REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D'ISANTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 91/2008)
sul ricorso, iscritto al n. 56342 P.M. del registro di Segreteria, proposto da D. Ernesta - nata a Strongoli il 17.07.1935, rappresentata e difesa dagli avv. G. DURANTE e B. BELLINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio TAMMA, in Firenze, via Cosseria n. 14 - avverso il decreto n. 277, datato 03.05.2005, del Ministero della Difesa.
Udita, nella pubblica udienza del 13.02.2008, l'avv. Durante.
Non rappresentata l'Amministrazione.
Visti gli atti ed i documenti della causa;
Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
Vista la Legge 27.7.2000, n. 205
FATTO
1. Con ricorso pervenuto a questa Sezione giurisdizionale il 21.07.2006, la sig.ra D. Ernesta - madre ed unica erede di M.A., deceduto il 09.07.1978 durante lo svolgimento del servizio di leva - impugnava il predetto provvedimento n. 277 con cui veniva respinta la sua istanza (presentata il 24.10.1978) di pensione privilegiata di reversibilità.
L'esito negativo era conseguente al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (n. 26889/2003 del 12.01.2005) che aveva ritenuto non dipendente da causa di servizio l'infermità letale “grave politraumatismo e conseguente exitus”.
2. Il Ministero della Difesa, costituitosi con nota del 10.01.2008, chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce la prescrizione quinquennale.
3. A conclusione dell'odierna udienza di discussione - nel corso della quale la difesa si riporta agli atti - questo Giudice ha deciso la causa come da dispositivo in calce, del quale è stata data lettura ai sensi dell'art. 5 della legge n. 205/2000.
DIRITTO
La pretesa attorea appare infondata e va, pertanto, rigettata con tutte le conseguenze di legge.
Il sinistro in esame (episodio tragico che vide la morte del giovane militare di leva Antonio M.A.) non può essere posto in connessione causale con il servizio.
Dalla descrizione, in punto di fatto, effettuata dal giudice istruttore nella sentenza di non doversi procedere emessa in data 22.09.1978, emerge con chiarezza che l'incidente fu causato dalla modalità di guida (scarsamente prudente, anche con riferimento alla velocità) tenuta dal defunto M.A.. Conseguentemente, tale condotta, gravemente colposa, ha interrotto il richiesto nesso di causalità (art. 92 del DPR n. 1092/73) tra servizio e sinistro.
Sul punto, la giurisprudenza è costante avendo sempre ritenuto che qualora un incidente automobilistico sia dovuto a velocità pericolosa, si configuri l'ipotesi di interruzione del nesso di causalità tra fatto di servizio ed evento dannoso (sez. IV n. 75796/1990, sez. giur. Lazio n. 1592/2007)
Non vi sono, quindi, i presupposti di legge (art. 92 del DPR n. 1092/1973) perché alla ricorrente venga riconosciuto il diritto a percepire la pensione privilegiata di reversibilità.
L'autorità giudicante, pertanto, deve affermare l'infondatezza della domanda ed il rigetto del ricorso.
Attesa la complessità della materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana - in composizione monocratica - definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 56342 P.M.), proposto dalla sig.ra D. Ernesta nei confronti del Ministero della Difesa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta il ricorso stesso.
Spese compensate.
Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 13.02.2008.
IL GIUDICE UNICO
F.TO Cons. Francesco D'ISANTO
Depositata in Segreteria il 19/02/2008
IL DIRIGENTE
F.TO G.BADAME