REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
In
composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni, nella
persona del Magistrato Dott. Rinieri FERONE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 618/2005)
Nel giudizio iscritto al n. 11057 P.C. del registro
di segreteria, promosso da I.S. Ilva, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo
A. e domiciliata come in atti, avverso l'I.N.P.D.A.P. e per l'annullamento del
decreto in data 3.6.1996, n. 281 reiettivo di domanda di pensione privilegiata.
FATTO E
DIRITTO
La ricorrente, già dipendente dell'Azienda U.S.L.
n.8 di P., con mansioni di ausiliaria, in pensione dal 31.5.1989 per
dimissioni, in data 10 aprile 1990 inoltrò domanda di pensione privilegiata a
ragione degli “esiti atrofico-cicatriziali
di pregresse gravi ustioni da acido solforico estese a gran parte del
corpo ed al volto con stenosi del condotto uditivo esterno sinistro e
conseguente ipoacusia percettiva pantonale sinistra” conseguiti all'infortunio
occorsole in servizio il 12.11.1969, giorno in cui cadde accidentalmente mentre
trasportava alcune bottiglie di acido solforico; liquido, questo, altamente
corrosivo che le causò ustioni.
Gli esiti dell'infortunio di cui sopra sono stati
accertati dalla c.m.o. presso l'O.M. di Firenze (verb. 229 del 18.1.1994) che sottopose a visita la
ricorrente in seguito alla domanda di pensione privilegiata. La commissione
medico-legale dichiarò anche la sig.ra I.S. permanentemente inidonea al
servizio alla data di collocamento in pensione e ritenne ascrivibile alla 5^
ctg. della Tab A la surriferita infermità.
L'I.N.P.D.A.P., invece, sulla base del parere
negativo alla concessione di p.p.o. espresso dal comitato tecnico per le pensioni
privilegiate: ”perché idonea a
proficuo lavoro”, ha negato l'invocata provvidenza.
Di ciò si duole la ricorrente sottolineando nelle
ragioni di censura all'impugnato provvedimento, il fatto che tale
determinazione è stata assunta sulla base di un parere - quello del comitato
tecnico - assolutamente sprovvisto della benché minima motivazione.
Si è costituito l'I.N.P.D.A.P. che, richiamandosi
al parere del comitato tecnico, assume la fondatezza del proprio operato e
chiede il rigetto del ricorso.
A ragione dei divergenti pareri espressi dalla
C.M.O. e dal ripetuto comitato tecnico, questo giudice, con ordinanza 187/2003,
ha chiesto un ulteriore parere all'Unità operativa di medicina legale presso
l'Azienda sanitaria di Firenze, inteso a conoscere se le infermità dalle quali
risultava affetta la sig.ra I.S. alla data della visita medica presso la C.M.O.
ne determinassero la permanente inidoneità al servizio e a quale categoria di
pensione fossero ascrivibili.
L'organo sanitario interpellato ha solo parzialmente
risposto ai quesiti, confermando l'inabilità al servizio della ricorrente,
facendo risalire la medesima alla data della visita presso la C.M.O. vale a
dire alla data del 18.1.1994 mentre non si è pronunciato sulla categoria di
pensione.
Tuttavia questo giudice non ha ritenuto necessario
disporre ulteriori integrazioni istruttorie, attesa l'inequivocabile
consistenza della situazione clinica della ricorrente quale emerge dalla conferma della diagnosi della C.M.O. da
parte dell'Unità operativa e dall'aggiunta di ulteriori esiti a carico degli
arti superiori, dei quali è stata riscontrata una limitazione funzionale del gomito sinistro e degli arti inferiori,
attesa la limitazione funzionale del ginocchio sinistro, per cui la causa è
trattenuta in decisione.
La questione dedotta in giudizio consiste,
innanzitutto, nel valutare se, allo stato degli atti e delle risultanze
processuali, possa essere invocato il diritto alla pensione di privilegio,.
Al riguardo occorre muovere dal dettato del
combinato disposto dell'art.7 - ultimo
comma - e dell'art. 42 - comma 1 - della legge 11.4.1955, n.379, in base al
quale è stabilito che consegue il diritto alla pensione privilegiata l'iscritto
che sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate
nella lett.c e dal comma 2 dell'art. 33 del R.D. 680/1938, il quale, a sua
volta, contempla la condizione di legittimazione al trattamento di pensione di
che trattasi, quando per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione
diretta ed immediata dell'esercizio delle proprie funzioni, oppure quando a
causa di malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni
inerenti al proprio impiego, il
dipendente sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e
sia cessato dal rapporto d'impiego.
L'art. 16 della legge 1646/1962, ha mitigato il
rigore della formulazione dell'art. 33, circa il rapporto di causalità
immediato tra servizio e inabilità, ammettendo che la pensione di privilegio
possa essere conseguita anche quando nell'evento che ha determinato
l'inabilità, si ravvisano gli estremi della concausa necessaria e preponderante
di servizio.
Nel caso di specie non è necessario, però, indagare
sull'intensità del rapporto di causalità tra infermità dipendente e servizio prestato, in quanto sul punto non
c'è contestazione.
Il requisito in discussione è quello relativo alla
inabilità permanente al servizio quale causa determinante la cessazione dal servizio. Di tale
requisito deve essere accertata l'esistenza atteso che, nel caso di specie, la
ricorrente si è dimessa dal servizio nel 1989 ed ha inoltrato domanda di p.p.o.
poco meno di un anno dopo.
Sul punto della stretta consequenzialità tra
infermità, inabilità e cessazione dal servizio la giurisprudenza pensionistica
è da tempo orientata nella direzione di poter prescindere dalla con testualità
dei fenomeni enunciati, purchè risulti dimostrato che la condizioni di
inabilità nei fatti doveva ritenersi sussistente a prescindere dalla volontaria
o necessitata cessazione dal servizio. In altri termini la prosecuzione del
servizio per un tempo successivo all'accertata inabilità o, il che è lo stesso,
l'interruzione volontaria del servizio prima che fosse accertata l'inabilità,
non inficiano il riconoscimento del diritto alla p.p.o. purchè nei fatti possa
ritenersi sussistente una concreta inabilità permanente al servizio correlata
alle infermità riconosciute dipendenti dal servizio.
Nel caso in esame tale condizione risulta accertata
e confermata in fatto e diritto: dalla C.M.O. di Firenze del 1994, che ha
espressamente qualificato l'inabilità al servizio accertata, come permanente,
dall'Unità operativa di medicina legale di Firenze che, pur limitandosi ad
esprimere un parere, in senso favorevole alla sussistenza, circa l'inabilità al
servizio senza ulteriori qualificazioni, si è fondata sulle risultanze
diagnostiche, rilevate con una visita diretta, sulle quali è stato a suo tempo
espresso il giudizio medico-legale della c.m.o.
L'assoluta concordanza dei pareri medico-legali
appena evocati, per nulla contrastati dall'Amministrazione resistente, inducono
a ritenere sussistente il requisito dell'inabilità permanente al servizio della
ricorrente alla data del collocamento in pensione per dimissioni volontarie.
Dette dimissioni alla luce e, va precisato,
necessariamente alla luce, dei giudizi medico-legali confermativi
dell'inabilità al servizio nei termini di cui si è appena detto, integrano
nella sostanza la sussistenza anche della condizione della cessazione dal
servizio conseguente alla sopraggiunta inabilità, non rilevando in questo caso
che la cessazione consegua ad un atto volontario, atteggiandosi lo stesso come
mera modalità di un fatto che era ed è ampiamente giustificato dai presupposti
verificati.
Condivisibile è anche la classifica delle infermità
indicata dalla C.M.O. che le ascrive alla 5^ ctg. della tab. A.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Sezione Giurisdizionale
per la Regione Toscana della Corte dei Conti
ACCOGLIE
il ricorso in epigrafe, riconoscendo il diritto
della ricorrente, I.S., alla pensione privilegiata di 5^ ctg. tab. A dalla data
di collocamento in pensione.
Sulle somme è dovuto il migliore importo tra
interessi e rivalutazione con esclusione di ogni ipotesi di cumulo.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, nell'udienza del 6 luglio
2005.
IL
GIUDICE
f.to Rinieri FERONE
Depositata
in Segreteria il 13 ottobre 2005
IL
DIRIGENTE
f.to
G. Badame