N. 869/2009 Reg. Dec.

N. 952 Reg. Ric.

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente:

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 952/07 proposto da:

AZIENDA U.S.L. N. 6 DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Narbone ed elettivamente domiciliata in Palermo, via I. Pindemonte n. 88, presso l’Ufficio legale dell’Azienda;

contro

il sig. B. G., rappresentato e difeso dall’avv. Pompeo Mangano ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n. 38, presso lo studio dello stesso;

e nei confronti

del MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; del MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Dirigente Generale pro tempore; della PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore; tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via De Gasperi n. 81, sono ope legis domiciliati; del COMUNE DI CIANCIANA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; per la riforma

della sentenza emessa dal T.A.R. Per la Sicilia – sede di Palermo (sez. III) – n. 1344/06 del 29/5/2006.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione e risposta con appello incidentale nell’interesse del sig. B. G.; Viste le memorie proposte dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per il Ministero dell’Interno e per la Presidenza della Regione Siciliana; Vista la memoria proposta nell’interesse del sig. B. G.; Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Pietro Ciani;

Uditi alla pubblica udienza del 17 luglio 2008 l’avv. S. Narbone per l’azienda appellante, l’avv. P. Mangano per l’appellato B. G. e l’avv. Dello Stato Tutino per le amministrazioni;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO

1. Il signor B. G. venne assunto, ai sensi della legge n. 285/77, presso il Comune di Cianciana in data 16 ottobre 1978 ed utilizzato in seguito (ex L. reg. sic. n. 32/83) presso l’USL n. 59 di Palermo che lo immetteva in ruolo con decorrenza 1^ giugno 1985, ai sensi della legge n. 39/85.

In occasione del proprio passaggio in ruolo, l’interessato non percepiva, né da parte del Comune di Cianciana, né dalla USL, l’indennità premio di fine servizio ed i relativi accessori.

Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Palermo, l’interessato chiedeva:

• il riconoscimento del diritto a percepire la detta indennità (calcolata tenendo conto dell’indennità integrativa speciale) per il periodo di lavoro a tempo determinato non di ruolo cui aveva fatto seguito la iscrizione a ruolo;

• in via subordinata che il diritto le fosse riconosciuto a decorrere da “quando il dipendente sarà collocato in quiescenza”.

Si costituivano:

• la difesa erariale, la quale, nel sostenere la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, eccepiva anche l’intervenuta prescrizione del diritto azionato;

• analoga eccezione formulava il Comune di Cianciana;

• la AUSL n. 6 di Palermo (subentrata ex lege alla USL n. 59 di Palermo) assumendo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto obbligati al pagamento dell’indennità sarebbero stati solamente il Comune di Cianciana ed il Ministero dell’interno (come da circolari dello stesso Ministero nn. 22/1996, 23/1996 e 7/1998).

Con la sentenza n. 1344/06 il T.A.R.:

• respingeva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Azienda, ritenendola legittimata in quanto soggetto subentrato nei rapporti giuridici della preesistente U.S.L. 59;

• dichiarava prescritto il diritto all’indennità nei confronti del Ministero dell’Interno, della Regione Siciliana e del Comune di Cianciana, che avevano sollevato la relativa eccezione;

• condannava l’Azienda al pagamento, con rivalutazione e interessi, delle somme in questione, rapportate al periodo in cui il ricorrente era stato utilizzato quale lavoratore non di ruolo presso la USL n. 59 (detratte le somme relative alla indennità integrativa speciale).

2. La sentenza è stata appellata dall’Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo sostenendo che:

1) l’obbligo di corrispondere le predette somme ricadrebbe sulla Regione siciliana, sul cui bilancio era destinato ex lege a gravare l’onere finanziario relativo all’utilizzazione del personale giovanile presso le UU.SS.LL.;

2) la prescrizione non può operare nei confronti dell’Azienda, in quanto l’istituto disciplina la relativa eccezione soltanto in favore di colui che è tenuto all’adempimento dell’obbligazione e non certamente in favore di un soggetto non debitore.

Con memoria di costituzione e con appello incidentale del 10/7/2007 l’odierno appellato ha preliminarmente eccepito l’infon-datezza delle deduzioni dell’appellante delle quali ha chiesto il rigetto.

Nel merito, in parziale riforma della suddetta sentenza del T.A.R, ha chiesto di dichiarare il diritto dell’appellato ad avere calcolata nel computo dell’indennità premio di fine servizio l’indennità integrativa speciale nonché di dichiarare non prescritto il diritto dello stesso nei confronti del Ministero dell’Interno, della Regione Siciliana e del Comune di Cianciana.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’Interno e della Presidenza della Regione Siciliana, per chiedere, rispettivamente, di respingere in quanto infondato il ricorso dell’A.U.S.L. n. 6 ovvero, in subordine, dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’obbligo eventualmente gravante sull’amministrazione regionale, nonché di respingere in quanto infondato il ricorso incidentale dell’appellato.

Con memoria in data 3 luglio 2008 l’appellato ha insistito per l’accoglimento delle richieste avanzate con memoria di costituzione e risposta ed appello incidentale del 10/7/2007.

DIRITTO

1. L’appello principale è infondato.

2. Il T.A.R. Di Palermo, in relazione alla originaria domanda principale, ha correttamente statuito che l’obbligo di corrispondere l’emolumento per cui è causa grava sulla Azienda U.S.L. n. 6 (subentrata ex lege alla U.S.L. n. 59, ente utilizzatore dell’appellato anteriormente alla sua immissione in ruolo avvenuta l’1 giugno 1985).

In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato (cfr. parere n. 1697/1997), il quale ha stabilito che, nel sistema della legge sull’occupazione giovanile, l’obbligo di corrispondere l’indennità premio di fine servizio, per il solo periodo di utilizzazione antecedente all’immissione in ruolo, grava sugli enti locali utilizzatori, salvo successivo rimborso, da parte del Ministero dell’Interno, del relativo onere finanziario.

Per quel che concerne il personale giovanile utilizzato ai sensi dell’art. 9 l.r. n. 32/83 dalla Presidenza della Regione siciliana, in forza della normativa regionale (LL.RR. n. 37/78 e n. 8/81) e dei principi sopra enunciati, l’imputazione diretta di pagamento mette capo esclusivamente ai soggetti utilizzatori.

Nei confronti di detti soggetti va quindi verificata l’eventuale prescrizione, nella specie non eccepita dalla AUSL.

3. Per quel che concerne il ricorso incidentale proposto dall’appellato, non può essere accolta l’istanza volta ad ottenere che venga dichiarato non prescritto, nei confronti del Ministero dell’Interno, della Regione Siciliana e del Comune di Cianciana, il suo diritto alla corresponsione dell’indennità premio di fine servizio, con il computo dell’indennità integrativa speciale, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

Condivisibile è la sentenza di prime cure laddove, almeno per quanto riguarda dette Amministrazioni e in particolare il Comune di Cianciana (primo soggetto utilizzatore), ha statuito che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione va individuato nella data di pubblicazione della sentenza n. 208/1986 della Corte costituzionale (avvenuta l’1 agosto 1986 mentre il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato proposto il 18 ottobre 1996) sentenza che ha riconosciuto il diritto a percepire l’indennità premio di fine servizio anche in capo ai dipendenti non di ruolo, cessati dal servizio per effetto del loro inquadramento in ruolo, dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 9, comma 4, del DLCPS 4 aprile 1947, n. 207, che espressamente ne escludeva la corresponsione.

L’appellato sostiene che il dies a quo di decorrenza della prescrizione non può coincidere con il passaggio in ruolo in quanto tale momento non costituisce un evento di cessazione del servizio o di risoluzione del rapporto, che continua a sussistere nella sua continuità ed identità dei soggetti. Quindi, concludendo sul punto, l’appellato afferma che, essendo egli ancora in servizio, il diritto alla percezione dell’indennità in questione non è ancora sorto, e che per tali ragioni è illegittima la statuizione del Giudice di prime cure che ha ritenuto prescritto il diritto reclamato.

Senonchè per il periodo di interesse nell’odierno appello (servizio non di ruolo presso il Comune di Cianciana) il servizio stesso si è concluso prima del 1985, mentre il passaggio in ruolo è intervenuto in tale anno presso l’ultima Amministrazione utilizzatrice (la U.S.L. n. 59 cui è subentrata la AUSL n. 6).

Sembrano quindi applicabili i condivisibili indirizzi giurisprudenziali secondo cui l’indennità di fine servizio, prevista dall’ordi-namento per lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche, ma in posizione non di ruolo, costituisce oggetto di un diritto autonomo e singolare, che trae origine dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ne consegue che la prescrizione di tale diritto comincia a decorrere dalla data di cessazione del servizio non di ruolo, a nulla rilevando che, dopo tale cessazione, l’interessato abbia continuato a svolgere attività lavorativa per conto di una diversa amministrazione (Consiglio Stato, sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5908, nella specie si trattava di passaggio dallo Stato ad un ente locale).

Il mancato decorso del termine di prescrizione può se mai ipotizzarsi, secondo alcune tesi, solo in caso di passaggio in ruolo presso la stessa Amministrazione. In tal senso è stato affermato che il momento di insorgenza del diritto alla indennità di cui trattasi è quello della cessazione del servizio di ruolo alle dipendenze della stessa amministrazione presso la quale il rapporto era nato come non di ruolo (Consiglio Stato, sez. V, 6 febbraio 2008, n. 355).

4. Si tratta peraltro, quanto alla decisione da ultimo citata, di orientamento estraneo alla impostazione della sentenza del TAR, in corrispondenza della domanda principale in prime cure, sentenza che con statuizione ormai irreversibile ha ritenuto il diritto alla indennità di fine servizio (nei confronti della AUSL) già sorto con la cessazione del servizio fuori ruolo nel 1985.

Non si può mancare di rilevare che la tesi dell’appellato condurrebbe alla integrale riforma della sentenza appellata, che anziché riconoscere il diritto alla indennità per il servizio fuori ruolo svolto presso la USL, avrebbe dovuto escludere la sussistenza di tale diritto e se mai dichiarare la sussistenza del diritto medesimo solo con decorrenza dal collocamento a riposo, senza interessi e rivalutazione per il periodo anteriore ad esso.

Ciò premesso e condiviso il citato indirizzo giurisprudenziale (Consiglio Stato, sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5908) se ne deve concludere che l’indennità integrativa speciale non poteva essere inclusa nel computo di quella di fine rapporto (non di ruolo).

Viene infatti in rilievo l’art. 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, in forza del quale, nella determinazione della indennità di fine rapporto, quella integrativa spetta ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 (presupposto sussistente) purchè abbiano presentato apposita domanda entro il termine perentorio del 30 settembre 1994 (presupposto non sussistente in quanto la domanda di indennità di fine rapporto non di ruolo è stata prodotta solo nel 2000).

Non sembra d’altra parte applicabile l’art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 87, al quale fa riferimento l’appellante incidentale e in forza del quale

• a decorrere dal 1^ gennaio 1974 l’indennità integrativa speciale istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all’INADEL, gestione previdenza, è soggetta alla contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dall’art. 1 della L. 31 marzo 1977, n. 91;

• in forza dell’assoggettamento contributivo previsto dal comma precedente l’iscritto all’INADEL, gestione previdenza, ha diritto, ove collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973, a percepire l’indennità premio di servizio, ricomprendendo nel calcolo del beneficio l’indennità integrativa di cui al precedente comma.

Si tratta di disposizione che non sembra applicabile al caso di specie. Essa infatti riguarda i dipendenti degli enti iscritti all’INADEL e quindi non anche il personale di cui alla legge 1 giugno 1977 n. 285, personale che non è riconducibile alla predetta categoria di dipendenti e che quindi può far valere il titolo in parola solo ex art. 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (nella specie, come detto, non utilmente applicabile).

5. Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi perché le spese del grado di giudizio siano compensate.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello in epigrafe.

Compensa la spese del grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 17 luglio 2008, con l’intervento dei signori: Pier Giorgio Trovato, Presidente, Chiarenza Millemaggi, Pietro Falcone, Antonino Corsaro, Pietro Ciani, estensore, componenti.

IL PRESIDENTE

Pier Giorgio Trovato

L’ESTENSORE

Pietro Ciani

IL SEGRETARIO

Maria Assunta Tistera

Depositata in Segreteria il 23 settembre 2009