Cassazione – Sezione lavoro

Sentenza 28 marzo – 15 maggio 2007, n. 11104

Presidente Relatore De Luca Pm Destro – conforme – Ricorrente U. Tlc Spa – Controricorrente G.

Svolgimento dei processo

Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da Sergio G. contro la U. Sistemi S.p.a., della quale era stato dipendente per ottenere quanto dovuto, a titolo si corrispettivo, in forza dei patto di non concorrenza stipulato all’atto dell'assunzione essenzialmente in base ai rilievi seguenti:

- è ben vero che il patto di non concorrenza reca la clausola, secondo cui 'Ia società si riserva di decidere, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, l'utilizzo, del presente patto di non concorrenza"; tuttavia "la riserva è stata apposta, come risulta letteralmente, per il caso di risoluzione dei rapporto da parte della società, che ha predisposto la lettera";

"in tal caso, infatti, contestualmente al recesso, la società può scegliere di non avvalersi del patto lasciando libero il dipendente nella ricerca del nuovo posto di lavoro”;

"se si vuole interpretare il patto nel senso che la riserva vale anche in caso di dimissioni, si deve ritenere, come il primo giudice, che la stessa sia stata sciolta tardivamente, altrimenti il patto sarebbe nullo perché, a fronte del sacrificio sofferto, non c'è un corrispettivo";

"la società, infatti, ha sciolto la sua riserva, dopo avere ricevuto comunicazione della risoluzione per dimissioni, quasi alla fine del periodo di preavviso, quando G., nella ricerca del nuovo posto di lavoro con le limitazioni previste dal patto, aveva orma, subito quel pregiudizio che il corrispettivo ha la finalità di compensare”;

"la società non può sottrarsi al pagamento dopo che il lavoratore si è attenuto agli obblighi a suo carico previsti";

"né vale invocare il principio della efficacia reale dei preavviso, dal momento che, trattandosi di interpretare una pattuizione intervenuta tra le parti, si deve ricercare il significato più coerente con l'oggetto della pattuizione e più rispondente alle finalità del patto stesso";

"non è vero che il patto di non concorrenza era destinato a funzionare solo per il periodo successivo al rapporto; se la società avesse preso l'iniziativa di risolvere il rapporto, infatti, sarebbe stato suo primario interesse garantirsi che il lavoratore, nel periodo di preavviso, non si sarebbe offerto alla concorrenza, sfruttando il bagaglio Professionale e le informazioni acquisite in dieci anni di lavoro";

- l'il massimo interesse alla corretta esecuzione dei patto sussiste proprio nel momento di ricerca dei posto di lavoro, perché è impossibile fare concorrenza quando la nuova attività è fuori dall'ambito operativo del datore di lavoro";

- "quanto all'entità dei corrispettivo, la clausola, con la locuzione retribuzione annua maturata all'atto di uscita dell'azienda, intende riferirsi alla retribuzione, di cui gode il lavoratore in relazione alla qualifica raggiunta alla cessazione dei rapporto; diversamente, il corrispettivo dipenderebbe dal momento dell'anno in cui avviene la risoluzione, senza alcun senso logico, trattandosi di un risarcimento fisso forfettizzato";

- “le contestazioni della società, con riferimento alle altre pretese dei lavoratore, sono generiche in primo grado, in violazione dell'art. 416 c.p.c., a fronte delle specifiche domande dei ricorrente, e lo sono ancora in appello”;

- "in particolare, con riguardo al benefit dell'auto, per il cui uso privato il lavoratore ha documentato di essere stato autorizzato".

Avverso la sentenza d'appello, la U. Tlc S.p.a. (già U. Sistemi S.p.a.) propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

L'intimato Sergio G. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

l. Con il primo motivo di ricorso denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2125 c.c.) U. Tlc S.p.a. (già U. Sistemi S.p.a.) censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che l'attuale ricorrente avesse manifestato la volontà di non avvalersi dei patto di non concorrenza tardivamente, "quando G., nella ricerca dei nuovo posto di lavoro con le limitazioni previste dal patto, aveva ormai subito quel pregiudizio che il corrispettivo ha la finalità di compensare" sebbene il patto di non concorrenza abbia ad oggetto il divieto per il lavoratore di svolgere attività concorrenziale, rispetto a quella dei datore di lavoro, soltanto "per il tempo successivo alla cessazione del contratto (art. 2125 c.c).", che coincide temporalmente con la scadenza dei periodo di preavviso.

Con il secondo motivo denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2118 c.c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che "il termine, entro il quale parte datoriale avrebbe Potuto tempestivamente rendere nota la propria volontà di non avvalersi del patto di non concorrenza, debba essere individuato nella comunicazione delle dimissioni da patte dei dipendente”, in quanto il "momento della risoluzione del rapporto”, di cui alla clausola F del patto di non concorrenza, "coinciderebbe con il momento in cui acquista efficacia il recesso dei prestatore di lavoro" sebbene "il periodo di preavviso costituisca parte integrante dei rapporto di lavoro subordinato, che prosegue, quindi, nella permanenza di tutte le obbligazioni gravanti sulle parti e che si estingue, pertanto, allo spirare della scadenza di tale termine”.

Con il terzo motivo denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362 c.c.) la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, all'esito della interpretazione della clausola F ("la società si riserva di decidere, al momento della risoluzione dei rapporto di lavoro, l'utilizzo del presente patto di non concorrenza"), che "non è vero che il patto di non concorrenza era destinato a funzionare solo per il periodo successivo al rapporto; sebbene si tratti di "una conclusione inaccettabile cui la Corte d'appello è pervenuta per effetto dell'inosservanza dei canoni ermeneutica codicisticamente previsti ed, in particolare, della regola dell'interpretazione letterale (art. 1362 c.c.)”.

Con il quarto motivo denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di nonne di diritto (art. 1331, in relazione all'art. 2125, c.c.) la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che, in forza della clausola F ("la società si riserva di decidere, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, l'utilizzo del presente patto di non concorrenza"), le parti avevano inteso stipulare una "convenzione di opzione (così Cass. civ. , sez., lav., 24.3.1980, n. 1968)" con la conseguenza che la propria "decisione di non avvalersi dei patto di non concorrenza (ossia la mancata accettazione della dichiarazione proveniente dalla parte vincolata, cioè il signor G.) ha interrotto il completamento della fattispecie a formazione successiva, quale è l'opzione, impedendo il perfezionarsi del patto di non concorrenza”.

Con il quinto motivo denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362 c.c.) la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che 'Ia clausola, con la locuzione retribuzione annua maturata all'atto di uscita dell'azienda, intende riferirsi alla retribuzione, di cui gode il lavoratore in relazione alla qualifica raggiunta alla cessazione del rapporto; diversamente, il corrispettivo dipenderebbe dal momento dell'anno in cui avviene la risoluzione, senza alcun senso logico, trattandosi di un risarcimento fisso forfettizzato" sebbene la stessa clausola ("a titolo di corrispettivo per l'obbligo di non concorrenza (...) la U. sud S.p.a. s'impegna ad erogare al signor G. Sergio una somma pari al 30% della retribuzione annua maturata all'atto della cessazione dell'attuale rapporto di impiego sulla base dei rilevo che “l’aggettivo "annua", letto congiuntamente alla successiva locuzione "all'atto di uscita dell'azienda", non può che riferirsi all'anno in cui si verifica la risoluzione dei rapporto di lavoro " andasse interpretata nel senso che "il giudice di merito avrebbe dovuto considerare, al fine della liquidazione dei corrispettivo dei patto di non concorrenza, la retribuzione inerente i mesi dell'anno in cui è intervenuta la risoluzione del rapporto lavorativo fino al momento della cessazione dello stesso”.

Con il sesto motivo denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 115 e 116 c.p.c.) la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che “le contestazioni della società, con riferimento alle altre pretese del lavoratore, sono genetiche in primo grado, in violazione dell'art. 416 c.p.c., a fronte delle specifiche domande dei ricorrente, e lo sono ancora in appello” - ponendo, quindi, a base della decisione, "esclusivamente ed acriticamente i conteggi predisposti da controparte% sebbene fossero sforniti di "qualsiasi valenza probatoria”, non essendo stati, da un lato, acquisiti al processo prove orali o documentali a tale proposito e, peraltro, potendo essere "considerati pacifici (soltanto) quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli esplicitamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione di censiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza”. Il ricorso non è fondato.

2. Invero l'interpretazione dei contratti costituisce accertamento di fatto riservato al giudice dei merito secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13543, 797312002, 8324195, nonché 1348612005, 12494199) e, come tale, può essere denunciata, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss. c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.) oppure per vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), con l'onere per il ricorrente, tuttavia, di indicare specificamente il punto ed il modo in cui l'interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, non potendosi, invece, limitarsi a contrapporre inammissibilmente interpretazioni o argomentazioni alternative o, comunque, diverse rispetto a quelle proposte dal giudice di merito. I canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 1371 c.c.), poi, sono governati da un principio di gerarchia desumibile dal sistema delle stesse regole in forza dei quale secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 2066012005, 20272, 13392, 1192112004, 15371, 8411, 754812003, 468012002, 963612001, 4815198» i canoni strettamente interpretativi (art. 1362 1365 c.c.) prevalgono su quelli interpretativi integrativi (art. 1366 1371 c.c.) quale va considerato anche il principio dell'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.), sebbene questo rappresenti un punto di sutura fra i due gruppi di canoni e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti.

Nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi (art. 1362 1365 c.c., cit.), poi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole (di cui all'art. 1362, lo comma c.c.), con la conseguenza che quando quest'ultimo canone risulti sufficiente l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa. Solo all'esito della corretta applicazione dei canoni strettamente interpretativi (art. 1362 1365, cit.) e di quello letterale, che ne risulta prioritario (di cui all'art. 1362, l' comma, c.c.) compete, poi, al giudice di merito ogni opzione ermeneutica, nonché l'accertamento circa la (eventuale) insufficienza degli stessi canoni e la conseguente necessità di ricorrere, in via sussidiaria, agli altri (di cui agli art. 1362, 20 comma 1365 e, gradatamente, 1366 1371 c.c., cit.) per identificare, nel caso concreto, la comune intenzione delle parti. La sentenza impugnata si uniforma ai principi di diritto enunciati in materia di interpretazione dei contratti e non merita le censure che le vengono mosse con i primi cinque motivi di ricorso neanche sotto il profili dei vizio di motivazione (art. 360, n. 5. c.p.c..).

3. Infatti non risulta investita dal ricorso l'interpretazione dichiaratamente letterale – dei patto di non concorrenza inter partes, nei termini seguenti: è ben vero che il patto di non concorrenza reca la clausola, secondo cui Ia società si riserva di decidere, al momento della risoluzione dei rapporto di lavoro, l'utilizzo dei presente patto di non concorrenza». tuttavia "la riserva è stata apposta, come risulta letteralmente, per il caso di risoluzione dei rapporto da parte della società, che ha predisposto la lettera”; "in tal caso, infatti, contestualmente al recesso, la società può scegliere di non avvalersi dei patto lasciando libero il dipendente nella ricerca dei nuovo posto di lavoro"

La prospettata conclusione in quanto riposa su interpretazione, dichiaratamente letterale, da sola sufficiente a sorreggere la decisione sul punto rende l'operazione ermeneutica utilmente, quanto definitivamente, conclusa.

Risultano, di conseguenza, prive di qualsiasi rilievo le opzioni interpretative fondate su canoni ermeneutici gerarchicamente subordinati alle quali sembrano limitate le censure, sul punto, di parte ricorrente.

Peraltro la Corte è dispensata dal prendere posizione sulla questione se l'interpretazione alternativa proposta da parte ricorrente, peraltro inammissibilmente consenta al datore di lavoro al datore di lavoro il recesso unilaterale dal patto di non concorrenza e ne comporti, perciò, la nullità (sul punto, tuttavia, vedi, per tutte, Cass. n. 9491 dei 2003). Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata laddove ha confermato il riconoscimento dei diritto dell'attuale resistente ad ottenere dal proprio datore di lavoro (ed attuale ricorrente) quanto dovuto, a titolo si corrispettivo, in forza dei patto di non concorrenza stipulato tra le stesse parti non merita, quindi, le censure che, sul punto, le vengono mosse con i primi quattro motivi di ricorso.

Tanto basta per rigettare perché infondati gli stessi motivi.

Parimenti infondato risulta, tuttavia, anche il quinto motivo.

4. Al fine della liquidazione dei quantum debeatur, la sentenza impugnata, infatti, ha proposto l'interpretazione relativa alla clausola, sul punto, del patto di non concorrenza inter partes nei termini seguenti: "quanto all'entità del corrispettivo, la clausola, con la locuzione retribuzione annua maturata all'atto di uscita dell'azienda, intende riferirsi alla retribuzione, di cui gode il lavoratore in relazione alla qualifica raggiunta alla cessazione del rapporto; diversamente, il corrispettivo dipenderebbe dal momento dell'anno in cui avviene la risoluzione, senza alcun senso logico, trattandosi di un risarcimento fisso forfettizzato". Lungi dal denunciare specificamente il punto ed il modo in cui l'interpretazione stessa si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, parte ricorrente si limita, tuttavia, a contrapporre inammissibilmente una interpretazione diversa sul medesimo punto.

Tanto basta per rigettare il quinto motivo di ricorso.

Parimenti va rigettato, tuttavia, anche il sesto motivo.

5. Invero, nel rito dei lavoro, l'interpretazione dei contenuto e dell'ampiezza della domanda dell'attore, come pure delle eccezioni e delle difese dei convenuto anche al fine di rilevare la mancata contestazione dei fatto costitutivo dei diritto azionato (vedi Cass. n. 2783312005) integra un tipico accertamento in fatto, come tale riservato al giudice di merito secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 2783312005, cit., 1265012003, 10689194, 1225912002, 6543179) e sindacabile, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo dei vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.)

Ora non pare fondatamente censurata sotto l'unico profilo deducibile in sede di legittimità l'interpretazione di atti e comportamenti delle parti che la sentenza impugnata propone nei termini seguenti: "le contestazioni della società, con riferimento alle altre pretese dei lavoratore, sono generiche in primo grado, in violazione dell'art 416 c.p.c., a fronte delle specifiche domande del ricorrente, e lo sono ancora in appello”; "in particolare, con riguardo al bnefit dell'auto, per il cui uso privato il lavoratore ha documentato di essere stato autorizzato".

Pertanto gli stessi fatti in coerenza con il principio di non contestazione devono ritenersi ammessi e, perciò, pacifici secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine la sentenza 17 giugno 2004, n. 11353 delle sezioni unite civili di questa Corte, i precedenti ivi citati e la consolidata giurisprudenza successiva della sezione lavoro, quale, per tutte, la sentenze n. 10111 dei 2 maggio 2006) e possono, quindi, essere posti a fondamento della decisione, dispensando dall'onere probatorio la parte che ne sia gravata (ai sensi dell'art. 2697 c.c.). Alla luce dei principio di diritto ora enunciato, la sentenza impugnata non merita neanche le censure, che le vengono mosse con il seto motivo di ricorso.

Tanto basta per rigettare lo stesso motivo.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza (art. 385, lo comma, e 91 c.p.c.).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in euro 23,00-, oltre euro 2.000 (duemila) per onorario.