SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
Sentenza n. 4400 del 4 marzo 2004
(Sezione Terza Civile
- Presidente V. Duva - Relatore A. Segreto )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 23.3.1993 A. T. e C. B. convenivano davanti al Tribunale di Milano la
(omissis) di Rho, chiedendone la condanna al
risarcimento del danno loro derivante dalla morte di A.
B., marito della prima e padre del secondo, verificatasi i1 19.9.1992,
all'ospedale di Rho. Assumevano gli attori che il
loro congiunto verso le ore 8 di detto giorno era ricoverato in ospedale in
preda a forti dolori addominali; che i medici del pronto soccorso avevano
diagnosticato un globo vescicolare, inviando il paziente nel reparto di urologia, che ivi era stato sottoposto a visita, con
esito negativo; che il B. decedeva in detto reparto alle ore 10,30 per rottura
di aneurisma dell'aorta addominale; che la morte dello stesso era da addebitare
ad errata diagnosi dei sanitari.
Si costituiva la convenuta, che resisteva alla
domanda, chiedendone il rigetto.
Veniva disposta consulenza
medico legale.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del
12.12.1996, fatte proprie le conclusioni del c.t.u., accertava il colpevole errore diagnostico dei
sanitari,che avevano omesso anche gli accertamenti strumentali necessari, ma
rigettava la domanda per mancanza del nesso causale tra detto errore ed il
decesso del B., in quanto, in caso di corretta diagnosi e conseguente
intervento chirurgico presso altra struttura dotata di reparto di chirurgia
vascolare, la sopravvivenza del paziente sarebbe stata possibile ma non
probabile.
Proponevano appello gli attori.
Resisteva la convenuta.
La corte di appello
di Milano, con sentenza depositata il 19.10.1999, rigettava l'appello.
Riteneva la corte territoriale che non vi erano
elementi sufficienti per affermare con certezza la colpa dei sanitari,
rilevando che potevano esservi tre ipotesi, a seconda dei
dolori accusati dal B., per cui solo nella seconda e terza ipotesi, di dolori
addominali acuti, sarebbe stata evidente la colpa dei sanitari nel non
diagnosticare l'aneurisma con invio in altra struttura per l'intervento.
In ogni caso riteneva la corte di merito che non era provato il nesso causale tra l'omessa diagnosi
corretta dell'aneurisma e l'evento letale, poiché, sulla base delle risultanze
della consulenza tecnica, tenuto conto del tempo necessario per eseguire gli
accertamenti atti a diagnosticare l'aneurisma aortico
addominale e tenuto conto che l'ospedale di Rho non
era dotato di reparto di chirurgia vascolare e quindi del tempo necessario per
il trasferimento in altro ospedale, l'inizio dell'intervento presso altra
struttura si sarebbe potuto effettuare intorno alle ore lo del giorno del
ricovero, orario in cui il B. perdeva conoscenza e si verificava la rottura dell'aorta,
per cui il prospettato intervento, già di per sé a rischio di mortalità del
50%, tenuto conto anche dei gravi disturbi epatici del B., non poteva che avere
remote possibilità di successo, e per ciò non apprezzabili, sotto il profilo
del nesso causale in questione.
Avverso questa
sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori, che hanno anche
presentato memoria.
Resiste con controricorso
la Gestione liquidatoria della disciolta (omissis) di
Rho.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di
ricorso, i ricorrenti lamentano l'insufficiente e contraddittoria motivazione
della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c..
Assumono i ricorrenti che erratamente
la sentenza impugnata ha escluso l'errore diagnostico dei medici, "inventando"
tre possibili ipotesi della situazione di salute del B. al momento del ricovero
presso il pronto soccorso ospedaliero, sostenendo che in caso di dolori lievi
all'addome non vi sarebbe stata colpa dei medici, mentre in caso di dolori medi
o alti, sussisterebbe detto colpevole errore, segnatamente nell'ipotesi di
dolori forti (ipotesi ritenuta più probabile dal giudice di appello),
nel qual caso la diagnosi era possibile sulla base del solo esame clinico; che
invece era indiscusso l'errore diagnostico dei sanitari; che, in ogni caso, i
medici non avevano effettuato alcun esame strumentale; che la prova
dell'assenza di colpa gravava in ogni caso sul debitore della prestazione, e
quindi sulla (omissis).
2. Con il secondo motivo di ricorso
i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., oltre che degli artt. 1362 e
segg. c.c..
Ritengono i ricorrenti che erratamente
la sentenza di appello ha escluso il nesso di
causalità materiale tra il comportamento colpevole dei medici dell'ospedale di Rho e la morte di A. S.. Secondo i ricorrenti erratamente il giudice di appello ha ritenuto che la prova
del detto nesso dì causalità gravava sugli appellanti, mentre, trattandosi di
responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero competeva a quest'ultimo fornire la prova che la prestazione
professionale era stata eseguita idoneamente e che la morte del B. era
imputabile ad eventi imprevedibili.
Secondo i ricorrenti il
medico risponde anche per colpa lieve ed, in ogni caso, la responsabilità è
presunta a norma dell'art. 1218 c.c.; che sussiste
detto nesso causale tra il comportamento colpevole del medico che, omette un
intervento necessario ed il decesso del paziente, quando vi è un apprezzabile
probabilità di successo.
1.Ritiene questa Corte che ì
due motivi di ricorso, essendo strettamente connessi, vadano esaminati
congiuntamente.
Essi sono fondati e vanno accolti.
E' pacifico che la responsabilità dell'Ente
ospedaliero (o delle USSL ed attualmente delle ASL)
nei confronti dei pazienti ricoverati abbia natura contrattuale (cfr. Cass. n. 7336 del 1998 e n. 4152 del 1995), anche per
quanto attiene al comportamento dei propri dipendenti medici.
E' irrilevante in questa sede stabilire se
detta responsabilità sia conseguenza dell'applicazione
dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della
prestazione , che si sia avvalso dell'opera di ausiliari, risponde anche dei
fatti dolosi o colposi di questi ovvero del principio di immedesimazione
organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico
ed inserito nell'organizzazione dei servizio determina la responsabilità
diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del
suo personale (cfr. Cass. N. 9269/1997
e Casa. n. 10719/2000).
2.Ciò che rileva, in questa
sede, è che l'ente ospedaliero risponde direttamente della negligenza ed
imperizia dei propri dipendenti nell'ambito delle prestazioni sanitarie
effettuate al paziente.
Ne consegue che in relazione
all'attività sanitaria posta in essere dal medico, l'ente ospedaliero (o
la USSL) è contrattualmente responsabile se il medico è almeno in colpa.
Poiché la prestazione dovuta dall'ente
ospedaliero, relativamente all'attività del personale
medico, coincide con questa, anche la natura di questa prestazione coincide,
poiché l'ente ospedaliero si obbliga tramite i suoi dipendenti medici a fornire
un'opera professionale sanitaria.
Trattasi, quindi, limitatamente a questo
profilo, di una obbligazione di mezzi e non di
risultato (figura pacificamente riconosciuta in giurisprudenza, ma criticata da
parte della dottrina).
3.Secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, le
obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di
regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista,
assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per
raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento.
Ne deriva che l'inadempimento del
professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso
facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal
cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in
particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo
del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il
parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c.
parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
Pertanto non potendo il professionista
garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal
cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto ravvisabile, in
quanto; sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che,
senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato
conseguito secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di
merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed
immune da vizi logici e giuridici (Cass. 26/02/2002, n. 2836; Cass. 10/09/1999,
n. 9617; Cass. 10/09/1999, n. 9617).
4.Questi principi vanno
applicati anche in tema di responsabilità dell'ente ospedaliero per
comportamento colposo dei propri medici dipendenti, sia pure con alcune
specificazioni.
Infatti, una volta affermato che anche in questa ipotesi trattasi di prestazione di mezzi (prestazione
di attività professionale dei medici dipendenti) e non di risultato, è solo in
relazione alla prima che può sussistere l'inadempimento, mentre il mancato
raggiungimento del risultato sperato non costituisce di per sé inadempimento,
ma può costituire solo danno conseguenziale
all'inadempimento della non diligente prestazione a della colpevole omissione
dell'attività sanitaria.
1.Osserva preliminarmente
questa Corte che, posto che, in materia di responsabilità per colpa
professionale, al criterio della certezza degli effetti della condotta si può
sostituire, nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta del
professionista e l'evento dannoso, quello della probabilità di tali effetti e
dell'idoneità della condotta a produrli, il rapporto causale sussiste anche
quando l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta,
avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di
successo (Cass. 6 febbraio 1998, n. 1286).
L'evoluzione giurisprudenziale in tema
d'individuazione del nesso di causalità tra inadempimento della prestazione
dedotta in contratto e danno pur con qualche non condivisibile ritorno alla
"certezza morale" (Cass. 28.4.94 n. 4044), o qualche esitazione tra
"ragionevole certezza" e "ragionevole previsione" (Cass.
27.1.99 n. 722) evidenzia l'esigenza di superamento della concezione
tradizionale: dal criterio della certezza degli effetti della condotta omessa a
quello della probabilità di essi e dell'idoneità della
stessa a produrli ove posta in essere; criterio per il quale il rapporto
causale può e deve essere riconosciuto anche quando si possa fondatamente
ritenere che l'adempimento dell'obbligazione, ove correttamente e
tempestivamente intervenuto, avrebbe influito sulla situazione, connessa al
rapporto, del creditore della prestazione in guisa che la realizzazione
dell'interesse perseguito con il contratto si sarebbe presentata in termini non
necessariamente d'assoluta certezza ma anche solo di ragionevole probabilità,
non essendo dato esprimere, in relazione ad un evento esterno già verificatosi,
oppure ormai non più suscettibile di verificarsi, "certezze" di sorta,
nemmeno di segno "morale", ma solo semplici probabilità d'un
eventuale diversa evoluzione della situazione stessa (criterio desumibile, con
gli adattamenti logici resi necessari dalle diverse situazioni di fatto
considerate, da Cass. 21.1.2000 n. 632, Cass. 6.2.1998 n. 1286, Cass. 18.4.1997
n. 3362, Cass. 5.6.1996 n. 5264, Cass.11.11.1993 n.
11287).
2. In particolare e con riguardo alla
sussistenza del nesso di causalità fra l'evento dannoso e la condotta colpevole
(omissiva o commissiva) del medico, ove il ricorso
alle nozioni di patologia medica e medicina legale non possa fornire un grado
di certezza assoluta, la ricorrenza del suddetto rapporto di causalità non può
essere esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività, a fronte di un
serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie qualora manchi
la prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di
altri fattori determinanti (Cass. 21 gennaio 2000, n. 632).
Il ricorso al giudizio di probabilità si
presenta poi, come una necessità logica, poiché si tratta di accettare o
respingere l'assunto, secondo cui il danno si è verificato, perché non è stato
tenuto il comportamento atteso.
Qui si tratta di stabilire se il comportamento
mancato avrebbe evitato il danno e giudizi di certezza
non possono essere formulati già in linea di principio.
3.Ciò che va specificato,
applicando anche in questa sede civile risarcitoria,
i principi già espressi in sede penale (Cass. Pen. S.U. 11.9.2002, n. 30328, Franzese), tenuto conto che il nesso di causalità materiale
va determinato a norma degli artt. 40 e 41 c.p., è che non è consentito
dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge
statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi dell'esistenza del nesso causale,
poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base
delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito
del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'esistenza di fattori
alternativi, risulti giustificata e processualmente
certa la conclusione che la condotta omissiva o in ogni caso colpevole del
medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di
credibilità razionale o probabilità logica.
1.Tutto ciò opera nel caso in
cui il soggetto creditore agisca per il risarcimento del danno costituito dal
mancato raggiungimento del risultato sperato, allorchè
ciò sia conseguenza, sia pure in termini di probabilità concrete,
dell'inadempimento della prestazione del medico, perché omessa, errata o
ritardata.
Tuttavia in una situazione in cui è certo che
il medico ha dato alla patologia sottopostagli una risposta errata o in ogni
caso inadeguata, è possibile affermare che, in presenza
di fattori di rischio, detta carenza (che integra l'inadempimento della
prestazione sanitaria) aggrava la possibilità che l'esito negativo si produca.
Non è possibile affermare che l'evento si
sarebbe o meno verificato, ma si può dire4l paziente
ha perso, per effetto di detto inadempimento, delle chances,
che statisticamente aveva, anche tenuto conto della particolare situazione
concreta (segnatamente se si era portato in ambiente ospedaliero).
2.Com'é stato ormai da tempo
evidenziato, tanto da autorevole dottrina quanto dalla giurisprudenza di questa
Corte, la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un
determinato bene o risultato, non é una mera aspettativa di fatto ma un'entità
patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile
d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est
la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del
quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale
(ex pluribus Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n.
2167, 19.12.85 n. 6506).
Siffatto, danno, non meramente ipotetico o
eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del, risultato utile), bensì concreto ed attuale (perdita di
una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato
alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo.
3. Il principio è stato accolto in tema di
risarcimento del danno subito da un lavoratore dipendente non ammesso dal suo
datore di lavoro a partecipare ad una procedura concorsuale(
ex multis Cass.19/11/1997,
n.11522; Cass. 10/11/1998, n.11340;Cass.
22.4.1993, n. 4725).
Se il dipendente reclama come danno d'aver
perso i vantaggi inerenti alla posizione superiore, alla sua domanda si applica
il modello già visto in tema di inadempimento di
prestazione professionale intellettuale, per cui la domanda va rigettata se le
probabilità di vittoria erano scarse, t mentre se erano elevate, gli si liquida
tutto il danno che deriva dal non aver raggiunto la posizione superiore.
Se il dipendente reclama che è stato privato
della possibilità di concorrere, si considera che il diritto leso è stato
quello di partecipare e lo si risarcisce di una quota
di danno commisurata alla possibilità di vittoria, che gli è stata riconosciuta
(giurisprudenza costante. Cass. n. 11877 del 1998; Cass. n. 8470 del 1996).
4. Il modello di giudizio basato sul
sacrificio delle possibilità (la perdita di chances)
è accolto, negli stessi termini dalla giurisprudenza di altri
ordinamenti, segnatamente quello francese, in tema di responsabilità dei
medici.
Una volta configurata la chance nei termini
suddetti, ragioni di coerenza del sistema inducono a ritenere condivisibile una
tale soluzione in tema di responsabilità dei medici anche nel nostro
ordinamento, ispirandosi, anzi, essa alla ripartizione del carico del danno tra
creditore e debitore, che si rinviene nel nostro ordinamento (ad es. art. 1227
c.c.).
5.Sennonché ciò che occorre porre
in rilievo è che la domanda per perdita di chances è ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del
danno da mancato raggiungimento del risultato sperato.
Infatti, in questo secondo caso la stessa collocazione logico giuridica dell'accertamento
probabilistico attiene alla fase di individuazione del nesso causale, mentre
nell'altro caso attiene al momento della determinazione del danno: in buona
sostanza nel primo caso le chances substanziano il nesso causale, nel secondo caso sono
l'oggetto della perdita e quindi del danno.
Né può ritenersi, come pure sostenuto da parte
minoritaria della dottrina, che con l'espressione "perdita di una
probabilità favorevole" non si fa riferimento ad un danno distinto da
quello finale, ma si descrive solo una sequenza causale ,
nella quale la certezza del collegamento fatto-evento si evince dalla sola
probabilità del suo verificarsi, ed il risarcimento viene adeguato alla portata
effettuale della condotta illecita sul danno finale. La
ricostruzione più convincente, sulla quale si allinea la giurisprudenza
dominante in materia di (Cass. 09/01/2003, n.123, Cass.n. 23/01/2002, n.734; Cass. n. 11340 del 1998),
dissocia invece il danno come perdita della possibilità dal danno per mancata
realizzazione del risultato finale, introducendo così una distinta ed autonoma
ipotesi di danno emergente, incidente su di un diverso bene giuridico, la
possibilità del risultato appunto.
6.Ne consegue, nell'ambito
della responsabilità dei medici, per prestazione errata o mancante, cui è
conseguito il danno del mancato raggiungimento del risultato sperato, se è
stato richiesto solo questo danno, non può il giudice esaminare ed
eventualmente liquidare il danno da perdita di chances,
che il creditore della prestazione sanitaria aveva, neppure intendendo questa
domanda come un minus rispetto a quella proposta,
costituendo, invece domande diverse, non ricomprese
l'una nell'altra.
1.
Nella fattispecie gli attori hanno domandato esclusivamente il
risarcimento del danno per la morte del loro congiunto, conseguente ad assunto
errore diagnostico ed omesso intervento chirurgico.
Ne consegue che il giudice di merito avrebbe dovuta valutare se esisteva un errore diagnostico
dei medici ovvero un'omissione di comportamento dovuto sulla base dei normali
protocolli di cura ed, in caso positivo, se , in assenza di questo errore o di
questa omissione secondo una valutazione di probabilità, il B. aveva
ragionevoli probabilità di salvezza, in relazione alla fattispecie concreta.
Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata
viola il principio in tema di riparto dell'onere della
prova ed è contraddittoria nella motivazione.
2.Infatti il giudice di appello
assume che l'invio del paziente immediatamente in altra struttura sanitaria,
dotato di reparto cardiochirurgico,per l'esecuzione
di intervento chirurgico, costituiva l'unico rimedio possibile per prevenire la
rottura dell'aorta; che il ricovero avvenne alle ore 8 e che il decesso avvenne
alle ore 10,30, senza che fosse stata diagnosticata la patologia di cui era
affetto il B. e senza che lo stesso fosse sottoposto ad accertamenti
strumentali nel predetto periodo.
L'errore diagnostico
e la mancanza di accertamenti già di per sé integra inadempimento della
prestazione sanitaria.
L'unico problema che
residua è se tale inadempimento sia colpevole o meno.
Il giudice di appello
formula tre ipotesi, a seconda dell'intensità dei dolori addominali del B. (
bassa, media o alta) e ritiene che solo nella prima ipotesi non sussisterebbe
colpa, mentre essa sussisterebbe nelle altre due ipotesi, specificando peraltro
che, in caso di dolori addominali acuti di forte intensità, non erano necessari
neppure gli esami strumentali per ipotizzare un aneurisma addominale.
Il giudice di appello,
pur ritenendo che l'ipotesi più probabile fosse quest'ultima
e che lo stesso c.t.u. avete, optato per essa, ha poi
assunto che non vi erano elementi di certezza in merito, stante la mancanza di
precisi elementi di fatto.
Sennonchè, vertendosi
in tema di responsabilità contrattuale, essendo pacifico l'errore diagnostico e
quindi l'inadempimento, la prova della mancanza di colpa doveva essere fornita
dal debitore della prestazione, con la conseguenza che dell'incertezza sulla
stessa se ne doveva giovare il creditore e non il debitore (la
USL), tanto più che lo stesso giudice di appello riteneva che l'ipotesi
più probabile era quella per cui il B. presentava forti dolori addominali
acuti, che avrebbero dovuto sulla base del solo esame clinico far diagnosticare
un aneurisma addominale, con l'immediato inoltro del paziente presso un centro
clinico specializzato.
2.
Questo vizio motivazionale dell'impugnata sentenza in merito al
comportamento colpevole dei sanitari del pronto soccorso nella diagnosi esatta
e tempestiva si riflette sul successivo iter argomentativo
di esclusione del nesso di causalità tra il
comportamento dei sanitari ed il decesso.
Infatti il giudice di appello
ha ritenuto che le possibilità di salvezza del B. erano ridotte, poiché,
essendo necessaria circa un'ora per effettuare tutti gli accertamenti
strumentali di varia natura, il B. non poteva giungere in un centro specializzato
se non dopo 30 minuti ed entrare in sala operatoria alle ore 1o, cioè circa
mezzora prima del momento in cui morì.
Sennonchè una volta osservato
che gravava sulla convenuta provare che l'inadempimento (costituto
dall'inesattezza e dall'intempestività della diagnosi) era incolpevole, ed
avendo lo stesso giudice di merito ritenuto che l'ipotesi più probabile era
quella di una sintomatologia che deponeva già all'esame clinico per l'aneurisma
e rendeva necessario il ricovero presso centro specializzato, l'esistenza o
meno del nesso di causalità tra detta inadempimento, e l'evento mortale, nei
termini di probabilità secondo i principi sopra esposti, andava valutato in relazione a questo ben maggiore arco di tempo, nonché in
relazione alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il B. si era pur
sempre affidato ad un reparto di pronto soccorso ospedaliero.
Il ricorso va, pertanto. accolto
e va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del giudizio
di Cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Milano.
PER QUESTI MOTIVI
Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata
sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra
sezione della Corte di appello di Milano.