita'.  In  tal  caso  i  giorni  eventualmente
          necessari  per  il  raggiungimento  di tale localita' ed il
          rientro in sede sono conteggiati, in ragione di sei ore per
          ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime..

                  

                              Art. 17.

                            Tutela legale

  1. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 32 della legge 22 maggio
1975,  n.  152 e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a
favore  del  coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza
del  coniuge  e  dei  figli  del dipendente deceduto, si applicano le
vigenti  disposizioni  in materia di successione. Alla relativa spesa
si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
  2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali
o  agenti  di  pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o
imputati  per  fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di
un  libero  professionista  di  fiducia,  puo'  essere  anticipata, a
richiesta  dell'interessato,  la  somma di Euro 2.500,00 per le spese
legali,  salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata
la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.

      

          
            
          Note all'art. 17:
              - Il testo dell'art. 32, della legge 22 maggio 1975, n.
          152   (Disposizioni   a   tutela   dell'ordine   pubblico),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1975, n. 136,
          e' il seguente:
              Art.  32.  -  Nei procedimenti a carico di ufficiali o
          agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei
          militari  in  servizio  di  pubblica  sicurezza  per  fatti
          compiuti  in  servizio  e  relativi all'uso delle armi o di
          altro  mezzo  di  coazione  fisica,  la  difesa puo' essere
          assunta  a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello
          Stato    o    da    libero    professionista   di   fiducia
          dell'interessato medesimo.
              In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico
          del   Ministero   dell'interno   salva  rivalsa  se  vi  e'
          responsabilita' dell'imputato per fatto doloso.
              Le  disposizioni  dei  commi precedenti  si applicano a
          favore  di  qualsiasi  persona  che,  legalmente  richiesta
          dall'appartenente   alle   forze  di  polizia,  gli  presti
          assistenza..
              - Il  testo  dell'art.  18,  del decreto-legge 25 marzo
          1997,    n.   67   (Disposizioni   urgenti   per   favorire
          l'occupazione),   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          26 marzo   1997,   n.   71,  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24 maggio 1997, n. 119, e' il
          seguente:
              Art. 18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale). -
          1.  Le  spese legali relative a giudizi per responsabilita'
          civile,  penale e amministrativa, promossi nei confronti di
          dipendenti  di  amministrazioni  statali  in conseguenza di
          fatti  ed  atti  connessi con l'espletamento del servizio o
          con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con
          sentenza    o    provvedimento    che   escluda   la   loro
          responsabilita',  sono  rimborsate dalle amministrazioni di
          appartenenza     nei     limiti     riconosciuti    congrui
          dall'Avvocatura    dello    Stato.    Le    amministrazioni
          interessate,  sentita  l'Avvocatura  dello  Stato,  possono
          concedere  anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione
          nel   caso   di   sentenza   definitiva   che   accerti  la
          responsabilita'.
              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in
          lire  3  miliardi  annui  a decorrere dal 1998, si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1997-1999, al
          capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro  per  l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          tesoro..

                  

                              Art. 18.

Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

  1. Al  fine  di garantire uniformita' applicativa alle disposizioni
recate   dai   decreti   del   Presidente  della  Repubblica  di  cui
all'articolo 2  del  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 195, in
attuazione  di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato
decreto,  le  Amministrazioni  ed  i  Comandi  generali  provvedono a
trasmettere  reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni
applicative,  emanate  sulle  materie  oggetto di contrattazione e di
concertazione.
  2.  Le  Amministrazioni  e  i  Comandi  generali, qualora ravvisino
l'esigenza  di  approfondimenti  a  seguito  della trasmissione delle
disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche
singolarmente,   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica  di  convocare  e  coordinare
appositi   incontri  tra  le  Amministrazioni  che  partecipano  alle
procedure  di  cui  all'articolo 1  del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195.

      

          
            
          Note all'art. 18:
              - Per  il  testo  degli  articoli  1  e 2  del  decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n. 195, si veda in note alla
          premessa.
              - Il  testo dell'art. 8, comma 1, del citato decreto n.
          195 del 1995, e' il seguente:
              Art.  8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti). -
          1.   Al  fine  di  assicurare  la  sostanziale  omogeneita'
          nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del
          Presidente   della   Repubblica   di  cui  all'art.  2,  le
          amministrazioni   ed   i   Comandi   generali   interessati
          provvedono   a  reciproci  scambi  di  informazione,  anche
          attraverso apposite riunioni..

                  

                              Art. 19.

                   Ambito di applicazione e durata

  1. Ai  sensi  dell'articolo 2,  comma 1,  lettera b),  del  decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n. 195, e successive modificazioni, il
presente  decreto  si  applica  al  personale dei ruoli dell'Arma dei
carabinieri  e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei
rispettivi dirigenti e del personale di leva.
  2.  Il  presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre  2009  per  la  parte  normativa e dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre 2007 per la parte economica.
  3.  Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte  economica disciplinata dal presente
decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal
mese  successivo,  un elemento provvisorio della retribuzione pari al
trenta  per  cento  del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri  stipendiali  vigenti.  Dopo  ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale,  detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso
di  inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli  effetti  economici  previsti  dal nuovo decreto del Presidente
della  Repubblica  emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

      

          
            
          Nota all'art. 19:
              - Per  il  testo  dell'art.  2, del decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle premesse.

          
                

                              Art. 20.

                           Nuovi stipendi

  1. Dal  1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito
dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre  2004,  n.  301, e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il
trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze  di polizia ad
ordinamento   militare,  individuato  nell'articolo 9,  comma 2,  del
decreto  del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
                   |         |Incrementi mensili |  Stipendi annui
       Gradi       |Parametro|   lordi (euro)    |   lordi (euro)
=====================================================================
Tenente colonnello |         |                   |
/maggiore          |   150,00|              11,13|          23.308,50
---------------------------------------------------------------------
Capitano           |   144,50|              10,72|          22.453,86
---------------------------------------------------------------------
Tenente            |   139,00|              10,31|          21.599,21
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente       |   133,25|               9,88|          20.705,72
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
aiutante SUPS      |         |                   |
{luogotenente}     |         |                   |
/maresciallo       |         |                   |
aiutante           |         |                   |
{luogotenente}     |   139,00|              10,31|          21.599,21
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
aiutante           |         |                   |
SUPS/maresciallo   |         |                   |
aiutante (con 8    |         |                   |
anni nel grado     |   135,50|              10,05|          21.055,35
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
aiutante           |         |                   |
SUPS/maresciallo   |         |                   |
aiutante           |   133,00|               9,86|          20.666,87
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo   |   128,00|               9,49|          19.889,92
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
ordinario          |   124,00|               9,20|          19.268,36
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |   120,75|               8,96|          18.763,34
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo    |         |                   |
(con 8 anni nel    |         |                   |
grado)             |   122,50|               9,09|          19.035,28
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo    |   120,25|               8,92|          18.685,65
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere         |   116,25|               8,62|          18.064,09
---------------------------------------------------------------------
Vice Brigadiere    |   112,25|               8,33|          17.442,53
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto   |         |                   |
(con 8 anni nel    |         |                   |
grado)             |   113,50|               8,42|          17.636,77
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto   |   111,50|               8,27|          17.325,99
---------------------------------------------------------------------
Appuntato          |   108,00|               8,01|          16.782,12
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere        |         |                   |
scelto/Finanziere  |         |                   |
scelto             |   104,50|               7,75|          16.238,26
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere        |         |                   |
/Finanziere        |   101,25|               7,51|          15.733,24

  2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito
dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre  2004,  n.  301, e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il
trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze  di polizia ad
ordinamento   militare,  individuato  nell'articolo 9,  comma 2,  del
decreto  del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
                   |         |Incrementi mensili |  Stipendi annui
       Gradi       |Parametro|   lordi (euro)    |   lordi (euro)
=====================================================================
Tenente Colonnello |         |                   |
/Maggiore          |   150,00|              16,50|          23.373,00
---------------------------------------------------------------------
Capitano           |   144,50|              15,90|          22.515,99
---------------------------------------------------------------------
Tenente            |   139,00|              15,29|          21.658,98
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente       |   133,25|              14,66|          20.763,02
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
Aiutante SUPS      |         |                   |
{luogotenente}     |         |                   |
/Maresciallo       |         |                   |
aiutante           |         |                   |
{luogotenente}     |   139,00|              15,29|          21.658,98
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
aiutante           |         |                   |
SUPS/Maresciallo   |         |                   |
aiutante (con 8    |         |                   |
anni nel grado)    |   135,50|              14,91|          21.113,61
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
aiutante           |         |                   |
SUPS/Maresciallo   |         |                   |
aiutante           |   133,00|              14,63|          20.724,06
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo   |   128,00|              14,08|          19.944,96
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
ordinario          |   124,00|              13,64|          19.321,68
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |   120,75|              13,28|          18.815,27
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo    |         |                   |
(con 8 anni nel    |         |                   |
grado)             |   122,50|              13,48|          19.087,95
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo    |   120,25|              13,23|          18.737,36
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere         |   116,25|              12,79|          18.114,08
---------------------------------------------------------------------
Vice Brigadiere    |   112,25|              12,35|          17.490,80
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto   |         |                   |
(con 8 anni nel    |         |                   |
grado)             |   113,50|              12,49|          17.685,57
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto   |   111,50|              12,27|          17.373,93
---------------------------------------------------------------------
Appuntato          |   108,00|              11,88|          16.828,56
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere        |         |                   |
selto/Finanziere   |         |                   |
scelto             |   104,50|              11,50|          16.283,19
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere        |         |                   |
/Finanziere        |   101,25|              11,14|          15.776,78

  3.   Dal  1° settembre  2007,  il  valore  del  punto  parametrale,
stabilito  dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  5 novembre  2004, n. 301, e' fissato in euro 164,70 annui
lordi.  Il  trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze di
polizia   ad   ordinamento   militare,  individuato  nell'articolo 9,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004,
n.  301,  e',  pertanto,  incrementato  delle  misure mensili lorde e
rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
                   |         |Incrementi mensili |  Stipendi annui
       Gradi       |Parametro|   lordi (euro)    |   lordi (euro)
=====================================================================
Tenente Colonnello |         |                   |
/Maggiore          |   150,00|             127,50|          24.705,00
---------------------------------------------------------------------
Capitano           |   144,50|             122,83|          23.799,15
---------------------------------------------------------------------
Tenente            |   139,00|             118,15|          22.893,30
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente       |   133,25|             113,26|          21.946,28
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
aiutante SUPS      |         |                   |
{luogotenente}     |         |                   |
/Maresciallo       |         |                   |
aiutante           |         |                   |
{luogotenente}     |   139,00|             118,15|          22.893,30
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
Aiutante SUPS/     |         |                   |
Maresciallo        |         |                   |
aiutante (con 8    |         |                   |
anni nel grado)    |   135,50|             115,18|          22.316,85
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
Aiutante           |         |                   |
SUPS/Maresciallo   |         |                   |
aiutante           |   133,00|             113,05|          21.905,10
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo   |   128,00|             108,80|          21.081,60
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |         |                   |
ordinario          |   124,00|             105,40|          20.422,80
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo        |   120,75|             102,64|          19.887,53
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere mpo (con|         |                   |
8 anni nel grado)  |   122,50|             104,13|          20.175,75
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere mapo    |   120,25|             102,21|          19.805,18
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere         |   116,25|              98,81|          19.146,38
---------------------------------------------------------------------
Vice Brigadiere    |   112,25|              95,41|          18.487,58
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto   |         |                   |
(con 8 anni nel    |         |                   |
grado)             |   113,50|              96,48|          18.693,45
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto   |   111,50|              94,77|          18.364,05
---------------------------------------------------------------------
Appuntato          |   108,00|              91,80|          17.787,60
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere        |         |                   |
scelto/Finanziere  |         |                   |
scelto             |   104,50|              88,83|          17.211,15
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere        |         |                   |
/Finanziere        |   101,25|              86,06|          16.675,88
  4.    Il    trattamento   stipendiale,   come   rideterminato   dai
commi precedenti,   per   la   quota  parte  relativa  all'indennita'
integrativa  speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento
stesso  ai  sensi  dell'articolo 3,  comma 1, del decreto legislativo
30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della
base  pensionabile  di  cui  alla  legge  29 aprile  1976,  n. 177, e
successive   modificazioni,   e   dell'applicazione  dell'articolo 2,
comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti
e  indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
  5.  Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento
provvisorio   della   retribuzione   previsto,  in  caso  di  vacanza
contrattuale,  dall'articolo 8,  comma 3,  del decreto del Presidente
della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

      

          
            
          Note all'art. 20:
              - Per  i  riferimenti  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  5 novembre 2004, n. 301, l'art. 3, comma 1, del
          decreto  legislativo  n.  193 del 2003, la legge n. 177 del
          1976  e l'art. 2, comma 10, della legge n. 335 del 1995, si
          vedano le note all'art. 2.
              - Il testo dell'art. 8, comma 3, del citato decreto del
          Presidente  della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il
          seguente:
              Art. 8 (Ambito di applicazione e durata). - 3. Dopo un
          periodo  di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
          di  scadenza  del  presente decreto, al personale di cui al
          comma 1  e'  corrisposto, a partire dal mese successivo, un
          elemento  provvisorio della retribuzione pari al trenta per
          cento  del  tasso  di  inflazione programmato, applicato ai
          parametri  stipendiali  vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di
          vacanza  contrattuale,  detto  importo e' pari al cinquanta
          per  cento  del  tasso di inflazione programmato e cessa di
          essere  erogato  dalla  decorrenza  degli effetti economici
          previsti  dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
          emanato  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 1, lettera b), del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

                  

                              Art. 21.

                     Effetti dei nuovi stipendi

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario  di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di
buonuscita,  sull'assegno  alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio   1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
indennizzo,  sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi,  compresi  la  ritenuta  in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
  2.  I  benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti,  al  personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione,  nel  periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita'  di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3.    La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,   derivanti
dall'applicazione  del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo  conguaglio,  ai  sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico.
  4.   Le   nuove   misure   del   trattamento   stipendiale  di  cui
all'articolo 20  non  hanno effetto sulla determinazione delle misure
orarie  del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde
del  compenso  per  lavoro straordinario restano quelle fissate nella
tabella  di  cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

      

          
            
          Note all'art. 21:
              - Per  il  testo  degli  articoli   82, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, e 172
          della legge n. 312 del 1990, si vedano le note all'art. 3.
              - Il  testo  dell'art.  10, comma 6, del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e'
          il seguente:
              6.  Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui
          all'art.  9  non  hanno  effetto sulla determinazione delle
          misure  orarie  del  compenso  per lavoro straordinario. Le
          misure  orarie  lorde del compenso per lavoro straordinario
          restano  quelle  fissate dall'art. 43, comma 4, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  18 giugno 2002, n. 164,
          riportate nella seguente tabella:
        

                              Art. 22.

                       Indennita' pensionabile

  1. A  decorrere  dal  1° ottobre  2007,  le  misure dell'indennita'
mensile  pensionabile di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate
e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

=====================================================================
                      |  Incrementi mensili  | Valori mensili lordi
        Gradi         |     lordi (euro)     |        (euro)
=====================================================================
Tenente               |                      |
Colonnello/Maggiore   |                 13,00|                 812,70
---------------------------------------------------------------------
Capitano              |                 12,70|                 797,60
---------------------------------------------------------------------
Tenente               |                 12,60|                 790,30
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente          |                 12,10|                 758,30
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo aiutante  |                      |
s.U.P.S. e Maresciallo|                      |
aiutante              |                 12,30|                 772,10
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo      |                 11,80|                 737,30
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo ordinario |                 11,40|                 714,40
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo           |                 11,00|                 692,00
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere Capo       |                 11,30|                 711,10
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere            |                 10,70|                 669,20
---------------------------------------------------------------------
Vice Brigadiere       |                 10,60|                 665,90
---------------------------------------------------------------------
Appuntato Scelto      |                  9,50|                 598,90
---------------------------------------------------------------------
Appuntato             |                  8,70|                 545,30
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere           |                      |
scelto/Finanziere     |                      |
scelto                |                  8,00|                 500,30
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere/Finanziere|                 12,90|                 467,90

      

          
            
          Nota all'art. 22:
              - Per  i  riferimenti  al  decreto del Presidente della
          Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, si veda la nota all'art.
          4.

                  

                              Art. 23.


          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali


  1. Per  ogni  Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per
l'efficienza  dei  servizi  istituzionali, di cui all'articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
come  incrementato  dall'articolo 8  del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 14 del decreto del
Presidente    della   Repubblica   5 novembre   2004,   n.   301,   e
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
2006,  n.  220  e'  ulteriormente incrementato delle seguenti risorse
economiche annue:
    a) per l'anno 2007:
      1) Arma dei carabinieri: euro 11.737.000,00;
      2) Guardia di Finanza: euro 7.260.000,00;
    b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:
      1) Arma dei carabinieri: euro 23.353.000,00;
      2) Guardia di Finanza: euro 14.680.000,00.
  2.  Gli  importi  di  cui  alle  lettere a)  e b)  del  comma 1 non
comprendono  gli  oneri  contributivi  e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli  afferenti  all'anno  2007  non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
  3.  Gli  importi  di  cui al comma 1 sono incrementati di eventuali
disponibilita'  finanziarie,  sino al 50% dello stanziamento relativo
alle  attivita'  di  cui  all'articolo 50  del decreto del Presidente
della  Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, determinate annualmente con
provvedimento   del   Comandante   Generale,  entro  sessanta  giorni
dall'entrata  in  vigore del presente decreto per il 2007 ed entro il
30 giugno dal 2008.
  4.   Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio  di
competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno
successivo.
  5.  Con  distinte  determinazioni  dei  Comandanti generali, previa
informazione   alle   rappresentanze   militari  centrali,  ai  sensi
dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999,  n.  254,  possono essere determinati anticipatamente i criteri
per l'attribuzione e il numero massimo delle prestazioni retribuibili
per compensare la presenza qualificata.

      

          
            
          Note all'art. 23:
              - Il   testo   dell'art.  53  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' il
          seguente:
              Art.  53  (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
          Per  ogni  Forza  di  polizia  ad  ordinamento militare, le
          risorse    economiche    per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali  di  cui  all'art. 53 del secondo quadriennio
          normativo  Polizia  e  all'art.  23  del  biennio economico
          Polizia  2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da
          tabella "A" allegata al presente decreto:
                a) per  gli  anni  2002  e  2003,  dalle somme di cui
          all'art.  16,  comma 2,  della  legge  finanziaria 2002, di
          pertinenza di ogni singola Amministrazione;
                b) per  gli  anni  2002  e 2003 dalle somme derivanti
          dall'applicazione   dell'art.  43,  comma 4,  del  presente
          decreto.
              2.  Le  somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo.
              3.  Le  risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per
          attribuire compensi finalizzati a:
                a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
                b) incentivare    l'impegno   del   personale   nelle
          attivita'  operative  e  di  funzionamento  individuate dal
          Comandante   generale   dell'Arma  dei  carabinieri  e  dal
          Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
                c) compensare  l'impiego  in compiti od incarichi che
          comportino  l'assunzione  di  specifiche  responsabilita' o
          disagio  anche  con  particolare  riguardo,  per l'Arma dei
          carabinieri,  al  personale  in  forza al Gruppo intervento
          speciale;
                d) compensare la presenza qualificata;
                e) compensare  l'incentivazione  della  produttivita'
          collettiva al fine del miglioramento dei servizi;
                f) compensare,   per  quanto  riguarda  il  personale
          dell'Arma   dei   carabinieri,   le   specifiche   funzioni
          investigative  e  di controllo del territorio, nonche', per
          quanto  riguarda  il  personale  del Corpo della guardia di
          finanza,     le     specifiche    funzioni    di    Polizia
          economico-finanziaria.
              4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del
          Ministro   dell'economia   e   finanze,   su  proposta  dei
          rispettivi  Comandanti  generali,  previa informazione alle
          rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'art. 59 del
          secondo  quadriennio  normativo  Polizia,  sono annualmente
          determinati  i criteri per la destinazione, l'utilizzazione
          delle   risorse   indicate   al   comma 1,  disponibili  al
          31 dicembre  di  ciascun  anno  e  le modalita' applicative
          concernenti   l'attribuzione   dei  compensi  previsti  dal
          presente articolo.
              5.  Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare
          una distribuzione indistinta e generalizzata.
              - Il   testo   dell'art.  8,  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e' il
          seguente:
              Art.  8  (Efficienza  dei servizi istituzionali). - 1.
          Per  ogni  Forza  di  polizia  ad  ordinamento militare, le
          risorse    economiche    per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali di cui all'art. 53 del decreto del Presidente
          della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate,
          a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:
                a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00;
                b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00.
              2.  Gli  importi  di  cui  alle  lettere a),  e b), del
          comma 1,  non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a
          carico dello Stato.
              3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo..
              - Il   testo  dell'art.  14,  del  citato  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il
          seguente:
              Art.  14  (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
          Per  ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo
          per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art.
          53  del  decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno
          2002,  n.  164,  ed  all'art.  8 del decreto del Presidente
          della  Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e' incrementato
          delle seguenti risorse economiche annue:
                a) per l'anno 2004:
                  1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
                  2)   Corpo   della   Guardia   di   finanza:   euro
          5.906.000,00;
                b) per l'anno 2005:
                  1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;
                  2)   Corpo   della   Guardia   di   finanza:   euro
          9.615.000,00.
              2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP
          e  gli  oneri  contributivi  a  carico  dello Stato. Quelli
          afferenti  all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento
          nell'anno successivo.
              3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo..
              - Il   testo   dell'art.  8,  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, e' il
          seguente:
              Art.   8   (Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali).   -   1.  Per  ogni  Forza  di  polizia  ad
          ordinamento    militare,    le   risorse   economiche   per
          l'efficienza  dei  servizi istituzionali di cui all'art. 53
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,
          n. 164, cosi' come incrementate dall'art. 8 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  19 novembre  2003, n. 348, e
          dall'art.  14  del  decreto del Presidente della Repubblica
          5 novembre  2004,  n.  301, sono ulteriormente incrementate
          delle seguenti somme annue:
                a) per l'anno 2005:
                  1) Arma dei carabinieri: euro 1.090.000,00;
                  2) Guardia di finanza: euro 356.000,00;
                b) a decorrere dall'anno 2006:
                  1) Arma dei carabinieri: euro 1.900.000,00;
                  2) Guardia di finanza: euro 774.000,00.
              2.  Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          non  comprendono  gli  oneri contributivi e l'IRAP a carico
          dello  Stato.  Quelli  afferenti  all'anno  2005  non hanno
          effetto di trascinamento nell'anno successivo.
              3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo..
              - Il   testo  dell'art.  50,  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' il
          seguente:
              Art.  50  (Attuazione dell'art. 3, comma 5 della legge
          29 marzo  2001,  n.  86).  -  1. A decorrere dal 1 gennaio
          2003,  il  personale  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
          della Guardia di finanza che, nell'assolvimento dei compiti
          istituzionali   previsti   dalle   rispettive  disposizioni
          legislative  di  settore,  e' impegnato in esercitazioni od
          operazioni    militari    caratterizzate   da   particolari
          condizioni  di  impiego  prolungato e continuativo oltre il
          normale  orario  di  lavoro  non e' assoggettato, durante i
          predetti  periodi,  alle vigenti disposizioni in materia di
          orario  di  lavoro e ai connessi istituti, a condizione che
          le  predette  attivita'  si  protraggano senza soluzione di
          continuita' per almeno quarantotto ore.
              2.  Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 29 marzo
          2001,  n.  86,  le  esercitazioni e le operazioni di cui al
          comma 1  sono  determinate,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze,   dai   Comandanti   generali   dell'Arma   dei
          carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
              3.  Al  personale di cui al comma 1 e' attribuita per i
          giorni  di  effettivo  impiego  un'indennita'  speciale  di
          impiego  giornaliera  nelle  misure stabilite in euro nella
          seguente tabella:

                   COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO

=====================================================================
                      |      |               |   sabato-domenica e
        Grado         |Fascia|lunedi-venerdi'|        festivi
=====================================================================
Carabiniere e         |      |               |
Finanziere            |  I   |     62,00     |        124,00
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere scelto e  |      |               |
Finanziere scelto     |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Appuntato             |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto      |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Vice brigadiere       |  II  |     66,00     |        131,00
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere            |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo       |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo           |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo ordinario |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo      |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo A.        |      |               |
s.U.P.S. e Maresciallo|      |               |
aiutante              | III  |     72,00     |        143,00
---------------------------------------------------------------------
S. Tenente            |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Tenente               |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Capitano              |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Maggiore              |  IV  |     85,00     |        165,00
---------------------------------------------------------------------
Tenente Colonnello    |      |               |          }.

              - Il   testo   dell'art.  59  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16 marzo 1999, n. 254, e' il
          seguente:
              Art.   59  (Informazione).  -  1.  Le  Amministrazioni
          informano preventivamente i COCER in ordine:
                a) alle  emanande  disposizioni  applicative  che  si
          riferiscono  alle materie oggetto di concertazione ai sensi
          del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
                b) ai  criteri per la destinazione, l'utilizzazione e
          modalita'  di  attribuzione delle risorse aggiuntive di cui
          all'art. 53 da parte delle Amministrazioni;
                c) alle  modalita'  attuative  della  disciplina  del
          riposo compensativo.
              2.  I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e
          proposte  sulle  disposizioni  applicative  riguardanti  le
          materie ed i criteri di cui al comma 1, lettera a), b) e c)
          entro   20   giorni   dalla   data   di   ricezione   della
          comunicazione.
              3.  Ai  fini  del  comma 2  i  COCER possono richiedere
          riunioni   informative   preliminari,  anche  di  carattere
          tecnico,  che hanno inizio entro quarantotto ore dalla data
          di  ricezione  della  comunicazione  e  si  concludono  nel
          termine  di  25  giorni, ovvero entro un termine piu' breve
          per motivi di urgenza.
              4.  Dell'esito  degli  incontri  e' redatto verbale dal
          quale   risultano   le  posizioni  comuni  o  le  eventuali
          divergenze  dell'Amministrazione e delle rappresentanze del
          personale.   Durante   il   periodo   in   cui   si  svolge
          l'informazione  preventiva  le Amministrazioni non adottano
          provvedimenti  al  riguardo. Decorsi tali termini o in caso
          di   posizioni   divergenti   o  di  motivata  urgenza,  le
          rispettive Amministrazioni assumono autonome determinazioni
          definitive.  In caso di divergenza, i COCER possono inviare
          per  iscritto  le  loro  osservazioni  o richieste, entro 5
          giorni,  ai  rispettivi  Ministri,  ai  sensi dell'art. 19,
          quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
              5.  Aggiunge  il  comma 4-bis  all'art. 58, decreto del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395..

          
        
        

                              Art. 24.

                       Trattamento di missione

  1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio,
che  utilizzi  il  mezzo  aereo  o  altro  mezzo  non  di  proprieta'
dell'amministrazione  senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata
una  somma  nel  limite  del  costo  del  biglietto  ferroviario.  Al
personale  autorizzato  i  rimborsi  vengono  effettuati  secondo  le
disposizioni vigenti in materia.
  2.  Al  personale  inviato  in  missione  compete  il  rimborso del
biglietto  ferroviario  di  1a  classe nonche' il rimborso del vagone
letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede.
In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo
fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
  3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono
rimborsate  le  spese  di  pernottamento  in misura pari alla tariffa
media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 4, del decreto del
Presidente  della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche
a  missioni  di  durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di
invio  in missione non connessa con particolari attivita' di servizio
di  carattere  operativo  e che coinvolga anche una singola unita' di
personale.
  5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti  inerenti  al  servizio,  dinanzi  ad organi della Magistratura
ordinaria,  militare  o  contabile  ovvero  a  presentarsi  davanti a
consigli  o  commissioni  di  disciplina  o  di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni
e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente   nel   caso   di  proscioglimento  o  di  assoluzione
definitiva.  Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate,
di  volta  in  volta,  a  richiesta,  salvo  ripetizione  qualora  il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a
titolo  doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
al  personale  chiamato  a  comparire,  quale indagato o imputato per
fatti  inerenti  al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di
Paesi stranieri.
  6.  Al  personale  sottoposto,  anche  su propria dichiarazione, ad
accertamenti  sanitari,  per  il  quale sia stato redatto il previsto
modello  di  lesione  traumatica  ovvero che abbia riportato ferite o
lesioni  in  servizio  per  le quali l'Amministrazione abbia iniziato
d'ufficio  il procedimento di riconoscimento della causa di servizio,
compete  il  trattamento economico di missione previsto dalle vigenti
disposizioni in materia.
  7.  La  maggiorazione  dell'indennita' oraria di missione, prevista
dall'articolo 46,   comma 5,   del   decreto   del  Presidente  della
Repubblica  18 giugno  2002,  n. 164, rimane fissata in Euro 6,00 per
ogni ora.
  8.  Al  personale  in  trasferta  che  dichiari  di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture
che  consentano  la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai
sensi  della  vigente  normativa,  compete nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente,  ferma  restando  la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta.
  9.  L'amministrazione  e' tenuta ad anticipare al personale inviato
in  missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio
e   pernottamento,   nel  limite  del  costo  medio  della  categoria
consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
  10. La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede
di  partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale
e  piu'  conveniente  per  l'amministrazione. Ove la sede di missione
coincida  con  la  localita'  di  abituale  dimora del dipendente, al
personale  compete  il  rimborso  documentato delle spese relative ai
pasti consumati.
  11.   L'amministrazione,   a   richiesta   dell'interessato,   puo'
preventivamente   autorizzare,  oltre  al  rimborso  delle  spese  di
viaggio,  la  corresponsione  a  titolo  di  rimborso  di  una  somma
forfetaria  di  Euro  110,00  per  ogni  ventiquattro ore compiute di
missione,   in  alternativa  al  trattamento  economico  di  missione
vigente,   nell'ambito   delle   risorse  allo  scopo  assegnate  sui
pertinenti  capitoli  di  bilancio.  Il  rimborso forfetario non puo'
essere  concesso  qualora  il personale fruisca di vitto o alloggio a
carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle
spese  di  viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso
di  prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore
continuative  e'  corrisposta,  a  titolo  di rimborso, una ulteriore
somma  forfetaria  di Euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema
di  esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio
a  carico  dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di
viaggio.
  12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di
Polizia  ad  ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi
addestrativi  e  formativi,  il limite di missione continuativa nella
medesima localita', di cui all'articolo 46, comma 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in
trecentosessantacinque giorni.
  13.  Al  personale comunque inviato in missione compete altresi' il
rimborso,   nell'ambito   delle  risorse  allo  scopo  assegnate  sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano  o  dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o
comunque  per  impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare
tipologia   di   servizio   nei   casi   preventivamente  individuati
dall'amministrazione.
  14.  I  visti  di  arrivo  e  di  partenza del personale inviato in
missione   presso   strutture   non   militari   sono  attestati  con
dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

      

          
            
          Note all'art. 24:
              - Il testo dell'art. 46, comma 4 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16 marzo 1999, n. 254, e' il
          seguente:
              Art.  46  (Trattamento  di  missione). - 4. In caso di
          missioni  di  durata superiore a trenta giorni connesse con
          particolari  attivita'  di  servizio di carattere operativo
          che coinvolgano piu' unita' di personale, l'Amministrazione
          ove  lo  ritenga  piu' conveniente e comunque con costi non
          superiori  al  rimborso  medio delle spese di pernottamento
          degli eventuali fruitori, ha facolta' di locare, con oneri,
          compresi  quelli  per  gestione  e  consumi,  a  carico dei
          relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul
          libero  mercato  da  concedere  al personale interessato in
          luogo  della  sistemazione  alberghiera e con riduzione del
          trattamento  di missione per fruizione di alloggio gratuito
          secondo  le  normative  in vigore. Al predetto personale le
          spese  per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni
          vigenti..
              - Il  testo  dell'art.  46,  commi 5  e  10  del citato
          decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
          164, e' il seguente:
              5.   La   maggiorazione   dell'indennita'   oraria  di
          missione,   prevista   dall'art.   46,   comma 3,   secondo
          quadriennio   normativo   Polizia,   e'   rideterminata  in
          Euro 6,00 per ogni ora..
              10.  A decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad          ordinamento  militare,  impegnato  nella frequenza di corsi
          addestrativi  e  formativi,  il  limite di duecentoquaranta
          giorni  di  missione continuativa nella medesima localita',
          previsto  dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978,
          n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni..

                  

                              Art. 25.

               Trattamento economico di trasferimento

  1. L'amministrazione,   ove   non   disponga  di  mezzi  idonei  ad
effettuare  il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti  d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della
legge   18 dicembre  1973,  n.  836,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,   provvede   a   stipulare   apposite  convenzioni  con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
  2.  Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di
servizio,  ne  abbia  titolo  in relazione all'incarico ricoperto, ed
abbia   presentato   domanda   per   ottenerlo,  ove  prevista,  puo'
richiedere,  dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di  fattura  quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un
importo   massimo   di  Euro 775,00  mensili,  fino  all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi.
  3.  Nelle  stesse  condizioni  indicate  al comma 2 il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in  relazione  alla  elevazione  proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
  4.    A    richiesta    dell'interessato   il   rimborso   previsto
dall'articolo 1,  comma 3,  della  legge  29 marzo  2001, n. 86, puo'
essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi
restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
  5.  Al  personale  con famiglia a carico trasferito d'autorita' che
non  fruisca  dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di  alloggi  forniti  dall'amministrazione,  e'  dovuta  in  un'unica
soluzione,  all'atto  del  trasferimento  del  nucleo familiare nella
nuova  sede  di  servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un
emolumento  di  Euro 1500,00.  Tale  indennita'  e' corrisposta nella
misura  di  Euro 775,00  al  personale  senza  famiglia a carico o al
seguito.
  6.   Il  personale  militare  trasferito  all'estero  puo'  optare,
mantenendo  il  diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dalla
normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel
domicilio  eletto  nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede
di servizio all'estero.
  7.  In  caso  di  assunzione  e  rilascio  di  alloggio di servizio
connesso  con  l'incarico,  si  applicano  le  disposizioni di cui al
comma 1,  per  le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da
uno  ad  altro  alloggio  di  servizio  ovvero da alloggio privato ad
alloggio  di  servizio  e  viceversa  anche  nell'ambito dello stesso
comune.

      

          
            
          Note all'art. 25:
              - Il  testo  dell'art.  19, comma 8, della citata legge
          18 dicembre 1973, n. 836, e' il seguente:
              8.  Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia
          compiuto      con      mezzi      forniti     gratuitamente
          dall'amministrazione,  al dipendente trasferito non compete
          alcuna indennita' chilometrica..
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 3, della citata legge
          29 marzo 2001, n. 86, e' il seguente:
              3.  Il  personale  che non fruisce nella nuova sede di
          alloggio  di servizio puo' optare, in luogo del trattamento
          di  cui  al  comma 1,  per il rimborso del 90 per cento del
          canone  mensile  corrisposto per l'alloggio privato fino ad
          un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo
          non  superiore  a  trentasei  mesi.  Al  rimborso di cui al
          presente  comma si  applica  l'art.  48, comma 5, del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917..

                  

                              Art. 26.

                   Indennita' per servizi esterni


  1. In  attuazione  di  quanto disposto dall'articolo 42 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   31 luglio   1995,   n.   395,
dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999,  n.  254  e  dall'articolo 48  del decreto del Presidente della
Repubblica  18 giugno  2002, n. 164, l'indennita' per servizi esterni
viene corrisposta in misura unica giornaliera.
  2. Il compenso giornaliero di cui al comma 1 e' corrisposto per due
volte  nella  medesima  giornata lavorativa esclusivamente qualora il
personale  sia  impiegato  per almeno 12 ore e svolga sia nelle prime
sei ore di servizio che nelle successive 6 ore un servizio esterno di
durata  non inferiore a 3 ore. Ai fini dell'invarianza della spesa le
indennita'  per  servizi  esterni  attribuibili a ciascun dipendente,
nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.

      

          
            
          Note all'art. 26:
              - Il   testo  dell'art.  42,  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' il
          seguente:
              Art.  42 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
          -   1.  A  decorrere  dal  1 novembre  1995  al  personale
          impiegato  nei  servizi esterni, organizzati in turni sulla
          base  di  ordini  formali  di  servizio,  e' corrisposto un
          compenso giornaliero pari a lire 5.100 lorde.
              2.   A   decorrere   dal  1 novembre  1995  le  misure
          dell'indennita'  di ordine pubblico in sede di cui all'art.
          5  della  legge  27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
          dall'art.  3  della  legge  5 agosto  1978,  n.  505,  sono
          incrementate di lire 2.500 lorde per ogni turno.
              - Il   testo  dell'art.  50,  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  19 marzo 1999, n. 254, e' il
          seguente:
              Art.  50 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
          - 1. A decorrere dal 1 giugno 1999 il compenso giornaliero
          di  cui  all'art.  42,  comma 1, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 luglio  1995, n. 395, spetta anche al
          personale  del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei
          servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali
          di  servizio che esercita precipuamente attivita' nel campo
          della  verifica  e  controllo per il contrasto all'evasione
          fiscale  e  di tutela degli interessi economico finanziari,
          svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di
          terzi.
              2.  La  corresponsione  del compenso di cui al comma 1,
          con  la  stessa  decorrenza, e' estesa al personale, di cui
          all'art.  41, comma 1, che esercita precipuamente attivita'
          di   tutela,  scorta,  traduzioni,  vigilanza,  lotta  alla
          criminalita',  nonche' tutela delle normative in materia di
          lavoro,  sanita', radiodiffusione ed editoria, impiegato in
          turni  e  sulla  base  di ordini formali di servizio svolti
          all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
              3.   A   decorrere   dal   1 gennaio  1999  le  misure
          dell'indennita'  di ordine pubblico in sede di cui all'art.
          5  della  legge  27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
          dall'art.  3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'art.
          42,  comma 2,  del  decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio  1995,  n.  395,  sono incrementate di lire 1.000
          lorde per ogni turno..
              - Il   testo  dell'art.  48,  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' il
          seguente:
              Art.  48 (Servizi esterni). - 1. A decorrere dal primo
          giorno  del  mese  successivo  all'entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  il  compenso  giornaliero corrisposto al
          personale  impiegato  nei  servizi  esterni  di  durata non
          inferiore  a  tre ore, secondo le modalita' di cui all'art.
          42  del  primo quadriennio normativo Polizia, e all'art. 50
          del secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminato
          nella misura di Euro 6,00..

          
                

                              Art. 27.

              Premio di disattivazione per artificieri

  1. Il  premio  di  disattivazione di cui all'articolo 1 della legge
29 maggio  1985,  n. 294, nell'importo stabilito dall'articolo 18 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 maggio  1996, n. 359,
compete   anche   al  personale  specializzato  artificiere  chiamato
dall'autorita'  prefettizia  o  dalle  autorita'  locali  di pubblica
sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in
caso  di  ritrovamento  di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per
ogni  giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza
di un reale rischio.

      

          
            
          Note all'art. 27:
              - Il  testo  dell'art.  1, della citata legge 29 maggio
          1985, n. 294, e' il seguente:
              Art.  1.  -  Al personale militare specializzato delle
          Forze  armate  e dei Corpi armati dello Stato, al personale
          specializzato   della   Polizia  di  Stato  e  agli  operai
          artificieri    della    Difesa    chiamati   dall'autorita'
          prefettizia  o dalle autorita' locali di pubblica sicurezza
          a  rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi,
          nel  quadro  di  attivita' antisabotaggio o antiterrorismo,
          ovvero    impiegati   in   operazioni   di   disinnesco   o
          neutralizzazione   e   successivo  brillamento  di  ordigni
          esplosivi   residuati   bellici,   compete   un  premio  di
          disattivazione  di  lire  50.000  per  ogni giornata in cui
          esplicano effettive operazioni di rimozione o di disinnesco
          o  di  distruzione  di  ordigni esplosivi che presentino un
          reale  rischio,  con  esclusione  pertanto  delle  giornate
          dedicate ad attivita' di ricerca o preparatoria.
              Il  premio di cui al precedente comma non e' cumulabile
          con  l'indennita'  di rischio connesso con la manipolazione
          di   esplosivi   prevista  dal  regolamento  di  attuazione
          dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, approvato
          con  decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975,
          n.  146,  con  le  indennita' di cui al decreto legislativo
          luogotenenziale   12 aprile  1946,  n.  320,  e  con  altre
          indennita' corrisposte allo stesso titolo.
              Le  modalita'  per la puntuale ed omogenea applicazione
          delle   norme   contenute   nei   commi precedenti  saranno
          precisate,  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, in specifiche istruzioni emanate dal
          Ministro   della   difesa,   d'intesa   con   il   Ministro
          dell'interno..
              - Il   testo  dell'art.  18,  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' il
          seguente:
              Art. 18 (Indennita' di impiego operativo per attivita'
          di  aeronavigazione,  di  volo, di pilotaggio, di imbarco e
          relative  indennita'  supplementari).  -  1. Fermo restando
          quanto  previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n.
          78, in materia di corresponsione e cumulabilita' di impiego
          operativo   e   delle  relative  indennita'  supplementari,
          nonche'   dall'art.   3,   commi 18-bis  e  18-quater,  del
          decreto-legge  21 settembre  1987,  n. 387, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  20 novembre 1987, n. 472, nei
          confronti  del  personale  di cui all'art. 10, comma 1, che
          presta  servizio nelle condizioni di impiego previste dalle
          citate norme, le indennita' di aeronavigazione, di volo, di
          pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari
          sono  rapportate  agli importi vigenti per i militari delle
          Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
              2.  A  decorrere  dal  1 gennaio  1996 l'indennita' di
          impiego  operativo  per  attivita'  di  aeronavigazione, di
          volo,  di  pilotaggio,  di  imbarco  e  relative indennita'
          supplementari,   da   attribuire  al  vice  brigadiere,  e'
          calcolata  prendendo a base la misura di cui alla tabella 1
          dell'art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          31 luglio  1995,  n. 394, relativa alla fascia in godimento
          nell'ultimo  giorno di permanenza nel ruolo degli appuntati
          e finanzieri e nel ruolo degli appuntati e carabinieri.
              3.  Per  la  corrispondenza  dei  gradi e dei ruoli del
          personale  delle  Forze  armate  con  quelli  dell'Arma dei
          carabinieri  e  della  Guardia di finanza si rinvia, per il
          personale non direttivo, alle tabelle A/1 e A/2 allegate al
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 .
              4.  A  decorrere  dal  1 gennaio  1996,  il  premio di
          disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294,
          e' elevato a L. 200.000 giornaliere..

          Art. 28.

                          Orario di lavoro

  1. La durata dell'orario di lavoro e' di trentasei ore settimanali.
  2.  Il  personale  inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del  tempo  necessario  all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento  del  turno  ordinario previsto o dal completamento
dello  stesso.  Il  turno  giornaliero si intende completato anche ai
fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
  3.  Fermo  restando  il  diritto  al recupero, al personale che per
sopravvenute   inderogabili   esigenze   di   servizio  sia  chiamato
dall'amministrazione  a  prestare  servizio  nel  giorno destinato al
riposo  settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una
indennita'  di  Euro  5,00,  a  compensazione  della  sola  ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero.
  4.  Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di  riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
  5.   I   riposi  settimanali,  non  fruiti  per  esigenze  connesse
all'impiego  in  missioni  internazionali,  sono  fruiti all'atto del
rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra
il  beneficio  spettante  ed  i  recuperi e riposi accordati ai sensi
della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
  6.  Le  ore  eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano
state   retribuite   possono   essere   recuperate   mediante  riposo
compensativo  entro  il  31 dicembre dell'anno successivo a quello in
cui   sono  state  effettuate,  tenendo  presenti  le  richieste  del
personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.
        

                              Art. 29.

                          Licenza ordinaria

  1. Qualora  indifferibili  esigenze  di  servizio  non abbiano reso
possibile  la  completa  fruizione  della licenza ordinaria nel corso
dell'anno,   la   parte  residua  deve  essere  fruita  entro  l'anno
successivo.  Compatibilmente  con le esigenze di servizio, in caso di
motivate  esigenze  di carattere personale, il dipendente deve fruire
della licenza residua entro l'anno successivo a quello di spettanza.
  2.  Per  il  personale  inviato  in  missione all'estero a far data
dall'entrata  in  vigore del decreto che recepisce il presente schema
di  provvedimento,  i  termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere
dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
  3.  Al  personale  a  cui,  per indifferibili esigenze di servizio,
venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base
della  documentazione  fornita,  il  rimborso  delle  spese sostenute
successivamente  alla  concessione della licenza stessa e connesse al
mancato viaggio e soggiorno.
  4.  Al  pagamento  sostitutivo  della licenza ordinaria si procede,
oltre  che  nei  casi  previsti  dall'articolo 55,  commi 1  e 2, del
decreto  del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, anche
nei  casi di transito ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge
28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'Amministrazione
di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.
  5.  Ai  fini  del  computo dell'anzianita' di servizio utile per la
maturazione  della licenza ordinaria di cui all'articolo 47, comma 2,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
si  considera  il  servizio  prestato presso le Forze di polizia e le
Forze armate.

      

          
            
          Note all'art. 29:
              - Il testo dell'art. 55, commi 1 e 2 del citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e'
          il seguente:
              Art.  55  (Licenza  ordinaria).  -  1.  La  disciplina
          dell'art.  14,  comma 14,  del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 395 del 1995 e' estesa al personale dell'Arma
          dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
              2.   Al  pagamento  sostitutivo,  oltre  che  nei  casi
          previsti  dal  comma 1,  si procede anche quando la licenza
          ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione
          dal servizio per infermita'..
              - Il testo dell'art. 14, comma 5, della citata legge 28
          luglio 1999, n. 266, e' il seguente:
              5.  Il  personale  delle  Forze armate, incluso quello
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo della Guardia di
          finanza,   giudicato   non   idoneo  al  servizio  militare
          incondizionato  per  lesioni  dipendenti o meno da causa di
          servizio,   transita   nelle   qualifiche   funzionali  del
          personale  civile  del  Ministero  della  difesa  e, per la
          Guardia  di  finanza,  del  personale  civile del Ministero
          delle  finanze,  secondo  modalita'  e procedure analoghe a
          quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica
          24 aprile  1982,  n.  339,  da  definire  con  decreto  dei
          Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
          per la funzione pubblica..
              - Il  testo  dell'art.  47, comma 2, del citato decreto
          del  Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e'
          il seguente:
              2.  La  durata della licenza ordinaria e' di trentadue
          giorni lavorativi. Per il personale con oltre quindici anni
          di  servizio  e  per  quello  con oltre venticinque anni di
          servizio    la    durata   della   licenza   ordinaria   e'
          rispettivamente  di  trentasette e di quarantacinque giorni
          lavorativi.  La  durata della licenza ordinaria per i primi
          tre  anni  di  servizio e' di trenta giorni lavorativi, con
          esclusione   del   personale   che  frequenta  i  corsi  di
          formazione,   per   il  quale  continua  ad  applicarsi  la
          disciplina   prevista   dai   rispettivi   ordinamenti.  Al
          personale   in   servizio  all'estero  o  presso  Organismi
          internazionali   (con   sede   in   Italia  o  all'estero),
          contingenti  ONU  compresi,  competono  le licenze previste
          dalle  leggi  che  ne  disciplinano  l'impiego  da  accordi
          internazionali,  ovvero  da  norme  proprie  dell'Organismo
          accettate dall'Autorita' nazionale..

                  

                              Art. 30.

                 Licenze straordinarie e aspettativa

  1. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 3, comma 39, della legge
24 dicembre  1993,  n.  537,  concernenti la riduzione di un terzo di
tutti gli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni
periodo  ininterrotto  di  congedo  straordinario non si applicano al
personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
  2.  Le  esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio   1995,   n.   395,   sussistono  anche  per  il  personale
accasermato.
  3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in
modo  parziale  permane  ovvero e' collocato in aspettativa fino alla
pronuncia  sul  riconoscimento  della dipendenza da causa di servizio
della  lesione  o infermita' che ha causato la predetta non idoneita'
anche  oltre  i  limiti  massimi  previsti dalla normativa in vigore.
Fatte  salve  le  disposizioni  che  prevedono  un  trattamento  piu'
favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia
sul  riconoscimento  della  dipendenza  da  causa  di  servizio della
lesione  subita o dell'infermita' contratta, competono gli emolumenti
di  carattere  fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui
non  venga  riconosciuta  la  dipendenza  da  causa di servizio e non
vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa
amministrazione     o     in    altre    amministrazioni,    previste
dall'articolo 14,  comma 5,  della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono
ripetibili  la  meta'  delle  somme  corrisposte  dal  tredicesimo al
diciottesimo  mese  continuativo  di  aspettativa  e  tutte  le somme
corrisposte  oltre  il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non   si   da'  luogo  alla  ripetizione  qualora  la  pronuncia  sul
riconoscimento   della   causa   di   servizio  intervenga  oltre  il
ventiquattresimo  mese  dalla  data  del collocamento in aspettativa.
Tale  periodo  di  aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa  fruiti  ad  altro  titolo ai fini del raggiungimento del
predetto limite massimo.
  4.  Il  personale  che  non  completa il turno per ferite o lesioni
verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle
indennita' previste per la giornata lavorativa.

      

          
            
          Note all'art. 30:
              - Il  testo  dell'art.  40,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3, come sostituito
          dall'art. 3, comma 39, della citata legge 24 dicembre 1993,
          n. 537:
              Art.  40  (Trattamento economico durante il congedo).-
          Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
          straordinario  spettano  al  pubblico  dipendente tutti gli
          assegni,  ridotti  di  un  terzo, escluse le indennita' per
          servizi  e funzioni di carattere speciale e per prestazioni
          di  lavoro  straordinario.  Durante  il  periodo di congedo
          ordinario  e  straordinario,  esclusi  i  giorni  di cui al
          periodo  precedente,  spettano al pubblico dipendente tutti
          gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di
          carattere    speciale   e   per   prestazioni   di   lavoro
          straordinario.
              All'impiegato  in  congedo  straordinario  per richiamo
          alle  armi  sono  corrisposti  lo  stipendio  e gli assegni
          personali   di   cui  sia  provvisto,  nonche'  l'eventuale
          eccedenza  degli  assegni per carichi di famiglia su quelli
          che risultano dovuti dall'amministrazione militare.
              I  periodi  di congedo straordinario sono utili a tutti
          gli altri effetti..
              - Il  testo  dell'art.  48, comma 2, del citato decreto
          del  Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e'
          il seguente:
              Art.  48 (Licenze straordinarie). - 2. In occasione di
          trasferimento  del personale, per le esigenze di trasloco e
          di  riorganizzazione  familiare  presso  la  nuova  sede di
          servizio,    l'Amministrazione    concede    una    licenza
          straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:
                a) trasferimento   in  territorio  nazionale:  giorni
          venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o
          con  almeno  dieci  anni  di  servizio; giorni dieci per il
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio;
                b) trasferimento   per   il   personale  destinato  a
          prestare  o  che  rientri  dal  servizio all'estero: giorni
          trenta  al  personale  ammogliato o con famiglia a carico o
          con   almeno  dieci  anni  di  servizio;  giorni  venti  al
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio..
              - Per  il  testo  dell'art.  14,  comma 5, della citata
          legge  28 luglio  1999,  n. 266, si vedano le note all'art.
          29.

          
                              Art. 31.

                          Terapie salvavita

  1. In  caso  di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed
altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico
legale  dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del
presente  articolo,  sono  esclusi  dal computo dei giorni di licenza
straordinaria   i  relativi  giorni  di  ricovero  ospedaliero  o  di
day-hospital  ed  i  giorni  di  assenza  dovuti alle citate terapie,
debitamente  certificati  dalla competente Azienda sanitaria locale o
struttura   convenzionata   o   da  equivalente  struttura  sanitaria
militare.  I  giorni  di  assenza  di cui al presente articolo sono a
tutti     gli     effetti    equiparati    al    servizio    prestato
nell'Amministrazione   e   sono   retribuiti,  con  esclusione  delle
indennita'  e  dei  compensi  per il lavoro straordinario e di quelli
collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
  2.   Per  agevolare  il  soddisfacimento  di  particolari  esigenze
collegate  a  terapie  o  visite specialistiche di cui al comma 1, le
amministrazioni  favoriscono  un'idonea  articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
        

                              Art. 32.

                   Tutela delle lavoratrici madri

  1. Oltre  a  quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n.  151,  al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare
si applicano le seguenti disposizioni:
    a) esonero   dalla   sovrapposizione   completa   dell'orario  di
servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla
stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
    b) esonero,  a  domanda, per la madre o, alternativamente, per il
padre,  dal  servizio  notturno  sino al compimento del terzo anno di
eta' del figlio;
    c) esonero,   a  domanda,  per  la  madre  o  per  le  situazioni
monoparentali   dal   servizio  notturno  o  dal  servizio  su  turni
continuativi  articolati  sulle  24  ore sino al compimento del terzo
anno di eta' del figlio;
    d) divieto  di  inviare  in  missione fuori sede o in servizio di
ordine   pubblico  per  piu'  di  una  giornata,  senza  il  consenso
dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni
che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi
e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
    e) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che
abbiano  a  proprio  carico un soggetto disabile ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
    f) possibilita'  per  le lavoratrici madri vincitrici di concorso
interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il
corso  di  formazione  presso  la  scuola  piu'  vicina  al  luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
    g) divieto  di  impiegare  la  madre o il padre che fruiscono dei
riposi  giornalieri,  ai  sensi  degli  articoli 39  e 40 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati
sulle 24 ore.
  2.  Nel  caso  di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui  al  comma 1  si  applicano  dalla data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia.

      

          
            
          Nota all'art. 32:
              - Per  gli  articoli  39  e  40 del decreto legislativo
          26 marzo  2001,  n.  151, e per i riferimenti alle legge n.
          104 del 1992, si vedano le note all'art. 14.

                  

                              Art. 33.

             Licenza straordinaria per congedo parentale

  1. In   deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 34  del  decreto
legislativo  26 marzo  2001, n. 151, al personale con figli minori di
tre  anni  che  intende  avvalersi  del  congedo  parentale  previsto
dall'articolo 32  del  medesimo  decreto  legislativo, e' concessa la
licenza   straordinaria   di  cui  all'articolo 48  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura
complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del
triennio  e  comunque entro il limite massimo annuale previsto per il
medesimo  istituto.  Le  disposizioni del presente comma si applicano
anche  ai  fini della definizione dei procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al comma 1, il
personale  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita', a
preavvisare  l'ufficio  di  appartenenza almeno quindici giorni prima
della data di inizio della licenza.
  3.  In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni
i  periodi  di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo
16 marzo  2001,  n.  151,  non  comportano  riduzione del trattamento
economico,  fino  ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco
di  ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al
comma 1.
  4.  In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli
otto  anni  ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente
dal  lavoro  nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
  5.  In  caso  di  parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del  parto  che  vengono  aggiunti  al  periodo di astensione dopo il
parto.  Qualora  il  figlio  nato  prematuro  abbia  necessita' di un
periodo  di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private,
la  madre  ha  facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa  presentazione  di  un  certificato  medico  attestante la sua
idoneita'  al  servizio, la fruizione del restante periodo di congedo
obbligatorio  post-partum  e  del  periodo  ante-partum,  qualora non
fruito,  a  decorrere  dalla  data  di  effettivo  rientro a casa del
bambino.
  6.  Nei  casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed
internazionale  di  cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo
16 marzo  2001,  n.  151,  e'  concesso  un corrispondente periodo di
licenza  straordinaria  senza  assegni non computabile nel limite dei
quarantacinque  giorni  annui.  Tale periodo di licenza non riduce le
ferie  e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di
servizio.
  7.  Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita'
e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
  8.  I  riposi  giornalieri  di  cui agli articoli 39 e seguenti del
decreto  legislativo  16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo
di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
  9.  Nel  caso  di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui  al  presente  articolo si  applicano  dalla  data  di  effettivo
ingresso del bambino nella famiglia.

      

          
            
          Note all'art. 33:
              - Per  gli  articoli 32, 34, 36, 37, 39 e seguenti e 47
          del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
          2001, n. 151, si vedano le note all'art. 15.
              - Il   testo   dell'art.  48  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' il
          seguente:
              Art. 48 (Licenze straordinarie). - Per il personale di
          cui  all'art.  34,  comma 1,  la  licenza  straordinaria e'
          disciplinata  dalla  normativa  prevista  dall'art. 3 della
          legge   24 dicembre   1993,   n.  537,  come  interpretato,
          modificato  ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              2.  In occasione di trasferimento del personale, per le
          esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
          la  nuova  sede  di servizio, l'Amministrazione concede una
          licenza  straordinaria  speciale  nelle  durate  di seguito
          specificate:
                a) trasferimento   in  territorio  nazionale:  giorni
          venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o
          con  almeno  dieci  anni  di  servizio; giorni dieci per il
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio;
                b) trasferimento   per   il   personale  destinato  a
          prestare  o  che  rientri  dal  servizio all'estero: giorni
          trenta  al  personale  ammogliato o con famiglia a carico o
          con   almeno  dieci  anni  di  servizio;  giorni  venti  al
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio.
              3.  Per  il  personale  di cui all'art. 34, comma 1, la
          licenza breve e' soppressa.
              4.  Le  disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
          legge  24 dicembre  1993,  n.  537, non si applicano quando
          l'assenza  dal  servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
          dipendenti  da  causa  di servizio o comunque riportate per
          fatti di servizio.
              5.  Le  norme  di cui al presente articolo si applicano
          dal  1 gennaio  1996. Per la connessa disciplina di ordine
          procedurale   continuano   ad  applicarsi  le  disposizioni
          previste  dalle  norme  vigenti in materia per il personale
          militare, e successive modificazioni ed integrazioni..

                  

                              Art. 34.

                         Diritto allo studio

  1. Per  la  preparazione all'esame per il conseguimento del diploma
della   scuola  secondaria  di  secondo  grado,  nonche'  agli  esami
universitari  o  post-universitari,  nell'ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono attribuite e conteggiate
le  quattro  giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami
sostenuti  in  ragione  di  sei ore per ogni giorno. Il personale, in
tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche
in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

      

          
            
          Nota all'art. 34:
              - Il   testo   dell'art.  57  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16 marzo 1999, n. 254, e' il
          seguente:
              Art.  57 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le
          disposizioni  di cui all'art. 54 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 luglio  1995,  n.  395,  ove  i corsi
          richiamati  nel predetto art. non siano attivati nella sede
          di  servizio  il  diritto  alle  150  ore  da dedicare alla
          frequenza  compete  anche  per  i  medesimi corsi svolti in
          altra  localita'  ed  in  tal  caso  i giorni eventualmente
          necessari  per  il  raggiungimento  di tale localita' ed il
          rientro  in  sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per
          ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
              2.  Le  disposizioni  del comma 1 si applicano anche al
          personale  trasferito  ad  altra sede di servizio che abbia
          gia'  iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede
          di servizio.
              3.  Non  si  applicano  i  commi 1  e  2  nel  caso  di
          iscrizione  a  corsi universitari o post-universitari fuori
          dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza
          siano   attivati   analoghi  corsi,  e  pertanto  il  tempo
          necessario  al  raggiungimento  di  tali  localita'  ed  il
          rientro in sede non puo' essere computato nelle 150 ore.
              4.  Le  disposizioni  del comma 1 si applicano anche in
          caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
              5.   Per   la  preparazione  ad  esami  universitari  o
          post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto
          allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre
          giornate  immediatamente precedenti agli esami sostenuti in
          ragione di sei ore per ogni giorno..

                  

                              Art. 35.

                            Tutela legale


  1. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 32 della legge 22 maggio
1975,  n.  152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a
favore  del  coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza
del  coniuge  e  dei  figli  del  dipendente, si applicano le vigenti
disposizioni  in  materia  di  successione.  Alla  relativa  spesa si
provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
  2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali
o  agenti  di  pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o
imputati  per  fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di
un  libero  professionista  di  fiducia,  puo'  essere  anticipata, a
richiesta  dell'interessato,  la  somma di Euro 2.500,00 per le spese
legali,  salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata
la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.

      

          
            
          Nota all'art. 35:
              - Per il testo dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975,
          n. 152, e dell'art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997, si
          vedano le note all'art. 17.

          
                

                              Art. 36.

Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

  1. Al  fine  di garantire uniformita' applicativa alle disposizioni
recate   dai   decreti   del   Presidente  della  Repubblica  di  cui
all'articolo 2  del  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 195, in
attuazione  di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato
decreto   legislativo,  le  Amministrazioni  ed  i  Comandi  generali
provvedono  a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie
disposizioni   applicative,   emanate   sulle   materie   oggetto  di
contrattazione e di concertazione.
  2.  Le  Amministrazioni  e  i  Comandi  generali, qualora ravvisino
l'esigenza  di  approfondimenti  a  seguito  della trasmissione delle
disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche
singolarmente,   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica  di  convocare  e  coordinare
appositi   incontri  tra  le  Amministrazioni  che  partecipano  alle
procedure  di  cui  all'articolo 1  del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195.

      

          
            
          Note all'art. 36:
              - Per  il  testo  degli  articoli  1  e 2  del  decreto
          legislativo  12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle
          premesse.
              - Per  il  testo  del  comma  1 dell'art. 8 del decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n.  195,  si  vedano le note
          all'art. 18.

          
                              Art. 37.

                    Proroga di efficacia di norme

  1. Al  personale  di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi,
ove  non  in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai
precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

                              Art. 38.

                    Decorrenza del provvedimento

  1. Salvo   quanto   espressamente  previsto,  le  disposizioni  dei
precedenti  articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.
        

                              Art. 39.

                         Norma programmatica

  1. Le  procedure  di  cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla
legge  finanziaria  per  l'anno 2008 integreranno, anche con riguardo
alla parte normativa, le previsioni contenute nel presente decreto.

      

          
            
          Nota all'art. 39:
              - Per  i  riferimenti  al decreto legislativo 12 maggio
          1995, si vedano le note alle premesse.

          
                

                              Art. 40.

                        Copertura finanziaria

  1. All'onere   derivante   dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato  in  49,775  milioni  di  euro  per  l'anno 2006, in 326,567
milioni  di  euro  per  l'anno  2007  e  in 720,576 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008, si provvede:
    a) per  l'anno  2006,  mediante  riduzione dell'autorizzazione di
spesa  prevista  dall'articolo 1,  comma 184, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
    b) per  l'anno  2007,  quanto  a  75,000 milioni di euro mediante
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo 1,
comma 184,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 251,567
milioni  di  euro  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di spesa
prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
    c) a  decorrere  dall'anno  2008, quanto a 75,000 milioni di euro
mediante    riduzione    dell'autorizzazione    di   spesa   prevista
dall'articolo 1,  comma 184,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 e
quanto    a    645,576    milioni    di   euro   mediante   riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo 1, comma 549,
della   legge  27 dicembre  2006,  n.  296;  autorizzazioni  iscritte
nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  4.1.5.4  "Fondi  da
ripartire  per  oneri  di personale", al capitolo 3027 dello stato di
previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni
medesimi.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 11 settembre 2007

                             NAPOLITANO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Nicolais, Ministro per le riforme e
                                  le   innovazioni   nella   pubblica
                                  amministrazione
                                  Amato, Ministro dell'interno
                                  Padoa       Schioppa,      Ministro
                                  dell'economia e delle finanze
                                  Parisi, Ministro della difesa
                                  Mastella, Ministro della giustizia
                                  De Castro, Ministro delle politiche
                                  agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella

  Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2007
  Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 214

      

          
            
          Nota all'art. 40:
              - Per    gli   articoli 1,   comma 184,   della   legge
          23 dicembre  2005  n.  266,  e  1,  comma 549,  della legge
          27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alla premessa.