REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
sent. 494/2003
composta dai signori
magistrati :
Dott. Gaetano PELLEGRINO Presidente
Dott. Angelo DE MARCO Consigliere
Dott. Giorgio CAPONE Consigliere
Dott. Amedeo ROZERA Consigliere Rel.
Dott.Salvatore NICOLELLA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso in appello iscritto al n.16309 del registro di segreteria proposto dal
Ministero dell'Interno avverso la sentenza n.181 del 29 maggio 2002 pronunciata
dalla Sezione giurisdizionale per la regione Trentino-Alto Adige nei confronti
di G. Giovanni;
Visto
l'atto d'appello;
Esaminati
tutti gli altri documenti di causa;
Uditi,
alla pubblica udienza del giorno 15 ottobre 2003, con l'assistenza del
Segretario Gerarda Calabrese ed il relatore Consigliere dott. Amedeo Rozera;
nessuno presente per le parti;
FATTO
Con l'impugnata sentenza è stato
riconosciuto il diritto del sig. G. Giovanni, ex dipendente della Polizia di Stato,
al trattamento privilegiato per le infermità denunciate (artrosi cervicale con
discopatia e segni di spondiloartrosilombare con discopatia), oltre interessi e
rivalutazione secondo le vigenti norme di legge: quanto sopra in applicazione
dell'art. 67 del DPR 1092/1973 secondo il quale si prescinde dalla sussistenza
del requisito dell'inabilità al servizio.
Avverso la sentenza ha proposto
appello, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero
dell'Interno, contestando l'applicabilità della richiamata norma, in quanto,
nella specie, deve operare l'art. 64 del citato DPR che richiede, ai fini del
trattamento privilegiato, il requisito dell'inabilità al servizio: chiede
pertanto l'accoglimento del gravame con riforma della sentenza impugnata.
Il G. si è costituito in giudizio, con
il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Piccoli e Gianfrancesco Manunza, con
memoria depositata il 15 settembre 2003 , ribadendo l'applicabilità dell'art.
67 del DPR 1092/1973 e richiamando, sul punto, la recente giurisprudenza
formatasi, sul punto, presso questa Sezione d'Appello: chiede, pertanto, il
rigetto del gravame con conferma della sentenza di primo grado
All'odierna pubblica udienza, nessuno
presente per le parti, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
L'appello è infondato e deve essere
respinto, in conformità dell'ormai consolidata giurisprudenza di questa Sezione
(da ultimo. Sent. n.285/2003) dalla quale il Collegio non ha motivi per
discostarsi.
Come esposto in narrativa, la questione
demandata all'esame di questo giudice concerne, in sostanza, l'interpretazione
da dare agli artt. 64 e 67 del DPR 1092/1973, nel senso di valutare se gli
stessi disciplinano disgiuntamente ovvero congiuntamente i presupposti per la
concessione di trattamento privilegiato ordinario nei confronti del personale
civile e del personale militare..
Ciò posto, ed indiscusso che al
personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi (ove più favorevoli)
le disposizioni dettate per il personale militare (sesto comma dell'art. 5 del
D.L. n. 387/1987, convertito con l. n. 472/19879), la tesi dell'Amministrazione
appellante – volta a dimostrare che il trattamento privilegiato per i militari
è subordinato ( come per il personale civile) non solo alla circostanza che la
lamentata infermità venga riconosciuta dipendente da c.s. (e, si intende,
ascrivibile a categoria di pensione ), ma altresì alla circostanza che la
stessa abbia reso il dipendente inidoneo al servizio – appare difficilmente
sostenibile in quanto la disposizione di cui all'art. 67, espressamente
riferita al trattamento privilegiato dei militari, indica in se stessa (e tale
indicazione non può che considerarsi esaustiva) tutti i presupposti in presenza
dei quali il trattamento privilegiato per i militari può essere concesso.
E poiché tra i detti presupposti non vi
è quello dell'inidoneità al servizio (esclusione dettata in relazione al
particolare status del militare che ne presuppone l'assoluta integrità
psico-fisica) e poiché, ancora, non appare possibile integrare una
disposizione, a carattere sicuramente eccezionale, con un quid tratto da una
disposizione di carattere indubbiamente generale, deve concludersi nel senso
che il trattamento privilegiato dei militari non è subordinato alla circostanza
che l'infermità sofferta abbia determinato l'inidoneità al servizio del
soggetto interessato.
Conclusivamente, l'appello va quindi
rigettato, con conferma della sentenza impugnata: la pronuncia resa assorbe
qualsiasi altro profilo di gravame.
Sussistono giuste ragioni per
compensare le spese di giudizio.
P.Q.M
La Corte dei conti – Sezione Terza Centrale d'Appello,
definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dal Ministero
dell'Interno avverso la sentenza in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella
Camera di Consiglio del 15 ottobre 2003.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Amedeo Rozera
F.to Gaetano Pellegrino
Depositata nella segreteria
della Sezione il giorno 11 novembre 2003
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
IL DIRIGENTE
F.to D.ssa Rossana Bernardini