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SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25 marzo 1993, Savino C. conveniva in giudizio
innanzi al Pretore di Bari l'Ente Ferrovie dello Stato, in persona del legale
rappresentante pro tempore e, premesso di essere affetto da tecnopatia
dipendente da causa di servizio con effetti permanenti sulla propria capacità
lavorativa e di avere sperimentato con esito negativo il prescritto iter
amministrativo, chiedeva la condanna dell'Ente al riconoscimento della
infermità denunziata, con la corresponsione di ogni beneficio di legge per la
menomazione dell'integrità fisica.
Dopo la costituzione del contraddittorio e l'espletamento di una consulenza
tecnica d'ufficio, il Pretore accoglieva la domanda e, per l'effetto,
dichiarava che la malattia del ricorrente (spondiloartrosi lombare) era
dipendente da causa di servizio e che lo stesso aveva diritto alla
corresponsione dell'equo indennizzo, corrispondente alla tabella A, cat. 7,
del d.P.R. 834/1981, e condannava le Ferrovie dello Stato al pagamento della
somma ex lege dovuta a titolo di equo indennizzo oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali.
Avverso tale sentenza proponeva gravame la spa Ferrovie dello Stato dolendosi
dell'accoglimento della domanda attrice e contestando i risultati
dell'espletata consulenza per mancanza di prova sulle mansioni in concreto svolte
dal Cx.
Dopo la ricostituzione del contraddittorio, il Tribunale di Bari con sentenza
del 4 luglio 2000 accoglieva l'appello proposto e, in riforma dell'impugnata
sentenza, rigettava la domanda avanzata dal Savino Capodivento.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava in primo luogo che
non aveva fondamento l'eccezione dell'appellato secondo cui doveva
dichiararsi la nullità del mandato alle liti dell'appellante e,
conseguentemente, l'inammissibilità del gravame, atteso che la procura conferita
dall'avv. Giancarlo Alvino all'avv. Angelo Marozzi doveva ritenersi valida a
tutti gli affetti. Ed invero, all'avv. Alvino erano stati trasferiti dal
legale rappresentante dell'ente i poteri della società in ogni grado del
giudizio e con ogni più ampia facoltà, con una procura che, nell'ambito
dell'assetto organizzativo dell'ente, poteva ritenersi institoria perché
comprensiva di tutti i poteri sostanziali e processuali.
Nel merito il Tribunale rimarcava che il lavoratore aveva l'onore di provare
ai sensi dell'art. 2697 c.c. non solo il tipo di mansioni svolte ed il suo
concreto atteggiarsi ma pure la sussistenza di tutte quelle condizioni e
modalità (durata, condizioni ambientali, intensità e durata del lavoro, ecc.)
cui far risalire con nesso di causalità la malattia da cui risultava affetto.
Il Cx, in altri termini, aveva dato per acclarata l'esistenza di circostanze
che, al contrario, andavano da lui dimostrate in virtù del principio
dell'onere della prova, non potendosi assolvere a tale onere attraverso le
dichiarazioni rese al c.t.u. in sede di anamnesi lavorativa. Da ultimo il
Tribunale evidenziava che, pure in caso di mancata contestazione da parte del
datore di lavoro delle mansioni svolte (nella specie di guardiano), l'attore
doveva ugualmente provare il suo assunto.
Avverso tale sentenza Savino Cx propone ricorso per cassazione, affidato a
quattro motivi.
Resiste con controricorso la spa Rete Ferrovie dello Stato, che ha depositato
memoria ex art. 378 c.p.c. La presente controversia è stata assegnata dal
Primo Presidente alle Sezioni Unite di questa Corte a seguito dell'ordinanza
del 23 ottobre 2003 della Sezione lavoro, che ha ravvisato un contrasto di
giurisprudenza sulla questione concernente «l'entità degli oneri - di
allegazione e probatori - gravanti sui dipendenti delle Ferrovie dello Stato
che richiedono il riconoscimento della causa di servizio, con corresponsione
di un equo indennizzo, a causa delle patologie dalle quali assumono di essere
affetti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso Savino Cx denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 75, 420 e 182 c.p.c. in relazione all'art. 360, n.
3, c.p.c. e, quindi, difetto di legittimazione processuale, nullità dell'atto
di appello nonché mancato deposito della procura notarile. Lamenta in
particolare che la società ha interposto atto di appello, a margine del quale
era riportata la rituale formula del mandato ad litem. Il mandato in
questione era stato, però, rilasciato all'avv. Angelo Marozzi, difensore
della società Ferrovie dello Stato nella fase d'appello, dall'avv. Giancarlo
Alvino, che non risultava essere il legale rappresentante della società. Si
duole ancora che il difensore difettava dello ius postulandi per non avere
depositato l'atto di delega con il quale il preteso legale rappresentante
dell'ente convenuto avrebbe conferito il mandato.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione
degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. (anche
con riferimento all'art. 2103 c.c.) nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Dopo
avere premesso che le mansioni di "guardiano" espletate non
risultavano contestate da controparte, addebita al Tribunale di avere
riscontrato una carenza probatoria ignorando così la richiesta di prove - in
ordine alle condizioni e modalità di lavoro ed agli agenti patogeni dello
stesso - formulata in primo grado (espletamento di una consulenza d'ufficio e
acquisizione del fascicolo sanitario di esso ricorrente, custodito da
controparte) e rinnovata in sede di appello (prova per testi con i compagni
di lavoro e con i rappresentanti sindacali di categoria sulle mansioni
effettivamente svolte). Su una tale richiesta il Tribunale aveva opposto un
netto, quanto inspiegabile, rifiuto nonostante il principio secondo cui la
mancata ammissione dei mezzi di prova, «quando, come nel caso di specie, non
è sorretta da adeguata motivazione costituisce una vera e propria violazione
di legge ed è censurabile in sede di legittimità».
Con il terzo motivo Savino Cx lamenta violazione e falsa applicazione di
legge, dell'art. 2087 e 2697 c.c., e dell'art. 41 c.p. in relazione all'art.
360, n. 3, c.p.c., ed ancora omessa motivazione su punti decisivi della
controversia in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Eccepisce il ricorrente
che il Tribunale non ha valutato adeguatamente le conclusioni del c.t.u., che
aveva evidenziato il rapporto causa-effetto tra patologia ed attività svolta,
ed aveva spiegato perché la attività di guardiano aveva causato la denunziata
patologia, rappresentando anche i rischi al quali il lavoratore era stato
esposto. Rimarcava, quindi, la violazione dell'art. 2087 e 2697 c.c.,
sostenendo che - anche in ragione del d.P.R. 303/1958 e succ. mod. e per
effetto del d.lgs. 626/1994 (in base al quale al lavoratore deve essere
notificato il cosiddetto documento di rischio) - la società Ferrovie dello
Stato avrebbe dovuto provare la mancata esposizione al rischio per avere
posto in essere le tutele necessarie per la salvaguardia fisica del
lavoratore e, in caso di patologia a genesi multifattoriale, avrebbe dovuto
dimostrare anche la presenza di un elemento estraneo all'attività lavorativa
idoneo, da solo, a provocare l'insorgenza della patologia denunziata.
Con il quarto motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Ribadisce che il
Tribunale, con motivazione non adeguata e, comunque, contraddittoria ha, per
un verso, riconosciuto valore alle valutazioni della società e, per altro
verso, ha disatteso le risultanze peritali senza peraltro richiedere i
necessari chiarimenti al c.t.u. e senza disporre la rinnovazione della
suddetta consulenza anche per un approfondimento dei quesiti.
2. Al fini di un ordinato iter argomentativo va esaminato il primo motivo del
ricorso, denunziandosi con detto motivo la nullità dell'atto di appello per
difetto dello ius postulandi del difensore della spa.
2.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha statuito che il potere di rappresentanza
processuale, con la relativa facoltà di nomina dei difensori, può essere
conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere
rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in
giudizio, sicché il legale rappresentante di una società di capitali, pur in
presenza di una disposizione dello statuto sociale che lo abiliti al
conferimento di una procura di carattere esclusivamente formale, non
conferisce validamente ad altro soggetto la rappresentanza processuale della
società stessa, ove tale delega sia disgiunta dall'attribuzione dei poteri di
rappresentanza sostanziale. Tuttavia non è necessaria la specificazione
aprioristica dei singoli rapporti in relazione ai quali è attribuita la
rappresentanza sostanziale (e per i quali è perciò possibile l'attribuzione
di rappresentanza processuale) potendosi pervenire alla individuazione dei
poteri sostanziali delegati anche per via indiretta e/o in relazione alla
natura controversa dei rapporti "de quibus", ben essendo
ipotizzabile un assetto organizzativo che preveda la preposizione institoria
di alcuni procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un
settore dell'azienda ed aventi la caratteristica comune di essere oggetto
della controversia (cfr. in tali sensi: Cassazione, Sezioni Unite, 4666/1998,
cui adde Cassazione, Sezioni Unite, 5842/2000).
2.2. La sentenza impugnata si è richiamata all'indirizzo ora enunciato nel
dichiarare l'ammissibilità dell'atto d'appello della spa Ferrovie dello Stato
sottoscritto dall'avv. Angelo Marozzi per essere stato quest'ultimo nominato
dall'avv. Giancarlo Alvino, cui l'ing. Giancarlo Cimoli, amministratore
delegato e legale rappresentante della società, aveva conferito con
riferimento a tutti i giudizi, in cui la società stessa fosse stata parte,
"tutti i necessari poteri di rappresentanza processuale e
sostanziale".
2.3. Anche l'addebito mosso alla sentenza impugnata di non avere rilevato la
mancanza della procura in atti risulta infondato atteso che detta procura è
stata identificata nel mandato a margine dell'atto di appello e nella stessa
sentenza impugnata di tale procura vengono riportati ampi e significativi
stralci.
3. I restanti motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente comportando la
soluzione di questioni pregiudiziali, attinenti al processo del lavoro, tra
loro strettamente connesse.
3.1. Come si è già ricordato la presente controversia è stata assegnata a
queste Sezioni Unite dal Primo Presidente a seguito dell'ordinanza della
Sezione lavoro di questa Corte, depositata in data 23 ottobre 2003, che ha
ravvisato un contrasto di giurisprudenza in relazione all'entità degli oneri
- di allegazione e probatori - gravanti sui dipendenti delle Ferrovie dello
Stato che chiedono il riconoscimento della causa di servizio per ottenere
l'equo indennizzo.
3.2. La soluzione di questa problematica importa l'esame di altre tematiche
ad essa intimamente collegate, che sono state oggetto di disamina nella
impugnata decisione, e che attengono - una volta individuati gli oneri di
allegazione e probatori scaturenti dal disposto dell'art. 414 c.p.c. - alle
conseguenze derivanti dal mancato rispetto di detta disposizione, alla
costituzione del convenuto ed ai diversi oneri di contestazione sullo stesso
gravanti, nonché al contenuto ed all'ambito di operatività dei poteri
istruttori di ufficio del giudice del lavoro, riconosciuti dall'art. 421,
secondo comma, e 437, secondo comma, c.p.c.
4. In merito alla domanda proposta dal dipendente delle Ferrovie dello Stato
al fine di ottenere l'equo indennizzo si ravvisa nell'ambito della Sezione
lavoro un indirizzo che ritiene il lavoratore non gravato da alcun particolare
onere in ordine alle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda
essendo sufficiente - in tema di onere della prova ed in caso di mancata
contestazione - la sola indicazione delle mansioni spiegate che hanno causato
la menomazione della sua integrità fisica (cfr. ex plurimis: Cassazione
1823/2003; 11447/2001; 11035/2001; 5724/1996; 5407/1993).
Altro indirizzo reputa che sul lavoratore gravi, invece, l'onere di provare
con precisione i fatti costitutivi del diritto dimostrando la riconducibilità
dell'infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla
qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di
servizio, all'ambiente lavorativo (cfr. tra le altre: Cassazione 9539/2003;
8884/2003; 2802/2003; 1244/1998; 2947/1997; 1573/1994).
4.1. A sostegno del primo orientamento si è osservato che il giudice - in
presenza dei prescritti atti sanitari (tra i quali quelli contemplati
dall'art. 4 del d.P.R. 303/1956 e dall'art. 16 del d.lgs. 626/1994, alla cui
tenuta è obbligato il datore di lavoro) - non può respingere la domanda
adducendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore
ma deve valutare se gli accertamenti compiuti dal datore di lavoro forniscano
di per sé la prova della sussistenza degli elementi richiesti per il
beneficio ed, in mancanza, disporre tutte le più opportune indagini di
carattere tecnico (cfr. in tali sensi: Cassazione 11823/2003 cit.; 11035/2001
cit.; 5724/1999). E ad ulteriore conforto della tesi volta a limitare l'onere
probatorio del ricorrente al mero contenuto della propria attività si afferma
che nella domanda per equo indennizzo la "causa di servizio"
richiede unicamente - diversamente da quanto è dato riscontrare in relazione
alla rendita da malattia professionale non tabellata - che le infermità
dipendano dall'adempimento degli obblighi di servizio sicché anche un
espletamento dell'attività del tutto normale può comportare il riconoscimento
e la corresponsione dell'equo indennizzo (così: Cassazione 11823/2003 cit.).
4.2. Il secondo indirizzo, che richiede una più completa specificazione in
ricorso dei fatti costitutivi della domanda, si fonda sul rilievo che le
modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alle qualifiche non
configurano un fatto notorio, che non necessitano di prova, atteso che esse
sono variabili in dipendenza del concreto posto di lavoro (anche della sua
localizzazione geografica), dei turni di servizio, dell'ambiente in generale;
e si fonda altresì sull'ulteriore considerazione della assoluta irrilevanza
della mancata contestazione con la comparsa di costituzione di primo grado
delle modalità della prestazione lavorativa allorquando dette modalità non
siano state concretamente precisate (cfr. Cassazione 2902/2003 cit.). Ed
ancora si è aggiunto che nelle ipotesi di patologie aventi carattere comune
ad eziologia cosiddetta multifattoriale, il nesso di causalità fra attività
lavorativa e l'evento in assenza di un rischio specifico non può essere
oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico ma esige una
dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e
specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle
condizioni di lavoro ed alla durata ed alla intensità dell'esposizione a rischio
(cfr. Cassazione 8884/2003 cit.; 15783/1994 cit.).
4.3. Queste Sezioni Unite ritengono di condividere il secondo degli indicati
indirizzi per i seguenti motivi.
4.4. E' opinione comunemente condivisa che dal combinato disposto dell'art.
414, n. 4, c.p.c. - regolante un requisito del ricorso introduttivo delle
controversie di lavoro equivalente a quello indicato nell'art. 163, n. 4,
c.p.c. - e dell'art. 420, 1° comma, c.p.c. si ricava che l'attore deve
indicare sin dall'atto iniziale della lite gli elementi di fatto e di diritto
(causa petendi) posti a base della domanda, atteso che dalla citata
disposizione dell'art. 420 c.p.c. emerge che l'attore nella prima udienza può
modificare la domanda giudiziale solo ove ricorrano "gravi motivi"
e "previa autorizzazione del giudice". La mancata specificazione di
detti elementi, sempre che non siano individuabili neanche attraverso un
esame complessivo del ricorso e della documentazione allegata, ne comporta la
nullità (cfr. tra le altre: Cassazione 3436/2002; 2572/2000; 2257/2000;
2205/1998), da ritenersi però sanabile alla stregua dell'art. 164, 5° comma,
c.p.c. per innestarsi il rito del lavoro, pur con le sue peculiarità,
nell'alveo del processo civile anche in ragione del sostanziale avvicinamento
dei due riti a seguito della novella del 26 novembre 1990, n. 353, avendo il
processo ordinario ora acquisito numerose delle caratteristiche che avevano
segnato "la specificità" della l. 533/1973 (come è tra l'altro
significativamente dimostrato dalla tendenziale monocraticità del giudice,
art. 50-bis e 50-ter c.p.c.; dall'obbligatorietà dell'interrogatorio libero e
del tentativo di conciliazione delle parti, art. 183 c.p.c.; dal potere del
giudice di pronunciare con ordinanza il pagamento delle somme non contestate o
di cui il giudice ritenga raggiunta la prove, artt. 186-bis e quater c.p.c.;
dalla ormai generalizzata esecutorietà della sentenza di primo grado, art.
282 c.p.c.).
Né può sottacersi di ricordare che sul regime delle nullità formali dell'atto
di citazione e della sua notificazione hanno già avuto occasione di
pronunziarsi - seppure prima della novella del 1990 ma con argomentazioni di
perdurante condivisione - queste stesse Sezioni Unite, che hanno ritenuto il
detto regime applicabile al processo del lavoro in assenza di una specifica
deroga normativa o di una manifesta incompatibilità strutturale perché il
processo del lavoro - pur nella sua autonomia - rimane un giudizio a
cognizione ordinaria inquadrabile nell'ambito del generale sistema del c.p.c.
con l'effetto che ogni carenza della relativa disciplina ne impone
l'integrazione attraverso l'applicazione, oltre che delle norme generali del
libro I del c.p.c., anche di quelle del processo di cognizione di cui al
libro II, se ed in quanto le suddette norme non siano, appunto, incompatibili
con le peculiarità connotanti il rito del lavoro (cfr. in tali sensi
Cassazione, Sezioni Unite, 2166/1988, cui adde Cassazione 5029/1993).
4.5. In conformità al principi sinora enunciati può, dunque, affermarsi che
la mancata fissazione -alla stregua del già citato art. 164, comma 5, c.p.c.
- di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del
ricorso o per la integrazione della domanda - e la non tempestiva eccezione
da parte del convenuto ex art. 157 c.p.c. del vizio dell'atto - comprovano
l'avvenuta sanatoria della nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. per
mancanza o per insufficienza dei fatti e degli elementi di cui al n. 4,
dovendosi ritenere - stante l'applicabilità al processo del lavoro dell'art.
156, comma 2, c.p.c. - che l'atto introduttivo della lite abbia conseguito il
suo scopo.
4.6. La sanatoria del ricorso nei sensi ora precisati non vale però a
rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova, che devono
essere specificati così come prescritto dall'art. 414, n. 5, c.p.c. Da qui la
possibilità per il convenuto di eccepire in ogni tempo ed in ogni grado del
giudizio - al fine di ottenere il rigetto della domanda avversa - il mancato
rispetto da parte dell'attore della norma codicistica sull'onere della prova
(art. 2697 c.c.), analogamente a quanto è risultato essere avvenuto nella
presente controversia ad iniziativa della spa Ferrovie dello Stato.
Come è stato osservato, se anche a seguito dell'intervento del giudice ex
art. 164, comma 5, c.p.c. siano stati emendati i vizi che inficiano il
ricorso, con gli elementi carenti dell'editio actionis, ciò non può, di
certo, comportare il superamento delle preclusioni afferenti i mezzi
istruttori, maturate con il deposito del ricorso, con la conseguenza che
qualora il ricorrente non abbia provveduto ab initio a dedurre detti mezzi,
tutte le allegazioni individualizzanti il diritto dedotto in giudizio, poiché
non suffragate da alcun mezzo istruttorio, consentiranno al giudice di
emettere una sentenza di rigetto nel merito della domanda.
4.7. È di generale condivisione in dottrina ed in giurisprudenza l'assunto
che l'omessa indicazione dei mezzi di prova di cui all'art. 414, n. 5, c.p.c.
comporta non la nullità del ricorso ma la decadenza dalla possibilità - salve
le previsioni dei provvedimenti istruttori di cui agli artt. 420, 421 e 437
c.p.c. - di successiva deduzione delle prove nel corso del processo (cfr. tra
le altre: Cassazione 8020/1996; 3816/1990).
Ed invero alla conclusione che la decadenza dalle prove riguardi non solo il
convenuto (art. 416, 3° comma, c.p.c.) ma anche l'attore (art. 414, n. 4,
c.p.c.) si perviene con certezza sulla base della lettera dell'art. 420, 5°
comma, c.p.c. che contempla la possibilità nel corso della prima udienza che
le parti chiedano "nuovi mezzi di prova" solo ove "non abbiano
potuto proporli prima". Una tale interpretazione del dato normativo è
stata accolta dalla Corte costituzionale, che ha evidenziato il carattere
paritario della disciplina dell'attività difensionale delle parti del
processo sicché la stessa sanzione di decadenza che «per il convenuto si
trova espressamente sancita nell'art. 416 c.p.c. deve, invero, ritenersi
prevista per l'attore, sia pure in modo implicito, ma non per questo meno
chiaro» (Corte costituzionale, 13/1977).
4.8. È opportuno sul punto ricordare che la ratio di un tale assetto
ordinamentale - di cui si sono indicati seppure succintamente alcuni
significativi momenti - è stata sottolineata in sede di Commissioni riunite
della Camera nel corso della V Legislatura, ove - con suggestione di immagine
- si contrappose all'obbligo del convenuto di "vuotare il sacco"
fin dal principio, quello analogo dell'attore di «dire, senza riserva alcuna,
fin dall'atto introduttivo tutto ciò che attiene alla sua difesa» e di
«fornire il materiale su cui si basa la pretesa». Ed è altrettanto utile
rammentare che la simmetria tra le due parti del processo è stata tra l'altro
ribadita nella Commissione giustizia e lavoro del Senato nella VI Legislatura
venendo additata come una componente essenziale di quella reciproca
collaborazione che - nello spirito della buone fede processuale informativo
del codice del 1942 - condiziona, in pratica, lo svolgimento del rito del
lavoro, nei suoi caratteri di concentrazione, immediatezza ed oralità (cfr.
in motivazione: Corte costituzionale, 13/1977 cit.).
E proprio per accelerare al massimo i tempi del processo del lavoro - cui
sono in sostanza funzionalizzati i suoi caratteri individualizzanti - il
legislatore del 1973 ha imposto, come si è visto, l'onere di ciascuna parte
di specificare nei primi rispettivi atti giudiziari (ricorso e memoria di
costituzione) non solo i fatti posti a base delle loro rispettive richieste
ma anche i mezzi di prova di cui intende avvalersi; nel che è stato ravvisato
da alcuni studiosi un rigido e severo corollario del principio
dell'allegazione dei fatti - contrariamente a quanto voluto dalla novella del
1990 attributiva di una conseguenzialità temporale fra la fase delle allegazioni
dei fatti e quella delle attività istruttorie - mentre da altri una mera
applicazione del cosiddetto principio dell'eventualità, proprio perché le
parti sono tenute ad indicare i mezzi di prova prima di sapere se i fatti cui
essi si riferiscono saranno contestati o meno dalla controparte.
5. La necessità di completezza nell'indicazione dei fatti costitutivi e dei
mezzi probatori trova pieno e puntuale riscontro nella specifica disciplina
dell'equo indennizzo.
Va premesso al riguardo che la "causa di servizio" costituisce il
presupposto sia per il riconoscimento della dipendenza di una infermità dal
servizio (a diversi fini di tutela ex art. 38 Cost.) sia per l'attribuzione
di un "equo indennizzo" che, previsto per il pubblico impiego
dall'art. 68 d.P.R. 3/1957 (e le cui procedure sono state notevolmente
semplificate dal d.P.R. 349/1994 e dall'art. 1 della l. 662/1996), è stato
poi esteso ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato (cfr. art. 11 della l.
564/1981 e d.m. 1622/1983).
La relativa nozione è data, poi, dall'art. 64 del d.P.R. 1092/1972, che
stabilisce al riguardo che i "fatti di servizio", dai quali può
dipendere una infermità o la perdita dell'integrità fisica, sono quelli
derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio e che le lesioni e le
infermità si considerano dipendenti da causa di servizio solo quando tale
adempimento ne è stata causa ovvero concausa efficiente o determinante.
5.1. In ragione di detta disposizione è stato affermato, sia in dottrina che
in giurisprudenza, che l'equo indennizzo è volto a compensare la perdita
dell'integrità fisica dipendente dalla stessa esplicazione dell'attività
lavorativa e dalle attività ad essa connesse (cfr. C.d.S., A.p., 9/1993;
Cassazione 2802/2003); e nell'opera di identificazione dei dati
caratterizzanti l'istituto si è anche precisato che "i fatti di
servizio" - da cui deve conseguire (seppure con un semplice rapporto di
concausalità purché efficiente e determinante) la lesione all'integrità
fisica del pubblico dipendente - non vanno circoscritti al periodo in cui il
dipendente presta la sua opera durante l'orario del lavoro e nella sede
dell'ufficio, dovendo comprendere qualsiasi attività inerente al servizio,
purché comandata ed autorizzata.
La portata estensiva da attribuirsi all'espressione "fatti di
servizio" e la considerazione che "la perdita permanente della
integrità fisica" del pubblico dipendente può risalire, seppure in forma
concausale, a predisposizione organica o costituzionale a contrarre infermità
e/o a preesistenti condizioni morbose, portano a concludere che nella materia
in esame si rinvengono puntualmente tutte quelle esigenze che, in relazione
ad ogni controversia in materia di lavoro, impongono la completezza del
ricorso e della memoria difensiva nei termini innanzi indicati, sicché non è
consentito dubitare che l'onere della prova - secondo i principi generali
(art. 2697 c.c.) - gravi sul dipendente, non sussistendo in materia
presunzioni di dipendenza da causa di servizio, come accade, invece, per le
malattie professionali tabellate.
5.2. Quanto sinora esposto si configura come ulteriore e coerente sviluppo
del principi fissati da queste Sezioni Unite in tema di non contestazione dei
fatti allegati in ricorso (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 761/2003).
I giudici di legittimità, nell'esaminare funditus le conseguenze derivanti
dalla mancata contestazione da parte del convenuto dei "fatti
costitutivi del diritto" (es.: nella domanda di condanna al pagamento
dei compensi per lavoro straordinario, l'avvenuta prestazione oltre i limiti
dell'orario normale) e "delle circostanze dedotte al solo fine di
dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi, aventi mero rilievo
istruttorio" (es.: sempre con riferimento alla domanda per
straordinario, compimento del percorso casa-luogo di lavoro e viceversa in
ore astrattamente coerenti con l'anzidetta prosecuzione della prestazione
lavorativa) hanno osservato:
a) che per avere rilevanza la contestazione deve, fondamentalmente
"riguardare i fatti da accertare nel processo" e non la determinazione
della loro dimensione giuridica, come si evince, per quanto riguarda il rito
del lavoro, dall'art. 416 c.p.c. che addossa appunto al convenuto l'onere «di
prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica
contestazione», e lo riferisce espressamente "ai fatti affermati
dall'attore a fondamento della domanda";
b) che a fronte di un onere specificamente imposto dal dettato legislativo la
mancata contestazione del "fatto costitutivo del diritto"
rappresenta in positivo e di per sé l'adozione di una linea difensiva
incompatibile con la negazione del fatto, rendendo inutile provarlo perché lo
rende non controverso;
c) che la tendenziale irreversibilità della non contestazione del "fatto
costitutivo del diritto" si pone in coerenza con la struttura del
processo che, nel rito del lavoro, è finalizzata a far sì che all'udienza di
discussione la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene
all'oggetto ed alle esigenze istruttorie;
d) che con riferimento alla non contestazione dei "i fatti dedotti in
esclusiva funzione probatoria" non è, invece, formulabile una identica
conclusione perché essi "hanno una rilevanza che si esaurisce sul piano
istruttorio", operando sulla formazione del convincimento del giudice
stesso ai fini degli accertamenti richiestigli (cfr. in motivazione
Cassazione, Sezioni Unite, 761/2002 cit.).
5.3. Dagli enunciati principi si evince che i dati fattuali, interessanti
sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in
modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o
in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera
rilevanza istruttoria non potendosi negare la necessaria circolarità, per
quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di
contestazione ed oneri di prova; circolarità affermata - come è opportuno
ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5,
e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002). Da
qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini
preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su
circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti
il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico
nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre:
Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000).
5.4. È opportuno, sul punto, evidenziare con riferimento ai fatti sui quali
si fonda la domanda attrice come la contestazione - per evitare ricadute
pregiudizievoli per il convenuto - non possa essere generica, non possa cioè
concretizzarsi in formule di stile, in espressioni apodittiche o in
asserzioni meramente negative, ma debba essere invece puntuale,
circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in
relazione alle quali viene chiesta l'ammissione della prova. Non è invero
priva di significato l'espressione "in maniera precisa e non limitata ad
una generica contestazione", inclusa nell'incipit del terzo comma
dell'art. 416 c.p.c. ("Nella stessa memoria il convenuto deve prendere
posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione,
circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda") - e non
rinvenibile nel testo dell'art. 167 c.p.c. avente ad oggetto la comparsa di
risposta (nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue
difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della
domanda") - trovando detta espressione la sua logica spiegazione in
quella che è stata definita come una "tendenziale unicità"
dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., articolata - diversamente da
quella di prima comparizione ex art. 180 c.p.c. - in modo da consentire la
immediata definizione del giudizio, perseguibile in ragione della (già
indicata) circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova,
nonché della completa specificazione dei dati fattuali, che nel rito del
lavoro connotano, appunto, gli atti iniziali di ciascuna parte del giudizio
(ricorso ex art. 414 c.p.c. e memoria difensiva ex art. 416 c.p.c.).
6. Sul versante istruttorio la sentenza impugnata ha rilevato poi che la
richiesta di acquisizione del fascicolo sanitario avanzata dal Savino Cx
fosse inidonea a dimostrare l'esposizione al rischio e che la prova
testimoniale richiesta dalla stessa parte appellata non potesse trovare
ingresso "in quanto non articolata in capitoli e siccome dedotta per la
prima volta in appello".
Contro tale statuizione della impugnata sentenza si rivolgono le censure con
le quali il ricorrente addebita al Tribunale di non avere riscontrato le
indicate carenze probatorie, ed in particolare di avere ignorato la domanda
di prove (in ordine alle effettive condizioni di lavoro), di non avere voluto
richiedere chiarimenti al c.t.u. ed, ancora, di non avere disposto la
rinnovazione della consulenza anche per un ulteriore approfondimento dei
quesiti.
In altri termini il ricorrente finisce per lamentare il mancato esercizio da
parte del giudice d'appello dei poteri d'ufficio di cui all'art. 437, comma
2, c.p.c.
6.1. Anche queste censure si rivelano prive di fondamento.
È stato evidenziato in dottrina che il rigido sistema di preclusioni per
quanto attiene alla allegazione di fatti ed all'onere delle parti di indicare
- alla stregua del principio di eventualità - i mezzi di prova relativi ai
fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni, prima di conoscere
l'atteggiamento (di contestazione o no) della controparte, hanno indotto il
legislatore nel rito del lavoro (in una area cioè del contenzioso in cui
risulta rafforzata l'esigenza di un accertamento pieno dell'esistenza o
inesistenza dei fatti controversi in ragione del carattere indisponibile o
semindisponibile delle situazioni soggettive coinvolte) ad attribuire al
giudice d'appello incisivi poteri d'ufficio in materia di ammissione di nuovi
mezzi di prova ove essi siano "indispensabili ai fini della decisione
della causa" (art. 437, secondo comma, c.p.c.).
Per quanto, poi, riguarda l'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice,
queste Sezioni Unite, dopo avere evidenziato che rispetto alla (non
indifferente) disponibilità della prova concessa al giudice nel rito
ordinario (artt. 61, 197, 116, comma 5, 118, 1° e 2° comma, 213, 240, 241,
253, 257, 317), detta disponibilità è nel rito del lavoro ben più accentuata
stante il disposto dell'art. 421, 2 comma, c.p.c. (il giudice può «disporre
d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al
di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile». Con detta norma si è inteso
affermare che «è caratteristica precipua del detto rito speciale il
contemperamento del principio dispositivo con la esigenze della ricerca della
verità materiale» di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano
significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove
già acquisite, non può limitarsi e fare meccanica applicazione della regola
formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di
provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed
idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in
contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze
in danno delle parti» (cfr. in tali testuali termini: Cassazione, Sezioni
Unite, 761/2002 cit.).
6.2. In questa sede va, dunque, ribadito che i poteri d'ufficio del giudice
del lavoro possono essere esercitati pur in presenza di già verificatesi
decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle
parti in causa.
Rimangono però tuttora all'interno della Sezione lavoro di questa Corte
oscillazioni sul concreto esercizio dei poteri istruttori. Ed infatti, si è
ritenuto in alcune pronunzie che detti poteri sono rimessi all'assoluta
discrezionalità del giudice del lavoro sicché la sua decisione si sottrae al
sindacato di legittimità anche sotto il profilo del difetto di motivazione
(cfr. al riguardo: Cassazione 10658/1999; 6903/1994; 3549/1994; 2920/1987,
ed, in epoca più di recente, Cassazione 3505/2002, per la riaffermazione del
principio che la facoltà del giudice del merito di avvalersi dei poteri
istruttori conferitigli dagli artt. 421 e 437 c.p.c. costituisce espressione
di un potere discrezionale che non abbisogna di alcuna motivazione potendosi
le relative ragioni dedurre anche per implicito).
Altre decisioni si inseriscono invece nell'indirizzo secondo il quale
l'esercizio dei poteri istruttori del giudice non è meramente discrezionale
bensì obbligato ove sussistano ragionevoli probabilità di accertare
attraverso di essi la verità (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione
8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998), con l'unico limite
della necessaria allegazione dei fatti ad opera della parte (in tali sensi:
Cassazione 8220/2003 cit.; 9034/2000).
6.3. Ritengono le Sezioni Unite di condividere, seppure con le necessarie
precisazioni, il secondo orientamento. Ed, invero, anche a volere riconoscere
ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti
poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio
dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai
essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in
ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui
all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della
legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso
all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una
della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso.
Il relativo provvedimento può, così, essere sottoposto al sindacato di
legittimità per vizio di motivazione al sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.,
qualora non sia sorretto da una congrua e logica spiegazione nel disattendere
la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che,
se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione
della controversia.
Lo stesso provvedimento è suscettibile, però, di essere censurato anche ex
art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione di legge, allorquando il giudice del
lavoro abbia esercitato i poteri istruttori sulla base del proprio sapere
privato, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al
processo qui in modo rituale, che non siano cioè emersi nel processo nel
contraddittorio delle parti come avviene, ad esempio, in sede di
interrogatorio libero delle parti stesse (cfr. in tali sensi: Cassazione
8220/2003 cit.); allorquando, superando il principio della legalità della
prova, abbia dato ingresso nel giudizio alle cosiddette prove atipiche;
allorquando abbia, in violazione del principio dispositivo, ammesso una prova
contro la volontà già espressa in modo chiaro dalle parti di non servirsi di
detta prova (cfr. al riguardo: Cassazione 3537/1993); ed ancora allorquando,
in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia,
venga ammessa d'ufficio una prova diretta a sminuirne l'efficacia e la portata,
specialmente nei casi in cui - come avviene per la prova per testi - un
corretto esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa impone alle
parti di espletare la prova in un unico contesto temporale (cfr. sul punto:
Cassazione 11002/2000).
7. In applicazione dei principi enunciati è agevole rilevare l'infondatezza
del ricorso.
7.1. Il Cx nel ricorso introduttivo della controversia si è limitato a
affermare di avere svolto mansioni di guardiano ed ha, sulla base di
quest'unica asserzione, chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio della malattia da cui ora è affetto.
Come ha correttamente rilevato il Tribunale di Bari il ricorrente aveva
l'onere di provare (art. 2697 c.c.) non solo il tipo di mansioni svolte ed il
suo concreto atteggiarsi ma pure la sussistenza di tutte quelle condizioni
(vibrazioni, scuotimenti, inclemenze atmosferiche, sottoposizioni a turni
irregolari) cui addebita in relazione di causalità la malattia da cui è
risultato affetto.
Dette circostanze fattuali andavano specificate nel ricorso introduttivo
della lite (art. 414, n. 4, c.p.c.) e sempre nello stesso atto andavano
indicati i mezzi di prova al fine di accertarne il verificarsi (art. 414, n.
5, c.p.c.), non potendo le riscontrate carenze essere superate per effetto
dell'espletamento della perizia medico-legale e del contenuto dell'anamnesi
lavorativa in essa riportata, atteso che la consulenza tecnica, essendo
strumento di valutazione - ad opera di persone dotate di particolare
conoscenza - di fatti già dimostrati, non può costituire un mezzo di prova o
di ricerca di fatti che devono essere provati dalle parti e delle quali il
consulente non può essere chiamato a dare notizia neppure in sede di
richiesta di chiarimenti (cfr. tra le tante: Cassazione 5422/2002;
15630/2000; 8395/1996).
7.2. Per quanto riguarda, poi, la doglianza mossa in ricorso per il mancato
esercizio da parte del Tribunale dei suoi poteri d'ufficio, ne va dichiarata
l'infondatezza perché i motivi addotti dal giudice d'appello nel respingere
la sollecitazione avanzata in tali sensi dal Cx in sede di gravame si
sottraggono ad ogni censura in questa sede di legittimità in quanto - in
mancanza di una articolazione della prova testimoniale per specifici capi ad
opera del suddetto ricorrente - una iniziativa sul punto da parte del
Tribunale non era consentita non risultando allegati (o ritualmente
acquisiti) in giudizio i fatti (mansioni, concrete modalità di esercizio
dell'attività lavorativa, ecc.) in relazione ai quali avrebbe dovuto spiegarsi
l'attività istruttoria, e non risultando neanche che fossero state
individuate in maniera certa le persone che avrebbero dovuto deporre come
testimoni.
7.3. Né sotto altro versante vale ad inficiare l'impugnata decisione il
richiamo all'art. 2087 c.c.
Tale norma, imponendo infatti al datore di lavoro di tutelare l'integrità
fisica dei propri dipendenti, comporta l'obbligo del risarcimento del danno
nei confronti del lavoratore che abbia subito un pregiudizio.
Alla fattispecie di illecito contrattuale o extracontrattuale è invece
completamente estraneo l'istituto dell'equo indennizzo, che costituisce un
trattamento privilegiato riconosciuto ai lavoratori del settore pubblico
(cfr. al riguardo: C.d.S., 14/1985, A.p., e, più di recente, C.d.S., 9/1993,
A.p., che evidenzia come l'equo indennizzo, proprio per il concetto di equità
e discrezionalità ad esso inerente, e per la sua non coincidenza con l'entità
effettiva del pregiudizio subito dal dipendente, appare avvicinabile ad una
delle tante indennità che l'amministrazione conferisce ai propri dipendenti
in relazione alle vicende del servizio, quali l'indennità di rischio,
l'indennità di disagiata residenza, l'indennità di famiglia ecc.). Tale
trattamento, esteso, come detto, ai lavoratori privati (quali sono ora i
dipendenti delle Ferrovie dello Stato), si concretizza in un'obbligazione
pecuniaria del datore di lavoro, di natura latamente retributiva e
strettamente inerente al rapporto di lavoro, che sorge per effetto di una
infermità ricollegabile eziologicamente all'attività lavorativa spiegata,
indipendentemente da eventuali inadempimenti imputabili al datore di lavoro
al sensi dell'art. 2087 c.c. (cfr. Cassazione 2802/2003, cui adde C.d.S.,
Sezione sesta, 397/1991, per l'affermazione che le disposizioni in materia di
equo indennizzo hanno apprestato un meccanismo che prescinde
dall'accertamento della responsabilità dell'ente pubblico; e ciò sia
nell'interesse generale ad una sollecita definizione delle procedure
amministrative, sia nell'interesse dello stesso dipendente che, in caso di
rigida applicazione dei principi vigenti in materia di responsabilità
contrattuale, avrebbe corso il rischio di non percepire alcunché tutte le
volte che l'Amministrazione avesse dato la prova di avere impiegato l'ordinaria
diligenza per evitare l'evento dannoso).
8. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese
del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente
giudizio di cassazione.Data_Inserimento - 20/07/2004
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