INAIL
DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE
CENTRALE PRESTAZIONI SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE
Circolare n. 71 del 17 dicembre 2003
Oggetto:Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro. Rischio
tutelato e diagnosi di malattia professionale. Modalità di trattazione delle
pratiche.
Quadro Normativo
· D.P.R. n. 1124 del 30
giugno 1965: “Testo Unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali”, art. 3.
· Sentenza della Corte
Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988: introduzione del
“sistema misto” di tutela delle malattie professionali.
· Circolare n. 35/1992:
“Sentenze nn. 179 e 206 del 1988 della Corte Costituzionale: prima fase del
decentramento della trattazione di pratiche di tecnopatie non tabellate”.
· Decreto Legislativo n.
38 del 23 febbraio 2000, art. 10, comma IV: conferma
legislativa del “sistema misto” di tutela delle malattie professionali.
· Decreto ministeriale del
12 luglio 2000: “Approvazione di Tabella delle menomazioni,
Tabella indennizzo danno biologico, Tabella dei coefficienti, relative al danno
biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni e
malattie professionali”.
· Delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 473 del 26 luglio 2001: definizione di
percorsi metodologici per la diagnosi eziologica delle patologie psichiche e
psicosomatiche da stress e disagio lavorativo.
· Lettera del 12 settembre
2001 della Direzione Centrale Prestazioni e della Sovrintendenza Medica
Generale: “Malattie psichiche e psicosomatiche da stress e disagio
lavorativo, compreso il
mobbing. Prime indicazioni
operative”.
PREMESSA
Con lettera del 12 settembre 2001 sono state fornite le prime istruzioni per la
trattazione delle denunce di disturbi psichici determinati dalle condizioni
organizzativo/ambientali di lavoro ed è stato disposto che, data l’esigenza di
acquisire un adeguato patrimonio di informazioni e conoscenze sulla materia,
tutte le fattispecie con documentazione completa e probante fossero inviate
all’esame centrale.
L’esame degli oltre
200 casi pervenuti (denunciati all’Inail quasi sempre dopo
accertamenti e trattamenti terapeutici) ha consentito di monitorare il fenomeno
e di conoscere l’approccio diagnostico dei vari centri specialistici nazionali
che fanno capo a Cattedre Universitarie, Ospedali, Ambulatori e Centri di
Salute Mentale delle AA.SS.LL. operanti sul territorio.
L‘accertamento del rischio, effettuato sulla base della
denuncia di malattia professionale - integrata ove necessario da richieste
specifiche ai datori di lavoro e dai risultati di incarichi ispettivi mirati -
nonché le ulteriori indagini cliniche specialistiche eseguite, hanno condotto
al riconoscimento della natura professionale della patologia diagnosticata nel
15 per cento circa dei casi esaminati.
Contemporaneamente, l’apposito Comitato Scientifico1 , dopo aver approfondito gli
aspetti più complessi e controversi del problema, è pervenuto alle conclusioni
contenute nel documento
che si allega per opportuna conoscenza2.
Completata questa propedeutica fase di studio e
monitoraggio, si forniscono nuove e più articolate istruzioni sulle modalità di trattazione di questi casi.
Le
istruzioni di seguito indicate tengono conto:
· dell’esperienza
maturata nel periodo di osservazione
· della Relazione del
Comitato Scientifico
· della letteratura in
materia.
I FATTORI DI RISCHIO
La posizione assunta dall’Istituto sul tema delle
patologie psichiche determinate dalle condizioni organizzativo/ambientali di
lavoro trova il suo fondamento giuridico nella Sentenza della Corte
Costituzionale n. 179/1988 e nel Decreto Legislativo n. 38/2000 (art. 10, comma
4), in base ai quali sono malattie professionali, non solo quelle elencate
nelle apposite Tabelle di legge, ma anche tutte le altre di cui sia dimostrata
la causa lavorativa.
Secondo un’interpretazione aderente all’evoluzione
delle forme di organizzazione dei processi produttivi ed alla crescente
attenzione ai profili di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la nozione di
causa lavorativa consente di ricomprendere non solo la nocività delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo
produttivo aziendale (siano esse tabellate o non) ma anche quella riconducibile all’organizzazione
aziendale delle attività lavorative.
I disturbi psichici quindi possono essere considerati
di origine professionale solo se sono causati, o concausati in modo prevalente,
da specifiche e particolari condizioni dell’attività e della organizzazione del
lavoro.
Si ritiene che tali condizioni ricorrano esclusivamente
in presenza di situazioni di incongruenza delle scelte in ambito organizzativo,
situazioni definibili con l’espressione “costrittività organizzativa”.
Le situazioni di “costrittività
organizzativa” più ricorrenti sono riportate di seguito, in un
elenco che riveste un imprescindibile valore orientativo per eventuali
situazioni assimilabili.
ELENCO DELLE “COSTRITTIVITÀ
ORGANIZZATIVE” |
Nel rischio tutelato può essere compreso anche il
cosiddetto “mobbing strategico” specificamente ricollegabile a finalità
lavorative. Si ribadisce tuttavia che le azioni finalizzate ad allontanare o
emarginare il lavoratore rivestono rilevanza assicurativa solo se si
concretizzano in una delle situazioni di “costrittività organizzativa” di cui
all’elenco sopra riportato o in altre ad esse assimilabili.
Le incongruenze organizzative, inoltre, devono avere
caratteristiche strutturali, durature ed oggettive e, come tali, verificabili e
documentabili tramite riscontri altrettanto oggettivi e non suscettibili di
discrezionalità interpretativa.
Sono invece esclusi
dal rischio tutelato:
· i fattori
organizzativo/gestionali legati al normale svolgimento del rapporto di lavoro
(nuova assegnazione, trasferimento, licenziamento)
· le
situazioni indotte dalle dinamiche psicologico-relazionali comuni sia agli
ambienti di lavoro che a quelli di vita (conflittualità interpersonali,
difficoltà relazionali o condotte comunque riconducibili a comportamenti
puramente soggettivi che, in quanto tali, si prestano inevitabilmente a
discrezionalità interpretative).
MODALITÀ
DI TRATTAZIONE DELLE PRATICHE
ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
RISCHIO
Come per tutte le altre malattie non tabellate,
l’assicurato ha l’obbligo di produrre la documentazione idonea a supportare la
propria richiesta per quanto concerne sia il rischio sia la malattia.
L’Istituto, da parte sua, ha il potere-dovere di
verificare l’esistenza dei presupposti dell’asserito diritto, anche mediante
l’impegno partecipativo nella ricostruzione degli elementi probatori del nesso
eziologico.
L’esperienza fin qui maturata ha dimostrato che non
sempre sono producibili dall’assicurato, o acquisibili dall’Istituto, prove
documentali sufficienti.
È perciò necessario procedere ad indagini ispettive per raccogliere
le prove testimoniali dei colleghi di lavoro, del datore di lavoro, del
responsabile dei servizi di prevenzione e protezione delle aziende e di ogni
persona informata sui fatti allo scopo di:
· acquisire riscontri oggettivi di quanto
dichiarato dall’assicurato
· integrare gli elementi probatori
prodotti dall’assicurato.
Ulteriori elementi potranno essere attinti
dall’eventuale accertamento dei fatti esperito in sede giudiziale o in sede di
vigilanza ispettiva da parte della Direzione Provinciale del Lavoro o dei
competenti uffici delle AA.SS.LL..
Come per tutte le altre malattie professionali3, l’indagine
ispettiva mirata ad acquisire i riscontri oggettivi nonché gli eventuali
elementi integrativi di quanto asserito e prodotto dall’assicurato dovrà essere
attivata su richiesta della funzione sanitaria, che provvederà anche ad
indicare gli specifici aspetti da indagare.
Diversamente invece dalle altre malattie professionali
(per le quali l’intervento ispettivo è previsto solo se necessario) per le
patologie in oggetto l’indagine ispettiva deve essere sempre effettuata. Fanno
ovviamente eccezione le ipotesi in cui la funzione sanitaria, già al termine
della prima fase istruttoria, è giunta alla determinazione di definire
negativamente il caso per l’assenza della malattia o per la certezza della
esclusione della sua origine professionale.
L’ITER DIAGNOSTICO DELLA MALATTIA
PROFESSIONALE DA COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVA
L’iter diagnostico da seguire ai fini di una uniforme
trattazione medico-legale dei casi denunciati all’Istituto è descritto di
seguito.
· Anamnesi lavorativa
pregressa e attuale Indicare settore lavorativo, anno di
assunzione, qualifica e mansioni svolte.
·
Descrivere la situazione lavorativa ritenuta causa della malattia individuando
le specifiche
condizioni di costrittività
organizzativa.
·
Disporre, se non già in atti, le necessarie indagini ispettive4 con la
conseguente acquisizione di dichiarazioni del datore di lavoro, testimonianze
dei colleghi di lavoro, eventuali atti giudiziari, ecc..
· Anamnesi fisiologica:
riportare le abitudini di vita (alimentazione, fumo, alcoolici, hobby, titolo
di studio, ecc.)
· Anamnesi patologica
remota
· Anamnesi patologica
prossima:
·
Riportare la diagnosi formulata nel 1° certificato medico di malattia
professionale.
· Descrivere il
decorso ed i sintomi del disturbo psichico.
· Comprendere, nella
documentazione medica di interesse, le certificazioni specialistiche, gli
accertamenti sanitari preventivi e periodici svolti in azienda ed eventuali
“precedenti Inps”.
· Esame obiettivo completo
· Indagini
neuropsichiatriche:
· Visita
e relazione neuropsichiatrica corredata di eventuali test psicodiagnostici, se
è presente
in Sede lo specialista
neuropsichiatra.
·
Consulenza specialistica esterna, in convenzione con specialista in
neuropsichiatria di comprovata esperienza o con struttura pubblica, se non è
presente in Sede lo specialista neuropsichiatra.
· Test psicodiagnostici:
· La particolarità
della materia lascia al singolo specialista, in relazione alla sua esperienza
professionale, la scelta dei test da somministrare, test che integrano l’esame obiettivo psichico ma non
possono sostituirlo. Tali test, nel complesso del videat
psichiatrico, assumono indubbia importanza per la loro riproducibilità e
confrontabilità nel tempo e dunque per finalità medico-legali.
Elenchiamo di seguito quelli
usati più frequentemente.
a) Questionari di personalità (MMPI e
MMPI2, EWI, MPI, MCMI ecc.)
b) Scale di valutazione dei
sintomi psichiatrici: per ansia e depressione, di auto e eterovalutazione (BDI,
HAD scale, HAM-A, HAM e Zung depression rating scale, MOOD scale) per
aggressività e rabbia (STAXI) per disturbo post-traumatico da stress (MSS-C)
per amplificazione di sintomi somatici (MSPQ)
c) Tests proiettivi (Rorschach, SIS, TAT, Reattivi
di disegno ecc.)
· Diagnosi medico-legale:
· Per l’inquadramento
nosografico, fare esclusivo riferimento ai seguenti due quadri morbosi:
-
sindrome (disturbo) da disadattamento cronico
-
- sindrome (disturbo) post-traumatica/o da stress cronico.
-
La diagnosi comunemente correlabile ai rischi in argomento
è il disturbo dell’adattamento cronico, con le varie manifestazioni cliniche
(ansia, depressione, reazione mista, alterazione della condotta, disturbi
emozionali e disturbi somatoformi). La valutazione di queste manifestazioni
consentirà la classificazione in lieve, moderato, severo.
La diagnosi di sindrome (o disturbo) post traumatico da stress può riguardare
quei casi per i quali l’evento lavorativo, assumendo connotazioni più estreme,
può ritenersi paragonabile a quelli citati nelle classificazioni internazionali
dell’ICD-10 e DSM-IV. Questi casi vengono definiti come
“estremi/eccezionalmente minacciosi o catastrofici” (a tale riguardo giova
ricordare la possibilità che fattispecie che configurino un “evento acuto”
devono trovare naturale collocazione nell’ambito dell’infortunio lavorativo).
· Escludere,
ai fini della diagnosi differenziale, la presenza di:
- sindromi e disturbi psichici riconducibili a
patologie d’organo e/o sistemiche, all’abuso di farmaci e all’uso di sostanze
stupefacenti
- sindromi psicotiche di natura schizofrenica, sindrome
affettiva bipolare, maniacale, gravi disturbi della personalità.
· Valutazione del danno
biologico permanente
La tabella delle menomazioni,
relativa alla valutazione del danno biologico in ambito INAIL5 ,
prevede la presenza di due voci che attengono entrambe al solo disturbo
post-traumatico da stress cronico, di grado moderato (voce 180) e severo (voce
181).
L’intervallo valutativo riportato offre un adeguato
riferimento per consentire, in analogia, la valutazione del danno biologico
anche da disturbo dell’adattamento cronico. I due quadri menomativi, anche se
derivano da un evento lesivo diverso, possono presentare infatti pregiudizi
della sfera psichica in parte sovrapponibili e coincidenti.
La valutazione del danno terrà conto del polimorfismo e della gravità dei
sintomi psichiatrici e somatoformi, secondo le indicazioni delle
classificazioni internazionali sopra richiamate, così come riscontrati nel
singolo caso.
Codifica
Dovranno essere utilizzati i
seguenti codici:
Codice amministrativo A: 99.0 |
99.0 |
|
Codice di malattia M: |
144(6) |
Disturbo dell’adattamento
cronico |
|
145 (7) |
Disturbo post traumatico da
stress cronico |
Codice di agente causale: |
|
Da individuare nel gruppo
“Fattori psicologici” in relazione alla condizione di costrittività
organizzativa ritenuta prevalente |
Disposizioni
La fase di sperimentazione può considerarsi completata.
Questa circolare, infatti, riporta un esaustivo ed articolato quadro di
riferimento che consente, già da ora, di garantire omogeneità e correttezza
nella trattazione delle pratiche.
Sono inoltre previsti specifici corsi di formazione,
programmati per il prossimo mese di gennaio, nonché ulteriori direttive di
carattere generale in relazione alle problematiche che dovessero emergere.
A partire dalla data della presente circolare, le
denunce di disturbi psichici da costrittività organizzativa saranno definite
direttamente a cura delle Sedi senza il parere preventivo della Direzione
Generale.
Le Direzioni Regionali, nell’ambito delle loro funzioni
di indirizzo, coordinamento e controllo, adotteranno ogni iniziativa idonea a
garantire uniformità e completezza di lettura della presente circolare e
conseguenti correttezza ed omogeneità di comportamento sul territorio.
Per quanto non specificato in questo contesto, si fa
rinvio ai vigenti indirizzi in materia di trattazione delle malattie professionali
non tabellate.
______________________________
1.Nominato
con delibera del Consiglio di amministrazione n. 608/2001
2.
Allegato 1: Relazione del Comitato Scientifico.
3. Lettera del
18 settembre 2003: "Nuovo flusso procedurale per l'istruttoria delle
denunce di malattia professionale".
4.
Cfr.
paragrafo precedente: "Accertamento delle condizioni di rischio".
5.
Decreto
ministeriale del 12 luglio 2000.
6.
Inserito
nel settore V del "Codice Sanitario M" (circ. n. 35/1992).
7.
Cfr.
nota 6 .
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dr. Pasquale ACCONCIA