REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE DEI CONTI


SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA


in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso, iscritto al n. 54931 PC del registro di Segreteria, promosso da S. R., nata a “omissis”, rappresentata e difesa dell’avv. Emilio FAGGIONI, elettivamente domiciliata in Firenze, via Maggio n. 30 (Studio Modena) avverso l’INPS.


Udito, nella pubblica udienza del 18.02.2009, l’avv. Faggioni.


Non rappresentata l’Amministrazione.


Visti gli atti ed i documenti della causa;


Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;


Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;


Vista la Legge 27.7.2000, n. 205


FATTO


1. La sig.ra S. R. – vedova di B. R., già dipendente dell’Ente Ferrovie dello Stato, deceduto il 10.10.1990, titolare di pensione privilegiata diretta di 1^ categoria dal 02.04.1984 – in data 28.08.2000 presentava, all’INPDAP di Massa Carrara, domanda finalizzata ad ottenere il trattamento speciale di cui all’art. 93 del DPR n. 1092/1973.


L’istanza veniva respinta, con nota dell’11.07.2001, in quanto asseritamene presentata “oltre i termini di prescrizione quinquennale, previsti per i maggiori ratei di pensione”.


L’Istituto precisava, inoltre, che le trattazioni in argomento erano state trasferite all’INPS.


L’istanza veniva, pertanto, reiterata in data 11.01.2002; quest’ultimo Istituto, sede di Massa Carrara, in una prima fase, l’accoglieva (comitato provinciale del 03.10.2002) e, successivamente (13.10.2003) la revocava per incompetenza e trasmetteva gli atti al Comitato Amministratore del Fondo speciale dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.


2. Atteso il lungo silenzio anche da parte di quest’ultimo Ente, nonostante gli intervenuti solleciti, in data 12.07.2005, veniva qui inviato ricorso giurisdizionale nel quale si adduceva, tra l’altro, l’inconfigurabilità del termine di decadenza per la presentazione della domanda, come da giurisprudenza, e si chiedeva, unitamente all’accoglimento del ricorso, la condanna alle spese dell’Istituto resistente.


3. Con ordinanza n. 107/2006 del 05.07.2006, questa Corte richiedeva, all’INPS di Massa Carrara, il fascicolo pensionistico della sig.ra S.. Tale richiesta veniva reiterata con ordinanza a verbale dell’11.06.2008.


I documenti pervenivano il 25.08.2008.


4. In data 25.03.2008, perveniva ulteriore memoria difensiva in cui si insisteva per l’accoglimento del ricorso, atteso il comportamento processuale della parte convenuta.


Nell’udienza del 05.11.2008, la parte attorea, nel chiedere un rinvio, presentava una nota dell’INPS – Fondo speciale dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., datata 16.10.2008 – con cui si informava la ricorrente che le era stata concessa la pensione privilegiata di reversibilità con decorrenza 11.10.1990.


5. A conclusione dell’odierna udienza di discussione – nel corso della quale il difensore di parte attorea insiste perché il ricorso sia deciso, atteso che l’Ente non ha corrisposto quanto richiesto – questo Giudice ha deciso la causa come da dispositivo in calce, del quale è stata data lettura ai sensi dell’art. 5 della legge n. 205/2000.


DIRITTO


1. La pretesa attorea appare fondata, anche in considerazione degli elementi acquisiti nel fascicolo pensionistico, che contiene, tra l’altro, un’articolata relazione, datata 30.11.2003, che accompagna il ricorso della sig.ra S., trasmesso, come sopra evidenziato,al Comitato amm.re del fondo speciale dipendenti F.S. S.p.A.


Nel documento si sostiene, infatti, l’accoglibilità dell’istanza a suo tempo presentata in quanto giuridicamente fondata.


In effetti, la tesi del rappresentante dell’Amministrazione (nonché responsabile del procedimento) è condivisibile attesa la giurisprudenza di questa Corte – tra le altre, sez. III n. 46853/1981 – che ritiene “non sottoposto alla condizione della presentazione di alcuna domanda né ad alcun termine di decadenza, essendo conferibile d’ufficio” il richiesto trattamento pensionistico speciale, di cui all’art. 93 del d.p.r. n. 1092/1973, che va, quindi, concesso.


2. Su quanto dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. E 150 disp. Att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 10/2002).


3. Il deplorevole comportamento dell’INPS, ravvisabile sia nell’inadempimento all’esecuzione dell’ordinanza n. 107/2006 di questa Corte sia nel mancato accoglimento dell’istanza, pervenuta all’inizio del 2002, nonostante la favorevole relazione, risalente al 2003, del responsabile del procedimento (o, quanto meno, nel suo motivato respingimento), atteggiamento tenuto per un lasso di tempo che supera abbondantemente i termini previsti normativamente per la durata del procedimento stesso, induce questo Giudice a condannare l’Istituto alle spese di giudizio, che si quantificano equitativamente per diritti e onorari, in € 500 (cinquecento) + IVA e CAP.


P.Q.M.


La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 54931 P.C.) proposto dalla sig.ra S. R. nei confronti dell’INPS, riconosce il diritto della stessa al trattamento speciale di cui all’art. 93 del DPR n. 1092/1973.


Segue il riconoscimento delle somme aggiuntive, come indicato in parte motiva.


Condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio, pari ad € 500 (cinquecento) + IVA e CAP.


Dispone la trasmissione degli atti all’Amministrazione, per gli ulteriore adempimenti di competenza, ed alla locale Procura della Corte dei Conti per quanto eventualmente di interesse.


Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 18.02.2009.


IL GIUDICE UNICO


F.TO Cons. Francesco D’ISANTO



Depositata in Segreteria il 27/02/2009


IL DIRIGENTE


F.TO G: BADAME