Corte di Cassazione civile - Sezione lavoro - Sentenza 11 agosto 2005, n. 16859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

..................omissis..................

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

..................omissis.....................

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 393/03 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 31/03/03 r.g.n.1349/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/05/05 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI CERBO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torino rigettava, con sentenza in data 3 aprile 2002, la domanda proposta da [....] intesa ad ottenere la condanna dell'INPS alla corresponsione dell'assegno sociale a far data dal 1 agosto 1999.

Avverso tale sentenza proponeva appello il [....]. Costituitosi in giudizio l'Istituto previdenziale, con sentenza depositata il 31 marzo 2003 la Corte d'Appello di Torino accoglieva il gravame e dichiarava il diritto dell'appellante all'assegno sociale a decorrere dal 1 agosto 1999 con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione dei relativi ratei. In sostanza la Corte di merito riteneva che i contributi in natura e in denaro erogati al [....] dalla convivente, dalla famiglia di questa e dalla figlia non potessero essere inclusi nella determinazione del reddito indicato dall'art.3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 [1] quale requisito per la spettanza del diritto all'assegno sociale.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'INPS affidato a un unico motivo. Resiste con controricorso  [....].

Motivi della decisione

Con l'unico motivo l'INPS, denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995, nonché vizio di motivazione, deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che gli aiuti offerti al [....] dalla convivente, dalla famiglia della convivente e dalla figlia possano costituire reddito. Osserva infatti che l'art. 3, comma 6, sopra citato, nel fissare i requisiti reddituali per la fruizione dell'assegno sociale, stabilisce che alla formazione del reddito valutabile ai suddetti fini concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura; la norma deve essere pertanto interpretata nel senso che, ai fini della sussistenza del requisito reddituale, deve tenersi conto di tutte le entrate a carattere patrimoniale, con la sola eccezione di quelle espressamente escluse, fra le quali non sono compresi gli emolumenti de quibus.

Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.

La soglia reddituale per l'accesso al beneficio dell'assegno sociale è definita dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, disposizione questa che ha sostituito tale provvidenza assistenziale a quella della pensione sociale. Alla formazione di tale reddito che, ove superiore alla soglia di lire 6.240.000 per l'anno  1996, esclude il beneficio e, ove inferiore, lo riduce in pari misura, concorrono i "redditi...di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva". Il successivo comma 7 dello stesso art. 3 richiama, per quanto non diversamente disposto dal medesimo e dal comma 6, le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge n. 153del 1969.

Trovano, pertanto, applicazione, tra l'altro, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 26 di tale legge, come introdotti dall'art. 3 del decreto legge n. 30 del 1974, convertito in legge n. 114 del 1974, che prevedono che non hanno diritto alla pensione sociale "coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali...erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici" (Cass. 27 agosto2004 n. 17087).

Ad avviso di questa Corte la nozione di reddito, pur nel significato ampio desumibile dal testo normativo che fa infatti riferimento a "redditi...di qualsiasi natura", non può comprendere le entrate in questione, frutto di erogazioni fatte all'odierno resistente dalla figlia, dalla convivente e dalla famiglia di costei; come correttamente osservato dal Tribunale, e non contestato dall'Istituto ricorrente, si tratta di erogazioni fatte a titolo di aiuto, e quindi prive del carattere di obbligatorietà e di prevedibilità. In proposito la tesi dell'INPS circa la configurabilità a carico della figlia del resistente di un obbligo giuridico di prestare aiuto al genitore costituisce, così come è formulata, una mera enunciazione di principio, priva di riscontri con riferimento al caso concreto.

L'infondatezza del ricorso, basato sull'assunto secondo cui devono ritenersi rilevanti, ai fini del diritto all'assegno sociale, tutte le entrate di carattere patrimoniale, ad eccezione di quelle espressamente escluse, trova del resto conferma nel riferimento, contenuto nella norma di cui al citato articolo 26 della legge n. 153  del 1969 (come modificato dalle disposizioni sopra richiamate), al carattere di continuità che l'erogazione delle prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali erogate dallo Stato o da altri enti pubblici deve avere perché possano essere considerate ai fini della sussistenza del requisito reddituale. Il suddetto riferimento mostra la volontà del legislatore di escludere, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per ottenere l'assegno sociale, erogazioni prive di continuità e quindi di prevedibilità, sulle quali, in sostanza l'interessato non possa fare affidamento e che quindi, in definitiva, non rientrano nella nozione di reddito.

In applicazione del criterio della soccombenza l'Istituto ricorrente deve essere condannato al pagamento delle  spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore del [....] dichiaratosi antistatario, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi a favore dell'avv. Giampaolo Petti dichiaratosi antistatario, liquidate in Euro 10 (dieci) oltre Euro 1.500 per onorari e oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2005