N. 07219/2010 REG.SEN.


N. 05667/2010 REG.RIC.




REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. Amm.

Sul ricorso numero di registro generale 5667 del 2010, proposto da: XXX Pierino & Figli, rappresentato e difeso dagli avv. Cinzia Picco, Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;



contro


XXX Spa in proprio e n.q. Di Capogruppo Costituenda Ati, Ati – Pituello Impianti Sas, rappresentati e difesi dagli avv. Marco Selvaggi, Marzia Eoli Norzi, con domicilio eletto presso Marco Selvaggi in Roma, via Nomentana, 76;



nei confronti di


S.Spa – Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese;



per la riforma


della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO: SEZIONE I n. 02429/2010, resa tra le parti, concernente APPALTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RETI DELL’ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA

Visti il ricorso e i relativi allegati;


Visti gli atti di costituzione in giudizio di XXX Spa in proprio e Nq Capogruppo Costituenda Ati e di Ati – Pituello Impianti Sas;


Viste le memorie difensive;


Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2010 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Picco, Scaparone e Eoli;


Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. Amm.;

Rilevato che con l’impugnata sentenza il Tar ha accolto il ricorso proposto dalla XXX s.p.a. Avverso il provvedimento di esclusione da una gara indetta da S.s.p.a., disposto per l’assenza delle firme sui lembi laterali della busta contenente l’offerta;


Rilevato, altresì, che il giudice di primo grado, pur ritenendo sussistente la violazione da parte della ricorrente delle disposizioni del bando di gara, ha valutato come sproporzionata la sanzione dell’esclusione dell’offerta;


Ritenuto che il ricorso in appello deve essere accolto, in quanto:


a) la modalità di chiusura della busta, contenente l’offerta della ricorrente di primo grado, si pone in contrasto con le previsioni poste a pena di esclusione dal bando di gara e, in applicazione di tali previsioni, la stessa è stata esclusa dalla procedura (era prevista a pena di esclusione la chiusura delle buste con controfirme e ceralacca su tutti i lembi delle buste e, nel caso di specie, la mancanza delle firme ha determinato l’esclusione dell’offerta);


b) la clausola del bando di gara in esame non è né illogica né sproporzionata, essendo mirata a garantire in astratto ogni rischio di compromissione dei plichi contenenti le offerte e stabilendo modalità di chiusura delle buste, facilmente rispettabili procedendo con attenzione, risultando del tutto irrilevante ogni indagine sull’effettiva integrità e segretezza dell’offerta presentata;


Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso, sussistendo i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio in considerazione della peculiarità in fatto della controversia.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2010 con l’intervento dei magistrati:




Stefano Baccarini, Presidente


Aldo Scola, Consigliere


Francesco Caringella, Consigliere


Carlo Saltelli, Consigliere


Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore






L’ESTENSORE IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA


Il 30/09/2010


IL SEGRETARIO


(Art. 89, co. 3, cod. proc. Amm.)





IL FUNZIONARIO