Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana

Il Giudice unico delle pensioni , consigliere Giuseppa Maneggio

ha pronunciato la seguente

Sentenza

(Numero 3952/2005)

sul ricorso in materia  di pensione militare , iscritto al n. 12023 del registro di segreteria , proposto da signora C.M., in qualità di vedova di B.E., avverso il decreto n. 2418  del 3 luglio 1975  del Ministero della difesa;

Assenti le parti alla odierna pubblica udienza;

 Esaminati gli atti e i documenti della causa .

Fatto

Con ricorso depositato in data 6 settembre 1975 la signora C.M., in qualità di moglie e tutrice di B.E.,  congedato il 15 luglio 1946,  ha impugnato il decreto in epigrafe del  Ministero della difesa  con cui è stata respinta per decadenza , ai sensi dell'art.169 del DPR 1092 del 1973 , l'istanza presentata il 5 febbraio 1957 ,  diretta ad ottenere la concessione di pensione privilegiata ordinaria in dipendenza di infermità, stato depressivo, manifestatosi durante il servizio . Afferma l'amministrazione della difesa che detta infermità non sarebbe stata constatata  durante il servizio  nè l'interessato avrebbe chiesto la constatazione della dipendenza  entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio che , nella specie,  è  avvenuta il 15 luglio 1946 .

Risulta dagli atti che il B.E. durante il servizio svolto come militare di leva veniva ricoverato per la prima volta dal 21 gennaio al 9 febbraio 1942 presso l'Ospedale militare di Palermo e dimesso con prognosi di novanta giorni e con la diagnosi “Psicolabile costituzionale ipoevoluto sensibilizzato; detta licenza veniva prorogata di ulteriori centoventi giorni con la medesima diagnosi dallo stesso Ospedale.

Veniva posto in congedo per fine ferma in data 15 luglio 1946 . Nel corso del  procedimento amministrativo attivato dal Ministero in seguito  all'istanza pensionistica dell'interessato la C.M.P.G. di Palermo lo sottoponeva a visita in data 27 luglio 1967 ponendo il seguente giudizio diagnostico : Stato depressivo in soggetto degente presso l'Ospedale psichiatrico di Palermo con ascrivibilità alla prima categoria più assegni superinvalidità tab. E  se l'infermità ritenuta dipendente da causa di servizio.

La causa è stata chiamata all'udienza del 26 ottobre 2004 in esito alla quale è stata emessa l'ordinanza n. 513/2004 con cui è stata disposta l'acquisizione di un parere della CML presso l'O.M. di Palermo  per stabilire se lo stato di incapacità naturale del B.E. , ove ritenuto permanente , si fosse protratto per tutto il quinquennio previsto dall'art.169 DPR 1092/1973 (nella specie dal 15 luglio 1946 al 15 luglio 1951 ).

 La CML nel parere reso nella seduta del 28 aprile 2005 ha ritenuto che lo stato di incapacità naturale di intendere e volere del signor B.E. non si sia protratto in maniera continuativa per tutto il quinquiennio 1946- 1951 .

Diritto

Osserva questo giudice che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.149/1979 il termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio, previsto dall'art.169 DPR 1092/1973,  per chiedere l'accertamento della dipendenza dal servizio della infermità deve ritenersi sospeso qualora nell'arco temporale suindicato sia dimostrato il verificarsi di uno stato di totale e abituale incapacità di intendere e volere .Nella specie tale arco temporale va dal 15 luglio 1946 al 15 luglio 1951 . Orbene l'organo di consulenza tecnica d'ufficio interpellato ha esaminato tutti gli atti e le certificazioni mediche relativi a B.E. per cui ha diagnosticato: “stato depressivo” .

La CML  ha concluso , però, affermando  che lo stato di incapacità naturale di intendere e volere del signor B.E. non si sia protratto in maniera continuativa per tutto il quinquiennio 1946 - 1951 sostenendo all'uopo che l'infermità psichiatrica da cui è stato affetto   sarebbe stata caratterizzata da fasi di acuzie intervallate da periodi di remissione. Dal che deduce la CML che il B.E. avrebbe ben potuto, durante le varie fasi di remissione ,  chiedere tempestivamente l'accertamento della dipendenza dal servizio della infermità contratta entro l'arco del suddetto quinquennio ai fini della  concessione della pensione privilegiata ordinaria.

Ciò posto  appare basilare , ai fini della soluzione della controversia , dare obiettiva valenza allo stato della malattia di cui è stato dichiarato affetto il B.E. . Ebbene in tale ottica balza evidente che tra la diagnosi formulata dall'Ospedale militare di Palermo in data 21 gennaio 1943 , quella indicata dalla C.M.P.G. in data 27 luglio 1967 e , da ultimo , quella della CML in data 28 aprile 2005  non vi siano sostanziali differenze onde risulta accertato che la patologia di cui è stato affetto il B.E. sia  stata propriamente una sindrome dissociativa  che si può fare risalire fino all'epoca del congedo dal servizio militare.  Se l'effetto che produce normalmente tale patologia è quello di indurre la incapacità naturale di intendere e volere  appare plausibile che , sussistendo tale stato patologico in modo abituale ,   non si possa fare questione di piccoli intervalli di remissione della malattia psichiatrica  per affermare che il soggetto che ne è affetto acquisti durante tali intervalli tout-court  la pienezza della facoltà mentali  in modo tale  da riacquistare la totale capacità di intendere e volere sì da essere in grado di discernere quale sia il modo migliore per curare i propri interessi del momento , come quello che qui si discute  (  ossia  la  tempestiva presentazione della istanza di concessione della pensione privilegiata chiedendo la dipendenza dal servizio dell'infermità di cui era affetto onde evitare la decadenza di legge ). In tali condizioni , essendo stato accertato che il B.E., fino alla data del suo decesso, avvenuto il 15 giugno 1983 per suicidio, è stato affetto da tale malattia , da cui non è, pertanto , guarito , deve arguirsi  la persistenza in lui  di uno  stato di totale e abituale di incapacità di intendere e volere strettamente consequenziale  alla patologia medesima.  Nella citata sentenza della Corte costituzionale n.149/1979 la sospensione del termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio, previsto dall'art.169 DPR 1092/1973,  per chiedere l'accertamento della dipendenza dal servizio della infermità ,  è stata collegata al carattere abituale dello stato di incapacità di intendere e volere  . Per quanto già detto tale stato abituale non può ritenersi venuto meno in un soggetto che sia stato affetto da sindrome dissociativa ( schizofrenia ) , sempre riscontrata nel B.E. in occasioni delle diverse visite mediche cui è stato sottoposto in un largo arco di anni.   Conclusivamente , sulla base delle suesposte ragioni,  deve dichiararsi che  non si è  verificata nella fattispecie la decadenza prevista dall'art.169 DPR n.1092 del 1973  in base alla domanda di pensione privilegiata  ordinaria presentata dall'interessato in data 19 dicembre 1990.

                                                     P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto dalla signora C.M. in qualità di genitore di moglie di B.E. e, per l'effetto, in relazione allo stato di incapacità naturale di intendere e volere di quest'ultimo , dichiara non essersi verificata nella fattispecie la decadenza prevista dall'art.169 DPR n.1092 del 1973  in base alla domanda di pensione privilegiata  ordinaria presentata dall'interessato in data 5 febbraio 1957.

Dispone che , a cura della Segreteria di questa Sezione , gli atti siano rimessi  al Ministero della difesa  per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla suddetta istanza di concessione di pensione privilegiata ordinaria .

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti .

Così deciso nella camera di consiglio del  24 ottobre 2005 .

                                                           Il giudice unico

                                       F.to Giuseppa Maneggio

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 27 dicembre 2005

                                        Il Funzionario di cancelleria

                              F.to      Dr.ssa  Rita Casamichele