Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
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Circolare
numero 177 del 11-11-2003.htm |
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Progetto per la Gestione, lo Sviluppo
e il Coordinamento dell’Area Agricola
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Ai |
Dirigenti centrali e
periferici |
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Ai |
Direttori delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori generali,
centrali e |
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Roma, 11 Novembre 2003 |
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periferici dei Rami
professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 177 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Commissario
Straordinario |
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Al |
Vice Commissario
Straordinario |
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Al |
Presidente e ai Membri
del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri
del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte
dei Conti delegato |
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all’esercizio del
controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
amministratori |
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di fondi, gestioni e
casse |
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Al |
Presidente della
Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei
contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati regionali |
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Allegati 7 |
Ai |
Presidenti
dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Compatibilità
contribuzione CD/CM e contestuale attività svolta in altri settori. |
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SOMMARIO:
5.1 Valutazioni
operative. 5.2 Situazioni
particolari. 5.2.1.
Periodi di contestuale attività autonoma. 5.2.2.
Periodi A.G.O. frazionati nell’ambito di un biennio. 6. Utilizzazione ai fini pensionistici della contribuzione
CD/CM contestuale alla contribuzione per attività svolta in altri settori. |
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1.
Premessa. Da parte dei Direttori di Sede in più occasioni è
stata rappresentata l’esigenza di poter disporre di un riepilogo del quadro
normativo e delle disposizioni attuative in materia, al fine di una corretta
valutazione in merito alle problematiche connesse alla compatibilità della
contribuzione accreditata nella gestione CD/CM in presenza di contestuale
contribuzione versata nella altre gestione dell’Istituto (obg, art.comm,
ecc.) ovvero a fondi sostitutivi esclusivi ed esonerativi
dell’A.G.O., nonché per sovrapposizioni di periodi di attività svolte
all’estero (CEE, EXTRACEE). In linea con le disposizioni fornite in materia
dall’ex SCAU nonché con circolari e messaggi dell’Istituto, nel loro
complesso cronologicamente riepilogati al successivo punto 5, con la presente
circolare sono precisati alcuni comportamenti operativi delle Sedi in ottica
di normalizzazione e certificazione dei conti assicurativi (operazione
estratto conto). 2. Iscrizione anni 1957/1961. Innanzitutto è essenziale ricordare che la
permanenza dell’iscrizione alla gestione previdenziale dei soggetti titolari
e/o collaboratori attivi di una azienda diretto-coltivatrice o mezzadrile
discende da una valutazione complessiva di tutti i requisiti soggettivi ed
oggettivi richiesti dalla legge. In tale contesto si ricorda che, per gli anni di
iscrizione 1957/1961, il dettato dell’art. 1 della legge 26 ottobre
1957 n. 1047 nella parte in cui recita: “….. abitualmente si
dedicano alla manuale coltivazione dei fondi e dell’allevamento …..” è
avvalorato dalla presenza di un effettivo riscontro di “continuità temporale” di appartenenza (presenza nel nucleo alla data
del 31 dicembre di ogni anno) e di attività svolta nell’ambito dell’azienda. A tale proposito con circolare dell’ex SCAU n. 33
del 1 aprile 1992, allegata alla circolare dell’Istituto n. 135
del 19 maggio 1992, veniva confermata, in linea di principio, la
“definitività” degli elenchi 1957/1961 escludendo il ricorso ad interventi di
cancellazione ad eccezione delle ipotesi in cui viene accertata l’esistenza
di una “effettiva prova” di mancato svolgimento dell’attività agricola in
azienda. Il principio della “definitività” dei citati
elenchi ha trovato, altresì, conferma nel disposto dell’art. 4 ter delle
legge 17 marzo 1993 n. 63, laddove, nel valutare il servizio militare
prestato per periodi inferiori all’anno, con assenza al 31 dicembre
dell’anno di iscrizione (requisito di appartenenza al nucleo), non prevede la
cancellazione dagli elenchi, mentre rimane confermata la cancellazione nel
caso di assenza per l’intero anno (1 gennaio – 31 dicembre) conformemente a
quanto disposto dalla circolare ex SCAU n. 66 del 3 ottobre 1993 ribadito
dalla circolare INPS n. 217/1994
. 3. Iscrizione anni 1962 e successivi. La legge 9 gennaio 1963 n. 9 all’art. 2, secondo
comma, introduce, ai fini della valutazione dei requisiti per l’iscrizione
alla gestione, il criterio della “prevalenza” nella parte in cui recita: “il
requisito dell’abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi e
nell’allevamento ----omissis ---- si ritiene sussistente quando i soggetti
---- omissis ….si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali
attività”. Nel successivo terzo comma la norma precisa:
“ per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve
intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono
per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per essi la
maggiore fonte di reddito”. E’ di tutta evidenza che la norma novellata appare
più restrittiva rispetto alla precedente dizione dell’art. 1 della citata
legge n. 1047/1957 perché presuppone il perfezionamento del requisito per
l’iscrizione alla gestione non più sulla base di un criterio “semplicistico”
di abitualità, bensì tenendo presente due ordini di fattori a valenza
annuale: ·
tempo impiegato
nell’azienda; ·
fonte di maggior
reddito che deve derivare dall’attività esercitata in azienda. 4. Compatibilità contribuzione CD/CM e altre attività. Il quadro di riferimento illustrato in precedenza
consente di avvalorare da un lato le disposizioni già richiamate e dall’altro
di esemplificare una serie di comportamenti, a livello decisionale di Sede,
in ottica di normalizzazione e certificazione del conto-assicurativo per gli
iscritti alla gestione. Al riguardo, come precisato al punto 2 ed al
successivo punto 3.1 della presente circolare assumono rilevanza ai fini
decisori: ·
l’effettiva
valutazione dell’”abitualità” e “continuità temporale” con riferimento alle
iscrizioni per gli anni 1957/1961; ·
la comparata analisi
dell’”abitualità” e “prevalenza” con riferimento alle iscrizioni anno 1962 e
successive; ·
l’esatta
individuazione dei periodi di attività svolti in altri settori; ·
la ricognizione
temporale in cui si evidenzia la duplicazione dell’attività lavorativa
che deve essere rapportata nell’arco di un intero anno
di iscrizione e quindi non limitata ai soli periodi di stretta contestualità
temporale. 5. Adempimenti delle Sedi. Preliminarmente al fine di uniformare i
comportamenti delle Sedi e fornire disposizioni esaustive in tema di
compatibilità della contribuzione accreditata a soggetti iscritti negli
elenchi CD/CM che abbiano svolto nello stesso periodo un’altra attività di
lavoro, di seguito sono riepilogate, cronologicamente, le circolari diramate
dall’ex SCAU, nonché circolari e messaggi dell’Istituto che si
intendono integralmente richiamati: ·
circolare ex SCAU 1
aprile 1992 n. 33 (All. 1) Accertamento coltivatori diretti
nel quinquennio 1957/1961. ·
circolare INPS 19
maggio 1992 n. 135 (All. 2) CD/CM occupati in altra attività
lavorativa alla data del 31 dicembre degli anni 1957/1961. ·
stralcio da “manuale
per l’addestramento dei funzionari addetti all’attività di vigilanza ex
SCAU”(All. 3) estratto: abitualità e
prevalenza. ·
circolare ex SCAU 18
marzo 1993 n. 21 (All. 4) Accertamento requisito della
prevalenza di cui all’art. 2 legge n. 9/1963. ·
circolare INPS 19
luglio 1994 n. 217 (All. 5) Art. 4 ter della legge 17 marzo
1993 n. 63 – CD/CM assenti dai rispettivi nuclei familiari, per assolvere gli
obblighi di leva, alla data del 31 dicembre degli anni 1957/1961. ·
messaggio 21
settembre 1998 n. 33537 (All. 6) Valutazione periodi CD/CM
coincidenti con lavoro all’estero. ·
circolare 30
marzo 1999 n. 70 (All. 7) Lavoratori agricoli autonomi.
Accertamento requisito della prevalenza. Precisazioni alla circolare n. 111/98. In tale contesto, considerato che la normativa in
materia sviluppatasi nel corso degli ultimi dieci anni, si presenta regolata
e frammentata in molteplici circolari ecc. ….. perdendo, nel tempo, il
necessario carattere di organicità, con la presente circolare si ritiene di
puntualizzare i comportamenti operativi delle Sedi per un corretto iter
istruttorio esemplificando le soluzioni da adottare in dipendenza delle
variabili che possono evidenziarsi. 5.1 Valutazioni
operative. A fronte di svariate casistiche che possono
presentarsi all’operatore deputato alla normalizzazione del conto
assicurativo si ritiene utile distinguere innanzitutto tre fattispecie: ·
periodi brevi e
sporadici di occupazione in altro settore; ·
periodi consistenti
e frazionati di attività in altro settore; ·
inizio di attività
continuativa in altro settore. Al riguardo si osserva che per tutte le tre
ipotesi occorre tenere conto di alcuni principi di carattere generale che
sono stati più volte ribaditi dalle circolari richiamate al punto 5: ·
l’analisi e l’esame
con riferimento all’esercizio contemporaneo di attività diverse deve essere
valutato in relazione all’anno intero
di iscrizione negli elenchi; ·
la contestuale
attività svolta in qualità di bracciante agricolo dipendente non determina
incompatibilità nel limite massimo di
150 giornate ad
eccezione dell’ipotesi in cui siano, nello stesso anno, presenti altri
periodi coperti da assicurazione (es. 2 settimane in settore extragricolo); ·
l’inizio di altra
attività continuativa (dipendente e/o autonoma) in
altro settore nel corso dell’anno determina la cancellazione dagli elenchi
dei CD/CM dalla data di inizio della nuova attività; ·
la valutazione di
periodi brevi e sporadici di occupazione svolta in altro settore nell’arco
dell’anno, non incidono sulla posizione CD/CM a condizione che nel loro
complesso abbiano determinato un accredito contributivo inferiore o pari a 26 settimane. Ciò in dipendenza del fatto che
nella fattispecie non vengono meno i presupposti richiesti dalla norma:
“continuità”, “abitualità” e “prevalenza”; ·
l’esistenza di
contribuzione versata per periodi consistenti e frazionati per attività
svolte in altro settore che si sovrappongono, nell’arco dell’anno di
riferimento, all’iscrizione negli elenchi CD/CM, determina la cancellazione
per l’intero anno quando i predetti periodi totalizzano un parametro superiore a 26 settimane. Al riguardo, tuttavia, si
osserva che, in ogni caso, è opportuno procedere ad una verifica dell’entità
delle retribuzioni e della misura dei contributi versati su tali retribuzioni.
Ciò in quanto nell’ipotesi di prestazioni lavorative di scarsa entità (ad es.
uno o due giorni la settimana) che comunque determinino l’accredito di un
contributo settimanale, può non configurarsi la perdita del requisito
della prevalenza, posto che per la parte residua della settimana è da
considerarsi prevalente l’attività di coltivatore diretto, mezzadro o colono
con convalida dell’intero anno di iscrizione nell’elenco. 5.2 Situazioni particolari. Spesso la Direzione di Progetto è stata
interessata da richieste di chiarimenti e quesiti in ordine a particolari
situazioni di sovrapposizione di contributi versati o accreditati in
altra gestione e concomitanti in toto con l’iscrizione negli elenchi annuali
dei CD/CM. Ai punti che seguono vengono fornite le direttive utili per la
risoluzione dei casi prospettati. 5.2.1 Periodi di contestuale attività autonoma. Come accennato in precedenza, la eventuale
iscrizione alle altre gestioni assicurative dei lavoratori autonomi
(artigiani, commercianti) escludono una contestuale iscrizione in qualità di
CD/CM e quindi determinano la cancellazione dagli elenchi dalla data di
inizio della nuova attività. Il principio va avvalorato anche in presenza di
attività svolte (es. commercianti) per brevi periodi (es. mesi). Ne consegue che, in siffatta ultima ipotesi, le
Sedi dovranno procedere alla cancellazione “a periodo chiuso” attivando
l’opzione prevista dall’attuale procedura di gestione. 5.2.2 Periodi A.G.O. frazionati nell’ambito di un
biennio. Qualora un soggetto abbia svolto attività
lavorativa con versamento della relativa contribuzione al F.P.L.D. per
periodi consistenti che si collocano a cavallo di dua anni di iscrizione (es.
5 giugno 1971 – 4 settembre 1972 per n. 63 settimane) si dovrà procedere alla
cancellazione parziale dagli elenchi “ a periodo chiuso” in quanto si ritiene
che, nella fattispecie, a partire dal mese di giugno, il soggetto interessato
abbia intrapreso una nuova attività. Al riguardo si osserva che, su segnalazione della
parte interessata corredata della documentazione probante l’esiguità e la
parcellizzazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore dipendente,
nel merito potrebbe configurarsi per entrambi gli anni una conferma
dell’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri o coloni
secondo quanto illustrato all’ultimo capoverso del punto 5.1. 6. Utilizzazione ai fini pensionistici
della contribuzione CD/CM contestuale alla contribuzione per attività svolta
in altri settori. Fermo restando che ai fini dell’accertamento
dell’abitualità o della prevalenza della contribuzione CD/CM, contestuale ad
attività svolta in altri settori, trovano applicazione i criteri delineati in
precedenza, per l’utilizzazione ai fini pensionistici si richiamano le
circolari n. 185
del 17 giugno 1994 e n. 156
del 17 luglio 1998. Si conferma che la procedura pensione, al pari
della procedura estratto conto certificativo, opera una riduzione dei
contributi accedenti la capienza, considerando correttamente accreditati i
contributi validati dalla Sede. IL DIRETTORE GENERALE FF. TOMASSINI
|
Allegato
N.1
Allegato
N.2
Allegato
N.3
Allegato
N.4
Allegato
N.5
Allegato
N.6
Allegato
N.7