REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 5022/PC del registro di segreteria proposto da Z.F., nato a Montelupone (MC) il1.2.1931 e residente in Potenza Picena (MC),   rappresentato e difeso dagli avv. Filippo de Jorio e Fabrizio Sangermano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Piazza del Fante n. 10, per il riconoscimento dei benefici contrattuali previsti dal c.c.n.l. 1994/1997 e della retribuzione di posizione nella base pensionabile, contro il Ministero della Giustizia.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

vista la memoria difensiva;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi la dott.ssa Silvia Chiaravallotti per il Ministero della Giustizia e la dott.ssa Angela Grossi per l'INPDAP, all'udienza pubblica del 25 gennaio 2005; con l'assistenza del Segretario Signor Ettore Colella.

Ritenuto in

FATTO

-   Con ricorso depositato in data 21 ottobre 1999 il ricorrente, dirigente del Ministero della Giustizia, collocato e riposo in data 8 marzo 1997, in piena vigenza del contratto indicato in epigrafe, insisteva per la concessione di tutti gli incrementi retributivi previsti per il biennio economico 1996/1997 nonché per l'inclusione della retribuzione di posizione nella base pensionabile e nell'indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

-         Deduceva, parte ricorrente, la violazione e la falsa applicazione degli artt.1,2,comma 3 e 33 del c.c.n.l., parte normativa, per il quadriennio 1994/1997, nonché dell'art. 5 relativo alla parte economico. Inoltre, il ricorrente chiedeva l'inclusione nella base pensionabile della retribuzione di posizione, prevista dall'art. 33 del prefato contratto, siccome elemento imprescindibile della retribuzione del dirigente.

-   Con memoria depositata il 4 gennaio 2005 i Procuratori di parte ricorrente ribadivano le motivazioni già espresse ed insistevano per l'accoglimento del ricorso sottolineando, in particolare, che il ricorrente rientrava pienamente nell'area di vigenza economica contrattuale, essendo stato collocato a riposo l'8 marzo 1997 sicchè, avendo conseguito il diritto stipendiale alla voce “retribuzione di posizione” essa doveva essere inclusa nella base pensionabile e nell'indennità di buonuscita, a nulla rilevando che il finanziamento della predetta voce fosse stato fissato al 1° luglio 1997 con uno speciale incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

-   Il ministero resistente si costituiva in data 5 novembre 1999 senza peraltro indicare i motivi dell'opposizione, mentre con successiva memoria depositata il 22.1.2005 depositava tra l'altro il provvedimento del 24.9.2003 con il quale veniva riliquidata la pensione ricomprendendovi anche l'indennità di posizione e i reclamati incrementi contrattuali.

Con memoria depositata il 14 gennaio 2005 si costituiva l'INPDAP che eccepiva il proprio difetto di legittimazione processuale passiva siccome mero ordinatore secondario di spesa.

 All'odierna udienza, veniva infine rimessa in decisione sulle conclusioni già precisate dalle parti.

DIRITTO

Va pregiudizialmente dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice per quanto attiene alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, da ritenersi del Giudice ordinario dopo la riforma dell'impiego pubblico trasfusa, da ultimo, nel d. lgs. n. 165/2001.

In via preliminare, poi, ritiene questo Giudice di doversi occupare dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'I.N.P.D.A.P., ente che si qualifica quale ordinatore secondario di spesa e, come tale, soggetto asseritamente non legittimato ad adottare alcun provvedimento in ordine al trattamento di pensione del ricorrente, se non a seguito di disposizioni dell'amministrazione interessata.

L' eccezione è infondata.

Va rilevato, infatti, che per consolidati orientamenti giurisprudenziali le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una ripartizione di competenze all'interno di un unico apparato, che, sotto il profilo soggettivo, risulta obbligato - nelle sue diverse articolazioni - tanto all'emissione del decreto di liquidazione della pensione quanto all'esecuzione dei relativi pagamenti.

Orbene, ritiene questo Giudice che tra l'Amministrazione resistente e l'I.N.P.D.A.P., ente succeduto ex lege nella legittimazione attiva e passiva già riconosciuta alle Direzioni Provinciali del Tesoro, venga a configurarsi una situazione di litisconsorzio posto che, in relazione al complesso procedimento di liq-uidazione della pensione, entrambi i soggetti conservano, seppure in fasi diverse, una propria competenza: interna ed afferente l'emissione del decreto di pensione quella dell'Amministrazione centrale; esterna e relativa alla gestione dei pagamenti dei ratei di pensione quella dell'I.N.P.D.A.P.  Va peraltro aggiunto che lo status di coobbligato va riconosciuto all'I.N.P.D.A.P. anche in considerazione delle previsioni di cui all'art. 4 del D.lvo 30.6.1994 n. 479 e dell'art. 2 della L. 8.8.1995 n. 335  nonchè degli attuali processi di  trasferimento di competenze, anche liquidatorie, in favore dell'ente di previdenza: situazione, questa, che a maggior ragione depone nel senso della legittimazione dell'ente ad essere parte del giudizio come soggetto destinatario delle domande attrici ma anche come titolare dell' interesse a contrastare tali pretese.

L'interpretazione propugnata deve ritenersi, del resto, pienamente conforme ai principi di garanzia del diritto di difesa in giudizio (art. 24, 2° co., Cost.), di economia e di ragionevole durata del processo (art. 111, 2° co., Cost.) e di diritto all'assistenza sociale (art. 38, 1° co., Cost.).

Petitum sostanziale del ricorso oggetto del presente giudizio è poi l'inclusione, nella base pensionabile del ricorrente, dei miglioramenti economici sanciti dal contratto di settore sottoscritto in data 9 gennaio 1997 nonché della retribuzione di posizione di cui all'art. 33 del prefato accordo.

Va innanzitutto chiarito che il c.c.n.l. citato (recepito con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 dicembre 1996), all'art. 1, distingueva chiaramente tra parte normativa (applicabile a tutto il quadriennio 1994/1997) e parte economica, relativa al solo biennio 1994/1995.

Al riguardo, il citato art. 33, nel definire la struttura della retribuzione, inserisce (oltre allo stipendio tabellare, all'i.i.s., alla retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita), anche la retribuzione di posizione, il cui finanziamento è disciplinato dal successivo art. 37 che rinvia al contratto per il biennio 1996/1997.

Il successivo contratto collettivo nazionale, comparto ministeri, relativo alla disciplina economica del biennio 1996/1997, sancisce un aumento unico a decorrere dall'1.1.1996 dello stipendio tabellare annuo (art. 2) e disciplina la decorrenza del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dal 1° luglio 1997.

Orbene, essendo il ricorrente cessato dal servizio in nel marzo 1997, è evidente che egli aveva maturato sia gli incrementi retributivi previsti dai citati c.c.n.l., sia il diritto all'inclusione nella retribuzione - e quindi nella base pensionabile, ai sensi dell'art. 43 del t.u. pensionistico - anche della predetta retribuzione di posizione, come elemento fisso e continuativo e come tale voce stipendiale.

La previsione legislativa circa la decorrenza del fondo per il finanziamento della stessa, infatti, funge non già come elemento per sancire la nascita del diritto, ma soltanto per individuare il momento di possibile pagamento dei relativi emolumenti e della conseguente copertura finanziaria. E', peraltro, da tale data che decorre - per il Ministero resistente - anche l'obbligazione di pagamento della relativa voce, atteso che in precedenza non erano disponibili le relative risorse.

Conseguenzialmente, va riconosciuto il diritto del ricorrente sia agli incrementi economici sanciti dal già citato contratto relativo al biennio 1996/1997 (art. 2, incrementi economici), sia alla computabilità della voce “retribuzione di posizione” nella base pensionabile, con decorrenza 1.7.1997, data di costituzione del fondo per il finanziamento della predetta.

Il Ministero, nella nota depositata soltanto due giorni prima dell'udienza, ha prodotto il decreto di liquidazione definitiva della pensione da cui si evince che le spettanze sono state liquidate. Peraltro, la materia può dirsi cessata soltanto per la sorte capitale, atteso che non risultano pagati gli emolumenti accessori.

Spettano, infatti al ricorrente, interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze tra quanto corrisposto e quanto dovuto; la svalutazione monetaria sarà peraltro corrisposta soltanto ove il tasso di inflazione - calcolato ex art. 150 disp. Att. C.p.c. - ecceda l'ammontare degli interessi legali.

-         Sussistono giusti motivi, stante la particolarità della controversia in oggetto e la difficoltà interpretativa dei contratti collettivi, per disporre la compensazione delle spese.

-   P.Q.M.

         La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per le Marche, in composizione monocratica,

a)         Dichiara inammissibile il ricorso per quanto attiene all'indennità di buonuscita per difetto di giurisdizione;

b)         dichiara cessata la materia del contendere per quanto attiene alla sorte capitale degli aumenti retributivi relativi al c.c.n.l. comparto ministeri e relativo al 1996/1997, nonché all'inclusione nella base pensionabile della voce relativa alla retribuzione di posizione,

c)         dispone il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione;

b) compensa le spese del presente processo;

manda all'Amministrazione per i provvedimenti consequenziali alla presente sentenza.

         Così deciso in Ancona il 25 gennaio 2005.

                                     IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

                                                        f.to (Elena TOMASSINI)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01/02/2005

 

Il Direttore di Segreteria

f.to Dott.ssa Anna Laura CARLONI

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