in L'Aquila, ha pronunciato la seguente
(Numero
682/2005)
sul
ricorso iscritto al n. 513/M del registro di Segreteria, proposto da F.D.G.,
rappresentato e difeso dall'Avv. A.M., ex procura conferita con atto n.
37252 di repertorio in data 28 gennaio 2004 del Notaio C.CK.F.
C O N T R O
il
Ministero della difesa;
A V V E R S O
il
decreto n. 69 in data 31 gennaio 1990, emesso dallo stesso Dicastero, Direzione
generale delle pensioni, ed avente a oggetto la reiezione della domanda di
pensione privilegiata per assenza delle condizioni di cui all'art. 64 del
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
udito,
alla pubblica udienza in data 21 settembre 2005, l'Avv. R.D.C., delegato
dall'Avv. A.M., in difesa di Parte attrice;
con
l'assistenza del Segretario;
esaminati
gli atti ed i documenti della causa.
Rilevato
in
Con
atto pervenuto alla Segreteria della Corte dei conti, Sezione IV
giurisdizionale per le pensioni militari, ed assunto in carico in data 4
dicembre 1990 con il n. 138670 del registro generale, il Ricorrente, già
Soldato di leva nell'Esercito, Corpo degli Alpini, Brigata “Julia”,
Gruppo artiglieria di montagna “Belluno”, nel periodo 17 dicembre 1985 -
22 agosto 1986 (data del collocamento in congedo per riforma), impugnava il
decreto citato in epigrafe, invocando il riconoscimento del diritto alla
pensione privilegiata per l'affezione “sfondamento del timpano; in atto:
otite cronica sinistra con v.o.c. a metri 2 (due)”, contratta, a suo dire,
in seguito alle esercitazioni di tiro svolte durante l'addestramento militare.
Il
provvedimento oggetto di doglianza era adottato in conformità ai pareri
previsti dal procedimento finalizzato all'accertamento dei presupposti di
Legge.
In
particolare, la Commissione medica ospedaliera in Chieti (verbale AB n.
88/002491 in data 28 giugno 1988) e il Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie (parere n. 8389/89 in data 16 maggio 1989) negavano, con uguale
motivazione, la dipendenza da fatti di servizio dell'infermità in questione.
Nel
prosieguo processuale, la lite si radicava, dapprima, presso la Sezione
giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ai sensi degli articoli 1 e 6 del D.L.
15 novembre 1993, n. 453, convertito in Legge 14 gennaio 1994, n. 19, e, postea,
presso il Giudice unico, ex art. 5, primo comma, della Legge 21 luglio
2000, n. 205, e decreto del Presidente della predetta Sezione in data 19 maggio
2003.
Con
atti pervenuti in data 25 agosto 2003 e 26 agosto 2003, l'Amministrazione
resistente inviava propria memoria ed il fascicolo intestato al Ricorrente.
Con
atto depositato in data 30 gennaio 2004, l'Avv. A.M. insisteva per
l'accoglimento del ricorso, allegando la consulenza a firma del Dott. Giovanni
Davide Galeota e chiedendo, in via subordinata, l'acquisizione della “Cartella
Clinica relativa ai ricoveri presso l'Ospedale Militare di Roma del 1986 e del
parere del Collegio Medico Militare”, pretese interamente confermate in
occasione della pubblica udienza in data 10 febbraio 2004.
Con
ordinanza n. 33 in data 8 marzo 2004 si disponeva l'acquisizione del parere del
Collegio medico legale, Sezione speciale presso la Corte dei conti, in merito
alla dipendenza da causa di servizio, anche sotto il profilo della
concausalità, dell'infermità de qua ed alla classificazione della
stessa.
Ciò
“previo esame della documentazione allegata, con particolare riferimento sia
al compito effettivamente svolto dal Ricorrente durante il servizio militare
(quale “servente al pezzo”, relazione in data 4 aprile 1987 del Dirigente il
servizio sanitario presso il Battaglione Alpini “Julia”) sia alle
considerazioni tecniche (citata consulenza del Dott. Giovanni Davide
Galeota) offerte dalla medesima Parte”.
Tale
Consesso riferiva con parere n. 4082 in data 6 giugno 2005, pervenuto in data
14 giugno 2005.
In
occasione della pubblica udienza, l'Avv. R.D.C. concludeva per una decisione “conforme”
al giudizio reso dall'Organo di consulenza.
Considerato
in
D I R I T T O
La
mancata comparizione, senza giustificati motivi, del Rappresentante di Parte
resistente, ai sensi dell'art. 420, primo comma, c.p.c., è apprezzabile, al
fine della decisione e con gli altri elementi acquisiti, quale indizio del
contegno processuale assunto dalla Parte stessa (Corte di cassazione, Sez.
lav., sentenze nn. 5170 in data 12 giugno 1987, 5210 in data 16 ottobre 1984 e
721 in data 30 gennaio 1984).
Ciò
premesso, si osserva che il Collegio medico legale, Sezione speciale presso la
Corte dei conti, con articolato parere n. 4082 in data 6 giugno 2005, così
conclude: ““L'infermità “Sfondamento del timpano; in atto: otite cronica
sinistra con v.o.c. a metri 2 (due)” da cui era affetto il Sig. F.D.G.
Francesco, è da considerare Sì dipendente da c.s., sotto il profilo concausale,
ed ascrivibile alla 7^ ctg. tab. A””.
Tale
parere risulta attendibile, preciso ed esauriente.
Pertanto,
il ricorso appare fondato e deve essere accolto, riconoscendo a Parte attrice,
con la decorrenza ex lege, il diritto al trattamento invocato, nella
misura individuata dal citato Organo di consulenza.
Sulle
somme dovute a Parte attrice occorre computare gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria, nella misura e con la decorrenza di cui alla sentenza
della Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 10/QM in data 18 ottobre 2002.
Infine,
considerata la natura della controversia, non è luogo a provvedere sulle spese
di giudizio.
Nec plus ultra.
P. Q. M.
definitivamente
pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
accoglie
il ricorso citato in epigrafe, nel senso di cui in motivazione;
dispone
l'invio degli atti alla Parte resistente, per l'immediata esecuzione;
manda
alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Nulla
per le spese.
Così
deciso in L'Aquila, in data 21 settembre 2005.
Il Giudice unico
(f.to Dott.Federico
Pepe)
Depositata
in Segreteria il 10/10/2005
Il Direttore della Segreteria
f.to Berardino Santucci