A proposito della conciliazione monocratica con esito dichiarato positivo: istituto irrevocabile o no?


Dott. Carlo Teri


Come é noto la conciliazione monocratica trova la sua disciplina nell'articolo 11 D. Lgs. n.124/04, il cui scopo si concreta nella volontà del legislatore di deflazionare il contenzioso e favorire la riscossione dei crediti di lavoro, attuando il contenuto della legge delega n.30/03, dal che al Governo é stata affidata l'emanazione di decreti per la “definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali” ; il tutto per una “semplificazione della procedura all'insegna della promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica e nel caso dinanzi al conciliatore monocratico delle Direzioni Provinciali del lavoro. In Sicilia ancora Ispettorato provinciale del lavoro ovvero Servizio Ispettorato.

E' noto che vi sono limiti e presupposti per l'applicazione della conciliazione monocratica ed infatti le direttive ministeriali hanno esteso precise indicazioni per i casi e fattispecie che si oppongono all'applicabilità dell'istituto e precisamente riguardano richieste di:


1) conciliazioni palesemente pretestuose;

2)oggettivamente inattendibili;

3)prive di fondamento.


Inoltre l’intervento ispettivo dovrebbe essere attivato ugualmente di fronte ad un' ipotesi di richiesta di conciliazione monocratica qualora emergano profili in cui si evidenzino quadri

diretti ed esclusivi di rilevanza penale

interessino altri lavoratori oltre a lavoratore oggetto della procedura conciliativa

riguardino fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio di riferimento

abbiano ad oggetto esclusivamente profili di natura contributiva, previdenziale ed assicurativa.

Quest'ultimo punto è stato oggetto di varie riflessioni per svariate ragioni stante che la mancata attuazione dell'istituto in parola in tali casi deriverebbe nell'ipotesi dove la parte retributiva è stata soddisfatta ma é assente la copertura contributiva oppure nelle fattispecie inverse e quindi in presenza di diritti disponibili patrimoniali, fulcro essenziale proprio dell'istituto della conciliazione monocratica-


Premesso ciò, si rimarca la natura innovativa di tale composizione bonaria che, una volta conclusa positivamente, previa convocazione delle parti che sottoscrivono l'accordo e quindi si soddisfano da parte datoriale gli adempimenti ivi compresi gli oneri contributivi ( e sempre qualora non sussistano le condizioni ostative di cui sopra),

il tentativo di conciliazione monocratica dovrebbe costituire la

via assoluta per la definizione della vicenda in considerazione anche che con l'esito positivo si conclama la genuinità e disponibilità delle parti .

Un intervento ispettivo come chiarito dal Ministero (circ.n. 36/09) potrebbe attivarsi solo se il tentativo di conciliazione non sia andato a buon fine.

Diversamente l'istituto monocratico acquisisce piena efficacia ed estingue il procedimento ispettivo.

Nella circostanza non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, c. 1, 2 e 3 cod. civile-

Sorge invece la problematica (che non confermerebbe quanto adesso delineato) per un caso in corso che accade nella Regione Sicilia laddove un Servizio Ispettorato di una provincia dell'isola orientale valuta di accendere ugualmente un intervento ispettivo, con la sola adozione di tutti i provvedimenti a carico del responsabile legale di una società ed a posteriori della procedura conclusiva della conciliazione, esperita ai sensi dell'articolo 11 del D.leg.vo 24.04.2004 n.124-

Si chiarisce che trattasi degli stessi soggetti lavoratori interessati all'istituto conciliativo.

I fatti che occupano questa riflessione , senza nessun rilievo deliberatamente critico , stante la particolarità della fattispecie, si determinano nell'azione dell'organo che sembra avere adottato i provvedimenti sanzionatori ,in quanto l'impresa interessata era stata oggetto di accertamento da Ufficio appartenente ad altro Ministero che nel corso d'indagine aveva rilevato in via endoprocedurale (trattandosi di accertamento avvenuto prima dell'entrata in vigore del collegato lavoro) i lavoratori che si erano dichiarati disponibili alla conciliazione ed i cui verbali di accertamento venivano acquisiti e valutati dal Servizio interessato in data successiva al tentativo di accordo andato a buon fine.

La questione rappresentata obbliga a porsi queste domande :

A parità di situazioni ed in assenza di profili sanzionatori attivati, ed alla luce degli effetti conclusivi che dispiega una conciliazione monocratica come anzi annotato, può un mero- verbale di accertamento, a posteriori valutato, rivoluzionare l'istituto in argomento con l'inevitabile conseguenza di rendere in pratica annullabile il verbale sottoscritto da un conciliatore monocratico , la cui pratica transattiva é stata affidata per delega proprio dal responsabile dell'ufficio che oggi invece annulla di fatto l'esito positivo di accordo con i relativi effetti ricettizi per le parti coinvolte?

Ci si chiede nella circostanza che natura e finalità dispieghino le somme approvate ed erogate, nel contesto dell'accordo, per diritti patrimoniali ai lavoratori interessati, ed i relativi oneri previdenziali già versati dall'impresa, sulla base della risoluzione raggiunta in relazione al periodo di lavoro riconosciuto.

Pare inevitabile che la questione sarà esaminata dalla competente Autorità giudiziaria anche perché le eventuali insorgenze di casi simili potrebbero apportare precedenti pregiudizievoli per la credibilità dell'istituto di che trattasi e della stessa figura del conciliatore monocratico che, per dovere istituzionale, ha il compito d'informare correttamente ed assicurare le parti interessate degli effetti di una situazione giuridica che poi di fatto nel caso é stata svilita al di là degli esiti giudiziali finali che si avranno-


Dott. Carlo Teri