REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
In
composizione monocratica nella persona del Magistrato Dott. Rinieri FERONE , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 12/2006)
Nel giudizio pensionistico iscritto al n. 50863
P.C. del registro di segreteria, promosso dalla sig.ra L. L.M. ved. P.T.O.,
elettivamente domiciliata in Firenze, rappresentata e difesa dall'Avv. M.M.,
contro l'INPDAP ed avverso il provvedimento n. 32532/98 del 24.8.1998 di
recupero crediti erariali;
FATTO E
DIRITTO
La sig.ra L. è vedova del sig. P.T.O., ex
infermiere professionale, titolare sia
di rendita INAIL dal 1976 per un
infortunio occorsogli sul lavoro, sia di pensione diretta decorrente dal 1986.
In seguito al decesso del sig. P.T.O., avvenuto in
data 18.4.1998, alla vedova è stata attribuita la rendita INAIL dal 19.4.1998;
la medesima, in data 5.5.1998 chiese anche la pensione di reversibilità che gli
veniva concessa per l'importo di £.
1.052.323 mensili.
In data 24.8.1998, la Direzione Provinciale del
Tesoro, allora competente nell'erogazione dei trattamenti di pensione,
comunicava che a decorrere dal successivo mese di settembre avrebbe sospeso
l'erogazione della pensione di reversibilità, in applicazione dell'art. 1 -
comma 43 - della legge 335/1995 che imponeva, nei limiti ivi precisati, il
divieto di cumulo del trattamento di reversibilità con la rendita INAIL. La
D.P.T. chiedeva anche la restituzione dei ratei di pensione già corrisposti,
pari alla complessiva somma di £. 4.209.292, che la sig.ra L. provvedeva a
restituire.
Con il presente ricorso la sig.ra L. eccepisce
l'illegittimità dell'operato della D.P.T., ritenendo che il diritto al
trattamento pensionistico di reversibilità sia intangibile, in quanto la prestazione previdenziale ha un'autonomia
ontologica nei presupposti, ossia la contribuzione versata in costanza del
rapporto di lavoro, e nei fini, e cioè la soddisfazione di esigenze essenziali
di natura sociale, che si esprimono anche nell'automaticità della prestazione
al verificarsi dei presupposti e che tale diritto non può essere inciso
arbitrariamente dal legislatore, se non a costo di violare i principi
dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, connotazione fondamentale
dello Stato di diritto.
Annota ancora parte attrice, che la discrezionalità
del legislatore nel disciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni
previdenziali, incontra un limite nella salvaguardia dei diritti posti a tutela
di inalienabili esigenze di vita.
Nel merito, osserva parte ricorrente, il
riferimento allo stesso evento invalidante fatto dal legislatore nel regolare
il divieto di cumulo, porta ad escludere che per tale possa essere inteso, con
riguardo all'evento generatore del diritto alla reversibilità, la morte del
dante causa, atteso che la morte non può essere considerata un evento
invalidante, essendo tale un evento che arreca un pregiudizio permanente alla
persona che, però, vive. Da qui la conseguente riflessione che il trattamento
di reversibilità debba essere sottratto alla regola del divieto di cumulo.
Il ricorrente conclude chiedendo la restituzione
delle somme ripetute ed il riconoscimento del diritto al cumulo tra pensione di
reversibilità e rendita ed in particolare il ripristino della pensione dal mese
di maggio 1998.
Si è costituito l'INPDAP che, con articolata
memoria, dopo aver ripercorso l'iter amministrativo relativo all'attribuzione e
alla successiva sospensione della pensione di reversibilità, ha difeso il
proprio operato sostenendo che nella fattispecie si configurava l'ipotesi
tipica del divieto di cumulo di cui sopra, atteso che sia la rendita INAIL che
la pensione originavano dal medesimo evento invalidante.
L'INPDAP, nel precisare che dal mese di luglio
2000, in applicazione delle sopravvenute disposizioni di legge, ha ripristinato
il trattamento di reversibilità, ha chiesto il rigetto del ricorso per la
rimanente parte della pretesa dedotta in giudizio, più sopra riassunta.
Il ricorso è fondato.
Occorre innanzitutto precisare che la norma contenuta nell'art. 1 - comma
43 - della legge 335/1995 è stata radicalmente modificata dall'art. 73 - comma
1 - della legge 23.12.2000, n. 388, che, a decorrere dal 1° luglio 2001, ha espressamente
eliminato il divieto di cumulo tra
trattamento di reversibilità a carico dell'AGO e delle forme esclusive,
esonerative e sostitutive della medesima e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL
spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio
sul lavoro o malattia professionale.
La norma puntualizza che tale nuova disciplina
trova applicazione anche per le pensioni liquidate in data anteriore al 30
giugno 2001. Con altra disposizione di favore nel corpo della stessa legge,
art. 78 - comma 20 -, è previsto che il divieto di cumulo di cui si è appena
detto non opera per il periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001 e precisamente per le rate di reversibilità
successive al 30.12.2000 anche se la pensione è stata liquidata in data
anteriore, mentre il comma 33 dello stesso art. 78 statuisce la salvezza degli
effetti prodotti dal D.L. 24.11.2000, n. 346, nel cui art. 1 - comma 2 - è
stabilita la non operatività del divieto di cumulo a partire dal 1.7.2000.
Dunque, rispetto all'originaria previsione di cui
all'art. 1 - comma 43 - della legge 335/1995, il ripetuto divieto è limitato al
cumulo tra pensione d'inabilità o assegno ordinario di invalidità a carico
dell'AGO e, per effetto dell'art. 1 comma 41 della stessa legge, anche a carico
delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima e rendita
INAIL.
Tuttavia il caso in esame deve essere deciso
tenendo conto delle norme vigenti al momento in cui si è verificata la
concorrenza delle prestazioni previdenziali in esame e cioè alla data del
19.4.1998, ossia dopo il decesso del titolare di entrambe i trattamenti.
Il punto da dirimere è, quindi, quello di stabilire
se con l'espressione pensioni di reversibilità, il legislatore avesse voluto
intendere ogni forma di pensione trasmessa agli eredi a prescindere dal titolo
di attribuzione della stessa.
Sulla materia è intervenuta una pronuncia della
Corte Suprema, (Cass. Sez. Lavoro n. 16135/00) che, pronunciando su una
questione analoga e cioè il cumulo tra rendita INAIL e pensione di
reversibilità INPS, ha escluso che la norma in questione possa trovare sempre e
comunque applicazione a prescindere dal tipo di prestazione previdenziale.
Ha osservato, preliminarmente, la Corte di
Cassazione, che la ratio legis sottesa dall'art. 1 - comma 43 - L. 335/1995 è
quella di impedire che vengano erogate prestazioni a carico di enti
diversi, quando tali prestazioni siano
originate dal medesimo evento invalidante o siano liquidate in conseguenza di
infortunio sul lavoro o malattia professionale.
In mancanza di questa previsione espressa, osserva la Corte, opererebbe il cumulo trattandosi di due assicurazioni distinte: quella contro gli infortuni sul lavoro e quella per invalidità, vecchiaia e superstiti, alimentate da distinte contribuzioni, tanto più che le prestazioni a carico dell'INAIL hanno natura marcatamente risarcitoria.
Una
finalità analoga era già stata perseguita dal legislatore allorché, con l'art.
6 della legge n. 222 del 1984, ha previsto l'esclusione del diritto all'assegno
privilegiato di inabilità, per causa di servizio, quando per lo stesso evento
derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali.
Affinché, quindi, “operi il divieto di cumulo
occorre che ci sia lo stesso evento invalidante, quale cerniera tra le due
prestazioni previdenziali che altrimenti concorrerebbero tra di loro. Ossia
occorre che l'inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro e malattia
professionale, rilevante al fine di far insorgere il diritto alla rendita
INAIL, sia la stessa che viene valutata al fine della spettanza, o meno, di
(analoga) prestazione previdenziale a
carico …” di altro ente previdenziale.
La morte del lavoratore assicurato, mentre può
costituire l'evento di un infortunio sul lavoro, non costituisce evento invalidante
nel sistema dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, bensì l'ordinario presupposto del trattamento di reversibilità.
L'inabilità, rilevante in tale ultimo sistema e che
non può concorrere con quella presa in considerazione dal parallelo sistema
dell'assicurazione contro gli infortuni, è quella che deriva da un evento
diverso dalla morte ed afferente direttamente al lavoratore assicurato, la
quale, poi, in caso di morte di quest'ultimo può comportare l'attribuzione
patrimoniale indiretta in favore dei superstiti, qual è, appunto il trattamento
di reversibilità.
Ed allora quando il citato comma 43 dell'art. 1,
nell'elencare le prestazioni a carico dell'ente previdenziale considerate in
riferimento al divieto di cumulo, richiama le pensioni di reversibilità, non si
riferisce agli ordinari trattamenti di reversibilità delle pensioni di
vecchiaia o di anzianità, in quanto appunto la morte del pensionato non può
considerarsi evento invalidante.
In definitiva il riferimento alla reversibilità
contenuto nel comma 43, prima della modifica ricordata, deve intendersi come
fatto solo a quella connessa alla titolarità del dante causa di
trattamento derivante, per quel che
riguarda il caso di specie, da infortunio o malattia professionale che abbia
altresì comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico
dell'INAIL.
In pratica la più veritiera interpretazione
dell'art. 1 - comma 43 -della legge 335/1995, nei termini fin qui esplicitati,
coincide con il portato normativo risultante dalla revisione operata dall'art.
73 della legge 388/2000 che, come si è già ricordato introducendo queste
considerazioni, nell'elidere il trattamento di reversibilità dalle previsioni del divieto di cumulo, ha
lasciato i due trattamenti previdenziali, ossia la pensione di inabilità e
l'assegno ordinario, che, in ipotesi, possono avere la stessa matrice causale.
Dagli atti risulta che la pensione di cui godeva il defunto sig. P.T.O., era pensione diretta sulla base di 27 anni
utili di servizio, a decorrere dal 4.7.1986, a seguito di dispensa dal servizio
ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 761/1979, che non è il trattamento di
inabilità di cui alla legge 222 del 1984, che solo con l'art. 2 comma 12 della
legge 335/1995, è stata estesa anche ai dipendenti pubblici, ma si tratta di una prestazione
pensionistica, per cui il divieto di
cumulo non operava.
In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere
accolto e per l'effetto, tenuto conto che dal 1° luglio 2000 l'INPDAP ha ripristinato
il trattamento di reversibilità, deve
essere riconosciuto il diritto della ricorrente al cumulo del trattamento di
reversibilità e della rendita vitalizia dal momento in cui ha avuto titolo a
percepire i due trattamenti fino alla data del 30.giugno 2000, nonché il
diritto alla restituzione dei ratei di pensione ripetuti dalla D.P.T..
Sulle somme dovute in restituzione e a titolo di
arretrati sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria quest'ultima
solo nella eventuale misura necessaria ad integrare il tasso percentuale degli
interessi legali, fino a renderlo pari, ove dovesse essere inferiore, a quello
dell'indice di svalutazione, da calcolarsi con riferimento all'indice annuale
ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp.att.c.p.c., ciò in applicazione dell'art.
429 - comma 3 -c.p.c., cui rinvia l'art.5 della l. 21 luglio 2000, n. 205,
conformemente ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Riunite nella
sentenza 10/QM del 18 ottobre 2002.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Sezione giurisdizionale
per la Regione Toscana della Corte dei Conti, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso proposto da L. L.M. e, per l'effetto, riconosce il diritto
della medesima al cumulo del trattamento di reversibilità e della rendita
vitalizia dal momento in cui ha avuto titolo a percepire i due trattamenti fino
al 1.7.2000, data a partire dalla quale l'INPDAP ha ripristinato il trattamento
di reversibilità in precedenza sospeso, nonché il diritto alla restituzione dei
ratei di pensione ripetuti dalla D.P.T.
Su tutte le somme alle quali la ricorrente ha
diritto, sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria calcolati secondo
quanto precisato in parte motiva.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, nella pubblica udienza
dell' 11 gennaio 2006.
IL
GIUDICE
f.to Rinieri FERONE
Depositata
in Segreteria il 1 febbraio 2006
IL
DIRIGENTE
f.to
G. Badame