Sezione giurisdizionale per la Regione TOSCANA
IL GIUDICE
UNICO
Nella
persona del cons. Leonardo Venturini
Ha
pronunciato la seguente
(numero 807/2005/PM)
sul ricorso iscritto al n. 50340/PM del registro di
Segreteria proposto da G.C.
MINISTERO DELLA DIFESA in persona del ministro
pro-tempore
Per
La declaratoria del diritto a trattamento
pensionistico privilegiato
Tenutasi la pubblica udienza il giorno 1 dicembre
2004 e 9 novembre 2005;
Visti gli atti ed i documenti tutti di causa;
Premesso e valutato in
Il ricorrente nel ricorso introduttivo il presente
giudizio rappresenta che durante il previsto periodo del servizio di leva quale
"Nocchiere di porto" presso la Capitaneria di porto di La Spezia, in
data 12/10/94 alle ore 6.45 mentre faceva rientro al proprio Comando, rimaneva
coinvolto in un incidente stradale qualificabile come verificatosi "in
itinere";
alle ore 8.00 veniva ricoverato al Reparto
Neurologia del Presidio Ospedaliero di Carrara. Qui gli fu diagnosticato
"Alterazioni Elettriche a prevalente espressione Tempore-Centrale
destra"; in data 14/10/94 fu dimesso con diagnosi di Trauma Cranico e con
il consiglio di osservare un periodo di riposo di venti giorni;
in data 01/11/94 sottoposto a Visita Specialistica
Neurologica gli veniva prescritto un periodo di convalescenza di trenta giorni;
in data 11/11/94, il ricorrente, a causa della
patologia in questione veniva nuovamente ricoverato e dimesso in data 16/11/94 con diagnosi di "Trauma Cranico
Episodio Sincopale"; ulteriore Visita Specialistica in data 30.11.1994
presso la Clinica Neurochirurgica dell'Ospedale di Genova comportava nuova
convalescenza di 30 giorni anche in ragione di esame R.M.N. dal quale
risultarono "Lesioni Focali Intracraniche"; in esito a ricovero - in
data 03/01/95 - presso il Servizio Neuropsichiatrico Ospedale Principale Marina
Militare di La Spezia; in data 04/01/95, il G.C. veniva giudicato non idoneo al servizio militare e riformato
per "Persistenti Anomalie Elettriche (Tempore-centrali) Post-Cranio
Traumatiche".
Presentata istanza pensionistica, in data 17/06/96 la C.M.O.di La Spezia
rendeva parere circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta
dall'interessato; il parere si poneva in contrasto con quanto affermato dal
Reparto Neuropsichiatrico che aveva ritenuto, come sopra detto, il G.C.
"non idoneo al Servizio'"' e riformato; questi, infatti, veniva
riconosciuto "idoneo al Ruolo di appartenenza".
L'infermità contratta peraltro era riconosciuta
dipendente da causa di servizio ma non ascrivibile a nessuna categoria perché
non invalidante in ciò non recependo il consulente dell'Amministrazione la
relazione medica presentata dal ricorrente a firma Dott. PierG.C.o F. che
specificava la valutazione del danno biologico nella misura del 15%; sulla
scorta della acclarata necessità di acquisizione di parere tecnico, circa la
dipendenza da causa servizio - nei termini sopra posti - della patologia in
esame e, nell'eventualità positiva, l'ascrivibilità della stessa al momento
dell'istanza pensionistica, al momento della proposizione del ricorso ed al
momento attuale, ciò alla luce di possibili aggravamenti, così come eventuali
successivi, rispetto al presente gravame, provvedimenti dell'Amministrazione,
alla quale è stato posto l'onere di rendere relazione sulla questione è stata
adottata dalla Sezione apposita ordinanza istruttoria - n.15\2005 - con la
quale si è disposto che il Collegio
Medico Legale presso il Ministero della Difesa, previa visita diretta o per
delega ed esame degli atti sanitari ed
amministrativi fascicolati rendesse
compiuto parere circa il quesito di cui sopra. Con facoltà di assistenza da
sanitario di fiducia. Parere introitato presso la segreteria di questa Sezione
in data 18 maggio 2005.
Il completamento istruttorio conduce ad una
decisione di rigetto del presente ricorso.
Come già detto, la CMO competente, in data 17.09.96, in base a visita neurologica, ha accertato l'infermità "Postumi non invalidanti
di pregresso trauma cranico commotivo", con ascrivibilità a nessuna
Categoria; la relazione medico-legale a cura del Dott P.G.C.o F., Specialista
in Ortopedia Fisiatria ha affermato, in data 7.10.96: "….omissis…. , La
valutazione del danno biologico, per gli esiti di trauma cranico con
concussione cerebrale e con conseguente sindrome soggettiva post-traumatica
deve includere anche le persistenti alterazioni EEG e può esser stabilito la
nella misura del 15%".
L'aggiornamento clinico presso il CML in data
14.04.2005 ha rilevato “non significativi segni di affezioni neuropsichiche in
atto".
Va detto che la “sindrome soggettiva
post-traumatica'” prospettata dai CTP (Dr. P. G.C.o F., come detto), si
verifica solitamente come sequela di traumatismi cranici contusivi, commotivi o
non. Il consulente di questo Giudice ha sottolineato che non pare esistere una
correlazione stretta tra gravita del trauma ed insorgenza della sindrome: essa:
può mancare anche a seguito di traumi che abbiano provocato stato di coma
protratto ed invece essere ammessa a seguito di eventi di scarsa portata
clinico-prognostica L'anamnesi positiva per la perdita o l'alterazione dello
stato di coscienza assume maggior valore nella valutazione dell'efficienza
lesiva.
Nonostante il termine «soggettiva» sia
universalmente accettato, è convinzione comune che la sindrome possa predursi
sulla base di lesioni anatomo-patologiche spesso non strumentalmente
obiettivabili o di alterazioni della circolazione liquorale. Pare indubbia
l'influenza favorente di una personalità premorbosa del tipo di quelle nevrotiche con componente
neurastenica o istrionica.
La sintomatologia insorge nei periodi di recupero
post-traumatico e comprende tipicamente:
- cefalea (quasi l'80% dei casi) localizzata alla
sede traumatizzata o a sede emicranica o diffusa e descritta come di tipo
tensionale pulsante o trafìttiva con andamento intermittente per stati di ansia
o affaticamento;
- sensazione vertiginose: più tipicamente descritte
come sensazioni di stordimento o di instabilità legate a bruschi movimenti del
capo. In alcuni casi si associano vere e proprie perdite di equilibrio con
riduzione de! visus, della durata di pochi secondi e scatenate da rapidi
cambiamenti di posizione del corpo. Tali manifestazioni sembrano essere più
strettamente correlate all'entità del trauma rispetto alla cefalea;
- astenia: soprattutto solfo forma di difficoltà
alla concentrazione ed alla memorizzazione;
- altri sintomi sono rappresentati da insonnia o
comunque disturbi del ritmo sonno-veglia, turbe vasomotorie, iperidrosi,
disturbi digestivi.
L'esame obiettivo neurologico e di solito silente
anche se sono stati descritti segni particolari ma aspecifici, quali
tremori delle dita a mani protese e palpebrali, iperreflessia propriocettiva,
iperestesia. Spesso si accompagnano sintomi psico-nevrotici quali stato di
ansia o episodi depressivi correlati alla preoccupazione per le conseguenze
sociali ed individuali della malattia
Ma importante è recepire l'affermazione del perito
secondo cui l'evoluzione è benigna, anche se la sindrome può perdurare per
taluni anni, talora spesso proprio in correlazione con eventuali vertenze
medico-legali in corso. L'aggiornamento del quadro clinico neurologico presso
il CML (14.04.05 ) ha segnalato uno
status non assimilabile alla Sindrome soggettiva del traumatizzalo cranico con
grado di menomazione funzionale privo di rilievo medico-legale. Il quadro
clinico non apparirebbe essersi strutturato alla data della visita del
1996 risultando attestato "esame
neuro nella norma" e "lievi anomalie elettriche bitemporali”
ecograficamente documentate; status clinico inquadrato come "Postumi non
invalidanti di pregresso trauma cranico commotivo", giudicato pertanto di
non rilievo medico-legale.
Non si può non concordare con le illustrazioni
tecniche del CML - sopra descritte in dettaglio - per cui la classifica della infermità alla data
dell'istanza pensionistica ed al momento attuale, risulta classificabile a
nessuna categoria.
Il ricorso va quindi rigettato.
Vanno compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la
regione Toscana, in composizione monocratica, definitivamente decidendo,
Respinge
Il ricorso
proposto da G.C..
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Firenze il giorno 9 novembre 2005.
IL GIUDICE UNICO
F.to Dr. Leonardo Venturini
Depositata in Segreteria il 27/12/2005
p.IL DIRIGENTE
Il
Funzionario di segreteria
F.to D.ssa P.Altini