REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per le Marche
in funzione di giudice unico, ha pronunciato la
seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 5027/PC del
registro di segreteria proposto da C.M., nato a Pesaro l'8.9.1956, ivi
residente, elettivamente domiciliato in Ancona, via Calatafimi n. 1 presso lo
studio dell'avv. Andrea Speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio
Paolucci del foro di Pesaro giusta procura a margine del ricorso introduttivo,
per il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione del periodo di riscatto
del corso legale di laurea e conseguente annullamento parziale del decreto n.
318 del 24.10.1994, nonché rideterminazione da parte del Ministero della
Giustizia e dell'INPDAP alla rideterminazione dei periodi assicurativi
ricongiunti.
Visto l'atto
introduttivo del giudizio;
vista la memoria
difensiva;
Visti gli altri atti e
documenti di causa;
In presenza dell'avv.
Giuseppe Ciancia per l'avv. Paolucci, all'udienza pubblica del 25 gennaio 2005;
con l'assistenza del Segretario Signor Ettore Colella.
Ritenuto in
FATTO
- Con ricorso depositato in data 21 novembre 1999 il
ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia, chiedeva l'annullamento
del provvedimento indicato in epigrafe, che non aveva riconosciuto la
ricongiunzione del periodo assicurativo - dall'1.1.1975 al 31.10.1979 - pari al
corso legale di laurea già riscattato, nonché il riconoscimento del relativo
diritto.
- Deduceva parte ricorrente che l'art. 2 della legge
n. 29 del 1979, nel prevedere il diritto dell'assicurato alla ricongiunzione
dei periodi assicurativi, non discriminava nell'ambito della contribuzione, che
poteva afferire a qualsiasi periodo.
- Nel richiamare giurisprudenza delle sezioni
centrali di questa corte, parte ricorrente sottolineava che la ratio
dell'istituto della ricongiunzione (unificazione dei vari trattamenti
pensionistici, a seguito dell'opzione eventuale dell'assicurato, presso l'INPS
ovvero presso l'INPDAP) non poteva essere frustrata dall'amministrazione
resistente.
- Si insisteva, dunque, per l'accoglimento del
ricorso con tutte le conseguenziali statuizioni.
Con comparsa depositata il 23 dicembre 2004 si
costituiva l'INPDAP, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva
atteso che presso esso istituto non era stata aperta alcuna posizione
previdenziale ai fini pensionistici nei confronti del dipendente, ancora in
attività di servizio, per cui la propria legittimazione, al riguardo, sarebbe
sorta unicamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del
ricorrente ed inoltre quale ordinatore secondario di spesa.
Con memoria depositata il 4 gennaio 2005 il
Ministero della Giustizia, D.A.P., faceva presente che il signor Cesarini,
all'epoca della presentazione dell'istanza di ricongiunzione (17.6.1987),
rivestiva la qualifica di educatore per cui il diploma di laurea non era
considerato titolo indispensabile per l'accesso in carriera ai sensi dell'art.
13 del d.p.r. n. 1092 del 1973.
All'odierna
udienza, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni già precisate
dalle parti e veniva data lettura del relativo dispositivo.
DIRITTO
Ritiene questo Giudice di doversi occupare,
preliminarmente, dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata
dall'I.N.P.D.A.P., ente che si qualifica quale ordinatore secondario di spesa
e, come tale, soggetto asseritamente non legittimato ad adottare alcun
provvedimento in ordine al trattamento di pensione del ricorrente, se non a
seguito di disposizioni dell'amministrazione interessata.
L'eccezione è infondata.
Va rilevato, infatti, che per consolidati
orientamenti giurisprudenziali, le attribuzioni di ordinatore principale e
secondario di spesa costituiscono una ripartizione di competenze all'interno di
un unico apparato, che, sotto il profilo soggettivo, risulta obbligato - nelle
sue diverse articolazioni - tanto all' emissione del decreto di liquidazione
della pensione quanto all'esecuzione dei relativi pagamenti.
Orbene, ritiene questo Giudice che tra
l'Amministrazione resistente e l'I.N.P.D.A.P., ente succeduto ex lege nella
legittimazione attiva e passiva già riconosciuta alle Direzioni Provinciali del
Tesoro, venga a configurarsi una situazione di litisconsorzio posto che, in
relazione al complesso procedimento di liquidazione della pensione, entrambi i
soggetti conservano, seppure in fasi diverse, una propria competenza: interna
ed afferente l'emissione del decreto di pensione quella dell'Amministrazione
centrale; esterna e relativa alla gestione dei pagamenti dei ratei di pensione
quella dell'I.N.P.D.A.P.
Va peraltro aggiunto che lo status di coobbligato
va riconosciuto all'I.N.P.D.A.P. anche in considerazione delle previsioni di
cui all'art. 4 del D.lvo 30.6.1994 n. 479 e dell'art. 2 della L. 8.8.1995 n.
335 nonchè degli attuali processi
di trasferimento di competenze, anche
liquidatorie, in favore dell'ente di previdenza: situazione, questa, che a
maggior ragione depone nel senso della legittimazione dell'ente ad essere parte
del giudizio come soggetto destinatario delle domande attrici ma anche come
titolare dell' interesse a contrastare tali pretese.
L'interpretazione propugnata deve ritenersi, del
resto, pienamente conforme ai principi di garanzia del diritto di difesa in
giudizio (art. 24, 2° co., Cost.), di economia e di ragionevole durata del
processo (art. 111, 2° co., Cost.) e di diritto all'assistenza sociale (art.
38, 1° co., Cost.).
Nel merito, la questione all'attenzione della
Sezione riguarda la ricongiunzione del periodo del periodo quadriennale di
studio (1.11.1975 - e non 1.1.1975 come indicato erroneamente da parte
ricorrente/31.10.1979) necessario per il conseguimento del diploma di laurea,
già oggetto di riscatto da parte del ricorrente, al fine della computabilità nel
trattamento pensionistico.
Al riguardo, parte ricorrente ha dimostrato,
mediante la produzione del decreto di riscatto da parte dell'INPS di Pesaro in
data 6 aprile 1987 (doc. n 2 del fascicolo di parte) che il periodo relativo
dall'1.11.1975 al 31.10.1979 era stato oggetto di riscatto e relativo pagamento
del contributo, ancora in corso (cfr. documenti successivi).
Non è dunque in questione alcun principio di
“funzionalità” del corso di laurea rispetto all'occupazione attuale
dell'assicurato, come da motivazione del provvedimento impugnato, atteso che
l'INPS ha già valutato tale requisito ed ha permesso la relativa costituzione
della posizione mediante il pagamento del contributo di riscatto, bensì la
possibilità, che il ricorrente ha inteso esercitare, di unificazione delle
varie posizioni assicurative in corso al fine dell'erogazione della relativa
pensione (unica). Al riguardo la giurisprudenza (sez. III centrale n. 321 del
21.12.1998, citata anche da parte ricorrente) ha affermato che i periodi riscattati,
anche se non avrebbero potuto esserlo ai sensi dell'art. 13 del T.U. in materia
pensionistica, possono essere oggetto di ricongiunzione.
Pertanto, del tutto inconferente si appalesa la
motivazione del provvedimento impugnato e va sancito il diritto del ricorrente
alla ricongiunzione dei relativi trattamenti.
- Sussistono giusti motivi, stante la particolarità
della controversia in oggetto, per disporre la compensazione delle spese.
- P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per le
Marche, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso:
a) riconosce il diritto del ricorrente alla
ricongiunzione del periodo 1.11.1975/31.10.1979 valido per il conseguimento del
diploma di laurea, già oggetto di riscatto.
b) compensa le spese del presente processo;
c) manda all'Amministrazione per i provvedimenti
consequenziali alla presente sentenza.
Così
deciso in Ancona il 25 gennaio 2005.
IL
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
f.to
(Elena TOMASSINI)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01/02/2005
Il Direttore di Segreteria
f.to Dott.ssa Anna Laura CARLONI