INPS
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
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Dirigenti centrali e periferici |
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Ai |
Direttori delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 10 Dicembre 2003 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore
generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 187 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Commissario Straordinario |
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Al |
Vice Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
provinciali |
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OGGETTO: |
Inquadramento gestori
stabilimenti balneari. Attività plurime. Criterio della prevalenza. |
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SOMMARIO: |
L’orientamento recentemente
emerso in talune pronunzie dei giudici di merito e della Corte di Cassazione
rendono necessario, ai fini dell’inquadramento nel settore terziario o
dell’artigianato dei gestori di stabilimenti balneari, procedere ad
accurati accertamenti in ordine alle attività
esercitate con carattere di prevalenza nelle singole fattispecie. |
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Talune
recenti pronunzie di giudici di merito e della Corte di Cassazione hanno
ritenuto legittimo l’inquadramento di gestori di stabilimenti balneari nel
settore dell’artigianato, allorché l’attività dagli stessi
svolta risulti consistere, prevalentemente, in servizi non
commerciali. In considerazione di quanto
precede si sottolinea la necessità che le Sedi
procedano all’inquadramento dei gestori degli stabilimenti balneari nel
settore terziario, secondo l’orientamento sin qui seguito (1), soltanto dopo
aver accertato, sulla scorta di puntuali indagini sulla struttura e
configurazione degli stessi, sulle varie attività esercitate ed in base ad
una valutazione comparativa, che i servizi di natura commerciale abbiano il
carattere della prevalenza. E ciò anche al fine di evitare
la soccombenza in giudizio dell’Istituto, per
mancanza di riferimenti oggettivi di valutazione, in tutte quelle situazioni
nelle quali la natura prevalentemente commerciale dell’attività non può
essere disconosciuta, in quanto ci si trova in
presenza di vere e proprie attività turistiche e di servizi
riconducibili, comunque, al settore terziario. Ci si riferisce, più in
particolare, agli stabilimenti consistenti in appositi
edifici, dotati di strutture idonee ad accogliere e intrattenere la
clientela, nei quali vengono svolte, con carattere di prevalenza, attività
commerciali quali servizi di ristoro e somministrazione di
alimenti e bevande, gestione e cessione in godimento temporaneo di
cabine ed attrezzature varie, animazione, intrattenimento, custodia valori,
sorveglianza bambini, offerta di ulteriori servizi commerciali ( edicole,
tabaccheria, ecc.). Particolare attenzione dovrà essere prestata, in tali
situazioni, alla titolarità delle varie autorizzazioni e licenze. Nelle ipotesi nelle quali,
viceversa, l’attività risulti consistere, sulla
scorta degli accertamenti effettuati, prevalentemente nella prestazione di
servizi di assistenza, di sorveglianza, di salvataggio, di sistemazione,
pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature, risultando lo
svolgimento di eventuali servizi commerciali soltanto strumentale ed
accessorio, dovrà ritenersi legittimo l’inquadramento nel settore
dell’artigianato, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale di cui in
premessa ed ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 443/1985.
(1) Si richiamano le
disposizioni impartite, da ultimo, con circolare n.144
del 2 agosto 2002. |