REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione quarta

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

(Decisione 19/7/2004 numero 5308)

sul ricorso in appello n. 3874 del 2004 proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n.12,

CONTRO

Ambrosio Raffaele, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Vitolo, con il quale domicilia in Roma alla via Ovidio n.32 presso l’avv. Giancarlo Viglione,

per l’annullamento

della sentenza  n.  3576 del 28.03.2003 con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, sezione seconda, ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento della cartolina precetto 08/09-02/TAR 14 del 24.5.2002  e dell’atto con il quale era stato disposto l’avviamento alla leva del ricorrente a fare data dal 19.06.2002.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati e richiesta di sospensione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 19 luglio 2004, il  Dott. Sergio De Felice;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale di causa.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O   e    D I R I T T O

Considerato che sussistono i presupposti per la immediata decisione della causa, che appare matura ai sensi dell’art. 9 L.205/2000, e che della possibilità di immediata decisione sono stati avvertiti i difensori presenti;

Considerato che, nel caso di chiamata alle armi di un soggetto di ridotta attitudine militare, in quanto caratterizzato da un basso profilo sanitario, la relativa esigenza non richiede una specifica motivazione da parte della amministrazione militare, secondo una consolidata giurisprudenza di questa sezione  (C. Stato, IV, 8 luglio 2003, n.4079), per la quale, essendosi ritenuto che l’onere di motivazione di incorporazione del singolo arruolato munito di minori indici psico-fisici ed attitudinali è ravvisabile esclusivamente quando si verifichino eccedenze nella formazione dei contingenti o scaglioni (Consiglio di Stato, IV, 10 dicembre 2003, n.8113 e n.8097),  la regola generale è che la chiamata alle armi di tali soggetti costituisce evento normale e non eccezionale, e non tale dunque da richiedere una motivazione specifica;

Considerato e ritenuto che l’appello debba essere accolto in quanto fondato, con riforma della impugnata sentenza e conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado;

Considerato che le spese debbano seguire il principio della soccombenza e vadano liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Ministero della Difesa nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo per la Campania, Napoli, sezione seconda, n.3576/2003, così provvede:

accoglie l’appello   e per l’effetto annulla la sentenza impugnata, con conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado.

Condanna parte appellata al pagamento delle spese di giudizio del doppio grado, che liquida in complessivi euro duemila, di cui settecentocinquanta per il primo grado e milleduecentocinquanta per il secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì    19 luglio  2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale- Sezione quarta, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti signori Magistrati:

Lucio Venturini          Presidente

Dedi Rulli                  Consigliere

Bruno Mollica           Consigliere

Carlo Deodato           Consigliere

Sergio De Felice        Consigliere, estensore

 

 

Il Presidente

Lucio Venturini

 

 

L'ESTENSORE                              

Sergio De Felice 

 

 

 

IL SEGRETARIO

Marta Belloni

 

 

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