Modalità di invio telematico del Durc. Circolare n. 10 del 1 Aprile 2009. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

 

 

Introduzione.

Con la Circolare n. 10/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali vengono rese note le  istruzioni operative per la trasmissione telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC -, che sarà valida solo se corredata dalla firma digitale.

 

Percorsi normativi.

Con la Circolare n. 34 del 15 Dicembre 2008, avente ad oggetto “Procedura Durc – chiarimenti”, viene sviluppata un azione diretta al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare, iniziata con il Decreto Legislativo n. 276/2003 e rafforzata con l’articolo 1, comma 1775, della Legge nr. 296/2006 con il quale si è sancito che i “benefici normativi contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale” siano subordinati al possesso del DURC da parte dei Datori di lavoro. Vincolando a ciò la contemporanea attenzione al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Un altro aspetto fondamentale è la verifica del possesso dei requisiti per il rilascio del Durc ai fini della concessione dei benefici contributivi. Tale concetto di “verifica dei requisiti” se da un lato si concretizza con un controllo da parte degli enti previdenziali, dall’altro collima con una vera e propria “richiesta di verifica dei requisiti” da parte del datore di lavoro, il quale per ottenere il Durc deve comunque rivolgersi appositamente agli enti preposti al rilascio.

La Circolare 5/2008 “ha chiarito come non sia possibile l’emissione del Durc per determinati periodi di tempo in conseguenza della violazione delle fattispecie penali e amministrative indicate nella tabella A del D.M.  24 Ottobre 2007”. lo stesso Decreto, prevede, altresì, che “l’interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito”. Perciò i datori di lavoro saranno tenuti a fornire tale autocertificazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

Tale autocertificazione, “presentata e firmata dal solo legale rappresentante, sarà fornita una sola volta, restando inteso che ogni eventuale modifica di quanto dichiarato dovrà essere tempestivamente comunicata al medesimo Ufficio presso il quale la stessa è stata depositata”. L’autocertificazione poteva essere consegnata direttamente o inviata tramite il servizio postale – raccomandata A/R o a mezzo Fax.

In ordine alle modalità temporali, viene precisato, sempre nella Circolare n. 5/2008, che per i Datori di Lavoro che già usufruiscono dei benefici contributivi in questione, il termine per l’invio dell’autocertificazione è entro il 30 Aprile 2009.

 

Le istruzioni della Circolare n. 10/2009.

Nella circolare in questione vengono impartite le istruzioni di seguito esposte:

1)      Il modulo dell’autocertificazione, rilevabile dal sito internet del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ( www.lavoro.gov.it ), dovrà essere debitamente compilato e salvato sul proprio computer;

2)      Il file, di cui al punto precedente, dovrà essere firmato digitalmente, con firma digitale certificata da uno degli enti certificatori compresi nell’elenco del CNIPA(1) in ossequio all’articolo 29, comma 1 del Decreto Legislativo 7 Marzo 2005 n. 82(2);

3)      Il File, firmato digitalmente, dovrà essere inviato tramite posta elettronica certificata, con una copia scannerizzata del documento d’identità in corso di validità all’indirizzo di posta elettronica: AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it; e ciò vale, ai fini dell’adempimento dell’obbligo, all’invio alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.;

4)      Con riferimento al punto precedente, i datori di lavoro dovranno indicare nell’oggetto della posta elettronica, la Direzione Provinciale del Lavoro competente e destinataria dell’autocertificazione, al fine di rendere più celere ed agevole lo smistamento della corrispondenza da parte del Ministero.

 

 

Note:

(1) Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione

(2) Decreto Legislativo del 07/03/2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16/05/2005 - supplemento ordinario ). Articolo 29, intitolato dell’”Accreditamento”,  il cui testo è in vigore dal 16/05/2005, il cui comma 1 sancisce: “I  certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso  dei  requisiti  del  livello  piu'  elevato,  in termini di qualita'  e  di  sicurezza,  chiedono di essere accreditati presso il CNIPA”.
 
Dott. Rag. Luigi Risolo