REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione TOSCANA

IL  GIUDICE UNICO

Nella persona del cons. Leonardo Venturini

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(numero 807/2005/PM)

sul ricorso iscritto al n. 50340/PM del registro di Segreteria proposto da G.C.

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA in persona del ministro pro-tempore

Per

La declaratoria del diritto a trattamento pensionistico privilegiato

Tenutasi la pubblica udienza il giorno 1 dicembre 2004 e 9 novembre 2005;

Visti gli atti ed i documenti tutti di causa;

Premesso e valutato  in

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente nel ricorso introduttivo il presente giudizio rappresenta che durante il previsto periodo del servizio di leva quale "Nocchiere di porto" presso la Capitaneria di porto di La Spezia, in data 12/10/94 alle ore 6.45 mentre faceva rientro al proprio Comando, rimaneva coinvolto in un incidente stradale qualificabile come verificatosi "in itinere";

alle ore 8.00 veniva ricoverato al Reparto Neurologia del Presidio Ospedaliero di Carrara. Qui gli fu diagnosticato "Alterazioni Elettriche a prevalente espressione Tempore-Centrale destra"; in data 14/10/94 fu dimesso con diagnosi di Trauma Cranico e con il consiglio di osservare un periodo di riposo di venti giorni;

in data 01/11/94 sottoposto a Visita Specialistica Neurologica gli veniva prescritto un periodo di convalescenza di  trenta giorni;

in data 11/11/94, il ricorrente, a causa della patologia in questione veniva nuovamente ricoverato  e dimesso in data 16/11/94 con diagnosi di "Trauma Cranico Episodio Sincopale"; ulteriore Visita Specialistica in data 30.11.1994 presso la Clinica Neurochirurgica dell'Ospedale di Genova comportava nuova convalescenza di 30 giorni anche in ragione di esame R.M.N. dal quale risultarono "Lesioni Focali Intracraniche"; in esito a ricovero - in data 03/01/95 - presso il Servizio Neuropsichiatrico Ospedale Principale Marina Militare di La Spezia; in data 04/01/95, il G.C. veniva giudicato  non idoneo al servizio militare e riformato per "Persistenti Anomalie Elettriche (Tempore-centrali) Post-Cranio Traumatiche".

Presentata istanza pensionistica,  in data 17/06/96 la C.M.O.di La Spezia rendeva parere circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dall'interessato; il parere si poneva in contrasto con quanto affermato dal Reparto Neuropsichiatrico che aveva ritenuto, come sopra detto, il G.C. "non idoneo al Servizio'"' e riformato; questi, infatti, veniva riconosciuto "idoneo al Ruolo di appartenenza".

L'infermità contratta peraltro era riconosciuta dipendente da causa di servizio ma non ascrivibile a nessuna categoria perché non invalidante in ciò non recependo il consulente dell'Amministrazione la relazione medica presentata dal ricorrente a firma Dott. PierG.C.o F. che specificava la valutazione del danno biologico nella misura del 15%; sulla scorta della acclarata necessità di acquisizione di parere tecnico, circa la dipendenza da causa servizio - nei termini sopra posti - della patologia in esame e, nell'eventualità positiva, l'ascrivibilità della stessa al momento dell'istanza pensionistica, al momento della proposizione del ricorso ed al momento attuale, ciò alla luce di possibili aggravamenti, così come eventuali successivi, rispetto al presente gravame, provvedimenti dell'Amministrazione, alla quale è stato posto l'onere di rendere relazione sulla questione è stata adottata dalla Sezione apposita ordinanza istruttoria - n.15\2005 - con la quale si è disposto che  il Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa, previa visita diretta o per delega  ed esame degli atti sanitari ed amministrativi fascicolati  rendesse compiuto parere circa il quesito di cui sopra. Con facoltà di assistenza da sanitario di fiducia. Parere introitato presso la segreteria di questa Sezione in data 18 maggio 2005.

Il completamento istruttorio conduce ad una decisione di rigetto del presente ricorso.

Come già detto, la CMO competente, in data  17.09.96, in base a visita neurologica,  ha accertato l'infermità "Postumi non invalidanti di pregresso trauma cranico commotivo", con ascrivibilità a nessuna Categoria; la relazione medico-legale a cura del Dott P.G.C.o F., Specialista in Ortopedia Fisiatria ha affermato, in data 7.10.96: "….omissis…. , La valutazione del danno biologico, per gli esiti di trauma cranico con concussione cerebrale e con conseguente sindrome soggettiva post-traumatica deve includere anche le persistenti alterazioni EEG e può esser stabilito la nella misura del 15%".

L'aggiornamento clinico presso il CML in data 14.04.2005 ha rilevato “non significativi segni di affezioni neuropsichiche in atto".

Va detto che la “sindrome soggettiva post-traumatica'” prospettata dai CTP (Dr. P. G.C.o F., come detto), si verifica solitamente come sequela di traumatismi cranici contusivi, commotivi o non. Il consulente di questo Giudice ha sottolineato che non pare esistere una correlazione stretta tra gravita del trauma ed insorgenza della sindrome: essa: può mancare anche a seguito di traumi che abbiano provocato stato di coma protratto ed invece essere ammessa a seguito di eventi di scarsa portata clinico-prognostica L'anamnesi positiva per la perdita o l'alterazione dello stato di coscienza assume maggior valore nella valutazione dell'efficienza lesiva.

Nonostante il termine «soggettiva» sia universalmente accettato, è convinzione comune che la sindrome possa predursi sulla base di lesioni anatomo-patologiche spesso non strumentalmente obiettivabili o di alterazioni della circolazione liquorale. Pare indubbia l'influenza favorente di una personalità premorbosa del tipo di  quelle nevrotiche con componente neurastenica o istrionica.

La sintomatologia insorge nei periodi di recupero post-traumatico e comprende tipicamente:

- cefalea (quasi l'80% dei casi) localizzata alla sede traumatizzata o a sede emicranica o diffusa e descritta come di tipo tensionale pulsante o trafìttiva con andamento intermittente per stati di ansia o affaticamento;

- sensazione vertiginose: più tipicamente descritte come sensazioni di stordimento o di instabilità legate a bruschi movimenti del capo. In alcuni casi si associano vere e proprie perdite di equilibrio con riduzione de! visus, della durata di pochi secondi e scatenate da rapidi cambiamenti di posizione del corpo. Tali manifestazioni sembrano essere più strettamente correlate all'entità del trauma rispetto alla cefalea;

- astenia: soprattutto solfo forma di difficoltà alla concentrazione ed alla memorizzazione;

- altri sintomi sono rappresentati da insonnia o comunque disturbi del ritmo sonno-veglia, turbe vasomotorie, iperidrosi, disturbi digestivi.

L'esame obiettivo neurologico e di solito silente anche se sono stati  descritti  segni particolari ma aspecifici, quali tremori delle dita a mani protese e palpebrali, iperreflessia propriocettiva, iperestesia. Spesso si accompagnano sintomi psico-nevrotici quali stato di ansia o episodi depressivi correlati alla preoccupazione per le conseguenze sociali ed individuali della malattia

Ma importante è recepire l'affermazione del perito secondo cui l'evoluzione è benigna, anche se la sindrome può perdurare per taluni anni, talora spesso proprio in correlazione con eventuali vertenze medico-legali in corso. L'aggiornamento del quadro clinico neurologico presso il  CML (14.04.05 ) ha segnalato uno status non assimilabile alla Sindrome soggettiva del traumatizzalo cranico con grado di menomazione funzionale privo di rilievo medico-legale. Il quadro clinico non apparirebbe essersi strutturato alla data della visita del 1996  risultando attestato "esame neuro nella norma" e "lievi anomalie elettriche bitemporali” ecograficamente documentate; status clinico inquadrato come "Postumi non invalidanti di pregresso trauma cranico commotivo", giudicato pertanto di non rilievo medico-legale.

Non si può non concordare con le illustrazioni tecniche del CML - sopra descritte in dettaglio - per cui la  classifica della infermità alla data dell'istanza pensionistica ed al momento attuale, risulta classificabile a nessuna categoria.

Il ricorso va quindi rigettato.

Vanno compensate le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, in composizione monocratica, definitivamente decidendo,

Respinge

Il  ricorso proposto da G.C..

Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Firenze il giorno 9 novembre 2005.

                                               IL GIUDICE UNICO

                                           F.to Dr. Leonardo Venturini

 

Depositata in Segreteria il  27/12/2005

                                           p.IL DIRIGENTE

                                               Il Funzionario di segreteria

                                               F.to D.ssa P.Altini