Corte di Cassazione - Sezione V -
Sentenza n. 27630/2005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
.....................omissis.........................
ha
pronunciato la seguente:
sentenza
sul
ricorso proposto da:
R. G. L.,
(....) ed elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza Cavour (presso la
Cancelleria di questa Corte) insieme con gli avv. RIZZO Gaetano e SARNELLI
Flavia dai quali è rappresentato e difeso in forza della procura speciale
conferita con atto a firma autenticata il 3 luglio 2000 dal Dr. CARIELLO
Giuseppe, notaio in Termoli;
-
ricorrente -
contro
il
MINISTERO dell’ECONOMIA e dalle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis;
-
controricorrente -
avverso
la sentenza n. 48/02/2000 depositata il 22 marzo 2000 dalla Commissione
Tributaria Regionale del Molise;
Udita la
relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2005 dal Cons. Dr.
Michele D’ALONZO;
udito il
P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. MATERA Marcello, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento
del processo
Con
ricorso notificato il 27 luglio 2000 al MINISTERO delle FINANZE (depositato il
10 agosto 2000), R. G. L. - premesso che l’8 aprile 1997 aveva proposto ricorso
"avverso la cartella esattoriale di pagamento ... inerente l’IRPEF anno
1964 ... eccependo l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo dell’IRPEF in quanto
non dovuta sulle pensioni non tabellari, stante l’equiparazione di queste
ultime alle pensioni tabellari sancita dallo Circolare n. 21 del 21 maggio 1991
del Ministero delle Finanze, ai fini del beneficio dell’esclusione
dall’assoggettamento all’imposta" - in forza di un unico motivo chiedeva,
con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese", di cassare la
sentenza n. 48/02/2000 depositata il 22 marzo 2000 dalla Commissione Tributaria
Regionale del Molise, la quale, in accoglimento del gravame proposto
dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato, aveva riformato la decisione
(167/02/1997) della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che aveva
accolto detto suo ricorso e di decidere "la causa nel merito ai sensi
dell’articolo 384 c.p.c., comma 1, in mancanza della necessità di ulteriori
accertamenti di fatto", accogliendo la sua domanda "in ordine
all’inapplicabilità dell’imposizione IRPEF alla pensione diretta privilegiata
di 8a categoria" di cui egli era titolare.
Nel
controricorso notificato il 4 ottobre 2000 (depositato il 19 ottobre 2000), il
Ministero intimato instava per il rigetto dell’avverso ricorso "con ogni
conseguente statuizione in ordine alle spese".
Motivi
della decisione
1. Con la
sentenza gravata la Commissione Tributaria Regionale - premesso che il R.,
richiamata "la circolare ministeriale del Ministro delle Finanze n. 21del
21 maggio 1991", aveva impugnato "la cartella esattoriale ...
eccependo che non era dovuta la somma iscritta a ruolo" perché "le
pensioni tabellari erano da equiparare a quelle non tabellari" e che
l’Ufficio aveva insistito "per la non spettanza del beneficio perché tali
agevolazioni competevano solo in caso di servizio di leva e non durante quello
prestato volontariamente" - ha accolto il gravame dell’Amministrazione
Finanziaria dello Stato esponendo che, avendo il contribuente "riportato
l’infermità durante il servizio volontario e non di leva", "il
trattamento pensionistico era riferito alla posizione stipendiale annua
percepita alla data del collocamento in congedo" per cui la pensione
privilegiata non tabellare da lui percepita non poteva essere
"equiparata" a quella tabellare.
2. Con
l’UNICO motivo di ricorso il R. - ricordato in fatto che egli "dal primo
settembre 1969 al 16 giugno 1971 ha prestato servizio come guardia nel Corpo
delle Guardie di P.S."; che "il Ministero dell’Interno, Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, in riferimento alla normativa vigente in
materia" gli ha "all’uopo" rilasciato "in data 25 luglio
1995 la dichiarazione n. 333-D/076344, nel la quale è normalmente attestato che
egli dal primo settembre 1969 al 16 giugno ha prestato servizio come guardia
nel Corpo delle Guardia di P.S. e che "detto servizio, ai sensi del DPR 14
febbraio 1964, n. 237, nonché della legge 31 maggio 1975, n. 191, è equiparato
a quello prestato nell’Esercito ed è da considerarsi valido ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di Leva"" -, ai sensi dell’articolo
360 c.p.c., nn. 3 e 5 denunzia "violazione e falsa applicazione legge 31
maggio 1975 n. 191, art. 6, D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237, art. 16, D.P.R. 29
settembre 1973 n. 601, art. 34, art. 1362 e segg. e art. 1372 cod. civ. in
relazione alle circolari 20 maggio 1991 n. 22 e 21 maggio 1991 n. 21 emanate
dal Ministero delle Finanze" nonché "omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia"
esponendo che in base alle "norme di legge sopra citate" (le quali
"sanciscono l’equiparazione tra il servizio a domanda prestato dal
ricorrente nel disciolto Corpo della Guardie di P.S. e quello prestato
nell’Esercito ai tini dell’assolvimento degli obblighi di leva") la
"pensione diretta privilegiata di 8à categoria erogata in suo favore ...
per infermità e lesioni derivanti da "causa di servizio" è equiparata
a tutti gli effetti, ivi compresa l’ esclusione dell’assoggettamento alla
tassazione IRPEF, a quella dei titolari di pensione gabellare"; "la
statuizione impugnata viola gravemente i criteri legali di ermeneutica
contrattuale in relazione alle su menzionate circolari emanate dal Ministero
delle Finanze ... a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 387
del 4 - 11 luglio 1989, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale del DPR n. 601 del 1973, art. 34, comma 1, nella parte in cui
non estende l’esenzione dall’IRPEF alle pensioni privilegiate ordinarie
tabellari spettanti ai militari di leva, fornendo in tal modo interpretazione
autentica della decisione" in quanto: "con la circolare n. 21 ... il
Ministero, sentito il parere del Consiglio di Stato, ha precisato che i
titolari di pensioni tabellari vanno equiparati coloro che assolvono il
servizio di leva nella Polizia di Stato o in altri Corpi (Carabinieri
ausiliari, Finanza, Vigili del Fuoco, ecc.)" e con la circolare n. 22
"relativa al trattamento tributario delle pensioni privilegiate ordinarie
militari tabellari") i titolari di pensioni tabellari vengono
espressamente equiparati ai "titolari di pensioni privilegiate ordinarie
per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di
allievo ufficiale, ufficiale di complemento, di sottufficiale (militari di leva
promossi sergenti nella fase finale del servizio), carabinieri ausiliari,
coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo
della Guardia di Finanza e nel Corpo dei Vigili del Fuoco".
Il R.,
infine, sottolinea che questa Corte con la sentenza 5 aprile 1996n. 3204 ha
espressamente sancito che agli effetti tributari sono assimilabili alle
pensioni di guerra e sono quindi esenti dall’IRPEF le pensioni privilegiate
ordinarie del servizio di leva, ovverosia al "servizio che, come dinanzi
si è dimostrato è equiparato a quello prestato (da esso) ricorrente".
3. Il
ricorso deve essere respinto perché infondato.
Sullo
specifico problema posto dal contribuente, invero, tenuto conto che la Corte
Costituzionale (facendo espresso richiamo a precedenti sue pronunce sulla
questione: "in particolare, sentenze nn. 431 del 1996, 387 del 1989, e 151
del 1981, nonché ordinarie nn. 390 del 1997 e 276 del 1986") ancora con
l’ordinanza n. 461 del 30 dicembre 1998 ha negato "dal punto di vista
della natura dei trattamenti, l’esistenza, fra le pensioni privilegiate
ordinarie e le pensioni di guerra, di quella identità od omogeneità di
situazioni, che, ai fini del trattamento tributario, potrebbe costituire il
presupposto del richiamo al principio di eguaglianza, di cui all’articolo 3
Cost.", va, innanzi tutto, ribadito che (Cass., trib., 23 marzo 2005 n.
6289; id., trib., 28 maggio 2004 n. 10344; id., trib., 19 gennaio 2004 n. 685;
id., Irib., 29. agosto 2002 n. 12392; id., 1, 5 aprile 1996 n. 3204), mancando
una espressa previsione di deroga (disposta, invece, dal D.P.R. 29 settembre
1973 n. 601, art. 34, per le pensioni di guerra e, per effetto della
declaratoria di incostituzionalità di tale norma pronunciata dalla competente
Corte con la sentenza 1989 n. 387, anche per le pensioni privilegiate ordinarie
militari attribuite ai militari per fatti invalidanti se connessi alla
prestazione del servizio di leva) al principio dell’assoggettabilità ad
imposizione dello pensioni, le pensioni privilegiate ordinarie sono soggetto
per l’intero ammontare all’IRPEF, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597,
art. 46, comma 2, (e, a partire dal 1 gennaio 1988, ai sensi del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, art. 46, comma 2), non assumendo alcun rilievo in
contrario la considerazione dell’eventuale componente risarcitoria della
pensione privilegiata ordinaria, in quanto (Cass., 13 dicembre 2002 n. 17896),
da un lato, resta ferma la sua natura reddituale (retribuzione differita), e,
dall’altro, perché il carattere risarcitorio di un emolumento non può
comportare l’automatica esenzione dello stesso dalla imposizione tributaria, in
difetto di una espressa disposizione di legge in tal senso.
In
secondo luogo si deve ricordare - specificamente; in tema di pensioni erogate
al militari per infermità, lesioni o menomazioni riportale in servizio - che
(Cass., Trib., 28 maggio 2004 n. 10344) occorre distinguere la pensione di
guerra (che presuppone l’invalidità o la morte, per causa di guerra, dei
militari delle forze armate e dei cittadini estranei all’apparato della difesa)
dalla pensione privilegiata ordinaria (che presuppone infermità o lesioni,
ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari,
dello Stato e che non presenta carattere risarcitolo, bensì reddituale) nonché
dalla pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni
riportate a causa del servizio militare di leva e ricordare che soltanto,
quest’ ultima è assimilabile alle pensioni di guerra, in considerazione della
comune funzione risarcitola.
Discende
da tanto che (Cass., trib., 30 maggio 2005 n. 11483; id., trib. 19 gennaio 2004
n. 685; id., trib. 8 maggio 2003 n. 7004; id., trib., 22 agosto 2002 n. 12392),
in ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni
sono connesse e del carattere non reddituale della erogazione, l’estensione
dalla esenzione IRPEF riguarda unicamente le pensioni privilegiate ordinarie tabellari
erogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva
e, pertanto, prescinde dall’arma nella quale il servizio sia stato prestato,
essendo rilevante esclusivamente che la menomazione sia subita durante il
servizio obbligatorio di leva e non in costanza della ferma volontaria.
Nel caso
la Commissione Tributaria Regionale ha positivamente accertato in fatto che il
R. ha "riportato l’infermità durante il servizio volontario e non di
leva" e che "il trattamento pensionistico era riferito alla posizione
stipendiale annua percepita alla data del collocamento in congedo".
Tale
univoco accertamento fattuale va considerato fermo perché non può ritenersi in
alcun modo censurato con le allegazioni del ricorrente ("dal primo
settembre 1969 al 16 giugno 1971 ha prestato servizio come guardia noi Corpo
delle Guardie di P.S."; "il Ministero dell’Interno" ha
"all’uopo" rilasciato "in data 25 luglio 1995 la dichiarazione
n. 333-D/076344, nella quale è formalmente attestato che egli dal primo settembre
1969 al 16 giugno ha prestato servizio come guardia nel Corpo delle Guardie di
P.S., e che "detto servizio, ai sensi del D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 231,
nonché della legge 31 maggio 1975 n. 191, è equiparato a quello prestato
nell’esercito ed è da considerarsi valido ai fini dell’assolvimento degli
obblighi di leva"") atteso che dalle stesse non si ricava affatto che
l’infermità per la quale è stato riconosciuto il trattamento pensionistico sia
stata contratta durante il periodo di prestazione del servizio militare di leva
e non già (come affermato dal giudice del merito) in quello successivo di ferma
volontaria.
4. Le
spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti
in applicazione dell’art. 92 c.p.c, comma 2.
P. Q. M.
La Corte
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così
deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 ottobre 2005. Depositato in
Cancelleria il 14 dicembre 2005.