REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei conti
Dott.ssa
Laura Cafasso Referendario
ha pronunciato la seguente
nel giudizio in materia
di pensione, iscritto al n. 32608 del registro di Segreteria, proposto dal
signor L.R., rappresentato e difeso dall' Avv. M.D.N. ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dello stesso in Palermo, avverso dell'Agenzia
delle Dogane - Direzione Regionale per la Sicilia per il riconoscimento della
base pensionistica, in ragione dello stipendio ultimo percepito
nell'inquadramento retributivo di Dirigente di seconda fascia.
Presenti,
alla pubblica udienza del 23 novembre 2005, il ricorrente e l'Avv. M.D.N..
Assente il rappresentante dell'Agenzia delle Dogane.
Visti il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15
novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge
14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli
artt. 5 e 9.
Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa.
Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2003, il
ricorrente, dipendente dell'Agenzia delle Dogane collocato in pensione per
limiti d'età a decorrere dal 1°.2.2003, chiede il riconoscimento della base
pensionistica in ragione dell'ultimo stipendio percepito sulla base
dell'inquadramento retributivo di Dirigente di seconda fascia, comprensivo
della retribuzione di posizione, oltre accessori di legge.
Nella specie, il sig. Re era stato inquadrato nella
IX qualifica funzionale posizione economica “C3S” con Decreto n. 407 del
7.9.2000.
Con decreto n. XXX del 22.6.1999, il Ministero
delle Finanze - Direzione generale attribuiva all'interessato l'incarico di
Ispettore del Servizio Ispettivo della Direzione Compartimentale di Palermo.
Successivamente, con decreto n. 969 del 25.5.2001,
la Direzione Centrale delle Dogane attribuiva al ricorrente le funzioni di
Audit presso la Direzione regionale della Sicilia. Pertanto, al ricorrente
veniva erogato il trattamento economico riservato ai dirigenti di seconda
fascia, in conformità del disposto dell'art. 26 del Regolamento dell'Agenzia
delle Dogane, e, quindi, anche la retribuzione di posizione prevista per la
posizione dirigenziale di 4° fascia dai DD.MM. del 21 e 24 .11.1997.
A seguito del collocamento a riposo, tuttavia,
l'Agenzia delle Dogane comunicava all'I.N.P.D.A.P. e all'interessato, con nota del 22.1.2003 prot. 2082, che il
trattamento di pensione provvisoria era determinato sulla base del trattamento
stipendiale corrisposto ai funzionari di Area C - posizione economica “C3S”.
Dopo aver inoltrato due istanze all'Agenzia delle
Dogane (in data 2.7.2003 e 13.11.2003) intese alla rettifica del predetto
provvedimento di pensione, il sig. Re proponeva il ricorso oggetto dell'odierno
giudizio.
Con memoria datata 21.6.2005 prot. 18337 e
depositata in data 29.6.2005, l'Agenzia delle Dogane ha affermato di aver
provveduto a liquidare il trattamento di pensione provvisoria nel rispetto
della normativa vigente, in particolare delle disposizioni contenute nel D.L.vo
30.3.2001 n. 165 (artt. 52 e 53), nel C.C.N.L. in vigore dal 17.5.1995 (art.
29) e dell'art. 43 del d.P.R. 1092/73. In particolare, parte resistente ha
obiettato che la reggenza non fa sorgere alcun diritto alla stabilità
dell'incarico conferito e, di conseguenza, al relativo trattamento economico,
così come sostenuto anche nel parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri
D.F.P. n. 151 del 5.8.2002. Pertanto, insite nel rigetto del ricorso.
Ai fini della definizione del giudizio, appare
necessario una disamina della normativa in materia.
In primis, è
necessario sottolineare che, ai sensi dell'art. 43 d.P.R. 29.12.1973 n. 1092,
il trattamento economico di quiescenza è determinato sulla base pensionabile, “costituita
dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o
indennità pensionabili integralmente percepiti” all'atto del collocamento
in pensione.
Il regime giuridico del rapporto pensionistico e la
determinazione della base pensionabile sono “materie” sottratte, dalla
disciplina vigente (legge n. 93/1983 e, d.l.vo n. 29/1993), alla contrattazione
sindacale; la rideterminazione, comunque denominata (riliquidazione o
perequazione), del trattamento economico di pensione, come più volte ribadito
dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di merito, compresa quella di
questa Corte, è riservata esclusivamente al legislatore. Facendosi espresso
riferimento alla retribuzione “integralmente percepita” all'atto della
cessazione dal servizio, si esclude che variazioni successive al collocamento
in pensione, senza espressa disposizione normativa, possano incidere sulla base
pensionabile.
Come più volte chiarito da questa Corte, i benefici
economici, previsti in sede contrattuale anche per il personale cessato dal
servizio, debbono intendersi, stante l'attuale assetto normativo, come
elargizioni pecuniarie non idonee a variare la base pensionabile.
Tutto ciò premesso, la fattispecie in esame si
riferisce ad un incarico dirigenziale - in qualità di Ispettore del servizio
Ispettivo e di Audit - conferito dall'Agenzia delle Dogane a far data dal
15.7.1999 e sino al 1°.2.2003, senza che le funzioni dirigenziali siano state
mai revocate. Si osserva, oltretutto, che il predetto incarico fu conferito
sebbene il ricorrente fosse prossimo al raggiungimento dei limiti d'età per il
collocamento a riposo.
La disamina degli atti del fascicolo (provvedimento
della Direzione Generale delle Dogane del 25.5.2001; nota dell'Agenzia delle
Dogane - Direzione regionale della Sicilia del 13.6.2001 prot. 15388)
chiarisce, inoltre, ad avviso di questo giudice, che nella specie non si tratti
di svolgimento di mansioni superiori, come previsto dall'art. 29 del D.P.R. n.
761 del 1979 che testualmente dispone: “in caso di esigenze di servizio il
dipendente può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori…
assegnazione temporanea.. che non può comunque eccedere i sessanta giorni
dell'anno solare, non da diritto a variazioni del trattamento economico”.
Ciò posto, ne consegue che, ai fini della
determinazione della base pensionabile, così come sancito dalla citata norma ex
art. 43, deve essere presa in considerazione la retribuzione - intesa in tutti
i suoi componenti fissi e continuativi - corrisposta al ricorrente per la
remunerazione dell'attività lavorativa di natura dirigenziale, svolta
ininterrottamente fino alla data del collocamento a riposo.
Pertanto, deve essere calcolata anche la indennità
di posizione. Tale emolumento è stato erogato all'interessato in connessione
con lo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. provvedimento del 25.5.2001)
e detta voce retributiva riveste il carattere della continuità, avendo i
caratteri della stabilità e della durata nel tempo.
Né a confutare le su esposte considerazioni può
essere richiamato l'art. 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995, che ha
disposto, ma solo con effetto dal 1°.1.1996, che per i dipendenti pubblici di
cui all'art. 1 del D. L.vo 3.2.193 n. 29, si applica, ai fini della base
contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge n. 153 del 30.4.1969 e
successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che, per la
determinazione imponibile per il calcolo dei contributi, si considera
retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, al
lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Da ciò
consegue, infatti, che il citato art. 2, comma 9, si può applicare, soltanto a
decorrere dalla data menzionata, per quelle indennità che hanno una natura
effettivamente accessoria, vale a dire non caratterizzata da certezza e
continuità.
D'altra parte, l'intero trattamento retributivo
corrisposto a titolo di stipendio dirigenziale è stato sottoposto a ritenute
previdenziali ed assistenziali.
Conclusivamente, deve essere riconosciuto il
diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento provvisorio di
pensione con il computo nella retribuzione pensionabile del trattamento
economico dirigenziale percepito alla data del collocamento a riposo.
Sulle somme spettanti
per il suddetto titolo, al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a
percepire interessi legali e rivalutazione monetaria dalle date di maturazione
delle singole rate di pensione fino a quella di pagamento degli arretrati
stessi, nei termini e secondo i principi della sentenza delle Sezioni Riunite
della Corte dei conti n. 10/QM/2002 del 18 ottobre 2002 e cioè secondo la
regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi
va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano
del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata alla stregua degli
indici ISTAT ex art. 150 disp.att. c.p.c. rilevati anno per anno, da applicare
agli importi pensionistici alle singole scadenze, a far data dalla maturazione
del diritto fino al soddisfo.
Sussistono giusti motivi
per dichiarare compensate le spese di giudizio.
P. Q. M.
Vista
la legge 21 luglio 2000 n. 205
La
Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Sicilia - Giudice unico per le
pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per
l'effetto, dichiara il diritto del sig. L.R. alla rideterminazione del
trattamento provvisorio di pensione con il computo nella retribuzione
pensionabile del trattamento economico dirigenziale dal lui percepito alla data
del collocamento a riposo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
sugli importi pensionistici arretrati, dalla data di maturazione dei singoli
ratei e fino al soddisfo, nei termini di cui in motivazione.
Dichiara
compensate le spese del giudizio.
Così
deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 novembre 2005.
Il
GIUDICE
F.to (Laura Cafasso)
Depositata in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 04 gennaio 2006
Il Funzionario
Amministrativo
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora