R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Dott. Guido Petrigni

ha emesso la seguente :

S E N T E N Z A 

(Numero 70/2006)

Sul ricorso in materia di pensioni civili nel giudizio iscritto al n. 2059/PC ( ex 11747/C ) del registro di segreteria, promosso ad istanza di  L.F., nei confronti della Regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, e dell'Assessorato regionale alla Presidenza - Servizi di Quiescenza, Previdenza e Assistenza per il Personale regionale.   

Udito, alla pubblica udienza del 6 dicembre 2005, l'avvocato G.N..

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Fatto

Con istanza datata 18/12/1991 ( rectius, pervenuta all'Amministrazione resistente) il signor L.F.,  dipendente in servizio presso l'Assessorato regionale Beni Culturali e P.I., ha chiesto la ricongiunzione, ai fini del conseguimento di  una unica pensione, presso  la Regione siciliana  di pregressi periodi contributivi I.N.PS.

 Con decreto n. 3334 del 13 ottobre 1995 del direttore regionale per i Servizi di Quiescenza, Previdenza e Assistenza per il Personale regionale sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza al  signor L.F., ai sensi dell'art.2 della legge 7 febbraio 1979 n.29,coi servizi prestati presso la Regione siciliana, complessivi anni 5, mesi 9 e giorni 25 relativi ai periodi di iscrizione dello stesso nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS di  TRAPANI, verso il pagamento del contributo di £ 5.518.535  da recuperare in n. 69 rate mensili di cui la prima di £ 81.935 e le successive di £ 79.950 mediante trattenuta sullo stipendio.

 Con il ricorso che ne occupa parte attrice  ha impugnato il citato decreto lamentando l'errata individuazione della quota pensione  conseguente alla non corretta applicazione dell'art.4 della legge 299/1980.

Ha  proseguito il deducente osservando che per i dipendenti pubblici che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi, ai sensi della legge 29/1979:

-         dovrebbero essere applicati, agli effetti della determinazione della riserva matematica prevista dall'art.2, 3° comma, della legge stessa, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art.13 della legge 1338/1962 approvati con decreto del Ministro del lavoro in data 27 gennaio 1964;

-        la quota di pensione, relativa ai periodi da ricongiungere, avrebbe dovuto essere determinata ai sensi dell'art.4 della legge 299/1980 applicando sulla retribuzione  annua  pensionabile, riferita alla data della domanda, l'aliquota del 2% per ogni anno da ricongiungere, e per le frazioni di anno,  in ragione di un dodicesimo della stessa per ciascun mese considerando come mese intero le frazioni superiori a quindici giorni e trascurando quelle pari o inferiori.

Ha concluso l'istante stigmatizzando il fatto che l'erroneità dell'aliquota applicata con il decreto impugnato avrebbe comportato il pagamento di oneri maggiori di quelli dovuti per la ricongiunzione richiesta  con palese violazione della legge 299/1980.

Ha precisato, infine il ricorrente che non sarebbero applicabili le tabelle di cui al successivo decreto del Ministero del lavoro del 9 febbraio  1981 valevoli soltanto ai fini del conseguimento della pensione unica presso  l'INPS.

Con nota  dell' 8 luglio 2002 la Regione Siciliana, nel comunicare di avere assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al D.M. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente, ha rappresentato, però, il proprio avviso che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2.5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, Con la medesima nota l'Amministrazione ha eccepito la prescrizione quinquennale, da far valere dalla data del deposito dell'originario atto introduttivo.

 Con successiva nota la Regione Siciliana,  nel ribadire di aver applicato le tabelle del 1964 ha riferito, quanto all'applicazione delle aliquote che  la giurisprudenza del giudice d'appello sarebbe orientata nel senso espresso dalla stessa (cfr. Corte dei Conti, Sez. Giur. d'appello per la Regione Siciliana, 22 aprile 2003, n.63/A/03).

Con ordinanza n. 373/00 del  26 settembre 2000 la Sezione, in composizione collegiale, ha accolto l'istanza di sospensiva.

In udienza il difensore intervenuto ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Diritto

La domanda formulata dall'odierno ricorrente è tesa ad ottenere mediante ricongiunzione una unica pensione che tenga conto di tutti i servizi prestati dal ricorrente.

A tale proposito occorre ricordare che l'art.2 della legge 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda,  prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente ( pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art.13 della legge n.1338/1962).

Il medesimo disposto normativo, all'ultimo  comma, prevede poi che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno  determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe sono state indicate  con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio  1964. .L'art.4 della legge 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici, con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge 29/1979 siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell'art.2 legge 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art.13 della legge 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella G.U.R.I. n.129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art.13 della legge 1338/1962 .

 Secondo parte attrice dall'art.4 della legge 299/1980, si può inferire il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale opzione  argomentativa e del resto, in tal senso, si è orientata l'Amministrazione resistente, come indicato nella nota da ultimo versata in atti dalla stessa.

 Deve rilevarsi, infatti, che la legge 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico. La legge 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato. 

Soltanto l'art.4 della legge 299/1980,  regolante  espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica per la determinazione  della riserva matematica,i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art.13 della 1338/1962 .

Appare plausibile che se la norma dell'art.4 della legge 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo, avrebbe disposto il rinvio all'art.13 della legge 1338/1962 senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 ( v. Corte dei conti Sezione del controllo n.1422 del 1984 ; Corte dei conti Sezione III Pensioni Civili n.63936 del 1990).

L'espresso richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art.4 della legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la Regione dei pregressi servizi con iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art.13 della legge 1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964 . 

 

D'altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.15 della legge 55/1958 e dell'art.13 della legge 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema  legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò premesso  nei confronti del ricorrente, al quale  vanno estese, ai sensi dell'art.18 della legge regionale 73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli, deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

Va, però, precisato   che l'applicazione delle tabelle di cui al decreto ministeriale in parola  non intacca  il metodo di determinazione della riserva matematica e, prima ancora, della quota annua di pensione conseguibile che per i dipendenti regionali é ottenibile soltanto con le aliquote derivanti dalla legge regionale n.2/1962 pari al 3,33% della retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio fino a 15 anni ( anzianità minima ) ed al 2,50% per ogni anno successivo.

 Ciò consegue alla circostanza che  dette aliquote sono essenziali al sistema delineato dalla  legge regionale 2/1962  e successive modifiche, che reca norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione, posto che la pensione minima conseguibile, pari al 50% dell'ultima retribuzione, per i quindici anni di servizio prestato, fa riferimento ad una aliquota del 3, 33% per ogni anno, aliquota che nasce dal rapporto tra la percentuale della pensione ( 50% ) e gli anni di servizio ( 15); di contro, per una pensione conseguibile dopo i 15 anni di servizio all'aliquota già determinata pari al 50%, va aggiunto un 2,50% in più per anno, fino a raggiungere l'aliquota massima del 100% per 35 di anni di servizio prestato, che rappresenta il limite massimo di servizio utile per il conseguimento della pensione dei dipendenti regionali  che rientrano nell'ambito della disciplina di cui alla legge regionale 2/1962 ( Nei medesimi sensi, ex multis, cfr. Corte dei Conti, Sez. Giur. d'appello per la Regione Siciliana, 31 maggio 2004,n. 96 e 21 giugno 2004, n. 128 , nonché questa stessa Sezione con recentissima sentenza n.2555/2005 del 27 settembre 2005).

 Nei limiti suddetti è riconosciuto, altresì, al ricorrente, il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo di contributo di ricongiunzione  con interessi e rivalutazione monetaria a termini dell'art.429, comma 3, c.p.c. con applicazione della regola dell'assorbimento secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione ; quest'ultima va calcolata  alla stregua degli indici ISTAT ex art.150 disp.att.c.p.c. rilevati anno per anno da applicare all' importo delle somme da rimborsare con riferimento alle singole scadenze delle ritenute operate per il pagamento del contributo di ricongiunzione.

L'eccezione di prescrizione quinquennale, che è stata sollevata dall'amministrazione resistente, è infondata, atteso che il provvedimento è stato tempestivamente impugnato dal ricorrente.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti,Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,il Giudice Unico delle Pensioni,definitivamente pronunciando,accoglie parzialmente il ricorso proposto dal signor L.F., dipendente regionale, e, per l'effetto, gli riconosce nei confronti dell'Amministrazione regionale - Dipartimento del Personale regionale e dei Servizi Generali, di Quiescenza ed Assistenza del personale, il diritto alla attribuzione della quota pensione conseguibile con la richiesta ricongiunzione dei periodi assicurativi INPS mediante determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 nonché  delle  aliquote derivanti dalla legge regionale n.2/1962, pari al 3,33% per ogni di servizio fino a 15 anni ed al 2, 50% per ogni anno successivo fino a 35 limite di anzianità massima .

 Si riconosce, altresì, al ricorrente il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute prima della sospensione disposta con ordinanza  n.373/00 del  26 settembre 2000. Sulle somme dovute vanno corrisposti  interessi e rivalutazione monetaria a termini dell'art.429, comma 3, c.p.c. con applicazione della regola dell'assorbimento secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione ; quest'ultima va calcolata  alla stregua degli indici ISTAT ex art.150 disp.att.c.p.c. rilevati anno per anno da applicare all' importo delle somme da rimborsare con riferimento alle singole scadenze delle ritenute operate per il pagamento del contributo di ricongiunzione.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2005.

                                                 IL GIUDICE UNICO

                                                 F.to Guido Petrigni

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 05 gennaio 2006.

                                                     Il Funzionario Amministrativo

                                                    F.to Piera Maria Tiziana Ficalora