REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA
CORTE DEI CONTI
A
SEZIONI RIUNITE
in
sede giurisdizionale, composta dai sigg. magistrati:
ha pronunciato la seguente
S E N T
E N Z A
(Numero
2/2006/QM)
nel
giudizio su questione di massima proposta dalla Sezione seconda giurisdizionale
centrale d’appello con ordinanza n. 97/2005/A del 3 novembre 2005 iscritta al
n. 207/SR/QM del registro di segreteria.
Visti
gli atti e documenti di causa;
Uditi
alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2006, con l’assistenza del segretario
sig. Pietro Montibello, il relatore consigliere Nicola Mastropasqua, l’avv.
Pietro Guerra per Paolo C., Marcello P., Giuliano P., Maria M., l’avv. Maria
Ravano Marini per l’I.N.P.D.A.P., l’avvocato dello Stato Paolo Marchini per il
Ministero dell’Economia e delle Finanze nonchè il Pubblico Ministero nella
persona del Vice Procuratore Generale dott. Fiorenzo Santoro.
Ritenuto
in
F A T T O
La
Seconda Sezione giurisdizionale centrale di appello con ordinanza n. 97/2005/A
del 3 novembre 2005 ha deferito a queste Sezioni Riunite questione di massima
così formulata: “se permane nel nostro ordinamento il divieto di cumulo
dell’indennità integrativa speciale nell’ipotesi di godimento di plurimi
trattamenti pensionistici e, in caso di risposta affermativa, se la persistenza
di tale divieto sia conforme a Costituzione”.
La
questione è stata proposta in sede di giudizio di appello avverso la sentenza
della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 327/2001 del 29 marzo
2001, promosso dai sigg. Paolo C., Marcello P., Giuliano P., Maria M., tutti
rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Guerra.
Nel
gravame gli appellanti tra l’altro hanno chiesto il riconoscimento del diritto
alla percezione dell’indennità integrativa speciale su ambedue i trattamenti
pensionistici di cui sono in godimento.
La
Sezione remittente espone che il problema della permanenza o meno del divieto
di cumulo dell’indennità integrativa speciale, nell’ipotesi di contemporaneo
godimento di due o più trattamenti pensionistici ha lacerato la giurisprudenza
di questa Corte. Sul punto le Sezioni Riunite si sono pronunziate con la
sentenza n. 14/2003/QM, la quale ha affermato la persistenza del divieto,
precisando che “in ipotesi di fruizione di doppio trattamento di pensione è
vietato il cumulo della indennità integrativa speciale; il titolare di due
pensioni ha peraltro diritto a percepire la indennità integrativa speciale
sulla seconda pensione nei limiti necessari per ottenere l’integrazione della
pensione sino all’importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
Nonostante
la pronunzia delle Sezioni Riunite permane il contrasto giurisprudenziale: ed
infatti la Terza Sezione giurisdizionale centrale con numerose sentenze, che
hanno come capostipite la n. 403/2003, ha affermato l’inesistenza del divieto
di cumulo. A sua volta la Sezione di appello per la Regione Sicilia ed altre
Sezioni territoriali, pur aderendo formalmente alla tesi delle Sezioni Riunite
sulla persistenza del divieto, hanno ritenuto che esso si pone in contrasto con
i principi della Costituzione ed hanno sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 99, secondo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092, in riferimento agli articoli 3 e 38 Costituzione.
La
questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente inammissibile,
con ordinanza n. 89 in data 8 marzo 2005. La Corte Costituzionale ha rilevato
che, secondo un principio non discusso e più volte espressamente affermato, “una
normativa non è illegittima perché suscettibile di una interpretazione che ne
comporta il contrasto con precetti costituzionali, ma soltanto perché non può
essere interpretata in modo da essere in armonia con la Costituzione”.
La
Corte, rilevato che “i remittenti non hanno espressamente affermato che
nessuna altra interpretazione della norma censurata è possibile se non quella
che genera i dubbi di costituzionalità da loro manifestati, e tantomeno hanno
esposto le ragioni di tale esclusione”, ha ritenuto che le veniva chiesto
di dirimere un contrasto sulla interpretazione della legge ordinaria e,
conseguentemente, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.
La
pronunzia del giudice delle leggi ha determinato una riflessione da parte della
Terza Sezione centrale la quale, con sentenza n. 210 in data 14 aprile 2005,
riesaminando la propria posizione, ha ritenuto che l’ordinanza 89/2005 ha
implicitamente confermato l’abrogazione del divieto di cumulo.
In
particolare la Terza Sezione ha svolto le seguenti considerazioni: “il
motivo che ha indotto alla rimessione (ancora una volta) della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 99, secondo comma, del D.P.R. n. 1092
del 1973, risiede (coma la stessa Corte Costituzionale ha chiaramente sintetizzato)
nella “domanda” intesa a conoscere se l’articolo 99, secondo comma, del D.P.R.
n. 1092 del 1973 doveva considerarsi (continuare a considerarsi)
costituzionalmente illegittimo anche dopo la sentenza n. 494 del 1993 della
Corte Costituzionale.
Trattasi
della stessa domanda che si era posta da tempo questa Terza Sezione
Giurisdizionale Centrale e alla quale, sempre da tempo, era stata data risposta
nel senso che l’articolo in questione (99, secondo comma), anche a volerlo
ritenere non totalmente espunto dall’ordinamento giuridico, non poteva più
sospettarsi di illegittimità costituzionale in quanto, dopo la sentenza n. 494
del 1993 della Corte Costituzionale (e ancor più sicuramente dopo la sentenza
n. 516 del 2000 e l’Ordinanza n. 517 dello stesso anno) lo stesso, anche se lo
si voleva considerare solo “manipolato”, poteva e, quindi, doveva essere letto
in chiave costituzionale in quanto solo in quel senso il disposto di cui al
secondo comma dell’articolo 99 (anche a volerlo ritenere puramente “corretto”
dalla Corte Costituzionale) veniva a non collidere (nel senso che veniva ad
allinearsi) non solo con i principi costituzionali indicati nella Carta
Costituzionale (articoli 3. 36 e 38), ma anche con il fondamentale principio
del divieto di qualsiasi non giustificata discriminazione quale, con tutta
evidenza, conseguiva al fatto che, una volta andato definitivamente in pensione
(con sicura crescita di “bisogni” da soddisfare), il lavoratore “dipendente”,
già in godimento di doppia I.I.S., veniva a perdere (e spesso senza neanche il
c.d. minimo I.N.P.S.) il beneficio finora goduto (doppia I.I.S. in misura
intera).
Orbene
la Corte Costituzionale (secondo quanto assunto dalla Sezione Terza
giurisdizionale) ha chiaramente condiviso l’impostazione che alla questione era
stata data da questa Terza Sezione giurisdizionale centrale nel momento in cui
– dopo aver ricordato ai Giudici remittenti che presso la Corte dei conti si
era affermato “l’orientamento giurisprudenziale (poi qualificato come diritto
vivente) che afferma la totale eliminazione del divieto di doppia percezione
dell’indennità integrativa speciale, anche in relazione al caso di doppia
pensione“ – è stata “costretta” a chiedere (e a chiedersi) perché in presenza
di questo orientamento non erano state indicate le ragioni per le quali era
stata ritenuto (si intende dai Giudici remittenti) di non adottare (o rectius:
di non poter adottare) l’opzione interpretativa che escludeva la persistenza
del divieto di cumulo. E proprio tale osservazione della Corte Costituzionale
–che qui si assume non quale mero presupposto della dichiarazione di manifesta
inammissibilità della proposta questione di legittimità costituzionale –
conferma ad avviso del Collegio la posizione assunta dalla Terza Sezione
giurisdizionale centrale secondo la quale la questione del c.d. cumulo di
I.I.S. non può avere soluzione diversa da quella da tempo ipotizzata, e ciò non
tanto perché è possibile una doppia lettura dell’articolo 99, secondo comma, in
questione (e già ciò solo sarebbe di per se risolutivo in quanto una delle due
letture è stata ritenuta in armonia con i principi costituzionali) ma in quanto
si può ora, con ancor più convinzione, sostenere, e proprio alla luce della
motivazione dell’Ordinanza n. 89/2005 della Corte Costituzionale, che il più
volte citato articolo 99, secondo comma, come depurato del vizio di
costituzionalità (sentenza n. 494 del 1993), è ormai suscettibile di una sola
lettura e cioè, proprio, della lettura individuata da tempo da questa Terza
Sezione Giurisdizionale centrale”.
La II
Sezione centrale remittente, invece, con sentenza 337 in data 11 ottobre 2005,
dopo aver affermato che la recente ordinanza della Corte Costituzionale n.
89/2005 “ha lasciato immutati i termini del problema”, ha ritenuto, “nonostante
le perplessità che possano sorgere dalla lettura della sentenza n. 516/2000”,
di “poter aderire alle statuizioni contenute nella sentenza 14/2003/QM delle
SS.RR., considerando tuttora vigente il divieto di cumulo di i.i.s. su due o
più trattamenti di pensione, con il correttivo, posto nelle sentenze n.
172/1991 e 494/1993, di salvaguardia del trattamento minimo erogato dal fondo
pensioni lavoratori dipendenti”. A ciò induce la considerazione che “la
statuizione di incostituzionalità nelle richiamate sentenze, e per quel che
interessa nella presente fattispecie, nella sentenza n. 494/1993, è preceduta
dalla riconferma della permanenza del divieto di cumulo di i.i.s. su due o più
trattamenti di pensioni (art. 99. secondo comma, del D.P.R. n. 1092/1973).
Porta
alla stessa conclusione anche la considerazione della differenziata ratio
decidendi che è alla base delle due distinte serie di pronunce della Corte
Costituzionale in tema di divieto di cumulo della i.i.s., individuata, per il
cumulo relativo a pensione e retribuzione, nella salvaguardia della
retribuzione, attingendosi il parametro del giudizio di costituzionalità
nell’art. 36 Cost.; e per il cumulo relativo a plurimi trattamenti di pensione,
nella salvaguardia di una delle pensioni in godimento, che non può ridursi al
di sotto del minimo I.N.P.S., così da rendere del tutto irrazionale il divieto
di cumulo in violazione dell’art. 3 Cost., differenziato parametro di
costituzionalità”.
Confutando,
poi, l’argomentazione secondo la quale “ove la giurisprudenza prevalente
dovesse uniformarsi all’orientamento espresso dalle SS.RR. con la sentenza n.
14/QM/2003, si determinerebbe una disparità di trattamento tra i collocati in
pensione prima del 31.12.1994, che subirebbero il divieto di cumulo, ed i
collocati in pensione dopo tale data, che non sarebbero soggetti a tale divieto
conglobandosi la i.i.s. nella nuova pensione (per effetto dell’art. 15, comma
3°, della legge n. 724/1994 a decorrere dal 1° gennaio 1995 la i.i.s. perde il
suo carattere di accessorio alla pensione)” la Sezione osserva che “è
principio costantemente affermato dalla Corte Costituzionale quello secondo cui
è il fluire stesso del tempo a giustificare un differenziato trattamento di
situazioni giuridiche tra loro similari”.
Sulla
base del rinnovato contrasto giurisprudenziale la II Sezione giurisdizionale
centrale ha ritenuto di dover deferire la questione a queste Sezioni Riunite
formulando il quesito innanzi esposto.
Si sono
costituiti in questa sede i sigg. Paolo C., Giuliano P., Marcello P. e Maria M.
con memoria depositata in data 24 gennaio 2006.
Nell’atto
scritto il difensore avv. Paolo Guerra richiama la giurisprudenza della Corte
dei conti favorevole al cumulo dell’indennità integrativa speciale nonché i
principi fissati in materia dalla Corte Costituzionale ed ha evidenziato taluni
effetti distorsivi derivanti dalla permanenza del divieto di cumulo;
conclusivamente ritiene che il divieto di cumulo sia stato espunto
dall’ordinamento.
In data
25 gennaio 2006 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato.
In pari data si è costituito anche l’I.N.P.D.A.P., in persona del Presidente e
legale rappresentante ing. Marco Staderini rappresentato e difeso dall’avv.
Maria Ravano Marini come da delega a margine della memoria.
Nelle
memorie sia l’Avvocatura Generale dello Stato che l’I.N.P.D.A.P. aderiscono
sostanzialmente alla tesi espressa da queste Sezioni Riunite con la sentenza n.
14/2003.
Nello
stesso senso si esprime con ampia ed approfondita motivazione il Procuratore
Generale nella memoria depositata il 26 gennaio 2006.
Nell’udienza
di discussione le parti hanno illustrato i rispettivi atti scritti.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato note d’udienza.
Considerato
in diritto
D I R I
T T O
Va,
innanzitutto, dichiarata la ammissibilità della questione di massima proposta
dalla Seconda Sezione giurisdizionale centrale di appello.
Infatti
sulla questione permane, pur dopo la sentenza di queste Sezioni Riunite n.
14/2003/QM, un contrasto giurisprudenziale orizzontale tra Sezioni di appello,
contrasto accentuato dalla diversa lettura data dai giudici di appello alla
recentissima ordinanza della Corte Costituzionale 8 marzo 2005 n. 89.
La
pronuncia del giudice delle leggi - sulla base della prospettazione della
questione di costituzionalità in ordine alla permanenza del divieto di cumulo
di indennità integrativa speciale su più trattamenti pensionistici - afferma
l’esistenza nella giurisprudenza della Corte dei conti di più opzioni
interpretative dell’art. 99, comma secondo, del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092
e dichiara la manifesta inammissibilità della questione sotto il profilo della
mancata indicazione dei motivi che obbligano ad una lettura della norma che
suscita dubbi di costituzionalità anziché una interpretazione costituzionalmente
orientata.
In
sostanza nel rendere la pronuncia, la Corte Costituzionale sulla base delle
prospettazioni delle ordinanze di remissione ha presupposto l’esistenza nella
giurisprudenza della Corte dei conti di due difformi interpretazioni dell’art.
99, comma secondo, cit. D.P.R.
n. 1092/1973.
Questo
giudice, prendendo in esame i citati indirizzi giurisprudenziali, rileva che
esistono due diverse tesi in ordine alla permanenza del divieto di cumulo, ma
non due diverse interpretazioni della norma citata.
Il primo
indirizzo giurisprudenziale sostiene che l’art. 99, comma secondo, D.P.R. n.
1092/1973 permane nell’ordinamento nel testo manipolato dalla Corte
Costituzionale con le sentenze n. 172/1991, 307/1993, 494/1993 e 376/1994.
Riassuntivamente in quest’ultima sentenza, richiamando le precedenti, la Corte
Costituzionale afferma che “si è statuita, in primo luogo, la regola per cui
al titolare di più pensioni l’indennità integrativa speciale compete ad un solo
titolo ed è costituzionalmente legittima solo se e nella misura in cui sia
fatto salvo l’importo di detta indennità eventualmente occorrente a non ridurre
la prestazione pensionistica al di sotto del trattamento I.N.P.S.”.
In
questi termini l’indirizzo giurisprudenziale citato fa applicazione dell’art.
99, secondo comma, D.P.R. n. 1092/1973, come integrato dalla Corte
Costituzionale, dando al testo l’interpretazione letterale quale unica
possibile.
L’altro
indirizzo giurisprudenziale, che ha avuto il suo esordio con la sentenza della
Sezione giurisdizionale Regione Marche n. 2873 del 2000, afferma che la
sentenza della Corte Costituzionale n. 494/1993 è solo apparentemente additiva,
mentre il giudice delle leggi aveva voluto, in realtà, emanare una sentenza
ablatoria di tale disposizione.
Viene in
particolare affermato (vedi Sez. III n. 210/2005 del 14 aprile 2005) che la
natura ablatoria deve riconoscersi dal fatto che la Corte Costituzionale, nel
pronunciarsi, non aveva tenuto conto nel riferimento al parametro della
sentenza n. 172/1991 della valenza provvisoria di quest’ultima, dovuta alla
sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità ed al conseguente effetto
caducatorio dell’art. 17 della legge n. 843 del 1978 (sentenza 204/1992) con
l’annullamento del quale non poteva che considerarsi venuto meno, all’atto
della dichiarata incostituzionalità del secondo comma dell’art. 99 citato,
anche quel principio, attinto dalla citata sentenza n. 172/1991, relativo
all’affermato parallelismo tra la condizione del titolare di due pensioni e
quelle del pensionato lavoratore.
La tesi
evidentemente afferma la natura demolitoria della sentenza n. 492/1993 della
Corte Costituzionale, che avrebbe così espunto dall’ordinamento l’art. 99,
secondo comma, cit. D.P.R. 1092/1973.
È del
tutto evidente che una norma ormai inefficace non è suscettibile di
interpretazione ai fini della sua applicazione.
Per vero
dopo la ordinanza della Corte Costituzionale n. 89/2005 la III^ Sezione
Giurisdizionale ha cercato di inquadrare la propria tesi come lettura
costituzionalmente orientata della norma (e cioè come modo di interpretare la
norma).
La
Sezione ha infatti affermato che alla luce della citata ordinanza della Corte
Costituzionale il più volte richiamato art. 99, secondo comma, è ormai
suscettibile di una sola lettura e cioè di quella individuata da tempo dalla
Sezione stessa.
In
proposito queste Sezioni Riunite non possono non rilevare che solo norme
vigenti, in quanto suscettibili di applicazione da parte del giudice, possono
essere da questo interpretate. Le norme abrogate o comunque espunte
dall’ordinamento non possono semplicemente essere applicate.
Questo
giudice rileva inoltre che, partendo dal presupposto della caducazione del
divieto di cumulo, non è possibile dare alcuna lettura dell’art. 99, secondo
comma, che consenta la sua permanenza nell’ordinamento dal momento che la norma
ha il solo espresso scopo di stabilire il divieto.
Va a
questo punto esaminata la sostenibilità giuridica della tesi da ultimo esposta.
In primo
luogo va posto in evidenza che la tesi si fonda sulla affermazione che la Corte
Costituzionale nell’emanare la sentenza n. 494/1993 aveva dimenticato o rimosso
dalla memoria di aver emanato l’anno precedente una sentenza caducatoria della
norma (art. 17 della legge n. 843 del 1978) dalla quale era stato tratto il
parametro per manipolare l’art. 99, secondo comma, con la conseguenza che la
sentenza costituzionale apparentemente additiva doveva considerarsi ablativa
per inesistenza del parametro preso a riferimento.
Queste
Sezioni Riunite non ritengono di poter in alcun modo condividere siffatta tesi.
In
proposito rilevano che il principio di integrazione delle pensioni per il
raggiungimento del c.d. minimo I.N.P.S. è tuttora vigente nell’ordinamento ed
assolve alla funzione di adeguare in ogni caso il trattamento pensionistico ad
esigenze della vita ritenute essenziali ed incomprimibili. Non vi sono ostacoli
pertanto nell’ordinamento vigente per integrare la pensione al minimo I.N.P.S..
Inoltre
la Corte Costituzionale dalla disposizione di cui all’art. 17 della legge n.
843 del 1978 aveva tratto lo spunto per individuare un parametro reddituale
certo, con il quale integrare, rendendo costituzionalmente legittimo,
attraverso una sentenza manipolativa, l’art. 99, secondo comma.
Va
ancora ricordato che il parametro di che trattasi è stato utilizzato nella
successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 376/1994 e mai ripudiato dal
giudice delle leggi. Non vi è alcuna ragione, pertanto, per ritenere che la
pronuncia n. 494/1993, ed in particolare il suo dispositivo, sia frutto di un
errore del giudice delle leggi né vi è spazio per ritenere che a siffatto
supposto errore possa dare rimedio il giudice dando alle sentenze della Corte
Costituzionale un contenuto del tutto difforme da quello risultante dal testo
della pronuncia.
Una
valenza decisiva, ancor più esplicativa e confermativa delle sentenze n.
494/1993 e n. 376/1994, queste Sezioni Riunite ritengono di dover dare alla
ordinanza della Corte Costituzionale n. 89/2005.
Nel
testo di detta ordinanza si legge infatti “che sulla legittimità
costituzionale di tale disposizione (art. 99, 2° co. cit.) la Corte
Costituzionale si pronunciò con la sentenza n. 494 del 1993 con la quale ne
dichiarò l’illegittimità nella parte in cui non prevedeva che nei confronti del
titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità
integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo l’importo corrispondente al
trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti”.
La Corte
rileva poi che la norma censurata dai giudici remittenti è quella del testo
risultante dall’intervento additivo, con la conseguenza che oggetto
dell’interpretazione non può che essere detto testo (interpretazione che
secondo i giudici remittenti avrebbe dato luogo a più indirizzi
giurisprudenziali). Infatti nella ordinanza si legge ancora che i predetti
giudici remittenti non spiegano le ragioni per le quali ritengono di non
adottare l’opzione interpretativa che siffatta persistenza esclude, non potendo
la Corte derimere un contrasto sulla interpretazione della legge ordinaria.
Dalle
considerazioni esposte nella ordinanza risulta chiaro che la Corte
Costituzionale ritiene tuttora vigente l’art. 99, secondo comma, cit. D.P.R. n. 1092/1973.
D’altro
canto, ove il giudice delle leggi avesse ritenuto espunto dall’ordinamento
l’art. 99 secondo comma cit. avrebbe adottato una ben diversa formula di
dichiarazione di inammissibilità, riferendola alla attuale non vigenza delle
norme.
Va
ancora rilevato che dopo la ordinanza della Corte Costituzionale da ultimo
citata la Sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, dopo una
ricostruzione analoga a quella operata da queste Sezioni Riunite, ha affermato
che la Corte Costituzionale non può non avere considerato che gli orientamenti
giurisprudenziali contabili da essa stessa richiamati non erano il frutto di
una interpretazione secundum costitutionem del testo normativo
interessato. La Sezione siciliana ha letto l’invito rivolto ai giudici di
merito nell’ordinanza n. 89 del 2005 come un’esortazione indiretta a seguire
detti orientamenti giurisprudenziali procedendo ad una interpretazione praeter
costitutionem delle norme in questione.
La
Sezione siciliana ha ritenuto, quindi, di dover direttamente valutare se la
norma in questione sia in contrasto con la Costituzione, così come hanno già
fatto in pratica molti altri giudici di merito.
Nei
termini ha dichiarato non conforme a Costituzione e di conseguenza ha
disapplicato il divieto di cumulo.
Come ha
rilevato la stessa Sezione di appello la costante giurisprudenza costituzionale
ha sempre affermato che non è consentito al giudice di merito la diretta
disapplicazione di norme ritenute incostituzionali, ma che occorre comunque,
anche in ipotesi di norme meramente riproduttive di altre dichiarate
incostituzionali, una specifica pronuncia della Corte Costituzionale.
Invero
il nostro ordinamento non prevede un potere diffuso tra i giudici di
disapplicazione di norme ritenute incostituzionali (salvo la diretta
applicazione di norme costituzionali immediatamente precettive in quanto di
rango superiori rispetto alle leggi ordinarie con esse contrastanti) ma ha
concentrato in un apposito organo (la Corte Costituzionale) la verifica di
costituzionalità delle leggi, con conseguente annullamento erga omnes.
Questo principio è un cardine essenziale del nostro ordinamento costituzionale,
che non può in nessun caso essere derogato.
Anche
questa opzione va, pertanto, disattesa.
Va
ancora rilevata l’anomalia di dichiarare con una pronuncia del giudice
ordinario la incostituzionalità di una norma che è stata integrata dalla Corte
Costituzionale con intervento manipolativo proprio per renderla conforme a
Costituzione.
Va in
proposito ricordato che il giudice delle leggi nelle pronuncie in materia ha
ritenuto non conforme a costituzione il divieto generalizzato di cumulo delle
indennità integrative speciali, consentito invece quando sia fissato un limite
minimo o trattamento complessivo al di sotto del quale non debba operare il
divieto di cumulo, a salvaguardia della situazione reddituale del lavoratore o
del pensionato rispondente ai principi di tutela posti dagli artt. 36 e 38
Cost.
In
quest’ottica le Sezioni riunite non si nascondono che, nell’evolversi della
legislazione, dopo le sentenze della Corte Costituzionale innanzi richiamate si
sono verificati dei mutamenti che hanno modificato la situazione nelle quali le
pronunce sono state rese.
In
particolare va tenuto presente che l’indennità integrativa speciale è venuta
nel tempo ad essere per una larga categoria di pensioni la parte economicamente
più rilevante del trattamento pensionistico, perdendo completamente la sua
natura di assegno accessorio per diventare sostanzialmente parte integrante
della pensione.
Dalla
sopravvenienza può sorgere la domanda se sia ancora valido un parametro
reddituale minimo come riferimento del divieto di cumulo o se invece debba
prendersi in considerazione l’entità del trattamento pensionistico, per
configurare oggi la possibilità per il legislatore di addivenire alla decurtazione
della pensione, scegliendo tra diverse soluzioni che comunque rispettino
l’esigenza di un equilibrio del sistema retributivo e pensionistico (cfr. Corte
Cost. sent. n. 516/2000). La riflessione è avvalorata dall’entrata in vigore
della legge n. 724 del 1994, che ha conglobato l’indennità integrativa speciale
nella base pensionabile.
Il
diverso trattamento dell’i.i.s. per le pensioni liquidate fino al 31 dicembre
1994 è essenzialmente una norma di salvaguardia di miglior trattamento per le
situazioni pregresse e non un voluto effetto diacronico tra trattamenti
pensionistici.
Si
tratta peraltro di considerazioni che non possono trovare applicazione in
questa sede.
Va,
infine, dichiarato inammissibile il quesito relativo alla costituzionalità del
divieto di cumulo.
Come è
giurisprudenza costante queste Sezioni Riunite sono chiamate ad interpretare la
normativa vigente e non possono pertanto proporre questioni di costituzionalità
né pronunciarsi su dubbi di costituzionalità, se non nei limiti di conformare
la loro pronuncia sulle norme vigenti ad una lettura costituzionalmente
orientata.
I dubbi
di costituzionalità, in quanto funzionali alla rimessione della questione alla
Corte Costituzionale, eccedono l’ambito della pronuncia da rendersi da queste
Sezioni Riunite.
Nei
termini va, pertanto, risolta la questione di massima proposta.
P. Q. M.
La Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede
giurisdizionale, pronunciando sulla questione di massima proposta dalla Seconda
sezione centrale di appello con ordinanza n. 097/2005/A:
1) afferma che, per il titolare di due pensioni, resta
fermo il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali di cui
dall’art. 99, comma secondo, del D.P.R. 1092/1973, con l’integrazione operata
con la sentenza manipolativa della Corte Costituzionale n. 494/1993 e cioè con
salvezza comunque dell’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione
previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
2) dichiara inammissibile il quesito relativo alla
conformità a Costituzione di detto divieto;
3) dispone la restituzione degli atti al giudice remittente
a cura della Segreteria delle Sezioni Riunite.
Così
deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2006.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
(Nicola
MASTROPASQUA) (Francesco CASTIGLIONE MORELLI)
F.to
Mastropasqua F.to Castiglione Morelli
Depositata
in Segreteria il 22 febbraio 2006
Il
Dirigente della Segreteria
F. Pietro Montibello