REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
In
composizione monocratica nella persona del Magistrato Dott. Rinieri FERONE , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 13/2006)
Nel giudizio pensionistico iscritto al n. 50865
P.C. del registro di segreteria, promosso dalla sig.ra S.L., elettivamente
domiciliata in L., nello studio dell'Avv. Giovanni B. dal quale è rappresentata
e difesa, contro l'INPDAP ed avverso il
diniego di pensione privilegiata indiretta;
FATTO
La sig.ra S.L. è vedova del sig. P.L., già
dipendente dell'ASL n. 6 della Piana di L. dal 3.5.1982 fino al decesso,
avvenuto il 25.5.1993.
Il sig. P.L. dal 3.5.1982 al 2.11.1982 svolse i
compiti di tecnico di radiologia supplente, successivamente è stato ausiliario,
fino al 1990 ed infine centralinista, fino al 1993.
Nel 1987 gli fu diagnosticata “leucosi mieloide
cronica accertata con indagini bioumorali, citologiche e cromosomiche”, che
tentò di curare con autotrapianto del midollo eseguito nello stesso anno presso
la clinica universitaria di ematologia di Roma.
Nel 1989 fu sottoposto a visita medico-legale
presso la C.M.O. dell'O.M. di medicina legale di Livorno che diagnosticò “leucosi mieloide cronica in
attuale remissione clinica con autotrapianto”, giudicando detta infermità
dipendente dal servizio.
Sotto questo profilo la commissione medica
considerò che dalle risultanze degli atti ed in particolare dalle tabelle
dosimetriche allegate, risultava un esposizione al rischio di radiazioni
ionizzanti del sig. P.L. che avevano potuto avere un ruolo concausale,
efficiente e determinante, nell'insorgenza della malattia. (verb. n. 410 del
25.5.1989).
Il collegio medico considerò, tuttavia, il sig.
P.L. idoneo al suo servizio.
Analogo giudizio sul nesso di causalità lavorativo
è stato espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie nel 1990,
interpellato ai fini di equo indennizzo.
Sulla base degli atti appena ricordati l'USL n. 6,
alle cui dipendenze lavorava il sig. P.L., riconobbe la dipendenza dal servizio
dell'infermità “Leucosi mieloide cronica” come da delibera n.35350 del
10.10.1990.
In data 25.5.1993 il sig. P.L. decedette per la
progressiva ingravescenza della predetta infermità e la sig.ra S.L., in data
3.7.1993 ha presentato istanza di pensione indiretta di privilegio.
Esperita l'istruttoria di rito, la Prefettura di L.
(nota del 21.2.1994), ha espresso parere favorevole alla concessione della
pensione, motivando tale parere sia con richiamo al giudizio espresso dal
C.M.O. di Livorno del 1990, sia in considerazione della natura dell'attività
lavorativa svolta dal sig. P.L., a causa della quale era “…stato ripetutamente
esposto al rischio di radiazioni ionizzanti che possono aver avuto un ruolo
determinante nell'insorgenza e nel decorso della malattia”.
L'INPDAP, Direzione centrale delle prestazioni
previdenziali, con determina n. 302 del 6.10.2000, sulla base del parere
negativo circa il nesso di causalità tra infermità e servizio, espresso dal
Comitato tecnico pensioni privilegiate, ha respinto la domanda di pensione
della sig.ra S.L..
Il motivo fondamentale sulla base del quale il
ricordato organo tecnico dell'INPDAP si è pronunciato in termini negativi,
risiede nella brevità del servizio di tecnico di radiologia svolto dal sig.
P.L., che non avrebbe potuto determinare l'insorgenza della malattia, pur
riconoscendo il medesimo organo che tra i fattori di rischio finora
riconosciuti ai fini dell'insorgenza della leucosi mieloide, è annoverata
l'esposizione a radiazioni ionizzanti.
La sig.ra S.L. ha impugnato il provvedimento di
diniego contestando il fatto che a fronte di univoci pareri positivi espressi
dalla c.m.o. di Livorno, dal C.P.P.O. e dalla Prefettura, circa l'ammissibile
efficienza concausale del servizio nella determinazione o nell'ingravescenza
dell'infermità che colpì il sig. P.L., l'INPDAP, invocando principi di
letteratura medica, esclude tale correlazione causale.
Parte attrice chiede, quindi, che il ricorso sia
accolto e che sia dichiarata la dipendenza dal servizio della “leucosi mieloide
cronica” che condusse a morte il sig. P.L., che, in conseguenza, sia
riconosciuto il diritto a pensione di privilegio indiretta a decorrere dalla
data della domanda, che sulle somme eventualmente riconosciute siano
corrisposti gli interessi e la rivalutazione monetaria e che l'INPDAP sia
condannato alle spese ed ai compensi del presente giudizio.
Si è costituito l'INPDAP, che con una memoria del
Comitato tecnico pensioni privilegiate del 31.8.2005, ha sostenuto la non
correlabilità dell'infermità che colpì il sig. P.L. al servizio di tecnico di
radiologia, svolto per pochi mesi ed ha, quindi, chiesto il rigetto del
ricorso.
DIRITTO
L'art. 33 del R.D.L.1938 n. 680 stabilisce che
(art. 7 - comma 2 - della legge 11.4.1955, n. 379), quando per ferite o per
lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata dell'esercizio
delle proprie funzioni, oppure quando a causa di malattie professionali
determinate unicamente dalle funzioni inerenti
al proprio impiego, il dipendente sia divenuto permanentemente inabile a
prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto d'impiego, il medesimo
ha diritto a pensione. L'art. 16 della legge 1646/1962, ha mitigato il rigore
della formulazione dell'art. 33, circa il rapporto di causalità immediato tra
servizio e inabilità, ammettendo che la pensione di privilegio possa essere
conseguita anche quando nell'evento che ha determinato l'inabilità, si
ravvisano gli estremi della concausa necessaria e preponderante di servizio.
Nel caso di specie la questione dedotta verte
proprio sull'essenziale elemento
fondante il riconoscimento al trattamento privilegiato e cioè il
rapporto di causalità efficiente tra infermità denunciata e fatto di servizio.
Un rapporto di causalità riconosciuto in sede di
v.c., nell'espressione di parere del C.P.P.O. e nel parere della Prefettura, ma
negato dal comitato tecnico dell'INPDAP.
Questo rapporto si configura ogni qualvolta nel
processo genetico o evolutivo della malattia siano inseriti, in misura
prevalente, elementi soggettivi o oggettivi ricollegabili con il servizio
prestato.
Efficienza causale, quella appena ricordata in
termini di principio, che non può dirsi esclusa, sempre in linea di principio,
dall'eventuale predisposizione organico-costituzionale a contrarre una
determinata malattia, nè dalla sua preesistenza all'assunzione in servizio,
dovendosi pure considerare, se, verosimilmente, l'attività svolta abbia
facilitato l'insorgere della malattia, in caso di predisposizione, ovvero ne
abbia aggravato o accelerato il decorso, nell'ipotesi di preesistenza. In ogni
caso ciò che non può eludersi è che dall'analisi dei fatti e sulla base delle
conoscenze governate dalle scienze mediche, possa essere stabilito un concreto
nesso etiologico tra le situazioni cui il soggetto possa essere stato
esposto per assolvere agli obblighi di
servizio e la manifestazione o l'aggravamento dell'infermità.
Tale verifica può avere diversi gradi di difficoltà
a seconda del livello consolidato, o meno, delle conoscenze delle scienze
mediche sulla relazione che esiste tra fattori esogeni, ipoteticamente dannosi
e risposta patologica dell'organismo.
Esistono, cioè, tipologie nosologiche per le quali
la relazione causa-effetto presenta minimi margini di opinabilità, si pensi, ad
esempio, alle perfrigerazioni subite per le modalità del servizio e le
patologie a carico dell'apparato respiratorio o osteoarticolare, ed altre
patologie per le quali questo margine di opinabilità si allarga, inducendo
dubbi che possono essere vinti solo con un giudizio sorretto dai criteri della
verosimiglianza, laddove sovvengono concordanti ed univoci fattori che
conducono in una certa direzione valutativa.
Per le malattie neoplastiche, questo problema
presenta aspetti di particolare difficoltà, soprattutto a ragione dello stato
delle conoscenze scientifiche sulla etiopatogenesi delle neoplasie. Da tali
conoscenze si evince che, per un verso, per talune tipologie, lo stato della
ricerca non ha consentito di cogliere risultati certi, per altro verso, gli
stessi risultati della ricerca hanno in messo in evidenza, a livello ipotetico,
una molteplicità di possibili fattori cancerogeni, di natura complessa e,
comunque, non tali da essere
sufficientemente aspecifici in modo da poterli riferire, in una qualche misura,
a tutti i casi di un certo tipo di neoplasia.
A fronte di tale situazione, per stabilire la
dipendenza dal servizio di una neoplasia, rimane solo un criterio, per così
dire, empirico, che si fonda sul minimale requisito che, nel caso in valutazione
risultino quanto meno convergenti due elementi: il riscontro di alcuni dei
fattori che, sia pure sperimentalmente, vengono ritenuti possibili oncogeni e
che tali fattori siano obbiettivamente presenti, nel contesto ambientale e
fattuale delle modalità del servizio che sarebbe causa della malattia.
Gli organi medico-legali interpellati, proprio su
questi elementi di giudizio hanno incardinato il loro parere, accreditando
l'ipotesi, valutata dalla letteratura medica, della potenziale capacità cancerogena
delle radiazioni ionizzanti, - in tal senso anche il comitato tecnico presso
l'INPDAP ha riconosciuto che costituisce fattore di rischio l'esposizione a
tali radiazioni, anche se ha puntualizzato che per l'esposizione che si
verifica nei reparti di radiologia dei comuni
ospedali il rischio è pressoché inesistente - e della esposizione del
sig. P.L. a tali radiazioni durante il
servizio.
Il punto di contraddizione è rappresentato
dall'aspetto quantitativo, sul quale non si soffermano il C.M.O. e il C.P.P.O.,
pur dotati di professionalità certamente adatte a ponderare tale aspetto, ed
invece valorizzato in maniera assorbente dal CTPP.
Questo specifico aspetto è espressione di un ambito
di valutazione tecnica, nel quale hanno ruolo elementi difficilmente
riconducibili a “protocolli” prognostici universalmente utilizzabili nello
stabilire la relazione causale tra azione del fattore di rischio ed effetti
sull'organismo. Il Collegio medico legale ha avvalorato l'ipotesi di una
concausalità efficiente e determinante tra il servizio e la patologia ed in tal
senso anche il CPPO, ciò che in base alla legge soprarichiamata costituisce
titolo per il riconoscimento della dipendenza dal servizio di una possibile
patologia e, in presenza degli altri presupposti, del previsto trattamento di
quiescenza.
Questo Giudice non ha motivo per discostarsi da
tali valutazioni che condivide, anche in punto di ascrivibilità dell'infermità
alla 4 ctg tab A, tenuto conto della particolare qualificazione e delle
speciali abilità professionali presenti nei suddetti organi, per cui il ricorso è fondato e deve essere accolto.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Sezione Giurisdizionale
per la Regione Toscana della Corte dei Conti, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto riconosce il diritto della
sig.ra S.L., quale coniuge superstite di P.L. deceduto in attività di servizio,
alla pensione privilegiata indiretta di 4 ctg Tab A a decorrere dalla data di cessazione dal servizio avvenuta a
seguito del decesso.
Sulle somme arretrate sono dovuti interessi legali
e rivalutazione monetaria quest'ultima solo nella eventuale misura necessaria
ad integrare il tasso percentuale degli interessi legali, fino a renderlo pari,
ove dovesse essere inferiore, a quello dell'indice di svalutazione, da
calcolarsi con riferimento all'indice annuale ISTAT, ai sensi dell'art. 150
disp. att. c.p.c., ciò in applicazione dell'art. 429 - comma 3 - c.p.c., cui
rinvia l'art. 5 della l. 21 luglio 2000, n. 205, conformemente ai principi di
diritto affermati dalle Sezioni Riunite nella sentenza 10/QM del 18 ottobre
2002.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, nell'udienza dell'11
gennaio 2006.
IL
GIUDICE
f.to Rinieri FERONE
Depositata
in Segreteria il 1 febbraio 2006
IL
DIRIGENTE
f.to
G. Badame