Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la
Regione siciliana
Il
Giudice unico delle pensioni , consigliere Giuseppa Maneggio
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
(Numero 3952/2005)
sul
ricorso in materia di pensione militare
, iscritto al n. 12023 del registro di segreteria , proposto da signora C.M.,
in qualità di vedova di B.E., avverso il decreto n. 2418 del 3 luglio 1975 del Ministero della difesa;
Assenti
le parti alla odierna pubblica udienza;
Esaminati gli atti e i documenti della causa
.
Fatto
Con
ricorso depositato in data 6 settembre 1975 la signora C.M., in qualità di
moglie e tutrice di B.E., congedato il
15 luglio 1946, ha impugnato il decreto
in epigrafe del Ministero della
difesa con cui è stata respinta per
decadenza , ai sensi dell'art.169 del DPR 1092 del 1973 , l'istanza presentata
il 5 febbraio 1957 , diretta ad
ottenere la concessione di pensione privilegiata ordinaria in dipendenza di infermità,
stato depressivo, manifestatosi durante il servizio . Afferma l'amministrazione
della difesa che detta infermità non sarebbe stata constatata durante il servizio nè l'interessato avrebbe chiesto la constatazione
della dipendenza entro il termine di
cinque anni dalla cessazione del servizio che , nella specie, è
avvenuta il 15 luglio 1946 .
Risulta
dagli atti che il B.E. durante il servizio svolto come militare di leva veniva
ricoverato per la prima volta dal 21 gennaio al 9 febbraio 1942 presso
l'Ospedale militare di Palermo e dimesso con prognosi di novanta giorni e con
la diagnosi “Psicolabile costituzionale ipoevoluto sensibilizzato; detta
licenza veniva prorogata di ulteriori centoventi giorni con la medesima
diagnosi dallo stesso Ospedale.
Veniva
posto in congedo per fine ferma in data 15 luglio 1946 . Nel corso del procedimento amministrativo attivato dal
Ministero in seguito all'istanza
pensionistica dell'interessato la C.M.P.G. di Palermo lo sottoponeva a visita
in data 27 luglio 1967 ponendo il seguente giudizio diagnostico : Stato
depressivo in soggetto degente presso l'Ospedale psichiatrico di Palermo con
ascrivibilità alla prima categoria più assegni superinvalidità tab. E se l'infermità ritenuta dipendente da causa
di servizio.
La
causa è stata chiamata all'udienza del 26 ottobre 2004 in esito alla quale è
stata emessa l'ordinanza n. 513/2004 con cui è stata disposta l'acquisizione di
un parere della CML presso l'O.M. di Palermo
per stabilire se lo stato di incapacità naturale del B.E. , ove ritenuto
permanente , si fosse protratto per tutto il quinquennio previsto dall'art.169
DPR 1092/1973 (nella specie dal 15 luglio 1946 al 15 luglio 1951 ).
La CML nel parere reso nella seduta del 28
aprile 2005 ha ritenuto che lo stato di incapacità naturale di intendere e
volere del signor B.E. non si sia protratto in maniera continuativa per tutto
il quinquiennio 1946- 1951 .
Diritto
Osserva
questo giudice che per effetto della sentenza della Corte costituzionale
n.149/1979 il termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio, previsto
dall'art.169 DPR 1092/1973, per
chiedere l'accertamento della dipendenza dal servizio della infermità deve
ritenersi sospeso qualora nell'arco temporale suindicato sia dimostrato il
verificarsi di uno stato di totale e abituale incapacità di intendere e volere
.Nella specie tale arco temporale va dal 15 luglio 1946 al 15 luglio 1951 .
Orbene l'organo di consulenza tecnica d'ufficio interpellato ha esaminato tutti
gli atti e le certificazioni mediche relativi a B.E. per cui ha diagnosticato:
“stato depressivo” .
La CML ha
concluso , però, affermando che lo
stato di incapacità naturale di intendere e volere del signor B.E. non si sia
protratto in maniera continuativa per tutto il quinquiennio 1946 - 1951
sostenendo all'uopo che l'infermità psichiatrica da cui è stato affetto sarebbe stata caratterizzata da fasi di
acuzie intervallate da periodi di remissione. Dal che deduce la CML che il B.E.
avrebbe ben potuto, durante le varie fasi di remissione , chiedere tempestivamente l'accertamento
della dipendenza dal servizio della infermità contratta entro l'arco del
suddetto quinquennio ai fini della
concessione della pensione privilegiata ordinaria.
Ciò posto
appare basilare , ai fini della soluzione della controversia , dare
obiettiva valenza allo stato della malattia di cui è stato dichiarato affetto
il B.E. . Ebbene in tale ottica balza evidente che tra la diagnosi formulata
dall'Ospedale militare di Palermo in data 21 gennaio 1943 , quella indicata
dalla C.M.P.G. in data 27 luglio 1967 e , da ultimo , quella della CML in data
28 aprile 2005 non vi siano sostanziali
differenze onde risulta accertato che la patologia di cui è stato affetto il
B.E. sia stata propriamente una
sindrome dissociativa che si può fare
risalire fino all'epoca del congedo dal servizio militare. Se l'effetto che produce normalmente tale
patologia è quello di indurre la incapacità naturale di intendere e volere appare plausibile che , sussistendo tale
stato patologico in modo abituale ,
non si possa fare questione di piccoli intervalli di remissione della
malattia psichiatrica per affermare che
il soggetto che ne è affetto acquisti durante tali intervalli tout-court la pienezza della facoltà mentali in modo tale da riacquistare la totale capacità di intendere e volere sì da
essere in grado di discernere quale sia il modo migliore per curare i propri
interessi del momento , come quello che qui si discute (
ossia la tempestiva presentazione della istanza di
concessione della pensione privilegiata chiedendo la dipendenza dal servizio
dell'infermità di cui era affetto onde evitare la decadenza di legge ). In tali
condizioni , essendo stato accertato che il B.E., fino alla data del suo
decesso, avvenuto il 15 giugno 1983 per suicidio, è stato affetto da tale
malattia , da cui non è, pertanto , guarito , deve arguirsi la persistenza in lui di uno
stato di totale e abituale di incapacità di intendere e volere
strettamente consequenziale alla
patologia medesima. Nella citata
sentenza della Corte costituzionale n.149/1979 la sospensione del termine di
cinque anni dalla cessazione dal servizio, previsto dall'art.169 DPR
1092/1973, per chiedere l'accertamento
della dipendenza dal servizio della infermità , è stata collegata al carattere abituale dello stato di incapacità
di intendere e volere . Per quanto già
detto tale stato abituale non può ritenersi venuto meno in un soggetto che sia
stato affetto da sindrome dissociativa ( schizofrenia ) , sempre riscontrata
nel B.E. in occasioni delle diverse visite mediche cui è stato sottoposto in un
largo arco di anni. Conclusivamente ,
sulla base delle suesposte ragioni,
deve dichiararsi che non si è verificata nella fattispecie la decadenza
prevista dall'art.169 DPR n.1092 del 1973
in base alla domanda di pensione privilegiata ordinaria presentata dall'interessato in data 19 dicembre 1990.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto dalla signora C.M. in
qualità di genitore di moglie di B.E. e, per l'effetto, in relazione allo stato
di incapacità naturale di intendere e volere di quest'ultimo , dichiara non
essersi verificata nella fattispecie la decadenza prevista dall'art.169 DPR
n.1092 del 1973 in base alla domanda di
pensione privilegiata ordinaria
presentata dall'interessato in data 5 febbraio 1957.
Dispone che , a cura della Segreteria di questa
Sezione , gli atti siano rimessi al
Ministero della difesa per i
provvedimenti di sua competenza in ordine alla suddetta istanza di concessione
di pensione privilegiata ordinaria .
Sussistono giusti motivi per compensare le spese
tra le parti .
Così
deciso nella camera di consiglio del 24
ottobre 2005 .
Il
giudice unico
F.to
Giuseppa Maneggio
Depositata
in Segreteria nei modi di legge.
Palermo,
27 dicembre 2005
Il
Funzionario di cancelleria
F.to Dr.ssa
Rita Casamichele