REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per le Marche
in
funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel
giudizio sul ricorso iscritto al n. 5022/PC del registro di segreteria proposto
da Z.F., nato a Montelupone (MC) il1.2.1931 e residente in Potenza Picena
(MC), rappresentato e difeso dagli
avv. Filippo de Jorio e Fabrizio Sangermano ed elettivamente domiciliato presso
lo studio del primo in Roma, Piazza del Fante n. 10, per il riconoscimento dei
benefici contrattuali previsti dal c.c.n.l. 1994/1997 e della retribuzione di
posizione nella base pensionabile, contro il Ministero della Giustizia.
Visto l'atto introduttivo del giudizio;
vista la memoria difensiva;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi la dott.ssa Silvia Chiaravallotti per il
Ministero della Giustizia e la dott.ssa Angela Grossi per l'INPDAP, all'udienza
pubblica del 25 gennaio 2005; con l'assistenza del Segretario Signor Ettore
Colella.
Ritenuto in
FATTO
- Con ricorso depositato in data 21 ottobre 1999 il
ricorrente, dirigente del Ministero della Giustizia, collocato e riposo in data
8 marzo 1997, in piena vigenza del contratto indicato in epigrafe, insisteva
per la concessione di tutti gli incrementi retributivi previsti per il biennio
economico 1996/1997 nonché per l'inclusione della retribuzione di posizione
nella base pensionabile e nell'indennità di buonuscita, oltre interessi e
rivalutazione monetaria.
- Deduceva,
parte ricorrente, la violazione e la falsa applicazione degli artt.1,2,comma 3
e 33 del c.c.n.l., parte normativa, per il quadriennio 1994/1997, nonché
dell'art. 5 relativo alla parte economico. Inoltre, il ricorrente chiedeva
l'inclusione nella base pensionabile della retribuzione di posizione, prevista
dall'art. 33 del prefato contratto, siccome elemento imprescindibile della
retribuzione del dirigente.
- Con
memoria depositata il 4 gennaio 2005 i Procuratori di parte ricorrente
ribadivano le motivazioni già espresse ed insistevano per l'accoglimento del
ricorso sottolineando, in particolare, che il ricorrente rientrava pienamente
nell'area di vigenza economica contrattuale, essendo stato collocato a riposo
l'8 marzo 1997 sicchè, avendo conseguito il diritto stipendiale alla voce
“retribuzione di posizione” essa doveva essere inclusa nella base pensionabile
e nell'indennità di buonuscita, a nulla rilevando che il finanziamento della
predetta voce fosse stato fissato al 1° luglio 1997 con uno speciale incremento
del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
- Il
ministero resistente si costituiva in data 5 novembre 1999 senza peraltro
indicare i motivi dell'opposizione, mentre con successiva memoria depositata il
22.1.2005 depositava tra l'altro il provvedimento del 24.9.2003 con il quale
veniva riliquidata la pensione ricomprendendovi anche l'indennità di posizione
e i reclamati incrementi contrattuali.
Con
memoria depositata il 14 gennaio 2005 si costituiva l'INPDAP che eccepiva il
proprio difetto di legittimazione processuale passiva siccome mero ordinatore
secondario di spesa.
All'odierna udienza, veniva infine rimessa in
decisione sulle conclusioni già precisate dalle parti.
DIRITTO
Va
pregiudizialmente dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice per
quanto attiene alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, da ritenersi
del Giudice ordinario dopo la riforma dell'impiego pubblico trasfusa, da
ultimo, nel d. lgs. n. 165/2001.
In
via preliminare, poi, ritiene questo Giudice di doversi occupare dell'eccezione
di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'I.N.P.D.A.P., ente che si
qualifica quale ordinatore secondario di spesa e, come tale, soggetto
asseritamente non legittimato ad adottare alcun provvedimento in ordine al
trattamento di pensione del ricorrente, se non a seguito di disposizioni
dell'amministrazione interessata.
L'
eccezione è infondata.
Va
rilevato, infatti, che per consolidati orientamenti giurisprudenziali le
attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una
ripartizione di competenze all'interno di un unico apparato, che, sotto il
profilo soggettivo, risulta obbligato - nelle sue diverse articolazioni - tanto
all'emissione del decreto di liquidazione della pensione quanto all'esecuzione
dei relativi pagamenti.
Orbene,
ritiene questo Giudice che tra l'Amministrazione resistente e l'I.N.P.D.A.P.,
ente succeduto ex lege nella legittimazione attiva e passiva già riconosciuta
alle Direzioni Provinciali del Tesoro, venga a configurarsi una situazione di
litisconsorzio posto che, in relazione al complesso procedimento di
liq-uidazione della pensione, entrambi i soggetti conservano, seppure in fasi
diverse, una propria competenza: interna ed afferente l'emissione del decreto
di pensione quella dell'Amministrazione centrale; esterna e relativa alla
gestione dei pagamenti dei ratei di pensione quella dell'I.N.P.D.A.P. Va peraltro aggiunto che lo status di
coobbligato va riconosciuto all'I.N.P.D.A.P. anche in considerazione delle
previsioni di cui all'art. 4 del D.lvo 30.6.1994 n. 479 e dell'art. 2 della L.
8.8.1995 n. 335 nonchè degli attuali
processi di trasferimento di
competenze, anche liquidatorie, in favore dell'ente di previdenza: situazione,
questa, che a maggior ragione depone nel senso della legittimazione dell'ente
ad essere parte del giudizio come soggetto destinatario delle domande attrici
ma anche come titolare dell' interesse a contrastare tali pretese.
L'interpretazione
propugnata deve ritenersi, del resto, pienamente conforme ai principi di garanzia
del diritto di difesa in giudizio (art. 24, 2° co., Cost.), di economia e di
ragionevole durata del processo (art. 111, 2° co., Cost.) e di diritto
all'assistenza sociale (art. 38, 1° co., Cost.).
Petitum sostanziale del ricorso oggetto del
presente giudizio è poi l'inclusione, nella base pensionabile del ricorrente,
dei miglioramenti economici sanciti dal contratto di settore sottoscritto in
data 9 gennaio 1997 nonché della retribuzione di posizione di cui all'art. 33
del prefato accordo.
Va innanzitutto chiarito che il c.c.n.l. citato
(recepito con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri il 12
dicembre 1996), all'art. 1, distingueva chiaramente tra parte normativa
(applicabile a tutto il quadriennio 1994/1997) e parte economica, relativa al
solo biennio 1994/1995.
Al riguardo, il citato art. 33, nel definire la
struttura della retribuzione, inserisce (oltre allo stipendio tabellare,
all'i.i.s., alla retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita), anche
la retribuzione di posizione, il cui finanziamento è disciplinato dal
successivo art. 37 che rinvia al contratto per il biennio 1996/1997.
Il successivo contratto collettivo nazionale,
comparto ministeri, relativo alla disciplina economica del biennio 1996/1997,
sancisce un aumento unico a decorrere dall'1.1.1996 dello stipendio tabellare
annuo (art. 2) e disciplina la decorrenza del fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato dal 1° luglio 1997.
Orbene, essendo il ricorrente cessato dal servizio
in nel marzo 1997, è evidente che egli aveva maturato sia gli incrementi
retributivi previsti dai citati c.c.n.l., sia il diritto all'inclusione nella
retribuzione - e quindi nella base pensionabile, ai sensi dell'art. 43 del t.u.
pensionistico - anche della predetta retribuzione di posizione, come elemento
fisso e continuativo e come tale voce stipendiale.
La previsione legislativa circa la decorrenza del
fondo per il finanziamento della stessa, infatti, funge non già come elemento
per sancire la nascita del diritto, ma soltanto per individuare il momento di
possibile pagamento dei relativi emolumenti e della conseguente copertura
finanziaria. E', peraltro, da tale data che decorre - per il Ministero
resistente - anche l'obbligazione di pagamento della relativa voce, atteso che
in precedenza non erano disponibili le relative risorse.
Conseguenzialmente, va riconosciuto il diritto del
ricorrente sia agli incrementi economici sanciti dal già citato contratto
relativo al biennio 1996/1997 (art. 2, incrementi economici), sia alla computabilità
della voce “retribuzione di posizione” nella base pensionabile, con decorrenza
1.7.1997, data di costituzione del fondo per il finanziamento della predetta.
Il Ministero, nella nota depositata soltanto due
giorni prima dell'udienza, ha prodotto il decreto di liquidazione definitiva
della pensione da cui si evince che le spettanze sono state liquidate.
Peraltro, la materia può dirsi cessata soltanto per la sorte capitale, atteso
che non risultano pagati gli emolumenti accessori.
Spettano, infatti al ricorrente, interessi e
rivalutazione monetaria sulle differenze tra quanto corrisposto e quanto
dovuto; la svalutazione monetaria sarà peraltro corrisposta soltanto ove il
tasso di inflazione - calcolato ex art. 150 disp. Att. C.p.c. - ecceda
l'ammontare degli interessi legali.
- Sussistono giusti motivi, stante la particolarità
della controversia in oggetto e la difficoltà interpretativa dei contratti
collettivi, per disporre la compensazione delle spese.
- P.Q.M.
La Corte dei Conti,
Sezione Giurisdizionale per le Marche, in composizione monocratica,
a) Dichiara inammissibile il ricorso per
quanto attiene all'indennità di buonuscita per difetto di giurisdizione;
b) dichiara cessata la materia del
contendere per quanto attiene alla sorte capitale degli aumenti retributivi
relativi al c.c.n.l. comparto ministeri e relativo al 1996/1997, nonché
all'inclusione nella base pensionabile della voce relativa alla retribuzione di
posizione,
c) dispone il pagamento di interessi e
rivalutazione monetaria come da motivazione;
b) compensa le spese del presente processo;
manda all'Amministrazione per i provvedimenti
consequenziali alla presente sentenza.
Così deciso in Ancona il 25 gennaio
2005.
IL GIUDICE
UNICO DELLE PENSIONI
f.to (Elena TOMASSINI)
Pubblicata
mediante deposito in Segreteria il 01/02/2005
Il
Direttore di Segreteria
f.to
Dott.ssa Anna Laura CARLONI