Corte di Cassazione civile -
Sezione lavoro - Sentenza 11 agosto 2005, n. 16859
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -
SEZIONE LAVORO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -
SEZIONE LAVORO
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
..................omissis..................
ha
pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
..................omissis.....................
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 393/03 della Corte d'Appello
di TORINO, depositata il 31/03/03 r.g.n.1349/02;
udita la relazione della causa svolta nella
Pubblica udienza del 19/05/05 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI CERBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Torino rigettava, con sentenza in
data 3 aprile 2002, la domanda proposta da [....] intesa ad ottenere la
condanna dell'INPS alla corresponsione dell'assegno sociale a far data dal 1
agosto 1999.
Avverso tale sentenza proponeva appello il [....].
Costituitosi in giudizio l'Istituto previdenziale, con sentenza depositata il
31 marzo 2003 la Corte d'Appello di Torino accoglieva il gravame e dichiarava
il diritto dell'appellante all'assegno sociale a decorrere dal 1 agosto 1999
con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione dei relativi ratei. In
sostanza la Corte di merito riteneva che i contributi in natura e in denaro
erogati al [....] dalla convivente, dalla famiglia di questa e dalla figlia non
potessero essere inclusi nella determinazione del reddito indicato dall'art.3,
comma 6, della legge n. 335 del 1995 [1] quale requisito per la spettanza del
diritto all'assegno sociale.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso
l'INPS affidato a un unico motivo. Resiste con controricorso [....].
Motivi della decisione
Con l'unico motivo l'INPS, denuncia violazione o
falsa applicazione dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995,
nonché vizio di motivazione, deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella
parte in cui ha escluso che gli aiuti offerti al [....] dalla convivente, dalla
famiglia della convivente e dalla figlia possano costituire reddito. Osserva
infatti che l'art. 3, comma 6, sopra citato, nel fissare i requisiti reddituali
per la fruizione dell'assegno sociale, stabilisce che alla formazione del
reddito valutabile ai suddetti fini concorrono i redditi, al netto
dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura; la norma deve
essere pertanto interpretata nel senso che, ai fini della sussistenza del
requisito reddituale, deve tenersi conto di tutte le entrate a carattere
patrimoniale, con la sola eccezione di quelle espressamente escluse, fra le
quali non sono compresi gli emolumenti de quibus.
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto
rigettato.
La soglia reddituale per l'accesso al beneficio
dell'assegno sociale è definita dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del
1995, disposizione questa che ha sostituito tale provvidenza assistenziale a
quella della pensione sociale. Alla formazione di tale reddito che, ove
superiore alla soglia di lire 6.240.000 per l'anno 1996, esclude il beneficio e, ove inferiore, lo riduce in pari
misura, concorrono i "redditi...di qualsiasi natura, ivi compresi quelli
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva". Il successivo comma 7 dello stesso art. 3
richiama, per quanto non diversamente disposto dal medesimo e dal comma 6, le
disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge n. 153del 1969.
Trovano, pertanto, applicazione, tra l'altro, i
commi 3, 4 e 5 dell'art. 26 di tale legge, come introdotti dall'art. 3 del
decreto legge n. 30 del 1974, convertito in legge n. 114 del 1974, che prevedono
che non hanno diritto alla pensione sociale "coloro che hanno titolo a
rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali...erogate con
carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici" (Cass. 27
agosto2004 n. 17087).
Ad avviso di questa Corte la nozione di reddito,
pur nel significato ampio desumibile dal testo normativo che fa infatti
riferimento a "redditi...di qualsiasi natura", non può comprendere le
entrate in questione, frutto di erogazioni fatte all'odierno resistente dalla
figlia, dalla convivente e dalla famiglia di costei; come correttamente
osservato dal Tribunale, e non contestato dall'Istituto ricorrente, si tratta
di erogazioni fatte a titolo di aiuto, e quindi prive del carattere di
obbligatorietà e di prevedibilità. In proposito la tesi dell'INPS circa la
configurabilità a carico della figlia del resistente di un obbligo giuridico di
prestare aiuto al genitore costituisce, così come è formulata, una mera
enunciazione di principio, priva di riscontri con riferimento al caso concreto.
L'infondatezza del ricorso, basato sull'assunto
secondo cui devono ritenersi rilevanti, ai fini del diritto all'assegno
sociale, tutte le entrate di carattere patrimoniale, ad eccezione di quelle
espressamente escluse, trova del resto conferma nel riferimento, contenuto
nella norma di cui al citato articolo 26 della legge n. 153 del 1969 (come modificato dalle disposizioni
sopra richiamate), al carattere di continuità che l'erogazione delle prestazioni
economiche previdenziali ed assistenziali erogate dallo Stato o da altri enti
pubblici deve avere perché possano essere considerate ai fini della sussistenza
del requisito reddituale. Il suddetto riferimento mostra la volontà del
legislatore di escludere, ai fini della verifica della sussistenza dei
requisiti richiesti per ottenere l'assegno sociale, erogazioni prive di
continuità e quindi di prevedibilità, sulle quali, in sostanza l'interessato
non possa fare affidamento e che quindi, in definitiva, non rientrano nella
nozione di reddito.
In applicazione del criterio della soccombenza
l'Istituto ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore
del procuratore del [....] dichiaratosi antistatario, liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente
al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi a favore dell'avv. Giampaolo
Petti dichiaratosi antistatario, liquidate in Euro 10 (dieci) oltre Euro 1.500
per onorari e oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il
19 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2005