CORTE d'APPELLO di Roma
Sentenza 18
aprile 2007
Corte di Appello di Roma, Sentenza 18
aprile 2007: "Potestà dei genitori ed affido condiviso
del figlio minore"
(omissis)
Svolgimento
del processo
Il Tribunale di
Velletri, dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva del
10/9/2003 lo scioglimento del matrimonio contratto da R.M. e S.P.,
con successiva sentenza in data 19/11/2004 ha affidato la figlia L.,
congiuntamente ai genitori, con residenza alternata, nel periodo
scolastico presso la madre a Nuoro e nel periodo estivo presso il
padre a Velletri, ha stabilito che la figlia trascorra nei rispettivi
periodi feriali dei genitori quindici giorni con ciascuno di essi ed
ha posto a carico del M. un contributo al suo mantenimento di Euro
260,00 mensili, esonerandolo dal pagamento per i periodi di
coabitazione con la figlia.
Il M. con ricorso
ritualmente depositato e notificato ha proposto appello avverso la
suddetta sentenza deducendone l'erroneità per avere disposto
il collocamento della bambina secondo le modalità suindicate,
senza tener conto della volontà dalla stessa, espressa nel
corso del giudizio di primo grado, di voler vivere a Velletri con il
padre. Ha chiesto pertanto che la Corte, previa sospensione
dell'efficacia esecutiva della sentenza e audizione della minore,
modifichi i provvedimenti relativi al collocamento della minore,
adottando le conseguenti statuizioni di carattere economico.
La
P. si è costituita in giudizio contestando il fondamento
dell'appello e chiedendo in via incidentale che la Corte affidi la
figlia in via esclusiva a lei in quanto l'affidamento congiunto in
presenza di una elevata conflittualità tra lei ed il M. non
può che avere riflessi negativi sulla figlia.
Ha precisato che la
figlia è ben ambientata a Nuoro e che è condizionata e
suggestionata dal padre, nel tentativo di questi di farla tornare a
Velletri. Ha chiesto inoltre che la Corte determini a carico del M.
un contributo al mantenimento della figlia di Euro 350,00 mensili da
versarsi per l'intero anno, oltre all'obbligo di contribuire al
pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50%.
All'udienza del 23/6/2005, su richiesta dell'appellante,
è stata sentita la minore L., che ha dichiarato di non
trovarsi bene a Nuoro, di non andare d'accordo con la madre, la quale
a suo dire le impedisce i contatti telefonici con il padre e con i
compagni di scuola ed inoltre la lascia spesso sola in casa sia per
ragioni di lavoro sia perché si reca in missione per motivi di
religione, in quanto testimone di Geova. All'esito dell'audizione la
Corte si è riservata di adottare una decisione e con ordinanza
del 24/6/2005, preso atto del grave stato di disagio emerso dalle
dichiarazioni della minore e dell'assenza in udienza della madre, ha
disposto la convocazione delle parti. All'udienza del 14/7/2005 la
Corte, dopo aver sentito le parti, si è riservata e con
ordinanza dell'1/8/2005 ha dichiarato inammissibile l'istanza di
sospensiva dell'appellante.
Con ricorso
depositato il 17/10/2005 il M., dopo aver premesso che la figlia a
seguito del periodo estivo trascorso con lui non ha più voluto
tornare in Sardegna dalla madre ed ha espresso la volontà di
rimanere a vivere a Velletri con il padre, ha chiesto che la Corte
con provvedimento di urgenza disponga il collocamento di L. presso di
lui, con i conseguenti provvedimenti economici a carico della madre
per il mantenimento della figlia. All'udienza del 10/11/2005 fissata
per la trattazione del ricorso di urgenza, la Corte, sentite le
parti, si è riservata e con ordinanza dell'11/11/2005 ha
disposto in via provvisoria ed urgente il collocamento di L. presso
il padre, disponendo che gli incontri con la madre avvengano con
regolarità e liberamente e affidando al Servizio Sociale
l'incarico di seguire la vicenda, di intervenire a sostegno delle
parti e della minore e di suggerire le più opportune modalità
di affidamento e di frequentazione della minore con il genitore non
affidatario, ha infine sospeso l'obbligo del M. di corrispondere alla
P. l'assegno di mantenimento per la figlia, riservando al merito ogni
decisione in ordine alle questioni economiche.
All'udienza del
2/3/2006, acquisita la relazione del Servizio Sociale e sentite le
parti che hanno chiesto rinvio per deposito di note, la causa è
stata rinviata confermando l'incarico al Servizio di vigilare sulla
situazione del nucleo familiare. Nelle note difensive l'appellante ha
chiesto la conferma del collocamento della figlia presso di sé
e la previsione di un contributo al suo mantenimento a carico della
madre e l'appellata si è rimessa alla decisione della Corte in
ordine all'affidamento ed al collocamento della figlia ed ha
precisato di non essere in condizione di versare un contributo
economico per la figlia. Alla successiva udienza del 13/7/2006 la
causa è stata rinviata per l'adesione dei difensori alla
proclamata astensione dalle udienze ed all'udienza del 15/2/2007,
sentiti i procuratori delle parti, è stata trattenuta in
decisione.
Motivi della
decisione
L'appello è
fondato.
Le dichiarazioni rese
in udienza da L. con estrema spontaneità hanno rivelato la
condizione di grande disagio da lei vissuta rispetto alla convivenza
con la madre, la propria insofferenza rispetto alle abitudini di vita
della madre ed alle regole che a lei erano imposte. La minore ha
manifestato con chiarezza e sincerità, così da
escludere ogni dubbio circa eventuali condizionamenti da parte del
padre, la propria ferma intenzione di vivere con lui, con il quale ha
dichiarato di avere un buon rapporto e dal quale si sente compresa e
sostenuta.
Lo stato d'animo ed i
desideri di L., così come espressi nel corso della audizione
dinanzi alla Corte, hanno trovato conferma nelle due relazioni
elaborate dal Servizio Sociale del Comune di Velletri all'esito di
diversi incontri con i due genitori e con la minore: il Servizio ha
riscontrato il fermo intendimento di L. di rimanere a Velletri, luogo
in cui ha un buon inserimento scolastico e sociale, insieme con il
padre, con il quale ha un rapporto sereno, così come con la
compagna del padre e le due figlie di quest'ultima, una delle quali è
sua compagna di scuola. Lo stesso Servizio ha riferito in ordine alla
volontà della minore di non essere affidata alla madre, con la
quale ha diversi motivi di contrasto, determinati dal credo religioso
della P. e dai ripetuti tentativi da parte di quest'ultima di
coinvolgere la figlia nelle sue frequentazioni e di impedirle di
avere contatti con gli amici ed i compagni di scuola. Tale situazione
di conflitto si è nuovamente realizzata in occasione degli
incontri avuti tra la madre e la figlia nel corso del 2006, per la
tendenza della P. ad attrarre la figlia nel gruppo dei testimoni di
Geova, cui ella aderisce, e ad ostacolare le sue richieste di
partecipazione alle gite scolastiche in assenza di giustificati
motivi, comportamenti questi che hanno indotto nella figlia il
convincimento che la madre si disinteressi delle sue esperienze e
delle sue effettive necessità. Il Servizio Sociale nell'ultima
relazione del 16/6/2006 ha riferito di avere appreso dalla minore e
dal padre che la madre non comunica mai tempestivamente i propri
spostamenti ed i periodi in cui intende vedere la figlia, così
da creare diversi problemi anche dal punto di vista organizzativo, ed
ha ribadito la ferma volontà di L. di vivere con il padre.
Gli elementi fin qui
esposti inducono a ritenere che l'affidamento congiunto di L. ai
genitori non sia conforme al suo interesse in quanto non idoneo, allo
stato attuale, a garantirle l'equilibrio e la serenità
necessari per il suo sviluppo, anche alla luce della nuova normativa
introdotta dalla L. n. 54/2006, che prevede quale regola generale
quella dell'affido condiviso del figlio minore, salvo che questo si
ponga in contrasto con il suo interesse (artt. 155 e 155 bis c.c.).
Ad avviso della Corte sussistono nella specie le condizioni per
derogare alla disciplina ormai ordinaria dell'affido condiviso non
solo in virtù della conflittualità tra i due genitori e
della distanza tra i rispettivi luoghi di residenza, che comunque
renderebbero difficile una condivisione delle responsabilità
ed una ripartizione pressocché paritaria dei compiti di
accudimento, ma anche in relazione alla netta e decisa posizione
della minore di rifiuto della convivenza con la madre, manifestata in
modo chiaro, sincero e spontaneo e che in questo momento è
opportuno assecondare, tenuto conto dell'età critica della
ragazza che oggi ha quattordici anni, con l'auspicio che nel tempo,
anche attraverso la doverosa e responsabile collaborazione di
entrambi i genitori, la situazione possa trovare una positiva
evoluzione e condurre ad un riavvicinamento tra la madre e la figlia,
che appare quanto mai necessario al fine di una crescita sana di
quest'ultima.
Per tali ragioni, in
riforma della sentenza impugnata, deve essere disposto l'affidamento
di L. al padre con la precisazione che ai sensi della nuova
formulazione dell'art. 155 c.c. la potestà genitoriale sarà
esercitata da entrambi i genitori, separatamente, nei rispettivi
periodi di permanenza, per le questioni di ordinaria amministrazione,
congiuntamente per le decisioni di maggiore interesse relative
all'istruzione, all'educazione ed alla salute.
Per le medesime
ragioni deve essere riformata anche la statuizione concernente il
collocamento della minore dovendosi ritenere senza dubbio
pregiudizievole per lei obbligarla, considerato il suo atteggiamento
di rifiuto, a vivere a Nuoro con la madre e sradicarla dall'ambiente
familiare, scolastico e sociale in cui è inserita già
da tempo con benefici effetti sulla sua tranquillità, e deve
quindi disporsi che L. viva nell'abitazione paterna in Velletri. E'
tuttavia necessario che la minore incontri e frequenti regolarmente
la madre per ricostituire con lei il legame che è venuto meno
e che potrà essere recuperato attraverso il consapevole e
attivo atteggiamento dei genitori che dovranno, in vista
dell'esclusivo interesse di L., agevolare, favorire e stimolare le
occasioni di incontro e le comunicazioni tra lei e la madre. La Corte
ritiene necessario a tale scopo indicare i tempi e le modalità
di permanenza che i genitori dovranno rigorosamente rispettare,
segnalando agli stessi che essi hanno la facoltà, in ogni
momento, di modificare ed ampliare consensualmente tali modalità,
nel rispetto delle esigenze lavorative della madre e degli impegni di
studio della figlia, tenendo sempre presente l'interesse primario di
quest'ultima a consolidare il rapporto con la madre.
Pertanto
la P. potrà vedere e tenere con sé la figlia con le
seguenti modalità:
per due fine
settimana al mese nel luogo di residenza della minore dal venerdì
sera alla domenica sera;
per trenta giorni durante le vacanze
estive, da concordate tra le parti entro il trenta maggio di ogni
anno, che potranno essere trascorsi nel luogo di residenza della
madre o altrove;
per sette giorni
durante le vacanze natalizie, alternativamente dal 23 al 30 dicembre
e dal 30 dicembre al 6 gennaio, nel luogo di residenza della madre o
altrove;
per tre giorni
durante le vacanze pasquali, comprensivi ad anni alterni del giorno
di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel luogo di residenza
della madre o altrove;
La Corte ritiene
opportuno rappresentare alle parti la necessità di rispettare
le prescrizioni imposte e di collaborare affinché siano
attuati le modalità di affidamento ed i tempi di permanenza
della figlia con entrambi i genitori e che in caso di gravi
inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio alla minore
od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità
dell'affidamento potranno essere adottati i provvedimenti,
sanzionatoti di cui all'art. 709 ter c.c. (modifica in via di urgenza
dell'affidamento e del collocamento, risarcimento dei danni, sanzione
pecuniaria).
Deve essere confermato l'incarico al Servizio
Sociale del Comune di Velletri, da svolgere di concerto con il
Servizio Sociale del Comune di Nuoro cui l'incarico viene così
esteso, di vigilare attentamente sulla situazione della minore e sui
rapporti con entrambi i genitori, di porre in essere tutti gli
interventi, che finora non sembra siano stati posti in essere,
ritenuti necessari nell'interesse di L., fornendo a lei ed ai suoi
genitori il necessario sostegno psicologico, allo scopo di
controllare l'evolversi della situazione e di evitare che siano posti
ostacoli da parte del padre o della madre alla ripresa dei contatti
tra questa e la figlia.
La sentenza impugnata
deve essere riformata anche con riguardo alla statuizione economica:
deve infatti essere revocato l'obbligo del M. di corrispondere alla
P. l'assegno per il mantenimento della figlia, che ormai vive
stabilmente con lui, e deve essere sancito l'obbligo per la P. di
contribuire al mantenimento della figlia, secondo un principio di
carattere generale che impone ad ogni genitore di mantenere, educare
ed istruire i figli, adempiendo a tale obbligazione in proporzione
alle proprie sostanze e secondo la rispettiva capacità di
lavoro professionale o casalingo (v. artt. 147 e 148 c.c.). Non può
pertanto essere accolta la richiesta della P. di essere esonerata da
ogni contributo al mantenimento della figlia, contributo che peraltro
appare necessario non solo al fine del sostentamento materiale di L.
ma, nella fattispecie, anche e soprattutto per dimostrare in concreto
alla stessa L. l'interesse e la partecipazione della madre alla sua
vita ed alle sue molteplici esigenze, sotto il profilo morale e
materiale.
Quanto all'entità
del contributo si osserva che la P. è dipendente del Ministero
di Giustizia con la qualifica di operatore amministrativo ed una
retribuzione annua lorda, nell'anno 2001 cui si riferisce l'ultimo
mod. Cud. in atti, di Euro 18381,54, pari a circa Euro 15000,00 netti
e quindi ad Euro 1200,00 circa mensili e che il M. è
sottufficiale della Guardia di Finanza con un reddito annuo lordo
nell'anno 2000 (v. ultimo Cud del 2001) di Euro 23457,37, pari a
circa Euro 18105,00 e quindi a circa Euro 1500,00 mensili.
Considerati i
rispettivi redditi delle parti, il fatto che la minore vivrà,
almeno per il momento, prevalentemente con il padre con i conseguenti
oneri a carico di quest'ultimo sia economici sia organizzativi e di
accudimento in generale, infine la circostanza per cui la P. dovrà
sostenere i costi dei viaggi e del soggiorno a Velletri per
incontrare la figlia, la Corte ritiene equo stabilire in Euro 250,00
mensili il contributo che la P. dovrà versare al M. per il
mantenimento della figlia, con decorrenza dal mese successivo alla
data della presente decisione (aprile 2007) e con la rivalutazione
monetaria annuale secondo gli indici Istat dall'aprile 2008, e
prevedere l'obbligo della stessa di contribuire con la stessa
decorrenza alle spese mediche, non coperte dal S.S.N., sportive,
scolastiche e ricreative in genere nella misura del 50%, previamente
concordate tra i genitori.
La natura e la
delicatezza delle questioni esaminate, nonché il comportamento
processuale della appellata, che non ha sostanzialmente insistito
nella originaria richiesta di affidamento a sé della figlia,
rimettendosi alla decisione della Corte, inducono a dichiarare
interamente compensate tra le parti le spese di questo grado del
giudizio.
P.Q.M.
La Corte
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da R.M. con
ricorso depositato il 16/2/2005 avverso la sentenza del Tribunale di
Velletri in data 19/11/2004 nei confronti di S.P. e sull'appello
incidentale da questa proposto avverso la medesima sentenza con
comparsa di costituzione e risposta, così provvede:
accoglie l'appello
principale ed in riforma della sentenza impugnata affida la minore
L.M. al padre;
dispone che L. viva con il padre e che la madre
possa vederla e tenerla con sé con le seguenti modalità;
per
due fine settimana al mese nel luogo di residenza della minore dal
venerdì sera alla domenica sera;
per trenta giorni
durante le vacanze estive, da concordare tra le parti entro il trenta
maggio di ogni anno, nel luogo di residenza della madre o altrove;
per sette giorni
durante le vacanze natalizie, alternativamente dal 23 al 30 dicembre
e dal 30 dicembre al 6 gennaio, nel luogo di residenza della madre o
altrove;
per tre giorni
durante le vacanze pasquali, comprensivi ad anni alterni del giorno
di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel luogo di residenza
della madre o altrove;
la potestà
genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori,
separatamente, nei rispettivi periodi di permanenza, per le questioni
di ordinaria amministrazione, congiuntamente per le decisioni di
maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla
salute;
conferma l'incarico
al Servizio Sociale del Comune di Velletri, da svolgere di concerto
con il Servizio Sociale del Comune di Nuoro cui l'incarico viene così
esteso, di vigilare attentamente sulla situazione della minore e sui
rapporti con entrambi i genitori, di porre in essere tutti gli
interventi, che finora non sembra siano stati posti in essere,
ritenuti necessari nell'interesse di L., fornendo a lei ed ai suoi
genitori il necessario sostegno psicologico, allo scopo di
controllare l'evolversi della situazione e di evitare che siano posti
ostacoli da parte del padre o della madre alla ripresa dei contatti
tra questa e la figlia;
dispone che la P. corrisponda al M.
per il mantenimento della figlia la somma di Euro 250,00 mensili
entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dal mese
successivo alla data della presente decisione (aprile 2007) e con la
rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat dall'aprile
2008, e contribuisca con la stessa decorrenza alle spese mediche, non
coperte dal S.S.N., sportive, scolastiche e ricreative in genere
nella misura del 50%, previamente concordate tra i genitori;
rigetta
l'appello incidentale;
dichiara interamente
compensate tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Si comunichi ai
Servizi Sociali dei Comuni di Velletri e di Nuoro.
Così deciso il
7 marzo 2007 nella camera di consiglio della Corte d'appello di Roma
sezione persona e famiglia.
Depositata in
Cancelleria il 18 aprile 2007.