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N. 184 Ordinanza 19 - 23 maggio 2003 Giudizio di
legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza e
assistenza - Pensioni, indennità ed assegni erogati dall'INPS - Pignorabilità
per crediti tributari - Omessa previsione - Ingiustificato trattamento di
privilegio rispetto ai titolari di altre pensioni -
Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una delle norme
censurate - Necessità di riesame della questione, alla luce dello jus superveniens -
Restituzione degli atti al giudice a quo. - R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128; legge 30 aprile
1969, n. 153, art. 69. - Costituzione, art. 3. |
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ORDINANZA N.184 ANNO 2003 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Riccardo
CHIEPPA Presidente - Gustavo
ZAGREBELSKY Giudice - Valerio
ONIDA " - Carlo
MEZZANOTTE " - Fernanda
CONTRI " - Guido
NEPPI MODONA " - Piero Alberto
CAPOTOSTI " - Annibale
MARINI " - Franco
BILE " - Giovanni Maria FLICK " - Ugo
DE SIERVO " - Romano
VACCARELLA " - Alfio FINOCCHIARO " |
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ORDINANZA nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
(Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale)
e dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso
con ordinanza dell'11 novembre 2002 dal Tribunale di Como nel procedimento di
esecuzione promosso dalla Rileno s.p.a. c/ Balzarotti Enrichetta, iscritta al n. 566 del registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2003. Udito nella camera di consiglio del 9
aprile 2003 il Giudice relatore Romano Vaccarella. Ritenuto che il giudice
dell'esecuzione del Tribunale di Como – nel corso del procedimento esecutivo
promosso contro Balzarotti Enrichetta dalla Rileno s.p.a.,
concessionaria del servizio riscossione tributi nella provincia di Como, ed
avente ad oggetto quale bene pignorato la pensione INPS della Balzarotti – ha sollevato, con ordinanza dell'11 novembre
2002, questione di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento
legislativo della previdenza sociale) e dell'art. 69 della legge 30
aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale), in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
nella parte in cui non prevedono il pignoramento della pensione INPS per
tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, indicando quale tertium comparationis
l'art. 2 n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180
(Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti
dalle Pubbliche Amministrazioni). Considerato che, con sentenza n. 468 del 2002, depositata il 22
novembre 2002, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, «nella parte
in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma primo, n. 3
del d.P.R. n. 180 del 1950, la pignorabilità per
crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano
luogo ed assegni corrisposti dall'INPS»; che,
conseguentemente, la questione sollevata dal rimettente merita di essere
riesaminata alla luce dello ius superveniens costituito dalla citata sentenza di
questa Corte. |
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LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli
atti al Tribunale rimettente. Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 19 maggio 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Romano VACCARELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA |