REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la regione Siciliana

Giudice Unico per le pensioni

Dott.ssa  Laura Cafasso                            Referendario 

ha pronunciato la seguente

                                             S E N T E N Z A (Numero 48/2006)

nel giudizio in materia di pensione, iscritto al n. 32608 del registro di Segreteria, proposto dal signor L.R., rappresentato e difeso dall' Avv. M.D.N. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Palermo, avverso dell'Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale per la Sicilia per il riconoscimento della base pensionistica, in ragione dello stipendio ultimo percepito nell'inquadramento retributivo di Dirigente di seconda fascia.

Presenti, alla pubblica udienza del 23 novembre 2005, il ricorrente e l'Avv. M.D.N.. Assente il rappresentante dell'Agenzia delle Dogane.

Visti il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9.

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa.

F A T T O

Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2003, il ricorrente, dipendente dell'Agenzia delle Dogane collocato in pensione per limiti d'età a decorrere dal 1°.2.2003, chiede il riconoscimento della base pensionistica in ragione dell'ultimo stipendio percepito sulla base dell'inquadramento retributivo di Dirigente di seconda fascia, comprensivo della retribuzione di posizione, oltre accessori di legge.

Nella specie, il sig. Re era stato inquadrato nella IX qualifica funzionale posizione economica “C3S” con Decreto n. 407 del 7.9.2000.

Con decreto n. XXX del 22.6.1999, il Ministero delle Finanze - Direzione generale attribuiva all'interessato l'incarico di Ispettore del Servizio Ispettivo della Direzione Compartimentale di Palermo.

Successivamente, con decreto n. 969 del 25.5.2001, la Direzione Centrale delle Dogane attribuiva al ricorrente le funzioni di Audit presso la Direzione regionale della Sicilia. Pertanto, al ricorrente veniva erogato il trattamento economico riservato ai dirigenti di seconda fascia, in conformità del disposto dell'art. 26 del Regolamento dell'Agenzia delle Dogane, e, quindi, anche la retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale di 4° fascia dai DD.MM. del 21 e 24 .11.1997.

A seguito del collocamento a riposo, tuttavia, l'Agenzia delle Dogane comunicava all'I.N.P.D.A.P.  e all'interessato, con nota del 22.1.2003 prot. 2082, che il trattamento di pensione provvisoria era determinato sulla base del trattamento stipendiale corrisposto ai funzionari di Area C - posizione economica “C3S”.

Dopo aver inoltrato due istanze all'Agenzia delle Dogane (in data 2.7.2003 e 13.11.2003) intese alla rettifica del predetto provvedimento di pensione, il sig. Re proponeva il ricorso oggetto dell'odierno giudizio.

Con memoria datata 21.6.2005 prot. 18337 e depositata in data 29.6.2005, l'Agenzia delle Dogane ha affermato di aver provveduto a liquidare il trattamento di pensione provvisoria nel rispetto della normativa vigente, in particolare delle disposizioni contenute nel D.L.vo 30.3.2001 n. 165 (artt. 52 e 53), nel C.C.N.L. in vigore dal 17.5.1995 (art. 29) e dell'art. 43 del d.P.R. 1092/73. In particolare, parte resistente ha obiettato che la reggenza non fa sorgere alcun diritto alla stabilità dell'incarico conferito e, di conseguenza, al relativo trattamento economico, così come sostenuto anche nel parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri D.F.P. n. 151 del 5.8.2002. Pertanto, insite nel rigetto del ricorso.

D I R I T T O

Ai fini della definizione del giudizio, appare necessario una disamina della normativa in materia.

In primis, è necessario sottolineare che, ai sensi dell'art. 43 d.P.R. 29.12.1973 n. 1092, il trattamento economico di quiescenza è determinato sulla base pensionabile, “costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili integralmente percepiti” all'atto del collocamento in pensione.

Il regime giuridico del rapporto pensionistico e la determinazione della base pensionabile sono “materie” sottratte, dalla disciplina vigente (legge n. 93/1983 e, d.l.vo n. 29/1993), alla contrattazione sindacale; la rideterminazione, comunque denominata (riliquidazione o perequazione), del trattamento economico di pensione, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di merito, compresa quella di questa Corte, è riservata esclusivamente al legislatore. Facendosi espresso riferimento alla retribuzione “integralmente percepita” all'atto della cessazione dal servizio, si esclude che variazioni successive al collocamento in pensione, senza espressa disposizione normativa, possano incidere sulla base pensionabile.

Come più volte chiarito da questa Corte, i benefici economici, previsti in sede contrattuale anche per il personale cessato dal servizio, debbono intendersi, stante l'attuale assetto normativo, come elargizioni pecuniarie non idonee a variare la base pensionabile.

Tutto ciò premesso, la fattispecie in esame si riferisce ad un incarico dirigenziale - in qualità di Ispettore del servizio Ispettivo e di Audit - conferito dall'Agenzia delle Dogane a far data dal 15.7.1999 e sino al 1°.2.2003, senza che le funzioni dirigenziali siano state mai revocate. Si osserva, oltretutto, che il predetto incarico fu conferito sebbene il ricorrente fosse prossimo al raggiungimento dei limiti d'età per il collocamento a riposo.

La disamina degli atti del fascicolo (provvedimento della Direzione Generale delle Dogane del 25.5.2001; nota dell'Agenzia delle Dogane - Direzione regionale della Sicilia del 13.6.2001 prot. 15388) chiarisce, inoltre, ad avviso di questo giudice, che nella specie non si tratti di svolgimento di mansioni superiori, come previsto dall'art. 29 del D.P.R. n. 761 del 1979 che testualmente dispone: “in caso di esigenze di servizio il dipendente può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori… assegnazione temporanea.. che non può comunque eccedere i sessanta giorni dell'anno solare, non da diritto a variazioni del trattamento economico”.

Ciò posto, ne consegue che, ai fini della determinazione della base pensionabile, così come sancito dalla citata norma ex art. 43, deve essere presa in considerazione la retribuzione - intesa in tutti i suoi componenti fissi e continuativi - corrisposta al ricorrente per la remunerazione dell'attività lavorativa di natura dirigenziale, svolta ininterrottamente fino alla data del collocamento a riposo.

Pertanto, deve essere calcolata anche la indennità di posizione. Tale emolumento è stato erogato all'interessato in connessione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. provvedimento del 25.5.2001) e detta voce retributiva riveste il carattere della continuità, avendo i caratteri della stabilità e della durata nel tempo.

Né a confutare le su esposte considerazioni può essere richiamato l'art. 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995, che ha disposto, ma solo con effetto dal 1°.1.1996, che per i dipendenti pubblici di cui all'art. 1 del D. L.vo 3.2.193 n. 29, si applica, ai fini della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge n. 153 del 30.4.1969 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che, per la determinazione imponibile per il calcolo dei contributi, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Da ciò consegue, infatti, che il citato art. 2, comma 9, si può applicare, soltanto a decorrere dalla data menzionata, per quelle indennità che hanno una natura effettivamente accessoria, vale a dire non caratterizzata da certezza e continuità.

D'altra parte, l'intero trattamento retributivo corrisposto a titolo di stipendio dirigenziale è stato sottoposto a ritenute previdenziali ed assistenziali.

Conclusivamente, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento provvisorio di pensione con il computo nella retribuzione pensionabile del trattamento economico dirigenziale percepito alla data del collocamento a riposo.

Sulle somme spettanti per il suddetto titolo, al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a percepire interessi legali e rivalutazione monetaria dalle date di maturazione delle singole rate di pensione fino a quella di pagamento degli arretrati stessi, nei termini e secondo i principi della sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 10/QM/2002 del 18 ottobre 2002 e cioè secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata alla stregua degli indici ISTAT ex art. 150 disp.att. c.p.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici alle singole scadenze, a far data dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.

Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio.

P. Q. M.

Vista la legge 21 luglio 2000 n. 205

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Sicilia - Giudice unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara il diritto del sig. L.R. alla rideterminazione del trattamento provvisorio di pensione con il computo nella retribuzione pensionabile del trattamento economico dirigenziale dal lui percepito alla data del collocamento a riposo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sugli importi pensionistici arretrati, dalla data di maturazione dei singoli ratei e fino al soddisfo, nei termini di cui in motivazione.

Dichiara compensate le spese del giudizio.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 novembre 2005.

   Il GIUDICE

                                         F.to    (Laura Cafasso)

 

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 04 gennaio 2006

                                              Il Funzionario Amministrativo

                                F.to          Piera Maria Tiziana Ficalora