INPS

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 10 Dicembre 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  187

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Inquadramento gestori stabilimenti balneari. Attività plurime. Criterio della prevalenza.

 

 

SOMMARIO:

L’orientamento recentemente emerso in talune pronunzie dei giudici di merito e della Corte di Cassazione rendono necessario, ai fini dell’inquadramento nel settore  terziario o dell’artigianato dei gestori di stabilimenti balneari, procedere ad  accurati accertamenti in ordine alle attività esercitate con carattere di prevalenza nelle singole fattispecie.  

 

 

Talune recenti pronunzie di giudici di merito e della Corte di Cassazione hanno ritenuto legittimo l’inquadramento di gestori di stabilimenti balneari nel settore dell’artigianato, allorché l’attività dagli stessi svolta risulti consistere, prevalentemente, in servizi non commerciali.

 

In considerazione di quanto precede si sottolinea la necessità che le Sedi procedano all’inquadramento dei gestori degli stabilimenti balneari nel settore terziario, secondo l’orientamento sin qui seguito (1), soltanto dopo aver accertato, sulla scorta di puntuali indagini sulla struttura e configurazione degli stessi, sulle varie attività esercitate ed in base ad una valutazione comparativa, che i servizi di natura commerciale abbiano il carattere della prevalenza.

 

 

 

E ciò anche al fine di evitare la soccombenza in giudizio dell’Istituto, per mancanza di riferimenti oggettivi di valutazione, in tutte quelle situazioni nelle quali la natura prevalentemente commerciale dell’attività non può essere disconosciuta, in quanto ci si trova in presenza di vere e proprie attività turistiche e di servizi   riconducibili, comunque, al settore terziario.

 

Ci si riferisce, più in particolare, agli stabilimenti consistenti in appositi edifici, dotati di strutture idonee ad accogliere e intrattenere la clientela, nei quali vengono svolte, con carattere di prevalenza, attività commerciali quali  servizi di ristoro e  somministrazione di alimenti e bevande,  gestione e cessione in godimento temporaneo di cabine ed attrezzature varie, animazione, intrattenimento, custodia valori, sorveglianza bambini, offerta di ulteriori servizi commerciali ( edicole, tabaccheria, ecc.). Particolare attenzione dovrà essere prestata, in tali situazioni, alla titolarità delle varie autorizzazioni e licenze.

 

Nelle ipotesi nelle quali, viceversa, l’attività risulti consistere, sulla scorta degli accertamenti effettuati, prevalentemente nella prestazione di servizi di assistenza, di sorveglianza, di salvataggio, di sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature, risultando lo svolgimento di eventuali servizi commerciali soltanto strumentale ed accessorio, dovrà ritenersi legittimo l’inquadramento nel settore dell’artigianato, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale di cui in premessa ed ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 443/1985.

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

TOMASSINI

 

 

                                                                                                                                                                                                 

(1) Si richiamano le disposizioni impartite, da ultimo, con circolare n.144 del 2 agosto 2002.

 

 

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