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Circolare n. 28 del 23
aprile 2003
Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.
Quadro Normativo
Articoli 1 e 4 del Testo Unico approvato con D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124
Premessa
In riscontro ai numerosi quesiti pervenuti, relativi alle problematiche
connesse alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli insegnanti e agli
alunni di scuole pubbliche e private, si forniscono le seguenti istruzioni.
Insegnanti
a)
Requisiti per l'assicurabilità
Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all'Inail se rientrano nel campo di applicazione
della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del
1965.
Ed, in particolare:
Si precisa che
con l'espressione esercitazione pratica, nella quale
è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l'applicazione
sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento. All'esercitazione
pratica sono state assimilate l'attività di educazione
fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria
praticata nelle scuole elementari e materne.
L'esercitazione
di lavoro deve considerarsi come il risvolto
concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente
impartito. Al riguardo si ritiene che i viaggi di istruzione
o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati
alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel novero delle attività
protette.
Tra le
attività protette rientra anche l'attività di sostegno, che si configura come
teorico-pratica, di assistenza, comprendente
esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del
resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata
dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato
non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle
condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di
sostegno.
Si fa presente che le considerazioni sin qui svolte valgono per l'intera
attività formativa offerta dai piani scolastici, senza distinzioni fra attività
curriculari ed extra-curriculari,
comunque svolte nel quadro delle iniziative
complementari ed integrative del percorso formativo offerto agli studenti.
Si precisa
inoltre che requisito imprescindibile, in ogni caso, ai fini dell'operatività
della tutela, è che tutte le sopraelencate attività protette siano svolte dal
lavoratore in via non occasionale, ossia in modo abituale e sistematico,
anche se non in via continuativa, come più volte
ribadito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 3476/94 e circ. Inail n. 24 del 26 agosto 1994). In particolare, dunque, l'insegnante
per essere assicurato e tutelato deve, in via non occasionale, far uso di
macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente organizzato, ovvero ancora
svolgere esperienze tecnico-scientifiche,
esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine svolgere attività di sostegno.
b) Occasione di lavoro
E' noto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, cui
l'Istituto ha aderito sin dal 1999 (cfr. lettera dell'8 luglio 1999
recante "criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con
particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato"),
l'art. 1 del T.U, individuando le attività protette,
definisce i confini della sfera di applicabilità dell'assicurazione
obbligatoria ma non delimita la tutela degli eventi professionali.
Infatti,
secondo il suddetto orientamento, i lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione, sono tutelati per tutti rischi collegati
alle finalità e condizioni lavorative, col solo limite del rischio elettivo,
sulla base del principio che qualunque rischio - pur se in astratto generico -
deve ritenersi aggravato dal lavoro, e quindi assicurativamente
coperto, se ed in quanto è affrontato necessariamente per finalità lavorative,
senza bisogno di ulteriori elementi specificanti.
Tale criterio
si applica indipendentemente dal tipo di attività per
la quale il lavoratore è assicurato in quanto, diversamente operando, si
verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra lavoratori assicurati
difficilmente giustificabile.
In relazione a quanto sopra, gli insegnanti, come
tutti gli altri lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione della
tutela, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità
lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività per
cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio in itinere), col solo limite
del rischio elettivo.
c) Docente
accompagnatore
Per quanto riguarda infine il caso dell'insegnante chiamato ad accompagnare gli
alunni durante un viaggio di istruzione o di integrazione
della preparazione di indirizzo, si puntualizza che per tale insegnante, la
tutela assicurativa opera a condizione che il viaggio rientri fra quelli
programmati nel piano di offerta formativa.
d) Aspetti
contributivi
Nel ribadire che la copertura antinfortunistica degli insegnanti
delle scuole statali è assicurata mediante la speciale forma di "
gestione per conto" dello Stato, prevista dal combinato disposto degli
articoli 127 e 190 del T.U. e regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985, è da rilevare
come il premio speciale unitario per gli insegnanti delle scuole o istituti
di istruzione non statali è dovuto sia per le attività di cui all'articolo
1, comma 1 del T.U. che per quelle di cui al successivo comma 3, punto 28, del
medesimo articolo 1.
Alunni e allievi dei corsi
professionali
a) Requisiti
per l'assicurabilità
Gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono le attività indicate al
punto 28 dell'art. 1 del T.U.
Inoltre,
poiché l'attività ludica svolta dai ragazzi non è stata, diversamente che per
gli insegnanti, finora considerata assimilabile alle esercitazioni pratiche, gli
alunni delle scuole materne ed elementari non rientrano in nessun modo
nell'ambito di applicazione del Testo Unico.
b)Occasione di lavoro
A differenza degli insegnanti, gli studenti sono una particolare categoria di
soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via
eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze
tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla
specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione
degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività
per la quale sussiste l'obbligo di legge.
Gli studenti,
peraltro, sono tutelati anche durante i viaggi di integrazione
della preparazione di indirizzo che sono quelli "essenzialmente
finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, come i viaggi
programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli
istituti d'arte ... . che si prefiggono le visite ...
.. in aziende, unità di produzione o mostre, nonchè
la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in
contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi
indirizzi di studio" (cfr. circolare
del Ministero della Pubblica Istruzione n. 36 del 27 gennaio 1995 - che
richiama la precedente n. 291/1991).
Gli infortuni occorsi durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo devono
essere ammessi a tutela in quanto tali viaggi costituiscono un vero e proprio
prolungamento dell'esercitazione pratica.
Decorrenza
Le presenti disposizioni sono immediatamente operative e si applicano, oltre
che ai casi futuri e a quelli in istruttoria, anche ai casi definiti negativamente,
purchè dietro richiesta
degli interessati e sempre che non si tratti di fattispecie esaurite in quanto
prescritte o definite con sentenza passata in giudicato.
Conclusioni
Si informa che, dati i mutamenti intervenuti (legge n.
53 del 28 marzo 2003) nel mondo della scuola, le Direzioni Centrali competenti
hanno già coinvolto i Ministeri interessati per un esame complessivo della
materia allo scopo di addivenire ad una
ridefinizione in senso
ulteriormente evolutivo della tutela assicurativa operante nella scuola, con
particolare riguardo agli alunni delle scuole elementari che fanno uso di computers e svolgono lezioni di educazione fisica.
Sull'argomento si fa perciò riserva di istruzioni dopo aver affrontato la questione con i
suddetti Ministeri.
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IL DIRETTORE
GENERALE f.f. |