REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale
Regionale Toscana
in composizione monocratica nella persona del Magistrato dott. Rinieri
FERONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(Numero 628/2005)
sul ricorso iscritto al n. 51016/PM, del
registro di Segreteria, proposto da G.D., nato il 25 settembre 1941,
domiciliato per il presente ricorso presso lo Studio Crucianelli contro il
Ministero della Difesa , Direzione Generale per il Personale militare ed avverso
la nota provvedimento n. 33228 dell'11.4.2001 della Direzione Generale per il
Personale Militare;
Esaminati gli atti e documenti tutti
della causa.
F A T T O
Il sig. G.D., già Colonnello, ex art. 1
L. 536/1971, del ruolo speciale unico dell'Esercito, collocato in riserva
dal 27.4.1997, ai sensi dell'art. 43,
comma 5, della l. n° 224/1986, e perciò cessato dal servizio dal 26 aprile
1997, con istanza del 20 novembre 2000 ha chiesto all' Amministrazione della
Difesa la “riliquidazione della pensione”, al compimento del limite di età, con
l'inclusione di tutti gli aumenti, considerabili a tal fine, conseguiti dal
pari grado a pari anzianità nel periodo (intercorso) tra il collocamento nella
riserva ed il raggiungimento del limite di età nel ruolo di appartenenza, nonché l'attribuzione ai fini pensionistici
dei sei scatti ex art. 4 D.Lgs. 165/1997.
Non avendo ricevuto alcuna risposta, ha
proceduto a notificare regolare atto di diffida e messa in mora, al quale è
seguito il provvedimento gravato con il ricorso in epigrafe.
Con tale provvedimento, l'intimata
Amministrazione della difesa ha rassegnato l'impossibilità di accedere alla
richiesta formulata dal sig. G.D., assumendo che le invocate disposizioni
dell'art. 43 della l. n°224/1986, nell'ancorare all'atto della cessazione
dal servizio il trattamento pensionistico di chi cessa a domanda dalla
posizione di aspettativa per riduzione dei quadri, ha con ciò stesso
reso manifesto che: “il trattamento economico al quale ancorare la pensione
degli ufficiali in questione è costituito dallo stipendio percepito all'atto
della cessazione dal servizio, maggiorato degli altri benefici attribuibili in
virtù del comma 3° del citato art. 43, (quali) la progressione economica in
classi e scatti stipendiali, (ma) non già i miglioramenti contrattuali aventi
decorrenza successiva al transito in ausiliaria” .
Con l'atto introduttivo della causa, il
ricorrente ha avversato la linea interpretativa dell'Amministrazione,
richiamando anche alcune pronunce TAR, favorevoli alle tesi del ricorrente
medesimo, “ai fini dell'indennità di buonuscita”
In data 15 giugno 2005, il ricorrente ha
depositato una memoria, con cui ha insistito per quanto di ragione, richiamando
anche alcune pronunce di questa Corte.
D I R I T T O
La pretesa del ricorrente, volta ad
ottenere la riliquidazione della pensione conferitagli all'atto del
collocamento in riserva con i benefici spettanti ai pari grado in attività di
servizio nel periodo che è intercorso tra il collocamento nella riserva stessa ed il raggiungimento del limite di età , è
fondata e va accolta.
Ed invero sulla questione oggetto della
controversia esiste una giurisprudenza
consolidata (tra le più recenti: Sez. Umbria, 69/M/05, Sez. Liguria n.
730/2005) secondo la quale l'art. 43 della L. 224/1986, dà luogo, per gli
Ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri (ex art. 17 della l.
n° 804/1973) ad una vera e propria fictio di permanenza in servizio,
prevedendo che compete loro, quando cessano da tale posizione, “il trattamento
pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati,
qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età” .
Siffatte disposizioni, per effetto del
comma 5 dell'art. 43, sono applicabili anche agli ufficiali che vengono
collocati in ausiliaria o in riserva a domanda, ai quali competono gli stessi
benefici di cui al comma 3 del medesimo articolo, con l'unica puntualizzazione
-ed è questa la peculiarità- che le spettanze di cui al medesimo comma 3, nel
caso degli Ufficiali collocati in ausiliaria a domanda, “competono all'atto
della cessazione dal servizio”.
A ben riflettere il collocamento in
ausiliaria o riserva ex art. 43 - coma 5 - determina l'effetto concreto
dell'interruzione dal servizio attivo, parallelo a quello prodotto dal collocamento
in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 1 dello stesso art. 43,
ma anticipa, rispetto a quest'ultimo, la fase successiva., eventuale, del
passaggio in ausiliaria o riserva, assorbendo, quindi, quel lasso di tempo tra il collocamento in
aspettativa ed il raggiungimento del limite d'età allo scadere del quale si
producono gli effetti economici disciplinati dal comma 3.
Quindi l'inciso (all'atto della
cessazione del servizio ), lungi dal voler “cristallizzare” la posizione
stipendiale degli Ufficiale che chiedono di essere collocati in ausiliaria,
anticipa invece gli effetti della fictio di “permanenza in servizio”,
accordando -appunto- “all'atto della cessazione dal servizio”, ossia all'atto
del collocamento in ausiliaria, “il trattamento pensionistico e l'indennità di
buonuscita che sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al
limite di età”.
Ad avvalorare tale interpretazione
sovviene il richiamo all'art. 5 della
l. n° 404/1990, (che) ha aggiunto al citato comma 5 dell'art. 43 il seguente
periodo: le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate
a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento del limite di età” .
Anche la giurisprudenza d'appello è
concorde su tale linea interpretativa.
Ed invero, con sentenza n° 243/A del
14/5-20/6/2003, la Sezione II Centrale,
nel confermare la sentenza n°817/2002 della Sezione Giur. Reg. Sardegna, ha
avuto modo di adeguatamente illustrare sia la ratio del ripetuto art.
43, sia le concrete modalità operative delle relative norme.
La predetta Sezione ha, così, precisato
che “il legislatore, al fine di incentivare l'esodo (degli Ufficiali in
esubero), ha posto la fictio juris di considerare come servizio, ai fini
pensionistici, il periodo intercorrente fra il collocamento in ausiliaria e il
compimento del limite di età; non solo, ma tale servizio viene addirittura
valutato all'atto del pensionamento provvisorio, (ossia) al collocamento in
ausiliaria, come se fosse già stato fatto in anticipo”, così che - ha soggiunto
la Sezione II^ - “al momento del collocamento in ausiliaria si prende in
considerazione, come se fosse già realizzata, la situazione che, in realtà,
sarebbe tale solo al momento del raggiungimento del limite di età” (v. sent.
n°243-A/2003 sopra citata).
Per quanto finora esposto e considerato,
dunque, il ricorso in epigrafe va accolto per la parte della domanda relativa
all'applicazione dell'art. 43 - comma 5 - della legge 224/1986 e, per
l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della
pensione al momento del raggiungimento del limite di età, computando i
miglioramenti conseguiti dal personale in servizio nel periodo intervallare che
va dal collocamento nella riserva a quello ora detto del raggiungimento del
limite di età.
Sulle somme arretrate sono dovuti
interessi legali e rivalutazione monetaria quest'ultima solo nella eventuale
misura necessaria ad integrare il tasso percentuale degli interessi legali,
fino a renderlo pari, ove dovesse essere inferiore, a quello dell'indice di
svalutazione, da calcolarsi con riferimento all'indice annuale ISTAT, ai sensi
dell'art. 150 disp. att. c.p.c., ciò in applicazione dell'art. 429 - comma 3 -
c.p.c., cui rinvia l'art. 5 della l. 21 luglio 2000, n. 205, conformemente ai
principi di diritto affermati dalle Sezioni Riunite nella sentenza 10/QM del 18
ottobre 2002.
Per
quel che concerne il secondo punto della domanda, ossia l'attribuzione
dei sei scatti ex art. 4 D.Lgs. 165/1997, la domanda è carente di interesse ad
agire in quanto, come risulta dagli atti, con determinazione n. 1291 del
13.6.1997, al col. G.D. sono stati attribuiti i benefici di cui all'art. 32 -
comma 9 - della legge 224/1986 ai fini pensionistici che consistono nella
valutazione di sei scatti di stipendio secondo le previsioni di quella norma;
il richiamo all'art. 4 del D.Lgs. 165/1997 è improprio in quanto con la
predetta norma non si prevede l'attribuzione di benefici economici ma si
contempla la computabilità in pensione dello specifico beneficio, ottenuto in
base a diverse disposizioni normative.
Sul punto va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
P. Q. M.
La Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale della Toscana -Giudice Unico delle pensioni
ACCOGLIE
il ricorso in epigrafe proposto da G.D.
e, per l'effetto, dichiara il diritto del medesimo alla riliquidazione della
pensione al momento del raggiungimento del limite di età, computando i
miglioramenti conseguiti dal personale in servizio nel periodo intervallare che
va dal collocamento nella riserva a quello
ora detto del raggiungimento del limite di età.
Sulle somme arretrate sono dovuti
interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva.
Dichiara cessata la materia del
contendere per la domanda relativa all'attribuzione dei sei scatti ex art. 4
D.Lgs. 165/1997.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze il 6 luglio 2005.
IL
GIUDICE
F.TO
Rinieri FERONE
Depositata in Segreteria il
13/10/2005
IL
DIRIGENTE
F.TO
G.BADAME